TRIB
Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 15/05/2025, n. 1409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1409 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 12613/2023 del Registro Generale e promossa da con l'avv. FACHECHI ANGELO Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. TAFURO MAURIZIO CP_1
Resistente Oggetto: Prestazione: indennità - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi CP_1
*** CONCLUSIONI DELLE PARTI L'udienza di discussione del 15.05.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni a norma dell'art. 127 ter c.p.c.; il ricorrente ha depositato le note nel termine perentorio stabilito, coincidente con il giorno di udienza. Il ricorrente ha dedotto che “ A) in data 16\05\2022, mentre lavorava alle dipendenze della Elettroidraulica di Culiersi Fernando, corrente in Ugento, ed in particolare mentre era intento su una scala alla chiusura di tracce aperte sul muro esterno di un'abitazione sita in Ugento alla Via C. Battisti, cadeva accidentalmente da un'altezza di circa 2 metri riportando gravi lesioni per cui veniva trasportato al pronto Soccorso dell'Ospedale di Tricase dove, a seguito di accertamenti strumentali e consulenze specialistiche, gli veniva diagnosticato: “Contusione spalla e gomito dx. Frattura della 10, 11 e12 costa dx. Frattura dei processi trasversi do dx da L1 a L5, imbibizione psoas dx. D) Avverso la valutazione nella misura del 10% della menomazione della integrità psiso-fisica, in data 05\07\2023 proponeva ricorso per il riconoscimento di esiti di grado superiore al 10% riconosciuto dall' , producendo relazione medico-legale del Dott. secondo cui il danno CP_1 Persona_1 biologico permanente conseguente all'infortunio del 16\05\2022, valutando anche la lesione tendinea della cuffia dei rotatori e del tendine CLB spalla destra, va quantificato nella misura del 18%.” Ha quindi chiesto di 1) Accertare e dichiarare che al ricorrente, a causa dell'infortunio sul lavoro subito in data 16\05\2022, è residuata una menomazione psico-fisica che comporta un grado di inabilità pari almeno al 18% o quella percentuale di inabilità maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa a mezzo di c.t.u. medico legale che sin da ora si invoca. 2) Per l'effetto condannare l alla CP_1 corresponsione a far data della domanda amministrativa della rendita da inabilità permanente rapportata alla predetta invalidità e, in subordine, in ipotesi di percentuale di inabilità inferiore al 16%, al pagamento dell'indennizzo in conto capitale, in relazione al grado di inabilità che sarà accertato a seguito della invocata C.T.U., oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge.
1 L' ha contestato gli avversi assunti e ha chiesto il rigetto del ricorso, deducendo la CP_1 congruità della valutazione dei postumi dell'infortunio già effettuata in misura pari al 10%.
*** MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti di seguito esposti. Oggetto di causa è esclusivamente la valutazione dei postumi conseguenti all'infortunio sul lavoro riportato dal ricorrente in data 16.05.2022 e, in particolare, se siano superiori al 10% già riconosciuto dall' . Il CTU ha risposto ai quesiti formulando le seguenti CP_1 conclusioni: “Al periziato di anni 63 nel mese di aprile 2023 veniva emesso dall' CP_1 provvedimento con danno biologico pari al 10% (diecipercento).Dalle condizioni cliniche attuali emerse in corso di visita peritale e dall'obiettività riscontrata visionando la documentazione medica presente in atti, si evidenzia un quadro clinico caratterizzato da esiti traumatici di fratture costali plurime, fratture delle apofisi trasverse a destra da L1 ad L5, lesione traumatica della cuffia dei rotatori a carico della spalla destra, rottura traumatica del CLB spalla destra. Tali lesioni furono provocate da un infortunio sul lavoro occorso in data 16/02/2022. Posso quindi concludere che alla luce della visita medica e dalla valutazione degli esami strumentali prodotti la valutazione del danno biologico è quantificabile nella misura del 17% (diciassettepercento). Il ricorrente non ha inviato osservazioni alla bozza di relazione e nelle note scritte non ha mosso contestazioni alle conclusioni del CTU. L' ha invece inviato le seguenti CP_1 osservazioni: “Presa visione dell'elaborato del dott. non ci si può esimere dal rilevare come Per_2 egli si limiti ad elencare le problematiche sussistenti nel ricorrente e a formulare una valutazione globale senza fare alcun riferimento- come doveroso- alla tabella allegata al Decreto 38/2000, ossia a dire non è dato sapere quale sia l'incidenza invalidante di ogni componente menomativa sulla valutazione globale formulata. Ciò che però ancor più si deve rilevare è che vengano riconosciute le menomazioni alla spalla destra sena formulare alcuna considerazione in ordine alla loro effettiva riconducibilità causale all'infortunio in questione, anche solo finalizzate a smentire osservazioni che avevano indotto l' ad CP_2 escludere dalla valutazione degli esiti. (…) è indubbio, da quanto certificato in sede di P.S. che anche la spalla destra sia stata interessata dal trauma, ma la stessa sintomatologia clinica segnalata consentirebbe di escludere il ricorrere, in quella sede, di una lesione traumatica. Infatti, si segnala unicamente dolore alla palpazione e si prescrive un semplice rx della spalla che risultava evidentemente negativo, quando una lesione traumatica acuta della cuffia dei rotatori si manifesta con dolore intenso che, se sussistente, sarebbe stato lamentato dal paziente ed accuratamente indagato dai sanitari intervenuti. Si sollecita quindi il ctu, ad una più serena ed accurata valutazione della fattispecie.” Si riportano di seguito le esaustive risposte del CTU a tali osservazioni: “ in risposta a quanto specificato nella mia relazione, sia in virtù dell'esame obiettivo emerso dalla visita peritale, che dalla documentazione medica allegata in atti, si conferma che dal presente accertamento risulta che l'istante è portatore di un'invalidità globale pari al 17% (diciasette)(…) si ribadisce che la patologia riconosciuta al ricorrente interessante la spalla destra è con ragione di logica conseguente all'infortunio sul lavoro da lui subito in data 16.05.2022.
2 Dalla documentazione medica acclusa agli atti, si evince che lo stesso, conseguentemente al trauma risultò affetto da: Trauma contusivo alla spalla e al gomito destro. Frattura della 10-11-12 costola destra. Frattura dei processi trasversi di destra da L1 a L5 con imbibizione dello psoas destro. Traumi importanti coinvolgenti tutto l'emisoma destro, obiettivati dal medico di pronto soccorso. Le lesioni riscontrate a carico della cuffia dei rotatori e del CLB a destra, risultano compatibili con la dinamica e la gravità del sinistro subito.” Si ritiene di aderire alle conclusioni del CTU, non contraddette da sufficienti deduzioni di segno contrario. Pertanto, l' va condannato alla costituzione della rendita ex art. 13 CP_1
D.lgs. 38/00 per una inabilità permanente del 17%, detratto quanto già corrisposto a titolo di indennizzo, oltre interessi o rivalutazione. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell' come da dispositivo. CP_1
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 14/11/2023 da ei confronti dell' così provvede: Parte_1 CP_1
1. Accerta e dichiara che il grado di inabilità attuale del ricorrente, quale conseguenza dell'infortunio riportato in data 16.05.2022, è pari al 17% e condanna dell' al CP_1 pagamento del dovuto a titolo di rendita ex art. 13 D.lgs. 38/00, detratto quanto già corrisposto a titolo di indennizzo, oltre interessi o rivalutazione.
2. Condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquida in € 2700,00 per compensi CP_1 oltre 15% rimborso spese generali. iva e cpa, con distrazione.
3. Pone definitivamente a carico dell' le spese di ctu liquidate in separato decreto. CP_1
Lecce, lì 15.05.2025 Il Giudice Dr. Luca Notarangelo
3