Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 21/03/2025, n. 1160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1160 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. N. 15870/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Andrea Tinelli Presidente relatore dott. Michele Posio Giudice dott.ssa Claudia Gheri Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA non definitiva nella causa civile iscritta al n. 15870/2024 R.G. promossa da
, c.f. avv. SFORZA IPPOLITA) Parte_1 C.F._1
PARTE ATTRICE contro c.f. (avv. FARIELLO LUIGI DANIELE) Controparte_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA con l'intervento del
Pubblico Ministero
PARTE INTERVENUTA
* * *
Oggetto del processo: «Separazione giudiziale e divorzio (Scioglimento matrimonio)»
* * *
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni come segue:
«- Autorizzare i coniugi a vivere separati e nel reciproco rispetto;
- Dichiarare la separazione personale dei coniugi e, all'esito, lo scioglimento del matrimonio;
- Affido dei figli minori , ed in via esclusiva alla madre attribuendo alla Per_1 Per_2 Per_3 stessa l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale per quanto attiene alle decisioni di
- Assegnazione della casa coniugale, unitamente ai mobili ivi presenti alla sig.ra affinché Pt_1
ci abiti unitamente ai figli minori;
- Concordare con i servizi sociali frequentazioni padre figli, con incontri protetti, in spazio neutro ed alla presenza di un educatore, se reputati dal Servizio Sociale nell'interesse dei minori e solo se il padre intraprenda un percorso di sostegno alla genitorialità a condizione che i Servizi Sociali accertino il recupero di un adeguato equilibrio psico-fisico del ed il serio e fermo proposito CP_1
del genitore di riallacciare una sincera relazione con i figli;
- i Servizi sociali proseguiranno nel monitoraggio del nucleo familiare, con avvio-protrazione di tutti i percorsi necessari per la tutela dei bambini e per il loro pieno recupero psico-fisico;
- Contributo al mantenimento dei figli da parte del padre come da attuale somma già determinata nel procedimento di ordine di protezione, ossia € 200,00 a figlio per complessivi € 600,00, oltre rivalutazione annuale ISTAT, da versare entro il giorno 25 di ogni mese;
- l'assegno unico universale verrà integralmente percepito dalla madre;
- spese straordinarie nell'interesse della prole, individuate secondo il Protocollo redatto ed in uso presso Codesto Tribunale, da sostenere nella misura del 50% ciascuno con rimborso entro 10 giorni dalla presentazione del documento giustificativo;
- ferma restando la vigenza dell'ordine di protezione sino alla sua naturale scadenza, obbligo del resistente e dei suoi familiari (in particolare la di lui madre) a non avvicinarsi alla casa coniugale, alla sig.ra e ai figli, nei luoghi da essi abitualmente frequentati, e in ogni caso a tenere Pt_1
comportamenti rispettosi nei riguardi di moglie e figli;
- rinuncia alla domanda di addebito da parte della ricorrente, impregiudicata, però, ogni richiesta relativa al risarcimento del danno ex 473-bis.39 c.p.c.;
- rinuncia all'impugnazione dell'emananda sentenza, se conforme alle condizioni concordate».
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
§ 1. – Le parti hanno contratto matrimonio in data 6 settembre 2014, trascritto presso l'Ufficio di stato civile del Comune di Sale Marasino (atto n. 1 parte I).
Dopo un avvio contenzioso del processo, le parti hanno raggiunto un'intesa circa le condizioni alle quali pronunziare la separazione personale. Al contempo, hanno formulato istanza di prosecuzione del processo per la successiva declaratoria di divorzio.
All'esito della prima udienza, la causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
§ 2. – Si richiamano atti e documenti di causa, noti alle parti. § 3. – La domanda di separazione merita accoglimento, in quanto alla luce degli elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Va pertanto pronunciata la separazione personale dei coniugi.
§ 4. – La causa dovrà essere rimessa in istruttoria onde consentire – una volta passata in giudicato la sentenza di separazione e decorso il termine semestrale dell'art. 3 l. div. – la pronuncia del divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti e con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi;
2. dispone che la separazione sia regolata dalle conclusioni congiunte sopra trascritte;
3. dispone in ordine alla prosecuzione del processo come da separata ordinanza;
4. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 20 marzo 2025.
Il Presidente estensore
Andrea Tinelli