Versione
20 aprile 1980
20 aprile 1980
Art. 3.
La regione Campania, entro il termine perentorio di otto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvede agli adempimenti di cui al precedente articolo 2.
La regione Campania, entro il termine perentorio di otto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvede agli adempimenti di cui al precedente articolo 2.