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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/09/2025, n. 5250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5250 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE così composta:
dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 3887 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, decisa a seguito di discussione orale, ex art. 281-sexies c.p.c, all'udienza del giorno 19/09/2025 e vertente
TRA
(C.F. ), con gli avvocati Monica Parte_1 P.IVA_1 Payne (C.F. ) e Luisa Pellegrino (C.F. C.F._1
) e nello studio di quest'ultima, in Roma, Viale dei C.F._2 Colli Portuensi 442, è elettivamente domiciliata;
PARTE APPELLANTE
E
Il Controparte_1
IN PROPRIO DI
[...] CP
(C.F. , con l'avvocato Giuseppe Vona (C.F.
[...] P.IVA_2
) nel cui studio in Roma, Via Giovanni Paisiello 27, C.F._3 è elettivamente domiciliato;
PARTE APPELLATA
pag. 1 di 21 OGGETTO: appello contro la sentenza n.6131 del 2023, del 17/04/2023, del Tribunale di Roma.
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: “Con ricorso monitorio, il chiedeva ingiungersi il pagamento della somma di € CP 100.000,00, oltre interessi commerciali dall' 1.08.2014, nonché spese monitorie, nei confronti della società a titolo di prezzo di Parte_1 cessione di azienda, poiché:
− il Tribunale Fallimentare di Roma con sentenza 23.07.2015 aveva dichiarato il fallimento dell' Controparte_1 nonché di quest'ultima in proprio;
− il 12.05.2014 la fallita aveva sottoscritto un contratto di cessione di azienda (attività di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande) a favore della Parte_1
− il contratto prevedeva: (i) all'art.5, la sua decorrenza dal 1.07.2014; (ii) all'art.7 un prezzo pari a € 100.000,00 e il suo pagamento in rate mensili, di cui la prima di € 1.706,00 e le altre di € 1.666,00, ciascuna a partire da agosto 2014, senza interessi;
− la società non aveva corrisposto alcun rateo del prezzo di Parte_1 cessione;
− la debitrice era stata messa in mora, tuttavia persistendo nell'inadempimento;
− pertanto, la società era decaduta dal beneficio del termine per il mancato pagamento delle rate pregresse ed era debitrice dell'intero importo di € 100.000,00, oltre interessi commerciali dal 1.08.2014;
− poiché la aveva un capitale sociale di appena € 1.000,00, Parte_1 era inattiva e dotata di un bilancio 2016 approvato oltre il termine di legge, sussisteva il periculum in mora e pertanto si chiedeva che l'ingiunzione fosse immediatamente esecutiva. In data 09/24.01.2018, il Tribunale adito emetteva il decreto ingiuntivo n. 2267/2018, non provvisoriamente esecutivo, con il quale ingiungeva il pagamento della somma di € 100.000,00, degli interessi come da domanda e delle spese della procedura, liquidate in € 1630,00 per compenso ed € 406,50 per esborsi, oltre oneri accessori;
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la società ingiunta proponeva opposizione al decreto ingiuntivo, del quale chiedeva la revoca, per i seguenti motivi: 1) carenza di un inadempimento imputabile alla poiché: Parte_1 a) la cessionaria aveva corrisposto le prime due rate del prezzo, pari ad € 1.706,00 e € 1.666,00, tramite gli assegni nn. 0016870662 e 0016870663 tratti sulla Banca del Fucino, residuando un debito pari ad € 96.628,00;
pag. 2 di 21 b) la cedente era a sua volta debitrice dell'importo di 70.258,97, di cui: i) € 63.519,70 nei confronti dei propri dipendenti per differenze retributive e TFR;
ii) € 6.739,27 verso il Condominio di Via Siviglia n. 10 per oneri condominiali non corrisposti;
c) la medesima aveva proposto alla i) la compensazione Parte_1 parziale del credito di € 96.628,00 mediante accollo da parte di quest'ultima del debito di € 70.258,97; ii) la remissione del debito di € 26.369,03, pari alla differenza tra il residuo prezzo della cessione (€ 96.628,00) e l'importo dei debiti accollati (€ 70.258,97), stante il sacrificio che l'accollo avrebbe comportato per la cessionaria (rinuncia alla dilazione del pagamento, nonché ulteriori incombenti, oneri e rischi); d) in data 08.10.2014 si era riunita l'assemblea dei soci della Parte_1 alla quale avevano partecipato i soci della fallita, (in Controparte_1 qualità di socio accomandatario e legale rappresentante della società) e
(in qualità di socio accomandante) e nel corso della Persona_1 quale era stata deliberata l'accettazione della proposta suddetta;
e) pertanto, la medesima aveva corrisposto: i) nel 2015, € 16.800 a titolo di
“debito lavoratori”; ii) nel 2016, € 6.739,27 a titolo di “debito Condominio Siviglia n. 10”; iii) nel 2017, € 30.022,74 a titolo di “debito lavoratori”; iv) nel 2018, € 5.907,86 a titolo di “debito lavoratori”; 2) inapplicabilità della decadenza dal beneficio del termine, giacché il cedente non aveva dimostrato né lo stato di insolvenza della cessionaria, né la richiesta di un immediato adempimento rivolta dal alla CP [...]
Pt_1
3) inammissibilità ed infondatezza dell'istanza di pagamento degli interessi commerciali, in quanto non era stata conclusa alcuna transazione commerciale tra imprese o tra imprese e pubbliche amministrazioni che comportasse in via esclusiva o prevalente la consegna di merci o la prestazione di servizi contro pagamento di un prezzo;
4) infondatezza della richiesta di provvisoria esecuzione, poiché l'opposizione era fondata su prova scritta, nonché di pronta soluzione, ed attesi i rischi cui la sarebbe stata esposta in caso di Parte_2 concessione del provvedimento;
Tanto premesso, l'opponente così concludeva:
- accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla al Fallimento Parte_1 n. 761/2015 della società e in Controparte_1 proprio di per tutti i motivi meglio esposti nel corpo del Controparte_1 presente atto;
- per l'effetto, revocare nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo opposto n. 2267/2018 emesso dal Tribunale civile di Roma il 9/01-24/01/2018 (N.R.G. 562/2018) perché infondato, ingiusto ed illegittimo in fatto ed in diritto. Con vittoria di competenze professionali, oltre spese generali, iva e c.p. a. come per legge pag. 3 di 21 Si costituiva in giudizio il , il quale chiedeva il rigetto CP dell'opposizione, deducendo che:
- la cessionaria non aveva provato il pagamento delle prime due rate del prezzo di cessione, avendo prodotto solo le matrici di due assegni, nonché la corrispondenza intercorsa con la banca per ottenerne copia, per cui il credito del cedente restava pari ad € 100.000,00;
- l'accordo di accollo era: a) invalido, poiché il verbale di assemblea non era stato sottoscritto da Incontro e non valeva come contratto;
b) non opponibile al fallimento, perché privo di data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento;
c) contrastante con il bilancio d'esercizio al 31.12.2014 della , atteso che questo riportava alla voce “altri debiti” Pt_1 l'importo di €96.628,00; d) posticcio, in quanto depositato con il bilancio 2015, anziché con il bilancio 2014;
- la cessionaria non aveva provato il pagamento dei debiti accollati nei confronti dei dipendenti, avendo allegato solo cedolini, quietanze artefatte e prive di data certa anteriore al fallimento, nonché assegni non riconducibili ai predetti debiti;
- la cessionaria non aveva provato il pagamento dei debiti accollati nei confronti del Condominio, avendo prodotto solo tre bonifici, posteriori all'accordo di accollo e comunque non riconducibili ai predetti debiti;
- la remissione del debito di €26.369,03 era ingiustificata, poiché la cedente non era stata pregiudicata dall'accollo, e comunque non opponibile al fallimento;
- in ogni caso, i pagamenti effettuati dall'opponente sarebbero ammontati ad € 50.994,37, sicché in favore del residuava un credito di € CP 49.005,63 (€ 100.000,00 - € 50.994,37);
- operava la decadenza dal beneficio del termine;
- era ammissibile la richiesta degli interessi commerciali. Premesso ciò, il convenuto chiedeva: 1) In via principale: confermare il decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, condannare al pagamento della somma di Parte_1
€100.000,00, mai corrisposta, oltre interessi commerciali decorrenti dall'1° agosto 2014, nonché delle somme liquidate nel decreto ingiuntivo n.2267/2018, pari ad €1.630,00 per compensi ed €406,50 per esborsi oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso delle spese generali come per legge e quelle successive;
2) In via subordinata: i. condannare al pagamento della somma di €97.336,23 (v. Parte_1
§2.2.), nonché delle somme liquidate nel decreto ingiuntivo n.2267/2018, pari ad €1.630,00 per compensi ed €406,50 per esborsi oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso delle spese generali come per legge e quelle successive;
ii. oppure, condannare al pagamento della somma di CP_2
€96.628,00, se risultasse il pagamento delle prime due rate del prezzo della cessione d'azienda, nonché delle somme liquidate nel decreto ingiuntivo pag. 4 di 21 n.2267/2018, pari ad €1.630,00 per compensi ed €406,50 per esborsi oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso delle spese generali come per legge e quelle successive;
iii. in estremo subordine, condannare al pagamento della Parte_1 somma di €49.005,63, nonché delle somme liquidate nel decreto ingiuntivo n.2267/2018, pari ad €1.630,00 per compensi ed €406,50 per esborsi oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso delle spese generali come per legge e quelle successive. In ogni caso, con vittoria delle spese di lite, competenze ed onorari. Con ordinanza del 19.04.2019, a scioglimento della riserva assunta il 04.12.2018, il Giudice adito rigettava la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ritenendo che l'opposizione apparisse in parte fondata sulla compensazione del credito dell'opposto con un credito di regresso, vantato dall'opponente e derivante dal pagamento dei debiti del . CP Con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1., c.p.c., la Parte_1 così precisava le conclusioni:
- “Piaccia al Tribunale adito, contrariis rejectis, in accoglimento della presente opposizione:
- in via principale: accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla Pt_1
al Fallimento n. 761/2015 della società
[...] Controparte_1 CP e in proprio di per tutti i motivi meglio
[...] Controparte_1 esposti nei propri scritti difensivi;
- in via subordinata:
1. accertare e dichiarare l'avvenuto pagamento da parte della Parte_1 delle prime due rate di Euro 1.706,00 e di Euro 1.666,00 di cui alla cessione d'azienda del 12.05.2014;
2. accertare e dichiarare la compensazione del credito vantato dal Fallimento n. 761/2015 della società Controparte_1 e in proprio di con il credito di regresso vantato
[...] Controparte_1 dalla in relazione ai pagamenti effettuati nei confronti dei Parte_1 lavoratori e del Condominio, come meglio specificati nei propri scritti difensivi, di spettanza della cedente;
3. accertare e dichiarare l'intervenuta remissione del debito pari ad Euro 26.369,03;
- in ogni caso, revocare nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo opposto n. 2267/2018 emesso dal Tribunale civile di Roma il 9/01-24/01/2018 (N.R.G. 562/2018) perché infondato, ingiusto ed illegittimo in fatto ed in diritto.
- Con vittoria di competenze professionali, oltre spese generali, iva e c.p. a. come per legge”. Con memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. la ribadiva la Parte_1 propria posizione, chiedeva l'ammissione della prova testimoniale e produceva le matrici degli assegni relativi alle prime due rate, la pag. 5 di 21 corrispondenza intercorsa con la Banca del Fucino, il bilancio esercizio 2017, i due assegni relativi al “debito dipendenti” e la comunicazione del Fondo Pensioni BDR. Il depositava solo la memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c., CP confermando le conclusioni già rassegnate. Con ordinanza del 17.12.2019 il Giudice adito, ritenuta la causa matura per la decisione , rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'8.6.2021, differita d'ufficio al 18.01.2022. All'udienza del 18.01.2022 la si riportava ai propri Parte_1 scritti difensivi, insistendo in tutto quanto ivi dedotto, eccepito e richiesto anche in merito alle istanze istruttorie, precisava le conclusioni come rassegnate nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. e dichiarava di non accettare il contraddittorio su eventuali avverse nuove deduzioni, eccezioni ed istanze. Parte opposta si riportava ai propri scritti difensivi e precisava le conclusioni come da comparsa di costituzione. Il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando termini di rito per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.”
§ 2. – All'esito del giudizio il Tribunale ha statuito: “Il Giudice Unico del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede: revoca il decreto ingiuntivo opposto;
condanna la società al pagamento nei confronti del CP_2
Parte_3 CP Controparte_1
[.. e in proprio di dell'importo di € , 96.628,00, oltre Controparte_1 interessi commerciali dall'1.08.2014; compensa per un quarto le spese di lite e per l'effetto condanna la al pagamento nei confronti del CP_2 [...] e in proprio di Parte_4 CP
, a titolo di spese di lite, della residua somma di € 9.750,00, oltre
[...] rimborso spese generali, iva e cpa.”
A fondamento della decisione, il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: “L'opposizione è parzialmente fondata e merita accoglimento per quanto di ragione. Quanto al dedotto pagamento delle prime due rate della cessione, per €1.706,00 ed €1.666,00, se non può riconoscersi alcun rilievo probatorio alle matrici dei due assegni prodotte da parte opponente, né alla corrispondenza di maggio/giugno 2019 con l'istituto bancario per ottenere copia di tali assegni, tuttavia, la prova del pagamento delle prime due rate può ritenersi raggiunta sulla base delle risultanze del bilancio della CP_2 del 2014 , in cui, alla voce altri debiti, veniva riportato l'importo di €
[...] 96.628,00, corrispondente all'importo dovuto a titolo di corrispettivo per la cessione detratte le rate corrisposte.
pag. 6 di 21 Sul punto costituisce principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui il bilancio di una società di capitali regolarmente approvato, al pari dei libri e delle scritture contabili dell'impresa soggetta a registrazione, fa prova, ai sensi dell'art. 2709 c.c., in ordine ai debiti della società medesima, il cui apprezzamento è affidato alla libera valutazione del giudice del merito, alla stregua di ogni altro elemento acquisito agli atti di causa ( cfr.: Sez. 1, Sentenza n. 3190 del 18/02/2016 ) Diversamente, non può ritenersi provato il principale motivo di opposizione e cioè l'asserita esistenza di un accordo tra la e la CP_2 società “ , in virtù del quale la Controparte_1 prima non avrebbe pagato il corrispettivo residuo della cessione, pari ad
€96.628,00 ( al netto dell'importo asseritamente già corrisposto per le prime due rate) a fronte dell'accollo dei debiti che la seconda aveva nei confronti dei propri dipendenti, per € 63.519,70, e del condominio, per € 6.739,27, mentre la residua parte del corrispettivo dovuto, pari ad € 26.369,03, sarebbe stato oggetto di rimessione, in considerazione dell'immediato pagamento dei debiti accollati, a fronte di una dilazione in cinque anni del pagamento del prezzo della cessione originariamente convenuta. Sul punto, in primo luogo deve respingersi l'eccezione di inammissibilità sollevata da parte convenuta, secondo cui, trattandosi dell'accertamento di un credito eccepito in compensazione, sussisterebbe la competenza esclusiva del Tribunale Fallimentare. Al riguardo va evidenziato che l'opponente si è limitato ad eccepire l'esistenza del contratto di accollo e remissione del debito e dei pagamenti che ne sarebbero derivati, soltanto allo scopo di provare l'estinzione del credito azionato dal fallimento, sicchè l'accertamento richiesto ha soltanto la portata di neutralizzare la domanda del fallimento, non essendo stata formulata una domanda riconvenzionale. Ciò in accordo con la giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui, nel giudizio promosso dal curatore per il recupero di un credito del fallito, il convenuto può eccepire in compensazione l'esistenza di un proprio controcredito verso il fallimento, atteso che tale eccezione è diretta esclusivamente a neutralizzare la domanda attrice ottenendone il rigetto totale o parziale, mentre il rito speciale per l'accertamento del passivo previsto dagli artt. 93 e ss. l. fall. trova applicazione nel caso di domanda riconvenzionale, tesa ad una pronuncia a sé favorevole idonea al giudicato, di accertamento o di condanna al pagamento dell'importo spettante alla medesima parte una volta operata la compensazione. ( Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 30298 del 18/12/2017 ). Tuttavia l'eccezione sollevata da parte convenuta relativa all'estinzione del debito residuo derivante dal contratto di cessione è infondata e deve essere respinta.
pag. 7 di 21 Invero, dalla lettura del verbale di assemblea dei soci della CP_2
datato 8.10.2014, agli atti, risulta essere stata assunta una delibera
[...] con cui si accettava una proposta di parziale compensazione del credito residuo vantato dalla società Controparte_1 nei confronti della a titolo di corrispettivo della cessione CP_2 d'azienda, pari ad € 96.628,00, a fronte dell'accollo da parte di quest'ultima dei debiti della cedente nei confronti dei propri dipendenti per l'importo di € 63.519,70 e nei confronti del Condominio di via Siviglia n. 10
, per l'importo di € 6.739,27. La parte residua del debito , pari ad € 26.369,03, era oggetto di rimessione. Tuttavia deve rilevarsi come non vi sia prova agli atti che tale delibera si sia tradotta in un contratto, in mancanza delle sottoscrizioni dei legali rappresentanti della società Controparte_1
[...] Inoltre, sulla base delle risultanze documentali non può ritenersi provato che la delibera in questione sia stata effettivamente assunta in data 8.10.2014 e pertanto prima della dichiarazione di fallimento. Infatti, costituisce circostanza incontestata che il verbale in oggetto veniva depositato unitamente al bilancio della al 31 dicembre 2015, e Pt_1 pertanto nel 2016, mentre il fallimento della società risale Controparte_1 alla metà del 2015. In mancanza di prova dell'esistenza e validità del contratto sopra indicato, i pagamenti asseritamente effettuati dalla in CP_2 adempimento delle obbligazioni della nei confronti dei propri CP dipendenti non hanno efficacia estintiva del credito azionato. Alla stregua delle considerazioni di cui sopra, l'opposizione deve essere accolta limitatamente all'eccepito pagamento dell'importo di €
€1.706,00 ed €1.666,00, per le prime due rate, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo e condanna dell'opponente al pagamento del CP_2 debito residuo di € 96.628,00, oltre interessi commerciali come richiesti dal 1.08.2014, ai sensi dell'art. 1186 c.c., essendo il debitore decaduto dal beneficio del termine convenzionalmente stabilito, attesa l'acclarato inadempimento. Le spese, in considerazione dell'accoglimento solo parziale dell'opposizione vanno compensate per un quarto, mentre per la residua parte seguono la soccombenza, ”.
§ 3. – Ha proposto appello rassegnando le seguenti Parte_1 conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, contrariis reiectis:
– in via pregiudiziale e cautelare: in accoglimento dell'istanza ex artt. 283 c.p.c. e 351 c.p.c., sospendere e/o revocare – se del caso inaudita altera parte - l'efficacia esecutiva e/o l'esecuzione della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
pag. 8 di 21 – nel merito: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza n. 6131/2023, pubblicata il 17.4.2023 e non notificata, resa inter partes dal Tribunale civile di Roma - Sezione XVI – Giudice Dott.ssa Flora Mazzaro nel procedimento rubricato al N.R.G. 17526/2018, disposta la revoca del decreto ingiuntivo opposto n. 2267/2018 e disattese tutte le eccezioni e le istanze sollevate dal anche dinanzi il Tribunale per tutti i motivi CP meglio esposti nel presente atto, così provvedere:
1. in via principale, in accoglimento dei motivi sub A, B e D del presente appello, accertata e dichiarata: 1.1) l'esistenza e la validità del contratto di accollo tra la Pt_1
e in virtù del quale la
[...] Controparte_1 prima non ha pagato il corrispettivo residuo della cessione, pari ad Euro 96.628,00 (al netto dell'importo già corrisposto per le prime due rate rispettivamente di Euro 1.766,00 e di Euro 1.666,00) a fronte dell'accollo dei debiti che la seconda aveva nei confronti dei propri dipendenti per Euro 63.519,70, e del Condominio di Via Siviglia n. 10 per Euro 6.739,27, mentre la residua parte del corrispettivo dovuto, pari ad Euro 26.369,03, è stato oggetto di rimessione;
1.2) l'avvenuto pagamento da parte della dei debiti di Parte_1 e, quindi, di Controparte_1 CP
in proprio, nei confronti dei dipendenti (di Euro 63.519,70) e del
[...]
Condominio di Via Siviglia n. 10 (di Euro 6.739,27) in esecuzione di detto accordo e la rimessione della residua parte di Euro 26.369,03 e quindi l' avvenuta estinzione del debito derivante dal contratto di cessione di azienda del 1.08.2014; Accertare e dichiarare, per l'effetto, che: 1.3) nulla è dovuto dalla al Fallimento n. 761/2015 Parte_1 della società e in proprio di Controparte_1 CP
quale corrispettivo del contratto di cessione di azienda Controparte_1 del 1.08.2014 con conseguente integrale accoglimento dell'opposizione;
2. in via subordinata, in accoglimento dei motivi sub C e D del presente appello, accertato e dichiarato: 2.1) l'avvenuto pagamento da parte della dei debiti di Parte_1
e, quindi, di Controparte_1 CP CP
in proprio, nei confronti dei dipendenti (di Euro 63.519,70) e del
[...] Condominio di Via Siviglia n. 10 (di Euro 6.739,27); Accertare e dichiarare, per l'effetto: 2.2) la compensazione del credito vantato dal Fallimento n. 761/2015 della società e in Controparte_1 proprio di con il credito di regresso vantato dalla Controparte_1
in relazione ai pagamenti effettuati per i lavoratori (di Euro Parte_1
63.519,70) e gli oneri condominiali del Condominio di Via Siviglia n. 10 (di pag. 9 di 21 Euro 6.739,27) di e, quindi, di Controparte_1
in proprio;
Controparte_1 2.2) l'intervenuta remissione da parte Controparte_1 in favore di del debito pari ad Euro 26.369,03;
[...] Parte_1 2.3) che nulla è dovuto dalla al Fallimento n. 761/2015 Parte_1 della società e in proprio di Controparte_1
quale corrispettivo del contratto di cessione di azienda Controparte_1 del 1.08.2014 per avvenuta estinzione del debito derivante da detta cessione, con conseguente integrale accoglimento dell'opposizione;
3. in via ulteriore subordinata e nella denegata ipotesi di rigetto nel merito dei motivi sopra indicati, in accoglimento del motivo sub E del presente appello, accertare e dichiarare: 3.1) in via principale: l'inapplicabilità alla fattispecie de qua della disciplina degli interessi commerciali e, per l'effetto, che nulla è dovuto a tale titolo dalla;
Parte_1 3.2) in via subordinata: la non decorrenza degli interessi dal 1.08.2014, non essendo la decaduta dal beneficio del termine Parte_1 per carenza dei presupposti ex art. 1186 c.c.; 4. In ogni caso, accertare e dichiarare: 4.1) in via principale, la condanna del Controparte_1 e di in proprio al pagamento
[...] Controparte_1 in favore della delle spese e dei compensi, oltre al rimborso Parte_1 forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge, relative ad entrambi i gradi di giudizio;
4.2) in via subordinata e nella denegata ipotesi di mancato accoglimento del presente appello, in accoglimento del motivo sub F, la condanna della alla rifusione delle spese e dei compensi, oltre Parte_1 al rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge, sostenute in primo grado in favore del Controparte_1 e di in proprio nella misura
[...] Controparte_1 ritenuta di giustizia e comunque in misura inferiore ad Euro 9.750,00. Ai sensi per gli effetti di legge si dichiara che il valore della controversia è compreso nello scaglione da Euro 52.001,00 ad Euro 260.000,00. In via istruttoria: nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte dovesse condividere quanto disposto dal Giudice di primo grado anche su detta carenza probatoria, per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello, si chiede l'ammissione delle prove orali come articolate e chieste nella memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c. depositata in primo grado, da intendersi reiterata. Con salvezza di diritti ed ogni più ampia riserva”.
Ha resistito il
[...]
E_
, rassegnando le seguenti conclusioni:
[...]
pag. 10 di 21 “Voglia questa Ecc.ma Corte d'Appello accogliere tutte le domande, difese ed eccezioni proposte in primo grado da intendersi qui integralmente trascritte, con particolare riferimento alla competenza funzionale del Tribunale fallimentare per la eccezione di compensazione, nonché dichiarare inammissibile e comunque rigettare l'appello avversario e, per l'effetto, confermare la sentenza n.6131/2023 del 17 aprile 2023 emessa dal Tribunale civile di Roma. Con vittoria delle spese di lite come per legge.”
Rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza, dopo il mutamento del rito che ha disposto la discussione orale ex art.281 sexies c.p.c., la causa è stata discussa oralmente all'udienza odierna e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art.281 sexies c.p.c..
§ 4. – Preliminarmente non si ravvisa l'inammissibilità dell'appello, eccepita dall'appellato, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., in quanto i motivi dedotti dall'appellante a sostegno della impugnazione sono sufficientemente specifici e chiari e consentono di esaminare il merito dell'appello. Come anche di recente riaffermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, l'art. 342 c.p.c. impone all'appellante «di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono, e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata, sia pure con un grado di specificità ben più accentuato rispetto al passato, imponendo la norma novellata un ben preciso ed articolato onere processuale, compendiabile nella necessità che l'atto di gravame, per sottrarsi alla sanzione di inammissibilità ora specificamente prevista, offra una ragionata e diversa soluzione della controversia rispetto a quella adottata dal primo giudice» (da ultimo, Cass. n. 4541/2017; si tratta di principi affermati, peraltro, anche nel vigore del precedente testo dell'art. 342 c.p.c. dalla nota sentenza delle sezioni unite n. 16/2000). Va, altresì, precisato che comunque l'appello non deve necessariamente tradursi nella prospettazione di un progetto alternativo di sentenza e non deve rivestire particolari forme sacramentali, purché dal tenore complessivo dello stesso sia possibile evincere i passaggi della sentenza che vengono impugnati e, quanto meno per alcuni di essi, il ragionamento che viene contrapposto, a prescindere poi dalla fondatezza delle doglianze stesse che, in quanto strettamente connesse tra loro, possono essere unitamente delibate.
§ 5. – L'appello proposto da contiene sei motivi. Parte_1
pag. 11 di 21 § 5.1 – Il primo è intitolato: “A. Quanto all'inesistenza del contratto di accollo (unicamente) per mancata sottoscrizione del legale rappresentante di Parte_5 e/o falsa applicazione degli artt. 1273 c.c., 1292 ss. c.c., 1326 c.c., 1388 c.c., 1399 c.c., 2313 ss c.c., 2697 c.c., 2709 c.c., 2710 c.c., 2729 c.c., 115 c.p.c., 116 c.p.c., 214 c.p.c., 215 c.p.c., 24 Cost., 111 Cost., 118 disp. att. c.p.c. Errata, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza appellata.” Con il motivo in esame viene censurata la sentenza di primo grado per avere escluso l'esistenza del contratto di accollo stipulato in data 08/10/2014, tra la e Parte_1 Controparte_1 sul presupposto della mancanza di sottoscrizione del legale
[...] rappresentante di quest'ultima. L'appellante contesta tale statuizione osservando, in primo luogo, che l'accollo non richiede la forma scritta ad substantiam e, pertanto, non necessita di una sottoscrizione formale. Inoltre, il verbale dell'assemblea dei soci della dell'08/10/2014, che contiene il contratto in oggetto, Pt_1 risulta firmato, seppure solo a margine, anche dalla sig.ra CP
, che aveva dichiarato nell'atto di intervenire quale legale
[...] rappresentante della società . In ogni caso, risultando presenti alla CP riunione entrambi i soci di quest'ultima società, lo scambio di proposta ed accettazione riportato nel verbale dell'assemblea sarebbe comunque vincolante per Controparte_1 L'appellante afferma inoltre che ai fini dell'accertamento dell'inesistenza del contratto, il Tribunale avrebbe considerato soltanto il contenuto della predetta delibera dell'08/10/2014, trascurando gli ulteriori elementi di prova presenti in atti, quali: le ricevute di pagamento dei debiti accollati;
i bilanci della relativi agli esercizi 2015 e 2017, nei quali Pt_1 risultano annotati i debiti oggetto dell'accollo; la mancata contestazione da parte della curatela di quanto dedotto dall'opponente, circa il fatto che dalla data dell'accollo né gli ex dipendenti né il Condominio di Via Siviglia 10, avevano esercitato alcuna azione volta a soddisfare i propri crediti nei confronti della fallita.
L'appellante contesta infine la decisione del Giudice di primo grado di respingere senza adeguata motivazione la prova testimoniale da essa articolata.
§ 5.2 – Il secondo motivo è intitolato: “B. Quanto all'invalidità del contratto di accollo per mancata prova di assunzione della delibera dell'8.10.20214 in data antecedente alla dichiarazione di fallimento. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2704 c.c., 2697 c.c., 2709 c.c., 2710 c.c., 2729 c.c., 115 c.p.c., 116 c.p.c., 24 Cost., 111 Cost., 118 disp. att. c.p.c. Errata, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza appellata.”
pag. 12 di 21 Con tale motivo, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso la validità del contratto di accollo stipulato tra
[...] e sul presupposto che la delibera dell'8.10.2014 Pt_1 Controparte_1 sarebbe stata depositata solo nel 2016, dunque successivamente alla dichiarazione di fallimento, risalente a luglio 2015. Al riguardo l'appellante osserva che l'art. 2704 c.c., riguardante l'inopponibilità ai terzi delle scritture private prive di data certa, non è applicabile al caso in esame, in cui il curatore fallimentare non è qualificabile come terzo rispetto ai rapporti dedotti in giudizio. In ogni caso, il Tribunale avrebbe erroneamente escluso la prova dell'anteriorità del citato verbale di assemblea, trascurando documenti e circostanze non contestate, quali le quietanze di pagamento dei debiti accollati, datate tra gennaio e luglio 2015, e i bilanci societari;
§ 5.3 – Il terzo motivo è intitolato: “C. Quanto alla non efficacia estintiva dei pagamenti asseritamente effettuati dalla in Parte_1 adempimento delle obbligazioni della nei confronti dei propri CP dipendenti (e del Condominio di Via Siviglia n. 10) rispetto al credito azionato in mancanza di prova dell'esistenza e della validità del contratto di accollo. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1241 ss. c.c., 1243 c.c., 1292 ss. c.c., 2112 c.c., 2560 c.c., 2697 c.c., 2709 c.c., 2710 c.c., 2729 c.c., 112 c.p.c., 115 c.p.c. e 116 c.p.c., 111 Cost., 118 disp. att. c.p.c. Errata, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza appellata.” Secondo l'appellante, il giudice di primo grado si sarebbe limitato a rilevare l'inesistenza del contratto di accollo, omettendo di pronunciarsi sulla domanda subordinata proposta da , volta a far valere la Pt_1 compensazione tra il credito del e il proprio credito di regresso, CP derivante dai pagamenti eseguiti ai dipendenti e al Condominio. Censura perciò la decisione con cui il Tribunale ha ritenuto inefficaci, ai fini estintivi del debito, i pagamenti effettuati da in favore degli ex Pt_1 dipendenti della fallita e del Condominio di Via Siviglia 10, per l'asserita mancanza di prova circa l'esistenza e la validità di un contratto di accollo. L'appellante ribadisce quindi che l'avvenuto pagamento risulta ampiamente dimostrato: dai documenti prodotti a riprova dell'estinzione dei crediti accollati;
dalla mancata contestazione, da parte del , dell'an e del CP quantum dei debiti estinti da dalla circostanza che né i Parte_1 lavoratori né il condominio, creditori della società , hanno mai CP intrapreso azioni nei confronti di questa, prima o dopo la sentenza di fallimento, per recuperare i rispettivi crediti.
§5.4 – Il quarto motivo è intitolato: “D. Quanto alla rimessione del debito per Euro 26.369,03. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1236 c.c., 1362 ss. c.c., 2697 c.c., 2729 c.c., 112 c.p.c., 115 c.p.c., 116 c.p.c., 111 Cost., 118 disp. att. c.p.c. Errata, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza appellata.”
pag. 13 di 21 L'appellante lamenta la mancata pronuncia del Tribunale riguardo alla remissione del debito di € 26.369,03, pattuita contestualmente all'accollo da parte di dei debiti della società , Parte_1 CP durante la citata assemblea dell'08/10/2014. Il Tribunale avrebbe peraltro errato a ritenere la remissione subordinata all'immediato pagamento dei debiti accollati e non invece latamente rapportata al sacrificio che la Pt_1 avrebbe sostenuto nell'assumere e adempiere i debiti della cedente.
§ 5.5 – Il quinto motivo è intitolato: “E. Quanto alla condanna al pagamento degli interessi commerciali dal 1.08.2014 ed alla decadenza dal beneficio del termine. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2 d.lgs. 231/2002, 1186 c.c., 1282 c.c., 1284 c.c., 2697 c.c., 115 c.p.c., 116 c.p.c., 111 Cost., 118 disp. att. c.p.c. Errata, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza appellata.” L'impugnazione riguarda la parte della sentenza che ha condannato al pagamento degli interessi commerciali a decorrere dal 1° Parte_1 agosto 2014, ed ha dichiarato la decadenza dal beneficio del termine.
contesta, in primo luogo, che il contratto di cessione Pt_1 d'azienda possa essere qualificato come “transazione commerciale” ai sensi del d.lgs. 231/2002, non avendo ad oggetto principale la fornitura di beni o servizi, bensì il trasferimento di un complesso aziendale. Ne consegue che non erano dovuti interessi commerciali ma, al più, quelli legali ex art. 1282 c.c., tenuto conto peraltro che le parti avevano pattuito un pagamento rateale senza interessi. Inoltre, la sentenza ha dichiarato la decadenza dal beneficio del termine ai sensi dell'art. 1186 c.c. senza che il avesse fornito la CP prova dei presupposti richiesti dalla legge, ossia l'esistenza di uno stato di insolvenza inteso come grave dissesto economico. Le circostanze richiamate (capitale sociale ridotto, qualifica di società “inattiva”, bilancio 2016) non sono idonee a dimostrare tale condizione e risultano, anzi, smentite dalla documentazione prodotta. Manca, inoltre, la prova di una valida e ricevuta richiesta di immediato adempimento da parte del creditore. Pertanto, secondo , difettavano i presupposti sia per la Pt_1 dichiarazione di decadenza dal termine sia per l'applicazione degli interessi commerciali, che devono essere dichiarati non dovuti, con conseguente riforma della sentenza impugnata.
§ 5.6 – Il sesto motivo è intitolato: “F. Quanto alla condanna alle spese di lite. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 c.p.c., 92 c.p.c., 111 Cost., 118 disp. att. c.p.c. Errata, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza appellata.” Con tale motivo l'appellante impugna la sentenza nella parte in cui ha condannato al pagamento delle spese di lite, Parte_1 compensandole solo per un quarto.
pag. 14 di 21 Secondo , il Tribunale ha errato sul punto perché ha Pt_1 determinato l'importo senza applicare correttamente i criteri di legge, limitandosi a rilevare l'accoglimento parziale dell'opposizione e senza considerare la scarsa attività difensiva svolta dal (una sola CP memoria, peraltro errata, e nessuna contestazione alle prove prodotte da
). Tali circostanze avrebbero giustificato l'applicazione di valori Pt_1 minimi e una maggiore compensazione.
§ 6. – L'appello è fondato.
§ 6.1 – Il primo ed il quarto motivo possono essere trattati congiuntamente perché intimamente connessi e sono fondati. Con il primo motivo, l'appellante ha censurato la decisione del Tribunale di dichiarare inesistente il contratto di accollo, risultante dal verbale dell'assemblea della dell'08/10/2014, a causa della Parte_1 mancata sottoscrizione di questo da parte della legale rappresentante di
Controparte_1 La controversia origina dalla domanda di pagamento della Curatela della Società appellata, azionata con ricorso per decreto ingiuntivo e fondata sull'omesso versamento da parte di del prezzo pattuito con la Pt_1 società , in bonis, con il contratto di cessione di azienda del CP 12/05/14. L'accordo di cessione, decorrente dall'01/07/2014, prevedeva un prezzo di €100.000, da corrispondersi in sessanta rate mensili consecutive, la prima di € 1.706,00 e le altre di € 1.666,00, a partire dal mese di agosto del 2014. Avverso il conseguente provvedimento monitorio del Tribunale di Roma, la proponeva opposizione, eccependo l'estinzione Parte_1 del credito dell'opposta. In particolare, assumeva che dopo il pagamento delle prime due rate, era intervenuto un ulteriore accordo tra le due società, con il quale si stabiliva di compensare il residuo debito con: a) l'accollo da parte di dei debiti della società verso i propri dipendenti, Pt_1 CP per € 63.519,70, e verso il Condominio di Via Siviglia 10, Roma, per € 6.739,27; b) con la remissione del rimanente debito di € 26.369,03. Precisava che il contratto che aveva determinato la compensazione del credito della società era stato stipulato nel corso dell'assemblea CP dei soci della dell'08/10/2014, e documentato dal relativo Parte_1 verbale. Assume l'appellante che il Tribunale, decidendo sull'opposizione, aveva errato a non considerare esistente il predetto accordo di compensazione, in conseguenza dell'omessa sottoscrizione del verbale da parte della legale rappresentante de Il Tribunale, dopo aver Controparte_1 riconosciuto il pagamento delle prime due rate di prezzo, aveva infatti dichiarato infondata l'eccezione relativa all'estinzione del debito residuo derivante dal contratto di cessione, rilevando che “non vi sia prova agli atti che tale delibera si sia tradotta in un contratto, in mancanza delle pag. 15 di 21 sottoscrizioni dei legali rappresentanti della società
[...]
Controparte_1 La censura dell'appellante risulta condivisibile. E' opportuno una breve disamina della delibera prodotta in atti dall'opponente, in cui viene dichiarata la presenza in assemblea dell'intera compagine sociale della costituita da , socia Parte_1 Controparte_4 ed amministratrice unica, che assumeva il ruolo di presidente dell'assemblea, e dalla socia , nominata segretaria. Parte_6 Nel verbale si dava altresì atto della partecipazione all'assemblea dei due unici soci della società Controparte_1 Controparte_1 accomandataria e legale rappresentante della società e Persona_1
, socio accomandante. Si legge altresì che nel corso della
[...] riunione veniva data la parola a , “che nella sua qualità Controparte_1 di legale rappresentante” della società , così illustrava la CP proposta: “Con atto di cessione d'azienda del 12/05/2014 numero di Repertorio 39074, la società “ acquistava l'azienda Parte_1
“ ad un prezzo di euro Controparte_1
100.000,00 da corrispondersi in n. 60 rate mensili con decorrenza Agosto 2014 e che ad oggi il debito residuo verso la Società “
[...]
risulta pari a € 96.628,00 non ancora Controparte_1 integralmente esigibile;
- la società “ Controparte_1
è a sua volta debitrice nei confronti dei propri dipendenti
[...] per differenze retributive e TFR dell'importo complessivo al 30.04.2014 di Euro 63.519,70 nonché di Euro 6.739,27 per oneri condominiali non corrisposti al Condominio di Via Siviglia n. 10. A fronte di quanto sopra precisato, la società CP Controparte_1
”propone alla la compensazione parziale del credito di Euro Parte_1
96.628,00 mediante accollo da parte di quest'ultima del suindicato debito di Euro 70.258,97. Considerato, altresì, che con il predetto accollo la Pt_1
rinuncia alla suddetta dilazione del pagamento del prezzo di cessione,
[...]
“ offre contestualmente Controparte_1 all'accettazione della proposta la remissione del rimanente debito per la differenza tra l'importo oggetto di compensazione/accollo ed il prezzo di cessione pattuito pari ad Euro 26.369,03”. Veniva quindi verbalizzato che l'assemblea della deliberava all'unanimità l'accettazione della Pt_1 proposta di Il documento reca Controparte_1 quindi la sottoscrizione in calce delle sole e Controparte_4 [...]
, quali presidente e segretaria dell'assemblea, e contiene inoltre, Parte_6 a margine di ciascuna delle quattro pagine che lo compongono, le firme di tutti i partecipanti alla riunione, e tra queste, la firma della legale rappresentante della , . Controparte_1 Controparte_1 Nel documento non viene prevista la riformulazione dell'accordo in un testo successivo e il verbale appare già di per sé idoneo a rappresentare pag. 16 di 21 l'incontro delle volontà delle parti, sulla proposta di compensazione esposta dall'amministratrice de Controparte_1 Al verbale di assemblea dell'08/10/2014, può quindi riconoscersi valore di elemento formale del contratto voluto dalle parti. Né il carattere di scrittura privata del deve ritenersi escluso dal fatto che la firma di CP
, sia stata apposta a margine e non in calce al verbale. Infatti,
[...] secondo consolidata giurisprudenza, “la sottoscrizione di un documento ancorché apposta non in calce al documento bensì al margine dello stesso non esclude la volontà del sottoscrittore di approvarne il contenuto, dovendosi presumere, in mancanza di prova contraria, che essa sia l'espressione di siffatta volontà della parte, che il giudice dovrà, se occorre, interpretare per stabilirne la portata ed i limiti in relazione alla fattispecie concreta” (Cass. Sez. 3, Sent 12/07/1991, n. 7764. In senso conforme: Cass. Sez. 2, Sent. 27/06/2013, n. 16256). Nel caso in esame non può invero attribuirsi alle firme presenti a margine del documento alcun altro significato se non quello dell'adesione delle parti al programma contrattuale specificato nel verbale, il quale costituisce prova del contratto con cui le parti hanno compensato l'originario credito de , sorto con la cessione di azienda del CP 12/05/2014.
Le considerazioni sopra svolte confermano l'esistenza e la validità anche delle pattuizioni sulla remissione del debito di €26.369,03, contenute nel verbale dell'08/10/2014. Riferendosi a tale specifico patto, l'appellante, con il quarto motivo di appello, censura la decisione impugnata per aver affermato che detto importo sarebbe stato oggetto di remissione, “in considerazione dell'immediato pagamento dei debiti accollati, a fronte di una dilazione in cinque anni del pagamento del prezzo della cessione originariamente convenuta”. L'appellante ritiene che in tal modo il Tribunale avrebbe dato all'accordo un'interpretazione difforme dalla reale volontà delle parti, che non era quella di vincolare la remissione all'immediato pagamento dei debiti accollati. La censura è fondata. Come già sopra trascritto, nella proposta di Controparte_1 compensazione del credito vantato dalla società da lei amministrata, specificava testualmente: “considerato, altresì, che con il predetto accollo la rinuncia alla suddetta dilazione del pagamento del prezzo di Parte_1 cessione, “L' offre Controparte_1 contestualmente all'accettazione della proposta la remissione del rimanente debito per la differenza tra l'importo oggetto di compensazione/accollo ed il prezzo di cessione pattuito pari ad Euro 26.369,03”. Dalla lettura del contratto emerge dunque che la rinuncia alla dilazione non è interpretabile come l'assunzione da parte di di un obbligo di pagamento immediato Pt_1
pag. 17 di 21 del debito accollato né che la remissione del debito fosse sottoposta alla condizione della soddisfazione dei creditori della società , CP immediata o entro un determinato termine. La rinuncia alla dilazione rappresenta piuttosto il motivo della proposta di remissione, la cui rilevanza, ai fini della validità di un contratto, viene in considerazione solo nelle ipotesi di cui agli artt. 1418 e 1345 c.c.. questo, estraneo al presente Pt_7 giudizio. Va dunque ritenuto esistente e valido il contratto di compensazione mediante accollo e contestuale remissione del residuo debito, intervenuto tra le parti e contenuto nel verbale di assemblea della Parte_1 dell'08/10/2014.
§ 6.2 – E' il secondo motivo fondato. L'appellante censura la decisione impugnata per avere affermato l'invalidità del contratto di accollo per mancata prova dell'assunzione della delibera dell'8.10.2024 in data antecedente alla dichiarazione di fallimento. Il Tribunale ha affermato al riguardo che “sulla base delle risultanze documentali non può ritenersi provato che la delibera in questione sia stata effettivamente assunta in data 8.10.2014 e pertanto prima della dichiarazione di fallimento. Infatti, costituisce circostanza incontestata che il verbale in oggetto veniva depositato unitamente al bilancio della al 31 dicembre 2015, e Pt_1 pertanto nel 2016, mentre il fallimento della società risale Controparte_1 alla metà del 2015. “ Anche tale statuizione del Giudice di primo grado appare non condivisibile. Secondo l'indirizzo costante della Corte di Cassazione:
“allorché agisca in giudizio per ottenere l'adempimento di un contratto stipulato dall'imprenditore prima del fallimento, il curatore non rappresenta la massa dei creditori, la quale pure si giova del risultato utile in tal modo perseguito, ma rappresenta il fallito, spossessato, nella cui posizione giuridica egli subentra, e dei cui diritti si avvale. Ne deriva che, in tal caso, il curatore non è terzo, e non può invocare l'inopponibilità ad esso delle pattuizioni prive di data certa, ex art. 2704 cod. civ., anteriore al fallimento (Sez. 1, Sentenza n. 9685 del 2004) (Cass. Sez.1, 21/11/2019 n.30446)”. L'inopponibilità della data della scrittura privata non autenticata riguarda infatti non le parti del contratto - cui competerebbe eventualmente la facoltà di querela di falso nell'ipotesi di mancato disconoscimento-, bensì i terzi, a tutela dei quali è dettata la disciplina dell'art. 2704 c.c.. Va dunque distinta la posizione del curatore, secondo che rappresenti gli interessi della collettività dei creditori oppure eserciti diritti che già spettavano all'imprenditore prima del fallimento. Solo nella prima ipotesi il curatore è terzo e può avvalersi dell'inopponibilità della scrittura priva di data certa. Quando invece non agisce in sostituzione dei creditori per la ricostruzione del patrimonio del fallito ma per la soddisfazione di un credito dell'impresa fallita, il curatore subentra nella medesima posizione pag. 18 di 21 sostanziale e processuale che avrebbe avuto il fallito che prima del fallimento avesse agito per soddisfare diritti già presenti nella propria sfera giuridica . (Cfr. Cass. Sez. 1, Sent. 04/06/ /2003 n. 8914; Cass. Sez.1, 21/11/2019 n.30446). “Ne consegue che, evocato in giudizio dal curatore, il terzo convenuto poteva a questi legittimamente opporre tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre all'imprenditore fallito, comprese le prove documentali da questi provenienti, senza i limiti di cui all'art. 2704 e ss. cod. civ. (in tale senso, il del tutto pertinente principio enunciato da Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11904 del 1998)” (Cass. Sez.1, 21/11/2019 n.30446). Risulta pertanto utilmente opponibile al curatore l'esaminato verbale di assemblea dell'08/10/2014, avente valore di scrittura privata e contenente la dichiarazione dei legali rappresentanti delle due società di avere proceduto, riguardo alla compensazione del prezzo di cessione di azienda, allo scambio di proposta ed accettazione nell'assemblea dei soci della dell'08/10/2014. Pt_1 Può ritenersi poi provata l'esecuzione da parte della Parte_1 delle obbligazioni di pagamento oggetto dell'accollo. L'appellante ha prodotto al riguardo le buste paga dei dipendenti di con prospetto riepilogativo, Controparte_1 riportanti quanto spettante a ciascun lavoratore a titolo di stipendi e TRF (all. n. 4 all'atto di opposizione al decreto ingiuntivo); le ricevute di pagamento delle somme di cui a dette buste paga (all.ti. n.ri 5, , 9 e 10 allegati all'atto di opposizione;
all. n. 12 allegato alle note autorizzate del 14.01.2019; all. n. 17 memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c.). Tali pagamenti sono stati contestati dal fallimento appellato, perché le relative ricevute sono prive di data certa (pag. 4 comparsa di costituzione in primo grado). I versamenti eseguiti in favore dei lavoratori trovano tuttavia riscontro nelle risultanze dei bilanci della , prodotti in atti dall'appellante, i Parte_1 quali costituiscono prova, ai sensi dell'art. 2709 c.c., in ordine ai debiti della società medesima, il cui apprezzamento è affidato alla libera valutazione del giudice del merito: così come evidenziato anche dal giudice di primo grado, che dal bilancio 2014 della ha ricavato la prova del Parte_1 pagamento delle prime due rate del debito originario.
In particolare, nel bilancio 2014 figura l'annotazione del debito iniziale di
€ 96.628,00, al netto del pagamento delle prime due rate, mentre in quelli successivi è annotato il residuo debito verso i lavoratori derivante dai progressivi pagamenti effettuati, e, in particolare: per l'anno 2015 un
“debito lavoratori” di € 46.719,70 (all. 6 all'atto di citazione - pag. 9 bilancio di esercizio anno 2015), pari alla differenza tra il dovuto (€ 63.519,70) e quanto fino a tale data corrisposto (€ 16.800,00); nell'anno 2017 un “debito lavoratori” di Euro 16.696,96 (doc. n.11 note autorizzate - pag.1 bilancio scalare al 31.12.2017; e all. n. 16 bilancio 2017), pari alla differenza tra il residuo dovuto (€ 46.719,70) e quanto fino a tale data pag. 19 di 21 corrisposto (€ 30.022,74). L'appellante ha altresì dedotto la circostanza, non contestata dalla curatela, che i lavoratori i cui crediti sono stati oggetto dell'accollo non hanno esercitato alcuna azione di recupero delle proprie spettanze nei confronti del fallimento. Per quanto attiene al debito verso il condominio, oggetto di accollo, l'appellante ha prodotto le ricevute dei tre bonifici con cui sono stati eseguiti i pagamenti nel 2016 (all.7 all'atto di citazione) e la corrispondenza intercorsa con il , che dimostra il diritto di questo a Controparte_5 percepire gli oneri condominiali per la locazione dell'immobile di Via Siviglia 10 (all.18 – alla memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c.). A conferma dei bonifici, emerge poi la somma iniziale oggetto di accollo di €6.739,27, registrata nel bilancio 2015 della , non figura più nel bilancio 2017, Pt_1 ove è presente invece la quota del debito verso i dipendenti ancora dovuta quell'anno.
§ 7.– L'accoglimento dei sopraesposti motivi di appello assorbe le restanti censure.
§ 8. – Le spese dei due gradi di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate, ex decreto n. 147 del 13/8/2022, in rapporto al quinto scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa secondo parametri medi ad eccezione, per l'appello, della fase di trattazione che ha avuto minimo sviluppo.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] nei confronti del Pt_1 [...]
IN PROPRIO Controparte_1 DI contro la sentenza n. 6131 del 2023, del Controparte_1 17/04/2023, resa tra le parti dal Tribunale di Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. –accoglie l'appello e, in riforma della sentenza n.6131 del 2023, del 17/04/2023, del Tribunale di Roma, accolta l'opposizione al decreto ingiuntivo, dichiara che nulla è dovuto dalla
[...] al Pt_1 [...]
E_
, a titolo di
[...] corrispettivo del contratto di cessione di azienda dell'01/08/2014, per l'intervenuta estinzione del credito a seguito di compensazione mediante accollo e contestuale remissione del residuo debito, concordata tra le parti e risultante dal verbale di assemblea della dell'08/10/2014; Parte_1
pag. 20 di 21 2. – condanna il
[...]
IN Controparte_1 PROPRIO DI al pagamento delle Controparte_1 spese di lite in favore di liquidate per il primo Parte_1 grado in complessivi € 14.103,00, di cui € 2.552,00 per la fase di studio, € 1.628,00 per la fase introduttiva, € 5.670,00 per la fase di trattazione, € 4.253,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cap come per legge, e per il secondo grado in complessivi € 12.154,00, di cui € 2.977,00 per la fase di studio, € 1.911,00 per la fase introduttiva,
€ 2.163,00 per la fase di trattazione, € 5.103,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cap come per legge.
Così deciso in Roma il giorno 19/09/2025.
L'estensore Il presidente
Marco Emilio Luigi Cirillo Antonella Izzo
pag. 21 di 21
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE così composta:
dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 3887 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, decisa a seguito di discussione orale, ex art. 281-sexies c.p.c, all'udienza del giorno 19/09/2025 e vertente
TRA
(C.F. ), con gli avvocati Monica Parte_1 P.IVA_1 Payne (C.F. ) e Luisa Pellegrino (C.F. C.F._1
) e nello studio di quest'ultima, in Roma, Viale dei C.F._2 Colli Portuensi 442, è elettivamente domiciliata;
PARTE APPELLANTE
E
Il Controparte_1
IN PROPRIO DI
[...] CP
(C.F. , con l'avvocato Giuseppe Vona (C.F.
[...] P.IVA_2
) nel cui studio in Roma, Via Giovanni Paisiello 27, C.F._3 è elettivamente domiciliato;
PARTE APPELLATA
pag. 1 di 21 OGGETTO: appello contro la sentenza n.6131 del 2023, del 17/04/2023, del Tribunale di Roma.
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: “Con ricorso monitorio, il chiedeva ingiungersi il pagamento della somma di € CP 100.000,00, oltre interessi commerciali dall' 1.08.2014, nonché spese monitorie, nei confronti della società a titolo di prezzo di Parte_1 cessione di azienda, poiché:
− il Tribunale Fallimentare di Roma con sentenza 23.07.2015 aveva dichiarato il fallimento dell' Controparte_1 nonché di quest'ultima in proprio;
− il 12.05.2014 la fallita aveva sottoscritto un contratto di cessione di azienda (attività di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande) a favore della Parte_1
− il contratto prevedeva: (i) all'art.5, la sua decorrenza dal 1.07.2014; (ii) all'art.7 un prezzo pari a € 100.000,00 e il suo pagamento in rate mensili, di cui la prima di € 1.706,00 e le altre di € 1.666,00, ciascuna a partire da agosto 2014, senza interessi;
− la società non aveva corrisposto alcun rateo del prezzo di Parte_1 cessione;
− la debitrice era stata messa in mora, tuttavia persistendo nell'inadempimento;
− pertanto, la società era decaduta dal beneficio del termine per il mancato pagamento delle rate pregresse ed era debitrice dell'intero importo di € 100.000,00, oltre interessi commerciali dal 1.08.2014;
− poiché la aveva un capitale sociale di appena € 1.000,00, Parte_1 era inattiva e dotata di un bilancio 2016 approvato oltre il termine di legge, sussisteva il periculum in mora e pertanto si chiedeva che l'ingiunzione fosse immediatamente esecutiva. In data 09/24.01.2018, il Tribunale adito emetteva il decreto ingiuntivo n. 2267/2018, non provvisoriamente esecutivo, con il quale ingiungeva il pagamento della somma di € 100.000,00, degli interessi come da domanda e delle spese della procedura, liquidate in € 1630,00 per compenso ed € 406,50 per esborsi, oltre oneri accessori;
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la società ingiunta proponeva opposizione al decreto ingiuntivo, del quale chiedeva la revoca, per i seguenti motivi: 1) carenza di un inadempimento imputabile alla poiché: Parte_1 a) la cessionaria aveva corrisposto le prime due rate del prezzo, pari ad € 1.706,00 e € 1.666,00, tramite gli assegni nn. 0016870662 e 0016870663 tratti sulla Banca del Fucino, residuando un debito pari ad € 96.628,00;
pag. 2 di 21 b) la cedente era a sua volta debitrice dell'importo di 70.258,97, di cui: i) € 63.519,70 nei confronti dei propri dipendenti per differenze retributive e TFR;
ii) € 6.739,27 verso il Condominio di Via Siviglia n. 10 per oneri condominiali non corrisposti;
c) la medesima aveva proposto alla i) la compensazione Parte_1 parziale del credito di € 96.628,00 mediante accollo da parte di quest'ultima del debito di € 70.258,97; ii) la remissione del debito di € 26.369,03, pari alla differenza tra il residuo prezzo della cessione (€ 96.628,00) e l'importo dei debiti accollati (€ 70.258,97), stante il sacrificio che l'accollo avrebbe comportato per la cessionaria (rinuncia alla dilazione del pagamento, nonché ulteriori incombenti, oneri e rischi); d) in data 08.10.2014 si era riunita l'assemblea dei soci della Parte_1 alla quale avevano partecipato i soci della fallita, (in Controparte_1 qualità di socio accomandatario e legale rappresentante della società) e
(in qualità di socio accomandante) e nel corso della Persona_1 quale era stata deliberata l'accettazione della proposta suddetta;
e) pertanto, la medesima aveva corrisposto: i) nel 2015, € 16.800 a titolo di
“debito lavoratori”; ii) nel 2016, € 6.739,27 a titolo di “debito Condominio Siviglia n. 10”; iii) nel 2017, € 30.022,74 a titolo di “debito lavoratori”; iv) nel 2018, € 5.907,86 a titolo di “debito lavoratori”; 2) inapplicabilità della decadenza dal beneficio del termine, giacché il cedente non aveva dimostrato né lo stato di insolvenza della cessionaria, né la richiesta di un immediato adempimento rivolta dal alla CP [...]
Pt_1
3) inammissibilità ed infondatezza dell'istanza di pagamento degli interessi commerciali, in quanto non era stata conclusa alcuna transazione commerciale tra imprese o tra imprese e pubbliche amministrazioni che comportasse in via esclusiva o prevalente la consegna di merci o la prestazione di servizi contro pagamento di un prezzo;
4) infondatezza della richiesta di provvisoria esecuzione, poiché l'opposizione era fondata su prova scritta, nonché di pronta soluzione, ed attesi i rischi cui la sarebbe stata esposta in caso di Parte_2 concessione del provvedimento;
Tanto premesso, l'opponente così concludeva:
- accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla al Fallimento Parte_1 n. 761/2015 della società e in Controparte_1 proprio di per tutti i motivi meglio esposti nel corpo del Controparte_1 presente atto;
- per l'effetto, revocare nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo opposto n. 2267/2018 emesso dal Tribunale civile di Roma il 9/01-24/01/2018 (N.R.G. 562/2018) perché infondato, ingiusto ed illegittimo in fatto ed in diritto. Con vittoria di competenze professionali, oltre spese generali, iva e c.p. a. come per legge pag. 3 di 21 Si costituiva in giudizio il , il quale chiedeva il rigetto CP dell'opposizione, deducendo che:
- la cessionaria non aveva provato il pagamento delle prime due rate del prezzo di cessione, avendo prodotto solo le matrici di due assegni, nonché la corrispondenza intercorsa con la banca per ottenerne copia, per cui il credito del cedente restava pari ad € 100.000,00;
- l'accordo di accollo era: a) invalido, poiché il verbale di assemblea non era stato sottoscritto da Incontro e non valeva come contratto;
b) non opponibile al fallimento, perché privo di data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento;
c) contrastante con il bilancio d'esercizio al 31.12.2014 della , atteso che questo riportava alla voce “altri debiti” Pt_1 l'importo di €96.628,00; d) posticcio, in quanto depositato con il bilancio 2015, anziché con il bilancio 2014;
- la cessionaria non aveva provato il pagamento dei debiti accollati nei confronti dei dipendenti, avendo allegato solo cedolini, quietanze artefatte e prive di data certa anteriore al fallimento, nonché assegni non riconducibili ai predetti debiti;
- la cessionaria non aveva provato il pagamento dei debiti accollati nei confronti del Condominio, avendo prodotto solo tre bonifici, posteriori all'accordo di accollo e comunque non riconducibili ai predetti debiti;
- la remissione del debito di €26.369,03 era ingiustificata, poiché la cedente non era stata pregiudicata dall'accollo, e comunque non opponibile al fallimento;
- in ogni caso, i pagamenti effettuati dall'opponente sarebbero ammontati ad € 50.994,37, sicché in favore del residuava un credito di € CP 49.005,63 (€ 100.000,00 - € 50.994,37);
- operava la decadenza dal beneficio del termine;
- era ammissibile la richiesta degli interessi commerciali. Premesso ciò, il convenuto chiedeva: 1) In via principale: confermare il decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, condannare al pagamento della somma di Parte_1
€100.000,00, mai corrisposta, oltre interessi commerciali decorrenti dall'1° agosto 2014, nonché delle somme liquidate nel decreto ingiuntivo n.2267/2018, pari ad €1.630,00 per compensi ed €406,50 per esborsi oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso delle spese generali come per legge e quelle successive;
2) In via subordinata: i. condannare al pagamento della somma di €97.336,23 (v. Parte_1
§2.2.), nonché delle somme liquidate nel decreto ingiuntivo n.2267/2018, pari ad €1.630,00 per compensi ed €406,50 per esborsi oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso delle spese generali come per legge e quelle successive;
ii. oppure, condannare al pagamento della somma di CP_2
€96.628,00, se risultasse il pagamento delle prime due rate del prezzo della cessione d'azienda, nonché delle somme liquidate nel decreto ingiuntivo pag. 4 di 21 n.2267/2018, pari ad €1.630,00 per compensi ed €406,50 per esborsi oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso delle spese generali come per legge e quelle successive;
iii. in estremo subordine, condannare al pagamento della Parte_1 somma di €49.005,63, nonché delle somme liquidate nel decreto ingiuntivo n.2267/2018, pari ad €1.630,00 per compensi ed €406,50 per esborsi oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso delle spese generali come per legge e quelle successive. In ogni caso, con vittoria delle spese di lite, competenze ed onorari. Con ordinanza del 19.04.2019, a scioglimento della riserva assunta il 04.12.2018, il Giudice adito rigettava la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ritenendo che l'opposizione apparisse in parte fondata sulla compensazione del credito dell'opposto con un credito di regresso, vantato dall'opponente e derivante dal pagamento dei debiti del . CP Con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1., c.p.c., la Parte_1 così precisava le conclusioni:
- “Piaccia al Tribunale adito, contrariis rejectis, in accoglimento della presente opposizione:
- in via principale: accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla Pt_1
al Fallimento n. 761/2015 della società
[...] Controparte_1 CP e in proprio di per tutti i motivi meglio
[...] Controparte_1 esposti nei propri scritti difensivi;
- in via subordinata:
1. accertare e dichiarare l'avvenuto pagamento da parte della Parte_1 delle prime due rate di Euro 1.706,00 e di Euro 1.666,00 di cui alla cessione d'azienda del 12.05.2014;
2. accertare e dichiarare la compensazione del credito vantato dal Fallimento n. 761/2015 della società Controparte_1 e in proprio di con il credito di regresso vantato
[...] Controparte_1 dalla in relazione ai pagamenti effettuati nei confronti dei Parte_1 lavoratori e del Condominio, come meglio specificati nei propri scritti difensivi, di spettanza della cedente;
3. accertare e dichiarare l'intervenuta remissione del debito pari ad Euro 26.369,03;
- in ogni caso, revocare nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo opposto n. 2267/2018 emesso dal Tribunale civile di Roma il 9/01-24/01/2018 (N.R.G. 562/2018) perché infondato, ingiusto ed illegittimo in fatto ed in diritto.
- Con vittoria di competenze professionali, oltre spese generali, iva e c.p. a. come per legge”. Con memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. la ribadiva la Parte_1 propria posizione, chiedeva l'ammissione della prova testimoniale e produceva le matrici degli assegni relativi alle prime due rate, la pag. 5 di 21 corrispondenza intercorsa con la Banca del Fucino, il bilancio esercizio 2017, i due assegni relativi al “debito dipendenti” e la comunicazione del Fondo Pensioni BDR. Il depositava solo la memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c., CP confermando le conclusioni già rassegnate. Con ordinanza del 17.12.2019 il Giudice adito, ritenuta la causa matura per la decisione , rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'8.6.2021, differita d'ufficio al 18.01.2022. All'udienza del 18.01.2022 la si riportava ai propri Parte_1 scritti difensivi, insistendo in tutto quanto ivi dedotto, eccepito e richiesto anche in merito alle istanze istruttorie, precisava le conclusioni come rassegnate nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. e dichiarava di non accettare il contraddittorio su eventuali avverse nuove deduzioni, eccezioni ed istanze. Parte opposta si riportava ai propri scritti difensivi e precisava le conclusioni come da comparsa di costituzione. Il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando termini di rito per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.”
§ 2. – All'esito del giudizio il Tribunale ha statuito: “Il Giudice Unico del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede: revoca il decreto ingiuntivo opposto;
condanna la società al pagamento nei confronti del CP_2
Parte_3 CP Controparte_1
[.. e in proprio di dell'importo di € , 96.628,00, oltre Controparte_1 interessi commerciali dall'1.08.2014; compensa per un quarto le spese di lite e per l'effetto condanna la al pagamento nei confronti del CP_2 [...] e in proprio di Parte_4 CP
, a titolo di spese di lite, della residua somma di € 9.750,00, oltre
[...] rimborso spese generali, iva e cpa.”
A fondamento della decisione, il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: “L'opposizione è parzialmente fondata e merita accoglimento per quanto di ragione. Quanto al dedotto pagamento delle prime due rate della cessione, per €1.706,00 ed €1.666,00, se non può riconoscersi alcun rilievo probatorio alle matrici dei due assegni prodotte da parte opponente, né alla corrispondenza di maggio/giugno 2019 con l'istituto bancario per ottenere copia di tali assegni, tuttavia, la prova del pagamento delle prime due rate può ritenersi raggiunta sulla base delle risultanze del bilancio della CP_2 del 2014 , in cui, alla voce altri debiti, veniva riportato l'importo di €
[...] 96.628,00, corrispondente all'importo dovuto a titolo di corrispettivo per la cessione detratte le rate corrisposte.
pag. 6 di 21 Sul punto costituisce principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui il bilancio di una società di capitali regolarmente approvato, al pari dei libri e delle scritture contabili dell'impresa soggetta a registrazione, fa prova, ai sensi dell'art. 2709 c.c., in ordine ai debiti della società medesima, il cui apprezzamento è affidato alla libera valutazione del giudice del merito, alla stregua di ogni altro elemento acquisito agli atti di causa ( cfr.: Sez. 1, Sentenza n. 3190 del 18/02/2016 ) Diversamente, non può ritenersi provato il principale motivo di opposizione e cioè l'asserita esistenza di un accordo tra la e la CP_2 società “ , in virtù del quale la Controparte_1 prima non avrebbe pagato il corrispettivo residuo della cessione, pari ad
€96.628,00 ( al netto dell'importo asseritamente già corrisposto per le prime due rate) a fronte dell'accollo dei debiti che la seconda aveva nei confronti dei propri dipendenti, per € 63.519,70, e del condominio, per € 6.739,27, mentre la residua parte del corrispettivo dovuto, pari ad € 26.369,03, sarebbe stato oggetto di rimessione, in considerazione dell'immediato pagamento dei debiti accollati, a fronte di una dilazione in cinque anni del pagamento del prezzo della cessione originariamente convenuta. Sul punto, in primo luogo deve respingersi l'eccezione di inammissibilità sollevata da parte convenuta, secondo cui, trattandosi dell'accertamento di un credito eccepito in compensazione, sussisterebbe la competenza esclusiva del Tribunale Fallimentare. Al riguardo va evidenziato che l'opponente si è limitato ad eccepire l'esistenza del contratto di accollo e remissione del debito e dei pagamenti che ne sarebbero derivati, soltanto allo scopo di provare l'estinzione del credito azionato dal fallimento, sicchè l'accertamento richiesto ha soltanto la portata di neutralizzare la domanda del fallimento, non essendo stata formulata una domanda riconvenzionale. Ciò in accordo con la giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui, nel giudizio promosso dal curatore per il recupero di un credito del fallito, il convenuto può eccepire in compensazione l'esistenza di un proprio controcredito verso il fallimento, atteso che tale eccezione è diretta esclusivamente a neutralizzare la domanda attrice ottenendone il rigetto totale o parziale, mentre il rito speciale per l'accertamento del passivo previsto dagli artt. 93 e ss. l. fall. trova applicazione nel caso di domanda riconvenzionale, tesa ad una pronuncia a sé favorevole idonea al giudicato, di accertamento o di condanna al pagamento dell'importo spettante alla medesima parte una volta operata la compensazione. ( Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 30298 del 18/12/2017 ). Tuttavia l'eccezione sollevata da parte convenuta relativa all'estinzione del debito residuo derivante dal contratto di cessione è infondata e deve essere respinta.
pag. 7 di 21 Invero, dalla lettura del verbale di assemblea dei soci della CP_2
datato 8.10.2014, agli atti, risulta essere stata assunta una delibera
[...] con cui si accettava una proposta di parziale compensazione del credito residuo vantato dalla società Controparte_1 nei confronti della a titolo di corrispettivo della cessione CP_2 d'azienda, pari ad € 96.628,00, a fronte dell'accollo da parte di quest'ultima dei debiti della cedente nei confronti dei propri dipendenti per l'importo di € 63.519,70 e nei confronti del Condominio di via Siviglia n. 10
, per l'importo di € 6.739,27. La parte residua del debito , pari ad € 26.369,03, era oggetto di rimessione. Tuttavia deve rilevarsi come non vi sia prova agli atti che tale delibera si sia tradotta in un contratto, in mancanza delle sottoscrizioni dei legali rappresentanti della società Controparte_1
[...] Inoltre, sulla base delle risultanze documentali non può ritenersi provato che la delibera in questione sia stata effettivamente assunta in data 8.10.2014 e pertanto prima della dichiarazione di fallimento. Infatti, costituisce circostanza incontestata che il verbale in oggetto veniva depositato unitamente al bilancio della al 31 dicembre 2015, e Pt_1 pertanto nel 2016, mentre il fallimento della società risale Controparte_1 alla metà del 2015. In mancanza di prova dell'esistenza e validità del contratto sopra indicato, i pagamenti asseritamente effettuati dalla in CP_2 adempimento delle obbligazioni della nei confronti dei propri CP dipendenti non hanno efficacia estintiva del credito azionato. Alla stregua delle considerazioni di cui sopra, l'opposizione deve essere accolta limitatamente all'eccepito pagamento dell'importo di €
€1.706,00 ed €1.666,00, per le prime due rate, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo e condanna dell'opponente al pagamento del CP_2 debito residuo di € 96.628,00, oltre interessi commerciali come richiesti dal 1.08.2014, ai sensi dell'art. 1186 c.c., essendo il debitore decaduto dal beneficio del termine convenzionalmente stabilito, attesa l'acclarato inadempimento. Le spese, in considerazione dell'accoglimento solo parziale dell'opposizione vanno compensate per un quarto, mentre per la residua parte seguono la soccombenza, ”.
§ 3. – Ha proposto appello rassegnando le seguenti Parte_1 conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, contrariis reiectis:
– in via pregiudiziale e cautelare: in accoglimento dell'istanza ex artt. 283 c.p.c. e 351 c.p.c., sospendere e/o revocare – se del caso inaudita altera parte - l'efficacia esecutiva e/o l'esecuzione della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
pag. 8 di 21 – nel merito: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza n. 6131/2023, pubblicata il 17.4.2023 e non notificata, resa inter partes dal Tribunale civile di Roma - Sezione XVI – Giudice Dott.ssa Flora Mazzaro nel procedimento rubricato al N.R.G. 17526/2018, disposta la revoca del decreto ingiuntivo opposto n. 2267/2018 e disattese tutte le eccezioni e le istanze sollevate dal anche dinanzi il Tribunale per tutti i motivi CP meglio esposti nel presente atto, così provvedere:
1. in via principale, in accoglimento dei motivi sub A, B e D del presente appello, accertata e dichiarata: 1.1) l'esistenza e la validità del contratto di accollo tra la Pt_1
e in virtù del quale la
[...] Controparte_1 prima non ha pagato il corrispettivo residuo della cessione, pari ad Euro 96.628,00 (al netto dell'importo già corrisposto per le prime due rate rispettivamente di Euro 1.766,00 e di Euro 1.666,00) a fronte dell'accollo dei debiti che la seconda aveva nei confronti dei propri dipendenti per Euro 63.519,70, e del Condominio di Via Siviglia n. 10 per Euro 6.739,27, mentre la residua parte del corrispettivo dovuto, pari ad Euro 26.369,03, è stato oggetto di rimessione;
1.2) l'avvenuto pagamento da parte della dei debiti di Parte_1 e, quindi, di Controparte_1 CP
in proprio, nei confronti dei dipendenti (di Euro 63.519,70) e del
[...]
Condominio di Via Siviglia n. 10 (di Euro 6.739,27) in esecuzione di detto accordo e la rimessione della residua parte di Euro 26.369,03 e quindi l' avvenuta estinzione del debito derivante dal contratto di cessione di azienda del 1.08.2014; Accertare e dichiarare, per l'effetto, che: 1.3) nulla è dovuto dalla al Fallimento n. 761/2015 Parte_1 della società e in proprio di Controparte_1 CP
quale corrispettivo del contratto di cessione di azienda Controparte_1 del 1.08.2014 con conseguente integrale accoglimento dell'opposizione;
2. in via subordinata, in accoglimento dei motivi sub C e D del presente appello, accertato e dichiarato: 2.1) l'avvenuto pagamento da parte della dei debiti di Parte_1
e, quindi, di Controparte_1 CP CP
in proprio, nei confronti dei dipendenti (di Euro 63.519,70) e del
[...] Condominio di Via Siviglia n. 10 (di Euro 6.739,27); Accertare e dichiarare, per l'effetto: 2.2) la compensazione del credito vantato dal Fallimento n. 761/2015 della società e in Controparte_1 proprio di con il credito di regresso vantato dalla Controparte_1
in relazione ai pagamenti effettuati per i lavoratori (di Euro Parte_1
63.519,70) e gli oneri condominiali del Condominio di Via Siviglia n. 10 (di pag. 9 di 21 Euro 6.739,27) di e, quindi, di Controparte_1
in proprio;
Controparte_1 2.2) l'intervenuta remissione da parte Controparte_1 in favore di del debito pari ad Euro 26.369,03;
[...] Parte_1 2.3) che nulla è dovuto dalla al Fallimento n. 761/2015 Parte_1 della società e in proprio di Controparte_1
quale corrispettivo del contratto di cessione di azienda Controparte_1 del 1.08.2014 per avvenuta estinzione del debito derivante da detta cessione, con conseguente integrale accoglimento dell'opposizione;
3. in via ulteriore subordinata e nella denegata ipotesi di rigetto nel merito dei motivi sopra indicati, in accoglimento del motivo sub E del presente appello, accertare e dichiarare: 3.1) in via principale: l'inapplicabilità alla fattispecie de qua della disciplina degli interessi commerciali e, per l'effetto, che nulla è dovuto a tale titolo dalla;
Parte_1 3.2) in via subordinata: la non decorrenza degli interessi dal 1.08.2014, non essendo la decaduta dal beneficio del termine Parte_1 per carenza dei presupposti ex art. 1186 c.c.; 4. In ogni caso, accertare e dichiarare: 4.1) in via principale, la condanna del Controparte_1 e di in proprio al pagamento
[...] Controparte_1 in favore della delle spese e dei compensi, oltre al rimborso Parte_1 forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge, relative ad entrambi i gradi di giudizio;
4.2) in via subordinata e nella denegata ipotesi di mancato accoglimento del presente appello, in accoglimento del motivo sub F, la condanna della alla rifusione delle spese e dei compensi, oltre Parte_1 al rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge, sostenute in primo grado in favore del Controparte_1 e di in proprio nella misura
[...] Controparte_1 ritenuta di giustizia e comunque in misura inferiore ad Euro 9.750,00. Ai sensi per gli effetti di legge si dichiara che il valore della controversia è compreso nello scaglione da Euro 52.001,00 ad Euro 260.000,00. In via istruttoria: nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte dovesse condividere quanto disposto dal Giudice di primo grado anche su detta carenza probatoria, per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello, si chiede l'ammissione delle prove orali come articolate e chieste nella memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c. depositata in primo grado, da intendersi reiterata. Con salvezza di diritti ed ogni più ampia riserva”.
Ha resistito il
[...]
E_
, rassegnando le seguenti conclusioni:
[...]
pag. 10 di 21 “Voglia questa Ecc.ma Corte d'Appello accogliere tutte le domande, difese ed eccezioni proposte in primo grado da intendersi qui integralmente trascritte, con particolare riferimento alla competenza funzionale del Tribunale fallimentare per la eccezione di compensazione, nonché dichiarare inammissibile e comunque rigettare l'appello avversario e, per l'effetto, confermare la sentenza n.6131/2023 del 17 aprile 2023 emessa dal Tribunale civile di Roma. Con vittoria delle spese di lite come per legge.”
Rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza, dopo il mutamento del rito che ha disposto la discussione orale ex art.281 sexies c.p.c., la causa è stata discussa oralmente all'udienza odierna e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art.281 sexies c.p.c..
§ 4. – Preliminarmente non si ravvisa l'inammissibilità dell'appello, eccepita dall'appellato, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., in quanto i motivi dedotti dall'appellante a sostegno della impugnazione sono sufficientemente specifici e chiari e consentono di esaminare il merito dell'appello. Come anche di recente riaffermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, l'art. 342 c.p.c. impone all'appellante «di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono, e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata, sia pure con un grado di specificità ben più accentuato rispetto al passato, imponendo la norma novellata un ben preciso ed articolato onere processuale, compendiabile nella necessità che l'atto di gravame, per sottrarsi alla sanzione di inammissibilità ora specificamente prevista, offra una ragionata e diversa soluzione della controversia rispetto a quella adottata dal primo giudice» (da ultimo, Cass. n. 4541/2017; si tratta di principi affermati, peraltro, anche nel vigore del precedente testo dell'art. 342 c.p.c. dalla nota sentenza delle sezioni unite n. 16/2000). Va, altresì, precisato che comunque l'appello non deve necessariamente tradursi nella prospettazione di un progetto alternativo di sentenza e non deve rivestire particolari forme sacramentali, purché dal tenore complessivo dello stesso sia possibile evincere i passaggi della sentenza che vengono impugnati e, quanto meno per alcuni di essi, il ragionamento che viene contrapposto, a prescindere poi dalla fondatezza delle doglianze stesse che, in quanto strettamente connesse tra loro, possono essere unitamente delibate.
§ 5. – L'appello proposto da contiene sei motivi. Parte_1
pag. 11 di 21 § 5.1 – Il primo è intitolato: “A. Quanto all'inesistenza del contratto di accollo (unicamente) per mancata sottoscrizione del legale rappresentante di Parte_5 e/o falsa applicazione degli artt. 1273 c.c., 1292 ss. c.c., 1326 c.c., 1388 c.c., 1399 c.c., 2313 ss c.c., 2697 c.c., 2709 c.c., 2710 c.c., 2729 c.c., 115 c.p.c., 116 c.p.c., 214 c.p.c., 215 c.p.c., 24 Cost., 111 Cost., 118 disp. att. c.p.c. Errata, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza appellata.” Con il motivo in esame viene censurata la sentenza di primo grado per avere escluso l'esistenza del contratto di accollo stipulato in data 08/10/2014, tra la e Parte_1 Controparte_1 sul presupposto della mancanza di sottoscrizione del legale
[...] rappresentante di quest'ultima. L'appellante contesta tale statuizione osservando, in primo luogo, che l'accollo non richiede la forma scritta ad substantiam e, pertanto, non necessita di una sottoscrizione formale. Inoltre, il verbale dell'assemblea dei soci della dell'08/10/2014, che contiene il contratto in oggetto, Pt_1 risulta firmato, seppure solo a margine, anche dalla sig.ra CP
, che aveva dichiarato nell'atto di intervenire quale legale
[...] rappresentante della società . In ogni caso, risultando presenti alla CP riunione entrambi i soci di quest'ultima società, lo scambio di proposta ed accettazione riportato nel verbale dell'assemblea sarebbe comunque vincolante per Controparte_1 L'appellante afferma inoltre che ai fini dell'accertamento dell'inesistenza del contratto, il Tribunale avrebbe considerato soltanto il contenuto della predetta delibera dell'08/10/2014, trascurando gli ulteriori elementi di prova presenti in atti, quali: le ricevute di pagamento dei debiti accollati;
i bilanci della relativi agli esercizi 2015 e 2017, nei quali Pt_1 risultano annotati i debiti oggetto dell'accollo; la mancata contestazione da parte della curatela di quanto dedotto dall'opponente, circa il fatto che dalla data dell'accollo né gli ex dipendenti né il Condominio di Via Siviglia 10, avevano esercitato alcuna azione volta a soddisfare i propri crediti nei confronti della fallita.
L'appellante contesta infine la decisione del Giudice di primo grado di respingere senza adeguata motivazione la prova testimoniale da essa articolata.
§ 5.2 – Il secondo motivo è intitolato: “B. Quanto all'invalidità del contratto di accollo per mancata prova di assunzione della delibera dell'8.10.20214 in data antecedente alla dichiarazione di fallimento. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2704 c.c., 2697 c.c., 2709 c.c., 2710 c.c., 2729 c.c., 115 c.p.c., 116 c.p.c., 24 Cost., 111 Cost., 118 disp. att. c.p.c. Errata, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza appellata.”
pag. 12 di 21 Con tale motivo, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso la validità del contratto di accollo stipulato tra
[...] e sul presupposto che la delibera dell'8.10.2014 Pt_1 Controparte_1 sarebbe stata depositata solo nel 2016, dunque successivamente alla dichiarazione di fallimento, risalente a luglio 2015. Al riguardo l'appellante osserva che l'art. 2704 c.c., riguardante l'inopponibilità ai terzi delle scritture private prive di data certa, non è applicabile al caso in esame, in cui il curatore fallimentare non è qualificabile come terzo rispetto ai rapporti dedotti in giudizio. In ogni caso, il Tribunale avrebbe erroneamente escluso la prova dell'anteriorità del citato verbale di assemblea, trascurando documenti e circostanze non contestate, quali le quietanze di pagamento dei debiti accollati, datate tra gennaio e luglio 2015, e i bilanci societari;
§ 5.3 – Il terzo motivo è intitolato: “C. Quanto alla non efficacia estintiva dei pagamenti asseritamente effettuati dalla in Parte_1 adempimento delle obbligazioni della nei confronti dei propri CP dipendenti (e del Condominio di Via Siviglia n. 10) rispetto al credito azionato in mancanza di prova dell'esistenza e della validità del contratto di accollo. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1241 ss. c.c., 1243 c.c., 1292 ss. c.c., 2112 c.c., 2560 c.c., 2697 c.c., 2709 c.c., 2710 c.c., 2729 c.c., 112 c.p.c., 115 c.p.c. e 116 c.p.c., 111 Cost., 118 disp. att. c.p.c. Errata, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza appellata.” Secondo l'appellante, il giudice di primo grado si sarebbe limitato a rilevare l'inesistenza del contratto di accollo, omettendo di pronunciarsi sulla domanda subordinata proposta da , volta a far valere la Pt_1 compensazione tra il credito del e il proprio credito di regresso, CP derivante dai pagamenti eseguiti ai dipendenti e al Condominio. Censura perciò la decisione con cui il Tribunale ha ritenuto inefficaci, ai fini estintivi del debito, i pagamenti effettuati da in favore degli ex Pt_1 dipendenti della fallita e del Condominio di Via Siviglia 10, per l'asserita mancanza di prova circa l'esistenza e la validità di un contratto di accollo. L'appellante ribadisce quindi che l'avvenuto pagamento risulta ampiamente dimostrato: dai documenti prodotti a riprova dell'estinzione dei crediti accollati;
dalla mancata contestazione, da parte del , dell'an e del CP quantum dei debiti estinti da dalla circostanza che né i Parte_1 lavoratori né il condominio, creditori della società , hanno mai CP intrapreso azioni nei confronti di questa, prima o dopo la sentenza di fallimento, per recuperare i rispettivi crediti.
§5.4 – Il quarto motivo è intitolato: “D. Quanto alla rimessione del debito per Euro 26.369,03. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1236 c.c., 1362 ss. c.c., 2697 c.c., 2729 c.c., 112 c.p.c., 115 c.p.c., 116 c.p.c., 111 Cost., 118 disp. att. c.p.c. Errata, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza appellata.”
pag. 13 di 21 L'appellante lamenta la mancata pronuncia del Tribunale riguardo alla remissione del debito di € 26.369,03, pattuita contestualmente all'accollo da parte di dei debiti della società , Parte_1 CP durante la citata assemblea dell'08/10/2014. Il Tribunale avrebbe peraltro errato a ritenere la remissione subordinata all'immediato pagamento dei debiti accollati e non invece latamente rapportata al sacrificio che la Pt_1 avrebbe sostenuto nell'assumere e adempiere i debiti della cedente.
§ 5.5 – Il quinto motivo è intitolato: “E. Quanto alla condanna al pagamento degli interessi commerciali dal 1.08.2014 ed alla decadenza dal beneficio del termine. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2 d.lgs. 231/2002, 1186 c.c., 1282 c.c., 1284 c.c., 2697 c.c., 115 c.p.c., 116 c.p.c., 111 Cost., 118 disp. att. c.p.c. Errata, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza appellata.” L'impugnazione riguarda la parte della sentenza che ha condannato al pagamento degli interessi commerciali a decorrere dal 1° Parte_1 agosto 2014, ed ha dichiarato la decadenza dal beneficio del termine.
contesta, in primo luogo, che il contratto di cessione Pt_1 d'azienda possa essere qualificato come “transazione commerciale” ai sensi del d.lgs. 231/2002, non avendo ad oggetto principale la fornitura di beni o servizi, bensì il trasferimento di un complesso aziendale. Ne consegue che non erano dovuti interessi commerciali ma, al più, quelli legali ex art. 1282 c.c., tenuto conto peraltro che le parti avevano pattuito un pagamento rateale senza interessi. Inoltre, la sentenza ha dichiarato la decadenza dal beneficio del termine ai sensi dell'art. 1186 c.c. senza che il avesse fornito la CP prova dei presupposti richiesti dalla legge, ossia l'esistenza di uno stato di insolvenza inteso come grave dissesto economico. Le circostanze richiamate (capitale sociale ridotto, qualifica di società “inattiva”, bilancio 2016) non sono idonee a dimostrare tale condizione e risultano, anzi, smentite dalla documentazione prodotta. Manca, inoltre, la prova di una valida e ricevuta richiesta di immediato adempimento da parte del creditore. Pertanto, secondo , difettavano i presupposti sia per la Pt_1 dichiarazione di decadenza dal termine sia per l'applicazione degli interessi commerciali, che devono essere dichiarati non dovuti, con conseguente riforma della sentenza impugnata.
§ 5.6 – Il sesto motivo è intitolato: “F. Quanto alla condanna alle spese di lite. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 c.p.c., 92 c.p.c., 111 Cost., 118 disp. att. c.p.c. Errata, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza appellata.” Con tale motivo l'appellante impugna la sentenza nella parte in cui ha condannato al pagamento delle spese di lite, Parte_1 compensandole solo per un quarto.
pag. 14 di 21 Secondo , il Tribunale ha errato sul punto perché ha Pt_1 determinato l'importo senza applicare correttamente i criteri di legge, limitandosi a rilevare l'accoglimento parziale dell'opposizione e senza considerare la scarsa attività difensiva svolta dal (una sola CP memoria, peraltro errata, e nessuna contestazione alle prove prodotte da
). Tali circostanze avrebbero giustificato l'applicazione di valori Pt_1 minimi e una maggiore compensazione.
§ 6. – L'appello è fondato.
§ 6.1 – Il primo ed il quarto motivo possono essere trattati congiuntamente perché intimamente connessi e sono fondati. Con il primo motivo, l'appellante ha censurato la decisione del Tribunale di dichiarare inesistente il contratto di accollo, risultante dal verbale dell'assemblea della dell'08/10/2014, a causa della Parte_1 mancata sottoscrizione di questo da parte della legale rappresentante di
Controparte_1 La controversia origina dalla domanda di pagamento della Curatela della Società appellata, azionata con ricorso per decreto ingiuntivo e fondata sull'omesso versamento da parte di del prezzo pattuito con la Pt_1 società , in bonis, con il contratto di cessione di azienda del CP 12/05/14. L'accordo di cessione, decorrente dall'01/07/2014, prevedeva un prezzo di €100.000, da corrispondersi in sessanta rate mensili consecutive, la prima di € 1.706,00 e le altre di € 1.666,00, a partire dal mese di agosto del 2014. Avverso il conseguente provvedimento monitorio del Tribunale di Roma, la proponeva opposizione, eccependo l'estinzione Parte_1 del credito dell'opposta. In particolare, assumeva che dopo il pagamento delle prime due rate, era intervenuto un ulteriore accordo tra le due società, con il quale si stabiliva di compensare il residuo debito con: a) l'accollo da parte di dei debiti della società verso i propri dipendenti, Pt_1 CP per € 63.519,70, e verso il Condominio di Via Siviglia 10, Roma, per € 6.739,27; b) con la remissione del rimanente debito di € 26.369,03. Precisava che il contratto che aveva determinato la compensazione del credito della società era stato stipulato nel corso dell'assemblea CP dei soci della dell'08/10/2014, e documentato dal relativo Parte_1 verbale. Assume l'appellante che il Tribunale, decidendo sull'opposizione, aveva errato a non considerare esistente il predetto accordo di compensazione, in conseguenza dell'omessa sottoscrizione del verbale da parte della legale rappresentante de Il Tribunale, dopo aver Controparte_1 riconosciuto il pagamento delle prime due rate di prezzo, aveva infatti dichiarato infondata l'eccezione relativa all'estinzione del debito residuo derivante dal contratto di cessione, rilevando che “non vi sia prova agli atti che tale delibera si sia tradotta in un contratto, in mancanza delle pag. 15 di 21 sottoscrizioni dei legali rappresentanti della società
[...]
Controparte_1 La censura dell'appellante risulta condivisibile. E' opportuno una breve disamina della delibera prodotta in atti dall'opponente, in cui viene dichiarata la presenza in assemblea dell'intera compagine sociale della costituita da , socia Parte_1 Controparte_4 ed amministratrice unica, che assumeva il ruolo di presidente dell'assemblea, e dalla socia , nominata segretaria. Parte_6 Nel verbale si dava altresì atto della partecipazione all'assemblea dei due unici soci della società Controparte_1 Controparte_1 accomandataria e legale rappresentante della società e Persona_1
, socio accomandante. Si legge altresì che nel corso della
[...] riunione veniva data la parola a , “che nella sua qualità Controparte_1 di legale rappresentante” della società , così illustrava la CP proposta: “Con atto di cessione d'azienda del 12/05/2014 numero di Repertorio 39074, la società “ acquistava l'azienda Parte_1
“ ad un prezzo di euro Controparte_1
100.000,00 da corrispondersi in n. 60 rate mensili con decorrenza Agosto 2014 e che ad oggi il debito residuo verso la Società “
[...]
risulta pari a € 96.628,00 non ancora Controparte_1 integralmente esigibile;
- la società “ Controparte_1
è a sua volta debitrice nei confronti dei propri dipendenti
[...] per differenze retributive e TFR dell'importo complessivo al 30.04.2014 di Euro 63.519,70 nonché di Euro 6.739,27 per oneri condominiali non corrisposti al Condominio di Via Siviglia n. 10. A fronte di quanto sopra precisato, la società CP Controparte_1
”propone alla la compensazione parziale del credito di Euro Parte_1
96.628,00 mediante accollo da parte di quest'ultima del suindicato debito di Euro 70.258,97. Considerato, altresì, che con il predetto accollo la Pt_1
rinuncia alla suddetta dilazione del pagamento del prezzo di cessione,
[...]
“ offre contestualmente Controparte_1 all'accettazione della proposta la remissione del rimanente debito per la differenza tra l'importo oggetto di compensazione/accollo ed il prezzo di cessione pattuito pari ad Euro 26.369,03”. Veniva quindi verbalizzato che l'assemblea della deliberava all'unanimità l'accettazione della Pt_1 proposta di Il documento reca Controparte_1 quindi la sottoscrizione in calce delle sole e Controparte_4 [...]
, quali presidente e segretaria dell'assemblea, e contiene inoltre, Parte_6 a margine di ciascuna delle quattro pagine che lo compongono, le firme di tutti i partecipanti alla riunione, e tra queste, la firma della legale rappresentante della , . Controparte_1 Controparte_1 Nel documento non viene prevista la riformulazione dell'accordo in un testo successivo e il verbale appare già di per sé idoneo a rappresentare pag. 16 di 21 l'incontro delle volontà delle parti, sulla proposta di compensazione esposta dall'amministratrice de Controparte_1 Al verbale di assemblea dell'08/10/2014, può quindi riconoscersi valore di elemento formale del contratto voluto dalle parti. Né il carattere di scrittura privata del deve ritenersi escluso dal fatto che la firma di CP
, sia stata apposta a margine e non in calce al verbale. Infatti,
[...] secondo consolidata giurisprudenza, “la sottoscrizione di un documento ancorché apposta non in calce al documento bensì al margine dello stesso non esclude la volontà del sottoscrittore di approvarne il contenuto, dovendosi presumere, in mancanza di prova contraria, che essa sia l'espressione di siffatta volontà della parte, che il giudice dovrà, se occorre, interpretare per stabilirne la portata ed i limiti in relazione alla fattispecie concreta” (Cass. Sez. 3, Sent 12/07/1991, n. 7764. In senso conforme: Cass. Sez. 2, Sent. 27/06/2013, n. 16256). Nel caso in esame non può invero attribuirsi alle firme presenti a margine del documento alcun altro significato se non quello dell'adesione delle parti al programma contrattuale specificato nel verbale, il quale costituisce prova del contratto con cui le parti hanno compensato l'originario credito de , sorto con la cessione di azienda del CP 12/05/2014.
Le considerazioni sopra svolte confermano l'esistenza e la validità anche delle pattuizioni sulla remissione del debito di €26.369,03, contenute nel verbale dell'08/10/2014. Riferendosi a tale specifico patto, l'appellante, con il quarto motivo di appello, censura la decisione impugnata per aver affermato che detto importo sarebbe stato oggetto di remissione, “in considerazione dell'immediato pagamento dei debiti accollati, a fronte di una dilazione in cinque anni del pagamento del prezzo della cessione originariamente convenuta”. L'appellante ritiene che in tal modo il Tribunale avrebbe dato all'accordo un'interpretazione difforme dalla reale volontà delle parti, che non era quella di vincolare la remissione all'immediato pagamento dei debiti accollati. La censura è fondata. Come già sopra trascritto, nella proposta di Controparte_1 compensazione del credito vantato dalla società da lei amministrata, specificava testualmente: “considerato, altresì, che con il predetto accollo la rinuncia alla suddetta dilazione del pagamento del prezzo di Parte_1 cessione, “L' offre Controparte_1 contestualmente all'accettazione della proposta la remissione del rimanente debito per la differenza tra l'importo oggetto di compensazione/accollo ed il prezzo di cessione pattuito pari ad Euro 26.369,03”. Dalla lettura del contratto emerge dunque che la rinuncia alla dilazione non è interpretabile come l'assunzione da parte di di un obbligo di pagamento immediato Pt_1
pag. 17 di 21 del debito accollato né che la remissione del debito fosse sottoposta alla condizione della soddisfazione dei creditori della società , CP immediata o entro un determinato termine. La rinuncia alla dilazione rappresenta piuttosto il motivo della proposta di remissione, la cui rilevanza, ai fini della validità di un contratto, viene in considerazione solo nelle ipotesi di cui agli artt. 1418 e 1345 c.c.. questo, estraneo al presente Pt_7 giudizio. Va dunque ritenuto esistente e valido il contratto di compensazione mediante accollo e contestuale remissione del residuo debito, intervenuto tra le parti e contenuto nel verbale di assemblea della Parte_1 dell'08/10/2014.
§ 6.2 – E' il secondo motivo fondato. L'appellante censura la decisione impugnata per avere affermato l'invalidità del contratto di accollo per mancata prova dell'assunzione della delibera dell'8.10.2024 in data antecedente alla dichiarazione di fallimento. Il Tribunale ha affermato al riguardo che “sulla base delle risultanze documentali non può ritenersi provato che la delibera in questione sia stata effettivamente assunta in data 8.10.2014 e pertanto prima della dichiarazione di fallimento. Infatti, costituisce circostanza incontestata che il verbale in oggetto veniva depositato unitamente al bilancio della al 31 dicembre 2015, e Pt_1 pertanto nel 2016, mentre il fallimento della società risale Controparte_1 alla metà del 2015. “ Anche tale statuizione del Giudice di primo grado appare non condivisibile. Secondo l'indirizzo costante della Corte di Cassazione:
“allorché agisca in giudizio per ottenere l'adempimento di un contratto stipulato dall'imprenditore prima del fallimento, il curatore non rappresenta la massa dei creditori, la quale pure si giova del risultato utile in tal modo perseguito, ma rappresenta il fallito, spossessato, nella cui posizione giuridica egli subentra, e dei cui diritti si avvale. Ne deriva che, in tal caso, il curatore non è terzo, e non può invocare l'inopponibilità ad esso delle pattuizioni prive di data certa, ex art. 2704 cod. civ., anteriore al fallimento (Sez. 1, Sentenza n. 9685 del 2004) (Cass. Sez.1, 21/11/2019 n.30446)”. L'inopponibilità della data della scrittura privata non autenticata riguarda infatti non le parti del contratto - cui competerebbe eventualmente la facoltà di querela di falso nell'ipotesi di mancato disconoscimento-, bensì i terzi, a tutela dei quali è dettata la disciplina dell'art. 2704 c.c.. Va dunque distinta la posizione del curatore, secondo che rappresenti gli interessi della collettività dei creditori oppure eserciti diritti che già spettavano all'imprenditore prima del fallimento. Solo nella prima ipotesi il curatore è terzo e può avvalersi dell'inopponibilità della scrittura priva di data certa. Quando invece non agisce in sostituzione dei creditori per la ricostruzione del patrimonio del fallito ma per la soddisfazione di un credito dell'impresa fallita, il curatore subentra nella medesima posizione pag. 18 di 21 sostanziale e processuale che avrebbe avuto il fallito che prima del fallimento avesse agito per soddisfare diritti già presenti nella propria sfera giuridica . (Cfr. Cass. Sez. 1, Sent. 04/06/ /2003 n. 8914; Cass. Sez.1, 21/11/2019 n.30446). “Ne consegue che, evocato in giudizio dal curatore, il terzo convenuto poteva a questi legittimamente opporre tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre all'imprenditore fallito, comprese le prove documentali da questi provenienti, senza i limiti di cui all'art. 2704 e ss. cod. civ. (in tale senso, il del tutto pertinente principio enunciato da Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11904 del 1998)” (Cass. Sez.1, 21/11/2019 n.30446). Risulta pertanto utilmente opponibile al curatore l'esaminato verbale di assemblea dell'08/10/2014, avente valore di scrittura privata e contenente la dichiarazione dei legali rappresentanti delle due società di avere proceduto, riguardo alla compensazione del prezzo di cessione di azienda, allo scambio di proposta ed accettazione nell'assemblea dei soci della dell'08/10/2014. Pt_1 Può ritenersi poi provata l'esecuzione da parte della Parte_1 delle obbligazioni di pagamento oggetto dell'accollo. L'appellante ha prodotto al riguardo le buste paga dei dipendenti di con prospetto riepilogativo, Controparte_1 riportanti quanto spettante a ciascun lavoratore a titolo di stipendi e TRF (all. n. 4 all'atto di opposizione al decreto ingiuntivo); le ricevute di pagamento delle somme di cui a dette buste paga (all.ti. n.ri 5, , 9 e 10 allegati all'atto di opposizione;
all. n. 12 allegato alle note autorizzate del 14.01.2019; all. n. 17 memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c.). Tali pagamenti sono stati contestati dal fallimento appellato, perché le relative ricevute sono prive di data certa (pag. 4 comparsa di costituzione in primo grado). I versamenti eseguiti in favore dei lavoratori trovano tuttavia riscontro nelle risultanze dei bilanci della , prodotti in atti dall'appellante, i Parte_1 quali costituiscono prova, ai sensi dell'art. 2709 c.c., in ordine ai debiti della società medesima, il cui apprezzamento è affidato alla libera valutazione del giudice del merito: così come evidenziato anche dal giudice di primo grado, che dal bilancio 2014 della ha ricavato la prova del Parte_1 pagamento delle prime due rate del debito originario.
In particolare, nel bilancio 2014 figura l'annotazione del debito iniziale di
€ 96.628,00, al netto del pagamento delle prime due rate, mentre in quelli successivi è annotato il residuo debito verso i lavoratori derivante dai progressivi pagamenti effettuati, e, in particolare: per l'anno 2015 un
“debito lavoratori” di € 46.719,70 (all. 6 all'atto di citazione - pag. 9 bilancio di esercizio anno 2015), pari alla differenza tra il dovuto (€ 63.519,70) e quanto fino a tale data corrisposto (€ 16.800,00); nell'anno 2017 un “debito lavoratori” di Euro 16.696,96 (doc. n.11 note autorizzate - pag.1 bilancio scalare al 31.12.2017; e all. n. 16 bilancio 2017), pari alla differenza tra il residuo dovuto (€ 46.719,70) e quanto fino a tale data pag. 19 di 21 corrisposto (€ 30.022,74). L'appellante ha altresì dedotto la circostanza, non contestata dalla curatela, che i lavoratori i cui crediti sono stati oggetto dell'accollo non hanno esercitato alcuna azione di recupero delle proprie spettanze nei confronti del fallimento. Per quanto attiene al debito verso il condominio, oggetto di accollo, l'appellante ha prodotto le ricevute dei tre bonifici con cui sono stati eseguiti i pagamenti nel 2016 (all.7 all'atto di citazione) e la corrispondenza intercorsa con il , che dimostra il diritto di questo a Controparte_5 percepire gli oneri condominiali per la locazione dell'immobile di Via Siviglia 10 (all.18 – alla memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c.). A conferma dei bonifici, emerge poi la somma iniziale oggetto di accollo di €6.739,27, registrata nel bilancio 2015 della , non figura più nel bilancio 2017, Pt_1 ove è presente invece la quota del debito verso i dipendenti ancora dovuta quell'anno.
§ 7.– L'accoglimento dei sopraesposti motivi di appello assorbe le restanti censure.
§ 8. – Le spese dei due gradi di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate, ex decreto n. 147 del 13/8/2022, in rapporto al quinto scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa secondo parametri medi ad eccezione, per l'appello, della fase di trattazione che ha avuto minimo sviluppo.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] nei confronti del Pt_1 [...]
IN PROPRIO Controparte_1 DI contro la sentenza n. 6131 del 2023, del Controparte_1 17/04/2023, resa tra le parti dal Tribunale di Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. –accoglie l'appello e, in riforma della sentenza n.6131 del 2023, del 17/04/2023, del Tribunale di Roma, accolta l'opposizione al decreto ingiuntivo, dichiara che nulla è dovuto dalla
[...] al Pt_1 [...]
E_
, a titolo di
[...] corrispettivo del contratto di cessione di azienda dell'01/08/2014, per l'intervenuta estinzione del credito a seguito di compensazione mediante accollo e contestuale remissione del residuo debito, concordata tra le parti e risultante dal verbale di assemblea della dell'08/10/2014; Parte_1
pag. 20 di 21 2. – condanna il
[...]
IN Controparte_1 PROPRIO DI al pagamento delle Controparte_1 spese di lite in favore di liquidate per il primo Parte_1 grado in complessivi € 14.103,00, di cui € 2.552,00 per la fase di studio, € 1.628,00 per la fase introduttiva, € 5.670,00 per la fase di trattazione, € 4.253,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cap come per legge, e per il secondo grado in complessivi € 12.154,00, di cui € 2.977,00 per la fase di studio, € 1.911,00 per la fase introduttiva,
€ 2.163,00 per la fase di trattazione, € 5.103,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cap come per legge.
Così deciso in Roma il giorno 19/09/2025.
L'estensore Il presidente
Marco Emilio Luigi Cirillo Antonella Izzo
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