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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/10/2025, n. 4801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4801 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Alessandra Piscitello - Presidente -
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere -
- dr.ssa Maria Luisa Arienzo - Consigliere relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G 3662/2021, riservata in decisione all'udienza del
26.3.2025, con concessione alle parti dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali, e vertente
TRA
Avv. (c.f. ), rappresentato e difeso da sé Parte_1 C.F._1
medesimo, elettivamente domiciliato in Casoria (NA) alla Via Pio XII n. 114
APPELLANTE
CONTRO
(p.iva ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
Pers tempore, rappresentato e difeso, giusta procura alle liti, per Notaio i Transo di Casoria rep. 138662/2019, allegata alla comparsa di costituzione, dall'avv. Antonietta Rubino (c.f.
), con cui elettivamente domicilia presso l'Avvocatura Civica C.F._2
APPELLATO
E
(c.f. ), in persona del legale rappresentate Controparte_2 P.IVA_2
pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale, per Notaio Persona_2 in Roma rep. n. 177893/2022, allegata alla comparsa di costituzione, dall'avv. Mario de
RGn°3662/2021-sentenza
- 1 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
(c.f. ), presso il cui studio, sito in Napoli alla Via dei Mille n. CP_3 C.F._3
16, è elettivamente domiciliata
APPELLATA
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con atto di citazione ritualmente notificato in data 21.5.2018 proponeva Parte_1 opposizione, innanzi al Tribunale di Napoli Nord, avverso la cartella di pagamento n.07120180016193336 notificata in data 16.03.2018 dall'Agente della Riscossione, contestando l'inesistenza e l'omessa notifica del titolo esecutivo nonché la nullità della notifica della cartella di pagamento.
1.2 Instaurato ritualmente il contradditorio, si costituiva in giudizio l' Controparte_4
, chiedendo il rigetto della domanda proposta in quanto infondata.
[...]
1.3 Con sentenza n. 406/2021 il Tribunale di Napoli Nord, nella contumacia del CP_1
, ha dichiarato inammissibile l'opposizione, con condanna dell'opponente alla
[...]
refusione delle spese di lite in favore della opposta costituita. In particolare, il Tribunale ha previamente qualificato come opposizione agli atti esecutivi la deduzione dei vizi di irregolare notifica della cartella esattoriale e di omessa notifica della sentenza della Corte dei Conti n. 588/2015 del 28/03/2015; ha quindi dichiarato l'opposizione tardiva in quanto proposta con citazione notificata in data 21.5.2018, oltre il termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c. decorrente dalla notifica della cartella eseguita il 16/03/2018; ha soggiunto che nell'esecuzione esattoriale l'estratto di ruolo (nella specie n.2018/2268) assolve la funzione di titolo esecutivo e che non trova applicazione, ratione temporis, l'art. 213 co. 3 decreto legislativo n. 174/2016 che regola la notificazione della sentenza della Corte dei Conti, vigente, ai sensi dell'art. 2 comma 6 dell'allegato 3 D. Lgs. cit., per le (sole) sentenze pubblicate a decorrere dal 7.10.2016, laddove la sentenza in questione è stata pubblicata in data 24.3.2015.
1.4 Avverso tale pronuncia, pubblicata in data 12.2.2021, con atto di citazione notificato il
10.8.2021 ha proposto appello, affidato a tre motivi di gravame. Parte_1
1.5 Con il primo motivo l'appellante denuncia l'erronea qualificazione dell'opposizione proposta ai sensi dell'art. 617 c.p.c. e non già come opposizione all'esecuzione, dal momento che oggetto di contestazione non è la regolarità formale dei singoli atti esecutivi,
RGn°3662/2021-sentenza
- 2 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda bensì il diritto di procedere all'esecuzione in assenza della preliminare notifica del titolo esecutivo.
1.6 Con il secondo motivo l'appellante impugna la decisione nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto non necessaria la notifica della sentenza di condanna;
sul punto, premettendo che, nel caso di specie, a costituire titolo esecutivo è la statuizione della Corte dei Conti resa in favore del e non l'estratto di ruolo formato dall'ente esattoriale, Controparte_1 insiste nella necessaria previa notifica del titolo giudiziale, dal momento che, già prima della entrata in vigore del decreto legislativo n. 174/2016, secondo il pacifico orientamento giurisprudenziale invalso in materia, la sentenza emessa dalla Corte dei Conti a favore dell'amministrazione per il recupero del credito da danno erariale deve essere da quest'ultima notificata al debitore, munita della formula esecutiva, ai fini dell'inizio dell'esecuzione.
1.7 Con il terzo motivo chiede la riforma del governo delle spese di lite, in Parte_1 via gradata mediante compensazione.
1.8 Con comparsa depositata in data 7.2.2022 si è costituito in giudizio il CP_1
, eccependo preliminarmente l'inammissibilità e, in subordine, l'infondatezza nel
[...] merito del gravame, di cui ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese e competenze di lite.
1.9 Con comparsa depositata in data 16.10.2022 si è costituita in giudizio l
[...]
, eccependo preliminarmente l'inammissibilità e, in subordine, Controparte_2
l'infondatezza nel merito del gravame, di cui ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese e competenze di lite.
1.10 All'udienza del 26.3.2025 la Corte, sulle conclusioni in epigrafe, ha riservato la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ordinari ex art.190 c.p.c. per lo scambio degli scritti conclusionali.
2. L'appello è inammissibile.
Secondo il consolidato dictum della Suprema Corte l'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va effettuata facendo esclusivo riferimento alla qualificazione data dal giudice all'azione proposta, con il provvedimento impugnato, a prescindere dalla sua esattezza e dalla qualificazione dell'azione data dalla parte, in base al principio dell'apparenza, e tanto al fine di escludere che la parte possa conoscere ex post, ad impugnazione avvenuta, quale era
RGn°3662/2021-sentenza
- 3 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda il mezzo di impugnazione esperibile. Ne consegue che, nel caso di sentenza emessa in sede di opposizione in materia esecutiva, la stessa è impugnabile con l'appello, se l'azione è stata qualificata come opposizione all'esecuzione, mentre è esperibile il ricorso per cassazione, qualora l'azione sia stata definita come opposizione agli atti esecutivi (cfr.. da ultimo, Cass. 9670/2024).
Ebbene, nella specie, il Tribunale ha qualificato il vizio di omessa notifica del titolo esecutivo -di cui l'appellante ancora si duole nel presente grado- come motivo di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., sicché, in applicazione del principio sopra richiamato, all'opponente era consentito di impugnare detta sentenza esclusivamente con lo strumento del ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., e non con l'appello, essendo la sentenza resa in materia di opposizione agli atti esecutivi “non impugnabile” ai sensi dell'art. 618 c.p.c.
3. Le spese del presente grado seguono la soccombenza dell'appellante.
Esse si liquidano in applicazione del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, entrato in vigore il 23.10.2022.
E, invero, in tema di spese processuali i parametri introdotti da una nuova disposizione, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione (Cass. 19989/2021).
Tali compensi si ispirano ai parametri medi dello scaglione delle cause di valore fino ad €
26.000,00, concretamente rapportati alle attività processuali e difensive effettivamente espletate.
4. Essendo stato dichiarato inammissibile l'appello, deve darsi atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico dell'appellante.
P.Q.M.
RGn°3662/2021-sentenza
- 4 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull' appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del Tribunale di
Napoli Nord n. 406/2021, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'appello e, per l'effetto, conferma la statuizione impugnata;
2) condanna l'avv. alla refusione, in favore degli appellati, delle spese di Parte_1
lite del presente grado, che liquida, per ciascuno di essi, in € 2.700,00 per compensi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge;
3) dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre
2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio a carico dell'appellante.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio dell'1.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Maria Luisa Arienzo dr.ssa Alessandra Piscitiello
RGn°3662/2021-sentenza
- 5 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Alessandra Piscitello - Presidente -
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere -
- dr.ssa Maria Luisa Arienzo - Consigliere relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G 3662/2021, riservata in decisione all'udienza del
26.3.2025, con concessione alle parti dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali, e vertente
TRA
Avv. (c.f. ), rappresentato e difeso da sé Parte_1 C.F._1
medesimo, elettivamente domiciliato in Casoria (NA) alla Via Pio XII n. 114
APPELLANTE
CONTRO
(p.iva ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
Pers tempore, rappresentato e difeso, giusta procura alle liti, per Notaio i Transo di Casoria rep. 138662/2019, allegata alla comparsa di costituzione, dall'avv. Antonietta Rubino (c.f.
), con cui elettivamente domicilia presso l'Avvocatura Civica C.F._2
APPELLATO
E
(c.f. ), in persona del legale rappresentate Controparte_2 P.IVA_2
pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale, per Notaio Persona_2 in Roma rep. n. 177893/2022, allegata alla comparsa di costituzione, dall'avv. Mario de
RGn°3662/2021-sentenza
- 1 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
(c.f. ), presso il cui studio, sito in Napoli alla Via dei Mille n. CP_3 C.F._3
16, è elettivamente domiciliata
APPELLATA
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con atto di citazione ritualmente notificato in data 21.5.2018 proponeva Parte_1 opposizione, innanzi al Tribunale di Napoli Nord, avverso la cartella di pagamento n.07120180016193336 notificata in data 16.03.2018 dall'Agente della Riscossione, contestando l'inesistenza e l'omessa notifica del titolo esecutivo nonché la nullità della notifica della cartella di pagamento.
1.2 Instaurato ritualmente il contradditorio, si costituiva in giudizio l' Controparte_4
, chiedendo il rigetto della domanda proposta in quanto infondata.
[...]
1.3 Con sentenza n. 406/2021 il Tribunale di Napoli Nord, nella contumacia del CP_1
, ha dichiarato inammissibile l'opposizione, con condanna dell'opponente alla
[...]
refusione delle spese di lite in favore della opposta costituita. In particolare, il Tribunale ha previamente qualificato come opposizione agli atti esecutivi la deduzione dei vizi di irregolare notifica della cartella esattoriale e di omessa notifica della sentenza della Corte dei Conti n. 588/2015 del 28/03/2015; ha quindi dichiarato l'opposizione tardiva in quanto proposta con citazione notificata in data 21.5.2018, oltre il termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c. decorrente dalla notifica della cartella eseguita il 16/03/2018; ha soggiunto che nell'esecuzione esattoriale l'estratto di ruolo (nella specie n.2018/2268) assolve la funzione di titolo esecutivo e che non trova applicazione, ratione temporis, l'art. 213 co. 3 decreto legislativo n. 174/2016 che regola la notificazione della sentenza della Corte dei Conti, vigente, ai sensi dell'art. 2 comma 6 dell'allegato 3 D. Lgs. cit., per le (sole) sentenze pubblicate a decorrere dal 7.10.2016, laddove la sentenza in questione è stata pubblicata in data 24.3.2015.
1.4 Avverso tale pronuncia, pubblicata in data 12.2.2021, con atto di citazione notificato il
10.8.2021 ha proposto appello, affidato a tre motivi di gravame. Parte_1
1.5 Con il primo motivo l'appellante denuncia l'erronea qualificazione dell'opposizione proposta ai sensi dell'art. 617 c.p.c. e non già come opposizione all'esecuzione, dal momento che oggetto di contestazione non è la regolarità formale dei singoli atti esecutivi,
RGn°3662/2021-sentenza
- 2 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda bensì il diritto di procedere all'esecuzione in assenza della preliminare notifica del titolo esecutivo.
1.6 Con il secondo motivo l'appellante impugna la decisione nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto non necessaria la notifica della sentenza di condanna;
sul punto, premettendo che, nel caso di specie, a costituire titolo esecutivo è la statuizione della Corte dei Conti resa in favore del e non l'estratto di ruolo formato dall'ente esattoriale, Controparte_1 insiste nella necessaria previa notifica del titolo giudiziale, dal momento che, già prima della entrata in vigore del decreto legislativo n. 174/2016, secondo il pacifico orientamento giurisprudenziale invalso in materia, la sentenza emessa dalla Corte dei Conti a favore dell'amministrazione per il recupero del credito da danno erariale deve essere da quest'ultima notificata al debitore, munita della formula esecutiva, ai fini dell'inizio dell'esecuzione.
1.7 Con il terzo motivo chiede la riforma del governo delle spese di lite, in Parte_1 via gradata mediante compensazione.
1.8 Con comparsa depositata in data 7.2.2022 si è costituito in giudizio il CP_1
, eccependo preliminarmente l'inammissibilità e, in subordine, l'infondatezza nel
[...] merito del gravame, di cui ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese e competenze di lite.
1.9 Con comparsa depositata in data 16.10.2022 si è costituita in giudizio l
[...]
, eccependo preliminarmente l'inammissibilità e, in subordine, Controparte_2
l'infondatezza nel merito del gravame, di cui ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese e competenze di lite.
1.10 All'udienza del 26.3.2025 la Corte, sulle conclusioni in epigrafe, ha riservato la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ordinari ex art.190 c.p.c. per lo scambio degli scritti conclusionali.
2. L'appello è inammissibile.
Secondo il consolidato dictum della Suprema Corte l'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va effettuata facendo esclusivo riferimento alla qualificazione data dal giudice all'azione proposta, con il provvedimento impugnato, a prescindere dalla sua esattezza e dalla qualificazione dell'azione data dalla parte, in base al principio dell'apparenza, e tanto al fine di escludere che la parte possa conoscere ex post, ad impugnazione avvenuta, quale era
RGn°3662/2021-sentenza
- 3 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda il mezzo di impugnazione esperibile. Ne consegue che, nel caso di sentenza emessa in sede di opposizione in materia esecutiva, la stessa è impugnabile con l'appello, se l'azione è stata qualificata come opposizione all'esecuzione, mentre è esperibile il ricorso per cassazione, qualora l'azione sia stata definita come opposizione agli atti esecutivi (cfr.. da ultimo, Cass. 9670/2024).
Ebbene, nella specie, il Tribunale ha qualificato il vizio di omessa notifica del titolo esecutivo -di cui l'appellante ancora si duole nel presente grado- come motivo di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., sicché, in applicazione del principio sopra richiamato, all'opponente era consentito di impugnare detta sentenza esclusivamente con lo strumento del ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., e non con l'appello, essendo la sentenza resa in materia di opposizione agli atti esecutivi “non impugnabile” ai sensi dell'art. 618 c.p.c.
3. Le spese del presente grado seguono la soccombenza dell'appellante.
Esse si liquidano in applicazione del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, entrato in vigore il 23.10.2022.
E, invero, in tema di spese processuali i parametri introdotti da una nuova disposizione, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione (Cass. 19989/2021).
Tali compensi si ispirano ai parametri medi dello scaglione delle cause di valore fino ad €
26.000,00, concretamente rapportati alle attività processuali e difensive effettivamente espletate.
4. Essendo stato dichiarato inammissibile l'appello, deve darsi atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico dell'appellante.
P.Q.M.
RGn°3662/2021-sentenza
- 4 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull' appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del Tribunale di
Napoli Nord n. 406/2021, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'appello e, per l'effetto, conferma la statuizione impugnata;
2) condanna l'avv. alla refusione, in favore degli appellati, delle spese di Parte_1
lite del presente grado, che liquida, per ciascuno di essi, in € 2.700,00 per compensi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge;
3) dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre
2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio a carico dell'appellante.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio dell'1.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Maria Luisa Arienzo dr.ssa Alessandra Piscitiello
RGn°3662/2021-sentenza
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