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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 23/05/2025, n. 276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 276 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI IMPERIA
il TRIBUNALE di Imperia in composizione monocratica, in persona del dott. Pasquale LONGARINI, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 2212/2022 RG
promossa da
(CF: ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 d sso il iglia alla via della Stazione n.2/c è eletto domicilio
– parte attrice – contro
(CF: , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 d il cu alla via Aprosio n. 16 è eletto domicilio
– parte convenuta –
conclusioni delle parti
⁃ per la parte attrice (foglio depositato Parte_1 telematicamente) «Piaccia al Tribunale Ill.mo, previa remissione in istruttoria della procedura, con contestuale revoca dell'ordinanza resa dal G.I. in data 07/10/2023 ed ammissione degli incombenti probatori dedotti con memoria ex art. 183 VI c. c.p.c., contrariis reiectis, ogni eccezione e difesa svolta da parte convenuta, ivi compresa quella di intervenuta prescrizione, dichiarare tenuto il sig. nato a [...] il [...], al risarcimento di tutti i danni subiti da in relazione alle condotte ad Parte_1 oggetto dei fatti avvenuti in Ventimiglia il 16/11/2015 e già oggetto del procedimento penale R.G. 5483/15 N.R. Tribunale di Imperia, a titolo di danno biologico e/o di danno morale da quantificarsi e liquidarsi anche in via equitativa. Vinte le spese di giudizio»
⁃ per la parte convenuta (foglio depositato Controparte_1 telematicamente)
«Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, in via preliminare dichiarare l'improcedibilità della domanda, per essere il diritto fatto valere prescritto alla data di radicazione del procedimento. Nella denegata ipotesi di non accoglimento dell'eccezione preliminare, previa occorrendo ammissione delle prove dedotte in memoria 183 c. V n.2 c.p.c. del 27.03.23, respingere la domanda avanzata dall'attore in quanto infondata in fatto e diritto;
in via di mero subordine, darsi atto che la somma versata all'attore dal sig. è esaustiva dei danni Parte_2 da lui asseritamente subiti ovvero, in via di ulteriore subordine, ridurre le pretese nei limiti del giusto e del provato. Vinte le spese»
Ragioni della decisione
(1) abstract. , premesso che, in data 16.11.2025, prima Parte_1 veniva cinto al collo con la mano destra e sospinto contro il muro della cantina, poi veniva veniva minacciato di morte con una pistola puntata alla fronte da parte di
allegato che il relativo procedimento penale veniva Controparte_1 plicazione di pena su richiesta delle parti ex art. 444 cpp divenuta definitiva con sentenza della Corte di Cassazione del 19.7.20214 a seguito di declaratoria di inammissibilità del ricorso, lamentato l'insorgere, a seguito
1 dott. Pasquale LONGARINI dell'episodio del 16.11.2025, di una sintomatologia ansiosa/disturbo post traumatico da stress con esiti invalidanti temporanei per complessivi gg. 30 ed esiti invalidanti permanenti nella misura del 6%, con atto di citazione, ritualmente notificato, evocava in giudizio per sentirlo condannare al risarcimento dei Controparte_1 danni, biologico e morale, da quantificarsi in coso di causa, con vittoria di spese. 1.1) Si costituiva in giudizio che, eccepita la Controparte_1 improcedibilità della domanda risarcitoria per prescrizione del diritto fatto valere, allegata l'erronea ricostruzione dei fatti svolta da parte attrice, contestata sussistenza del danno e la sua quantificazione, instava, in via preliminare, per la declaratoria di improcedibilità della domanda attorea, nel merito, per il rigetto della stessa, in via subordinata, per declaratoria di esaustività della somma di € 500 versata all'attore, in via di ulteriore subordine, per la riduzione del risarcimento nei limiti del giusto e del provato, con vittoria di spese. 1.2) La causa veniva trattenuta in decisione nell'udienza del 5.2.2025 con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica
(2) sulla prescrizione del diritto risarcitorio. Nella specie si versa in ipotesi di domanda risarcitoria da fatto illecito e non in ipotesi di azione volta alla quantificazione del danno da sentenza penale di condanna generica al risarcimento dei danni in favore della persona offesa, costituitasi parte civile, passata in giudicato. Pertanto, l'azione svolta da
è soggetta al termine di prescrizione breve ex art. Parte_1
2947 cc e non a quello decennale ex art. 2953 cc (“ i diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni”). 2.1) Ai fini della decorrenza del termine quinquennale di prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da reato, nei casi previsti dall' art. 2947, comma 3, seconda parte, cc nella nozione di sentenza irrevocabile deve ritenersi compresa anche quella pronunciata a seguito di patteggiamento, rispetto alla quale trova pur sempre attuazione la ratio, propria della disposizione citata, di escludere l'effetto, più favorevole per il danneggiato, dell'applicazione del termine prescrizionale più ampio, nei casi in cui il procedimento penale non abbia avuto un esito fausto per il danneggiato. 2.2) Nel regolare la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito, l'art. 2947, co.3, cc (il quale, in ipotesi di fatto dannoso considerato dalla legge come reato, stabilisce che se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione ovvero è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento si prescrive nei termini indicati dai primi due commi - cinque anni e due anni -, con decorso dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza e divenuta irrevocabile) si riferisce, alla stregua della formulazione letterale e collocazione nel complessivo contesto di detto comma 3, nonché della finalità perseguita di tutelare l'affidamento del danneggiato circa la conservazione dell'azione civile negli stessi termini utili per l'esercizio della pretesa punitiva dello Stato, alla sola ipotesi in cui per il reato sia stabilita una prescrizione più lunga di quella del diritto al risarcimento. A tale stregua, ove la prescrizione del reato sia viceversa uguale o più breve di quella fissata per il diritto al risarcimento, la norma in argomento resta invero inoperante, ed il diritto medesimo è soggetto alla prescrizione fissata dall'art. 2947 cc, primi due commi, con decorrenza dal giorno del fatto (cass. 2694/2021; cass. n. 11775/2013). 2.3) La sentenza di applicazione della pena di cui all'art. 444 cpp, pur costituendo un importante elemento di prova per il giudice di merito, non può configurarsi come una sentenza di condanna a tutti gli effetti (cass. 21591/2013; cass. n. 29769/2022). La
2 dott. Pasquale LONGARINI sentenza con la quale il giudice applica all'imputato la pena da lui richiesta e concordata con il pubblico ministero, «pur essendo equiparata a una pronuncia di condanna ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 445 cpp comma 1, non è tuttavia ontologicamente qualificabile come tale, traendo essa origine essenzialmente da un accordo delle parti, caratterizzato, per quanto attiene l'imputato, dalla rinuncia di costui a contestare la propria responsabilità» (cass. n.8421/2011). Pertanto, la sentenza di cui all'art. 444 cpp non può essere equiparata, ai fini dell'art. 2953 cc, ad una pronuncia di condanna idonea ad innalzare a dieci anni il più breve termine di prescrizione previsto dalla legge. Sul rilievo della piena equiparazione, ai fini civilistici, della sentenza di patteggiamento con quella penale irrevocabile a seguito di dibattimento, all'azione di danni va applicata la prescrizione breve. 2.4) La correttezza della riconduzione della sentenza di patteggiamento ai sensi alla nozione di “sentenza irrevocabile”, rilevante ai fini dell'operatività della prescrizione quinquennale, risiede nella ratio dell'art. 2947 cc che è comunemente individuata nell'esigenza di evitare che un soggetto, condannato in sede penale a causa di un fatto produttivo anche di conseguenze risarcitorie civili, possa sottrarsi all'obbligo di risarcire il danneggiato lucrando il più breve termine imposto dalla norma del cc. In tale prospettiva, il secondo periodo del comma 3 dello stesso art. 2947 cc, riconduce ad armonia la disciplina escludendo l'effetto, più favorevole per il danneggiato, dell'applicazione del termine prescrizionale maggiore previsto per il reato nei casi in cui il procedimento penale non ha avuto un esito fausto per il danneggiato medesimo (cass. 21937/2017). 2.5) La disciplina in parola è coerente con la realizzazione della ratio indicata dal legislatore;
consente, difatti, al danneggiato di fruire, ai fini dell'avvio o della prosecuzione dell'azione civile risarcitoria, del termine prescrizione più ampio in caso di condanna di controparte nonché di estinzione del reato per prescrizione, in nessun'altra ipotesi producendosi a favore del danneggiato effetti favorevoli in dipendenza della pendenza, prima, e della conclusione, poi, del procedimento penale per gli stessi fatti causativi di responsabilità civile. All'evidenza, prevedendo distinti termini prescrizionali riguardo a fattispecie diverse, la disciplina in parola non crea problemi di legittimità sul piano costituzionale né con riferimento al principio di eguaglianza né con riferimento a quello di ragionevolezza, non risultando arbitraria la scelta legislativa rispetto al diritto di difesa delle parti. 2.6) Quando il reato si estingue per un motivo diverso dalla prescrizione si applica il termine di cui ai primi due commi dell'art. 2947 cc, precisandosi che il dies a quo è il momento nel quale si è estinto il reato stesso, ovvero è divenuta irrevocabile la sentenza che ha definito il procedimento penale con una pronuncia diversa da quella della prescrizione e che non pregiudichi l'azione risarcitoria del danno, tra le quali rientra anche quella emessa, come nella fattispecie di causa, ai sensi degli artt. 444 e 445 cpp. 2.7) Dunque, nella specie, il dies a quo è il momento nel quale la sentenza di patteggiamento è divenuta irrevocabile, ovvero il 19.7.2017: ai sensi dell'art. 648, co. 2, cpp, “se vi è stato ricorso per cassazione, la sentenza è irrevocabile dal giorno in cui è pronunciata l'ordinanza o la sentenza che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso” mentre, ai sensi dell'art. 615, co.3, cpp, “la sentenza è pubblicata in udienza, subito dopo la deliberazione, mediante lettura del dispositivo fatta dal presidente o da un consigliere da lui delegato”. Se il ricorso viene dichiarato inammissibile, la Corte di Cassazione emette un'ordinanza o una sentenza che dichiara l'inammissibilità. A partire da questo momento, la sentenza impugnata diventa irrevocabile. La lettura del dispositivo della sentenza e il successivo deposito della motivazione, seppure strettamente correlate, sono due fasi distinte
2.8) Essendo stato radicato il presente giudizio l'8.11.2022, data in cui l'atto di citazione è stato consegnato alla notifica, in assenza di atti interruttivi, ed essendo stato
3 dott. Pasquale LONGARINI depositato in data 19.7.2017, in Cancelleria, il dispositivo della sentenza della Corte di Cassazione, il diritto al risarcimento azionato da parte attrice era (ed è) ormai prescritto. 2.9) Da tutto quanto sopra consegue l'accoglimento della eccezione svolta in via preliminare dalla parte convenuta, con effetto di assorbimento, in applicazione del principio della ragione più liquida, delle questioni attinenti all'an ed al quantum debeatur.
(3) sulle spese di giudizio. Principio cardine che regola la materia relativa alle spese processuali è il criterio della soccombenza, sancito dall'art. 91 Cpc, laddove prevede che il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. L'individuazione del soccombente si compie in base al principio di causalità, con la conseguenza che parte obbligata a rimborsare alle altre le spese anticipate nel processo è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo stesso, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, abbia dato causa al processo o al suo protrarsi (cass. n. 25111/2006). Al criterio della soccombenza può derogarsi, ai sensi dell'art. 92 Cpc, in caso di reciproca soccombenza, ovvero, “nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”. Con l'intervento della Corte costituzionale (sentenza n. 77/18) è stato dichiarato incostituzionale il comma 2 dell'art. 92 nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre la compensazione anche laddove sussistano gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere specificamente indicate nella motivazione. Ne consegue che le ipotesi espressamente indicate dal legislatore devono ritenersi paradigmatiche svolgendo «in sostanza una funzione parametrica ed esplicativa della clausola generale». 3.1) In ragione della soccombenza, deve essere Parte_1 dichiarato tenuto e condannato a rimborsare, a le Controparte_1 spese di lite del presente giudizio, così come liquidate in dispositivo, in conformità del DM n.147/2022. Tenuto conto del valore, del disputatum e della natura della controversia nonché del numero e limitata complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, i compensi vengono liquidati, sulla base del DM n. 147 del 13/08/2022, secondo il valore medio di liquidazione previsto per le cause di valore da € 5.201,00 ad euro 26.000,00 _ per la fase introduttiva, € 460,00 _ per la fase istruttoria/trattazione, € 389,00 _ per la fase istruttoria/trattazione, € 840,00 _ per la fase decisionale, € 851,00 per un compenso complessivo pari ad € 2.921,00 di cui € 2.540,00 per compenso tabellare ed euro 381,00 per spese generali al 15%, cassa avvocati e IVA su imponibile, come per legge
PQM
Il TRIBUNALE di IMPERIA, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando:
1) dichiara la improcedibilità della domanda risarcitoria per prescrizione del diritto al risarcimento del danno
2) condanna al pagamento, in favore di Parte_1 io che liquida in complessivi € Controparte_1 mpenso tabellare ed euro 381,00 per spese generali al 15%, cassa avvocati e IVA su imponibile, come per legge
4 dott. Pasquale LONGARINI 3) visto l'art. 52 del D. Lgs 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste, supporti elettronici o mediante rete di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati Imperia, 22.5.2025
Il Giudice dott. Pasquale LONGARINI (sottoscritta con firma digitale)
5 dott. Pasquale LONGARINI
il TRIBUNALE di Imperia in composizione monocratica, in persona del dott. Pasquale LONGARINI, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 2212/2022 RG
promossa da
(CF: ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 d sso il iglia alla via della Stazione n.2/c è eletto domicilio
– parte attrice – contro
(CF: , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 d il cu alla via Aprosio n. 16 è eletto domicilio
– parte convenuta –
conclusioni delle parti
⁃ per la parte attrice (foglio depositato Parte_1 telematicamente) «Piaccia al Tribunale Ill.mo, previa remissione in istruttoria della procedura, con contestuale revoca dell'ordinanza resa dal G.I. in data 07/10/2023 ed ammissione degli incombenti probatori dedotti con memoria ex art. 183 VI c. c.p.c., contrariis reiectis, ogni eccezione e difesa svolta da parte convenuta, ivi compresa quella di intervenuta prescrizione, dichiarare tenuto il sig. nato a [...] il [...], al risarcimento di tutti i danni subiti da in relazione alle condotte ad Parte_1 oggetto dei fatti avvenuti in Ventimiglia il 16/11/2015 e già oggetto del procedimento penale R.G. 5483/15 N.R. Tribunale di Imperia, a titolo di danno biologico e/o di danno morale da quantificarsi e liquidarsi anche in via equitativa. Vinte le spese di giudizio»
⁃ per la parte convenuta (foglio depositato Controparte_1 telematicamente)
«Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, in via preliminare dichiarare l'improcedibilità della domanda, per essere il diritto fatto valere prescritto alla data di radicazione del procedimento. Nella denegata ipotesi di non accoglimento dell'eccezione preliminare, previa occorrendo ammissione delle prove dedotte in memoria 183 c. V n.2 c.p.c. del 27.03.23, respingere la domanda avanzata dall'attore in quanto infondata in fatto e diritto;
in via di mero subordine, darsi atto che la somma versata all'attore dal sig. è esaustiva dei danni Parte_2 da lui asseritamente subiti ovvero, in via di ulteriore subordine, ridurre le pretese nei limiti del giusto e del provato. Vinte le spese»
Ragioni della decisione
(1) abstract. , premesso che, in data 16.11.2025, prima Parte_1 veniva cinto al collo con la mano destra e sospinto contro il muro della cantina, poi veniva veniva minacciato di morte con una pistola puntata alla fronte da parte di
allegato che il relativo procedimento penale veniva Controparte_1 plicazione di pena su richiesta delle parti ex art. 444 cpp divenuta definitiva con sentenza della Corte di Cassazione del 19.7.20214 a seguito di declaratoria di inammissibilità del ricorso, lamentato l'insorgere, a seguito
1 dott. Pasquale LONGARINI dell'episodio del 16.11.2025, di una sintomatologia ansiosa/disturbo post traumatico da stress con esiti invalidanti temporanei per complessivi gg. 30 ed esiti invalidanti permanenti nella misura del 6%, con atto di citazione, ritualmente notificato, evocava in giudizio per sentirlo condannare al risarcimento dei Controparte_1 danni, biologico e morale, da quantificarsi in coso di causa, con vittoria di spese. 1.1) Si costituiva in giudizio che, eccepita la Controparte_1 improcedibilità della domanda risarcitoria per prescrizione del diritto fatto valere, allegata l'erronea ricostruzione dei fatti svolta da parte attrice, contestata sussistenza del danno e la sua quantificazione, instava, in via preliminare, per la declaratoria di improcedibilità della domanda attorea, nel merito, per il rigetto della stessa, in via subordinata, per declaratoria di esaustività della somma di € 500 versata all'attore, in via di ulteriore subordine, per la riduzione del risarcimento nei limiti del giusto e del provato, con vittoria di spese. 1.2) La causa veniva trattenuta in decisione nell'udienza del 5.2.2025 con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica
(2) sulla prescrizione del diritto risarcitorio. Nella specie si versa in ipotesi di domanda risarcitoria da fatto illecito e non in ipotesi di azione volta alla quantificazione del danno da sentenza penale di condanna generica al risarcimento dei danni in favore della persona offesa, costituitasi parte civile, passata in giudicato. Pertanto, l'azione svolta da
è soggetta al termine di prescrizione breve ex art. Parte_1
2947 cc e non a quello decennale ex art. 2953 cc (“ i diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni”). 2.1) Ai fini della decorrenza del termine quinquennale di prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da reato, nei casi previsti dall' art. 2947, comma 3, seconda parte, cc nella nozione di sentenza irrevocabile deve ritenersi compresa anche quella pronunciata a seguito di patteggiamento, rispetto alla quale trova pur sempre attuazione la ratio, propria della disposizione citata, di escludere l'effetto, più favorevole per il danneggiato, dell'applicazione del termine prescrizionale più ampio, nei casi in cui il procedimento penale non abbia avuto un esito fausto per il danneggiato. 2.2) Nel regolare la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito, l'art. 2947, co.3, cc (il quale, in ipotesi di fatto dannoso considerato dalla legge come reato, stabilisce che se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione ovvero è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento si prescrive nei termini indicati dai primi due commi - cinque anni e due anni -, con decorso dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza e divenuta irrevocabile) si riferisce, alla stregua della formulazione letterale e collocazione nel complessivo contesto di detto comma 3, nonché della finalità perseguita di tutelare l'affidamento del danneggiato circa la conservazione dell'azione civile negli stessi termini utili per l'esercizio della pretesa punitiva dello Stato, alla sola ipotesi in cui per il reato sia stabilita una prescrizione più lunga di quella del diritto al risarcimento. A tale stregua, ove la prescrizione del reato sia viceversa uguale o più breve di quella fissata per il diritto al risarcimento, la norma in argomento resta invero inoperante, ed il diritto medesimo è soggetto alla prescrizione fissata dall'art. 2947 cc, primi due commi, con decorrenza dal giorno del fatto (cass. 2694/2021; cass. n. 11775/2013). 2.3) La sentenza di applicazione della pena di cui all'art. 444 cpp, pur costituendo un importante elemento di prova per il giudice di merito, non può configurarsi come una sentenza di condanna a tutti gli effetti (cass. 21591/2013; cass. n. 29769/2022). La
2 dott. Pasquale LONGARINI sentenza con la quale il giudice applica all'imputato la pena da lui richiesta e concordata con il pubblico ministero, «pur essendo equiparata a una pronuncia di condanna ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 445 cpp comma 1, non è tuttavia ontologicamente qualificabile come tale, traendo essa origine essenzialmente da un accordo delle parti, caratterizzato, per quanto attiene l'imputato, dalla rinuncia di costui a contestare la propria responsabilità» (cass. n.8421/2011). Pertanto, la sentenza di cui all'art. 444 cpp non può essere equiparata, ai fini dell'art. 2953 cc, ad una pronuncia di condanna idonea ad innalzare a dieci anni il più breve termine di prescrizione previsto dalla legge. Sul rilievo della piena equiparazione, ai fini civilistici, della sentenza di patteggiamento con quella penale irrevocabile a seguito di dibattimento, all'azione di danni va applicata la prescrizione breve. 2.4) La correttezza della riconduzione della sentenza di patteggiamento ai sensi alla nozione di “sentenza irrevocabile”, rilevante ai fini dell'operatività della prescrizione quinquennale, risiede nella ratio dell'art. 2947 cc che è comunemente individuata nell'esigenza di evitare che un soggetto, condannato in sede penale a causa di un fatto produttivo anche di conseguenze risarcitorie civili, possa sottrarsi all'obbligo di risarcire il danneggiato lucrando il più breve termine imposto dalla norma del cc. In tale prospettiva, il secondo periodo del comma 3 dello stesso art. 2947 cc, riconduce ad armonia la disciplina escludendo l'effetto, più favorevole per il danneggiato, dell'applicazione del termine prescrizionale maggiore previsto per il reato nei casi in cui il procedimento penale non ha avuto un esito fausto per il danneggiato medesimo (cass. 21937/2017). 2.5) La disciplina in parola è coerente con la realizzazione della ratio indicata dal legislatore;
consente, difatti, al danneggiato di fruire, ai fini dell'avvio o della prosecuzione dell'azione civile risarcitoria, del termine prescrizione più ampio in caso di condanna di controparte nonché di estinzione del reato per prescrizione, in nessun'altra ipotesi producendosi a favore del danneggiato effetti favorevoli in dipendenza della pendenza, prima, e della conclusione, poi, del procedimento penale per gli stessi fatti causativi di responsabilità civile. All'evidenza, prevedendo distinti termini prescrizionali riguardo a fattispecie diverse, la disciplina in parola non crea problemi di legittimità sul piano costituzionale né con riferimento al principio di eguaglianza né con riferimento a quello di ragionevolezza, non risultando arbitraria la scelta legislativa rispetto al diritto di difesa delle parti. 2.6) Quando il reato si estingue per un motivo diverso dalla prescrizione si applica il termine di cui ai primi due commi dell'art. 2947 cc, precisandosi che il dies a quo è il momento nel quale si è estinto il reato stesso, ovvero è divenuta irrevocabile la sentenza che ha definito il procedimento penale con una pronuncia diversa da quella della prescrizione e che non pregiudichi l'azione risarcitoria del danno, tra le quali rientra anche quella emessa, come nella fattispecie di causa, ai sensi degli artt. 444 e 445 cpp. 2.7) Dunque, nella specie, il dies a quo è il momento nel quale la sentenza di patteggiamento è divenuta irrevocabile, ovvero il 19.7.2017: ai sensi dell'art. 648, co. 2, cpp, “se vi è stato ricorso per cassazione, la sentenza è irrevocabile dal giorno in cui è pronunciata l'ordinanza o la sentenza che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso” mentre, ai sensi dell'art. 615, co.3, cpp, “la sentenza è pubblicata in udienza, subito dopo la deliberazione, mediante lettura del dispositivo fatta dal presidente o da un consigliere da lui delegato”. Se il ricorso viene dichiarato inammissibile, la Corte di Cassazione emette un'ordinanza o una sentenza che dichiara l'inammissibilità. A partire da questo momento, la sentenza impugnata diventa irrevocabile. La lettura del dispositivo della sentenza e il successivo deposito della motivazione, seppure strettamente correlate, sono due fasi distinte
2.8) Essendo stato radicato il presente giudizio l'8.11.2022, data in cui l'atto di citazione è stato consegnato alla notifica, in assenza di atti interruttivi, ed essendo stato
3 dott. Pasquale LONGARINI depositato in data 19.7.2017, in Cancelleria, il dispositivo della sentenza della Corte di Cassazione, il diritto al risarcimento azionato da parte attrice era (ed è) ormai prescritto. 2.9) Da tutto quanto sopra consegue l'accoglimento della eccezione svolta in via preliminare dalla parte convenuta, con effetto di assorbimento, in applicazione del principio della ragione più liquida, delle questioni attinenti all'an ed al quantum debeatur.
(3) sulle spese di giudizio. Principio cardine che regola la materia relativa alle spese processuali è il criterio della soccombenza, sancito dall'art. 91 Cpc, laddove prevede che il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. L'individuazione del soccombente si compie in base al principio di causalità, con la conseguenza che parte obbligata a rimborsare alle altre le spese anticipate nel processo è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo stesso, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, abbia dato causa al processo o al suo protrarsi (cass. n. 25111/2006). Al criterio della soccombenza può derogarsi, ai sensi dell'art. 92 Cpc, in caso di reciproca soccombenza, ovvero, “nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”. Con l'intervento della Corte costituzionale (sentenza n. 77/18) è stato dichiarato incostituzionale il comma 2 dell'art. 92 nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre la compensazione anche laddove sussistano gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere specificamente indicate nella motivazione. Ne consegue che le ipotesi espressamente indicate dal legislatore devono ritenersi paradigmatiche svolgendo «in sostanza una funzione parametrica ed esplicativa della clausola generale». 3.1) In ragione della soccombenza, deve essere Parte_1 dichiarato tenuto e condannato a rimborsare, a le Controparte_1 spese di lite del presente giudizio, così come liquidate in dispositivo, in conformità del DM n.147/2022. Tenuto conto del valore, del disputatum e della natura della controversia nonché del numero e limitata complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, i compensi vengono liquidati, sulla base del DM n. 147 del 13/08/2022, secondo il valore medio di liquidazione previsto per le cause di valore da € 5.201,00 ad euro 26.000,00 _ per la fase introduttiva, € 460,00 _ per la fase istruttoria/trattazione, € 389,00 _ per la fase istruttoria/trattazione, € 840,00 _ per la fase decisionale, € 851,00 per un compenso complessivo pari ad € 2.921,00 di cui € 2.540,00 per compenso tabellare ed euro 381,00 per spese generali al 15%, cassa avvocati e IVA su imponibile, come per legge
PQM
Il TRIBUNALE di IMPERIA, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando:
1) dichiara la improcedibilità della domanda risarcitoria per prescrizione del diritto al risarcimento del danno
2) condanna al pagamento, in favore di Parte_1 io che liquida in complessivi € Controparte_1 mpenso tabellare ed euro 381,00 per spese generali al 15%, cassa avvocati e IVA su imponibile, come per legge
4 dott. Pasquale LONGARINI 3) visto l'art. 52 del D. Lgs 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste, supporti elettronici o mediante rete di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati Imperia, 22.5.2025
Il Giudice dott. Pasquale LONGARINI (sottoscritta con firma digitale)
5 dott. Pasquale LONGARINI