Art. 786.
(Direzione delle operazioni).
Le operazioni di divisione sono dirette dal giudice istruttore, il quale, anche nel corso di esse, puo' delegarne la direzione a un notaio.
(Direzione delle operazioni).
Le operazioni di divisione sono dirette dal giudice istruttore, il quale, anche nel corso di esse, puo' delegarne la direzione a un notaio.