Articolo 786 del Codice di procedura civile
Articolo 785Articolo 712
Versione
21 aprile 1942
Art. 786.
(Direzione delle operazioni).

Le operazioni di divisione sono dirette dal giudice istruttore, il quale, anche nel corso di esse, puo' delegarne la direzione a un notaio.

Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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