Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 14/04/2025, n. 637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 637 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. 3034/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati:
1. Dott. Giuseppe Campagna
Presidente
Giudice rel.
2. Dott. Elena M. A. Luppino
Giudice
3. Dott. Flavio Tovani
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3034/21 R.G.A.C., ritenuto in decisione su conclusioni precisate all'udienza del 02.10.2024, promosso
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Reggio Parte_1 C.F._1
Calabria alla Via San Paolo n. 1/G, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefania Rita
Santacroce e dall'Avv. Vincenza Maria Serranò, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del
30.09.2024;
-ricorrente -
Contro
- resistente-
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Reggio Calabria.
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: All'udienza del 02.10.2024 i procuratori delle parti hanno precisato le proprie conclusioni come da verbale.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO.
Con ricorso, depositato in data 19/10/2021, chiedeva a questo Parte_1
Tribunale pronunzia di separazione personale dal coniuge Controparte_1 con il quale aveva contratto matrimonio in data 13/10/2009, giusto atto n. 1522 p1
u.1 del Comune di Reggio Calabria. Evidenziava che dalla loro unione non erano nati figli e che il rapporto coniugale si era fortemente deteriorato a tal punto da rendere intollerabile la convivenza. Rappresentava, in particolare, che l'unione coniugale era venuta meno a causa delle condotte perpetrate dal marito, il quale sovente esercitava su di lei il suo potere di coercizione che si concretizzava in atteggiamenti offensivi, scontrosi, di comando e di ripetuta prevaricazione, nonché in pericolose e ripetute condotte di molestie, percosse e lesioni, alcune perpetrate sotto l'effetto di abuso di alcolici, per le quali ella aveva sporto regolare denuncia/querela.
Tutto ciò premesso, chiedeva che fosse pronunziata la separazione personale dei coniugi, che fosse posto a carico dell' un mantenimento, alla luce della CP_1 sperequazione economica esistente tra le parti, l'assegnazione della casa coniugale,
Pag. 2 di 15 nonché l'adozione di ordini di protezione a sua tutela. Formulava, da ultimo, le seguenti conclusioni: “Chiede che la Signoria Vostra illustrissima, emanati i provvedimenti presidenziali necessari, ai sensi dell'art. 708 cpc, tenuto conto altresì della particolare gravità della situazione al fin di tutelare mrglio l'incolumità psicofisica della signora :
1. di autorizzare i Pt_1 coniugi a vivere separati, emettendo come da legge gli ordini di protezione al fine di tutelare la signora per come stabilito dagli articoli 342-bis e 342 ter del codice civile, per il tempo Pt_1 necessario e strumentale alla definizione della controversia in oggetto avuto riguardo alla proporzionalità del tempo e alla pericolosità dei fatti narrati in premessa;
2. dichiarare la separazione personale tra i coniugi;
3. assegnare la casa coniugale, di proprietà dell' alla CP_1 ricorrente con diritto di abitazione;
4. riconoscere l'assegno di mantenimento in euro 300,00 al fine di non trovarsi la ricorrente in una posizione di instabilità economica, cosa che minerebbe ancora di più la sua posizione di minorata difesa in istato di pericolo;
5. con vittoria di spese e comp In data
24 novembre 2021 a seguito di revoca del mandato al precedente difensore. subentrava quale nuovo procuratore dell'odierna ricorrente l'Avv. Luigi Tuccio il quale, si riportava all'atto introduttivo del giudizio, depositava ulteriore documentazione tra cui altre querele sporte dalla propria assistita contro il marito, chiedeva, altresì, che venisse anticipata la prima udienza di comparizione delle parti e concludeva, richiedendo altresì l'addebito della separazione in capo al Sig. chiedendo CP_1
a Codesto On.le Tribunale di: emettere i provvedimenti declaratori relativi alla separazione dei coniugi, con addebito in capo al coniuge disporre gli ordini di protezione Controparte_1 di cui agli artt. 342 bis e ter c.c. a tutela della ricorrente;
autorizzare i coniugi a vivere separati;
assegnare alla ricorrente la casa coniugale;
disporre assegno di mantenimento a favore di
[...]
, stante l'evidente sproporzione reddituale tra i coniugi tenuto conto della condotta del Pt_1 coniuge, del regime patrimoniale di comunione legale e la titolarità di diversi immobili in capo allo stesso;
disporre comunque accertamenti di Polizia Tributaria al fine di valutare la dismissione del patrimonio immobiliare, nelle more della durata del matrimonio.etenze”.
Con comparsa di costituzione di nuovo difensore e contestuale istanza di anticipazione udienza, depositata il 24.11.2021, la ricorrente depositava ulteriore documentazione, tra cui altre querele sporte contro il marito, chiedeva che venisse anticipata la prima udienza di comparizione delle parti e concludeva, richiedendo
Pag. 3 di 15 altresì l'addebito della separazione in capo al Sig. così concludendo: “emettere CP_1
i provvedimenti declaratori relativi alla separazione dei coniugi, con addebito in capo al coniuge
disporre gli ordini di protezione di cui agli artt. 342 bis e ter c.c. a Controparte_1 tutela della ricorrente;
autorizzare i coniugi a vivere separati;
assegnare alla ricorrente la casa coniugale;
disporre assegno di mantenimento a favore di , stante l'evidente Parte_1 sproporzione reddituale tra i coniugi tenuto conto della condotta del coniuge, del regime patrimoniale di comunione legale e la titolarità di diversi immobili in capo allo stesso;
disporre comunque accertamenti di Polizia Tributaria al fine di valutare la dismissione del patrimonio immobiliare, nelle more della durata del matrimonio”.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 04.02.2022, si costituiva in giudizio associandosi alla richiesta di pronuncia di Controparte_1 separazione personale e chiedendo il rigetto delle altre domande formulate dalla ricorrente. In particolare, nella propria comparsa negava le circostanze rappresentate dalla in merito ai motivi determinanti la fine dell'affectio maritalis, definendo le Pt_1 querele proposte e le riferite aggressioni subite e indicando, quali Parte_2 reali motivi della fine del rapporto coniugale, le condotte “incivili” poste in essere dalla moglie che lo avevano portato a sporgere a sua volta querela contro di lei.
Chiedeva, quindi, che venissero accolte dall'On.le Tribunale le seguenti conclusioni:
“Pronunciare la separazione personale dei coniugi, ordinandosene all'ufficiale di stato civile
l'annotazione presso il registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009 presso il Comune di Reggio
Calabria; 2) conseguentemente, autorizzare i coniugi a vivere separati;
3) accertata l'acclarata intollerabilità della civile convivenza tra coniugi, disporre l'allontanamento della signora
[...]
dall'abitazione di esclusiva proprietà dell'Arcudi; 4) accertati i fatti di causa, Pt_1 regolarmente documentati, rigettare la richiesta di adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 342 bis e ter c.c. avanzati dalla signora nei confronti del signor 5) Pt_1 Controparte_1 rigettare la richiesta della signora , in merito all'assegnazione dell'immobile di Parte_1 esclusiva proprietà del signor 6) rigettare la richiesta di riconoscimento di un assegno di CP_1 mantenimento spiegata dalla signora in ricorso”. Pt_1
Pag. 4 di 15 Il Presidente del Tribunale, accogliendo l'istanza della ricorrente, anticipava l'udienza di comparizione dei coniugi. In ragione dell'infruttuoso esito del tentativo di conciliazione esperito, con ordinanza emessa in data 20.02.22, poi modificata in data
25.07.2022, adottava i provvedimenti temporanei ed urgenti;
in particolare autorizzava i coniugi a vivere separati e poneva a carico all'Arcuri un assegno provvisorio mensile in favore della di importo pari ad € 350,00, per il suo Pt_1 mantenimento, poi rideterminato in € 200,00, e provvedeva contestualmente alla nomina del GI.
Con memoria integrativa, ex art. 709 c.p.c., del 27.06.2022, il resistente evidenziava che le ragioni che avevano comportato il venir meno di qualsivoglia comunione materiale e spirituale tra i coniugi erano da ricercarsi nella condotta perpetrata dalla signora in costanza di matrimonio, condotta irrispettosa dei doveri coniugali Pt_1
e che una volta smascherati avevano inclinato il rapporto di fiducia e per tali motivi formulava domanda di addebito della separazione nei confronti di Parte_1
Successivamente, all'udienza del 15.03.2023, comparivano davanti a questo G.I. personalmente la parte ricorrente ed i difensori di ambo le parti, i quali precisavano le proprie conclusioni in punto di status, con rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c..
Con sentenza parziale n. 929/2023 pubbl. il 07/07/2023, il Tribunale, ritenuti sussistenti e sufficienti gli elementi che attestavano l'esistenza di una situazione che in termini oggettivi comportava per i coniugi l'impossibilità di proseguire nella convivenza matrimoniale, per essere venuto meno l'imprescindibile rapporto solidaristico ed affettivo, procedeva alla declaratoria di separazione personale ai sensi dell'art. 151, primo comma, c.c., ordinava all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
con riferimento alle domande relative alle pretese economiche, provvedeva con separata ordinanza per la prosecuzione del processo.
Pag. 5 di 15 Con ordinanza del 22.06.2023, confermata la modifica dell'ordinanza presidenziale, con cui era stata rigettata la richiesta di assegnazione della casa coniugale in favore della ricorrente quale coniuge più debole di cui al decreto depositato il 23.02.2023 dal Giudice Istruttore, venivano concessi i chiesti termini ex art. 183 c. 6 n. 1-2-3
c.p.c.. Depositate le memorie, all'udienza del 29.11.2023, il GI accoglieva l'istanza di revoca dell'assegno di mantenimento, provvisoriamente disposto in favore della ricorrente, alla luce della nuova situazione reddituale venutasi a creare, e rinviava la causa all'udienza del 10.01.2024 per verificare la possibilità delle parti di addivenire ad un bonario componimento della controversia, residuando la sola questione in ordine all'assegno di mantenimento. Ritenuta la causa matura per la decisione, il GI rinviava la stessa, all'udienza del 02.10.2024, per la precisazione delle conclusioni.
Alla predetta udienza il GI invitava le parti a rassegnare le proprie conclusioni;
in particolare parte ricorrente precisava le conclusioni riportandosi a quelle di cui all'atto di costituzione di nuovo difensore depositato il 30.09.2024, mentre parte resistente precisava le proprie conclusioni riportandosi a quelle rassegnate in tutti gli atti e verbali di causa.
Il GI tratteneva la causa in decisione assegnando i termini di cui al 190 c.p.c..
*****
1. Separazione personale e reciproche domande di addebito
Il Collegio evidenzia, preliminarmente, che la sentenza parziale n. 929/2023 pubblicata il 07/07/2023, già emessa, che ha evidenziato il venir meno dell'affectio coniugalis tra le parti, ha dato seguito alla richiesta di separazione giudiziale dei coniugi e che, a questo punto, si rende necessaria una pronuncia definitiva, a conclusione del procedimento, che statuisca sulle rimanenti richieste formulate dalle parti.
Le questioni da affrontare concernono: le domande di addebito reciprocamente formulate dalle parti, l'assegnazione della casa coniugale, di proprietà esclusiva
Pag. 6 di 15 dell'Arcudi, e la corresponsione mensile di un assegno di mantenimento in favore della sig.ra Pt_1
Con riferimento alla domanda di addebito formulata dalla ricorrente, si osserva che essa si fonda sulla presunta violazione ad opera del marito dei doveri nascenti dal vincolo coniugale;
in particolare, la afferma che l'unione coniugale sia venuta Pt_1 meno a causa delle condotte perpetrate dal marito che si concretizzavano in atteggiamenti offensivi, scontrosi, di comando e di ripetuta prevaricazione nonché in pericolose e ripetute molestie, percosse e lesioni, alcune perpetrate sotto l'effetto di alcolici, per le quali ella aveva sporto regolare denuncia/querela; di contro, la domanda dell'Arcudi, invece, avrebbe origine dalle condotte asseritamente vessatorie poste in essere dalla Pt_1
Giova rammentare, in proposito, seguendo il costante insegnamento della Suprema
Corte sul punto, che in tema di separazione legale dei coniugi, la pronuncia di addebito ad uno di essi postula non soltanto il riscontro di un suo comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, ma anche l'accertamento che a tale condotta sia causalmente ricollegabile la situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza, giustificativa della separazione medesima (cfr. ex multis Cass. n.7817/1997, Cass. n.12130/2001; Cass. n.14840/2006; Cass.
n.13431/2008; Cass. n.14042/2008; Cass. n.6697/2009; Cass. n.14414/2016; Cass.
n.17317/2016).
L'indagine sull'intollerabilità della convivenza e sull'addebitabilità della separazione non può basarsi sull'esame di singoli episodi di frattura, ma deve derivare da una valutazione globale dei reciproci comportamenti, ed infatti, la dichiarazione di addebito implica la dimostrazione che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile soltanto alla condotta volontariamente e consapevolmente contraria ai doveri scaturenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, offrendone i richiedenti prova rigorosa del nesso causale tra la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ed il suo naufragio ( cfr. di recente Tribunale sez. I - S.Maria Capua V., 13/02/2023,
Pag. 7 di 15 n. 570, Tribunale sez. I - Benevento, 10/01/2023, n. 59 , Tribunale sez. I - Bari,
31/10/2022, n. 3975 ) e ciò in accordo con l'insegnamento costante della Suprema
Corte (cfr. più di recente Cass. n. 16691/2020; Cass. n. 11130/2022; nonché ex multis Cass. n.7817/1997, Cass. n.12130/2001; Cass. n.14840/2006; Cass.
n.13431/2008; Cass. n.14042/2008; Cass. n.6697/2009; Cass. n.14414/2016; Cass.
n.17317/2016).
Orbene, soffermandosi sulla vicenda processuale in esame e facendo leva sui consolidati e condivisi principi appena enunciati, reputa il Collegio che i fatti posti a sostegno della domanda di addebito formulata dall'Arcudi siano del tutto generici e privi del necessario supporto probatorio, non avendo il resistente in alcun modo fornito elementi idonei a dimostrare l'asserita violazione da parte della moglie dei doveri nascenti dal matrimonio (i files audio prodotti non provano nulla, se non che la voce della moglie fosse un po' alterata perché in lite con il marito, ma nulla di più) né, tantomeno, la sussistenza del necessario nesso causale tra tali condotte e la rottura del rapporto coniugale.
Analogamente infondata risulta la domanda di addebito proposta dalla per le Pt_1 ragioni di seguito esposte.
Ed invero, pur non ignorando questo Collegio l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale laddove i fatti accertati a carico di un coniuge costituiscano violazione di norme di condotta imperative ed inderogabili, traducendosi nell'aggressione a beni e diritti fondamentali della persona, quali l'incolumità e l'integrità fisica, morale e sociale dell'altro coniuge, gli stessi, oltrepassando quella soglia minima di solidarietà e di rispetto della personalità altrui, non trovano alcuna giustificazione nella comparazione con il comportamento del coniuge “vittima”, con la conseguenza per cui risulta irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale e che anche un singolo episodio violento sia sufficiente, per la sua gravità, a porsi come causa efficiente rispetto alla separazione (cfr. ex plurimis Cass. n. 8928/2012, ma anche Cass. n.7321/2005 e Cass.
Pag. 8 di 15 n.8548/2011, Cass. Civ. sez. VI, 21/03/2018, n.6997 e Cass., Sez. 1, Ordinanza n.
22294 del 07/08/2024), tuttavia deve osservarsi che l'unico episodio violento, presumibilmente avvenuto (non essendo stata articolata in merito la prova orale e non essendo intervenuta ancora alcuna sentenza di condanna penale), risale ad epoca successiva (14.09.2021) alla decisione concordemente presa dai coniugi di addivenire ad una separazione consensuale e dopo che gli stessi avevano nominato due distinti difensori, che si sono scambiati le prime missive nel mese di luglio 2021
(vd. all.ti 7 e 8 del fascicolo di parte resistente), sicchè si colloca in un momento in cui la crisi coniugale era già chiaramente irreversibile, essendo già le parti alle soglie dell'avvio di un procedimento giudiziale.
Da ciò discende che nel caso di specie sia del tutto carente il nesso causale, collocandosi l'unica aggressione di cui si ha evidenza negli atti penali (in assenza, si ribadisce, di condanne) in un momento temporale in cui le parti avevano già deciso di separarsi, tanto da nominare dei propri legali. Infatti, essa antecede la proposizione della domanda giudiziale di un solo mese.
Peraltro, il perpetrarsi della convivenza tra i coniugi, nonostante la volontà di separarsi, è dipesa esclusivamente dalla circostanza per cui la si è sempre Pt_1 rifiutata di lasciare la casa coniugale (costringendo il marito a proporre apposita azione giudiziale di rilascio: vedasi ordinanza ex art. 702ter c.p.c. del 29.09.2022, depositata nel presente giudizio in data 08.11.2022), il che peraltro stride con eventuali timori (che ella avrebbe dovuto nutrire) di essere vittima di ulteriori episodi violenti.
Ebbene, ciò induce a ritenere ancor di più che non possa valorizzarsi l'episodio in questione ai fini dell'addebito.
Per le ragioni esposte merita di essere rigettata anche la domanda di addebito formulata dalla Pt_1
2.- Casa coniugale.
Pag. 9 di 15 Con riferimento alla tematica della casa coniugale, va detto, in linea con il costante orientamento seguito sul punto da questo Ufficio e limitandosi a riportare qui gli ultimi ed eloquenti arresti giurisprudenziali di legittimità e di merito registrati in materia, che “in materia di separazione o divorzio, l'assegnazione della casa familiare, pur avendo riflessi anche economici, particolarmente valorizzati dalla della L. 1 dicembre 1970,
n.898, art. 6, comma 6, (come sostituito dalla L. 6 marzo 1987 n.74, art.11), è finalizzata all'esclusiva tutela della prole e dell'interesse di questa a permanere nell'ambiente domestico in cui è cresciuta, onde, finanche nell'ipotesi in cui l'immobile sia di proprietà comune dei coniugi, la concessione del beneficio in questione resta subordinata all'imprescindibile presupposto dell'affidamento dei figli minori o della convivenza con figli maggiorenni ma economicamente non autosufficienti (e plurimis, Cass. 7 febbraio 2018, n. 3015; Cass. 18 settembre 2013, n.
21334; Cass. 21 gennaio 2011, n. 1491; Cass. 10 agosto 2007, n. 17643; Cass. 14 maggio 2007, n. 10994; Cass. 22 marzo 2007, n. 6979; Cass. 19 settembre 2006, n.
20256; Cass. 26 gennaio 2006, n. 1545; Cass. 6 luglio 2004, n. 12309); Cass.
n.24254/2018; “L'assegnazione della casa coniugale non può essere disposta qualora sia venuta meno l'esigenza di protezione della prole cui l'assegnazione della casa coniugale è finalizzata (nel caso di specie le figlie della coppia vivevano da tempo ognuno per conto proprio). In ogni caso, va osservato, che l'uso e la disponibilità della casa coniugale, va disciplinato e regolato secondo le regole ordinarie di diritto civile” Trib. Siracusa 21.04.2020 n.450; “La richiesta di assegnazione della casa familiare può essere avanzata unicamente in caso di presenza di figli minorenni o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti al fine di garantire loro una continuità di vita nel medesimo ambiente e, dunque, al fine di evitare ulteriori traumi oltre a quello conseguente alla disgregazione del nucleo familiare. Di conseguenza, detta domanda va rigettata qualora dall'unione coniugale non sono nati figli e, pertanto, non sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda” Trib.
Salerno 09.03.2020 n.908; “Il provvedimento di assegnazione della casa coniugale in sede di divorzio, come desumibile dall'art. 6, comma 6, della legge n. 898 del 1970 - analogamente a quanto previsto, in materia di separazione, dagli artt.155 c.c. , introdotto dalla legge n.54 del
2006, ed ora 337 sexies c.c., introdotto dall'art. 55 del d.lgs. n. 154 del 2013 -, è subordinato alla presenza di figli, minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, conviventi con i
Pag. 10 di 15 genitori: tale “ratio” protettiva, che tutela l'interesse dei figli a permanere nell'ambito domestico in cui sono cresciuti, non è configurabile in presenza di figli economicamente autosufficienti, sebbene ancora conviventi, verso cui non sussiste alcuna esigenza di speciale protezione) Trib. Modena
07.02.2020 n.189; o ancora, “Nel comma 6 art.6, L. n.898/1970, l'affidamento della prole è indicato come presupposto dell'assegnazione della casa coniugale. Anche l'art. 337 sexies c.c. àncora l'assegnazione della casa coniugale al prioritario “interesse di figli”; di conseguenza la casa coniugale -qualora non vi siano figli conviventi ai sensi dell'art.337 sexies c.c.- non può essere assegnata ad alcuna parte, dovendo seguire l'ordinario regime dominicale” Trib. Gela 15.03.2019
n.129.
Ebbene, nella vicenda processuale scrutinata, non essendo nati figli, risulta di palmare evidenza che nessuna statuizione può essere legittimamente adottata in punto assegnazione della casa coniugale, dovendo rimanere tale immobile nella disponibilità dell'Arcudi, unico proprietario, e dovendosi regolamentare l'utilizzo dell'immobile de quo secondo la disciplina proprietaria.
3.- Assegno di separazione.
In diritto, occorre preliminarmente rammentare gli elementi costitutivi dell'assegno di separazione, rappresentati dalla non addebitabilità della separazione al coniuge richiedente, dalla non titolarità, da parte del medesimo, di adeguati redditi propri, ossia di redditi che consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, e dalla sussistenza di una disparità economica tra le parti.
Siffatti elementi distinguono l'assegno di separazione da quello divorzile, come anche di recente affermato dai Giudici di legittimità, secondo i quali: “I differenti presupposti integrativi del diritto all'assegno di mantenimento spettante al coniuge separato economicamente più debole rispetto all'omologo diritto dell'ex coniuge divorziato fanno sì che fermo nel primo caso il riferimento al tenore di vita matrimoniale - quale limite entro il quale l'an e il quantum dell'assegno di mantenimento è destinato a operare, in un contesto che è di mero
Pag. 11 di 15 allentamento del vincolo coniugale e in cui è ancora attuale il dovere di assistenza materiale - altrettanto non si realizzi in caso di determinazione dell'assegno di divorzio, che deve, invece, essere quantificato in considerazione della sua natura assistenziale, compensativa e perequativa, secondo i criteri indicati all'articolo 5, comma 6, della legge 898/1970, essendo volto non alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge beneficiario alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.”( Cassazione civile sez. I, 24/02/2021, n.5067).
La prova della ricorrenza dei presupposti dell'assegno incombe sulla parte che formula la domanda di mantenimento (v., tra le tante, Cass. n. 1691/1987) e richiede di fornire tutti gli elementi utili a valutare la propria situazione patrimoniale, nonché, nel caso di effettivo squilibrio reddituale, che lo stesso sia incolpevole, ossia dovuto alla difficoltà di reperire un'occupazione, che deve essere debitamente provata, fornendo la prova di essersi attivato nella ricerca di un'occupazione lavorativa che deve essersi rivelata infruttuosa per ragioni esterne alla sua volontà e legate alla sua salute, alla mancanza di formazione professionale, alla crisi del mercato del lavoro, alla sua età, posto che sotto questo ultimo profilo i giudici di legittimità hanno fissato un limite (45-50 anni) oltre il quale diventa più difficile inserirsi nel mondo del lavoro.
Sulla scorta di codesti indici, nel caso di specie, si sottolinea che la richiedente avrebbe dovuto non solo fornire prova di non possedere redditi adeguati, ma anche dimostrare la disparità reddituale e il diverso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
D'altra parte, sotto diverso profilo, non va sottaciuto che nell'imporre ai coniugi, nei procedimenti di separazione o divorzio di presentare non solo “la dichiarazione personale dei redditi”, ma anche “ogni documentazione relativa ai loro redditi e al loro patrimonio personale e comune”, il legislatore ha imposto un comportamento di lealtà processuale peculiare, che giunge sino al dovere di fornire alla controparte elementi contrari al proprio interesse. Questa deroga ai principi che reggono in generale
Pag. 12 di 15 l'attività difensiva, trova fondamento, anche dal punto di vista costituzionale, nei particolari obblighi di reciproca protezione che derivano dal rapporto matrimoniale
(art.29 Cost.).
La sanzione processuale di comportamenti che si sottraggono al particolare obbligo di lealtà così individuato non può che essere la valutazione del giudicante (art. 116
c.p.c.) del “contegno” del singolo coniuge nel procedimento separativo.
Da ciò discende, quindi, che ai fini del riconoscimento e della quantificazione dell'assegno di mantenimento in sede di separazione personale e/o di divorzio, nel concorso degli elementi presuntivi semplici, ai sensi dell'art. 156 comma 2 c.c, il
Giudice può trarre elementi di convincimento ex art. 116 c.p.c. dalla mancata produzione, da parte di ciascun coniuge onerato, della suddetta documentazione completa.
In proposito, va rimarcato che la sebbene fosse destinataria - al pari Pt_1 dell'Arcudi - di uno specifico obbligo, disposto con decreto fissazione udienza del
Presidente del 12.11.2021 (“dispone che entrambe le parti provvedano a depositare nel medesimo termie, ossia 10 giorni liberi prima dell'udienza la documentazione relativa alle seguenti circostanze: copia delle dichiarazione dei redditi/Certificazione Unica dell'ultimo triennio, esistenza di canoni di locazione esistenza dei rapporti finanziari, esistenza di beni immobili, proprietà di beni mobili registrati e in particolare autovetture, imbarcazioni aeromobili.”), non ha ritenuto, colpevolmente e senza addurre alcuna valida giustificazione impeditiva, di adempiere a tale incombente, a differenza del marito, impedendo così al Collegio di vagliare compiutamente la situazione patrimoniale e reddituale in cui ella versa.
Pur tuttavia, dalle scarne risultanze processuali si rileva che la richiedente risulti essere percettrice del reddito di cittadinanza, per sua stessa ammissione all'udienza del 29.11.2023, nella quale ha dichiarato di percepire a decorrere dal mese di giugno
2023 il reddito di cittadinanza nella misura di € 490,00 mensili, oltre a possedere il titolo di OOSS;
dal canto suo, anche il resistente nella predetta udienza ha dichiarato
Pag. 13 di 15 di continuare a percepire il reddito di cittadinanza nella misura di € 500,00 mensili, che si aggiungono alla pensione di invalidità (emolumento quest'ultimo avente natura assistenziale ed, in quanto tale, irrilevante ai fini della valutazione delle condizioni economiche del percettore).
Per tali superiori motivi, alla luce della situazione reddituale di entrambe le parti emergente dalle scarne produzioni documentali effettuate dalla (in gran parte Pt_1 venuta meno all'onere probatorio di fornire la completa documentazione reddituale richiesta), non ricorrono i presupposti per il riconoscimento in favore della Pt_1 dell'assegno divorzile.
4.-Spese di lite.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed alle ragioni della decisione che hanno condotto ad una parziale soccombenza reciproca delle parti, si ritiene, in applicazione dell'art. 92 c. 2 c.p.c., di compensare interamente tra le parti le spese processuali del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti e il rappresentante del P.M., richiamata la sentenza sullo status n. n, 929/2023 pubbl. il
07/07/2023, che ha dato seguito alla richiesta di separazione personale tra le parti, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattese, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione personale con addebito formulata da Parte_1 nei confronti di , così provvede: CP_1 Controparte_1
- rigetta tutte le domande formulate dalle parti;
- compensa interamente le spese di lite;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, Camera di Consiglio del 07.03.2025
Pag. 14 di 15 Il Presidente Il Giudice rel. est.
Dott. Giuseppe Campagna Dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino
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