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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 02/07/2025, n. 747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 747 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma
10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2505 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto: opposizione a ordinanza-ingiunzione,
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Parte_1
Eriberto Di Blasio, presso il cui studio in Benevento, via Toma, 8, elettivamente domicilia,
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso giusta procura generale alle liti in atti dall'avv. Gabriele Morreale Agnello ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della Sede provinciale dell' in CP_1
Benevento, via Foschini, 28,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 5/06/2024 il ricorrente, premesso di avere ricevuto, in data 7/05/2024, notifica da parte dell' di Benevento dell'ordinanza-ingiunzione n. 01-002633312, con cui gli CP_1
è stato ingiunto il pagamento del complessivo importo di € 1.771,00 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria a fronte dell'atto di accertamento n. 1100.30/03/2023.0082797 CP_1 del 30/03/2023, riferito all'anno 2021, concernente il mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, ha convenuto in giudizio l' al fine di sentire: “- accertare e CP_1 dichiarare la nullità ordinanza – ingiunzione impugnata per omessa notifica degli atti presupposti ed in ogni caso per inesistenza della notifica eseguita in violazione dell'art. 26 del DPR 602/73 e della L. 890/82, nonché delle norme previste dal c.p.c.; - accertare e dichiarare la nullità della ordinanza ingiunzione in contestazione per violazione e falsa applicazione dell'art 14 Legge 24
1 novembre 1981, n. 689; - accertare e dichiarare la nullità della ordinanza ingiunzione impugnata per carenza di motivazione;
- accogliere la domanda e conseguentemente, accertata la fondatezza di tutti i motivi sopra esposti, dichiarare la illegittimità dell'atto impugnato e l'inesistenza dell'obbligo dell'istante di pagare le sanzioni pecuniarie comminate;
- in via del tutto subordinata, per mero tuziorismo difensivo, ridurre l'importo delle sanzioni pecuniarie amministrative ingiunte alla misura pari al minimo edittale stabilito dalla legge valutando, in concreto tutti gli elementi di cui all'art 11 della legge 689/81”; con vittoria di spese, da distrarsi in favore del difensore anticipatario.
A sostegno della domanda ha dedotto: la nullità dell'ordinanza-ingiunzione per omessa/irrituale notifica dell'avviso di accertamento presupposto;
la decadenza per violazione del termine di 90 giorni fissato dall'art. 14, l. 689/81; la nullità dell'ordinanza-ingiunzione per carenza di motivazione.
L' si è costituito tardivamente in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma CP_1 dell'ordinanza-ingiunzione.
La causa è stata rinviata per la discussione e decisa all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Con l'ordinanza-ingiunzione opposta, n. OI-002633312, notificata il 7/05/2024, l' sede di CP_1
Benevento ha ingiunto al ricorrente il pagamento di € 1.771,00 a titolo di sanzione amministrativa sulla base dell'atto di accertamento prot. n. .1100.30/03/2023.0082797 del 30/03/2023, per CP_1 aver violato, nella qualità di legale rapp.te della società unipersonale, Controparte_2
l'art. 2, co. 1 bis, del d.l. 463/1983, conv. dalla l. 638/1983, e ss.mm.ii. (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali).
Occorre preliminarmente evidenziare la tempestività dell'opposizione, proposta entro il termine di 30 giorni fissato dall'art. 6, co. 6, d.lgs. 150/2011.
La norma della quale l' contesta la violazione, come riformulata dall'art. 3, comma 6, d.lgs. CP_1
15 gennaio 2016, n. 8, e novellata dall'art. 23, comma 1, del d.l. 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla l. 3 luglio 2023, n. 85, prevede che “L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
Il ricorrente deduce innanzitutto la mancata notifica del prodromico atto di accertamento e, conseguentemente, la nullità dell'ordinanza-ingiunzione.
Come ha avuto modo di chiarire la giurisprudenza di legittimità, nel giudizio di opposizione a sanzioni amministrative sull'amministrazione “incombe – ove costituiscano oggetto di contestazione ad opera del ritenuto trasgressore – sia l'assolvimento della prova relativa alla
2 legittimità dell'accertamento presupposto dal provvedimento irrogativo della sanzione amministrativa sotto il profilo dell'osservanza degli adempimenti formali previsti dalla legge, sia quello della piena prova della legittimità del susseguente procedimento sanzionatorio fino al rituale compimento dell'atto finale che consente la valida conoscenza del provvedimento applicativo della sanzione alla parte che ne è destinataria” (Cass. civ. sez. VI, 24/01/2019, n.
1921).
L' , costituendosi tardivamente, è incorso nella decadenza di cui all'art. 416, co. 3, c.p.c. Non CP_1 ha, conseguentemente, assolto all'onere, sullo stesso gravante, di dare prova della rituale notifica dell'atto di contestazione dell'illecito al ricorrente.
Alla stregua dei consolidati arresti giurisprudenziali della Corte di legittimità (v., ex plurimis,
Cass., SS.UU. n. 11353/2004; Cass. nn. 13694/2014; 6205/2010; 17102/2009), l'attivazione dei poteri istruttori d'ufficio del giudice del lavoro non può mai essere volta a superare gli effetti inerenti ad una tardiva richiesta istruttoria delle parti o a supplire ad una carenza probatoria totale, in modo da attribuire al giudice una funzione sostitutiva degli oneri di parte, in quanto con la norma di cui all'art. 421 del codice di rito si è inteso affermare che costituisce caratteristica precipua di tale rito speciale il contemperamento del principio dispositivo con le esigenze di ricerca della verità materiale, cosicché, allorquando le risultanze di causa offrano già significativi dati di indagine, il giudice, ove reputi insufficienti le prove già acquisite, non può limitarsi a fare meccanica applicazione della regola formale del giudizio fondata sull'onere della prova (v., ancora, Cass. SS.UU. n. 11353/2004, cit.), ma ha il potere-dovere di provvedere d'ufficio agli atti di istruzione la cui esigenza nasca da quanto già ritualmente acquisito;
atti istruttori idonei a superare lo stato di incertezza dei fatti costitutivi dei diritti di cui si verte;
pertanto, all'utilizzo dei poteri del giudice ai sensi della citata disposizione deve sempre presiedere il principio di imparzialità, e tale potere non può tradursi in una pura e semplice rimessione in termini del convenuto ed in una conseguente sanatoria della decadenza radicale in cui il medesimo è incorso, in totale assenza di fatti quantomeno indiziari, che consentano al giudicante un'attività di integrazione degli elementi delibatori già ritualmente acquisiti (cfr., ex multis, Cass. nn.
3117/2012; 154/2006; in termini, da ultimo, Cass. Sez. L, Ordinanza n. 23605 del 27/10/2020).
Anche qualora si volesse tenere conto della documentazione tardivamente depositata si rileva, comunque, che l' ha versato in atti il diverso avviso di accertamento prot. CP_1
.1100.30/03/2023.0082798, e la relativa prova della notifica nei confronti della società CP_1 [...]
, obbligata in solido, e non anche l'avviso ritualmente Controparte_3 indirizzato e notificato al ricorrente quale trasgressore.
La carenza di prova della notifica dell'avviso di accertamento non può che comportare la nullità dell'ordinanza-ingiunzione emessa in assenza del necessario atto prodromico (atto a partire dal quale decorrono anche i tre mesi per l'effettuazione del pagamento, che precludono l'irrogazione della sanzione amministrativa).
In considerazione della mancata prova dell'avvenuta notifica dell'atto di accertamento nel termine di novanta giorni dall'accertamento della violazione deve ritenersi, altresì, che si sia verificata l'estinzione dell'obbligazione, ai sensi dell'art. 14, co. 6, l. 689/81.
3 Per le suesposte, dirimenti considerazioni il ricorso va accolto e l'ordinanza-ingiunzione annullata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, nella misura minima per lo scaglione di valore della controversia (cause previdenziali da € 1.101 a € 5.200), tenuto conto dell'assenza di questioni complesse, di fatto e/o di diritto, dell'istruzione documentale e dell'attività difensiva effettivamente prestata.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'ordinanza-ingiunzione n. OI-002633312 dell' CP_1 di Benevento;
2) condanna l' al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 1.312,00 oltre rimborso CP_1 forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Di Blasio.
Benevento, 2 luglio 2025.
Il Giudice
Cecilia Angela Ilaria Cassinari
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma
10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2505 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto: opposizione a ordinanza-ingiunzione,
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Parte_1
Eriberto Di Blasio, presso il cui studio in Benevento, via Toma, 8, elettivamente domicilia,
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso giusta procura generale alle liti in atti dall'avv. Gabriele Morreale Agnello ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della Sede provinciale dell' in CP_1
Benevento, via Foschini, 28,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 5/06/2024 il ricorrente, premesso di avere ricevuto, in data 7/05/2024, notifica da parte dell' di Benevento dell'ordinanza-ingiunzione n. 01-002633312, con cui gli CP_1
è stato ingiunto il pagamento del complessivo importo di € 1.771,00 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria a fronte dell'atto di accertamento n. 1100.30/03/2023.0082797 CP_1 del 30/03/2023, riferito all'anno 2021, concernente il mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, ha convenuto in giudizio l' al fine di sentire: “- accertare e CP_1 dichiarare la nullità ordinanza – ingiunzione impugnata per omessa notifica degli atti presupposti ed in ogni caso per inesistenza della notifica eseguita in violazione dell'art. 26 del DPR 602/73 e della L. 890/82, nonché delle norme previste dal c.p.c.; - accertare e dichiarare la nullità della ordinanza ingiunzione in contestazione per violazione e falsa applicazione dell'art 14 Legge 24
1 novembre 1981, n. 689; - accertare e dichiarare la nullità della ordinanza ingiunzione impugnata per carenza di motivazione;
- accogliere la domanda e conseguentemente, accertata la fondatezza di tutti i motivi sopra esposti, dichiarare la illegittimità dell'atto impugnato e l'inesistenza dell'obbligo dell'istante di pagare le sanzioni pecuniarie comminate;
- in via del tutto subordinata, per mero tuziorismo difensivo, ridurre l'importo delle sanzioni pecuniarie amministrative ingiunte alla misura pari al minimo edittale stabilito dalla legge valutando, in concreto tutti gli elementi di cui all'art 11 della legge 689/81”; con vittoria di spese, da distrarsi in favore del difensore anticipatario.
A sostegno della domanda ha dedotto: la nullità dell'ordinanza-ingiunzione per omessa/irrituale notifica dell'avviso di accertamento presupposto;
la decadenza per violazione del termine di 90 giorni fissato dall'art. 14, l. 689/81; la nullità dell'ordinanza-ingiunzione per carenza di motivazione.
L' si è costituito tardivamente in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma CP_1 dell'ordinanza-ingiunzione.
La causa è stata rinviata per la discussione e decisa all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Con l'ordinanza-ingiunzione opposta, n. OI-002633312, notificata il 7/05/2024, l' sede di CP_1
Benevento ha ingiunto al ricorrente il pagamento di € 1.771,00 a titolo di sanzione amministrativa sulla base dell'atto di accertamento prot. n. .1100.30/03/2023.0082797 del 30/03/2023, per CP_1 aver violato, nella qualità di legale rapp.te della società unipersonale, Controparte_2
l'art. 2, co. 1 bis, del d.l. 463/1983, conv. dalla l. 638/1983, e ss.mm.ii. (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali).
Occorre preliminarmente evidenziare la tempestività dell'opposizione, proposta entro il termine di 30 giorni fissato dall'art. 6, co. 6, d.lgs. 150/2011.
La norma della quale l' contesta la violazione, come riformulata dall'art. 3, comma 6, d.lgs. CP_1
15 gennaio 2016, n. 8, e novellata dall'art. 23, comma 1, del d.l. 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla l. 3 luglio 2023, n. 85, prevede che “L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
Il ricorrente deduce innanzitutto la mancata notifica del prodromico atto di accertamento e, conseguentemente, la nullità dell'ordinanza-ingiunzione.
Come ha avuto modo di chiarire la giurisprudenza di legittimità, nel giudizio di opposizione a sanzioni amministrative sull'amministrazione “incombe – ove costituiscano oggetto di contestazione ad opera del ritenuto trasgressore – sia l'assolvimento della prova relativa alla
2 legittimità dell'accertamento presupposto dal provvedimento irrogativo della sanzione amministrativa sotto il profilo dell'osservanza degli adempimenti formali previsti dalla legge, sia quello della piena prova della legittimità del susseguente procedimento sanzionatorio fino al rituale compimento dell'atto finale che consente la valida conoscenza del provvedimento applicativo della sanzione alla parte che ne è destinataria” (Cass. civ. sez. VI, 24/01/2019, n.
1921).
L' , costituendosi tardivamente, è incorso nella decadenza di cui all'art. 416, co. 3, c.p.c. Non CP_1 ha, conseguentemente, assolto all'onere, sullo stesso gravante, di dare prova della rituale notifica dell'atto di contestazione dell'illecito al ricorrente.
Alla stregua dei consolidati arresti giurisprudenziali della Corte di legittimità (v., ex plurimis,
Cass., SS.UU. n. 11353/2004; Cass. nn. 13694/2014; 6205/2010; 17102/2009), l'attivazione dei poteri istruttori d'ufficio del giudice del lavoro non può mai essere volta a superare gli effetti inerenti ad una tardiva richiesta istruttoria delle parti o a supplire ad una carenza probatoria totale, in modo da attribuire al giudice una funzione sostitutiva degli oneri di parte, in quanto con la norma di cui all'art. 421 del codice di rito si è inteso affermare che costituisce caratteristica precipua di tale rito speciale il contemperamento del principio dispositivo con le esigenze di ricerca della verità materiale, cosicché, allorquando le risultanze di causa offrano già significativi dati di indagine, il giudice, ove reputi insufficienti le prove già acquisite, non può limitarsi a fare meccanica applicazione della regola formale del giudizio fondata sull'onere della prova (v., ancora, Cass. SS.UU. n. 11353/2004, cit.), ma ha il potere-dovere di provvedere d'ufficio agli atti di istruzione la cui esigenza nasca da quanto già ritualmente acquisito;
atti istruttori idonei a superare lo stato di incertezza dei fatti costitutivi dei diritti di cui si verte;
pertanto, all'utilizzo dei poteri del giudice ai sensi della citata disposizione deve sempre presiedere il principio di imparzialità, e tale potere non può tradursi in una pura e semplice rimessione in termini del convenuto ed in una conseguente sanatoria della decadenza radicale in cui il medesimo è incorso, in totale assenza di fatti quantomeno indiziari, che consentano al giudicante un'attività di integrazione degli elementi delibatori già ritualmente acquisiti (cfr., ex multis, Cass. nn.
3117/2012; 154/2006; in termini, da ultimo, Cass. Sez. L, Ordinanza n. 23605 del 27/10/2020).
Anche qualora si volesse tenere conto della documentazione tardivamente depositata si rileva, comunque, che l' ha versato in atti il diverso avviso di accertamento prot. CP_1
.1100.30/03/2023.0082798, e la relativa prova della notifica nei confronti della società CP_1 [...]
, obbligata in solido, e non anche l'avviso ritualmente Controparte_3 indirizzato e notificato al ricorrente quale trasgressore.
La carenza di prova della notifica dell'avviso di accertamento non può che comportare la nullità dell'ordinanza-ingiunzione emessa in assenza del necessario atto prodromico (atto a partire dal quale decorrono anche i tre mesi per l'effettuazione del pagamento, che precludono l'irrogazione della sanzione amministrativa).
In considerazione della mancata prova dell'avvenuta notifica dell'atto di accertamento nel termine di novanta giorni dall'accertamento della violazione deve ritenersi, altresì, che si sia verificata l'estinzione dell'obbligazione, ai sensi dell'art. 14, co. 6, l. 689/81.
3 Per le suesposte, dirimenti considerazioni il ricorso va accolto e l'ordinanza-ingiunzione annullata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, nella misura minima per lo scaglione di valore della controversia (cause previdenziali da € 1.101 a € 5.200), tenuto conto dell'assenza di questioni complesse, di fatto e/o di diritto, dell'istruzione documentale e dell'attività difensiva effettivamente prestata.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'ordinanza-ingiunzione n. OI-002633312 dell' CP_1 di Benevento;
2) condanna l' al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 1.312,00 oltre rimborso CP_1 forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Di Blasio.
Benevento, 2 luglio 2025.
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Cecilia Angela Ilaria Cassinari
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