Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 17/03/2025, n. 1333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1333 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 11193/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Federica Acquaviva Coppola ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 11193/2023 R.G. LAVORO
TRA
n. a NAPOLI (NA) il 12/09/1977 rappresentato e difeso dall'avv. PORTELLA EVA, Parte_1 come da procura in atti.
RICORRENTE
E
CP_
IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE P.T., in persona del legale rappresentante p.t.,rappresentato e difeso dall'avv. CALAMIA EMANUELA
RESISTENTE
OGGETTO: disconoscimento rapporto di lavaro
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 18/09/2023 l'epigrafato ricorrente ha dedotto di avere lavorato dal
14.02.2018 al 28.02.2018 presso lo studio commerciale sito in Casoria (NA) alla Via Piave n.57, alle dipendenze del sig. , con contratto a tempo indeterminato, full time e con la qualifica di Parte_2 impiegata;
- che, in data 27/09/2022, l'istante riceveva, con raccomandata A/r, verbale unico di CP_ accertamento da parte dell' con il quale l'ente disconosceva l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato istaurato con l'azienda ; - che avverso il predetto provvedimento Parte_2 presentava reclamo al comitato di competenza;
- che la stessa, contrariamente a quanto sostenuto dall'ente previdenziale, aveva svolto regolarmente l'attività lavorativa per la quale era stata assunta.
Egli ha quindi agito in giudizio chiedendo di “accertare e dichiarare l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato intercorrente tra l'istante e il dott. a partire dal 14/02/2018 Pt_2
1
Il resistente si è costituito in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni che si andranno ad esplicitare.
Nel merito, deve rilevarsi che, come si evince da verbale di accertamento n. 2020002388/ddl del
22/11/2021, dai funzionari di vigilanza sono state effettuati accertamenti amministrativi presso la società della convenuta dal 01/01/2008 al 22/11/2021, giungendo alla conclusione che una lunga serie di rapporti di lavoro subordinati sono stati fittiziamente instaurati al solo “scopo di porre in essere false posizioni CP_ assicurative nonché percepire indebitamente prestazioni erogate dall' .”
Orbene, ai fini della decisione è opportuno ricordare l'insegnamento condiviso delle Sezioni Unite della
Cassazione (sent. n. 12545 del 25.11.92), secondo cui il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonchè della provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale e delle dichiarazioni delle parti, mentre non è necessario, in applicazione della disciplina di cui agli artt. 2699 e 2700 c.c., l'esperimento di detto rimedio della querela qualora la parte intenda limitarsi alla contestazione della verità sostanziale di tali dichiarazioni ovvero della fondatezza di apprezzamento o valutazioni del verbalizzante, cui non si estende la fede privilegiata del documento.
E' pur vero che la Corte di legittimità ha avuto spesso modo di precisare che l'assenza di fede privilegiata in ordine alla verità sostanziale delle dichiarazioni ed agli accertamenti e valutazioni del verbalizzante, non comporta che l'impugnativa renda tali parti del verbale prive di qualsivoglia efficacia probatoria, dovendo, al contrario, il giudice del merito prenderle in esame e, facendo uso dei poteri discrezionali di apprezzamento della prova che la legge gli attribuisce, valutarle nel complesso delle risultanze processuali
(Cass. lav., 18.6.98 n. 6110; Cass. lav., 1.4.96 n. 2988; Cass. lav., 6.9.95, n. 9384; Cass. lav., 1.4.95, n. 3853;
Cass. lav., 29.3.95, n. 3746).
Per tutte, Cass. lav. n. 655 del 23.1.99, ribadisce: “I verbali redatti dagli ispettori del lavoro e degli enti previdenziali, che sono pubblici ufficiali, fanno piena prova fino a querela di falso, ai sensi dell'art. 2700 cod. civ., della provenienza dai sottoscrittori, delle dichiarazioni rese dai terzi e dei fatti che i medesimi sottoscrittori attestino essere avvenuti in loro presenza o da essi compiuti. Riguardo alle altre circostanze di fatto che gli ispettori segnalino di avere accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese da terzi o a seguito di altre indagini, i verbali hanno invece un'attendibilità che può essere inficiata da prova contraria
(v., fra le tante sentenze, Cass. Sez. Un. 3 febbraio 1996 n. 916). In particolare, per quanto concerne le dichiarazioni rese dai terzi ai pubblici ufficiali e da questi recepite a verbale, fermo restando che l'esistenza di tali dichiarazioni e il relativo contenuto formano oggetto di pubblica fede, è fatta salva la prova contraria della veridicità delle medesime, la cui valutazione deve essere compiuta dal giudice di merito in base al suo libero apprezzamento.”
Deve, dunque, ritenersi che occorre procedere alla valutazione del contenuto del verbale di accertamento e, poi, confrontare i risultati raggiunti con le altre prove eventualmente assunte nel processo.
2 Alla luce delle precedenti considerazioni, con specifico riferimento alle risultanze del verbale di accertamento, si rileva che gli ispettori hanno accertato che “le attività d'indagine si sono basate, dapprima, sull'effettuazione di sopralluoghi ed accertamenti nei confronti della citata ditta individuale, rilevando, in particolare, che la stessa, risultava essere inattiva dal mese di luglio del 2020. Successivamente sono state acquisite le dichiarazioni di responsabilità dalla parte datoriale e dai presunti lavoratori;
poi è stata acquisita la documentazione richiesta che è stata consegnata parzialmente, integrandola con quella reperita dalle banche dati telematiche a disposizione dell'Istituto”
In senso contrario, deve darsi atto che non tutti i lavori si connotano della subordinazione. E' noto, infatti, che secondo l'art. 2094 del c.c. “è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”.
Sulla base della disposizione normativa citata, ricorrenti massime della Suprema Corte ribadiscono che elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato da quello di lavoro autonomo è rappresentato dalla subordinazione del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro;
subordinazione da intendersi come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore ad un potere datoriale che si manifesta in direttive inerenti, di volta in volta, alle modalità di svolgimento delle mansioni e che si traduce in una limitazione della libertà del lavoratore (cfr., ex plurimis, Cass. sez. lav. 28.9.2006 n.
21028; Cass. sez. lav. 22.2.2006 n. 3858; Cass. sez. lav. 24.2.2006 n. 4171; Cass. 23.9.2005 n. 18660).
In particolare, è stato precisato che “ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e subordinato è determinante la sussistenza o meno del vincolo di subordinazione inteso quale vincolo personale che assoggetta il prestatore al potere direttivo del datore di lavoro con conseguente limitazione della sua autonomia, dovendo peraltro l'entità delle direttive e del connesso potere di controllo del datore di lavoro essere correlata sia alla natura delle prestazioni - assumendo rilievo sotto tale profilo la natura intellettuale
e professionale delle stesse - sia al ruolo dei prestatori nell'ambito dell'impresa ed ai loro rapporti con
l'imprenditore sul piano della capacità e della fiducia. Pertanto solo quando tale carattere distintivo non sia agevolmente apprezzabile a causa del concreto atteggiarsi del rapporto occorre far riferimento ad altri criteri, complementari e sussidiari - come l'osservanza di un orario di lavoro predeterminato, il versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, l'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale - i quali, benché privi di valore decisivo se individualmente considerati, ben possono esser valutati globalmente come indizi” (Cass., sez. lav., 4 marzo 1998, n. 2370).
Sicché, può affermarsi che, per verificare la sussistenza della subordinazione, occorre accertare la eterodirezione delle modalità, anche di tempo e di luogo, della prestazione, nonché uno specifico obbligo di presenza e di frequenza, con annessi obblighi di giustificazione dei ritardi e delle assenze, e la correlativa sottoposizione del prestatore d'opera ad un potere disciplinare e sanzionatorio del datore di lavoro.
Costituiscono, inoltre, elementi sussidiari i seguenti: inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione produttiva dell'impresa; utilizzo di locali, mezzi e strutture forniti dal datore di lavoro;
assenza di rischio imprenditoriale;
continuità della collaborazione, quale tendenzialmente stabile messa a disposizione da parte del dipendente delle energie lavorative;
retribuzione predeterminata a cadenza fissa;
esclusività della prestazione;
infungibilità soggettiva della prestazione.
Sulla base di tali considerazioni, dunque, la mera indicazione dei nominativi e del periodo di (presunto) lavoro, comunque, non è idonea a configurare una subordinazione: il difetto di ogni riferimento al tipo di mansioni dei lavoratori e alla retribuzione percepita induce a ritenere non dedotti né provati:
l'eterodirezione delle modalità della prestazione;
l'obbligo di presenza e di frequenza;
l'inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione produttiva dell'impresa; l'utilizzo di locali e mezzi forniti dal datore di lavoro;
la continuità della collaborazione, quale messa a disposizione da parte del dipendente delle energie lavorative;
la retribuzione predeterminata a cadenza fissa.
3 CP_ Sul punto, deve peraltro evidenziarsi che, anche nella memoria di costituzione in sede di opposizione, l' non ha in alcuna maniera specificato le ragioni giuridiche della propria pretesa in chiara violazione delle norme degli artt. 414 e 416 c.p.c., difettando dunque la prova di sussistenza dei fatti costitutivi del diritto contributivo azionato.
Dalle testimonianze rese all'udienza del 16.09.24 è emerso che la collega della ricorrente ha Pt_3 dichiarato che la signora lavorava alle dipendenze del nel periodo indicato. Invero la teste Pt_1 Pt_2 escussa ha confermato sia il periodo di svolgimento del rapporto di lavoro della ricorrente sia la tipologia: “:
Conosco la ricorrente perché ho lavorato con lei nel periodo inizio 2018 lavorammo insieme da Parte_2
in uno studio di commercialisti..Entrambe facevamo le segretarie fianco a fianco…” . “La ricorrente
[...] ha lavorato circa una ventina di giorni un po' meno di un mese”. “Io e la ricorrente avevamo lo stesso orario di 8 ore lavorativo dalle 8 alle 17 con un' ora di spacco. Le direttive le impartiva il sig lo studio Pt_2 aveva vari commercialisti mi pare fossimo otto nove persone nell'ufficio.”. “Come segretarie rispondevamo al telefono gestivamo dati da inserire nei pc dello studio (ad. Es ISEE, mod. 730)” .
CP_ Al contrario entrambi i testimoni della resistente, verbalizzanti hanno dichiarato di non aver chiesto nulla al in merito alla signora e di aver effettuato l'ispezione nel 2021 dunque ben tre anni Pt_2 Pt_1 dopo la cessazione del rapporto di lavoro della ricorrente.
Nella specie, pertanto essendo stata fornita la prova idonea alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso va accolto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
- accerta e dichiara l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato intercorrente tra
l'istante e il dott. a partire dal 14/02/2018 fino al 28/02/2018; Pt_2
- condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.618,00 oltre IVA, CPA e spese forfettarie come per legge da distrarsi al procuratore dichiaratosi antistatario.
Si comunichi.
Aversa, 17/03/2025
il Giudice del Lavoro
dott. Federica Acquaviva Coppola
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