TRIB
Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 08/04/2025, n. 576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 576 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
Segue dal verbale di udienza tenuta in data 08/04/2025 la sentenza che si dà per letta in assenza delle parti
R E P U B B LI C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Brindisi ufficio lavoro
Il giudice dott. Piero Primiceri, all'udienza del 08/04/2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
con contestuale motivazione, nella causa previdenziale tra:
rappresentata e difesa dall'avvocato Parte_1
SCIANNAMBLO CARLO , nel cui studio ha eletto domicilio ricorrente
e
in persona del legale rappresentante in carica, CP_1 rappresentato e difeso dall'avvocato ORSINGHER LUCIA resistente
oggetto: ricostituzione pensione
1
Con ricorso depositato il 30/05/2022 parte ricorrente, come in epigrafe indicata, premesso di essere titolare di pensione cat. VR n. 30033506, ha dedotto: - di avere chiesto in data 11.3.2019 in via amministrativa all' la rivalutazione e la ricostituzione della pensione CP_1 essendo titolare di contribuzione agricola ante 1984; - che a seguito del provvedimento di rigetto ha adito il Giudice del Lavoro di Brindisi, CP_1 il quale con sentenza n. 1752/2020 del 12.11.2020, passata in giudicato, ha riconosciuto il proprio diritto alla ricostituzione della pensione con la rivalutazione dei contributi agricoli presenti nell'estratto contributivo ex art. 7, comma 12, legge n. 638/83, condannando in via generica l' al CP_1 pagamento del dovuto con decorrenza 30.5.2016. Tutto ciò premesso, parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni: “ Accertare e dichiarare che l'istante ha diritto all'originario importo di pensione pari a euro 953,87 - o alla diversa somma meglio vista in corso di causa superiore alla originaria liquidazione dell - da perequarsi negli anni secondo gli indici di CP_2 legge;
- di conseguenza accertare e dichiarare che le differenze sui ratei pensionistici maturate nel periodo 30 maggio 2016 – 31 maggio 2022, ammontano ad euro 49.008,71 o alla diversa somma accertata in giudizio, oltre accessori come per legge;
- condannare conseguentemente l' al pagamento in favore del CP_1 ricorrente degli arretrati accertati, oltre accessori di legge sino al soddisfo.
- condannare l' al pagamento delle spese e competenze del CP_1 giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato anticipatario e distrattario”. Costituitasi in giudizio ha contestato i conteggi prodotti da CP_1 parte ricorrente, concludendo per il rigetto del ricorso e deducendo che nell'eseguire i conteggi al fine di porre in esecuzione la predetta sentenza di condanna generica era emerso un importo pari a zero. Ha soggiunto che, effettuando una simulazione della quota FPLD con applicazione della disciplina richiamata dalla sentenza n. 1752/2022, la stessa aveva evidenziato che i ratei pensionistici in pagamento non avrebbero subito alcun effetto, risultando la pensione già integrata al trattamento minimo. Espletata una consulenza tecnica d'ufficio, all'odierna udienza la causa viene decisa con sentenza con motivazione contestuale. ____________
La domanda risulta fondata. Occorre rilevare che parte ricorrente chiede con il presente ricorso che sia data esecuzione alla sentenza del Tribunale di Brindisi n.
2 1752/2020 passata in giudicato, con cui è stato riconosciuto il diritto di parte ricorrente alla ricostituzione della pensione con la rivalutazione dei contributi agricoli presenti nell'estratto contributivo ex art. 7, comma 12, legge n. 638/83 con condanna di al pagamento di quanto dovuto CP_1 con decorrenza 30.5.2016. tuttavia ha contestato i conteggi prodotti da parte ricorrente, e CP_1 ha dedotto che nell'eseguire i conteggi al fine di porre in esecuzione la sentenza emergeva un importo pari a zero;
ha pertanto effettuato una simulazione della quota FPLD con applicazione della disciplina richiamata dalla sentenza n. 1752/2022 la quale ha evidenziato un aumento della RMS della quota A FPLD (da 196,85 € a 273,91 €) ma, altresì, un correlato netto decremento dell'anzianità contributiva (da 1039 settimane a 558 settimane), in conseguenza dei quali i ratei pensionistici in pagamento non avrebbero subito alcun effetto, essendo la pensione integrata al trattamento minimo. Disposta una ctu al fine di accertare la sussistenza del diritto a differenze sul rateo pensionistico rivendicate, al consulente è stato posto il seguente quesito: “ dica il c.t.u. sulla base della documentazione in atti ed a seguito di eventuale accesso agli atti presso l'ammontare CP_1 dell'eventuale credito vantato dal ricorrente a titolo di liquidazione della pensione in ottemperanza alla sentenza n. 1752/20, rispetto alla quale l' ha dedotto che in esecuzione della predetta sentenza l'importo del CP_1 rateo mensile è rimasto invariato” . Il consulente dopo avere esaminato compiutamente tutta la documentazione prodotta ha osservato che: “ … … l'importo della pensione, a rata mensile, con decorrenza dell'01.05.2006, avrebbe dovuto essere di euro 953,44 lordi. Poiché la quota lorda già percepita, dall'01.05.2006, è stata invece di euro 427,58 (trattamento minimo decorrenza 2006), ho accertato anche che, dal 30.05.2016 al 30.06.2024, l deve versare ancora alla sig.ra euro 65.117,48. Ho CP_1 Pt_1 quantificato gli interessi dovuti, dal 30.05.2016 al 08.04.2025, in euro 5.438,99”. Alla luce delle risultanze istruttorie, e in particolare dei conteggi effettuati dal consulente nella ctu contabile, ritiene l'odierno giudicante che il ricorrente, in esecuzione della sentenza del Tribunale di Brindisi n. 1752/2020 ha diritto alle differenze sui ratei pensionistici maturati nel periodo dal 30.05.2016 al 30.06.2024 pari ad € 65.117,48 ed € 5.438,99 a titolo di interessi legali maturati dalla maturazione sino al 8/04/2025. Il ricorso deve pertanto essere accolto. Le spese legali seguono la soccombenza. Le spese di Ctu, liquidate con separato decreto, sono poste a carico di . CP_1
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Brindisi, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto da Parte_1
nei confronti dell' , così provvede:
[...] CP_1
- in accoglimento del ricorso dichiara che l'importo del trattamento pensionistico del ricorrente, è pari alla data del 30.5.2016 ad euro 953,44 lordi, via via perequati come per legge, in luogo della somma di euro 427,58 lordi corrisposta dall'istituto;
- per l'effetto, condanna l' al pagamento dell'importo CP_1 differenziale dovuto, con decorrenza dal 30.5.2016, come da conteggi indicati nella ctu, oltre interessi o rivalutazione dalla maturazione al saldo;
- condanna al pagamento delle spese legali liquidate in € CP_1
4638,00 oltre Iva, Cap e rimborso spese forfettarie come per legge, con distrazione;
- pone definitivamente a carico di le spese di CTU, liquidate CP_1 con separato decreto. Brindisi, 08/04/2025
il giudice del lavoro dott. Piero Primiceri
4