TRIB
Sentenza 1 febbraio 2024
Sentenza 1 febbraio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 01/02/2024, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 858/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice Paola Irene Calastri ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 858/2020 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GIACOMO Parte_1 C.F._1
BARALLA presso il cui studio è elettivamente domiciliato
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI CAGLIARI in persona dell'Avv. ALESSANDRA STERI con domicilio eletto in VIA DANTE 23 09128 CAGLIARI
I.N.A.I.L. (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIULIANA MURINO e dell'avv. P.IVA_2
ROBERTO DI TUCCI e domicilio eletto in PIAZZA MARCONI 8 07100 CP_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_3
MARIA CHIARA MARRAS elettivamente domiciliato presso la sede in VIA ROCKEFELLER 68
CP_1
RESISTENTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 13.07.2020 ha convenuto in giudizio l' Parte_1 [...] Contr (di seguito , ed INAIL chiedendo, previo accertamento Controparte_1 CP_2 dello svolgimento a partire dal 26.06.07 delle mansioni ascrivibili alla categoria B – “Coadiutore Amministrativo”, la condanna della convenuta al pagamento delle differenze retributive tra la categoria corrispondente alle mansioni effettivamente svolte e la categoria formalmente riconosciutale, maturate a far data dall'1.1.2013 e pari ad € 52.159,97, oltre interessi e rivalutazione monetaria e regolarizzazione della posizione previdenziale ed assistenziale. pagina 1 di 5 A sostegno della domanda ha esposto di essere dipendente dell'azienda convenuta, inserito in ruolo con il profilo professionale di “Ausiliario Specializzato”, categoria A del e di avere svolto, Org_1 sin dal 26.6.2007, mansioni ascrivibili alla categoria B “Coadiutore Amministrativo” espletando le attività meglio descritte nel ricorso introduttivo.
L costituitasi in giudizio, ha eccepito, in via preliminare, la carenza di legittimazione CP_4 passiva per il periodo antecedente all'1.1.2016 e la prescrizione quinquennale del credito, contestando, nel merito, la fondatezza della domanda e chiedendone l'integrale rigetto.
La causa, mutata più volte la persona del giudice ed istruita tramite prova per testi, è stata decisa all'odierna udienza, concessi i termini per lo scambio di note scritte.
Il ricorso è parzialmente fondato e merita di trovare accoglimento nei limiti e per le considerazioni che seguono.
In via preliminare deve accogliersi l'eccezione, assorbente rispetto all'eccezione di prescrizione (a sua Contr volta, comunque, fondata), di carenza di legittimazione passiva di in ordine alle pretese del Contr lavoratore collocabili nel periodo antecedente all'1.1.2016, atteso che l' è subentrata a partire da questa data, quale datore di lavoro, senza assumere la titolarità dei rapporti passivi antecedenti, così Contr come emerge espressamente dal protocollo d'intesa tra e regolante le reciproche CP_5 obbligazioni derivanti dall'incorporazione del Controparte_6
(cfr. doc. 2 ricorrente).
Passando all'esame del merito, il dato normativo da cui prendere le mosse è l'art. 52 D.lgs.
165/01 nella versione ratione temporis applicabile (ovvero antecedente alle modifiche intervenute nel
2020, 2021 e 2023 che comunque -ai presenti fini- hanno poca rilevanza), il quale prevede al comma 1 che “Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a). L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione”.
Al successivo comma 3, prevede, poi “Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni” e, al comma 5, che “al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2) (vale a dire delle ipotesi di esercizio di mansioni superiori per vacanza di organico e sostituzione, è nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore. Il dirigente che ha disposto l'assegnazione risponde personalmente del maggior onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave”
Premesso che il concetto di “mansione” individua il complesso dei compiti e delle attività che il lavoratore deve in concreto svolgere, per giurisprudenza consolidata, nel procedimento logico giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento professionale di un lavoratore subordinato non si può prescindere da tre passaggi logici fondamentali, ovverosia dal preliminare accertamento, in fatto, delle attività lavorative in concreto svolte, cui segue l'individuazione delle qualifiche funzionali previste dalla contrattazione collettiva, ed, infine, dal raffronto dei risultati di tali due indagini.
Diretta conseguenza del positivo accertamento dello svolgimento di fatto di mansioni corrispondenti alla qualifica superiore, è, diversamente da quanto previsto in ambito privatistico, il riconoscimento del diritto alle differenze retributive tra il trattamento economico corrispondente alle mansioni svolte e quello relativo alla qualifica di formale assegnazione per il periodo di effettivo svolgimento. pagina 2 di 5 Il diritto a percepire la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore, anche quando l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di tale qualifica sia illegittima (in tal senso, il citato art. 52, comma 5), trova la sua diretta giustificazione nell'efficacia immediatamente precettiva della
Cost., art. 36 (Cass. S.U. n. 25837/2007; Cass. nn. 23741/2008; 4382/2010; 18808/2013; 2102/2019).
Da ciò consegue che le differenze retributive da corrispondere al lavoratore - in quanto volte ad assicurare "una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro" - non possono che essere quelle spettanti per le mansioni da lui effettivamente svolte, senza alcun rilievo al fatto che si tratti di mansioni immediatamente superiori alla qualifica rivestita oppure di mansioni ulteriormente superiori (ex multis Cass. civ. Sez. lavoro, Ord., (ud. 20/04/2023) 12-07-2023, n. 19937).
Lo svolgimento di mansioni superiori rispetto a quelle di inquadramento non consente quindi, nel rapporto di pubblico impiego, di ottenere la promozione automatica, ma solo le differenze retributive.
A tal fine il comma 3 dell'art. 52 citato, esige, tuttavia, che lo svolgimento delle mansioni superiori avvenga in modo “prevalente”. Tale connotato deve essere apprezzato dal giudice sia sotto il profilo qualitativo, quantitativo che temporale e deve essere provato da parte ricorrente.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità, con argomentazioni che si fanno proprie, ha, invero, affermato che “In materia di pubblico impiego, il dipendente pubblico assegnato, ai sensi dell'art. 52, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, allo svolgimento di mansioni corrispondenti ad una qualifica superiore rispetto a quella posseduta ha diritto, anche in relazione a tali compiti, ad una retribuzione proporzionata e sufficiente secondo le previsioni dell'art. 36 Cost., a condizione che dette mansioni siano state svolte, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, nella loro pienezza e sempre che, in relazione all'attività spiegata, siano stati esercitati i poteri ed assunte le responsabilità correlate ad esse, dovendosi ritenere estensibile a tale ipotesi la previsione di cui all'art. 2103 cod. civ”( Cass. Civ., Sez. Lav. sentenza n. 27887 del 31.12.09)
Tale indagine deve muovere dalle indicazioni contenute nella contrattazione collettiva che devono costituire il faro che deve orientare l'interprete, attraverso un rigoroso riscontro delle mansioni concretamente svolte e il raffronto con quello che costituisce il nucleo, qualitativo e quantitativo, del profilo professionale rivendicato.
Alla luce di tali principi e della convergenza delle dichiarazioni testimoniali, deve ritenersi provato da parte ricorrente lo svolgimento, in fatto, delle mansioni superiori corrispondenti alla categoria B
“Coadiutore Amministrativo” del applicato al rapporto, anche sotto il profilo del requisito Org_1 della prevalenza, nei termini espressi dalla giurisprudenza sopra richiamata e condivisi da questo giudice.
Si consideri, infatti, che appartengono alla categoria A “ausiliario specializzato” coloro che svolgono “ le attività semplici di tipo manuale che richiedono una normale capacità nella qualificazione professionale posseduta, quali, ad esempio, l'utilizzazione di macchinari e attrezzature specifici, la pulizia e il riordino degli ambienti interni ed esterni e tutte le operazioni inerenti il trasporto di materiali in uso, nell'ambito del settore servizi di assegnazione, di operazioni elementari e di supporto richieste, necessari al funzionamento dell'unità operativa. L'ausiliario specializzato operante nei servizi tecnico-economali può essere adibito alla conduzione di autoveicoli strumentali alla propria attività e alla loro piccola manutenzione..”.
Appartengono, invece, alla categoria B “coadiutore amministrativo”, coloro che svolgono “ nell'unità operativa di assegnazione attività amministrative quali, ad esempio, la classificazioni, l'archiviazione e di protocollo di atti, la compilazione di documenti e modulistica, con l'applicazione di schemi predeterminati, operazioni semplici di natura contabile, anche con l'ausilio del relativo macchinario, la stesura di testi mediante l'utilizzo di sistemi di video-scrittura o dattilografia, l'attività di sportello”.
pagina 3 di 5 Ciò posto, il complesso delle attività svolte da parte ricorrente, così come specificate nel ricorso introduttivo e confermate dalle deposizioni testimoniali sono, evidentemente, di natura amministrativa (servizio di accettazione, cura, gestione e aggiornamento delle liste di attesa dei reparti sanitari, sblocco dei ricoveri, monitoraggio dei posti letti e dei reparti, monitoraggio degli ingressi e delle dimissioni dei pazienti, recupero somme delle prestazioni sanitarie svolte a favore di stranieri, attività allo sportello
CUP) ed esulano da quelle descritte nella declaratoria di inquadramento che prevede semplici attività di carattere manuale e compiti di carattere elementare.
Viceversa, le mansioni, così come emerse dall'istruttoria, appaiono riconducibili al superiore livello rivendicato (B) e ascrivibili al profilo professionale invocato (coadiutore amministrativo) in quanto trattasi di attività d'ordine di tipo impiegatizio, ovvero di mansioni certamente di carattere esecutivo prive di discrezionalità, ma richiedenti un minimo apporto di tipo intellettuale e non meramente manuale.
Accertato, dunque, nell'an il diritto di parte ricorrente, diverso ed ulteriore è il tema di causa attinente al criterio di determinazione del quantum delle pretese differenze retributive.
A riguardo l'art. 52 citato prevede espressamente al comma 4 che “Nei casi di cui al comma 2 (ovvero di assegnazione legittima allo svolgimento di mansioni superiori) per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore” e al successivo comma 5 che
“Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2 (ovvero in caso di illegittima assegnazione di mansioni), è nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore”.
In altri termini, lo svolgimento di fatto di mansioni superiori radica in capo al lavoratore pubblico il diritto alla differenza tra il trattamento economico previsto per la qualifica superiore e quanto dallo stesso percepito in forza dell'inquadramento contrattuale, mediante attribuzione di un compenso differenziale.
Ciò posto, nel caso concreto, alla stregua dei conteggi allegati con il ricorso e non contestati (riportanti, in applicazione dei contratti di cui al CCNL di riferimento, le differenze fra il dovuto ed il percepito), risulta che a parte ricorrente spetti, per il periodo dall'1.1.2016 al 31.12.2019, la complessiva somma di
€ 31.158,55, di cui € 8.269,77 a titolo di TFR.
Nessuna somma può essere riconosciuta a titolo di risarcimento, del tutto indeterminata e generica la relativa domanda, formulata dal ricorrente senza alcuna allegazione a sostegno.
In definitiva, in parziale accoglimento del ricorso, la AOU di deve essere condannata, al CP_1 pagamento, in favore di parte ricorrente, della somma di € 31.158,55 oltre interessi come per legge, contributi assistenziali e previdenziali, escluso il cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria nel rapporto di pubblico impiego alla luce dell'art. 22, comma 36, della L.724/94.
Le spese del presente giudizio seguono la regola della soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo sulla scorta dei parametri di cui al DM 55/14 aggiornati al 2022 (valore della causa €
31.158,55 avuto riguardo alla somma concretamente liquidata (cfr. Cass. civ. Sez. I, Ord., (ud. 11/02/2021) 26-04-2021, n. 10984), quanto a INAIL e con adeguata decurtazione avuto riguardo CP_2 alle rispettive difese e posizioni;
valori minimi per la bassa complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, per fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna la AOU di al pagamento, in favore di parte ricorrente, della complessiva CP_1
pagina 4 di 5 somma di € 31.158,55, oltre interessi come per legge, regolarizzazione della posizione contributiva del ricorrente mediante versamento dei contributi oltre che versamento dei CP_2 conseguenti premi INAIL;
- condanna AOU di al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente che CP_1 liquida in € 380,00 per esborsi ed € 4.700,00 per compensi professionali oltre spese generali
15%, IVA e CPA come per legge;
- condanna AOU di al pagamento delle spese di lite in favore di INAIL e che CP_1 CP_2 liquida, per ciascuno, in complessivi € 1.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali
15%, IVA e CPA.
Sassari, 30/01/2024
Il giudice
Paola Irene Calastri
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice Paola Irene Calastri ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 858/2020 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GIACOMO Parte_1 C.F._1
BARALLA presso il cui studio è elettivamente domiciliato
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI CAGLIARI in persona dell'Avv. ALESSANDRA STERI con domicilio eletto in VIA DANTE 23 09128 CAGLIARI
I.N.A.I.L. (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIULIANA MURINO e dell'avv. P.IVA_2
ROBERTO DI TUCCI e domicilio eletto in PIAZZA MARCONI 8 07100 CP_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_3
MARIA CHIARA MARRAS elettivamente domiciliato presso la sede in VIA ROCKEFELLER 68
CP_1
RESISTENTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 13.07.2020 ha convenuto in giudizio l' Parte_1 [...] Contr (di seguito , ed INAIL chiedendo, previo accertamento Controparte_1 CP_2 dello svolgimento a partire dal 26.06.07 delle mansioni ascrivibili alla categoria B – “Coadiutore Amministrativo”, la condanna della convenuta al pagamento delle differenze retributive tra la categoria corrispondente alle mansioni effettivamente svolte e la categoria formalmente riconosciutale, maturate a far data dall'1.1.2013 e pari ad € 52.159,97, oltre interessi e rivalutazione monetaria e regolarizzazione della posizione previdenziale ed assistenziale. pagina 1 di 5 A sostegno della domanda ha esposto di essere dipendente dell'azienda convenuta, inserito in ruolo con il profilo professionale di “Ausiliario Specializzato”, categoria A del e di avere svolto, Org_1 sin dal 26.6.2007, mansioni ascrivibili alla categoria B “Coadiutore Amministrativo” espletando le attività meglio descritte nel ricorso introduttivo.
L costituitasi in giudizio, ha eccepito, in via preliminare, la carenza di legittimazione CP_4 passiva per il periodo antecedente all'1.1.2016 e la prescrizione quinquennale del credito, contestando, nel merito, la fondatezza della domanda e chiedendone l'integrale rigetto.
La causa, mutata più volte la persona del giudice ed istruita tramite prova per testi, è stata decisa all'odierna udienza, concessi i termini per lo scambio di note scritte.
Il ricorso è parzialmente fondato e merita di trovare accoglimento nei limiti e per le considerazioni che seguono.
In via preliminare deve accogliersi l'eccezione, assorbente rispetto all'eccezione di prescrizione (a sua Contr volta, comunque, fondata), di carenza di legittimazione passiva di in ordine alle pretese del Contr lavoratore collocabili nel periodo antecedente all'1.1.2016, atteso che l' è subentrata a partire da questa data, quale datore di lavoro, senza assumere la titolarità dei rapporti passivi antecedenti, così Contr come emerge espressamente dal protocollo d'intesa tra e regolante le reciproche CP_5 obbligazioni derivanti dall'incorporazione del Controparte_6
(cfr. doc. 2 ricorrente).
Passando all'esame del merito, il dato normativo da cui prendere le mosse è l'art. 52 D.lgs.
165/01 nella versione ratione temporis applicabile (ovvero antecedente alle modifiche intervenute nel
2020, 2021 e 2023 che comunque -ai presenti fini- hanno poca rilevanza), il quale prevede al comma 1 che “Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a). L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione”.
Al successivo comma 3, prevede, poi “Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni” e, al comma 5, che “al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2) (vale a dire delle ipotesi di esercizio di mansioni superiori per vacanza di organico e sostituzione, è nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore. Il dirigente che ha disposto l'assegnazione risponde personalmente del maggior onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave”
Premesso che il concetto di “mansione” individua il complesso dei compiti e delle attività che il lavoratore deve in concreto svolgere, per giurisprudenza consolidata, nel procedimento logico giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento professionale di un lavoratore subordinato non si può prescindere da tre passaggi logici fondamentali, ovverosia dal preliminare accertamento, in fatto, delle attività lavorative in concreto svolte, cui segue l'individuazione delle qualifiche funzionali previste dalla contrattazione collettiva, ed, infine, dal raffronto dei risultati di tali due indagini.
Diretta conseguenza del positivo accertamento dello svolgimento di fatto di mansioni corrispondenti alla qualifica superiore, è, diversamente da quanto previsto in ambito privatistico, il riconoscimento del diritto alle differenze retributive tra il trattamento economico corrispondente alle mansioni svolte e quello relativo alla qualifica di formale assegnazione per il periodo di effettivo svolgimento. pagina 2 di 5 Il diritto a percepire la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore, anche quando l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di tale qualifica sia illegittima (in tal senso, il citato art. 52, comma 5), trova la sua diretta giustificazione nell'efficacia immediatamente precettiva della
Cost., art. 36 (Cass. S.U. n. 25837/2007; Cass. nn. 23741/2008; 4382/2010; 18808/2013; 2102/2019).
Da ciò consegue che le differenze retributive da corrispondere al lavoratore - in quanto volte ad assicurare "una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro" - non possono che essere quelle spettanti per le mansioni da lui effettivamente svolte, senza alcun rilievo al fatto che si tratti di mansioni immediatamente superiori alla qualifica rivestita oppure di mansioni ulteriormente superiori (ex multis Cass. civ. Sez. lavoro, Ord., (ud. 20/04/2023) 12-07-2023, n. 19937).
Lo svolgimento di mansioni superiori rispetto a quelle di inquadramento non consente quindi, nel rapporto di pubblico impiego, di ottenere la promozione automatica, ma solo le differenze retributive.
A tal fine il comma 3 dell'art. 52 citato, esige, tuttavia, che lo svolgimento delle mansioni superiori avvenga in modo “prevalente”. Tale connotato deve essere apprezzato dal giudice sia sotto il profilo qualitativo, quantitativo che temporale e deve essere provato da parte ricorrente.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità, con argomentazioni che si fanno proprie, ha, invero, affermato che “In materia di pubblico impiego, il dipendente pubblico assegnato, ai sensi dell'art. 52, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, allo svolgimento di mansioni corrispondenti ad una qualifica superiore rispetto a quella posseduta ha diritto, anche in relazione a tali compiti, ad una retribuzione proporzionata e sufficiente secondo le previsioni dell'art. 36 Cost., a condizione che dette mansioni siano state svolte, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, nella loro pienezza e sempre che, in relazione all'attività spiegata, siano stati esercitati i poteri ed assunte le responsabilità correlate ad esse, dovendosi ritenere estensibile a tale ipotesi la previsione di cui all'art. 2103 cod. civ”( Cass. Civ., Sez. Lav. sentenza n. 27887 del 31.12.09)
Tale indagine deve muovere dalle indicazioni contenute nella contrattazione collettiva che devono costituire il faro che deve orientare l'interprete, attraverso un rigoroso riscontro delle mansioni concretamente svolte e il raffronto con quello che costituisce il nucleo, qualitativo e quantitativo, del profilo professionale rivendicato.
Alla luce di tali principi e della convergenza delle dichiarazioni testimoniali, deve ritenersi provato da parte ricorrente lo svolgimento, in fatto, delle mansioni superiori corrispondenti alla categoria B
“Coadiutore Amministrativo” del applicato al rapporto, anche sotto il profilo del requisito Org_1 della prevalenza, nei termini espressi dalla giurisprudenza sopra richiamata e condivisi da questo giudice.
Si consideri, infatti, che appartengono alla categoria A “ausiliario specializzato” coloro che svolgono “ le attività semplici di tipo manuale che richiedono una normale capacità nella qualificazione professionale posseduta, quali, ad esempio, l'utilizzazione di macchinari e attrezzature specifici, la pulizia e il riordino degli ambienti interni ed esterni e tutte le operazioni inerenti il trasporto di materiali in uso, nell'ambito del settore servizi di assegnazione, di operazioni elementari e di supporto richieste, necessari al funzionamento dell'unità operativa. L'ausiliario specializzato operante nei servizi tecnico-economali può essere adibito alla conduzione di autoveicoli strumentali alla propria attività e alla loro piccola manutenzione..”.
Appartengono, invece, alla categoria B “coadiutore amministrativo”, coloro che svolgono “ nell'unità operativa di assegnazione attività amministrative quali, ad esempio, la classificazioni, l'archiviazione e di protocollo di atti, la compilazione di documenti e modulistica, con l'applicazione di schemi predeterminati, operazioni semplici di natura contabile, anche con l'ausilio del relativo macchinario, la stesura di testi mediante l'utilizzo di sistemi di video-scrittura o dattilografia, l'attività di sportello”.
pagina 3 di 5 Ciò posto, il complesso delle attività svolte da parte ricorrente, così come specificate nel ricorso introduttivo e confermate dalle deposizioni testimoniali sono, evidentemente, di natura amministrativa (servizio di accettazione, cura, gestione e aggiornamento delle liste di attesa dei reparti sanitari, sblocco dei ricoveri, monitoraggio dei posti letti e dei reparti, monitoraggio degli ingressi e delle dimissioni dei pazienti, recupero somme delle prestazioni sanitarie svolte a favore di stranieri, attività allo sportello
CUP) ed esulano da quelle descritte nella declaratoria di inquadramento che prevede semplici attività di carattere manuale e compiti di carattere elementare.
Viceversa, le mansioni, così come emerse dall'istruttoria, appaiono riconducibili al superiore livello rivendicato (B) e ascrivibili al profilo professionale invocato (coadiutore amministrativo) in quanto trattasi di attività d'ordine di tipo impiegatizio, ovvero di mansioni certamente di carattere esecutivo prive di discrezionalità, ma richiedenti un minimo apporto di tipo intellettuale e non meramente manuale.
Accertato, dunque, nell'an il diritto di parte ricorrente, diverso ed ulteriore è il tema di causa attinente al criterio di determinazione del quantum delle pretese differenze retributive.
A riguardo l'art. 52 citato prevede espressamente al comma 4 che “Nei casi di cui al comma 2 (ovvero di assegnazione legittima allo svolgimento di mansioni superiori) per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore” e al successivo comma 5 che
“Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2 (ovvero in caso di illegittima assegnazione di mansioni), è nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore”.
In altri termini, lo svolgimento di fatto di mansioni superiori radica in capo al lavoratore pubblico il diritto alla differenza tra il trattamento economico previsto per la qualifica superiore e quanto dallo stesso percepito in forza dell'inquadramento contrattuale, mediante attribuzione di un compenso differenziale.
Ciò posto, nel caso concreto, alla stregua dei conteggi allegati con il ricorso e non contestati (riportanti, in applicazione dei contratti di cui al CCNL di riferimento, le differenze fra il dovuto ed il percepito), risulta che a parte ricorrente spetti, per il periodo dall'1.1.2016 al 31.12.2019, la complessiva somma di
€ 31.158,55, di cui € 8.269,77 a titolo di TFR.
Nessuna somma può essere riconosciuta a titolo di risarcimento, del tutto indeterminata e generica la relativa domanda, formulata dal ricorrente senza alcuna allegazione a sostegno.
In definitiva, in parziale accoglimento del ricorso, la AOU di deve essere condannata, al CP_1 pagamento, in favore di parte ricorrente, della somma di € 31.158,55 oltre interessi come per legge, contributi assistenziali e previdenziali, escluso il cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria nel rapporto di pubblico impiego alla luce dell'art. 22, comma 36, della L.724/94.
Le spese del presente giudizio seguono la regola della soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo sulla scorta dei parametri di cui al DM 55/14 aggiornati al 2022 (valore della causa €
31.158,55 avuto riguardo alla somma concretamente liquidata (cfr. Cass. civ. Sez. I, Ord., (ud. 11/02/2021) 26-04-2021, n. 10984), quanto a INAIL e con adeguata decurtazione avuto riguardo CP_2 alle rispettive difese e posizioni;
valori minimi per la bassa complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, per fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna la AOU di al pagamento, in favore di parte ricorrente, della complessiva CP_1
pagina 4 di 5 somma di € 31.158,55, oltre interessi come per legge, regolarizzazione della posizione contributiva del ricorrente mediante versamento dei contributi oltre che versamento dei CP_2 conseguenti premi INAIL;
- condanna AOU di al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente che CP_1 liquida in € 380,00 per esborsi ed € 4.700,00 per compensi professionali oltre spese generali
15%, IVA e CPA come per legge;
- condanna AOU di al pagamento delle spese di lite in favore di INAIL e che CP_1 CP_2 liquida, per ciascuno, in complessivi € 1.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali
15%, IVA e CPA.
Sassari, 30/01/2024
Il giudice
Paola Irene Calastri
pagina 5 di 5