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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. V, sentenza 17/02/2026, n. 1021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1021 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1021/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 5, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SESSA SABATO, Presidente
D'AMBROSIO LAURA, Relatore
LUCIANO DONATO, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per revoca iscritto nel R.G.A. n. 4000/2023 depositato il 18/07/2023
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Via Monte Rocchetta N 21 00139 Roma RM
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 269/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Secondo grado LAZIO sez.
12 e pubblicata il 17/01/2023
Atti impositivi:
- ESTRATTO DI RUOLO n. 09720150082692648 BOLLO 2012
- ESTRATTO DI RUOLO n. 09720160106743946 TASSA RIFIUTI 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Il difensore si riporta a quanto dedotto in atti.
Resistente/Appellato: /
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La parte (ufficio) ricorrente lamenta una incongruenza palese tra motivazione e dispositivo della sentenza
269/2023. La motivazione è tutta volta all'accoglimento delle ragioni dell'ufficio in materia di notifica (da cui doveva scaturire il rigetto dell'appello). Il dispositivo invece accoglie l'appello del contribuente.
Il contribuente non è costituito (verifica notifica)
All'udienza è presente l'Ufficio che si riporta agli atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto e la sentenza riformata.
Dalla lettura della sentenza si coglie perfettamente la presenza di un errore di fatto. Infatti la motivazione
è a favore dell'ufficio (appellato) ma il
PQM
accoglie l'appello.
Perciò vi sono i presupposti del ricorso per revocazione ai sensi dell'art. 65 CGT che richiama l'art. 395 del cpc. In particolare, il caso in esame rientra nell'ambito di applicazione dell'ipotesi: “La sentenza è
l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti”.
Ne consegue che la Corte deve entrare nel merito e decidere la causa di cui alla sentenza revocata.
Agli atti risulta l'avvenuta corretta notifica delle cartelle oggetto di impugnazione e del successivo avviso di pagamento. In ragione di questi atti il diritto alla imposizione tributaria ed alla conseguente riscossione non è prescritto.
Perciò l'appello originario del contribuente deve essere respinto.
Si riconoscono 500 euro di spese a favore dell'ufficio oltre ad oneri ed accessori da distrarsi a favore del difensore antistatario.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento del ricorso di revocazione, annulla la sentenza numero 269/12/2023. Respinge
l'appello originario del contribuente e per l'effetto conferma la sentenza di primo grado. Riconosce euro
500,00 per spese di lite in favore dell'Ufficio costituito oltre oneri ed accessori di legge se dovuti da distrarre in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 5, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SESSA SABATO, Presidente
D'AMBROSIO LAURA, Relatore
LUCIANO DONATO, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per revoca iscritto nel R.G.A. n. 4000/2023 depositato il 18/07/2023
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Via Monte Rocchetta N 21 00139 Roma RM
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 269/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Secondo grado LAZIO sez.
12 e pubblicata il 17/01/2023
Atti impositivi:
- ESTRATTO DI RUOLO n. 09720150082692648 BOLLO 2012
- ESTRATTO DI RUOLO n. 09720160106743946 TASSA RIFIUTI 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Il difensore si riporta a quanto dedotto in atti.
Resistente/Appellato: /
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La parte (ufficio) ricorrente lamenta una incongruenza palese tra motivazione e dispositivo della sentenza
269/2023. La motivazione è tutta volta all'accoglimento delle ragioni dell'ufficio in materia di notifica (da cui doveva scaturire il rigetto dell'appello). Il dispositivo invece accoglie l'appello del contribuente.
Il contribuente non è costituito (verifica notifica)
All'udienza è presente l'Ufficio che si riporta agli atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto e la sentenza riformata.
Dalla lettura della sentenza si coglie perfettamente la presenza di un errore di fatto. Infatti la motivazione
è a favore dell'ufficio (appellato) ma il
PQM
accoglie l'appello.
Perciò vi sono i presupposti del ricorso per revocazione ai sensi dell'art. 65 CGT che richiama l'art. 395 del cpc. In particolare, il caso in esame rientra nell'ambito di applicazione dell'ipotesi: “La sentenza è
l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti”.
Ne consegue che la Corte deve entrare nel merito e decidere la causa di cui alla sentenza revocata.
Agli atti risulta l'avvenuta corretta notifica delle cartelle oggetto di impugnazione e del successivo avviso di pagamento. In ragione di questi atti il diritto alla imposizione tributaria ed alla conseguente riscossione non è prescritto.
Perciò l'appello originario del contribuente deve essere respinto.
Si riconoscono 500 euro di spese a favore dell'ufficio oltre ad oneri ed accessori da distrarsi a favore del difensore antistatario.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento del ricorso di revocazione, annulla la sentenza numero 269/12/2023. Respinge
l'appello originario del contribuente e per l'effetto conferma la sentenza di primo grado. Riconosce euro
500,00 per spese di lite in favore dell'Ufficio costituito oltre oneri ed accessori di legge se dovuti da distrarre in favore del difensore dichiaratosi antistatario.