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Sentenza 13 giugno 2023
Sentenza 13 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 13/06/2023, n. 16679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16679 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 25313/2018) proposto da: PA IC (C.F.: [...]), nonché LE IA (C.F.: [...]), LE PE (C.F.: BSL GPP 65 A31 Z133B), LE AT (C.F.: [...]) e LE OS (C.F.: [...]), in qualità di eredi di FI LE, tutti rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avv. Nunzio Manciagli, ed elettivamente domiciliati presso lo Studio dell’Avv. Franco Di Lorenzo in Roma, Via Germanico n. 12;
- ricorrenti -
contro RO AT (C.F.: [...]), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall’Avv. SC AG e domiciliato “ex lege” presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione in Roma, piazza Cavour. - controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania n. 1244/2015 (pubblicata il 16 aprile 2018); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6 aprile 2023 dal Consigliere relatore Dott. LD Carrato;
lette le conclusioni del P.G., in persona del Sostituto procuratore generale LD EN, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le memorie depositate dalle difese di entrambe le parti ai sensi dell’art. 378 c.p.c. R.G.N. 25313/2018 U.P. 06/04/2023 SERVITU’ Civile Sent. Sez. 2 Num. 16679 Anno 2023 Presidente: ORILIA LORENZO Relatore: CARRATO ALDO Data pubblicazione: 13/06/2023 2 di 10 RITENUTO IN FATTO 1. Con atto di citazione dell’ottobre 2011, i coniugi FI LE e Domenica PA – premesso di essere comproprietari di un fondo rustico sito in DE (CT), catastalmente identificato alle particelle nn. 293, 731, 730 e 729 del foglio 11 del N.C.T. - convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Catania, AL ER, al fine di veder accertata l’inesistenza della servitù di acquedotto a carico del proprio fondo ed in favore di quello limitrofo di proprietà del convenuto, sito in parte nel Comune di Aci Catena (CT), particelle nn. 158, 225, 187 e 152 del foglio 10, ed in parte nel comune di DE, particelle nn. 312, 141, 413 del foglio 11, con condanna all’eliminazione delle tubature esistenti. Nella costituzione del citato convenuto - il quale, oltre ad instare per il rigetto delle pretese attoree, spiegava domanda riconvenzionale per l’accertamento dell’intervenuto acquisto per usucapione del diritto di servitù di acquedotto o, in subordine, per la costituzione di tale tipo servitù in via coattiva – l’adito Tribunale, con sentenza n. 2528/2015, rigettava le domande riconvenzionali e accoglieva quella attorea, condannando il convenuto a cessare ogni turbativa e molestia, nonché ad eliminare ogni tubazione esistente sul fondo degli stessi attori, condannato il convenuto alle spese processuali. 2. Decidendo sul gravame interposto dal soccombente convenuto e nella costituzione degli appellati coniugi, la Corte di appello di Catania, con sentenza n. 872/2018 (depositata il 16 aprile 2018), accoglieva l’appello e, per l’effetto, respingeva le domande degli originari attori LE-PA e dichiarava accertata l’esistenza – per intervenuto acquisto a titolo di usucapione - della suddetta servitù di acquedotto a favore del fondo di proprietà del ER, condannando gli appellati in solido alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio. A sostegno dell’adottata decisione, la Corte etnea rilevava che la tesi degli appellati - secondo cui l’acqua scorreva da sempre a cielo aperto e che il ER ottenne il permesso di collocare un tubo solo nell’anno 2007 a titolo di mera cortesia - non aveva trovato alcun valido riscontro, poiché dal complesso degli acquisiti elementi istruttori era, invece, emersa la prova dell’esistenza e dell’utilizzo della controversa tubazione, in modo ininterrotto 3 di 10 prima da parte del padre del ER AL e poi ad opera dello stesso, sin dagli anni settanta (quando – alla stregua degli esiti delle più attendibili deposizioni dei testi DI, AI e DE - il padre di parte appellante aveva installato nella sorgiva insistente sul fondo degli appellati due tubazioni zincate a vista, una delle quali arrivava fino ad un abbeveratoio e l’altra fino alla cisterna anch’essa ubicata nel terreno del sig. ER, passando attraverso il fondo degli appellati) e fino alla proposizione del ricorso possessorio n. 977/2010. Tale fatto – ha aggiunto la Corte di appello - non era stato smentito da quanto accertato nel successivo procedimento esecutivo n. 1189/2011 dal c.t.u., il quale aveva ribadito le cause della prima ingente diminuzione del flusso d’acqua e constatato che gli appellanti non avevano manomesso la tubatura fatta ripristinare dal c.t.u. medesimo nell’ambito del procedimento esecutivo menzionato. Dunque, doveva ritenersi maturato il ventennio per l’acquisto della servitù di acquedotto a titolo di usucapione in capo all’appellante ER AL. 3. Avverso la citata sentenza di appello, hanno proposto ricorso per cassazione, sulla base di nove motivi, Domenica PA e Maria, Giuseppe, AL e OS LE (quali eredi di FI LE), resistito con controricorso AL ER. Il P.G., in persona del Sostituto procuratore generale LD EN, ha rassegnato conclusioni scritte con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso. Le difese di entrambe le parti hanno anche depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con il primo motivo, i ricorrenti denunciano – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. – la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e il “travisamento della prova rilevante”, ravvisando inconciliabilità fra le affermazioni contenute in sentenza (pag. 5, secondo capoverso, quarto rigo) sull’esistenza di due tubazioni zincate a vista insistenti sul fondo degli appellati e le deposizioni dei testi DI, AI, NT e LE, i quali avevano riferito (a differenza del solo teste DE) della presenza di un solo tubo che collegava la sorgiva all’abbeveratoio e la confessione dello stesso ER che dichiarava l’esistenza di due tubazioni. 4 di 10 2. Con la seconda censura, i ricorrenti deducono – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. – il travisamento di un’altra prova rilevante, ossia del fatto che non c’era nessuna prova né ammissione sulla circostanza che l’abbeveratoio si trovava sul fondo di proprietà del ER, mentre si sarebbe dovuto considerare certo che si trovava su strada pubblica dal lato opposto rispetto alla proprietà del ER stesso. 3. Con la terza doglianza, i ricorrenti lamentano – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. – la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. sul principio della disponibilità delle prove e del giusto processo, avendo la Corte d’appello ritenuto provate e certe le circostanze di fatto che non erano state riscontrate e che erano anche contraddette dalle rese testimonianze e dalla confessione del ER. 4. Con il quarto mezzo, i ricorrenti prospettano – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. – la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e il travisamento di un’altra prova rilevante, ritenendo le affermazioni della Corte etnea contraddette dalle planimetrie catastali e da quelle allegate agli atti, nonché dalle affermazioni del ER. 5. Con il quinto motivo, i ricorrenti denunciano – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. – la violazione degli artt. 99, 115 e 116 c.p.c. ritenendo inverosimile quanto affermato dalla Corte di appello nella motivazione dell’impugnata sentenza a pagina 7, terzo rigo, sull’accertamento del regolare esercizio, fino ad epoca anteriore e prossima alla proposizione del ricorso possessorio n. 977/2010, e sul fatto che esso non fosse stato smentito da quanto accertato nel successivo procedimento esecutivo n. 1189/2011 dal c.t.u., il quale aveva ribadito le cause della prima ingente diminuzione del flusso d’acqua e contestato che gli appellanti non avevano manomesso la tubatura fatta ripristinare dal c.t.u. medesimo nell’ambito del procedimento esecutivo menzionato. 6. Con il sesto motivo, i ricorrenti denunciano – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. – la violazione degli artt. 99, 115 e 116 c.p.c. e dell’omessa valutazione della prova acquisita nel corso del giudizio di primo grado, con mancato esame di un fatto storico la cui esistenza risultava dagli atti processuali, affermando che avesse errato la Corte etnea a ritenere univoche 5 di 10 le dichiarazioni dei testi, essendo provato che dalla sorgiva si dipartiva un solo tubo e non due tubi, per come dichiarato dal solo teste DE, che il tubo era stato installato dal ER e che l’abbeveratoio si trovava in proprietà pubblica e non sul fondo di quest’ultimo. 7. Con la settima doglianza, i ricorrenti lamentano – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. – la nullità della sentenza per violazione dell’obbligo di motivazione ai sensi dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell’art. 111, comma 6, Cost., sul presupposto che, con essa, la Corte di appello si sarebbe limitata, in modo apodittico, ad affermare che l’esistenza e l’utilizzo della tubazione risalivano agli anni settanta, prima da parte del padre del ER AL e, quindi, da parte di quest’ultimo, con il che si sarebbe dovuto ritenere sicuramente maturato il ventennio per l’acquisto della servitù a titolo di usucapione. 8. Con l’ottavo motivo, i ricorrenti deducono – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e falsa applicazione degli artt. 1058, 1061 e 1159 c.c., ritenendo che la Corte catanese abbia riconosciuto l’acquisto del diritto di servitù di acquedotto a titolo di usucapione in favore del ER AL, in assenza della prova della conoscenza in capo ai coniugi LE- PA dell’esercizio della servitù ad opera di controparte. 9. Con la nona ed ultima doglianza, i ricorrenti lamentano - ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione dell’art. 2051 c.c., nonché – avuto riguardo all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. – l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti, ossia che essi avevano eccepito inammissibilità della domanda di usucapione per mancata integrazione del contraddittorio (trattandosi di litisconsorzio necessario) nei confronti di tale IT (rimasto estraneo al giudizio), in quanto proprietario del terreno che si frapponeva tra la proprietà ER e quella degli stessi ricorrenti. 10. Rileva il collegio che i primi sei motivi possono essere esaminati congiuntamente siccome chiaramente connessi, in quanto attinenti – sotto diverse prospettazioni – alle stesse contestazioni degli accertamenti fattuali compiuti nell’impugnata sentenza. 6 di 10 Essi sono inammissibili, perché - sotto la parvenza di un’asserita plurima violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. (e, per il quinto e sesto motivo, anche dell’art. 99 c.p.c.) e il prospettato travisamento di altra prova rilevante veicolata attraverso la formale deduzione di un motivo rubricato come n. 5 dell’art. 360 c.p.c. - si risolvono nella sollecitazione ad una rivalutazione – inammissibile nella presente sede di legittimità - delle risultanze dell’assunta prova orale e delle ricostruzione fattuale dei luoghi come operata, in modo del tutto adeguato, nell’impugnata sentenza della Corte catanese (senza affatto sfociare in una motivazione apparente o caratterizzata da anomalie tali da comportarne una intrinseca contraddittorietà irrisolvibile o una manifesta espressione di perplessità equivoca), avuto riguardo alle specifiche circostanze implicanti apprezzamenti di merito, come, peraltro, opportunamente richiamate nelle conclusioni del PG alle pagg. 1 e 2. Né, tantomeno, può dirsi che si sia venuto a configurare propriamente un vizio di omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti, poiché il fatto centrale dedotto in controversia - ed idoneamente considerato, a seguito della sua ricostruzione, al fine di farne conseguire l’adottata decisione dichiarativa dell’acquisto della servitù di acquedotto in favore del ER - si è identificato sempre con quello relativo all’esistenza o meno della tubazione all’interno del fondo di proprietà LE- PA, che adduceva l’acqua proveniente da una sorgente ubicata a monte ed attraversante, per l’appunto, il terreno del dante causa degli odierni ricorrenti, tramite la conduttura insistente “in loco”, per poi arrivare al fondo del controricorrente. Tali circostanze sono state congruamente esaminate dalla Corte di appello mediante il prudente apprezzamento degli esiti della prova testimoniale e attraverso l’esercizio del potere selettivo delle deposizioni ritenute maggiormente attendibili, spettante in via esclusiva – come è pacifico - al giudice di merito. Oltretutto, i ricorrenti non hanno nemmeno spiegato il perché dovrebbero considerarsi decisive le circostanze asseritamente omesse, rispetto alla conclusione cui è pervenuto il giudice di appello nel rilevare l’esistenza oggetto della servitù di acquedotto in relazione alla descritta situazione e rappresentazione nel tempo dei luoghi e all’esercizio di un possesso idoneo 7 di 10 “ad usucapionem” maturato nel suo requisito temporale ventennale per effetto della sua continuità a seguito dell’accessio possessionis tra quello del padre e quello del figlio, appellante. Con specifico riferimento, poi, al quarto motivo, i ricorrenti contestano la deposizione del teste DI, senza ritrascriverne il contenuto e senza riportate con esattezza né il contenuto della indicata planimetria né la ricostruzione grafica eseguita dallo stesso teste, da considerarsi asseritamente inattendibile e contrastante con l’effettivo stato dei luoghi. Nella loro essenza, dunque, i citati motivi implicano - sotto diversi profili – tutte valutazioni di merito, ovvero critiche avverso l’apprezzamento di risultanze di prove testimoniali o di asserite, ma insussistenti, insufficienze motivazionali dell’impugnata, con la loro conseguente inammissibilità. In proposito, è appena il caso di ricordare – secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 27000/2016, Cass. n. 1229/2019 e, da ultimo, Cass. n. 6774/2022) – che, in tema di ricorso per cassazione, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorché si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (v., anche, Cass. SU n. 20867/2020 e Cass. n. 6758/2022). In altri termini, il potere del giudice di valutazione della prova non è sindacabile in sede di legittimità sotto il profilo della violazione dell'art. 116 c.p.c., quale apprezzamento riferito ad un astratto e generale parametro non prudente della prova, posto che l'utilizzo del pronome "suo" è estrinsecazione dello specifico prudente apprezzamento del giudice della causa, a garanzia dell'autonomia del giudizio in ordine ai fatti relativi, salvo il limite che "la legge disponga altrimenti". Al contempo, per dedurre legittimamente la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia 8 di 10 posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. Del resto, in tema di scrutinio di legittimità del ragionamento sulle prove adottato del giudice di merito, la valutazione del materiale probatorio - in quanto destinata a risolversi nella scelta di uno (o più) tra i possibili contenuti informativi che il singolo mezzo di prova è, per sua natura, in grado di offrire all'osservazione e alla valutazione del giudicante - costituisce espressione della discrezionalità valutativa del giudice di merito ed è estranea ai compiti istituzionali della S.C. (con la conseguenza che, a seguito della riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non è denunciabile col ricorso per cassazione come vizio della decisione di merito), restando totalmente interdetta alle parti la possibilità di discutere, in sede di legittimità, del modo attraverso il quale, nei gradi di merito, sono state compiute le predette valutazioni discrezionali (v., per tutte, la recente Cass. n. 37382/2022). 11. Il settimo motivo è manifestamente infondato, non versandosi affatto in una ipotesi di omessa o apparente motivazione oppure affetta da una evidente anomalia sul piano dello svolgimento del complesso argomentativo logico-giuridico, essendosi in presenza di una motivazione che – diversamente da quanto prospettato con la censura – risponde all’esigenza del “minimo costituzionale” previsto dall’art. 111, comma 6, Cost., così come ravvisato dalla uniforme giurisprudenza di questa Corte (a cominciare dalle sentenze delle SU n. 8053 e 8054 del 2014). 12. L’ottava censura risulta anch’essa inammissibile, perché attinge la valutazione di merito compiuta esaustivamente nell’impugnata sentenza relativamente alla sussistenza (rilevata sulla base dei complessivi esiti probatori) degli elementi oggettivo e soggettivo del possesso ritenuto idoneo dell’acquisto per usucapione del diritto della servitù di acquedotto accertata come apparente (per quanto desumibile dalla presenza della tubazione 9 di 10 zincata non interrata ma a vista sul fondo PA-LE e con attraversamento dello stesso mediante tale conduttura fino a giungere al terreno ER). Al riguardo è opportuno evidenziare (v., in proposito, Cass. n. 3059/1981, Cass. n. 2994/2004 e Cass. n. 14292/2017) che il requisito dell'apparenza (senza il quale, ai sensi dell'art. 1061 c.c., la servitù non può essere usucapita né acquistata per destinazione del padre di famiglia) è desumibile da una situazione oggettiva di fatto di per sé rivelatrice dell'assoggettamento di un fondo ad un altro in ragione della presenza di opere inequivocabilmente destinate all'esercizio della servitù, per effetto delle caratteristiche intrinseche dell'opera utilizzata ai fini di tale esercizio. È, inoltre, rilevante porre in risalto che una servitù di acquedotto può considerarsi apparente e, quindi, suscettibile di acquisto per usucapione, finanche se esercitata attraverso una canalizzazione naturale, qualora essa presenti un tracciato tale da denotare la sua funzione, visibile e permanente, di adduzione delle acque al fondo dominante attraverso il fondo servente. Per il resto, ancora una volta, i ricorrenti tendono a smentire la ricostruzione fattuale operata dal giudice di secondo grado, censurando gli esiti della prova testimoniale e sollecitando – ma sempre inammissibilmente - questa Corte a riconsiderarli. 13. Pure il nono ed ultimo motivo è inammissibile. Con esso, infatti, si allega una ipotetica sussistenza di litisconsorzio necessario, sul presupposto che avrebbe dovuto essere chiamato in giudizio anche tale IT (quale asserito proprietario di un fondo frapposto tra la proprietà ER e la proprietà PA-LE, dove era ubicata la sorgente dello scolo), situazione – che implica inevitabili accertamenti in fatto - di cui non si indicano neppure specificamente i presupposti di fatto e di diritto che giustifichino l'integrazione del contraddittorio (cfr. Cass. n. 23634/2018 e Cass. n. 11043/2022), non essendo sufficiente il mero generico richiamo alla relazione di CTU (che si rinviene a pag. 39 del ricorso). Peraltro, nel caso di specie, la sentenza impugnata è relativa alla dichiarazione di acquisto del diritto di servitù di acquedotto per usucapione 10 di 10 (la cui azione è potenzialmente esercitabile anche nei soli confronti del titolare del fondo che contrasti tale pretesa limitatamente al riconoscimento della legittimità dell’esercizio del possesso del passaggio sul tratto di percorso che interessa la sua proprietà) e non di costituzione coattiva di servitù. 14. In definitiva, alla stregua delle argomentazioni complessivamente svolte, il ricorso deve essere rigettato, con la conseguente condanna dei soccombenti ricorrenti al pagamento, in solido fra loro, delle spese del presente giudizio, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo. Infine, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli stessi ricorrenti, sempre con vincolo solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido fra loro, al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 3.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e c.p.a., nella misura e sulle voci come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, con vincolo solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio della 2^ Sezione civile in data 6 aprile
- ricorrenti -
contro RO AT (C.F.: [...]), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall’Avv. SC AG e domiciliato “ex lege” presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione in Roma, piazza Cavour. - controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania n. 1244/2015 (pubblicata il 16 aprile 2018); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6 aprile 2023 dal Consigliere relatore Dott. LD Carrato;
lette le conclusioni del P.G., in persona del Sostituto procuratore generale LD EN, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le memorie depositate dalle difese di entrambe le parti ai sensi dell’art. 378 c.p.c. R.G.N. 25313/2018 U.P. 06/04/2023 SERVITU’ Civile Sent. Sez. 2 Num. 16679 Anno 2023 Presidente: ORILIA LORENZO Relatore: CARRATO ALDO Data pubblicazione: 13/06/2023 2 di 10 RITENUTO IN FATTO 1. Con atto di citazione dell’ottobre 2011, i coniugi FI LE e Domenica PA – premesso di essere comproprietari di un fondo rustico sito in DE (CT), catastalmente identificato alle particelle nn. 293, 731, 730 e 729 del foglio 11 del N.C.T. - convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Catania, AL ER, al fine di veder accertata l’inesistenza della servitù di acquedotto a carico del proprio fondo ed in favore di quello limitrofo di proprietà del convenuto, sito in parte nel Comune di Aci Catena (CT), particelle nn. 158, 225, 187 e 152 del foglio 10, ed in parte nel comune di DE, particelle nn. 312, 141, 413 del foglio 11, con condanna all’eliminazione delle tubature esistenti. Nella costituzione del citato convenuto - il quale, oltre ad instare per il rigetto delle pretese attoree, spiegava domanda riconvenzionale per l’accertamento dell’intervenuto acquisto per usucapione del diritto di servitù di acquedotto o, in subordine, per la costituzione di tale tipo servitù in via coattiva – l’adito Tribunale, con sentenza n. 2528/2015, rigettava le domande riconvenzionali e accoglieva quella attorea, condannando il convenuto a cessare ogni turbativa e molestia, nonché ad eliminare ogni tubazione esistente sul fondo degli stessi attori, condannato il convenuto alle spese processuali. 2. Decidendo sul gravame interposto dal soccombente convenuto e nella costituzione degli appellati coniugi, la Corte di appello di Catania, con sentenza n. 872/2018 (depositata il 16 aprile 2018), accoglieva l’appello e, per l’effetto, respingeva le domande degli originari attori LE-PA e dichiarava accertata l’esistenza – per intervenuto acquisto a titolo di usucapione - della suddetta servitù di acquedotto a favore del fondo di proprietà del ER, condannando gli appellati in solido alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio. A sostegno dell’adottata decisione, la Corte etnea rilevava che la tesi degli appellati - secondo cui l’acqua scorreva da sempre a cielo aperto e che il ER ottenne il permesso di collocare un tubo solo nell’anno 2007 a titolo di mera cortesia - non aveva trovato alcun valido riscontro, poiché dal complesso degli acquisiti elementi istruttori era, invece, emersa la prova dell’esistenza e dell’utilizzo della controversa tubazione, in modo ininterrotto 3 di 10 prima da parte del padre del ER AL e poi ad opera dello stesso, sin dagli anni settanta (quando – alla stregua degli esiti delle più attendibili deposizioni dei testi DI, AI e DE - il padre di parte appellante aveva installato nella sorgiva insistente sul fondo degli appellati due tubazioni zincate a vista, una delle quali arrivava fino ad un abbeveratoio e l’altra fino alla cisterna anch’essa ubicata nel terreno del sig. ER, passando attraverso il fondo degli appellati) e fino alla proposizione del ricorso possessorio n. 977/2010. Tale fatto – ha aggiunto la Corte di appello - non era stato smentito da quanto accertato nel successivo procedimento esecutivo n. 1189/2011 dal c.t.u., il quale aveva ribadito le cause della prima ingente diminuzione del flusso d’acqua e constatato che gli appellanti non avevano manomesso la tubatura fatta ripristinare dal c.t.u. medesimo nell’ambito del procedimento esecutivo menzionato. Dunque, doveva ritenersi maturato il ventennio per l’acquisto della servitù di acquedotto a titolo di usucapione in capo all’appellante ER AL. 3. Avverso la citata sentenza di appello, hanno proposto ricorso per cassazione, sulla base di nove motivi, Domenica PA e Maria, Giuseppe, AL e OS LE (quali eredi di FI LE), resistito con controricorso AL ER. Il P.G., in persona del Sostituto procuratore generale LD EN, ha rassegnato conclusioni scritte con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso. Le difese di entrambe le parti hanno anche depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con il primo motivo, i ricorrenti denunciano – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. – la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e il “travisamento della prova rilevante”, ravvisando inconciliabilità fra le affermazioni contenute in sentenza (pag. 5, secondo capoverso, quarto rigo) sull’esistenza di due tubazioni zincate a vista insistenti sul fondo degli appellati e le deposizioni dei testi DI, AI, NT e LE, i quali avevano riferito (a differenza del solo teste DE) della presenza di un solo tubo che collegava la sorgiva all’abbeveratoio e la confessione dello stesso ER che dichiarava l’esistenza di due tubazioni. 4 di 10 2. Con la seconda censura, i ricorrenti deducono – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. – il travisamento di un’altra prova rilevante, ossia del fatto che non c’era nessuna prova né ammissione sulla circostanza che l’abbeveratoio si trovava sul fondo di proprietà del ER, mentre si sarebbe dovuto considerare certo che si trovava su strada pubblica dal lato opposto rispetto alla proprietà del ER stesso. 3. Con la terza doglianza, i ricorrenti lamentano – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. – la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. sul principio della disponibilità delle prove e del giusto processo, avendo la Corte d’appello ritenuto provate e certe le circostanze di fatto che non erano state riscontrate e che erano anche contraddette dalle rese testimonianze e dalla confessione del ER. 4. Con il quarto mezzo, i ricorrenti prospettano – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. – la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e il travisamento di un’altra prova rilevante, ritenendo le affermazioni della Corte etnea contraddette dalle planimetrie catastali e da quelle allegate agli atti, nonché dalle affermazioni del ER. 5. Con il quinto motivo, i ricorrenti denunciano – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. – la violazione degli artt. 99, 115 e 116 c.p.c. ritenendo inverosimile quanto affermato dalla Corte di appello nella motivazione dell’impugnata sentenza a pagina 7, terzo rigo, sull’accertamento del regolare esercizio, fino ad epoca anteriore e prossima alla proposizione del ricorso possessorio n. 977/2010, e sul fatto che esso non fosse stato smentito da quanto accertato nel successivo procedimento esecutivo n. 1189/2011 dal c.t.u., il quale aveva ribadito le cause della prima ingente diminuzione del flusso d’acqua e contestato che gli appellanti non avevano manomesso la tubatura fatta ripristinare dal c.t.u. medesimo nell’ambito del procedimento esecutivo menzionato. 6. Con il sesto motivo, i ricorrenti denunciano – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. – la violazione degli artt. 99, 115 e 116 c.p.c. e dell’omessa valutazione della prova acquisita nel corso del giudizio di primo grado, con mancato esame di un fatto storico la cui esistenza risultava dagli atti processuali, affermando che avesse errato la Corte etnea a ritenere univoche 5 di 10 le dichiarazioni dei testi, essendo provato che dalla sorgiva si dipartiva un solo tubo e non due tubi, per come dichiarato dal solo teste DE, che il tubo era stato installato dal ER e che l’abbeveratoio si trovava in proprietà pubblica e non sul fondo di quest’ultimo. 7. Con la settima doglianza, i ricorrenti lamentano – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. – la nullità della sentenza per violazione dell’obbligo di motivazione ai sensi dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell’art. 111, comma 6, Cost., sul presupposto che, con essa, la Corte di appello si sarebbe limitata, in modo apodittico, ad affermare che l’esistenza e l’utilizzo della tubazione risalivano agli anni settanta, prima da parte del padre del ER AL e, quindi, da parte di quest’ultimo, con il che si sarebbe dovuto ritenere sicuramente maturato il ventennio per l’acquisto della servitù a titolo di usucapione. 8. Con l’ottavo motivo, i ricorrenti deducono – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e falsa applicazione degli artt. 1058, 1061 e 1159 c.c., ritenendo che la Corte catanese abbia riconosciuto l’acquisto del diritto di servitù di acquedotto a titolo di usucapione in favore del ER AL, in assenza della prova della conoscenza in capo ai coniugi LE- PA dell’esercizio della servitù ad opera di controparte. 9. Con la nona ed ultima doglianza, i ricorrenti lamentano - ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione dell’art. 2051 c.c., nonché – avuto riguardo all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. – l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti, ossia che essi avevano eccepito inammissibilità della domanda di usucapione per mancata integrazione del contraddittorio (trattandosi di litisconsorzio necessario) nei confronti di tale IT (rimasto estraneo al giudizio), in quanto proprietario del terreno che si frapponeva tra la proprietà ER e quella degli stessi ricorrenti. 10. Rileva il collegio che i primi sei motivi possono essere esaminati congiuntamente siccome chiaramente connessi, in quanto attinenti – sotto diverse prospettazioni – alle stesse contestazioni degli accertamenti fattuali compiuti nell’impugnata sentenza. 6 di 10 Essi sono inammissibili, perché - sotto la parvenza di un’asserita plurima violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. (e, per il quinto e sesto motivo, anche dell’art. 99 c.p.c.) e il prospettato travisamento di altra prova rilevante veicolata attraverso la formale deduzione di un motivo rubricato come n. 5 dell’art. 360 c.p.c. - si risolvono nella sollecitazione ad una rivalutazione – inammissibile nella presente sede di legittimità - delle risultanze dell’assunta prova orale e delle ricostruzione fattuale dei luoghi come operata, in modo del tutto adeguato, nell’impugnata sentenza della Corte catanese (senza affatto sfociare in una motivazione apparente o caratterizzata da anomalie tali da comportarne una intrinseca contraddittorietà irrisolvibile o una manifesta espressione di perplessità equivoca), avuto riguardo alle specifiche circostanze implicanti apprezzamenti di merito, come, peraltro, opportunamente richiamate nelle conclusioni del PG alle pagg. 1 e 2. Né, tantomeno, può dirsi che si sia venuto a configurare propriamente un vizio di omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti, poiché il fatto centrale dedotto in controversia - ed idoneamente considerato, a seguito della sua ricostruzione, al fine di farne conseguire l’adottata decisione dichiarativa dell’acquisto della servitù di acquedotto in favore del ER - si è identificato sempre con quello relativo all’esistenza o meno della tubazione all’interno del fondo di proprietà LE- PA, che adduceva l’acqua proveniente da una sorgente ubicata a monte ed attraversante, per l’appunto, il terreno del dante causa degli odierni ricorrenti, tramite la conduttura insistente “in loco”, per poi arrivare al fondo del controricorrente. Tali circostanze sono state congruamente esaminate dalla Corte di appello mediante il prudente apprezzamento degli esiti della prova testimoniale e attraverso l’esercizio del potere selettivo delle deposizioni ritenute maggiormente attendibili, spettante in via esclusiva – come è pacifico - al giudice di merito. Oltretutto, i ricorrenti non hanno nemmeno spiegato il perché dovrebbero considerarsi decisive le circostanze asseritamente omesse, rispetto alla conclusione cui è pervenuto il giudice di appello nel rilevare l’esistenza oggetto della servitù di acquedotto in relazione alla descritta situazione e rappresentazione nel tempo dei luoghi e all’esercizio di un possesso idoneo 7 di 10 “ad usucapionem” maturato nel suo requisito temporale ventennale per effetto della sua continuità a seguito dell’accessio possessionis tra quello del padre e quello del figlio, appellante. Con specifico riferimento, poi, al quarto motivo, i ricorrenti contestano la deposizione del teste DI, senza ritrascriverne il contenuto e senza riportate con esattezza né il contenuto della indicata planimetria né la ricostruzione grafica eseguita dallo stesso teste, da considerarsi asseritamente inattendibile e contrastante con l’effettivo stato dei luoghi. Nella loro essenza, dunque, i citati motivi implicano - sotto diversi profili – tutte valutazioni di merito, ovvero critiche avverso l’apprezzamento di risultanze di prove testimoniali o di asserite, ma insussistenti, insufficienze motivazionali dell’impugnata, con la loro conseguente inammissibilità. In proposito, è appena il caso di ricordare – secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 27000/2016, Cass. n. 1229/2019 e, da ultimo, Cass. n. 6774/2022) – che, in tema di ricorso per cassazione, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorché si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (v., anche, Cass. SU n. 20867/2020 e Cass. n. 6758/2022). In altri termini, il potere del giudice di valutazione della prova non è sindacabile in sede di legittimità sotto il profilo della violazione dell'art. 116 c.p.c., quale apprezzamento riferito ad un astratto e generale parametro non prudente della prova, posto che l'utilizzo del pronome "suo" è estrinsecazione dello specifico prudente apprezzamento del giudice della causa, a garanzia dell'autonomia del giudizio in ordine ai fatti relativi, salvo il limite che "la legge disponga altrimenti". Al contempo, per dedurre legittimamente la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia 8 di 10 posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. Del resto, in tema di scrutinio di legittimità del ragionamento sulle prove adottato del giudice di merito, la valutazione del materiale probatorio - in quanto destinata a risolversi nella scelta di uno (o più) tra i possibili contenuti informativi che il singolo mezzo di prova è, per sua natura, in grado di offrire all'osservazione e alla valutazione del giudicante - costituisce espressione della discrezionalità valutativa del giudice di merito ed è estranea ai compiti istituzionali della S.C. (con la conseguenza che, a seguito della riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non è denunciabile col ricorso per cassazione come vizio della decisione di merito), restando totalmente interdetta alle parti la possibilità di discutere, in sede di legittimità, del modo attraverso il quale, nei gradi di merito, sono state compiute le predette valutazioni discrezionali (v., per tutte, la recente Cass. n. 37382/2022). 11. Il settimo motivo è manifestamente infondato, non versandosi affatto in una ipotesi di omessa o apparente motivazione oppure affetta da una evidente anomalia sul piano dello svolgimento del complesso argomentativo logico-giuridico, essendosi in presenza di una motivazione che – diversamente da quanto prospettato con la censura – risponde all’esigenza del “minimo costituzionale” previsto dall’art. 111, comma 6, Cost., così come ravvisato dalla uniforme giurisprudenza di questa Corte (a cominciare dalle sentenze delle SU n. 8053 e 8054 del 2014). 12. L’ottava censura risulta anch’essa inammissibile, perché attinge la valutazione di merito compiuta esaustivamente nell’impugnata sentenza relativamente alla sussistenza (rilevata sulla base dei complessivi esiti probatori) degli elementi oggettivo e soggettivo del possesso ritenuto idoneo dell’acquisto per usucapione del diritto della servitù di acquedotto accertata come apparente (per quanto desumibile dalla presenza della tubazione 9 di 10 zincata non interrata ma a vista sul fondo PA-LE e con attraversamento dello stesso mediante tale conduttura fino a giungere al terreno ER). Al riguardo è opportuno evidenziare (v., in proposito, Cass. n. 3059/1981, Cass. n. 2994/2004 e Cass. n. 14292/2017) che il requisito dell'apparenza (senza il quale, ai sensi dell'art. 1061 c.c., la servitù non può essere usucapita né acquistata per destinazione del padre di famiglia) è desumibile da una situazione oggettiva di fatto di per sé rivelatrice dell'assoggettamento di un fondo ad un altro in ragione della presenza di opere inequivocabilmente destinate all'esercizio della servitù, per effetto delle caratteristiche intrinseche dell'opera utilizzata ai fini di tale esercizio. È, inoltre, rilevante porre in risalto che una servitù di acquedotto può considerarsi apparente e, quindi, suscettibile di acquisto per usucapione, finanche se esercitata attraverso una canalizzazione naturale, qualora essa presenti un tracciato tale da denotare la sua funzione, visibile e permanente, di adduzione delle acque al fondo dominante attraverso il fondo servente. Per il resto, ancora una volta, i ricorrenti tendono a smentire la ricostruzione fattuale operata dal giudice di secondo grado, censurando gli esiti della prova testimoniale e sollecitando – ma sempre inammissibilmente - questa Corte a riconsiderarli. 13. Pure il nono ed ultimo motivo è inammissibile. Con esso, infatti, si allega una ipotetica sussistenza di litisconsorzio necessario, sul presupposto che avrebbe dovuto essere chiamato in giudizio anche tale IT (quale asserito proprietario di un fondo frapposto tra la proprietà ER e la proprietà PA-LE, dove era ubicata la sorgente dello scolo), situazione – che implica inevitabili accertamenti in fatto - di cui non si indicano neppure specificamente i presupposti di fatto e di diritto che giustifichino l'integrazione del contraddittorio (cfr. Cass. n. 23634/2018 e Cass. n. 11043/2022), non essendo sufficiente il mero generico richiamo alla relazione di CTU (che si rinviene a pag. 39 del ricorso). Peraltro, nel caso di specie, la sentenza impugnata è relativa alla dichiarazione di acquisto del diritto di servitù di acquedotto per usucapione 10 di 10 (la cui azione è potenzialmente esercitabile anche nei soli confronti del titolare del fondo che contrasti tale pretesa limitatamente al riconoscimento della legittimità dell’esercizio del possesso del passaggio sul tratto di percorso che interessa la sua proprietà) e non di costituzione coattiva di servitù. 14. In definitiva, alla stregua delle argomentazioni complessivamente svolte, il ricorso deve essere rigettato, con la conseguente condanna dei soccombenti ricorrenti al pagamento, in solido fra loro, delle spese del presente giudizio, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo. Infine, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli stessi ricorrenti, sempre con vincolo solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido fra loro, al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 3.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e c.p.a., nella misura e sulle voci come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, con vincolo solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio della 2^ Sezione civile in data 6 aprile