Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 22/04/2025, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA
SEZIONE UNICA CIVILE
Composto dai sigg.ri Magistrati dr. Gabriella Canto Presidente dr. Marcello Testaquatra Giudice dr. Alessandra Frasca Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1971/2024 del Ruolo Generale degli affari di volontaria giurisdizione, avente ad oggetto “ricorso per separazione consensuale e cessazione degli effetti civili del matrimonio”, promosso congiuntamente da Parte_1
, nato a [...], in data [...], (c.f.
[...] [...]
), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, C.F._1 dall'Avv. Rosalia Ganci (pec: presso il cui Email_1 studio sito in Palermo, Corso Camillo Finocchiaro Aprile n. 124, è elettivamente domiciliato, e , nata a [...], Parte_2 in data 25.4.1980, (c.f. ), rappresentata e difesa CodiceFiscale_2 dall'Avv. Edoardo Vagginelli, (pec:
, presso il cui studio, sito in Email_2
Caltanissetta, Via Don Giovanni Minzoni n. 231/a, è elettivamente domiciliato;
-ricorrenti-
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Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 5.3.2025, alle quali si rinvia;
il P.M. ha espresso parere favorevole;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 6.12.2024, Parte_1
e , premesso di avere contratto matrimonio
[...] Parte_2 in data 6.10.2018, a Blufi (PA), trascritto nei registri dello Stato Civile del suddetto Comune dell'anno 2018, parte II, serie A, n. 7, e che da tale matrimonio non erano nati figli, hanno chiesto congiuntamente, di pronunciare la separazione consensuale e poi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
Con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del
5.3.2025, le parti hanno insistito nella domanda di separazione.
Tanto premesso, la domanda congiunta di separazione è fondata e va accolta.
Ed invero, gli accordi intervenuti tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
Il Tribunale può dunque omologare la separazione dei coniugi e prendere atto degli ulteriori accordi intervenuti tra gli stessi, i quali hanno regolamentato i rapporti economici prevedendo obblighi di trasferimento che, seppur costituenti impegni privi di efficacia traslativa immediata, costituiscono condizioni della separazione.
Per quanto attiene alla contestuale istanza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ammissibile alla luce della riforma recentemente intervenuta secondo l'interpretazione offerta dalla Suprema Corte con la pronuncia n. 28727 del 16.10.2023, deve essere disposta con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio davanti al giudice relatore.
P.Q.M.
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Il Tribunale come sopra composto, visti gli artt. 158 c.c. e 473- bis 51 c.p.c.;
P.Q.M.
Omologa la separazione consensuale dei coniugi Parte_1
e , i quali hanno contratto matrimonio in
[...] Parte_2 data 6.10.2018, a Blufi (PA), trascritto nei registri dello Stato Civile del suddetto Comune dell'anno 2018, parte II, serie A, n. 7 e prende atto degli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso depositato il
6.12.2024.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Blufi (PA) di procedere all'annotazione della presente sentenza all'esito del passaggio in giudicato.
Dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in relazione all'istanza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione unica civile del
Tribunale di Caltanissetta in data 28.3.2025.
Il Presidente
Gabriella Canto
Il Giudice Estensore
Alessandra Frasca
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