Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 07/05/2025, n. 373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 373 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
1351/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA Prima Sezione civile
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati: dott. Francesco Parisoli Presidente Rel
dott. Damiano Dazzi Giudice
dott. Stefano Rago Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio per la cessazione degli effetti civili del matrimonio promosso da e , rappresentati e difesi come Parte_1 Parte_2
in atti con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di
Reggio Emilia in persona del Procuratore della Repubblica
PREMESSO
che con ricorso depositato il 14/03/2025 e Parte_1 Parte_2
hanno chiesto che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in ALBINEA (RE) il 20/05/2006;
che è decorso il termine di cui all'art. 3, comma 3°, legge 898/70;
che i coniugi hanno depositato note scritte contenenti la dichiarazione della comune volontà di ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni da essi concordate in ricorso, da intendere qui trascritte;
IL TRIBUNALE
Esaminati gli atti e i documenti di causa;
dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche, posto che i coniugi sono rimasti ininterrottamente separati per il tempo normativamente previsto e che è venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale;
ritenuto che deve prendersi atto degli accordi intervenuti tra le parti considerato che le condizioni concordate appaiono legittime e conformi all'interesse morale e materiale della prole;
P.Q.M.
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in ALBINEA (RE) il Parte_1 Parte_2
20/05/2006, trascritto nella parte II serie A n. 5 del Registro degli
Atti di Matrimonio del Comune di ALBINEA (RE) per l'anno 2006
prendendo atto delle condizioni concordate dalle parti e sopra richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche.
Reggio Emilia, 06/05/2025
Il Presidente est.
Parisoli