Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 06/02/2025, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00244/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00394/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 394 del 2024, proposto da
Centro di Diagnostica per Immagini “San Francesco S.r.l.”, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto Previte e Claudia Parise, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Silvia Cumino e Giovanna Oreste, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Angela Marafioti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Commissario ad Acta per l’Attuazione dei Piani di Rientro dai Disavanzi del Settore Sanitario della Regione Calabria, non costituito in giudizio;
nei confronti
F.D.R. S.r.l., Pegaso S.R.L, Casa di Cura Santa Lucia S.r.l., Fisiomedical S.R.L, non costituiti in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza del TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, n. 1246 del 12 ottobre 2023, esecutiva e non sospesa dal Consiglio di Stato, con la quale si accertava l'illegittimità dell'operato dell'ASP di Cosenza con riguardo all'esclusione del Centro San Francesco dalla stipula degli accordi per il biennio 2022-2024 per le causali di cui in ricorso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza e della Regione Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2025 il dott. Vittorio Carchedi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Osservato che:
- con il ricorso indicato in epigrafe, il Centro Diagnostica per Immagini “San Francesco S.r.l.” chiedeva l’ottemperanza della sentenza di questo TAR n. 1246 del 12 ottobre 2023, esecutiva e non sospesa dal Consiglio di Stato;
- con memoria depositata in data 2 dicembre 2024, l’ASP di Cosenza ha dichiarato di aver soddisfatto la pretesa fatta dalla società ricorrente con il presente ricorso, sottoscrivendo, in data 13 agosto 2024, con il Centro Diagnostica per Immagini “San Francesco S.r.l.”, il contratto per l’erogazione di specialistica ambulatoriale – annualità 2023/2024;
- alla camera di consiglio del 29 gennaio 2025, il difensore di parte ricorrente ha confermato la sopravvenuta carenza di interesse, insistendo, tuttavia, per la liquidazione delle spese di lite; il difensore dell’ASP ha replicato che il contratto è stato sottoscritto dopo l'esito dell’appello proposto avverso la sentenza di cui si chiede l’esecuzione; quindi la causa è stata trattenuta in decisione;
Ritenuto che, alla luce della documentazione prodotta dall’ASP e conformemente alla volontà manifestata dalla ricorrente in camera di consiglio, debba dichiararsi l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, aderendo al consolidato orientamento, secondo il quale la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d’atto del giudice, il quale non ha il potere di procedere di ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, ed è tenuto ad adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa ( ex plurimis , Consiglio di Stato, 4 gennaio 2023 n. 120; 8 settembre 2022, n. 7816; 23 maggio 2022, n. 4031; 14 marzo 2022, n. 1781; 10 febbraio 2022, n. 968);
Ritenuto che le spese di lite di lite possono essere compensate, tenuto conto della pendenza del giudizio di appello e della complessità della vicenda, che ha prudenzialmente indotto l’amministrazione ad attenderne l’esito, prima di ottemperare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ivo Correale, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere
Vittorio Carchedi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Vittorio Carchedi | Ivo Correale |
IL SEGRETARIO