Decreto presidenziale 10 ottobre 2024
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. I, sentenza 01/10/2025, n. 2139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2139 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02139/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00718/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 718 del 2024, proposto da UC RL, AD RL e MA TA RL, rappresentate e difese dall'avvocato Diego Signor, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Ministero della Cultura, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Assessorato regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana - Dipartimento regionale Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Palermo, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via MAno Stabile 182;
Città Metropolitana di Palermo, Comune di Cefalù, non costituiti in giudizio;
nei confronti
Rfi – Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. – Società per Azioni, rappresentata e difesa dall'avvocato Guglielmo Aldo Giuffrè, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
- dell’atto della Regione Siciliana - Assessorato Beni Culturali e Identità Siciliana - Dipartimento Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana -Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Palermo prot. 2798 in data 12.2.2024 avente ad oggetto “Comune di Cefalù: Linea Ferroviaria Palermo – Messina. Raddoppio Fiumetorto – Cefalù – Castelbuono. Tratta Ogliastrillo – Castelbuono. Progetto definitivo fermata Cefalù – Rampa di accesso alla galleria di sfollamento (CUP J57I09000060007) INTEGRAZIONE DOCUMENTALE CONFERENZA DI SERVIZI EX ART. 14-BIS DELLA L. 241/1990 e s.m.i. di cui all''art. 53 -bis del 77/2021, convertito, con modificazioni, nella L. 108/2021 e s.m.i. conosciuto dalla scrivente in data 19.3.2024 con il quale “ai sensi dell''art. 146 parte III capo IV del decreto legislativo n. 42/04 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di Beni culturali e ambientali” si autorizza il progetto relativo alla rampa di accesso alla galleria di sfollamento…”;
- di ogni ulteriore atto e comunicazione presupposto, inerente, connesso e/o conseguente, anche non conosciuto, ivi compreso, per quanto occorrer possa l''atto della Regione Siciliana - Assessorato Beni Culturali e Identità Siciliana - Dipartimento Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana -Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Palermo prot. 12345 in data 5.7.2023 avente ad oggetto “Linea Ferroviaria Palermo – Messina. Raddoppio Fiumetorto – Cefalù – Castelbuono. Tratta Ogliastrillo – Castelbuono. Progetto definitivo fermata Cefalù. Rampa di accesso alla galleria di sfollamento (CUP J57I09000060007). Ditta RFI. Conferenza di Servizi ex art. 14-bis della L. 241/1990 e s.m.i. di cui all''art. 53-bis del D.L. 77/2021, convertito, con modificazioni, nella L. 108/2021 e s.m.i. Trasmissione nota tecnica in riscontro a nota vs prot. 6869 del 18/04/2023”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, del Ministero della Cultura, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell’Assessorato regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana - Dipartimento regionale Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Palermo e di RFI– Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. – Società per Azioni;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 29 aprile 2025 il dott. Francesco Mulieri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. - Con il ricorso notificato il 17 maggio 2024 e depositato il 24 maggio successivo le ricorrenti, comproprietarie di un compendio immobiliare sito nel comune di Cefalù sul quale insiste “Villa RL”, hanno chiesto l’annullamento dell’atto della Regione Siciliana - Assessorato Beni Culturali e Identità Siciliana - Dipartimento Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana -Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Palermo prot. 2798 in data 12.2.2024 avente ad oggetto “Comune di Cefalù: Linea Ferroviaria Palermo – Messina. Raddoppio Fiumetorto – Cefalù – Castelbuono. Tratta Ogliastrillo – Castelbuono. Progetto definitivo fermata Cefalù – Rampa di accesso alla galleria di sfollamento (CUP J57I09000060007) - Integrazione documentale conferenza di servizi ex art. 14-bis della l. 241/1990 e s.m.i. di cui all’art. 53 -bis del 77/2021, convertito, con modificazioni, nella L. 108/2021 con il quale “ai sensi dell’art. 146 parte III capo IV del decreto legislativo n. 42/04 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di Beni culturali e ambientali” si autorizza il progetto relativo alla rampa di accesso alla galleria di sfollamento…”.
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:
I. Violazione degli artt. 136 e 142 del D.lgs. 42/2004. Violazione dell’art. 97 Cost. - Violazione dei principi di buon andamento, coerenza e ragionevolezza dell’azione amministrativa. Eccesso di potere per contraddittorietà intrinseca. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento di fatti e per insufficienza, apoditticità ed erroneità di motivazione.
Le ricorrenti censurano il provvedimento della Soprintendenza in quanto, a loro dire, frutto di una superficiale valutazione della documentazione progettuale oltre che contraddittoria con l’affermazione, formulata dalla stessa amministrazione resistente, secondo cui il complesso architettonico denominato “Villa RL” costituirebbe una “testimonianza ... di grande valore architettonico-etnoantropologico”.
II. Violazione degli artt. 136 e 142 del D.lgs. 42/2004 sotto ulteriore profilo. Violazione dell’art. 97 Cost. - Violazione dei principi di buon andamento, correttezza, coerenza ed efficacia dell’azione amministrativa. Eccesso di potere per contraddittorietà intrinseca, difetto di istruttoria, travisamento di fatti e per motivazione insufficiente, erronea e contraddittoria.
Le ricorrenti deducono che la conclusione cui è pervenuta la Soprintendenza di Palermo sarebbe frutto di un’istruttoria superficiale e di un acritico recepimento di quanto esposto da RFI nella documentazione progettuale predisposta nella misura in cui “l’eradicazione degli ulivi presenti ed il successivo reimpianto” (a maggior ragione in relazione agli ulivi ultracentenari presenti in loco) progettualmente previsti non consentirebbero affatto di “mantenere il valore colturale e paesaggistico del sito” (né consentirà di attenuare la percezione visiva dell’opera); non consentirebbero inoltre di rispettare la condizione richiesta dalla Soprintendenza di far sì che “le aree libere” siano “reintegrate nei lori aspetti e nei loro valori paesistici”.
III. Violazione degli artt. 136 e 142 del D.lgs. 42/2004 sotto ulteriore profilo. Violazione dell’art. 97 Cost. - Violazione dei principi di buon andamento, correttezza, coerenza e ragionevolezza dell’azione amministrativa. Eccesso di potere per carenza di istruttoria, travisamento di fatti illogicità e carenza di motivazione.
Le ricorrenti lamentano che la Soprintendenza di Palermo, non avrebbe dovuto limitarsi a prendere atto (peraltro implicitamente) del progettato interramento del fabbricato, ma avrebbe dovuto esprimere comunque la propria valutazione ambientale-paesaggistica anche con riferimento a tale fabbricato tecnologico tenuto conto delle sue rilevanti dimensioni e la sua collocazione ad una distanza comunque contenuta da “Villa RL”.
IV. Violazione dell’art. 97 Cost. - Violazione dei principi di buon andamento, coerenza e ragionevolezza dell’azione amministrativa. Eccesso di potere per contraddittorietà estrinseca, per manifesta illogicità e per carenza di motivazione.
Le ricorrenti contestano l’atto impugnato per contraddittorietà con l’atto prot. 6869 in data 18.4.2023 con il quale la Soprintendenza aveva comunicato la propria intenzione di avviare un procedimento volto “all’adozione di provvedimento negativo” in riferimento al precedente progetto redatto da RFI.
2. - Per resistere al ricorso si sono costituiti il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, il Ministero della Cultura, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’Assessorato regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana - Dipartimento regionale Beni Culturali e dell’Identità Siciliana - Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Palermo e RFI – Rete Ferroviaria Italiana SPA i quali hanno depositato documenti.
3. - In vista dell’udienza di merito tutte le parti hanno depositato memorie.
L’Avvocatura dello Stato per le resistenti Amministrazioni ha chiesto che il ricorso sia rigettato, replicando a quanto dedotto in ricorso.
RFI ha eccepito ancor prima dell’infondatezza nel merito del ricorso, la sua l’inammissibilità (in quanto, in assenza degli atti di approvazione definitiva della variante, l’autorizzazione paesaggistica sarebbe priva di effetto lesivo) e improcedibilità (in conseguenza della intervenuta determinazione finale della Conferenza di servizi, impugnata dalle ricorrenti con il ricorso n. 1504/2024 anch’esso chiamato per la stessa udienza pubblica); ha inoltre eccepito che, mirando il ricorso a far rivivere il progetto approvato con delibera di consiglio comunale n. 130/05 (in base al quale la rampa di imbocco della galleria di sfollamento doveva essere realizzata in contrada Spinito), lo stesso avrebbe dovuto essere notificato anche ai proprietari dei suddetti insediamenti e agli eventuali titolari di altri diritti sugli stessi, con conseguente ulteriore motivo di improcedibilità del gravame.
Le ricorrenti hanno replicato a quanto dedotto dalle parti resistenti, insistendo per l’accoglimento del ricorso.
4. - All’udienza del 29 aprile 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. – Viene in decisione il ricorso con il quale le ricorrenti - comproprietarie di un terreno sito nel comune di Cefalù sul quale insiste “Villa RL” – hanno impugnato l’autorizzazione della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Palermo del 12.2.2024 ai sensi dell’art. 146 del decreto legislativo n. 42/04 nell’ambito del progetto di rete ferroviaria che, in variante a quello originariamente approvato, prevede la modifica della localizzazione e dell’estensione della rampa di accesso alla galleria di sfollamento della fermata sotterranea di Cefalù all’interno della linea ferroviaria Palermo-Messina ed in particolare del raddoppio Fiumetorto-Cefalù-Castelbuono, Tratta Ogliastrillo-Castelbuono.
2. – Il Collegio ritiene di prescindere dall’esame delle eccezioni formulate dalla resistente RFI di inammissibilità e improcedibilità del ricorso, attesa la sua palese infondatezza nel merito.
Ed invero a fronte della circostanza, non contestata, che la proprietà delle ricorrenti non è mai stata finora raggiunta da uno specifico vincolo paesaggistico, né da alcun vincolo monumentale, diretto o indiretto, a tutela dell’immobile di loro proprietà, la Soprintendenza ha tutelato il più ampio “bene paesaggistico”, oggetto di un vincolo paesaggistico di carattere generale che concerne l’intero territorio comunale di Cefalù, in modo proporzionato rispetto alle finalità, parimenti di interesse generale, consistenti nella realizzazione di una infrastruttura strategica, quale quella in esame relativa alla linea ferroviaria Palermo-Messina.
Peraltro è noto come in materia di compatibilità ambientale si versi in un ambito di potere discrezionale, in cui «…l’amministrazione, nel rendere il giudizio di valutazione ambientale, esercita un’amplissima discrezionalità che non si esaurisce in un mero giudizio tecnico, in quanto tale suscettibile di verificazione tout court sulla base di oggettivi criteri di misurazione, ma presenta al contempo profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa e istituzionale in relazione all’apprezzamento degli interessi pubblici e privati coinvolti, con conseguenti limiti al sindacato giurisdizionale sulla determinazione finale emessa (Cons. St., sez. V, 27 marzo 2013, n. 1783)…» (Cons. Stato, Sez. V, 2 ottobre 2014, n. 4928).
Tanto premesso, risulta insussistente la contraddizione tra la soluzione approvata dalla Soprintendenza e il “grande valore architettonico-etnoantopologico” di Villa RL, dedotta con il primo motivo, atteso che la Soprintendenza non ha mai fatto riferimento a un problema di “impatto paesaggistico su un bene di notevole interesse storico-architettonico ed etnoantropologico”.
È infondato anche il secondo motivo.
Invero l’inesistenza di alcun vincolo monumentale sul parco implica l’inesistenza di una tutela specifica della relativa vegetazione, eccezion fatta per il vincolo paesaggistico generale su tutto il territorio di Cefalù.
A ciò si aggiunga che, come puntualmente dedotto sul punto dalla difesa di RFI, per l’attività di espianto e reimpianto degli ulivi per la realizzazione della Rampa di Sfollamento della Fermata di Cefalù, RFI ha richiesto specifica autorizzazione agli Enti competenti, che hanno espresso il proprio assenso; in particolare, il Prefetto di Palermo ha espresso “il proprio assenso all’espianto e al reimpianto” degli ulivi subordinandolo - oltre che alla dichiarazione ex lege di pubblica utilità dell’opera - al rispetto della prescrizione impartita nella nota del 23 aprile 2024 n. 1351 con cui l’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea aveva espresso parere favorevole all’estirpazione e al reimpianto degli olivi: la presentazione, a conclusione delle operazioni di reimpianto, di una perizia asseverata da un tecnico professionista agronomico che dia conto delle operazioni eseguite, del numero di esemplari effettivamente interessati e delle eventuali ricollocazioni degli stessi presso altre superfici agricole e che sia corredata dalle foto georeferenziate degli alberi e dalla planimetria su foglio IGM con il posizionamento degli alberi oggetto delle operazioni per le verifiche necessarie.
Il terzo motivo è infondato sol che si consideri che l’interramento del fabbricato, seppur non risolutivo, comporta una ingente riduzione del suo impatto sul paesaggio, consentendo di preservarne adeguatamente l’integrità visiva ed ambientale poiché ridimensiona l’effetto visivo derivante dalla realizzazione in superficie dei manufatti.
Il quarto motivo è infondato per le stesse ragioni esposte con riferimento al primo motivo; contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, infatti, la Soprintendenza non ha affatto “radicalmente mutato la propria considerazione in merito al pregio naturalistico del compendio di proprietà della deducente e della vegetazione ivi presente”, dal momento che la stessa si era unicamente limitata a dare atto del “valore architettonico-etnoantropologico” del bene il che di certo non osta a una modifica del paesaggio ove necessaria alla realizzazione di un’opera di preminente interesse pubblico- e non certo del suo “pregio naturalistico.
3. - In definitiva la decisione della Soprintendenza non risulta affetta da alcun vizio di contraddittorietà intrinseca, e risulta congruamente motiva, avendo puntualmente esposto l’apprezzamento condotto per giungere all’adozione dell’autorizzazione impugnata.
Pertanto il ricorso, in quanto infondato, deve essere rigettato.
4. - Sussistono, tuttavia, giusti motivi, in relazione alle peculiarità della presente controversia, per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2025 con l’intervento dei magistrati:
Salvatore Veneziano, Presidente
Francesco Mulieri, Consigliere, Estensore
Pierluigi Buonomo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Mulieri | Salvatore Veneziano |
IL SEGRETARIO