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Ordinanza interlocutoria 20 aprile 2023
Ordinanza interlocutoria 20 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, ordinanza interlocutoria 20/04/2023, n. 10692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10692 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2023 |
Testo completo
ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 11887/2021 R.G. proposto da NO AR, NO LI, NO US E NO RA, elettivamente domiciliati in Roma, via Flaminia n. 318, presso lo studio dell’Avv. Vittorio Cappuccilli, dal quale, unitamente all’Avv. Filippo LM ed all’Avv. Gianbattista Scalvi, sono rappresentati e difesi – ricorrenti – contro SOCIETA’ RI SEMPLICE AIL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via UI NI n. 1, presso lo studio dell’Avv. Daniele Manca Bitti, dal quale, unitamente all’Avv. Guido d’Aprile, è rappresentato e difeso – controricorrente – nonché contro SOCIETA’ RI MENECCHI PA CE MP GESTIONE CREDITI BANCA S.P.A. OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI Civile Ord. Sez. 3 Num. 10692 Anno 2023 Presidente: DE STEFANO FRANCO Relatore: ROSSI RAFFAELE Data pubblicazione: 20/04/2023 r.g. n. 11887/2021 Cons. est. Raffaele Rossi 2 BANCA MP LZ RO AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE UNICREDIT S.P.A. AG VA ZAMBELLI AGOSTINO UR VI E ES S.A. RR ER ES LI RO TA IN AO IN CA IN ES LUNATI PREFABBRICATI S.R.L. BULGARI ZOOTECNINA S.R.L. – intimati – Avverso la sentenza n. 2113/2020 del TRIBUNALE DI BRESCIA, depositata il giorno 21 ottobre 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 febbraio 2023 dal Consigliere RAFFAELE ROSSI. rilevato che nella espropriazione immobiliare promossa innanzi il Tribunale di Brescia dalla MP Gestione Crediti Banca S.p.A. (poi incorporata da Banca MP S.p.A.), i debitori esecutati Mara, LI, FA e RA NO proposero due distinte opposizioni agli atti esecutivi, la prima avverso l’aggiudicazione del cespite staggito alla Società Agricola Semplice AIL disposta dal professionista delegato al compimento delle operazioni di vendita, la seconda avverso il conseguente decreto di trasferimento emesso dal giudice dell’esecuzione in favore del predetto aggiudicatario;
r.g. n. 11887/2021 Cons. est. Raffaele Rossi 3 previa riunione, le controversie, svolte in contraddittorio anche con i plurimi creditori intervenuti nella procedura, sono state definite dalla decisione in epigrafe indicata in senso sfavorevole agli opponenti;
ricorrono uno actu per cassazione Mara, LI, FA e RA NO, affidandosi a due motivi, cui resiste, con controricorso, la Società Agricola Semplice AIL, mentre restano intimati gli altri soggetti in epigrafe dettagliatamente menzionati;
le parti costituite hanno depositato memoria illustrativa;
considerato che preliminare rispetto alla disamina dei sollevati motivi è il rilievo della nullità delle notificazioni del ricorso introduttivo per come effettuate nei confronti di AG AM, AN NI, AO NI, FR NI, MA NC, LI AN e AN OC;
invero, non possono ritenersi valide le notificazioni a tali soggetti compiute - con spedizione dell’atto a mezzo PEC - presso difensori indicati come domiciliatari «nell’esecuzione opposta», in quanto nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi definito con la pronuncia qui impugnata detti soggetti sono rimasti contumaci;
del pari, non appaiono perfezionate le notificazioni eseguite (nei riguardi di AG AM, AN NI, AO NI, FR NI, MA NC e AN OC) con spedizione a mezzo posta, dacché, consegnato l’atto a persona di famiglia convivente o addetto alla casa, non vi è prova della spedizione della prescritta raccomandata informativa recante notizia al destinatario dell’avvenuta notificazione dell’atto; da ultimo, nemmeno vi è prova della notificazione compiuta nei riguardi di LI AN a mezzo posta, rinvenendosi in atti unicamente la comunicazione di avvenuto deposito ma non già la relazione di notifica con l’esito delle attività dell’ufficiale postale;
r.g. n. 11887/2021 Cons. est. Raffaele Rossi 4 mancata la costituzione in questo grado di tali soggetti ovvero lo spontaneo nuovo esperimento di valida notifica ad opera di parte ricorrente, va pertanto ordinata, ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ., la rinnovazione della notificazione, nei modi e nei tempi in dispositivo precisati, con l’effetto, soltanto ove recte ottemperato il comando, di sanare l’illustrato vizio ed impedire la decadenza dall’impugnazione;
p. q. m.
ordina a parte ricorrente la rinnovazione della notificazione del ricorso nei confronti di AG AM, AN NI, AO NI, FR NI, MA NC, LI AN e AN OC, assegnando per l’incombente termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza. Rinvia la trattazione della causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione
r.g. n. 11887/2021 Cons. est. Raffaele Rossi 3 previa riunione, le controversie, svolte in contraddittorio anche con i plurimi creditori intervenuti nella procedura, sono state definite dalla decisione in epigrafe indicata in senso sfavorevole agli opponenti;
ricorrono uno actu per cassazione Mara, LI, FA e RA NO, affidandosi a due motivi, cui resiste, con controricorso, la Società Agricola Semplice AIL, mentre restano intimati gli altri soggetti in epigrafe dettagliatamente menzionati;
le parti costituite hanno depositato memoria illustrativa;
considerato che preliminare rispetto alla disamina dei sollevati motivi è il rilievo della nullità delle notificazioni del ricorso introduttivo per come effettuate nei confronti di AG AM, AN NI, AO NI, FR NI, MA NC, LI AN e AN OC;
invero, non possono ritenersi valide le notificazioni a tali soggetti compiute - con spedizione dell’atto a mezzo PEC - presso difensori indicati come domiciliatari «nell’esecuzione opposta», in quanto nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi definito con la pronuncia qui impugnata detti soggetti sono rimasti contumaci;
del pari, non appaiono perfezionate le notificazioni eseguite (nei riguardi di AG AM, AN NI, AO NI, FR NI, MA NC e AN OC) con spedizione a mezzo posta, dacché, consegnato l’atto a persona di famiglia convivente o addetto alla casa, non vi è prova della spedizione della prescritta raccomandata informativa recante notizia al destinatario dell’avvenuta notificazione dell’atto; da ultimo, nemmeno vi è prova della notificazione compiuta nei riguardi di LI AN a mezzo posta, rinvenendosi in atti unicamente la comunicazione di avvenuto deposito ma non già la relazione di notifica con l’esito delle attività dell’ufficiale postale;
r.g. n. 11887/2021 Cons. est. Raffaele Rossi 4 mancata la costituzione in questo grado di tali soggetti ovvero lo spontaneo nuovo esperimento di valida notifica ad opera di parte ricorrente, va pertanto ordinata, ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ., la rinnovazione della notificazione, nei modi e nei tempi in dispositivo precisati, con l’effetto, soltanto ove recte ottemperato il comando, di sanare l’illustrato vizio ed impedire la decadenza dall’impugnazione;
p. q. m.
ordina a parte ricorrente la rinnovazione della notificazione del ricorso nei confronti di AG AM, AN NI, AO NI, FR NI, MA NC, LI AN e AN OC, assegnando per l’incombente termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza. Rinvia la trattazione della causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione