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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/02/2025, n. 658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 658 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
1
Reg. gen. Sez. Lav. N. 1030/2024
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
composta dai seguenti magistrati: Dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente Dott.ssa Alessandra Trementozzi Consigliere rel. Dott.ssa Beatrice Marrani Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 14/02/2025, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro/ previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n. 1030 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. giusta Parte_1 Parte_2 procura in atti
APPELLANTE
E
(quale incorporante della , in persona del CP_1 Controparte_2
l te p.t., con gli avv.ti nesto Aliberti, Moraschini Matteo e Camilla Villani che la rappresentano e difendono come da procura in atti
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 3165/2024, pubblicata in data 14/03/2024 2
___________________
Con ricorso al Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro depositato in data 24.7.2023, esponeva: Parte_1
- di essere stato assunto con contratto a termine part time dalla
[...] per il periodo dal 9.1.2023 al 8.6.2023 con inquadramento al 6° livello CP_2
e mansioni di magazziniere consegnatario, consegna/gestione degli ordini, movimentazione mezzi per il ricovero notturno, apertura store, pulizia store, aree comuni e bagni;
- che il contratto di assunzione prevedeva un periodo di prova di 45 giorni di effettiva prestazione;
- che con lettera del 6.2.2023 gli veniva comunicato che a decorrere dal 9.2.2023 avrebbe espletato anche le mansioni di PI;
- che assentatosi per malattia dal 14 al 27 febbraio 2023, veniva licenziato al rientro in azienda il 28.2.2023 per mancato superamento della prova.
Assumeva la illegittimità del licenziamento per difetto di motivazione e per mancato espletamento del periodo di prova, pari a 45 giorni di effettivo servizio. Deduceva la natura discriminatoria del recesso in quanto fondato sulla malattia del lavoratore evidenziando che il limitato periodo temporale di effettivo servizio non aveva consentito l'espletamento della prova anche in quanto dal 9.2.2023 era stato adibito a mansioni diverse da quelle pattuite.
Rilevava infine la nullità del patto di prova in relazione all'assegnazione a mansioni diverse e concludeva chiedendo di “accertare e dichiarare che il licenziamento è illegittimo stante la palese carenza di motivazione del recesso durante il periodo di prova e, come tale, è nullo e, per l'effetto, condannare la Società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento di un'indennità risarcitoria per il periodo corrente dal giorno del licenziamento fino alla naturale scadenza del contratto, calcolata sulla base della retribuzione lorda mensile e al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
- accertare e dichiarare che il licenziamento è illegittimo, in quanto determinato da motivi estranei alla prova, non coerenti con la causa del patto di prova- avvenuto dopo un periodo di tempo- la malattia- che non ha consentito l'effettività della prova stessa, come tale nullo per illiceità del motivo determinante, e per l'effetto 3
condannare la Società resistente, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al risarcimento del danno parametrato al periodo medio di disoccupazione di un lavoratore operante nel medesimo settore merceologico e della stessa fascia di età, oltre all'eventuale perdita di altre occasioni di lavoro concretamente rifiutate all'epoca dell'assunzione, come danno da perdita di chance;
- accertare e dichiarare che il patto di prova apposto al contratto è nullo per mansioni diverse rispetto a quelle previste dal CCNL di riferimento e a cui il contratto individuale rimanda, e per l'effetto, condannare la Società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, ad un'indennità risarcitoria nella misura massima di legge, parametrata al pregiudizio sofferto per essere il periodo di prova rimasto inadempiuto.
- accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento e per l'effetto condannare la in persona del legale rappresentante al pagamento della somma di € Controparte_2
3.709,62 a titolo di differenze retributive su paga giornaliera, ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, indennità sostitutiva per permessi e ferie non godute, straordinario feriale diurno, per il periodo di lavoro 9 gennaio 2023– 8 giugno 2023, come si evince dall'allegato conteggio di calcolo da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto e che forma parte integrante del presente atto, o di quella diversa maggior o minor somma che verrà accertata in corso di causa, se del caso anche attraverso apposita CTU contabile, il tutto con la rivalutazione monetaria e gli interessi di legge dalla maturazione dei singoli diritti e fino all'integrale soddisfo. accertare e dichiarare, qualora venga riconosciuta l'illegittimità del licenziamento, che il ricorrente ha diritto a percepire l'indennità di disoccupazione, e per l'effetto condannare la al pagamento di € 1.947,02 come si evince dall'allegato conteggio o di Controparte_2 quella diversa maggior o minor somma che verrà accertata in corso di causa.
- accertare e dichiarare l'illegittimità/nullità del licenziamento per motivi discriminatori e per l'effetto condannare la società in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno morale ed esistenziale per un ammontare pari ad € 20.000,00 o per la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, a causa dell'illegittimo licenziamento.
- in ogni caso, con vittoria di spese, compensi e rimborso forfettario, ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55”.
Si costituiva la società convenuta resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto. 4
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale rigettava il ricorso compensando le spese processuali fra le parti. Osservava il Tribunale che vi era piena corrispondenza fra le mansioni previste nel contratto di assunzione e quelle stabilite dalla declaratoria contrattuale per il 6° livello, essendo del tutto irrilevante che le mansioni di addetto alla pulizia store aree comuni e bagni siano invece ascrivibili al 7° livello, stante la prevalenza quantitativa e qualitativa delle altre mansioni riconducibili al superiore livello. Rilevava il Tribunale che le mansioni di PI conferite a decorrere dal 9.2.2023 erano già ricomprese nel patto di prova che prevedeva anche la consegna e la gestione degli ordini. Ritenuta irrilevante la carenza di motivazione del licenziamento, il Tribunale evidenziava che la durata del patto di prova era stata pattuita per il periodo massimo di 45 giorni lavorativi e pertanto l'espletamento di 25 giorni effettivi di lavoro era adeguato a consentire la valutazione, anche in considerazione del limitato livello di professionalità delle mansioni. Secondo il Tribunale, il mancato superamento della prova determinava l'irrilevanza della malattia del lavoratore e consentiva di escludere la natura discriminatoria del recesso.
Avverso tale sentenza ha proposto tempestivo appello Parte_1 sollevando due motivi di gravame. Con il primo motivo ha censurato la statuizione del Tribunale sulla possibilità del datore di lavoro di licenziare senza motivazione in caso di mancato superamento della prova. Con il secondo motivo di gravame ha ribadito la natura discriminatoria del recesso emergente dal superamento della prova, atteso che il lavoratore aveva ricevuto numerose valutazioni positive dagli utenti, e dalla coincidenza temporale del recesso con il rientro dalla malattia nonché dall'assenza di dimostrazione del mancato superamento della prova, anche in considerazione dell'assegnazione a mansioni diverse. Ha concluso chiedendo, in riforma della gravata sentenza,
l'accoglimento delle conclusioni formulate nell'originario ricorso introduttivo con condanna della società appellata al pagamento della complessiva somma di € 25.656,64, oltre accessori e spese del doppio grado, da distrarsi.
Si è costituita la quale incorporante della CP_1 Controparte_2 resistendo al gravame e chiedendone il rigetto.
La causa, sulle conclusioni riportate in atti, è stata decisa con sentenza contestuale. 5
L'appello non può trovare accoglimento.
In conformità al consolidato orientamento della S.C., osserva il Collegio che “… il licenziamento intimato nel corso o al termine del periodo di prova, avendo natura discrezionale, non deve essere motivato, neppure in caso di contestazione in ordine alla valutazione della capacità e del comportamento professionale del lavoratore stesso, aggiungendo tuttavia che incombe sul lavoratore licenziato, che deduca in sede giurisdizionale la nullità di tale recesso, l'onere di provare, secondo la regola generale di cui all'art. 2697 cod. civ., sia il positivo superamento del periodo di prova, sia che il recesso è stato determinato da un motivo illecito e quindi, estraneo alla funzione del patto di prova (Cass. n. 21784 del 14/10/2009, n. 16224 del 27/06/2013). Risultandone quindi circoscritta la libertà di recesso nell'ambito della funzione cui il patto di prova è finalizzato. Ne consegue che la valutazione datoriale in ordine all'esito della prova è ampiamente discrezionale, sicché la prova da parte del lavoratore dell'esito positivo dell'esperimento non è di per sé sufficiente ad invalidare il recesso, assumendo rilievo tale circostanza se ed in quanto manifesti che esso è stato determinato da motivi diversi” (così Cass. n. 1180 del 18/01/2017 che qui deve intendersi integralmente richiamata anche ai sensi dell'art. 118, disp. att., c.p.c.). In applicazione dei principi sanciti dalla S.C. nell'esercizio della sua funzione nomofilattica, deve escludersi che il licenziamento per mancato superamento della prova debba essere motivato e, comunque, gravava sul lavoratore l'onere di dimostrare che il licenziamento era fondato su motivi illeciti, a prescindere o meno dell'effettivo superamento della prova.
Secondo l'appellante la prova del motivo illecito del recesso sarebbe desumibile dalla coincidenza temporale del licenziamento con il rientro dall'assenza per malattia, dal superamento della prova e dall'assegnazione dal
9.2.2023 a mansioni diverse da quelle previste dal contratto e non incluse nel livello di inquadramento riconosciutogli. Premessa l'irrilevanza dell'effettivo superamento della prova (vd. Cass. n. 1180/2017 sopra richiamata), l'appellante non si è confrontato con le argomentazioni del Tribunale con cui ha escluso l'assegnazione a mansioni diverse osservando che le mansioni previste dal contratto di assunzione (magazziniere consegnatario addetto a
“Consegna/gestione degli ordini;
movimentazione mezzi per il ricovero notturno/ apertura store;
pulizia store, aree comuni e bagni) rientrano nella declaratoria del 6° livello contrattuale, alla quale appartengono «i lavoratori che 6
eseguono mansioni per la cui esecuzione sono richieste semplici conoscenze pratiche” e , tra i profili professionali esemplificati, figura, al n. 8, quello di “fattorino”, di fatto assimilabile alla mansione assegnata al ricorrente» (così a pag. 5 della gravata sentenza). Né l'appellante ha specificamente censurato le argomentazioni del Tribunale secondo cui le mansioni di “pulizia store, aree comuni e bagni” erano residuali, essendo quantitativamente e qualitativamente prevalenti quelle di magazziniere consegnatario. Tanto meno risultano censurate le statuizioni secondo cui «a decorrere dal 9.2.2023 le mansioni del ricorrente sono state ampliate, essendo state aggiunte a quelle di Rider quelle di PI ovvero “magazziniere”, peraltro già previste in contratto dall'art. 2.2.» (sempre a pag. 5 della sentenza appellata).
La mera coincidenza temporale del licenziamento con il rientro dall'assenza per malattia potrebbe al più costituire un elemento indiziario del carattere discriminatorio del recesso che, non essendo supportato da alcun altro indizio, non è di per sé sufficiente a dimostrare la sussistenza di un motivo illecito o discriminatorio.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4 del d.m. n. 55/2014 e s.m., con l'esclusione della sola voce relativa alla fase istruttoria/di trattazione che non ha avuto luogo in questo grado di appello (cfr. Cass. 10206/2021).
Occorre dare atto — ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali che liquida in €
2.000,00 oltre rimborso spese forfettario in misura pari al 15%, IVA e CPA come per legge;
7
dà atto che sussistono per l'appellante le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato. Roma, 14/02/2025
IL CONSIGLIERE EST. LA PRESIDENTE DOTT.SSA ALESSANDRA TREMENTOZZI DOTT. SSA MARIA ANTONIA GARZIA
( F.to dig.te) ( F.to dig.te)
Reg. gen. Sez. Lav. N. 1030/2024
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
composta dai seguenti magistrati: Dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente Dott.ssa Alessandra Trementozzi Consigliere rel. Dott.ssa Beatrice Marrani Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 14/02/2025, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro/ previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n. 1030 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. giusta Parte_1 Parte_2 procura in atti
APPELLANTE
E
(quale incorporante della , in persona del CP_1 Controparte_2
l te p.t., con gli avv.ti nesto Aliberti, Moraschini Matteo e Camilla Villani che la rappresentano e difendono come da procura in atti
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 3165/2024, pubblicata in data 14/03/2024 2
___________________
Con ricorso al Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro depositato in data 24.7.2023, esponeva: Parte_1
- di essere stato assunto con contratto a termine part time dalla
[...] per il periodo dal 9.1.2023 al 8.6.2023 con inquadramento al 6° livello CP_2
e mansioni di magazziniere consegnatario, consegna/gestione degli ordini, movimentazione mezzi per il ricovero notturno, apertura store, pulizia store, aree comuni e bagni;
- che il contratto di assunzione prevedeva un periodo di prova di 45 giorni di effettiva prestazione;
- che con lettera del 6.2.2023 gli veniva comunicato che a decorrere dal 9.2.2023 avrebbe espletato anche le mansioni di PI;
- che assentatosi per malattia dal 14 al 27 febbraio 2023, veniva licenziato al rientro in azienda il 28.2.2023 per mancato superamento della prova.
Assumeva la illegittimità del licenziamento per difetto di motivazione e per mancato espletamento del periodo di prova, pari a 45 giorni di effettivo servizio. Deduceva la natura discriminatoria del recesso in quanto fondato sulla malattia del lavoratore evidenziando che il limitato periodo temporale di effettivo servizio non aveva consentito l'espletamento della prova anche in quanto dal 9.2.2023 era stato adibito a mansioni diverse da quelle pattuite.
Rilevava infine la nullità del patto di prova in relazione all'assegnazione a mansioni diverse e concludeva chiedendo di “accertare e dichiarare che il licenziamento è illegittimo stante la palese carenza di motivazione del recesso durante il periodo di prova e, come tale, è nullo e, per l'effetto, condannare la Società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento di un'indennità risarcitoria per il periodo corrente dal giorno del licenziamento fino alla naturale scadenza del contratto, calcolata sulla base della retribuzione lorda mensile e al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
- accertare e dichiarare che il licenziamento è illegittimo, in quanto determinato da motivi estranei alla prova, non coerenti con la causa del patto di prova- avvenuto dopo un periodo di tempo- la malattia- che non ha consentito l'effettività della prova stessa, come tale nullo per illiceità del motivo determinante, e per l'effetto 3
condannare la Società resistente, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al risarcimento del danno parametrato al periodo medio di disoccupazione di un lavoratore operante nel medesimo settore merceologico e della stessa fascia di età, oltre all'eventuale perdita di altre occasioni di lavoro concretamente rifiutate all'epoca dell'assunzione, come danno da perdita di chance;
- accertare e dichiarare che il patto di prova apposto al contratto è nullo per mansioni diverse rispetto a quelle previste dal CCNL di riferimento e a cui il contratto individuale rimanda, e per l'effetto, condannare la Società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, ad un'indennità risarcitoria nella misura massima di legge, parametrata al pregiudizio sofferto per essere il periodo di prova rimasto inadempiuto.
- accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento e per l'effetto condannare la in persona del legale rappresentante al pagamento della somma di € Controparte_2
3.709,62 a titolo di differenze retributive su paga giornaliera, ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, indennità sostitutiva per permessi e ferie non godute, straordinario feriale diurno, per il periodo di lavoro 9 gennaio 2023– 8 giugno 2023, come si evince dall'allegato conteggio di calcolo da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto e che forma parte integrante del presente atto, o di quella diversa maggior o minor somma che verrà accertata in corso di causa, se del caso anche attraverso apposita CTU contabile, il tutto con la rivalutazione monetaria e gli interessi di legge dalla maturazione dei singoli diritti e fino all'integrale soddisfo. accertare e dichiarare, qualora venga riconosciuta l'illegittimità del licenziamento, che il ricorrente ha diritto a percepire l'indennità di disoccupazione, e per l'effetto condannare la al pagamento di € 1.947,02 come si evince dall'allegato conteggio o di Controparte_2 quella diversa maggior o minor somma che verrà accertata in corso di causa.
- accertare e dichiarare l'illegittimità/nullità del licenziamento per motivi discriminatori e per l'effetto condannare la società in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno morale ed esistenziale per un ammontare pari ad € 20.000,00 o per la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, a causa dell'illegittimo licenziamento.
- in ogni caso, con vittoria di spese, compensi e rimborso forfettario, ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55”.
Si costituiva la società convenuta resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto. 4
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale rigettava il ricorso compensando le spese processuali fra le parti. Osservava il Tribunale che vi era piena corrispondenza fra le mansioni previste nel contratto di assunzione e quelle stabilite dalla declaratoria contrattuale per il 6° livello, essendo del tutto irrilevante che le mansioni di addetto alla pulizia store aree comuni e bagni siano invece ascrivibili al 7° livello, stante la prevalenza quantitativa e qualitativa delle altre mansioni riconducibili al superiore livello. Rilevava il Tribunale che le mansioni di PI conferite a decorrere dal 9.2.2023 erano già ricomprese nel patto di prova che prevedeva anche la consegna e la gestione degli ordini. Ritenuta irrilevante la carenza di motivazione del licenziamento, il Tribunale evidenziava che la durata del patto di prova era stata pattuita per il periodo massimo di 45 giorni lavorativi e pertanto l'espletamento di 25 giorni effettivi di lavoro era adeguato a consentire la valutazione, anche in considerazione del limitato livello di professionalità delle mansioni. Secondo il Tribunale, il mancato superamento della prova determinava l'irrilevanza della malattia del lavoratore e consentiva di escludere la natura discriminatoria del recesso.
Avverso tale sentenza ha proposto tempestivo appello Parte_1 sollevando due motivi di gravame. Con il primo motivo ha censurato la statuizione del Tribunale sulla possibilità del datore di lavoro di licenziare senza motivazione in caso di mancato superamento della prova. Con il secondo motivo di gravame ha ribadito la natura discriminatoria del recesso emergente dal superamento della prova, atteso che il lavoratore aveva ricevuto numerose valutazioni positive dagli utenti, e dalla coincidenza temporale del recesso con il rientro dalla malattia nonché dall'assenza di dimostrazione del mancato superamento della prova, anche in considerazione dell'assegnazione a mansioni diverse. Ha concluso chiedendo, in riforma della gravata sentenza,
l'accoglimento delle conclusioni formulate nell'originario ricorso introduttivo con condanna della società appellata al pagamento della complessiva somma di € 25.656,64, oltre accessori e spese del doppio grado, da distrarsi.
Si è costituita la quale incorporante della CP_1 Controparte_2 resistendo al gravame e chiedendone il rigetto.
La causa, sulle conclusioni riportate in atti, è stata decisa con sentenza contestuale. 5
L'appello non può trovare accoglimento.
In conformità al consolidato orientamento della S.C., osserva il Collegio che “… il licenziamento intimato nel corso o al termine del periodo di prova, avendo natura discrezionale, non deve essere motivato, neppure in caso di contestazione in ordine alla valutazione della capacità e del comportamento professionale del lavoratore stesso, aggiungendo tuttavia che incombe sul lavoratore licenziato, che deduca in sede giurisdizionale la nullità di tale recesso, l'onere di provare, secondo la regola generale di cui all'art. 2697 cod. civ., sia il positivo superamento del periodo di prova, sia che il recesso è stato determinato da un motivo illecito e quindi, estraneo alla funzione del patto di prova (Cass. n. 21784 del 14/10/2009, n. 16224 del 27/06/2013). Risultandone quindi circoscritta la libertà di recesso nell'ambito della funzione cui il patto di prova è finalizzato. Ne consegue che la valutazione datoriale in ordine all'esito della prova è ampiamente discrezionale, sicché la prova da parte del lavoratore dell'esito positivo dell'esperimento non è di per sé sufficiente ad invalidare il recesso, assumendo rilievo tale circostanza se ed in quanto manifesti che esso è stato determinato da motivi diversi” (così Cass. n. 1180 del 18/01/2017 che qui deve intendersi integralmente richiamata anche ai sensi dell'art. 118, disp. att., c.p.c.). In applicazione dei principi sanciti dalla S.C. nell'esercizio della sua funzione nomofilattica, deve escludersi che il licenziamento per mancato superamento della prova debba essere motivato e, comunque, gravava sul lavoratore l'onere di dimostrare che il licenziamento era fondato su motivi illeciti, a prescindere o meno dell'effettivo superamento della prova.
Secondo l'appellante la prova del motivo illecito del recesso sarebbe desumibile dalla coincidenza temporale del licenziamento con il rientro dall'assenza per malattia, dal superamento della prova e dall'assegnazione dal
9.2.2023 a mansioni diverse da quelle previste dal contratto e non incluse nel livello di inquadramento riconosciutogli. Premessa l'irrilevanza dell'effettivo superamento della prova (vd. Cass. n. 1180/2017 sopra richiamata), l'appellante non si è confrontato con le argomentazioni del Tribunale con cui ha escluso l'assegnazione a mansioni diverse osservando che le mansioni previste dal contratto di assunzione (magazziniere consegnatario addetto a
“Consegna/gestione degli ordini;
movimentazione mezzi per il ricovero notturno/ apertura store;
pulizia store, aree comuni e bagni) rientrano nella declaratoria del 6° livello contrattuale, alla quale appartengono «i lavoratori che 6
eseguono mansioni per la cui esecuzione sono richieste semplici conoscenze pratiche” e , tra i profili professionali esemplificati, figura, al n. 8, quello di “fattorino”, di fatto assimilabile alla mansione assegnata al ricorrente» (così a pag. 5 della gravata sentenza). Né l'appellante ha specificamente censurato le argomentazioni del Tribunale secondo cui le mansioni di “pulizia store, aree comuni e bagni” erano residuali, essendo quantitativamente e qualitativamente prevalenti quelle di magazziniere consegnatario. Tanto meno risultano censurate le statuizioni secondo cui «a decorrere dal 9.2.2023 le mansioni del ricorrente sono state ampliate, essendo state aggiunte a quelle di Rider quelle di PI ovvero “magazziniere”, peraltro già previste in contratto dall'art. 2.2.» (sempre a pag. 5 della sentenza appellata).
La mera coincidenza temporale del licenziamento con il rientro dall'assenza per malattia potrebbe al più costituire un elemento indiziario del carattere discriminatorio del recesso che, non essendo supportato da alcun altro indizio, non è di per sé sufficiente a dimostrare la sussistenza di un motivo illecito o discriminatorio.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4 del d.m. n. 55/2014 e s.m., con l'esclusione della sola voce relativa alla fase istruttoria/di trattazione che non ha avuto luogo in questo grado di appello (cfr. Cass. 10206/2021).
Occorre dare atto — ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali che liquida in €
2.000,00 oltre rimborso spese forfettario in misura pari al 15%, IVA e CPA come per legge;
7
dà atto che sussistono per l'appellante le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato. Roma, 14/02/2025
IL CONSIGLIERE EST. LA PRESIDENTE DOTT.SSA ALESSANDRA TREMENTOZZI DOTT. SSA MARIA ANTONIA GARZIA
( F.to dig.te) ( F.to dig.te)