Ordinanza collegiale 16 aprile 2021
Sentenza 9 luglio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 09/07/2021, n. 915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 915 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/07/2021
N. 00915/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00125/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il ET
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 125 del 2021, proposto da
TE RO, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Acerboni e Maria Mascolo, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Francesco Acerboni in Venezia - Mestre, via Torino 125, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale del ET, in persona del Ministro pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, piazza San Marco, 63;
I.C. Statale “ PP MA ”, non costituito in giudizio.
nei confronti
SS De RO, non costituita in giudizio;
per l'esatta ottemperanza
del giudicato formatosi sulla sentenza emessa dal Tribunale di Venezia, quale Giudice del Lavoro, n. 705 del 29 novembre 2017.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e dell’Ufficio Scolastico Regionale ET;
Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2021, tenutasi da remoto, il dott. PP Dallari e uditi per le parti i difensori, in modalità videoconferenza, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 414 cod. proc. civ. il ricorrente con altri “ docenti o assistenti amministrativi precari assunti alle dipendenze del MIUR sistematicamente e ripetutamente con contratti a termine ”, ha agito avanti al Tribunale di Venezia per:
- l’accertamento dell’illegittima stipula di tali contratti in successione;
- la condanna dell’Amministrazione alla ricostruzione integrale della carriera e l’applicazione di un trattamento giuridico ed economico corrispondente a quello degli insegnanti a tempo indeterminato di pari anzianità;
- il collocamento nel livello stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio maturata;
- il pagamento delle differenze retributive corrispondenti.
2. All’esito del giudizio, con sentenza n. 705 del 29 novembre 2017 il Tribunale di Venezia provvedeva come segue:
1) “ rigetta l’impugnazione dei contratti a termine per tutti i ricorrenti ”;
2) “ quanto alla domanda relativa alla progressione stipendiale, accerta il diritto di tutti i ricorrenti al riconoscimento integrale a fini economici e giuridici dell’anzianità maturata nei servizi pre-ruolo prestati e condanna il Ministero convenuto a riconoscere detta anzianità di servizio e a collocare ciascun ricorrente nel livello stipendiale corrispondente all’anzianità di servizio effettivamente maturata dalla stipula del primo contratto a termine come da ricostruzione carriera nonché a corrispondere ai medesimi ricorrenti le conseguenti differenze stipendiali maturate dal primo contratto a termine, da quantificarsi, sulla base del c.d. modello ON oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria fino al saldo ”.
2. Con nota dell’1 ottobre 2018, l'USR ET rilevava che doveva essere riconosciuta al ricorrente l'anzianità maturata in tutti i servizi anche pre-ruolo, prestati a far data dal 10 luglio 2001, data di entrata in vigore della direttiva 1999/70/CE e con una serie di decreti l'I.C. “ F. MAn ” comunicava all'odierno ricorrente che alla data di immissione in ruolo - 1 settembre 2014 - gli venivano riconosciuti 13 anni 00 mesi e 01 giorni di anzianità pre-ruolo e l'inquadramento nella fascia stipendiale 9-14.
3. Con il ricorso in esame parte ricorrente lamenta che in base alla sentenza del Tribunale di Venezia doveva essergli invece riconosciuta l’anzianità di servizio con decorrenza dal primo contratto a termine stipulato, non dall’entrata in vigore della direttiva.
Pertanto – sostiene sempre il ricorrente – alla data di immissione in ruolo dovevano essergli riconosciuti 19 anni 3 mesi e 5 giorni di anzianità e l’inquadramento nella fascia stipendiale 15-20.
Il ricorrente chiedeva quindi a questo Tribunale di ordinare all’amministrazione resistente di dare completa ed esaustiva esecuzione alla predetta pronuncia o, in subordine, ai sensi dell’articolo 112, comma 5, cod. proc. amm., di fornire i chiarimenti in ordine alle modalità di ottemperanza della sentenza medesima con riferimento al periodo da considerarsi e le modalità di calcolo dell’anzianità riconosciuta.
3. Il Ministero dell’Istruzione si costituiva in giudizio evidenziando che in base al c.d. modello ON - elaborato in esecuzione della sentenza n. 142 del 14 marzo 2017, R.G. n. 545/2014, del Tribunale di Venezia e costantemente applicato nella giurisprudenza di detto Tribunale – l’anzianità maturata nei periodi di lavoro prestati a termine viene riconosciuta esclusivamente a decorrere dalla data di entrata in vigore della direttiva.
4. Alla camera di consiglio del 26 maggio 2021, dopo ampia discussione, la causa veniva trattenuta in decisione.
5. Il ricorso non risulta suscettibile di accoglimento.
5.1. Per quanto nella motivazione della sentenza di cui si chiede l’ottemperanza – riguardante una pluralità di ricorrenti con posizioni in parte differenti – si affermi che “ i ricorrenti hanno diritto all’incremento stipendiale, con i relativi accessori di legge, che avrebbero incassato se assunti con contratto a tempo indeterminato sin dal primo contratto a termine ”, nel dispositivo si aggiunge che tali differenze stipendiali maturate dal primo contratto a termine, devono essere quantificate “ sulla base del c.d. modello ON ”.
E in base alla “ sentenza ON ”, anch’essa relativa ad una pluralità di ricorrenti, con riferimento alla specifica posizione del signor ON viene precisato che deve essere detratta “ l’incidenza del periodo antecedente l’entrata in vigore il 10.7.2001 della direttiva comunitaria ”.
Alla luce di una interpretazione sistematica di tali complessivi elementi, risulta che con la sentenza di cui si chiede l’ottemperanza, il Giudice abbia inteso confermare il proprio precedente orientamento secondo cui l’anzianità di servizio debba essere computata a partire dall’entrata in vigore della direttiva 70/99/CE.
D’altra parte - a fronte dell’espresso richiamo al c.d. modello ON , seguito in sede di decisione in ordine alla medesima questione - il Giudice, per discostarsi da tale modello in relazione ad un profilo indubbiamente significativo, quale quello del dies a quo di decorrenza, avrebbe dovuto motivare specificamente sul punto.
5.2. In definitiva, l’Amministrazione resistente, riconoscendo l’anzianità di servizio con decorrenza dalla data di entrata in vigore della direttiva, risulta avere correttamente ottemperato alla sentenza n. 705 del 2017 del Tribunale di Venezia.
5.3. Va d’altra parte aggiunto che, per ottenere il riconoscimento dell’anzianità di servizio relativa ai periodi antecedenti all’entrata in vigore della direttiva – come detto non riconosciuta dal c.d. modello ON – il ricorrente avrebbe dovuto proporre appello, sulla base dell’orientamento giurisprudenziale oggi recepito anche nelle sentenze nn. 15231 e 15232 del 16 luglio 2020 della Suprema Corte di Cassazione, richiamate nel ricorso.
6. Il ricorso va pertanto respinto.
In ragione della peculiarità della fattispecie, sussistono i presupposti per compensare le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il ET, Sezione Prima, così definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2021, tenutasi da remoto in modalità videoconferenza, con l'intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere
PP Dallari, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| PP Dallari | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO