TRIB
Sentenza 9 marzo 2025
Sentenza 9 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 09/03/2025, n. 284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 284 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3064/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, sez. civile, riunito in camera di Consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Laura Cantore presidente est. dott. Emanuela Gallo giudice dott. Concetta Race giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 3064/2018 avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Michele Tedeschi, giusta mandato in atti Parte_1
ricorrente
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giocondino Romanelli giusta mandato Controparte_1
in atti resistente
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani intervenuto
Conclusioni come da note scritte
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7 giugno 2018 Chiedeva dichiararsi la cessazione Parte_1
degli effetti civili del matrimonio contratto con Premetteva: Controparte_1
- di aver contratto matrimonio concordatario con la resistente in Barletta in data 4 marzo 1991 trascritto presso gli uffici di Stato civile del Comune di Barletta al n. 25, P. II serie A, anno 1991;
pagina 1 di 8 - che dal matrimonio sono nati tre figli: nata il [...], nato il 18 Persona_1 Per_2
settembre 1992, e nato il [...] tutti maggiorenni ed economicamente Per_3
autonomi;
- di 'essere separati in forza di sentenza del tribunale di Trani n 412/2016 del 15 marzo 2016;
- che la resistente convive stabilmente con tale dal quale ha avuto una figlia nata il Controparte_2
9 settembre 2013;
- che la casa coniugale sita in via dei mandorli numero 5, in sede di separazione assegnata alla resistente, è stata venduta a terzi;
- che la resistente non ha diritto all'assegno divorzile in quanto oltre ad essere economicamente autonoma ha costituito un nuovo nucleo familiare;
- che i tre figli sono oramai tutti maggiorenni ed autonomi economicamente con il conseguente venir meno dei presupposti per il riconoscimento in loro favore dell'assegno loro riconosciuto nella misura di euro 540,00 che va pertanto revocato;
- che sono decorsi i termini di legge dalla comparizione dei coniugi dinanzi al presidente del tribunale di Trani avvenuta il 14 ottobre 2010;
- che i coniugi non si sono mai riconciliati e che pertanto sussistono i presupposti per la dichiarazione divorzile.
Sulle dette premesse concludeva chiedendo dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio con i conseguenti adempimenti in capo all'ufficiale di Stato civile del comune di
Barletta; non riconoscere a carico dell'odierno ricorrente alcun obbligo di corresponsione in favore della moglie ed in favore dei figli. Il tutto con il favore delle spese di lite.
Si costituiva con comparsa la resistente la quale non si opponeva alla declaratoria di scioglimento del matrimonio ma chiedeva riconoscersi in proprio favore l'assegno divorzile;
chiedeva inoltre riconoscersi in suo favore e a carico del ricorrente l'assegno di mantenimento per i tre figli che, sebbene maggiorenni non sono ancora economicamente autosufficienti e, conseguentemente, l'uso della casa coniugale che non si appartiene più al bensì alla Signora Pt_1 Testimone_1 cugina di quest'ultimo.
Deduceva che il figlio , si è da poco diplomato ed è alla ricerca di un lavoro adeguato Per_3
alla sua professionalità, con un trattamento retributivo appena decoroso e almeno pluriennale;
la figlia frequenta l'università e comunque non svolge alcuna attività lavorativa;
, Per_1 Per_2 diplomato all'istituto di Ragioneria, riesce occasionalmente a svolgere attività lavorative (nel settore agricolo e/o commerciale) ma tutte saltuarie. Negava di convivere con alcuno e di essere economicamente autonoma.
pagina 2 di 8 Ha evidenziato di avere avuto una relazione con tale dalla quale relazione è nata una Per_4
bambina ma di non avere mai convissuto con lo stesso e che gli unici incontri fra i due si riducono alle rare occasioni relative al diritto di incontrare la figlia.
Per quanto concerne, infine, la sua ipotizzata indipendenza economica deduceva che sin da 2014, è iscritta presso il locale Ufficio di Collocamento.
Concludeva chiedendo a) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
b) confermare l'assegnazione a lei della casa coniugale, c) ordinare al ricorrente di corrisponderle, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma che sarà ritenuta più equa – oppure, in subordine, quella già fissata nella sentenza di separazione - da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT nonché il pagamento, nella misura del 50%, di tutte le spese straordinarie che si rendessero necessarie;
d) ordinare al ricorrente di corrisponderle, a titolo di assegno di mantenimento, la somma che sarà ritenuta più equa – oppure, in subordine, quella già fissata nella sentenza di separazione - da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT. Con il favore delle spese di lite.
Con ordinanza del 2 ottobre 2018 il presidente del tribunale, vanamente esperito il tentativo di conciliazione, confermava i provvedimenti di cui alla sentenza di separazione n 412/2016.
Il P.M. dichiarava di intervenire in data 3.10.2018.
Passati alla fase contenziosa le parti chiedevano la concessione dei termini ex art 183 co. VI c.p.c.
Dopo una richiesta di rinvio formulata dalle parti nel tentativo di conciliare la controversia il tribunale si riservava sull'ammissione dei mezzi istruttori e con ordinanza del 1° aprile 2021 si pronunciava sugli stessi.
Istruita la causa oralmente e documentalmente all'udienza del 20.11.2024 veniva assunta in decisione con concessione dei termini ex art 190 c.p.c.
********
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata.
Ricorrono le condizioni richieste dall'art. 3 n. 2 lett. b) legge n. 898 del 1970 per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Invero dalla prodotta copia della sentenza di separazione si evince che le parti sono legalmente separate in virtù di quel provvedimento.
Al momento del deposito dell'odierno ricorso era già interamente decorso il termine di un anno dalla data di comparizione delle parti dinanzi al Presidente del Tribunale, termine fissato dall'art. 3, comma 2, lett. b, novellato dalla legge 55/2015, per la proponibilità della domanda de qua.
pagina 3 di 8 Deve dunque essere dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle odierne parti in causa.
In ordine alla richiesta di assegno in favore dei tre figli
La domanda di parte resistente non può accogliersi.
Ed invero, la stessa, sentita in sede di interrogatorio formale, ha dichiarato che dei tre figli , Per_1
di anni 30, si è laureata in scienza della formazione primaria ma all'epoca della dichiarazione non lavorava;
di anni 29 svolge lavori precari nel settore della ristorazione e così anche l'altro Per_2
figlio di anni 25. Per_3
Orbene, i tre figli della coppia, per quanto emerso, hanno tutti concluso il proprio percorso formativo ed, in ogni caso, hanno compiuto rispettivamente trentatré, trentadue e ventisette anni.
Il decorso del tempo, rispetto alla udienza presidenziale attesta che non vi è stato alcun ulteriore mutamento nel loro iter formativo.
Orbene, se è vero che i genitori devono concorrere al mantenimento dei figli maggiorenni secondo le regole dettate dagli articoli 147 e 148 codice civile sino al raggiungimento da parte di questi ultimi di una condizione di indipendenza economica è anche vero che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo dovendosi dar conto anche in forza del principio di autoresponsabilità del percorso di studi eventualmente intrapreso dai figli, dell'impegno degli stessi profuso nella loro formazione, dai risultati ottenuti, dell'impegno dimostrato nella ricerca di un'occupazione lavorativa e delle condizioni socio economiche e familiari. La prova del raggiungimento di un sufficiente grado di capacità lavorativa è ricavabile anche in via presuntiva dalla formazione acquisita e dalla esistenza di un mercato del lavoro in cui essa sia spendibile. La prova contraria non può che gravare sul figlio maggiorenne che pur avendo completato il proprio percorso formativo non riesca ad ottenere per fattori estranei alla sua responsabilità una sufficiente remunerazione della propria capacità lavorativa. Tuttavia, anche in tale ipotesi vanno valutati una serie di fattori quali la distanza temporale dal completamento della formazione, l'età raggiunta ovvero gli altri fattori e circostanze che incidano comunque sul tenore di vita del figlio maggiorenne e che di fatto lo rendano non più dipendente dal contributo proveniente dai genitori. in altri termini la cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti “deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa ed in particolare alla complessiva condotta personale tenuta dal raggiungimento della maggiore età da parte dell'avente diritto” (Cassazione civile Sez. VI n. 19.696 del 22 luglio 2019 e n. 12.952/2016 e successive conformi).
pagina 4 di 8 Ciò posto, il giudice è tenuto a valutare in concreto se il reperimento di un'occupazione lavorativa abbia o meno portato il figlio maggiorenne all'indipendenza economica, in base agli elementi di giudizio offerti dalle parti onerate e, in particolare, della prova da parte del genitore obbligato dell'ottenimento dell'occupazione lavorativa e della dimostrazione da parte dell'avente diritto all' assegno “dell'inadeguatezza, in concreto, del reddito percepito in termini assoluti o in relazione alle concrete aspirazioni e capacità del figlio” (cfr. Cass. n. 22076/2022).
Va dunque rigettata la domanda della resistente di riconoscimento della permanenza dell'obbligo a carico del ricorrente di contribuzione nel mantenimento dei tre figli.
Dall'epoca dell'ordinanza sostanzialmente il quadro formativo dei tre figli non è mutato sicché, anche in ragione dell'età raggiunta la domanda non può accogliersi
In ordine alla casa coniugale
Nulla va disposto in ordine alla casa coniugale, peraltro trasferita a terzi, non essendovi prole da tutelare.
In ordine alla richiesta di assegno divorzile
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta nei limiti che di seguito si esporranno.
Come è noto, l'art. 5, comma 6 della legge 898/1970 prevede che "con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il Tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive. La sentenza deve stabilire anche un criterio di adeguamento automatico dell'assegno, almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria. Il Tribunale può, in caso di palese iniquità, escludere la previsione con motivata decisione. Su accordo delle parti la corresponsione può avvenire in unica soluzione ove questa sia ritenuta equa dal tribunale. In tal caso non può essere proposta alcuna successiva domanda di contenuto economico”.
Preliminarmente, osserva in diritto il Collegio che, con la nota pronuncia n. 18287/2018 dell'11.7.2018, le Sezioni Unite della Cassazione hanno rilevato la necessità di eliminare la 'rigida distinzione tra il criterio attributivo ed i criteri determinativi dell'assegno di divorzio', con conseguente 'inclusione, nell'accertamento cui il giudice è tenuto, di tutti gli indicatori contenuti nell'art. 5 co. 6 in posizione equiordinata e ciò al fine di escludere i rischi di un ingiustificato arricchimento derivanti dalla valutazione in via prevalente della comparazione della situazione pagina 5 di 8 economico - patrimoniale delle parti, dovendosi assicurare tutela, in chiave perequativa, alle situazioni, statisticamente molto frequenti, caratterizzate da una sensibile disparità di condizioni economico-patrimoniali tra i coniugi, ancorché non dettate dalla radicale mancanza di autosufficienza economica, ma piuttosto da un dislivello reddituale conseguente alle comuni determinazioni assunte dalle parti nella conduzione della vita familiare.
La Suprema Corte, dunque, pur facendo salvo l'orientamento recentemente invalso nella giurisprudenza delle Sezioni Semplici che ha escluso il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio quale parametro per valutare l'adeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente (cfr. in particolare Cass. n. 15481/17, Cass. n. 19721/17, Cass. n. 20525/17; Cass. n. 23602/17, Cass. n.
25697/17, Cass. n. 2042/2018 e Cass. n. 2043/2018), ha ritenuto che l'assegno divorzile assolva tanto ad una funzione assistenziale quanto ad una di tipo perequativo compensativa che discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà e che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico patrimoniali dei coniugi, deve tenere conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente.
La giurisprudenza successiva ha avuto modo di precisare come la finalità compensativa o perequativa dell'assegno possa essere ricondotta ai soli casi in cui vi sia la prova di cui è onerato il coniuge richiedente l'assegno, trattandosi di fatto costitutivo del diritto azionato che la sperequazione reddituale in essere all'epoca del divorzio sia direttamente causata dalle scelte concordate di vita degli ex coniugi, per effetto delle quali un coniuge abbia sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali per dedicarsi interamente alla famiglia, in tal modo contribuendo decisivamente alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune (cfr. Cass. n. 10781 e 10782 del 2019, conf. Cass. civ. Sez. I, Sent., ud.
21/05/2019, 07-10-2019, n. 24932).
È evidente, peraltro, che la valutazione comparativa tra le parti non riguarda solo i redditi ma, recuperando i principi elaborati negli ultimi decenni in punto di assegno di separazione e assegno di divorzio non scalfiti dal nuovo orientamento, anche il patrimonio e, in generale, qualunque utilità suscettibile di valutazione economica.
Tanto premesso, occorre evidenziare che la teste , ha dichiarato: “Risponde al vero Testimone_2
che la RA , per quanto si sia prodigata per cercare un posto di lavoro, ad Controparte_1
pagina 6 di 8 oggi è ancora disoccupata;
tanto posso dire perché la frequento assiduamente da circa tredici anni
e pertanto la stessa mi ha confidato quanto da me sopra riferito”; “Risponde al vero che il nucleo familiare della RA è composto solo dai figli , Controparte_1 Persona_1 [...]
, e ”; “Risponde al vero che la figlia Per_5 Persona_6 Persona_7 Per_7 vive col padre a Cassano delle Murge e trascorre con la madre i week end”; “Risponde al
[...] vero che, in più di un'occasione, ho prestato somme di modesto importo alla mia amica e ciò CP_1
in quanto ero a conoscenza delle sue difficoltà economiche e sebbene la stessa non mi abbia mai richiesto esplicitamente somme di denaro, perché si vergognava, tuttavia la stessa nelle conversazioni riferiva spesso di avere difficoltà economiche e tanto mi induceva, per amicizia, a prestarle le somme di denaro di cui ho riferito”; “ , per quanto a mia Persona_8 conoscenza, vive con il padre sin da quando frequentava la scuola materna”.
Non risulta dunque neppure provata la convivenza della resistente con altra persona essendo, anzi, emerso, che la figlia nata dalla relazione con il , vive con il padre e che la resistente la CP_2
incontra nei w.e. deducendosene che la coppia si è separata se mai ha convissuto, profilo in alcun modo emerso.
Ed invero, la resistente (classe '72), all'epoca della separazione cinquantaduenne, risulta da tempo iscritta presso l'ufficio di collocamento né è emersa una sua capacità lavorativa specifica.
La stessa, non ha neppure allegato elementi da cui evincere che abbia sacrificato proprie aspirazioni professionali in ragione dell'esistenza della famiglia o che abbia contribuito alla crescita professionale del marito.
L'unico elemento a disposizione del Collegio è la sentenza di separazione da cui si evince che << il possa contare su una retribuzione di circa euro 1500,00 come dichiarato in sede di Pt_1
comparizione presidenziale mentre ha consentito di verificare che la ha avuto esperienze CP_1
lavorative part-time con retribuzione di circa euro 600 mensili che anche laddove non più attuali attestano una corrispondente astratta capacità reddituale. Permane pertanto lo squilibrio tra i coniugi che conduce a determinare l'assegno a carico del ed in favore della in euro Pt_1 CP_1
200 al mese all'attualità>>.
Parallelamente il tribunale reputa che il solo squilibrio reddituale giustifichi il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della nella stessa misura riconosciutale, in mancanza di CP_1
ulteriori elementi, in sede presidenziale, nella misura di euro 200,00 mensili.
Venendo al profilo delle spese, ritenuto che all' epoca di introduzione del giudizio sussistevano i presupposti per il riconoscimento dell'assegno in favore dei figli sia in ragione del percorso di studi intrapreso e della doverosa cautela nel valutare il loro successivo percorso di vita anche pagina 7 di 8 professionale;
tenuto conto dell'esito del giudizio, si ravvisano i presupposti per una integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande come innanzi proposte, con ricorso depositato in data 7.06.2018 da nei confronti di Parte_1 CP_1
con l'intervento in causa del P.M., così provvede:
[...]
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Barletta in data 4 marzo
1991 trascritto presso gli uffici di Stato civile del Comune di Barletta al n. 25, P. II serie A, anno
1991;
2. per l'effetto, ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di annotare la presente sentenza nei suoi atti;
3. rigetta la domanda della resistente di riconoscimento dell'obbligo di contribuzione a carico del ricorrente in favore dei tre figli a far tempo dalla sentenza e, per l'effetto, revoca l'ordinanza presidenziale;
4) accoglie la domanda della resistente di riconoscimento in proprio favore di assegno divorzile e, per l'effetto, pone a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere alla resistente la somma mensile di euro 200,00 entro il cinque di ogni mese oltre aggiornamento ISTAT;
4. spese integralmente compensate
5. rigettata ogni altra domanda
Così deciso in Trani, nella camera di consiglio del 4.03.2025
Il Presidente est dott. Laura Cantore
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, sez. civile, riunito in camera di Consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Laura Cantore presidente est. dott. Emanuela Gallo giudice dott. Concetta Race giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 3064/2018 avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Michele Tedeschi, giusta mandato in atti Parte_1
ricorrente
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giocondino Romanelli giusta mandato Controparte_1
in atti resistente
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani intervenuto
Conclusioni come da note scritte
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7 giugno 2018 Chiedeva dichiararsi la cessazione Parte_1
degli effetti civili del matrimonio contratto con Premetteva: Controparte_1
- di aver contratto matrimonio concordatario con la resistente in Barletta in data 4 marzo 1991 trascritto presso gli uffici di Stato civile del Comune di Barletta al n. 25, P. II serie A, anno 1991;
pagina 1 di 8 - che dal matrimonio sono nati tre figli: nata il [...], nato il 18 Persona_1 Per_2
settembre 1992, e nato il [...] tutti maggiorenni ed economicamente Per_3
autonomi;
- di 'essere separati in forza di sentenza del tribunale di Trani n 412/2016 del 15 marzo 2016;
- che la resistente convive stabilmente con tale dal quale ha avuto una figlia nata il Controparte_2
9 settembre 2013;
- che la casa coniugale sita in via dei mandorli numero 5, in sede di separazione assegnata alla resistente, è stata venduta a terzi;
- che la resistente non ha diritto all'assegno divorzile in quanto oltre ad essere economicamente autonoma ha costituito un nuovo nucleo familiare;
- che i tre figli sono oramai tutti maggiorenni ed autonomi economicamente con il conseguente venir meno dei presupposti per il riconoscimento in loro favore dell'assegno loro riconosciuto nella misura di euro 540,00 che va pertanto revocato;
- che sono decorsi i termini di legge dalla comparizione dei coniugi dinanzi al presidente del tribunale di Trani avvenuta il 14 ottobre 2010;
- che i coniugi non si sono mai riconciliati e che pertanto sussistono i presupposti per la dichiarazione divorzile.
Sulle dette premesse concludeva chiedendo dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio con i conseguenti adempimenti in capo all'ufficiale di Stato civile del comune di
Barletta; non riconoscere a carico dell'odierno ricorrente alcun obbligo di corresponsione in favore della moglie ed in favore dei figli. Il tutto con il favore delle spese di lite.
Si costituiva con comparsa la resistente la quale non si opponeva alla declaratoria di scioglimento del matrimonio ma chiedeva riconoscersi in proprio favore l'assegno divorzile;
chiedeva inoltre riconoscersi in suo favore e a carico del ricorrente l'assegno di mantenimento per i tre figli che, sebbene maggiorenni non sono ancora economicamente autosufficienti e, conseguentemente, l'uso della casa coniugale che non si appartiene più al bensì alla Signora Pt_1 Testimone_1 cugina di quest'ultimo.
Deduceva che il figlio , si è da poco diplomato ed è alla ricerca di un lavoro adeguato Per_3
alla sua professionalità, con un trattamento retributivo appena decoroso e almeno pluriennale;
la figlia frequenta l'università e comunque non svolge alcuna attività lavorativa;
, Per_1 Per_2 diplomato all'istituto di Ragioneria, riesce occasionalmente a svolgere attività lavorative (nel settore agricolo e/o commerciale) ma tutte saltuarie. Negava di convivere con alcuno e di essere economicamente autonoma.
pagina 2 di 8 Ha evidenziato di avere avuto una relazione con tale dalla quale relazione è nata una Per_4
bambina ma di non avere mai convissuto con lo stesso e che gli unici incontri fra i due si riducono alle rare occasioni relative al diritto di incontrare la figlia.
Per quanto concerne, infine, la sua ipotizzata indipendenza economica deduceva che sin da 2014, è iscritta presso il locale Ufficio di Collocamento.
Concludeva chiedendo a) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
b) confermare l'assegnazione a lei della casa coniugale, c) ordinare al ricorrente di corrisponderle, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma che sarà ritenuta più equa – oppure, in subordine, quella già fissata nella sentenza di separazione - da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT nonché il pagamento, nella misura del 50%, di tutte le spese straordinarie che si rendessero necessarie;
d) ordinare al ricorrente di corrisponderle, a titolo di assegno di mantenimento, la somma che sarà ritenuta più equa – oppure, in subordine, quella già fissata nella sentenza di separazione - da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT. Con il favore delle spese di lite.
Con ordinanza del 2 ottobre 2018 il presidente del tribunale, vanamente esperito il tentativo di conciliazione, confermava i provvedimenti di cui alla sentenza di separazione n 412/2016.
Il P.M. dichiarava di intervenire in data 3.10.2018.
Passati alla fase contenziosa le parti chiedevano la concessione dei termini ex art 183 co. VI c.p.c.
Dopo una richiesta di rinvio formulata dalle parti nel tentativo di conciliare la controversia il tribunale si riservava sull'ammissione dei mezzi istruttori e con ordinanza del 1° aprile 2021 si pronunciava sugli stessi.
Istruita la causa oralmente e documentalmente all'udienza del 20.11.2024 veniva assunta in decisione con concessione dei termini ex art 190 c.p.c.
********
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata.
Ricorrono le condizioni richieste dall'art. 3 n. 2 lett. b) legge n. 898 del 1970 per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Invero dalla prodotta copia della sentenza di separazione si evince che le parti sono legalmente separate in virtù di quel provvedimento.
Al momento del deposito dell'odierno ricorso era già interamente decorso il termine di un anno dalla data di comparizione delle parti dinanzi al Presidente del Tribunale, termine fissato dall'art. 3, comma 2, lett. b, novellato dalla legge 55/2015, per la proponibilità della domanda de qua.
pagina 3 di 8 Deve dunque essere dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle odierne parti in causa.
In ordine alla richiesta di assegno in favore dei tre figli
La domanda di parte resistente non può accogliersi.
Ed invero, la stessa, sentita in sede di interrogatorio formale, ha dichiarato che dei tre figli , Per_1
di anni 30, si è laureata in scienza della formazione primaria ma all'epoca della dichiarazione non lavorava;
di anni 29 svolge lavori precari nel settore della ristorazione e così anche l'altro Per_2
figlio di anni 25. Per_3
Orbene, i tre figli della coppia, per quanto emerso, hanno tutti concluso il proprio percorso formativo ed, in ogni caso, hanno compiuto rispettivamente trentatré, trentadue e ventisette anni.
Il decorso del tempo, rispetto alla udienza presidenziale attesta che non vi è stato alcun ulteriore mutamento nel loro iter formativo.
Orbene, se è vero che i genitori devono concorrere al mantenimento dei figli maggiorenni secondo le regole dettate dagli articoli 147 e 148 codice civile sino al raggiungimento da parte di questi ultimi di una condizione di indipendenza economica è anche vero che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo dovendosi dar conto anche in forza del principio di autoresponsabilità del percorso di studi eventualmente intrapreso dai figli, dell'impegno degli stessi profuso nella loro formazione, dai risultati ottenuti, dell'impegno dimostrato nella ricerca di un'occupazione lavorativa e delle condizioni socio economiche e familiari. La prova del raggiungimento di un sufficiente grado di capacità lavorativa è ricavabile anche in via presuntiva dalla formazione acquisita e dalla esistenza di un mercato del lavoro in cui essa sia spendibile. La prova contraria non può che gravare sul figlio maggiorenne che pur avendo completato il proprio percorso formativo non riesca ad ottenere per fattori estranei alla sua responsabilità una sufficiente remunerazione della propria capacità lavorativa. Tuttavia, anche in tale ipotesi vanno valutati una serie di fattori quali la distanza temporale dal completamento della formazione, l'età raggiunta ovvero gli altri fattori e circostanze che incidano comunque sul tenore di vita del figlio maggiorenne e che di fatto lo rendano non più dipendente dal contributo proveniente dai genitori. in altri termini la cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti “deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa ed in particolare alla complessiva condotta personale tenuta dal raggiungimento della maggiore età da parte dell'avente diritto” (Cassazione civile Sez. VI n. 19.696 del 22 luglio 2019 e n. 12.952/2016 e successive conformi).
pagina 4 di 8 Ciò posto, il giudice è tenuto a valutare in concreto se il reperimento di un'occupazione lavorativa abbia o meno portato il figlio maggiorenne all'indipendenza economica, in base agli elementi di giudizio offerti dalle parti onerate e, in particolare, della prova da parte del genitore obbligato dell'ottenimento dell'occupazione lavorativa e della dimostrazione da parte dell'avente diritto all' assegno “dell'inadeguatezza, in concreto, del reddito percepito in termini assoluti o in relazione alle concrete aspirazioni e capacità del figlio” (cfr. Cass. n. 22076/2022).
Va dunque rigettata la domanda della resistente di riconoscimento della permanenza dell'obbligo a carico del ricorrente di contribuzione nel mantenimento dei tre figli.
Dall'epoca dell'ordinanza sostanzialmente il quadro formativo dei tre figli non è mutato sicché, anche in ragione dell'età raggiunta la domanda non può accogliersi
In ordine alla casa coniugale
Nulla va disposto in ordine alla casa coniugale, peraltro trasferita a terzi, non essendovi prole da tutelare.
In ordine alla richiesta di assegno divorzile
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta nei limiti che di seguito si esporranno.
Come è noto, l'art. 5, comma 6 della legge 898/1970 prevede che "con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il Tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive. La sentenza deve stabilire anche un criterio di adeguamento automatico dell'assegno, almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria. Il Tribunale può, in caso di palese iniquità, escludere la previsione con motivata decisione. Su accordo delle parti la corresponsione può avvenire in unica soluzione ove questa sia ritenuta equa dal tribunale. In tal caso non può essere proposta alcuna successiva domanda di contenuto economico”.
Preliminarmente, osserva in diritto il Collegio che, con la nota pronuncia n. 18287/2018 dell'11.7.2018, le Sezioni Unite della Cassazione hanno rilevato la necessità di eliminare la 'rigida distinzione tra il criterio attributivo ed i criteri determinativi dell'assegno di divorzio', con conseguente 'inclusione, nell'accertamento cui il giudice è tenuto, di tutti gli indicatori contenuti nell'art. 5 co. 6 in posizione equiordinata e ciò al fine di escludere i rischi di un ingiustificato arricchimento derivanti dalla valutazione in via prevalente della comparazione della situazione pagina 5 di 8 economico - patrimoniale delle parti, dovendosi assicurare tutela, in chiave perequativa, alle situazioni, statisticamente molto frequenti, caratterizzate da una sensibile disparità di condizioni economico-patrimoniali tra i coniugi, ancorché non dettate dalla radicale mancanza di autosufficienza economica, ma piuttosto da un dislivello reddituale conseguente alle comuni determinazioni assunte dalle parti nella conduzione della vita familiare.
La Suprema Corte, dunque, pur facendo salvo l'orientamento recentemente invalso nella giurisprudenza delle Sezioni Semplici che ha escluso il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio quale parametro per valutare l'adeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente (cfr. in particolare Cass. n. 15481/17, Cass. n. 19721/17, Cass. n. 20525/17; Cass. n. 23602/17, Cass. n.
25697/17, Cass. n. 2042/2018 e Cass. n. 2043/2018), ha ritenuto che l'assegno divorzile assolva tanto ad una funzione assistenziale quanto ad una di tipo perequativo compensativa che discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà e che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico patrimoniali dei coniugi, deve tenere conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente.
La giurisprudenza successiva ha avuto modo di precisare come la finalità compensativa o perequativa dell'assegno possa essere ricondotta ai soli casi in cui vi sia la prova di cui è onerato il coniuge richiedente l'assegno, trattandosi di fatto costitutivo del diritto azionato che la sperequazione reddituale in essere all'epoca del divorzio sia direttamente causata dalle scelte concordate di vita degli ex coniugi, per effetto delle quali un coniuge abbia sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali per dedicarsi interamente alla famiglia, in tal modo contribuendo decisivamente alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune (cfr. Cass. n. 10781 e 10782 del 2019, conf. Cass. civ. Sez. I, Sent., ud.
21/05/2019, 07-10-2019, n. 24932).
È evidente, peraltro, che la valutazione comparativa tra le parti non riguarda solo i redditi ma, recuperando i principi elaborati negli ultimi decenni in punto di assegno di separazione e assegno di divorzio non scalfiti dal nuovo orientamento, anche il patrimonio e, in generale, qualunque utilità suscettibile di valutazione economica.
Tanto premesso, occorre evidenziare che la teste , ha dichiarato: “Risponde al vero Testimone_2
che la RA , per quanto si sia prodigata per cercare un posto di lavoro, ad Controparte_1
pagina 6 di 8 oggi è ancora disoccupata;
tanto posso dire perché la frequento assiduamente da circa tredici anni
e pertanto la stessa mi ha confidato quanto da me sopra riferito”; “Risponde al vero che il nucleo familiare della RA è composto solo dai figli , Controparte_1 Persona_1 [...]
, e ”; “Risponde al vero che la figlia Per_5 Persona_6 Persona_7 Per_7 vive col padre a Cassano delle Murge e trascorre con la madre i week end”; “Risponde al
[...] vero che, in più di un'occasione, ho prestato somme di modesto importo alla mia amica e ciò CP_1
in quanto ero a conoscenza delle sue difficoltà economiche e sebbene la stessa non mi abbia mai richiesto esplicitamente somme di denaro, perché si vergognava, tuttavia la stessa nelle conversazioni riferiva spesso di avere difficoltà economiche e tanto mi induceva, per amicizia, a prestarle le somme di denaro di cui ho riferito”; “ , per quanto a mia Persona_8 conoscenza, vive con il padre sin da quando frequentava la scuola materna”.
Non risulta dunque neppure provata la convivenza della resistente con altra persona essendo, anzi, emerso, che la figlia nata dalla relazione con il , vive con il padre e che la resistente la CP_2
incontra nei w.e. deducendosene che la coppia si è separata se mai ha convissuto, profilo in alcun modo emerso.
Ed invero, la resistente (classe '72), all'epoca della separazione cinquantaduenne, risulta da tempo iscritta presso l'ufficio di collocamento né è emersa una sua capacità lavorativa specifica.
La stessa, non ha neppure allegato elementi da cui evincere che abbia sacrificato proprie aspirazioni professionali in ragione dell'esistenza della famiglia o che abbia contribuito alla crescita professionale del marito.
L'unico elemento a disposizione del Collegio è la sentenza di separazione da cui si evince che << il possa contare su una retribuzione di circa euro 1500,00 come dichiarato in sede di Pt_1
comparizione presidenziale mentre ha consentito di verificare che la ha avuto esperienze CP_1
lavorative part-time con retribuzione di circa euro 600 mensili che anche laddove non più attuali attestano una corrispondente astratta capacità reddituale. Permane pertanto lo squilibrio tra i coniugi che conduce a determinare l'assegno a carico del ed in favore della in euro Pt_1 CP_1
200 al mese all'attualità>>.
Parallelamente il tribunale reputa che il solo squilibrio reddituale giustifichi il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della nella stessa misura riconosciutale, in mancanza di CP_1
ulteriori elementi, in sede presidenziale, nella misura di euro 200,00 mensili.
Venendo al profilo delle spese, ritenuto che all' epoca di introduzione del giudizio sussistevano i presupposti per il riconoscimento dell'assegno in favore dei figli sia in ragione del percorso di studi intrapreso e della doverosa cautela nel valutare il loro successivo percorso di vita anche pagina 7 di 8 professionale;
tenuto conto dell'esito del giudizio, si ravvisano i presupposti per una integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande come innanzi proposte, con ricorso depositato in data 7.06.2018 da nei confronti di Parte_1 CP_1
con l'intervento in causa del P.M., così provvede:
[...]
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Barletta in data 4 marzo
1991 trascritto presso gli uffici di Stato civile del Comune di Barletta al n. 25, P. II serie A, anno
1991;
2. per l'effetto, ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di annotare la presente sentenza nei suoi atti;
3. rigetta la domanda della resistente di riconoscimento dell'obbligo di contribuzione a carico del ricorrente in favore dei tre figli a far tempo dalla sentenza e, per l'effetto, revoca l'ordinanza presidenziale;
4) accoglie la domanda della resistente di riconoscimento in proprio favore di assegno divorzile e, per l'effetto, pone a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere alla resistente la somma mensile di euro 200,00 entro il cinque di ogni mese oltre aggiornamento ISTAT;
4. spese integralmente compensate
5. rigettata ogni altra domanda
Così deciso in Trani, nella camera di consiglio del 4.03.2025
Il Presidente est dott. Laura Cantore
pagina 8 di 8