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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 16/06/2025, n. 2529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2529 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, a seguito dell'udienza del 16 Giugno 2025, procede allo svolgimento delle attività sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., ed emette la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 5650 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 CodiceFiscale_1 ivi residente in [...], n.q. di titolare dell'omonima ditta individuale, ed elettivamente domiciliato in Bronte. C.le Aida n. 6, presso lo studio dell'avv. Antonio Giovanni Petronaci, che lo rappresenta e difende per mandato allegato all'atto introduttivo del giudizio.
Ricorrente
CONTRO in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliato in Catania, Piazza della Repubblica n. 26, presso l'avvocatura provinciale dell' e rappresentato e difeso dagli avv. Alessandra Vetri, per mandato generale CP_1 alle liti del 22.03.2024, (Rep. 37875 - Racc. 7313) a rogito in Notar di Roma. Persona_1
Resistente
OGGETTO: Opposizione ad ordinanza ingiunzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
Con ricorso innanzi al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, depositato l'1.07.2022, il ricorrente proponeva opposizione avverso l'Ordinanza Ingiunzione n. OI - 000096085, Prot. n. CP_
.2100.16/05/2022.0320185, notificata il 03.06.2022, con la quale veniva richiesto il pagamento della somma di € 22.000,00, a titolo di sanzione amministrativa, per violazioni riferite all'anno 2015, oltre € 6,60 a CP_ titolo di spese, di cui all'atto di accertamento prot. n. .2100.15/05/2017.0207743 del 25/05/2017.
1 CP_ Con il predetto atto l contestava, la violazione dell'art. 2, comma 1 bis, del D.L. 12.09.1983 n. 463, convertito con modificazioni dalla Legge 11.11.1983 n. 638 (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali).
Parte ricorrente eccepiva l'omessa notifica dell'atto di accertamento sotteso all'ordinanza ingiunzione con conseguente illegittimità della stessa;
il difetto di motivazione del provvedimento impugnato;
la prescrizione.
Deduceva la non dovutezza delle somme poiché in data 29.04.2019, con domanda prot. n. 221631 aveva dichiarato di voler aderire alla definizione per estinzione dei debiti di cui all'art. 1, commi 184 e 185, della
Legge n. 145/2018, pagando in maniera integrale le relative somme nelle scadenze indicate dall'Agente della
Riscossione; ed ancora in data 17.07.2019, con domanda prot. n. 381817 aveva dichiarato di voler aderire alla definizione agevolata (Rottamazione Ter ex D.L. n. 34/2019), pagando in maniera integrale le relative somme nelle scadenze indicate dall'Agente della Riscossione.
Concludeva chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni “1) In via preliminare e cautelare, inaudita altera parte, sospendere l'efficacia esecutiva di tutti i provvedimenti e sanzioni impugnati con tutte le conseguenze di Legge;
2) Nel merito, previa fissazione di un'udienza di comparizione delle parti: Accogliere il ricorso e, per l'effetto, Annullare tutti i provvedimenti impugnati e tutte le sanzioni accessorie e provvedimenti connessi;
3) Accertare e dichiarare la prescrizione delle violazioni contestate con l'atto di accertamento richiamato in seno all'ordinanza ingiunzione oggi impugnata e di tutte le azioni, somme, diritti e crediti richiesti con l'ordinanza ingiunzione impugnata e con l'atto di accertamento ivi indicato;
4) Dichiarare che le somme accertate e richieste con l'ordinanza ingiunzione impugnata e con l'atto di accertamento ivi indicato sono prescritte e, pertanto, non dovute dall'odierno ricorrente;
5) Accertare e dichiarare l'illegittimità del procedimento di formazione dell'ordinanza ingiunzione, dell'atto di accertamento ivi indicato per l'omessa notifica degli atti di accertamento e e/o di qualsiasi altro atto presupposto, e, conseguentemente, dichiarare la nullità dell'atto di accertamento ivi indicato, dell'ingiunzione di pagamento impugnata e di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali;
6) Accertare e dichiarare che nessuna somma è dovuta dall'odierno CP_ ricorrente all' sede di Catania o ad altri Enti;
7) Annullare e privare di ogni effetto giuridico l'atto di CP_ accertamento prot. n. .2100.15/05/2017.0207743 del 25/05/2017, l'ingiunzione di pagamento n. OI-
000096085 oggi impugnata e tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali. 8) In estremo subordine, nella non temuta ipotesi di rigetto del presente ricorso, irrogare la sanzione nel suo minimo edittale, anche alla luce della prova dell'avvenuto pagamento di quanto dovuto dal ricorrente;
9) In ogni caso, Condannare la parte resistente alle spese e al compenso di causa, oltre accessori e rimborso forfetario, da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c. nei confronti del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”. CP_ Integrato il contraddittorio, si costituiva l , depositando memoria difensiva svolgendo difese sotto vari profili volte al rigetto del ricorso.
Con provvedimento del 03.04.2023, reso all'esito dell'udienza di pari data, svolta con le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c., la causa veniva rinviata per discussione e decisione.
2 CP_ Nelle more del giudizio, l dando atto dell'intervenuta emanazione del D.L 48/2023, che aveva stabilito criteri diversi per la quantificazione della sanzione, depositava nuovo provvedimento con sanzione rideterminata ai sensi della citata normativa.
Alla luce del provvedimento del Presidente della Sezione Lavoro, dott.ssa Laura Renda del 10.06.2025 e di quello del Presidente del Tribunale, la causa chiamata, innanzi al sottoscritto giudicante, all'udienza del
16.06.2025, svoltasi secondo le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti costituite ed istruita mediante produzione documentale, la stessa è stata trattenuta per la decisione.
Indi viene decisa con la presente sentenza, emessa fuori udienza, conformemente alla citata disposizione normativa.
2. Questioni preliminari e merito.
Innanzi tutto, bisogna delimitare la causa petendi di questo giudizio di opposizione, poiché il ricorrente, con le note scritte ai sensi dell'art. 127 Ter c.p.c., depositate il 27.03.2023, per l'udienza del 03.04.2023, integrava i motivi di ricorso, eccependo la violazione dell'art. 14 della L 689/81, sotto il profilo della tardività della notifica dell'accertamento, formulando quindi in tale atto processuale nuovi profili di illegittimità dell'atto impugnato.
Più esattamente bisogna verificare se, nello specifico modulo procedimentale introdotto dagli artt. 22 e segg. della L 689/1981, sia possibile integrare nel corso del giudizio, a mezzo di memorie suppletive, i motivi originariamente svolti nel ricorso introduttivo, a sostegno della domanda di annullamento degli atti amministrativi.
La risposta che è stata data dalla giurisprudenza, tenuto conto della peculiarità del processo del quale si sta trattando, è negativa.
Infatti, la Suprema Corte di Cassazione già nella sua sentenza n. 6013 del 16.04.2003, in merito a tale problema ha così statuito: <Esso rappresenta una delle rare eccezioni al principio cardine introdotto dagli artt. 4 e 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, All. E (“Quando la contestazione cade sopra un diritto che si pretende leso da un atto dell'autorità amministrativa, i tribunali si limiteranno a conoscere degli effetti dell'atto stesso in relazione all'oggetto dedotto in giudizio. L'atto amministrativo non potrà essere revocato o modificato se non sovra ricorso alle competenti autorità amministrative... le autorità giudiziarie applicheranno gli atti amministrativi ed i regolamenti generali e locali in quanto siano conformi alle leggi”), consentendo al giudice ordinario di procedere, in caso di accoglimento dell'opposizione, all'annullamento dell'atto amministrativo
(l'ordinanza-ingiunzione) ritenuto illegittimo, alla sua sospensione o anche alla modificazione dell'entità della sanzione. Deroga, del resto, ricollegabile al terzo comma dell'art. 113 Cost. (in virtù del quale “la legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti dell'Amministrazione Pubblica nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa”) e che concede al giudice civile il potere di incidere direttamente sul provvedimento amministrativo (e non solo di procedere alla sua eventuale disapplicazione), esaminando tutti gli aspetti del rapporto, anche non di diritto soggettivo (ipotesi di cd. giurisdizione piena del giudice ordinario).
3 Tale caratteristica fa si che il procedimento in questione assume tutti gli elementi che sono propri del procedimento giurisdizionale amministrativo (almeno nella scelta originaria) ed, in particolare, la natura impugnatoria su ricorso ed annullatoria.
In questo schema, l'atto amministrativo (non il rapporto) è posto al centro della contesa, in quanto determina sia l'oggetto del processo, nel quale si verifica la legittimità dell'atto impugnato in relazione ai motivi di doglianza fatti valere dal ricorrente, sia i poteri cognitori ed istruttori del giudice, sia i poteri decisionali.
Siffatto paradigma processuale presuppone, dunque, che: tutte le ragioni che il ricorrente pone a base dell'istanza demolitoria dell'atto (“causae pretendi”) siano racchiuse nel ricorso introduttivo, senza possibilità non solo di inoltrare un ricorso meramente interruttivo (ossia contenente il mero “petitum” ma non la “causa pretendi”), ma anche di integrare in corso di causa i motivi originariamente addotti;
l'amministrazione, dal canto suo, non può dedurre motivi o circostanze a sostegno della pretesa sanzionatoria, diverse da quelle enunciate con l'ingiunzione; il giudice, infine, non ha il potere (salve le ipotesi di inesistenza) di rilevare
d'ufficio ragioni di nullità del provvedimento opposto o del procedimento che l'ha preceduto, nemmeno sotto il profilo della disapplicazione del provvedimento stesso (per alcuni di questi concetti, cfr. Cass. 12 agosto 2000,
n. 10796; 15 novembre 2001, n. 14238).
Ne consegue che è inammissibile la memoria (o altro genere di atto comunque denominato) con la quale il ricorrente deduca motivi di annullamento ulteriori rispetto a quelli dedotti nel ricorso in opposizione, o con la quale per la prima volta deduca motivi del quale era del tutto privo il ricorso stesso;
sicché, non incorre nella violazione dell'obbligo di motivazione il giudice che, nel redigere le ragioni poste a base della decisione, non tenga conto della memoria stessa.>>
Pertanto, l'eccezione relativa alla violazione dell'art. 14 della L 689/81 dedotta per la prima volta nelle note depositate il 27.03.2023 è inammissibile;
da tale inammissibilità consegue anche il pacifico principio giurisprudenziale secondo cui il giudice è tenuto a rendere la propria motivazione solo in ordine a questioni che siano ammissibili, mentre sulle questioni inammissibili non sussiste l'obbligo di motivazione del giudice nel redigere le ragioni poste a base della decisione.
Da quanto sopra premesso ne discende che gli unici motivi di censura proposti contro le ordinanze ingiunzioni ammissibili e, quindi, che possono essere esaminati sono quelli formulati nel ricorso introduttivo del giudizio.
Diversamente opinando si verificherebbe l'elusione del principio del contraddittorio (con lesione del diritto di difesa dei convenuti, che sui motivi dedotti in ricorso hanno predisposto le proprie difese), oltre che del canone di cui all'art. 112 c.p.c. (corrispondenza tra il "chiesto e il pronunciato"), atteso che quest'ultimo risulta instaurato avuto riguardo ai motivi dedotti in ricorso e non ad altri (Cfr.: Tribunale di Catania, sentenza 261 del
29/01/2014, dott. M. Fiorentino).
Con riferimento all'eccezione di omessa notifica dell'atto di accertamento sotteso all'ordinanza impugnata, ovvero all'atto di accertamento prot. n. .2100.15/05/2017.0207743 del 25/05/2017, nella stessa indicato;
CP_
4 CP_ in merito va rilevato come l ha prodotto copia dell'avviso di ricevimento della raccomandata a/r n.
78321199749-3, data 25.05.2017 personalmente al ricorrente. Parte_2
Inoltre, quanto attestato nella predetta relata dal notificatore fa fede fino a querela di falso (Cfr.: Cass.
31.05.2017 n. 13739; Cass. n. 4193/2010).
La predetta notificazione deve con riferimento alle modalità di notifica utilizzate, quindi, ritenersi regolarmente eseguite e l'ordinanza ingiunzione, sotto tale profilo, deve ritenersi legittima.
Con riferimento all'eccezione di difetto di motivazione in violazione dell'art. 3 L. 241/1990, in merito è sufficiente rammentare che la Cassazione ha stabilito che “L'ordinanza ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa non deve avere una motivazione analitica e dettagliata come quella di un provvedimento giudiziario, essendo sufficiente che sia dotata di una motivazione succinta, purché dia conto delle ragioni di fatto della decisione (che possono anche essere desunte "per relationem" dall'atto di contestazione) ed evidenzi l'avvenuto esame degli eventuali rilievi difensivi formulati dal ricorrente” (Cfr.: Cass. sez. 6 - 2,
Ordinanza n. 16316 del 30.07.2020).
Nella fattispecie l'ordinanza ingiunzione risulta dotata di sufficiente motivazione succinta avendo: richiamato l'atto di accertamento della contestazione con contestuale comunicazione della sanzione amministrativa in misura ridotta;
indicato la violazione contestata evidenziato la mancata produzione di scritti difensivi;
indicato le ragioni della quantificazione della sanzione amministrativa (“la gravità della condotta, la personalità dell'autore delle violazioni e gli altri elementi di valutazione di cui all'articolo 11 della legge n.689/1981”).
Riguardo all'eccezione di prescrizione regolata dall'art. 28 L. 689/1981, il quale dispone che “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione”, la stessa è parimenti infondata.
Al riguardo occorre rilevare che la Cassazione ha stabilito che “ Il principio della decorrenza della prescrizione quinquennale dal giorno della violazione, fissato in via generale dall'art. 28, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 per i crediti inerenti a sanzioni pecuniarie amministrative, puntualmente recepito in materia valutaria dall'art. 24 del d.P.R. 31 marzo 1988 n. 148, trova deroga, rispetto agli illeciti valutari originariamente configurati come reati e poi depenalizzati con la legge 21 ottobre 1988 n. 455, nell'art. 1, terzo comma, della legge stessa, il quale identifica il relativo "dies a quo " nella data della propria entrata in vigore, in coerenza con la regola generale dettata, in tema di prescrizione, dall'art. 2935 cod. civ….” (Cass. Sez. 5,
Sentenza n. 8044 del 28/03/2008).
Nel caso di specie il D. Lgs 15.01.2016 n. 8, che ha disposto la depenalizzazione di numerose ipotesi di reato in materia di lavoro e previdenza obbligatoria, prevedendone la trasformazione in illeciti amministrativi, è entrato in vigore dal 06.02.2016. In particolare, l'art. art. 2, comma 1-bis, del D.L. 463/83 è stato sostituito dall'art. 3.
Pertanto, la prescrizione quinquennale è iniziata a decorrere il 06.02.2016 ed è stata interrotta dalla notifica in data 25.05.2017 dall'atto di accertamento sopra indicato.
5 Ne consegue che alla data di notificazione dell'ordinanza ingiunzione (03.06.2022) il termine prescrizionale non era ancora decorso, tenuto conto che il termine prescrizionale è rimasto sospeso prima durante il periodo corrispondente al termine assegnato per il versamento delle quote omesse (tre mesi dalla notifica dell'atto di accertamento della violazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1 quater, della legge n. 638 del 1983), e poi dal 23 febbraio al 31 maggio 2020, ai sensi dell'art. 103, comma 6 bis della legge 24 aprile 2020, n. 27.
Per quanto riguarda l'eccezione di pagamento attraverso l'adesione alla definizione per estinzione dei debiti di cui all'art. 1, commi 184 e 185, della Legge n. 145/2018, ed alla definizione agevolata (Rottamazione Ter ex
D.L. n. 34/2019) – se è pur vero, da un lato, che egli ha chiesto ed ottenuto il pagamento rateale delle contribuzioni omesse – di cui peraltro non vi è prova che siano quelle previste dall'art. 2 comma 1-bis del D.L.
12.09.1983 n. 463, conv. con mod., dalla Legge 11.11.1983 n. 638, risultando i contributi rateizzati di gran lunga superiori a quelli indicati e riferibili alla predetta omissione nell'atto di accertamento – nel 2015; dall'altro, il pagamento non era stato ultimato né alla data della notifica dei verbali di accertamento, né allo scadere del termine di tre mesi dalla notifica di tali atti di accertamento.
L'esaustività del pagamento in tale termine era l'unica condizione per l'operatività della c.d. Clausola di non punibilità, prevista dal secondo periodo dell'art. 2, comma 1-bis, richiamato. In ogni caso, l'istanza di rateizzazione al più poteva concerne soltanto i contributi omessi e non anche le sanzioni amministrative derivanti dall'omesso pagamento degli stessi ed oggetto dell'Ordinanza Ingiunzione qui opposta.
Con riferimento alla quantificazione della sanzione, assume particolare rilevanza la normativa sopravvenuta, ovvero le modifiche che l'art. 23 del D.L. 04.05.2023 n. 48, ha apportato all'art. 2, co.
1-bis, D.L. n. 463/1983.
L'art. 2, c. 1 bis, della legge 11.11.1983 n. 638, nella formulazione introdotta dall'art. 3, c. 6, del D. Lgs.
15.01.2016 n. 8, entrato in vigore il 06.02.2016, così prevedeva: «L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a € 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a € 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 10.000 a € 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione per l'omesso versamento della quota di contribuzione posta a carico del lavoratore dipendente ed anticipata dal datore di lavoro di importo inferiore ad € 10.000, il fatto non costituisce più reato ma sanzione amministrativa pecuniaria di importo variabile da un minimo di euro
€ 10.000 fino ad un massimo di € 50.000». Ed in relazione a tale dettato normativo era stata comminata l'originaria sanzione.
A seguito della nuova formulazione nascente dal D.L. 48/2023, l'art. 2, co.
1-bis, D.L. n. 463/1983, risulta così modificato “1-bis. L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro
10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione
6 amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”. CP_ Sì dà atto, inoltre, che l , ha provveduto a modificare - in esecuzione di quanto previsto dall'art. 23 del
D.L. 04.05.2023 - l'importo dell'ordinanza ingiunzione impugnata in € 6.936,75, con riduzione della sanzione amministrativa applicata.
Sul punto, va rilevato, come la difesa del ricorrente, insistendo nell'accoglimento dei motivi del ricorso nelle note depositate anche per la presente udienza, ha tacitamente rinunciato ad avvalersi della rideterminazione CP_ della sanzione, operata dall' .
Ne consegue che, risultando infondati i motivi di ricorso, per come motivati nella superiore parte motiva, il CP_ ricorrente va condannato al pagamento della sanzione siccome rideterminata dall' , conformemente ai criteri di cui al D.L. 48/2023, ovvero nella somma di € 6.936,75.
2. Spese.
Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di giudizio, le stesse seguono la soccombenza e trovano liquidazione come da dispositivo, tenendo conto dell'importo della sanzione rideterminata.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 01.07.2022 da nei confronti dell' Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., disattesa ogni contraria domanda ed eccezione,
[...] così provvede: CP_
1. Accerta e dichiara la modifica da parte dell' , intervenuta nelle more, dell'importo dell'ordinanza ingiunzione opposta n. OI-000096085, con determinazione della sanzione amministrativa in € 6.936,75.
2. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente, come sopra generalizzato, al pagamento della sanzione amministrativa di cui all'ordinanza ingiunzione impugnata nell'importo rideterminato, ai sensi del D.L.
48/2023.
3. Condanna parte ricorrente, come sopra generalizzata, al pagamento delle spese di lite nei confronti CP_ dell' , in persona del legale rappresentante p.t., che liquida in complessivi € 2.236,00, per compenso professionale, oltre rimborso del 15% per spese generali, C.P.A. ed IVA. nelle misure di legge e se dovuta.
Così deciso in Catania, 16.06.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Lidia Zingales
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, a seguito dell'udienza del 16 Giugno 2025, procede allo svolgimento delle attività sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., ed emette la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 5650 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 CodiceFiscale_1 ivi residente in [...], n.q. di titolare dell'omonima ditta individuale, ed elettivamente domiciliato in Bronte. C.le Aida n. 6, presso lo studio dell'avv. Antonio Giovanni Petronaci, che lo rappresenta e difende per mandato allegato all'atto introduttivo del giudizio.
Ricorrente
CONTRO in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliato in Catania, Piazza della Repubblica n. 26, presso l'avvocatura provinciale dell' e rappresentato e difeso dagli avv. Alessandra Vetri, per mandato generale CP_1 alle liti del 22.03.2024, (Rep. 37875 - Racc. 7313) a rogito in Notar di Roma. Persona_1
Resistente
OGGETTO: Opposizione ad ordinanza ingiunzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
Con ricorso innanzi al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, depositato l'1.07.2022, il ricorrente proponeva opposizione avverso l'Ordinanza Ingiunzione n. OI - 000096085, Prot. n. CP_
.2100.16/05/2022.0320185, notificata il 03.06.2022, con la quale veniva richiesto il pagamento della somma di € 22.000,00, a titolo di sanzione amministrativa, per violazioni riferite all'anno 2015, oltre € 6,60 a CP_ titolo di spese, di cui all'atto di accertamento prot. n. .2100.15/05/2017.0207743 del 25/05/2017.
1 CP_ Con il predetto atto l contestava, la violazione dell'art. 2, comma 1 bis, del D.L. 12.09.1983 n. 463, convertito con modificazioni dalla Legge 11.11.1983 n. 638 (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali).
Parte ricorrente eccepiva l'omessa notifica dell'atto di accertamento sotteso all'ordinanza ingiunzione con conseguente illegittimità della stessa;
il difetto di motivazione del provvedimento impugnato;
la prescrizione.
Deduceva la non dovutezza delle somme poiché in data 29.04.2019, con domanda prot. n. 221631 aveva dichiarato di voler aderire alla definizione per estinzione dei debiti di cui all'art. 1, commi 184 e 185, della
Legge n. 145/2018, pagando in maniera integrale le relative somme nelle scadenze indicate dall'Agente della
Riscossione; ed ancora in data 17.07.2019, con domanda prot. n. 381817 aveva dichiarato di voler aderire alla definizione agevolata (Rottamazione Ter ex D.L. n. 34/2019), pagando in maniera integrale le relative somme nelle scadenze indicate dall'Agente della Riscossione.
Concludeva chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni “1) In via preliminare e cautelare, inaudita altera parte, sospendere l'efficacia esecutiva di tutti i provvedimenti e sanzioni impugnati con tutte le conseguenze di Legge;
2) Nel merito, previa fissazione di un'udienza di comparizione delle parti: Accogliere il ricorso e, per l'effetto, Annullare tutti i provvedimenti impugnati e tutte le sanzioni accessorie e provvedimenti connessi;
3) Accertare e dichiarare la prescrizione delle violazioni contestate con l'atto di accertamento richiamato in seno all'ordinanza ingiunzione oggi impugnata e di tutte le azioni, somme, diritti e crediti richiesti con l'ordinanza ingiunzione impugnata e con l'atto di accertamento ivi indicato;
4) Dichiarare che le somme accertate e richieste con l'ordinanza ingiunzione impugnata e con l'atto di accertamento ivi indicato sono prescritte e, pertanto, non dovute dall'odierno ricorrente;
5) Accertare e dichiarare l'illegittimità del procedimento di formazione dell'ordinanza ingiunzione, dell'atto di accertamento ivi indicato per l'omessa notifica degli atti di accertamento e e/o di qualsiasi altro atto presupposto, e, conseguentemente, dichiarare la nullità dell'atto di accertamento ivi indicato, dell'ingiunzione di pagamento impugnata e di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali;
6) Accertare e dichiarare che nessuna somma è dovuta dall'odierno CP_ ricorrente all' sede di Catania o ad altri Enti;
7) Annullare e privare di ogni effetto giuridico l'atto di CP_ accertamento prot. n. .2100.15/05/2017.0207743 del 25/05/2017, l'ingiunzione di pagamento n. OI-
000096085 oggi impugnata e tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali. 8) In estremo subordine, nella non temuta ipotesi di rigetto del presente ricorso, irrogare la sanzione nel suo minimo edittale, anche alla luce della prova dell'avvenuto pagamento di quanto dovuto dal ricorrente;
9) In ogni caso, Condannare la parte resistente alle spese e al compenso di causa, oltre accessori e rimborso forfetario, da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c. nei confronti del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”. CP_ Integrato il contraddittorio, si costituiva l , depositando memoria difensiva svolgendo difese sotto vari profili volte al rigetto del ricorso.
Con provvedimento del 03.04.2023, reso all'esito dell'udienza di pari data, svolta con le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c., la causa veniva rinviata per discussione e decisione.
2 CP_ Nelle more del giudizio, l dando atto dell'intervenuta emanazione del D.L 48/2023, che aveva stabilito criteri diversi per la quantificazione della sanzione, depositava nuovo provvedimento con sanzione rideterminata ai sensi della citata normativa.
Alla luce del provvedimento del Presidente della Sezione Lavoro, dott.ssa Laura Renda del 10.06.2025 e di quello del Presidente del Tribunale, la causa chiamata, innanzi al sottoscritto giudicante, all'udienza del
16.06.2025, svoltasi secondo le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti costituite ed istruita mediante produzione documentale, la stessa è stata trattenuta per la decisione.
Indi viene decisa con la presente sentenza, emessa fuori udienza, conformemente alla citata disposizione normativa.
2. Questioni preliminari e merito.
Innanzi tutto, bisogna delimitare la causa petendi di questo giudizio di opposizione, poiché il ricorrente, con le note scritte ai sensi dell'art. 127 Ter c.p.c., depositate il 27.03.2023, per l'udienza del 03.04.2023, integrava i motivi di ricorso, eccependo la violazione dell'art. 14 della L 689/81, sotto il profilo della tardività della notifica dell'accertamento, formulando quindi in tale atto processuale nuovi profili di illegittimità dell'atto impugnato.
Più esattamente bisogna verificare se, nello specifico modulo procedimentale introdotto dagli artt. 22 e segg. della L 689/1981, sia possibile integrare nel corso del giudizio, a mezzo di memorie suppletive, i motivi originariamente svolti nel ricorso introduttivo, a sostegno della domanda di annullamento degli atti amministrativi.
La risposta che è stata data dalla giurisprudenza, tenuto conto della peculiarità del processo del quale si sta trattando, è negativa.
Infatti, la Suprema Corte di Cassazione già nella sua sentenza n. 6013 del 16.04.2003, in merito a tale problema ha così statuito: <Esso rappresenta una delle rare eccezioni al principio cardine introdotto dagli artt. 4 e 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, All. E (“Quando la contestazione cade sopra un diritto che si pretende leso da un atto dell'autorità amministrativa, i tribunali si limiteranno a conoscere degli effetti dell'atto stesso in relazione all'oggetto dedotto in giudizio. L'atto amministrativo non potrà essere revocato o modificato se non sovra ricorso alle competenti autorità amministrative... le autorità giudiziarie applicheranno gli atti amministrativi ed i regolamenti generali e locali in quanto siano conformi alle leggi”), consentendo al giudice ordinario di procedere, in caso di accoglimento dell'opposizione, all'annullamento dell'atto amministrativo
(l'ordinanza-ingiunzione) ritenuto illegittimo, alla sua sospensione o anche alla modificazione dell'entità della sanzione. Deroga, del resto, ricollegabile al terzo comma dell'art. 113 Cost. (in virtù del quale “la legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti dell'Amministrazione Pubblica nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa”) e che concede al giudice civile il potere di incidere direttamente sul provvedimento amministrativo (e non solo di procedere alla sua eventuale disapplicazione), esaminando tutti gli aspetti del rapporto, anche non di diritto soggettivo (ipotesi di cd. giurisdizione piena del giudice ordinario).
3 Tale caratteristica fa si che il procedimento in questione assume tutti gli elementi che sono propri del procedimento giurisdizionale amministrativo (almeno nella scelta originaria) ed, in particolare, la natura impugnatoria su ricorso ed annullatoria.
In questo schema, l'atto amministrativo (non il rapporto) è posto al centro della contesa, in quanto determina sia l'oggetto del processo, nel quale si verifica la legittimità dell'atto impugnato in relazione ai motivi di doglianza fatti valere dal ricorrente, sia i poteri cognitori ed istruttori del giudice, sia i poteri decisionali.
Siffatto paradigma processuale presuppone, dunque, che: tutte le ragioni che il ricorrente pone a base dell'istanza demolitoria dell'atto (“causae pretendi”) siano racchiuse nel ricorso introduttivo, senza possibilità non solo di inoltrare un ricorso meramente interruttivo (ossia contenente il mero “petitum” ma non la “causa pretendi”), ma anche di integrare in corso di causa i motivi originariamente addotti;
l'amministrazione, dal canto suo, non può dedurre motivi o circostanze a sostegno della pretesa sanzionatoria, diverse da quelle enunciate con l'ingiunzione; il giudice, infine, non ha il potere (salve le ipotesi di inesistenza) di rilevare
d'ufficio ragioni di nullità del provvedimento opposto o del procedimento che l'ha preceduto, nemmeno sotto il profilo della disapplicazione del provvedimento stesso (per alcuni di questi concetti, cfr. Cass. 12 agosto 2000,
n. 10796; 15 novembre 2001, n. 14238).
Ne consegue che è inammissibile la memoria (o altro genere di atto comunque denominato) con la quale il ricorrente deduca motivi di annullamento ulteriori rispetto a quelli dedotti nel ricorso in opposizione, o con la quale per la prima volta deduca motivi del quale era del tutto privo il ricorso stesso;
sicché, non incorre nella violazione dell'obbligo di motivazione il giudice che, nel redigere le ragioni poste a base della decisione, non tenga conto della memoria stessa.>>
Pertanto, l'eccezione relativa alla violazione dell'art. 14 della L 689/81 dedotta per la prima volta nelle note depositate il 27.03.2023 è inammissibile;
da tale inammissibilità consegue anche il pacifico principio giurisprudenziale secondo cui il giudice è tenuto a rendere la propria motivazione solo in ordine a questioni che siano ammissibili, mentre sulle questioni inammissibili non sussiste l'obbligo di motivazione del giudice nel redigere le ragioni poste a base della decisione.
Da quanto sopra premesso ne discende che gli unici motivi di censura proposti contro le ordinanze ingiunzioni ammissibili e, quindi, che possono essere esaminati sono quelli formulati nel ricorso introduttivo del giudizio.
Diversamente opinando si verificherebbe l'elusione del principio del contraddittorio (con lesione del diritto di difesa dei convenuti, che sui motivi dedotti in ricorso hanno predisposto le proprie difese), oltre che del canone di cui all'art. 112 c.p.c. (corrispondenza tra il "chiesto e il pronunciato"), atteso che quest'ultimo risulta instaurato avuto riguardo ai motivi dedotti in ricorso e non ad altri (Cfr.: Tribunale di Catania, sentenza 261 del
29/01/2014, dott. M. Fiorentino).
Con riferimento all'eccezione di omessa notifica dell'atto di accertamento sotteso all'ordinanza impugnata, ovvero all'atto di accertamento prot. n. .2100.15/05/2017.0207743 del 25/05/2017, nella stessa indicato;
CP_
4 CP_ in merito va rilevato come l ha prodotto copia dell'avviso di ricevimento della raccomandata a/r n.
78321199749-3, data 25.05.2017 personalmente al ricorrente. Parte_2
Inoltre, quanto attestato nella predetta relata dal notificatore fa fede fino a querela di falso (Cfr.: Cass.
31.05.2017 n. 13739; Cass. n. 4193/2010).
La predetta notificazione deve con riferimento alle modalità di notifica utilizzate, quindi, ritenersi regolarmente eseguite e l'ordinanza ingiunzione, sotto tale profilo, deve ritenersi legittima.
Con riferimento all'eccezione di difetto di motivazione in violazione dell'art. 3 L. 241/1990, in merito è sufficiente rammentare che la Cassazione ha stabilito che “L'ordinanza ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa non deve avere una motivazione analitica e dettagliata come quella di un provvedimento giudiziario, essendo sufficiente che sia dotata di una motivazione succinta, purché dia conto delle ragioni di fatto della decisione (che possono anche essere desunte "per relationem" dall'atto di contestazione) ed evidenzi l'avvenuto esame degli eventuali rilievi difensivi formulati dal ricorrente” (Cfr.: Cass. sez. 6 - 2,
Ordinanza n. 16316 del 30.07.2020).
Nella fattispecie l'ordinanza ingiunzione risulta dotata di sufficiente motivazione succinta avendo: richiamato l'atto di accertamento della contestazione con contestuale comunicazione della sanzione amministrativa in misura ridotta;
indicato la violazione contestata evidenziato la mancata produzione di scritti difensivi;
indicato le ragioni della quantificazione della sanzione amministrativa (“la gravità della condotta, la personalità dell'autore delle violazioni e gli altri elementi di valutazione di cui all'articolo 11 della legge n.689/1981”).
Riguardo all'eccezione di prescrizione regolata dall'art. 28 L. 689/1981, il quale dispone che “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione”, la stessa è parimenti infondata.
Al riguardo occorre rilevare che la Cassazione ha stabilito che “ Il principio della decorrenza della prescrizione quinquennale dal giorno della violazione, fissato in via generale dall'art. 28, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 per i crediti inerenti a sanzioni pecuniarie amministrative, puntualmente recepito in materia valutaria dall'art. 24 del d.P.R. 31 marzo 1988 n. 148, trova deroga, rispetto agli illeciti valutari originariamente configurati come reati e poi depenalizzati con la legge 21 ottobre 1988 n. 455, nell'art. 1, terzo comma, della legge stessa, il quale identifica il relativo "dies a quo " nella data della propria entrata in vigore, in coerenza con la regola generale dettata, in tema di prescrizione, dall'art. 2935 cod. civ….” (Cass. Sez. 5,
Sentenza n. 8044 del 28/03/2008).
Nel caso di specie il D. Lgs 15.01.2016 n. 8, che ha disposto la depenalizzazione di numerose ipotesi di reato in materia di lavoro e previdenza obbligatoria, prevedendone la trasformazione in illeciti amministrativi, è entrato in vigore dal 06.02.2016. In particolare, l'art. art. 2, comma 1-bis, del D.L. 463/83 è stato sostituito dall'art. 3.
Pertanto, la prescrizione quinquennale è iniziata a decorrere il 06.02.2016 ed è stata interrotta dalla notifica in data 25.05.2017 dall'atto di accertamento sopra indicato.
5 Ne consegue che alla data di notificazione dell'ordinanza ingiunzione (03.06.2022) il termine prescrizionale non era ancora decorso, tenuto conto che il termine prescrizionale è rimasto sospeso prima durante il periodo corrispondente al termine assegnato per il versamento delle quote omesse (tre mesi dalla notifica dell'atto di accertamento della violazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1 quater, della legge n. 638 del 1983), e poi dal 23 febbraio al 31 maggio 2020, ai sensi dell'art. 103, comma 6 bis della legge 24 aprile 2020, n. 27.
Per quanto riguarda l'eccezione di pagamento attraverso l'adesione alla definizione per estinzione dei debiti di cui all'art. 1, commi 184 e 185, della Legge n. 145/2018, ed alla definizione agevolata (Rottamazione Ter ex
D.L. n. 34/2019) – se è pur vero, da un lato, che egli ha chiesto ed ottenuto il pagamento rateale delle contribuzioni omesse – di cui peraltro non vi è prova che siano quelle previste dall'art. 2 comma 1-bis del D.L.
12.09.1983 n. 463, conv. con mod., dalla Legge 11.11.1983 n. 638, risultando i contributi rateizzati di gran lunga superiori a quelli indicati e riferibili alla predetta omissione nell'atto di accertamento – nel 2015; dall'altro, il pagamento non era stato ultimato né alla data della notifica dei verbali di accertamento, né allo scadere del termine di tre mesi dalla notifica di tali atti di accertamento.
L'esaustività del pagamento in tale termine era l'unica condizione per l'operatività della c.d. Clausola di non punibilità, prevista dal secondo periodo dell'art. 2, comma 1-bis, richiamato. In ogni caso, l'istanza di rateizzazione al più poteva concerne soltanto i contributi omessi e non anche le sanzioni amministrative derivanti dall'omesso pagamento degli stessi ed oggetto dell'Ordinanza Ingiunzione qui opposta.
Con riferimento alla quantificazione della sanzione, assume particolare rilevanza la normativa sopravvenuta, ovvero le modifiche che l'art. 23 del D.L. 04.05.2023 n. 48, ha apportato all'art. 2, co.
1-bis, D.L. n. 463/1983.
L'art. 2, c. 1 bis, della legge 11.11.1983 n. 638, nella formulazione introdotta dall'art. 3, c. 6, del D. Lgs.
15.01.2016 n. 8, entrato in vigore il 06.02.2016, così prevedeva: «L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a € 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a € 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 10.000 a € 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione per l'omesso versamento della quota di contribuzione posta a carico del lavoratore dipendente ed anticipata dal datore di lavoro di importo inferiore ad € 10.000, il fatto non costituisce più reato ma sanzione amministrativa pecuniaria di importo variabile da un minimo di euro
€ 10.000 fino ad un massimo di € 50.000». Ed in relazione a tale dettato normativo era stata comminata l'originaria sanzione.
A seguito della nuova formulazione nascente dal D.L. 48/2023, l'art. 2, co.
1-bis, D.L. n. 463/1983, risulta così modificato “1-bis. L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro
10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione
6 amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”. CP_ Sì dà atto, inoltre, che l , ha provveduto a modificare - in esecuzione di quanto previsto dall'art. 23 del
D.L. 04.05.2023 - l'importo dell'ordinanza ingiunzione impugnata in € 6.936,75, con riduzione della sanzione amministrativa applicata.
Sul punto, va rilevato, come la difesa del ricorrente, insistendo nell'accoglimento dei motivi del ricorso nelle note depositate anche per la presente udienza, ha tacitamente rinunciato ad avvalersi della rideterminazione CP_ della sanzione, operata dall' .
Ne consegue che, risultando infondati i motivi di ricorso, per come motivati nella superiore parte motiva, il CP_ ricorrente va condannato al pagamento della sanzione siccome rideterminata dall' , conformemente ai criteri di cui al D.L. 48/2023, ovvero nella somma di € 6.936,75.
2. Spese.
Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di giudizio, le stesse seguono la soccombenza e trovano liquidazione come da dispositivo, tenendo conto dell'importo della sanzione rideterminata.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 01.07.2022 da nei confronti dell' Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., disattesa ogni contraria domanda ed eccezione,
[...] così provvede: CP_
1. Accerta e dichiara la modifica da parte dell' , intervenuta nelle more, dell'importo dell'ordinanza ingiunzione opposta n. OI-000096085, con determinazione della sanzione amministrativa in € 6.936,75.
2. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente, come sopra generalizzato, al pagamento della sanzione amministrativa di cui all'ordinanza ingiunzione impugnata nell'importo rideterminato, ai sensi del D.L.
48/2023.
3. Condanna parte ricorrente, come sopra generalizzata, al pagamento delle spese di lite nei confronti CP_ dell' , in persona del legale rappresentante p.t., che liquida in complessivi € 2.236,00, per compenso professionale, oltre rimborso del 15% per spese generali, C.P.A. ed IVA. nelle misure di legge e se dovuta.
Così deciso in Catania, 16.06.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Lidia Zingales
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