Sentenza 24 aprile 2002
Commentario • 1
- 1. Notifiche a difensori omonimi: spetta alla cancelleria identificarliRoberto Cataldi · https://www.studiocataldi.it/ · 8 settembre 2002
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/04/2002, n. 5982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5982 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2002 |
Testo completo
Aula 'B' 05 9 82 / 02 IN ME DE POPOTO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Erminio RAVAGNANI Presidente R.G. N. 11958/ 00 Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere Cron.117494 Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere Rep. Dott. Florindo MINICHIELLO Rel. Consigliere Ud. 30/01/02 Dott. Stefano Maria EVANGELISTA Consigliere ha pronunciato la seguente S EN T ENZA sul ricorso proposto da: LA SELVA FONTE, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE PASTEUR 5, presso lo studio dell'avvocato ENRICO GIANNUBILO, rappresentato e difeso dall'avvocato VITO MARIO ANTIFORA, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2002- rappresentato e difeso dagli avvocati LUIGI PICCIOTTO, 489 VINCENZA GORGA, GIUSEPPE FABIANI, giusta delega in -1- : calce alla copia notificata del ricorso;
P resistente con mandato - avverso la sentenza n. 808/99 del Tribunale di TRANI, depositata il 12/07/99 R.G.N. 287298;2690/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/01/02 dal Consigliere Dott. Florindo MINICHIELLO;
udito l'Avvocato ANTIFORA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore • Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso ed assorbiti gli altri. -2- R.G. 11958/00 Svolgimento del processo Nella controversia promossa dall'assicurata indicata in epigrafe nei confronti dell'INPS perché fosse accertato il suo diritto alla rivalutazione dell'indennità di disoccupazione ordinaria, già percepita nella misura di lire ottocento al giorno, il Tribunale di Trani - giudice di rinvio dinanzi al quale la causa è stata riassunta dopo l'annullamento da parte di questa Corte della pronuncia di appello resa dal Tribunale di Bari ha dichiarato la nullità della domanda introduttiva del giudizio.- Il Tribunale è pervenuto a tale decisione, ritenendo fondata l'eccezione sollevata, per la prima volta in sede di rinvio, dall'INPS circa l'omessa indicazione dei fatti sui quali la lavoratrice aveva basato la sua richiesta. Tale requisito della domanda non può, ad avviso del Tribunale, ritenersi assolto con la produzione della documentazione allegata dalla parte privata, trattandosi soltanto di mezzi di prova che non possono valere a sanare l'originaria carenza dell'atto introduttivo del giudizio. Quest'ultima, poi, ha aggiunto il Tribunale, non può essere esclusa solo perché la domanda sia stata proposta per ottenere una condanna generica, essendo in ogni caso richiesto l'adempimento dell'onere di allegazione dei fatti costitutivi del diritto dedotto;
né la nullità può ritenersi sanata dal comportamento dell'ente previdenziale, che aveva riconosciuto di avere già pagato l'indennità ordinaria di disoccupazione nella misura all'epoca dovuta, ed irrilevante è, ai fini dell'onere di adempimento del requisito in questione, che il medesimo ente fosse già in possesso di tutti gli elementi relativi alla posizione assicurativa della richiedente. Avverso la sentenza del Tribunale di Trani l'assicurata ha proposto ricorso per cassazione, formulando tre motivi di censura. quy L'INPS ha depositato procura speciale ai difensori. 3 Motivi della decisione Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione dell'art. 394 cod. proc. civ. e nullità del procedimento. Deduce l'errore in cui è incorso il giudice di rinvio, il quale, anziché decidere la causa nel merito così come era stato disposto con la sentenza rescindente, ha preso in esame una nuova eccezione sollevata per la prima volta dall'INPS in sede di rinvio, contro la preclusione di nuove prove e nuove eccezioni in tale fase del processo. La censura è fondata. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio di rinvio, che è un processo chiuso, tendente ad una nuova pronuncia in sostituzione di quella cassata, non solo è inibito alle parti ampliare il thema decidendum, formulando nuove domande e nuove eccezioni, ma operano le preclusioni che derivano dal giudicato implicito formatosi con la sentenza di cassazione, onde neppure le questioni esaminabili di ufficio, non rilevate dalla Corte Suprema, possono in sede di rinvio essere dedotte o comunque esaminate, giacché il loro riesame tende a porre nel nulla o a limitare gli effetti della stessa sentenza di cassazione, in contrasto con il principio della sua intangibilità (cfr. fra le tante Cass. 9 febbraio 2000 n. 1437, Cass. 12 agosto 1996 n. 7494). Nella specie, la sentenza di appello del Tribunale di Bari fu annullata da questa Corte, in quanto erroneamente aveva ritenuto la inammissibilità del gravame per un vizio della notificazione del ricorso in appello all'INPS, senza procedere alla sua rinnovazione. Detto giudice non aveva tenuto conto del principio secondo cui, la proposizione dell'appello, perfezionatasi con il deposito del relativo ricorso ai sensi dell'art. 435 cod. proc. civ., impedisce ogni decadenza dall'impugnazione e l'eventuale vizio o inesistenza - giuridica o di fatto della notificazione del ricorso e del decreto di 4 file fissazione dell'udienza di discussione non si comunica all'impugnazione (ormai perfezionatasi), ma impone al giudice che rilevi il vizio di indicarlo all'appellante assegnandogli, previa fissazione di un'altra udienza di discussione, un termine perentorio per provvedere a notificare il ricorso con il decreto di fissazione dell'udienza. La sussistenza dei requisiti prescritti dall'art. 414 cod. proc. civ. in relazione al ricorso dinanzi al Pretore, costituisce perciò un necessario presupposto logico - giuridico della pronuncia di annullamento di questa Corte, solo il suo implicito accertamento positivo potendo giustificare la pronuncia rescissoria nei termini sopra riferiti: ed era, quindi, precluso al giudice di rinvio l'esame di qualsiasi questione intesa a vanificare l'esito di siffatto accertamento. L'accoglimento del primo motivo di ricorso determina l'assorbimento degli altri, con i quali parte ricorrente ha denunciato: a) la violazione degli artt. 160 e 414, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., e vizi di motivazione (in base all'assunto della completezza del ricorso introduttivo del giudizio, relativamente agli elementi di identificazione della domanda ed alle deduzioni in fatto ed in diritto idonee a consentire al convenuto l'adeguato esercizio del diritto di difesa;
al rilievo dell'omesso esame delle richieste istruttorie da essa ricorrente avanzate in risposta alla eccezione di nullità formulata dall'INPS; alla denuncia della contraddizione ravvisabile nell'affermata partecipazione dell'istituto nel giudizio dinanzi al Tribunale, in cui, invece, l'ente era rimasto contumace); b) ancora violazione dell'art. 414 n.5 cod. proc. civ. e vizi di motivazione (in base al rilievo che all'eccepita carenza di allegazioni circa l'avvenuta percezione dell'indennità di disoccupazione il giudice del merito aveva il potere - dovere di porre rimedio dando seguito alla richiesta di ordinare all'INPS l'esibizione della documentazione, in suo possesso, concernente la posizione dell'assicurata e comunque tenendo conto delle ammissioni dello stesso Istituto in ordine alla percezione suddetta). ру 5 Cassata la sentenza del Tribunale di Trani, la causa deve essere rimessa per il riesame ad altro giudice di appello, designato come in dispositivo, il quale provvederà anche alla regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Lecce. Così deciso, in Roma, il 30 gennaio 2002 IL PRESIDENTE Menina Kavagman IL CONSIGLIERE - ESTENSORE Florent ficcialeell franco IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 24 APR. 2002 oggi, E H I 3 0 / D 1 3 S IL CANCELLIERE , S . 5 O A T N E O . L T R L , N A O ' A L B S 3 L E I 7 E P - D S D 8 I - I A 1 N S T 1 G S N O O E E S P A I G M D I A G E E , A O L D O T R T E I T A T R S L I I N L G E D E E S E R D O 6