Rigetto
Sentenza 10 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 10/07/2025, n. 6049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6049 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06049/2025REG.PROV.COLL.
N. 08247/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8247 del 2023, proposto dal sig. ON Senatore, rappresentato e difeso dall’avvocato Generoso Pagliarulo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Cava de’ Tirreni, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Antonino Cascone e Giuliana Senatore, con domicilio eletto presso lo studio Placidi in Roma, via Barnaba Tortolini, n.30 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania Sezione staccata di ER (Sezione Terza) n. 1462/2023, pubblicata in data 19 giugno 2023.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Cava de' Tirreni;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 giugno 2025 il Cons. Brunella Bruno e uditi per le parti gli avvocati Generoso Pagliarulo e Giuliana Senatore;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’appellante impugna la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il TAR Campania, Sezione staccata di ER, ha respinto il ricorso da egli proposto avverso il provvedimento con il quale l’amministrazione comunale di Cava de’ Tirreni ha irrogato sanzione pecuniaria ex art. 31, comma 4 bis del d.P.R. n. 380 del 2001, a seguito della rilevazione dell’ottemperanza della pregressa ordinanza demolitoria n. 274 del 29 ottobre 2015 solo parziale e comunque avvenuta oltre in termine prescritto.
2. Il sopra indicato provvedimento è stato adottato in esito ad un’attività amministrativa complessa, in relazione alla quale rilevano, sul piano fattuale, le seguenti circostanze:
con ordinanza n. 2 del 2011, emessa ai sensi dell’art. 31 d.P.R. n. 380 del 2001, è stato ingiunto all’odierno appellante, di “ sospendere immediatamente i lavori abusivi intrapresi alla Via C. Schreiber – Via C. Avallone, 28 ” e “ di demolire, a propria cura e spese entro e non oltre 90 giorni […] le opere abusive realizzate ”, dettagliatamente indicate;
il giudizio proposto dal sig. Senatore avverso il predetto provvedimento è stato definito dal Tribunale con sentenza n. 1981/2013, di rigetto del ricorso, in esito anche alle risultanze della disposta consulenza tecnica d’ufficio. Detta sentenza è stata confermata in appello con la pronuncia di questo Consiglio n. n. 2654/2016, nella quale è stato, tra l’altro, rilevato che la “ la consulenza tecnica di primo grado, congruamente motivata, ha confermato la sussistenza degli abusi edilizi negli esatti termini descritti dall’amministrazione nell’ordinanza del 7 febbraio 2011 ”;
in data 13 marzo 2024, l’amministrazione comunale ha, dunque, adottato una nuova ordinanza con la quale è stata ingiunta la demolizione, entro il termine di novanta giorni, di tutte le opere abusive, con ripristino dello stato dei luoghi, ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001;
anche la sopra indicata ordinanza di demolizione è stata impugnata dall’interessato con ricorso dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse dal TAR con sentenza n. 1467/2014, in considerazione della presentazione, in pendenza di quel giudizio, della domanda di permesso di costruire in sanatoria, ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001;
a seguito della formazione del silenzio rigetto sulla predetta istanza, l’amministrazione ha adottato la terza ordinanza di demolizione, n. 274/2015, in relazione alla quale l’interessato ha proposto ricorso, formulando l’istanza cautelare che è stata respinta sia in primo grado sia in appello con ordinanza di questo Consiglio n. 3872 del 14 settembre 2016;
con nota acquisita al prot. n. 55374 del 31 maggio 2018, l’odierno appellante ha rappresentato all’amministrazione comunale la volontà di ottemperare all’ordinanza di demolizione n. 274 del 29 giugno 2015, comunicando l’inizio dei lavori di ripristino, l’impresa esecutrice e il tecnico incaricato della direzione dei lavori, nonché, successivamente, l’ultimazione di detti lavori con richiesta del relativo accertamento da parte dell’amministrazione;
le risultanze delle verifiche espletate sono state comunicate all’interessato dall’amministrazione con nota prot. n. 86295 del 25 ottobre 2018, nella quale è stato evidenziato che “ il ripristino degli abusi non è avvenuto in modo completo ” con descrizione delle opere che non risultavano ancora rimosse e, a seguito di un ulteriore sopralluogo sollecitato dall’interessato, è stata rilevata la tardività del ripristino, avvenuto oltre il termine di novanta giorni decorrente dall’ordinanza di demolizione;
con l’ordinanza del 9 luglio 2019, impugnata con il ricorso originario, l’amministrazione comunale ha, dunque, irrogato la sanzione amministrativa di € 20.000,00 ai sensi dell’art. 31, comma 4 bis del d.P.R. n. 380 del 2001 .
3. Prescindendo dalle eccezioni preliminari, il TAR ha respinto il ricorso proposto avverso il provvedimento di irrogazione della sanzione amministrativa, escludendo, in primo luogo, la sussistenza del censurato vizio di incompetenza come pure la fondatezza delle deduzioni incentrate sulla entità degli abusi sostenuta dal deducente, avuto riguardo agli esiti non favorevoli dei ricorsi da quest’ultimo proposti avverso i precedenti provvedimenti di irrogazione della sanzione demolitoria, incluso quello azionato avverso ordinanza di demolizione, n. 274/2015, con assoggettamento ratione temporis dell’attività edilizia abusiva al procedimento sanzionatorio di cui all’art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001. In tale quadro, il primo giudice ha ritenuto infondata anche l’eccezione di prescrizione, stante l’adozione del provvedimento impugnato a seguito dell’accertamento dell’inottemperanza della nuova ordinanza di demolizione n. 274/2015, rimarcando, altresì, che per gli abusi realizzati “ sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'articolo 27, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima ” di euro 20.000,00.
4. L’appellante critica la sentenza impugnata, in quanto erroneamente il primo giudice avrebbe ritenuto applicabile alla fattispecie le previsioni dell’art. 31, comma 4 bis del d.P.R. n. 380 del 2001, stante la modesta entità degli abusi sanzionati. L’appellante contesta, inoltre, che l’amministrazione avrebbe dovuto comunicare l’avvio del procedimento e, comunque, adottare un nuovo provvedimento di irrogazione della sanzione demolitoria successivamente agli esiti dei giudizi e alle ulteriori verifiche espletate.
5. Il Comune appellato si è costituito in giudizio, concludendo, con articolate argomentazioni, per l’infondatezza delle censure dedotte.
6. All’udienza pubblica del 17 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. L’appello è infondato, per le ragioni di seguito esposte.
8. Contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, il primo giudice ha esaustivamente e correttamente esplicitato le ragioni per le quali l’amministrazione comunale ha legittimamente adottato il provvedimento impugnato con il ricorso originario.
8.1. La presente controversia, infatti, ha ad oggetto l’irrogazione della sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 31, comma 4 bis del d.P.R. n. 380 del 2001 emessa a seguito dell’accertamento dell’inottemperanza, nei termini prescritti, dell’ordinanza di demolizione n. 274 del 2015, i cui effetti si sono consolidati a seguito del decreto del TAR n. 97 del 2022, con il quale è stata dichiarata la perenzione del ricorso avverso la stessa proposto, successivamente, peraltro, agli esiti non favorevoli per il ricorrente della fase cautelare, essendo stata la relativa domanda respinta - come sopra evidenziato - sia in primo grado sia in appello.
8.2. La qualificazione degli abusi, dunque, avrebbe dovuto costituire oggetto di contestazione in relazione all’ordinanza di demolizione adottata nel 2015 entro i prescritti termini di decadenza ed era onere dell’interessato coltivare il ricorso che, sebbene proposto, è stato - si ribadisce - dichiarato perento.
8.3. Alla luce delle deduzioni formulate dall’appellante, deve altresì rilevarsi che la sentenza di questo Consiglio n. 2654 del 2016, comunque per lui non favorevole, è riferita alla precedente e diversa ordinanza di demolizione (n. 2 del 7 febbraio 2011) e non alla ordinanza n. 274 del 29 ottobre 2015 emessa successivamente e dalla cui inottemperanza è scaturita l’adozione del provvedimento di irrogazione della sanzione pecuniaria impugnato con il ricorso originario.
8.4. Il presupposto della irrogazione della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 31 comma 4 bis del d.P.R. n. 380 del 2001 è costituito dalla omessa spontanea ottemperanza al pregresso ordine demolitorio, nel termine stabilito dalla medesima norma, risultando, dunque, inconferenti ai fini pretesi dall’appellante le argomentazioni incentrate sulla qualificazione degli interventi sanzionati con la demolizione.
9. Come chiarito anche dall’Adunanza Plenaria di questo Consiglio (n. 16 del 2023): « la mancata ottemperanza all'ordine di demolizione entro il termine da esso fissato comporta la perduranza di una situazione contra ius e costituisce un illecito amministrativo omissivo propter rem, distinto dal precedente "primo" illecito - avente anche rilevanza penale - commesso con la realizzazione delle opere abusive ».
10. In tale quadro, deve peraltro rilevarsi che l’efficacia dell’ordinanza di demolizione non è mai stata sospesa in sede giurisdizionale e, anzi, come sopra rimarcato, la fase cautelare del relativo giudizio si è conclusa sia in primo che grado che in appello con esiti non favorevoli per il deducente.
11. Esclusivamente per completezza si osserva che l’ordinanza di demolizione reca la chiara indicazione del termine di novanta giorni dalla notificazione della stessa entro il quale il destinatario avrebbe dovuto provvedere al ripristino.
12. Con la sopra indicata sentenza dell’Adunanza Plenaria è stato anche evidenziato che la formulazione comma 4 bis del citato articolo 31 (ai sensi del quale: “ L'autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria ”) non lascia adito a dubbi quanto alla irrogazione della sanzione pecuniaria nei confronti di chi non si è adoperato per porre rimedio alle conseguenze derivanti dagli abusi realizzati e a tal fine rileva l’accertamento espletato dall’amministrazione con la riscontrata inosservanza del termine prescritto per provvedere al ripristino.
12.1. Come correttamente rilevato nella sentenza appellata, gli Uffici hanno irrogato la sanzione pecuniaria “ una volta accertato in occasione di ben due distinti sopralluoghi, che l’ottemperanza all’ordinanza del 2015 è avvenuta in momenti temporali diversi, rispettivamente in data 4.10.2018 e in data 2.5.2019 e quindi tardivamente rispetto alla possibilità materiale e giuridica di darvi esecuzione (nel termine di 90 gg decorrente dalla data del dissequestro risalente al 8.8.2018)”.
13. A venire in rilievo è un provvedimento sanzionatorio avente natura vincolata, nella fattispecie anche nel quantum , posto che nelle aree sottoposte, come nel caso che ne occupa, a vincolo di cui all’art. 27, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001, la sanzione ex art. 31, comma 4 bis , “ è sempre irrogata nella misura massima ” di euro 20.000,00, dovendosi pertanto escludere una efficacia invalidante derivante dalla omessa comunicazione di avvio del procedimento.
14. Deve altresì escludersi che l’amministrazione fosse tenuta, successivamente agli accertamento riferiti all’inottemperanza all’ordinanza di demolizione, ad adottare un nuovo provvedimento con assegnazione di un ulteriore termine all’interessato, posto che un simile obbligo oltre a non essere previsto dalla normativa di riferimento finirebbe per depotenziare e svilire la scelta operata dal legislatore attraverso la previsione di una distinta sanzione per il maggiore disvalore sotteso alla inottemperanza all’ordine di ripristino, con l’ulteriore rilievo che, nella fattispecie, come evidenziato dall’amministrazione con argomentazioni condivise dal Collegio, sono state emesse addirittura tre ordinanze demolitorie, di cui l’ultima – n. 274 del 2015 - adottata all’esito degli sviluppi del contenzioso e delle iniziative dell’appellante sui precedenti provvedimenti di ripristino.
15. Deve rilevarsi, infine, che l’appellante non ha riproposto ulteriori censure disattese dal primo giudice, sicché, per quanto in precedenza argomentato, in conclusione, l’appello deve essere respinto.
16. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate, in favore dell’amministrazione appellata, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello (RG n. 8247 del 2023), come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio in favore del Comune appellato, liquidate complessivamente in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre oneri e accessori se per legge dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
Marco Lipari, Presidente
Daniela Di Carlo, Consigliere
Angela Rotondano, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere
Brunella Bruno, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Brunella Bruno | Marco Lipari |
IL SEGRETARIO