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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 13/02/2025, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
in nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Gela
sezione civile - settore lavoro
nella persona del G.O.P., Cipolla Raimondo, in funzione di G.L. uscendo dalla camera di consiglio del giorno 13/02/2025 ha pronunziato pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo ordinario n. 1196/2023 r.g.a.c. degli affari contenziosi civili settore lavoro
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Emanuele C.F._1
Maniglia, presso il cui studio ha eletto domicilio
ricorrente
E
Controparte_1
, (c.f.: , in persona del Suo legale
[...] P.IVA_1
rappresentante; rappresentata e difesa dal proprio funzionario
resistente oggetto: assegno di assistenza ex art. 13 della L. 118/1971 e ss. modificazioni. Conclusioni per le parti (ud. 13 febbraio 2025): “...concludono le parti
richiamando le note depositate per la trattazione scritta ai sensi dell'art.
127 ter cpc così, per come introdotto dal d.lgs. n. 149/2022…”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 445 co. VI bis c.p.c. regolarmente notificato l'istante ha chiesto per mezzo di questo Tribunale che venisse dichiarato lo status di invalido civile in capo alla ricorrente e che conseguentemente venissero riconosciuti tutti i benefici di legge (assegno di assistenza di cui all'art. 13 della L. 118/1971) dalla data di presentazione della domanda (mese successivo), contestando le risultanze medico – legali a cui era pervenuto il CTU in sede di esperimento di ATP.
Si è costituita l' per mano del proprio funzionario delegato che CP_1
ne ha chiesto il rigetto, non essendoci i presupposti sanitari e proponendo questione pregiudiziale preliminare di decadenza del diritto al beneficio.
È stata disposta la rinnovazione della CTU. Le parti hanno concluso richiamandosi ai propri scritti all'udienza del 13 febbraio 2025.
MOTIVO SUCCINTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve disattendersi la questione pregiudiziale di decadenza formulata dall' , stante che la ricorrente avverso il CP_1
decreto di cui all'art. 445 co. V c.p.c. ha proposto ricorso nei termini perentori preveduti dal decreto stesso. Nel merito, comunque, la domanda del ricorrente non appare fondata e, pertanto, l'istanza deve essere rigettata per i motivi cui in appresso.
Ed appunto, è stato disposto il rinnovo della CTU. Il consulente nell'ambito dell'ATPO, la cui consulenza qui dovrà essere condivisa in quanto sorretta da adeguata e convincente motivazione e fondata su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti, non ha rinvenuto in capo al ricorrente la sussistenza dei requisiti sanitari imposti dalla normativa vigente per la concessione dei benefici chiesti;
invero, trattasi di: “…soggetto affetto da ipoacusia
neusensoriale bilaterale profonda. Esiti chirurgici di pregresso
colesteatoma destro. Artrodesi radiocarpica destra. Spondilodiscoartrosi
cervico – lombare. Coxartrosi bilaterale con osteopenia. Sindrome
ansioso depressiva reattiva;
invalido al 67%…”. Ha statuito, così, il diniego del requisito sanitario per potere percepire l'assegno di assistenza (L. 118/1971) e ciò per come precisato dalla consulenza, se non quella più grave dell'indennità di accompagnamento.
A tal riguardo, non sarà configurabile il diritto a percepire l'assegno mensile per i mutilati ed invalidi civili di età compresa tra i diciotto e i sessantacinque anni, nei cui confronti, in sede di visita medica presso la competente commissione sanitaria od in sede di giudizio, se non sia stata riconosciuta una riduzione della capacità
lavorativa in misura non inferiore al 74% (invalidi parziali) e che siano incollocati al lavoro e si trovino in stato di bisogno economico. La L.
118/1971 ha fissato per il diritto all'assegno mensile una riduzione della capacità lavorativa pari ad almeno 2/3.
Quanto alle spese e competenze di lite, come quelle di ctu, come sotto liquidate, dovranno essere poste a carico del ricorrente per non avere, l'istante, provato la sussistenza dei requisiti di cui al D.P.R. n.
115/2002 artt. 76 e 77, così, per come preveduto dall'art. 152 e 152 bis delle disp. di att. al CPC
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza deduzione ed eccezione, accoglie il ricorso per come anzi spiegato e dichiara la NON SUSSISTENZA del requisito sanitario per potere beneficiare dell'assegno di assistenza (art. 13 L. 118/1971) per
, nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
). C.F._2
Condanna parte ricorrente alle spese e competenze di lite per non avere lo stesso provato la sussistenza dei requisiti di cui al D.P.R. n.
115/2002 artt. 76 e 77, così, per come preveduto dall'art. 152 e 152 bis delle disp. di att. al CPC, tanto del giudizio di opposizione ad ATP, tanto di quello di ATP (n. 149/2022 r.g.a.c.) che liquida nel complesso in €
1.680,00. Dispone, infine, che le spese di C.T.U. anche della fase di ATP siano definitivamente poste a carico di entrambe le parti tra loro in solido e che si liquidano come da separato decreto.
Il Giudice
Raimondo Cipolla
in nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Gela
sezione civile - settore lavoro
nella persona del G.O.P., Cipolla Raimondo, in funzione di G.L. uscendo dalla camera di consiglio del giorno 13/02/2025 ha pronunziato pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo ordinario n. 1196/2023 r.g.a.c. degli affari contenziosi civili settore lavoro
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Emanuele C.F._1
Maniglia, presso il cui studio ha eletto domicilio
ricorrente
E
Controparte_1
, (c.f.: , in persona del Suo legale
[...] P.IVA_1
rappresentante; rappresentata e difesa dal proprio funzionario
resistente oggetto: assegno di assistenza ex art. 13 della L. 118/1971 e ss. modificazioni. Conclusioni per le parti (ud. 13 febbraio 2025): “...concludono le parti
richiamando le note depositate per la trattazione scritta ai sensi dell'art.
127 ter cpc così, per come introdotto dal d.lgs. n. 149/2022…”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 445 co. VI bis c.p.c. regolarmente notificato l'istante ha chiesto per mezzo di questo Tribunale che venisse dichiarato lo status di invalido civile in capo alla ricorrente e che conseguentemente venissero riconosciuti tutti i benefici di legge (assegno di assistenza di cui all'art. 13 della L. 118/1971) dalla data di presentazione della domanda (mese successivo), contestando le risultanze medico – legali a cui era pervenuto il CTU in sede di esperimento di ATP.
Si è costituita l' per mano del proprio funzionario delegato che CP_1
ne ha chiesto il rigetto, non essendoci i presupposti sanitari e proponendo questione pregiudiziale preliminare di decadenza del diritto al beneficio.
È stata disposta la rinnovazione della CTU. Le parti hanno concluso richiamandosi ai propri scritti all'udienza del 13 febbraio 2025.
MOTIVO SUCCINTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve disattendersi la questione pregiudiziale di decadenza formulata dall' , stante che la ricorrente avverso il CP_1
decreto di cui all'art. 445 co. V c.p.c. ha proposto ricorso nei termini perentori preveduti dal decreto stesso. Nel merito, comunque, la domanda del ricorrente non appare fondata e, pertanto, l'istanza deve essere rigettata per i motivi cui in appresso.
Ed appunto, è stato disposto il rinnovo della CTU. Il consulente nell'ambito dell'ATPO, la cui consulenza qui dovrà essere condivisa in quanto sorretta da adeguata e convincente motivazione e fondata su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti, non ha rinvenuto in capo al ricorrente la sussistenza dei requisiti sanitari imposti dalla normativa vigente per la concessione dei benefici chiesti;
invero, trattasi di: “…soggetto affetto da ipoacusia
neusensoriale bilaterale profonda. Esiti chirurgici di pregresso
colesteatoma destro. Artrodesi radiocarpica destra. Spondilodiscoartrosi
cervico – lombare. Coxartrosi bilaterale con osteopenia. Sindrome
ansioso depressiva reattiva;
invalido al 67%…”. Ha statuito, così, il diniego del requisito sanitario per potere percepire l'assegno di assistenza (L. 118/1971) e ciò per come precisato dalla consulenza, se non quella più grave dell'indennità di accompagnamento.
A tal riguardo, non sarà configurabile il diritto a percepire l'assegno mensile per i mutilati ed invalidi civili di età compresa tra i diciotto e i sessantacinque anni, nei cui confronti, in sede di visita medica presso la competente commissione sanitaria od in sede di giudizio, se non sia stata riconosciuta una riduzione della capacità
lavorativa in misura non inferiore al 74% (invalidi parziali) e che siano incollocati al lavoro e si trovino in stato di bisogno economico. La L.
118/1971 ha fissato per il diritto all'assegno mensile una riduzione della capacità lavorativa pari ad almeno 2/3.
Quanto alle spese e competenze di lite, come quelle di ctu, come sotto liquidate, dovranno essere poste a carico del ricorrente per non avere, l'istante, provato la sussistenza dei requisiti di cui al D.P.R. n.
115/2002 artt. 76 e 77, così, per come preveduto dall'art. 152 e 152 bis delle disp. di att. al CPC
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza deduzione ed eccezione, accoglie il ricorso per come anzi spiegato e dichiara la NON SUSSISTENZA del requisito sanitario per potere beneficiare dell'assegno di assistenza (art. 13 L. 118/1971) per
, nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
). C.F._2
Condanna parte ricorrente alle spese e competenze di lite per non avere lo stesso provato la sussistenza dei requisiti di cui al D.P.R. n.
115/2002 artt. 76 e 77, così, per come preveduto dall'art. 152 e 152 bis delle disp. di att. al CPC, tanto del giudizio di opposizione ad ATP, tanto di quello di ATP (n. 149/2022 r.g.a.c.) che liquida nel complesso in €
1.680,00. Dispone, infine, che le spese di C.T.U. anche della fase di ATP siano definitivamente poste a carico di entrambe le parti tra loro in solido e che si liquidano come da separato decreto.
Il Giudice
Raimondo Cipolla