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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 06/02/2025, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
La Corte d'Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, composta da
Dott. Giuseppe Minutoli Presidente
Dott. Antonino Zappalà Consigliere
Dott.ssa Maria Luisa Tortorella Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nel giudizio iscritto al n. 832/2023 R.G.A.C., promosso da
(c.f. ), elettiv.te domiciliata in Viale Parte_1 CodiceFiscale_1
San Martino 261, Messina, presso lo studio dell'Avv. Francesco Suria che la rappresenta e difende per procura in atti, appellante, contro
(c.f. ), elettiv.te domiciliata in Controparte_1 CodiceFiscale_2
Corso Cavour 143, Messina, presso lo studio dell'Avv. Ernesto Fiorillo che lo rappresenta e difende per procura in atti, appellata, avente ad oggetto: divisione di beni non caduti in successione (appello avverso l'ordinanza depositata in data 12 giugno 2021 del Tribunale di Messina).
Conclusioni delle parti: come da atti e verbali di causa.
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione notificato in data 13 novembre 2023 Parte_1 proponeva appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 12 giugno 2021 con la quale il Tribunale di Messina, dopo aver dichiarato la contumacia dell'odierna appellante, aveva disposto lo scioglimento della comunione sull'appartamento ubicato in Messina, Via Noviziato Casazza 10 bis, posto al 1°
1 piano, identificato al NCEU con i seguenti dati: foglio 12, part. 219, sub 7, ordinandone la vendita come da separata ordinanza e disponendo che il ricavato venisse ripartito tra le comproprietarie, e , in Parte_1 Controparte_1
ragione di metà ciascuna. Con unico motivo di appello la eccepiva la nullità Pt_1 della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, effettuata nei suoi confronti ai sensi dell'art. 143 c.p.c., dopo che l'ufficiale giudiziario ne aveva accertato l'irreperibilità presso la sua residenza, sita in Messina, Via Montanara e
Curtatone 26. L'appellante rilevava che il suo domicilio, sito in Messina, Via
Sesia Sterio 5, era ben noto alla sin dal 2014, avendo la in data 21 _1 Pt_1
luglio 2014, inviato una raccomandata, con indicazione del proprio domicilio, alla nella quale comunicava di essere stata nominata erede universale di _1
e di essere, pertanto, divenuta proprietaria del 50% Persona_1 dell'immobile oggetto di divisione nel giudizio di primo grado. L'indirizzo della sua abitazione era stato altresì indicato dalla nella denuncia di successione Pt_1
di presentata in data 26 maggio 2015 nonché nell'atto di Persona_1
intervento nel giudizio, promosso dalla di nomina di curatore _1 dell'eredità giacente di , con il quale comunicava di essere stata Persona_1
nominata erede universale del de cuius e chiedeva la revoca della nomina del curatore. Anche in altro atto, depositato nel medesimo procedimento, la Pt_1
aveva indicato il proprio domicilio in Vico Sesia 5, Messina. Appariva quindi evidente che, dopo la mancata notifica del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e del decreto di fissazione dell'udienza effettuata presso la residenza della la Pt_1
avrebbe dovuto diligentemente chiedere che gli atti venissero notificati _1 presso l'indirizzo, a lei noto, di Vico Sesia 5, Messina. La nullità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado comportava la nullità di tutti gli atti successivi, ivi compresi l'ordinanza emessa all'esito del procedimento, con conseguente rimessione della causa al primo giudizio ai sensi dell'art. 354, 1° comma, c.p.c.; deduceva di avere proposto appello tardivamente in quanto solo in data 16 ottobre 2023 aveva avuto accesso agli atti del fascicolo del giudizio di primo grado, ivi compresa l'ordinanza impugnata.
, costituendosi, eccepiva l'inammissibilità dell'appello ex Controparte_1
artt. 342 e 348 bis c.p.c. nonché per tardività; nel merito contestava la fondatezza
2 del motivo di gravame, sostenendo la regolarità della notifica effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c. a seguito dell'accertamento della irreperibilità della Pt_1 presso la sua residenza da parte dell'ufficiale giudiziario incaricato della notifica.
Chiedeva il rigetto del gravame.
Le preliminari eccezioni di inammissibilità del gravame sono infondate.
L'appellante ha eccepito la nullità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado indicando in modo preciso le ragioni poste a fondamento della propria censura e chiedendo che la causa venisse rimessa al primo giudice ex art. 354, 1° comma, c.p.c.
L'appello risponde quindi ai requisiti indicati dall'art. 342 c.p.c., tenuto conto che, come chiarito dalla S.C., è ammissibile l'impugnazione con cui l'appellante deduca esclusivamente vizi di rito avverso una pronuncia che abbia deciso in senso a lui sfavorevole anche nel merito solo qualora detti vizi comportino, se fondati, la rimessione al primo giudice ex artt. 353 e 354 c.p.c.; in questi casi,
l'interesse della parte appellante, come quello della parte appellata, è riferito esclusivamente alla risoluzione della questione di rito (nella specie, nullità o inesistenza della notificazione) che esula dalla questione di merito (Cass. Civ.
Sez. 2, 10 maggio 2018 n. 11299).
L'appello è fondato.
Secondo il costante orientamento della S.C., ai fini della validità della notificazione eseguita ai sensi dell'art. 143 cod. proc. civ. per le persone irreperibili, il giudice deve accertare in base alle prove dedotte se il notificante era in grado di conoscere, adottando la comune diligenza, il luogo in cui poteva essere effettuata la notificazione, fermo restando che la notificazione effettuata in assenza dei presupposti necessari per l'applicazione di tale disposizione è nulla, ma non è giuridicamente inesistente (Cass. Civ. Sez. 3, 18 aprile 2006 n. 8955;
Cass. Civ. Sez. 1, 25 novembre 1995 n. 12223; cfr. anche Cass. Civ. Sez. 2, 28 agosto 2002 n. 12589: “Ai fini della validità della notificazione ai sensi dell'art.
143 cod. proc. civ. per le persone irreperibili, il giudice deve accertare in base alle prove dedotte se il notificante conosceva o poteva conoscere, adottando la comune diligenza, la dimora, il domicilio o la residenza del destinatario, atteso che le condizioni legittimanti la notificazione a norma del citato art. 143 del
3 codice di rito non sono rappresentate dal solo dato soggettivo dell'ignoranza circa la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario dell'atto, essendo richiesto altresì che tale ignoranza sia oggettivamente incolpevole, e cioè che essa non possa essere superata attraverso le indagini suggerite dall'ordinaria diligenza. (Nella specie la S.C. ha confermato la decisione del giudice di merito che aveva ritenuto la nullità della notificazione ex art. 143 cod. proc. civ. per il mancato tentativo della notificazione della citazione introduttiva nel luogo dove il destinatario dell'atto aveva dichiarato - nell'atto di vendita di cui controparte aveva chiesto l'invalidità - di avere la propria residenza di fatto, ancorché non corrispondente alle risultanze anagrafiche)”; Cass. Civ. Sez. 3, 31 agosto 2015 n.
17307). Il giudice, inoltre, nel valutare la legittimità della notifica ex art. 143
c.p.c. accertando se, in base alle prove dedotte, il notificante conosceva o poteva conoscere, adottando la comune diligenza, la dimora, il domicilio o la residenza del destinatario, deve tenere conto di eventuali pregresse conoscenze acquisite dal notificante in ordine a luoghi, anche diversi dalla formale residenza del destinatario dell'atto, presso i quali effettuare utilmente la notifica (Cass. Civ.
Sez. 2, 27 dicembre 2013 n. 28695).
Nel caso in esame, è indubbio che la conoscesse sin dal 2014 la _1
residenza di fatto della sita in Messina, Vico Sesia Sterio 5, diversa rispetto Pt_1
alla residenza formale, avendo l'appellante indicato tale indirizzo anche negli atti depositati nel procedimento svoltosi innanzi al Tribunale di Messina, su ricorso della avente ad oggetto la nomina di un curatore dell'eredità giacente di _1
. All'esito della notifica non andata a buon fine presso la Persona_1
residenza della pertanto, la avrebbe dovuto almeno tentare una Pt_1 _1
ulteriore notifica presso l'indirizzo, a lei conosciuto, indicato dalla odierna appellante sia nella raccomandata inviata alla nel 2014 che nei _1
successivi atti depositati nel giudizio di curatela dell'eredità giacente.
Alla luce dei chiari principi espressi dalla S.C. in materia, la notifica effettuata dalla ex art. 143 c.p.c. presso la residenza di quest'ultima, Parte_2 Pt_1 senza aver prima tentato una notifica presso l'indirizzo più volte indicato dall'appellante in atti certamente conosciuti alla non può che _1
comportare la nullità della notifica del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e di tutti gli atti
4 successivi, ivi compresa l'ordinanza impugnata, con conseguente rimessione della causa al primo giudice ex art. 354, 1° comma, c.p.c.
La ha eccepito l'inammissibilità dell'appello in quanto tardivo. _1
L'ordinanza impugnata è stata depositata in data 12 giugno 2021 e l'appello è stato proposto con atto di citazione notificato in data 13 novembre 2023.
L'eccezione è infondata.
La S.C. ha precisato che ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione tardiva del cd. contumace involontario, ai sensi dell'art. 327, comma 2, c.p.c., quest'ultimo ha l'onere di allegare e dimostrare - oltre alla causa della nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio - di non aver avuto conoscenza del processo in conseguenza di quel vizio (Cass. Civ. Sez. 3, 11 ottobre 2023 n. 28425; Cass. Civ.
Sez. 3, 12 dicembre 2022 n. 36181; Cass. Civ. Sez. 3, 15 gennaio 2020 n. 532), dimostrando altresì l'esistenza di circostanze di fatto positive dalle quali si possa desumere il difetto di anteriore conoscenza o la presa di conoscenza del processo in una certa data e tale prova può essere fornita anche mediante presunzioni, senza che, però, possa delinearsi, come effetto della presunzione semplice di mancata conoscenza del processo, l'inversione dell'onere della prova nei confronti di chi eccepisce la decadenza dall'impugnazione (Cass. Civ. Sez. 2, 3 gennaio 2019 n. 8;
Cass. Civ. Sez. 3, 16 gennaio 2007 n. 833).
Nel caso in esame la ha dichiarato di aver appreso in data 2 ottobre 2023, Pt_1 recatasi presso l'immobile oggetto del giudizio di divisione, dell'esistenza di lavori di ristrutturazione del bene, di aver eseguito visura catastale scoprendo così che l'immobile era intestato a tale a seguito di decreto di Per_2 trasferimento del Tribunale di Messina e di aver subito dopo chiesto l'accesso agli atti del fascicolo del giudizio conclusosi con il predetto decreto. Solo in data 16 ottobre 2023 il procuratore nominato dalla è stato autorizzato a visionare gli Pt_1 atti del fascicolo telematico venendo così a conoscenza dell'ordinanza emessa in data 12 giugno 2021 e proponendo, avverso la stessa, gravame notificato in data
13 novembre 2023.
Ritiene la Corte che tali dichiarazioni, riscontrate dalla documentazione allegata in atti, consentano di ritenere provata la mancata conoscenza da parte della del giudizio di primo grado e della relativa ordinanza conclusiva, Pt_1
5 conoscenza acquisita solo in data 16 ottobre 2023 a seguito dell'autorizzazione concessa alla di visionare gli atti del fascicolo telematico relativo al giudizio Pt_1
in questione.
Alla luce delle considerazioni che precedono, in accoglimento dell'appello proposto dalla deve essere dichiarata la nullità della notifica del ricorso ex Pt_1
art. 702 bis c.p.c. e del decreto di fissazione udienza, con conseguente nullità di tutti gli atti del giudizio di primo grado, ivi compresa l'ordinanza impugnata, e deve essere disposta la rimessione della causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354, 1° comma, c.p.c.
Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e devono essere liquidate, secondo lo scaglione di valore individuato ai sensi dell'art. 5, 1° comma, D.M. n. 55/14, a favore dell'Erario ex art. 133 D.P.R. n. 115/02, essendo la ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Pt_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del
12 giugno 2021 emessa dal Tribunale di Messina, così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, dichiara la nullità della notifica del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e del decreto di fissazione udienza, con conseguente nullità di tutti gli atti del giudizio di primo grado, ivi compresa l'ordinanza impugnata;
visto l'art. 354, 1° comma, c.p.c. dispone la rimessione della causa al primo giudice;
condanna al pagamento, a favore dell'Erario, delle spese Controparte_1 processuali liquidate in € 6.000,00 per compensi (€ 1.300,00 fase studio, € 900,00 fase introduttiva, € 1.600,00 fase trattazione, € 2.200,00 fase decisoria), oltre rimborso spese generali, CPA e IVA come per legge, oltre rimborso delle spese vive prenotate a debito.
Messina, 4 febbraio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott.ssa Maria Luisa Tortorella) (dott. Giuseppe Minutoli)
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