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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 02/10/2025, n. 2714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2714 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Lecce
Sezione Commerciale
Il Tribunale, nella persona del Giudice Italo Mirko De Pasquale, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle cause civili di I Grado riunite e iscritte ai nn. r.g. 7752/2023 e 8424/2023, aventi ad oggetto
“Opposizione a precetto (art. 615, l'comma c.p.c.)”, proposte
DA
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dagli avv.ti CRISTIAN MULINO (C.F. ) e SALVATORE PONZO (cf. C.F._2
), giusta mandato in atti C.F._3
Opponente/attrice nel procedimento 7752/2023
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Parte_2 C.F._4 avv.ti CRISTIAN MULINO (C.F. ) e SALVATORE PONZO (cf. C.F._2
), giusta mandato in atti C.F._3
Opponente/attore nel procedimento 8524/2023
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. TORRICELLI VALENTINO (C. F. ), giusta mandato in atti C.F._5
Opposta/convenuta
NONCHÉCONTRO
IT Opposta contumace CP_2 P.IVA_2
E NEI CONFRONTI DI:
1 – COMITATO DI SOLIDARIETA' Controparte_3 [...]
– FONDO DI Controparte_4
SOLIDARIETA' (CF. ) in persona del Ministro in carica p.t., rappresentato e difeso P.IVA_3 ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce (c.f. C.F._6
Intervenuto
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come rassegnate all'udienza svolta a trattazione scritta del 17.09.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
IN FATTO E DIRITTO
a) Procedimento rg n. 7752/2023
1. Con atto di citazione in opposizione ex art. 615 c.p.c. del 16.11.2023 Parte_1 ha evocato in giudizio (di seguito, per brevità, soltanto e Controparte_5 CP_6 rassegnando le seguenti testuali conclusioni: “- IN VIA PRELIMINARE, sospendere, CP_2 anche inaudita altera parte, l'esecutività della predetta intimazione di pagamento e prodromica sottesa cartella di pagamento sopra richiamate in epigrafe, per tutti i motivi innanzi specificati;
NEL MERITO -Accertare e dichiarare la nullità della intimazione di pagamento impugnata, n.
05920239003717538000 per tutti i motivi innanzi specificati, e pertanto annullare la stessa e la sottesa pretesa;
- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito in contestazione portato dalla intimazione di pagamento n. 05920239003717538000 e dalla sottesa cartella esattoriale n. 05920140026247868001(e relativo ruolo) e, pertanto, annullare l'intimazione di pagamento e la sottesa cartella esattoriale e la pretesa portata a qualunque titolo, per tutti i motivi rappresentati;
- in via gradatamente subordinata ridurre la pretesa creditoria, per tutti i motivi innanzi specificati;
- Condannare i convenuti Enti al pagamento di spese, diritti ed onorari in favore dell'opponente, con distrazione in favore dei sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari”.
Con il prefato atto l'attrice ha opposto l'intimazione di pagamento n. 05920239003717538000 di
€ 95.569,03, notificata in data 16.10.2023, avente ad oggetto, tra le altre, la cartella di pagamento n. 05920140026247868001 emessa a seguito a provvedimento di revoca dei benefici ex lege 108/96 avente quale ente impositore Consap S.P.A. Fondo Vittime Mafia Estorsione ed Usura.
A sostegno dell'opposizione ha dedotto:
2 - la nullità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica della cartella esattoriale n.
05920140026247868001;
- l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito “stante il notevole lasso di tempo intercorso sino ad oggi e stante la mancata notifica di atti interruttivi della prescrizione”; la prescrizione sarebbe maturata anche a voler considerare valida la notifica della cartella di pagamento asseritamente avvenuta in data 16.04.2015;
- la nullità della pretesa creditoria per intervenuta decadenza avendo ad oggetto un atto risalente all'anno 2014;
- la nullità della intimazione di pagamento per carenza e/o difetto di motivazione, omessa indicazione della modalità di calcolo degli interessi, omessa indicazione del tasso applicato e decorrenza degli interessi, nonché dell'aggio applicato.
In via subordinata, poi, ha sostenuto l'illegittimità della pretesa in quanto parte opponente non avrebbe mai ricevuto le somme di cui l'ente impositore, per il tramite di entrate riscossione, CP_1 richiede la restituzione o il rimborso ed ha chiesto la riduzione della domanda creditoria alle sole somme di cui fosse fornita la prova della consegna da parte opponente.
1.2. Regolarmente costituita, ha contestato gli assunti attorei e ha dedotto la regolarità della CP_6 notifica della cartella di pagamento, la durata decennale della prescrizione in quanto trattasi di contribuzioni indebitamente percepite dall'opponente a titolo di benefici ex legge 108/96 e, in ogni caso, l'omesso compimento della prescrizione anche laddove volesse ritenersi la stessa quinquennale in ragione dell'esistenza di validi atti interruttivi. Ha, poi, rilevato l'infondatezza degli ulteriori assunti di controparte. Ha concluso chiedendo il rigetto dell'opposizione con vittoria delle spese e competenze di lite.
1.3. Nel giudizio ha spiegato intervento volontario il
[...]
Controparte_7
(di seguito, per brevità, soltanto ) il quale richiamate, in fatto, le vicende
[...] CP_3 relativa alla concessione del beneficio ex legge 108/96 e alla sua revoca ha concluso chiedendo:
“In via preliminare dichiarare la NULLITA' della avversa domanda. In via gradata, nel merito rigettare la avversa domanda poiché infondata in fatto ed in diritto;
rigettare in ogni caso la domanda in via cautelare”.
b) nel procedimento rg 8524/2023.
2. Con atto di citazione in opposizione ex art. 615 c.p.c. del 15.12.2023 ha Parte_2
3 evocato in giudizio (di seguito, per brevità, e Controparte_5 CP_6 CP_2 rassegnando le seguenti testuali conclusioni: “- IN VIA PRELIMINARE, sospendere, anche
[...] inaudita altera parte, l'esecutività della predetta intimazione di pagamento e prodromica sottesa cartella di pagamento sopra richiamate in epigrafe, per tutti i motivi innanzi specificati;
NEL
MERITO -Accertare e dichiarare la nullità della intimazione di pagamento impugnata, n.
05920239008567383000 per tutti i motivi innanzi specificati, e pertanto annullare la stessa e la sottesa pretesa;
- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito in contestazione portato dalla intimazione di pagamento n. 05920239008567383000 e dalla sottesa cartella esattoriale n. 05920140026247868000 (e relativo ruolo) e, pertanto, annullare l'intimazione di pagamento e la sottesa cartella esattoriale e la pretesa portata a qualunque titolo, per tutti i motivi rappresentati;
-Condannare i convenuti Enti al pagamento di spese, diritti ed onorari in favore dell'opponente, con distrazione in favore dei sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari”.
L'attore nel giudizio riunito ha opposto l'intimazione di pagamento n. 05920239008567383000 di
€ 106.105,10, contenente tra le altre, la cartella esattoriale n. 05920140026247868000 relativamente a revoca/riforma benefici ex lege 108/96 per euro 95.829,80 avente quale ente impositore Consap s.p.a. fondo vittime mafia estorsione ed usura.
A sostegno dell'opposizione ha dedotto motivi parzialmente Parte_2 sovrapponibili rispetto alle deduzioni della e compendiabili nella sostenuta nullità Parte_1 dell'intimazione di pagamento per omessa notifica degli atti prodromici e nell'intervenuta prescrizione quinquennale del credito “stante il notevole lasso di tempo intercorso sino ad oggi e stante la mancata notifica di atti interruttivi della prescrizione”; la prescrizione sarebbe maturata anche a voler considerare valida la notifica della cartella di pagamento asseritamente avvenuta in data 16.04.2015.
2.2. Costituita con comparsa, ha chiesto il rigetto dell'opposizione, ha allegato la prova CP_6 della notifica della cartella esattoriale prodromica all'intimazione di pagamento avvenuta a mezzo posta;
ha dedotto, inoltre, la durata decennale della prescrizione.
2.3. Il ha spiegato intervento anche in questo giudizio e ha chiesto, in via preliminare, CP_3 la riunione del procedimento con quello contraddistinto dal n. di rg. 7752/2023 in ragione dell'identità del titolo esecutivo sotteso alle intimazioni impugnate. Nel merito ha chiesto il rigetto della domanda.
3. Ravvisata la sussistenza di ragioni di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, essendo alla base delle intimazioni di pagamento contestate il medesimo titolo esecutivo, all'udienza del
4 05.06.2024 è stata disposta la riunione del procedimento rg 8524/2023 a quello recante rg
7752/2023.
3.
2. Con ordinanza resa all'esito della già richiamata udienza del 05.06.2024 è stata rigettata l'istanza di sospensiva proposta dagli opponenti e, alla successiva udienza del 15.01.2025, la causa
è stata rinviata per la decisione con concessione dei termini per la precisazione delle conclusioni ed il deposito delle memorie secondo il disposto dell'art. 189 c.p.c.
3.
3. Alla prevista udienza del 17.09.2025 la causa è stata trattenuta per la decisione.
*****
4. Le opposizioni riunite sono infondate e, pertanto, non possono trovare accoglimento.
4.2. Come allegato e provato da le cartelle di pagamento prodromiche alle intimazioni di CP_6 pagamento impugnate sono state regolarmente notificate.
In particolare, la cartella n. 05920140026247868001 risulta notificata a , Parte_1 in mani proprie, a mezzo posta in data 16.04.2015.
La cartella n. 05920140026247868000 risulta notificata a sempre a mezzo Parte_2 posta, a mani della moglie convivente in data 16.04.2015. Risulta, inoltre, Parte_1 inviata la raccomandata informativa e, pertanto, risulta regolarmente completato il procedimento notificatorio in esame.
In ordine alla contestazione dell'opponente secondo la quale “la sottoscrizione del ricevente non appare quella della sig.ra ” va rilevato che sia il referto di notifica che Parte_1
l'avviso di ricevimento di una raccomandata sono assistiti dalla fede privilegiata degli atti pubblici di cui all'art. 2700 c.c., poiché provengono da soggetti titolari dello stesso munus proprio del pubblico ufficiale (Cass. n. 6028/2023). Pertanto, le attestazioni in essi contenute, inerenti alle attività direttamente svolte dal notificatore, hanno valore probatorio pieno e fanno fede fino a querela di falso, querela che, nel caso di specie, non risulta proposta.
Passando alla disamina dell'eccezione di prescrizione appare opportuno qualche breve premessa.
Risulta agli atti che in data 01.04.2009 i coniugi hanno presentato istanza di Parte_3 accesso al fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura di cui alla legge n.
108/1996.
Il fondo di solidarietà prevede la concessione di un mutuo senza interessi in favore dei soggetti esercenti attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica che siano stati
5 vittime di usura. Orbene, il beneficio risulta concesso con decreto n. 697 del 22.01.2010 ed il mutuo stipulato in data 11.03.2010.
Del pari vi è prova in atti dell'erogazione delle somme pattuita in quanto il intervenuto CP_3 ha allegato i diversi ordinativi di pagamenti emessi in favore degli odierni opponenti sicché la domanda subordinata formulata dalla , laddove sostiene di non aver ricevuto le somme Parte_1 intimate, dovrà essere disattesa.
Adeguatamente provato, inoltre, risulta la revoca del decreto n. 697/2009 del 22.1.2010, ai sensi dell'art. 14, co. 9, lett. a), della Legge n. 108 del 1996, disposta con il decreto n. 268/2011, revoca che, in presenza dell'archiviazione del procedimento penale recante R.G.N.R. 3253/2009, posto a base dell'istanza presentata dai Sig.ri e rappresentava un'attività vincolata, senza Parte_1 Pt_2 che residuasse, da parte dell'Amministrazione, alcun margine discrezionale in merito alla sua adozione.
Ciò posto, va rilevato che la revoca di un contributo pubblico soggiace al termine di prescrizione di dieci anni per la restituzione delle somme, termine che non decorre dalla data di erogazione, ma dal momento in cui l'amministrazione adotta il provvedimento di revoca (Cass. civ., ordinanza n.
21450 del 25.07.2025).
Prive di pregio giuridico, pertanto, si appalesano le argomentazioni degli attori laddove sostengo una durata quinquennale della prescrizione.
Nel caso che ci occupa la revoca è stata adottata con provvedimento del 27.04.2011 notificato agli opponenti, a mani proprie, in data 19.05.2011. La regolare notifica delle cartelle di pagamento avvenuta come già rilevato in data 16.04.2015, nonché la prova ultronea in atti dei successivi atti interruttivi, comportano il rigetto del motivo di opposizione.
In ragione dell'accertata regolare notifica della cartella di pagamento sottesa all'intimazione impugnata, infine, ogni ulteriore doglianza formulata da attenente alla Parte_1 modalità di riscossione (“omessa indicazione della modalità di calcolo degli interessi, omessa indicazione del tasso applicato e decorrenza degli interessi, nonché dell'aggio applicato”) deve dirsi preclusa potendo, in questa sede, dedursi soltanto vizi propri dell'intimazione impugnata.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della controversia e applicando gli importi minimi e con uan riduzione del 30% per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto (art. 4, comma 4 D. M. 55/2014)
p.q.m.
6 Il Tribunale di Lecce – Terza Sezione Civile, pronunciando nella causa civile n. 7752/2023 (a cui
è riunita la 8424/2023) R.G., così provvede:
• RIGETTA le opposizioni.
• CONDANNA gli opponenti in solido al pagamento, in favore di e del CP_6 CP_3 intervenuto, delle spese e competenze di lite del presente giudizio quantificate in complessivi €
4.936,40, per ciascuna parte, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso spese forfettarie del 15%.
• Dichiara irripetibili le spese tra le altre parti processuali.
Si comunichi.
Così deciso in Lecce, 02/10/2025
Il Giudice unico
Italo Mirko De Pasquale
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