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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 01/12/2025, n. 339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 339 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2216/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa EMILIA FARGNOLI Presidente rel.-est.
dott.ssa MARZIA DI BARI Giudice
dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G.V.G. 2216/2025 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. BERNARDINI BEATRICE, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore come da procura in atti;
RICORRENTE
E
(C.F. nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. CAPPONI STEFANIA, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore come da procura in atti;
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto).
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10/10/2025, ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c., le parti hanno chiesto la regolamentazione delle modalità di affidamento e mantenimento della prole esponendo:
- di aver intrattenuto un rapporto di convivenza more uxorio della durata di sei anni, ora interrotto;
- che dalla loro unione è nata la figlia il 20.7.2021; Per_1
- che l'abitazione familiare sita in Acquasparta è di proprietà di entrambi;
- che il sig. è un impiegato della con mansioni di project Parte_1 CP_2 engineer e percepisce un reddito da lavoro dipendente annuo pari ad euro 60.900,00, mentre la sig.ra volge l'attività di commessa con un reddito annuo di circa 10.128,00 Controparte_1 euro;
tanto premesso le parti hanno chiesto di disciplinare le modalità di affidamento e mantenimento del figlio alle seguenti condizioni:
“1. La figlia minore è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con Persona_2 collocazione presso l'abitazione familiare, sita in Acquasparta (TR), Via Einaudi n. 8 anche ai fini della residenza anagrafica.
2. Il sig. trasferirà la propria residenza in Strada delle Pretare n. 20/P, Pt_1 Pt_2 nell'abitazione in cui lo stesso già vive dal mese di novembre 2024.
3. La casa familiare sita in Acquasparta (TR), Via Einaudi n. 8, già Via Antonio Gramsci, n. 8 contraddistinta al Catasto Fabbricati del Comune di Acquasparta al foglio 31 particella 876 1, categoria A/2 classe 6, consistenza 6,5 vani, rendita catastale € 469,98, e il garage contraddistinto al Catasto Fabbricati del Comune di Acquasparta al foglio 31 particella 876 subalterno 2, categoria C/6 classe 6, consistenza 37 m2, rendita catastale € 82,17; di proprietà comune dei genitori C.F.: e Parte_1 C.F._1 Controparte_1
C.F. , vengono assegnati alla Sig. C.F._2 Controparte_1
C.F. , in ragione del collocamento della figlia, con tutti gli arredi, e il Sig. C.F._2
preleverà gli ultimi beni ed i effetti personali entro trenta giorni dalla Parte_1 sottoscrizione del presente ricorso.
4. Stante la comproprietà dell'immobile adibito a casa coniugale le parti concordano che le spese ordinarie relative al bene saranno a carico della Sig.ra
, mentre le spese straordinarie saranno a carico di entrambi i proprietari e Parte_3 Pt_1
, come per legge. CP_1
5. La responsabilità genitoriale sulla figlia minore verrà esercitata in modo disgiunto e separato nelle questioni di ordinaria amministrazione da ciascun genitore quando avrà con Persona_2 sé, comunicando all'altro genitore episodi importanti per la sua educazione ed i suoi bisogni.
6. Quanto al calendario di cure dei genitori nel rapporto con la figlia dovrà tenere conto dell'età e degli impegni scolastici e ricreativi della bambina.
7. In particolare: il sig. trascorrerà con la bambina i giorni di mercoledì dalle 16:00 alle Pt_1
21:30 (quando riaccompagnerà la figlia presso la casa familiare), venerdì dalle 16:00 con pernotto al sabato fino alle 19:30. Previsione di un fine settimana alternato con la madre dal sabato dalle
19.30 fino alla domenica alle 21.30;
8. Le parti di impegnano a garantire una videochiamata/telefonata giornaliera nei confronti dell'altro genitore quando è presso di sé. Persona_2 9. Durante le vacanze natalizie, il calendario di frequentazione seguirà il criterio dell'alternanza dal 24 dicembre a cena fino al 25 dicembre a pranzo con l'uno e dal pomeriggio del 25 dicembre fino al pomeriggio del 26 dicembre con l'altro. Il 31 dicembre, il primo gennaio e il 6 gennaio alternati tra i genitori. Gli altri giorni si seguirà il regime normale delle visite. Stesso discorso per le festività Pasquali, alternati il giorno di Pasqua con l'uno e il giorno di lunedì in Albis con l'altro. Durante le vacanze estive la figlia starà con ciascun genitore due settimane, anche non consecutive, da determinare entro il 31 maggio di ogni anno. Tutte le altre festività del calendario saranno annualmente alternate tra i genitori. festeggerà il compleanno con Persona_2 entrambi i genitori.
10. Il sig. , continuerà a pagare per intero il mutuo afferente la casa familiare, intestato Pt_1 unicamente allo e pari a complessivi € 711,00 mensili e per tale ragione e tenuto conto dei Pt_1 redditi delle parti, il Sig. verserà a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, Pt_1 alla sig.ra la somma di euro 600,00 entro il giorno 5 di ogni mese con rivalutazione CP_1
ISTAT annuale;
11. Il sig. acconsente a che la sig.ra percepisca il 100% dell'AUU erogato o da Pt_1 CP_1
INPS in favore della minore e fin da ora dà la disponibilità a sottoscrivere tutti documenti necessari affinchè la Sig. percepisca dall'INPS l'assegno unico al 100%. Controparte_1
12. Le parti contribuiranno nella misura del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre, a tutte le spese straordinarie che si dovessero rendere necessarie per la figlia;
prevedendo che il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.), in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni e il rimborso dovrà avvenire entro i 30 giorni successivi alla richiesta. Entrambe le parti per quanto attiene le spese straordinarie, fanno riferimento al Protocollo in vigore presso l'intestato Tribunale.
13. Le spese tra le parti sono compensate e i procuratori delle parti sottoscrivono il presente ricorso per rinuncia al vincolo di solidarietà stabilito dalla legge professionale.”
All'esito dell'udienza ex art. 473-bis 51 c.p.c., celebrata in data 12.11.2025, le parti hanno confermato le condizioni sopra riportate;
pertanto, la decisione è stata rimessa al Collegio.
Ritenuto che l'accordo raggiunto dalle parti appare rispondente agli interessi della minore giacché l'affidamento condiviso ed il diritto di visita previsti consentono di dare concreta attuazione al suo diritto alla bigenitorialità, mentre le condizioni relative al mantenimento appaiono adeguate alle esigenze di vita della figlia e proporzionate alle condizioni economico-patrimoniali di ciascun genitore, come emerse nel presente procedimento;
ritenuto, pertanto, di dover disporre in conformità dell'accordo raggiunto, con compensazione delle spese di lite in ragione della proposizione congiunta della domanda;
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, prende atto degli accordi tra i genitori sulle condizioni di affidamento e mantenimento della figlia riportate in parte motiva da ritenere congrue;
compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio in data 19.11.2025
Il Presidente est.
MI AR