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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 05/02/2025, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 1693-2021
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
La Corte d'Appello di Firenze,
Prima sezione civile,
Composta dai Signori
Dott. Giovanni Sgambati Presidente, rel.
Dott.ssa Chiara Ermini, Consigliera,
Dott.ssa Laura D'Amelio Consigliera, ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso-appello, come in atti, proposto da:
Parte_1 all'Avv. Giacomo Veltroni, di Arezzo, appellante nei confronti di in persona del suo Controparte_1
Legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'Avv. Cesare Sabbadini Sodi, di
Firenze,
convenuta in appello
avente ad oggetto: appello sentenza Tribunale di Grosseto;
in materia di opposizione a precetto (contratto mutuo fondiario).
Esaminati gli atti, sulle seguenti conclusioni:
per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di
1 Firenze, per tutti i motivi espost i, NEL MERITO E IN TESI accertare e/o dichiarare la nullità di tutti i contratti richiamati in narrativa (comprese le garanzie ipotecarie dedotte), ovvero annullarli, ovvero risolverli ovvero dichiararli comunque invalidi ed inefficaci e, conseguentemente, per le ragioni dedotte in narrativa dichiarare e/o ritenere l'inefficacia del precetto notificato in data 16.06.2020, con risarcimento da nni patiti e patendi, adottando con ogni conseguenziale provvedimento. Con condanna di parte opposta alla refusione delle spese, dei compensi e rimborsi di causa di entrambi i gradi, oltre I.V.A. e C.P.A. con distrazione a favore del difensore Avv. Giacomo Veltroni che si dichiara antistatario”. Per la convenuta: “Si chiede pertanto trattenersi il presente giudizio in decisione con rinuncia a conclusionale e replica chiedendo dichiararsi inammissibile, inaccoglibile e comunque infondato l'appello presentato dall'Avv. Pt_1 quindi da respingere con vittoria di spese e compenso. ”
-
Svolgimento del processo e motivi della decisione.
Con l'originario atto di opposizione a precetto, Parte_1
aveva dedotto l'insussistenza del diritto di
[...] [...] di procedere ad esecuzione forzata nei Controparte_1 propri confronti per l'”insussistenza ed inefficacia” dei contratti di mutuo azionati in executivis, facendo riferimento al fatto che, sulla base dei medesimi contratti, la Pt_2 aveva ottenuto un decreto ingiuntivo che era stato opposto davanti al competente Tribunale di Arezzo con giudizio ancora pendente.
L'opponente aveva quindi lamentato l'illegittimità della notifica dell'atto di precetto e il cumulo di mezzi di espropriazione, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni indicate sopra, previa sospensione dell' efficacia esecutiva dei titoli.
2 La Banca opposta, costituitasi in giudizio, ha contestato la domanda, affermando l'esistenza del proprio diritto di procedere ad esecuzione forzata sulla base della legittimità e piena validità dei titoli azionati e chiedendo il rigetto dell'istanza cautelare.
Il giudice procedeva alla trattazione dell'istanza di sospensione proposta e la causa, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva subito rinviata all'udienza del g.13.4.2021 per la discussione orale e veniva decisa con sentenza contestuale ex art. 281 sexies c.p.c.
Il Tribunale, all'esito, emetteva la sentenza oggi appellata con la quale rigettava l'opposizione condannando l'opponente alla refusione delle spese di lite.
Nella sentenza il primo giudice ha evidenziato preliminarmente che l'opponente aveva dedotto l'insussistenza del diritto di di Controparte_1 procedere ad esecuzione forzata nei propri confronti per l'”insussistenza ed inefficacia” dei contratti di mutuo azionati in executivis, facendo riferimento al fatto che, sulla base dei medesimi contratti, la aveva ottenuto un decreto Pt_2 ingiuntivo che era stato opposto davant i al competente
Tribunale di Arezzo con giudizio ancora pendente.
L'opponente aveva quindi lamentato l'illegittimità della notifica dell'atto di precetto e il cumulo di mezzi di espropriazione, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni indicate sopra, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dei titoli.
La Banca opposta ha contestato la domanda, affermando l'esistenza del proprio diritto di procedere ad esecuzione
3 forzata sulla base dei titoli azionati e chiedendo il rigetto dell'istanza cautelare.
L'opposizione non poteva essere accolta in primo luogo perché l'atto di citazione in opposizione contene va solo un
“generico rinvio” a tutte le difese svolte nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo (provvisoriamente esecutivo) promosso davanti al Tribunale di Arezzo, diretto a far valere l'invalidità dei medesimi contratti di mutuo qui azionati come titoli esecutivi allegando tutti gli atti di quel giudizio.
Pertanto, tale modus operandi, non era rispettoso dell'onere di allegazione specifica e impedisce di apprezzare le ragioni poste a fondamento della domanda svolta nel presente giudizio.
Comunque, i motivi di nullità allegati in quell a diversa sede
(che il Tribunale ha definito “intuibili”) e che l'opponente intendeva richiamare opponendosi anche al precetto, dovevano considerarsi non idonei a paralizzare l'azione esecutiva.
Quanto al superamento del limite di finanziabilità, il
Tribunale ha affermato di condividere la tesi secondo cui al di là del nomen iuris utilizzato dalle parti, il mutuo, pur qualificato come “fondiario”, ove non rispettoso della prescrizione di cui all'art. 38 TUB per intervenuto superamento dei limiti di finanziabilità, altro non sarebbe che un ordinario e valido mutuo ipotecario .
Quanto alla dedotta usurarietà degli inte ressi, ha evidenziato come la stessa non determina l'invalidità del titolo esecutivo ma la sola necessità di rideterminare il quantum.
4 Quanto, infine, alla richiesta proposta dall'opponente nelle note conclusive depositate telematicamente in data 1.4.2021 con la quale è stata invocata l'applicazione dell'art. 295
c.p.c., il Tribunale ha ritenuto che non sussistessero i presupposti per l'accoglimento, difettando nella fattispecie il nesso di pregiudizialità-dipendenza sotto il profilo tecnico giuridico tra le due cause: quella presente avente ad oggetto il giudizio di opposizione all'esecuzione iniziata sulla base di un titolo stragiudiziale (contratto di mutuo fondiario), la seconda, relativa al giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo pendente davanti al Tribunale di Arezzo: Ha in proposito richiamato quella giurisprudenza di merito che ha stabilito che per procedere ad esecuzione forzata , occorre la sussistenza di un valido titolo esecutivo, senza che sia necessario attendere che sul diritto da attua re si formi un accertamento avente efficacia di giudicato.
A maggior ragione, tale rapporto di pregiudizialità in senso tecnico deve escludersi qualora ad essere azionato in executivis sia non il decreto ingiuntivo opposto ma il titolo stragiudiziale sulla base del quale il decreto è stato emesso.
Il Tribunale disattendeva altresì anche l'eccepito cumulo dei mezzi espropriativi, rilevando che ex art. 483 c.p.c., il creditore avesse la possibilità di valersi cumulativamente di diversi mezzi di espropriazione e di esercitare l'azione esecutiva promuovendo più processi di esecuzione forzata.
In aggiunta rilevava, inoltre, che l'opposizione ex art. 483
c.p.c. non era riconducibile alle opposizioni esecutive di cui agli artt. 615 e 617 c.p.c..
Con l'odierno appello, il ha impugnato davanti a Pt_1 questa Corte, chiedendone la riforma, la predetta sentenza
5 di primo grado.
Ha sostenuto, con tre motivi di appello, che il primo giudice avesse errato nel ritenere priva di allegazioni la domanda proposta in primo grado poiché all'atto di citazione erano stati allegati e versati in atti “tutti gli scritti difensivi depositati” nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo
(atti peraltro esaminati dal medesimo giudice in sede di decisione sulla domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto), che il contratto di mutuo azionato fosse nullo per il superamento dei limiti di finanziabilità ex art 38 del T.U.B. e che sussistevano tutti i requisiti di legge perché il presente giudizio fosse sospeso in attesa della definizione del citato altro giudizio d i opposizione a d.i. pendente davanti al Tribunale di Arezzo.
La costituitasi in giudizio, ha resistito all'appello di Pt_2 cui ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità, chiedendone comunque la reiezione nel merito in quanto infondato in fatto e in diritto.
La Corte, all'udienza fissata, sulle conclusioni come in atti formulate, ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per le memorie conclusionali e per le eventuali repliche.
-
Va preliminarmente affrontato, per questioni di priorità logica, il terzo motivo di appello (col quale il ha Pt_1 chiesto che la Corte disponesse la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c.), che è da ritenersi infondato.
6 Conformemente a quanto ritenuto sul punto, correttamente dal primo giudice, non sussistono nella fattispecie i presupposti per accogliere l'istanza di sospensione, in quanto – al di là dei profili che concernono la lesione al principio della ragionevole durata del processo – non ricorre il nesso di pregiudizialità-dipendenza sotto il profilo tecnico giuridico tra i due giudizi oggetto della medesima istanza, che hanno evidentemente presupposti diversi.
Sul punto vedi il principio, richiamabile nel caso in esame, stabilito da Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 4035 del
20/02/2018 e secondo il quale: “Il giudizio di opposizione all'esecuzione e quello nel quale sia impugnata la sentenza fatta valere come titolo esecutivo hanno presupposti diversi, cosicché tra di essi non ricorre un rapporto di pregiudizialità in senso tecnico-giuridico tale da giustificare, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., la sospensione necessaria del processo di opposizione. (Nella specie, la S.C., in sede di regolamento di competenza, ha annullato l'ordinanza di sospensione del giudizio di opposizione, emessa in pendenza del giudizio d i cognizione in cui si controverteva dell'estinzione per cancellazione dal registro delle imprese della società che aveva agito "in executivis"); conforme - Sez. 3, Ordinanza n.
15909 del 13/06/2008 - Il giudice dell'opposizione all'esecuzione, anche nell'ipotesi in cui la provvisoria esecutività della sentenza fatta valere come titolo esecutivo sia stata sospesa ai sensi degli artt . 283 e 351 cod. proc. civ., non é tenuto a disporre la sospensione del processo di opposizione, a norma dell' art. 295 cod. proc. civ., in attesa della definizione della controversia cui la sentenza si riferisce, non sussistendo pregiudizialità tra gli ac certamenti oggetto dei due giudizi.”
7 Quanto alle questioni relative ai primi due motivi di appello che possono essere trattati congiuntamente, va rilevato che il tribunale, pur avendo rilevato un difetto di allegazione dell'atto di citazione (che riproduce va le doglianze di cui all'opposizione a decreto ingiuntivo) non ne ha esplicitamente dichiarato la nullità, rilevando – sia pur molto sinteticamente, ma in termini ineccepibili – che il contratto di mutuo fondiario, nell'ipotesi in cui foss'anche risultat o stiulato in violazione del disposto di cui all' art. 38 TUB, altro non sarebbe che un ordinario e valido mutuo ipotecario e che la dedotta usurarietà degli interessi non avrebbe causato l'invalidità del titolo esecutivo ma la sola necessità di rideterminare il quantum del credito azionato.
Sono da ritenersi irrilevanti ai fini della decisione del merito della controversia, le argomentazioni contenute nei provvedimenti adottati in sede di decisione sulle istanze interinali/cautelari di sospensione dell'effi cacia esecutiva del titolo e del decreto ingiuntivo opposto, trattandosi di giudizio di opposizione a precetto (intestata dall'opponente in primo grado come proposta ex artt. 615 e 617 c.p.c.) ha ad oggetto, natura e struttura di azione di accertamento negativo del credito consacrato nel titolo esecutivo, in cui spetta alla parte opponente l'onere di dedurre e dimostrare gli eventuali fatti estintivi, impeditivi e/o modificativi del credito.
Peraltro, dalla documentazione prodotta sia dall'appellante che dalla Banca convenuta sin dal primo grado, il limite di finanziabilità appare rispettato essendo il valore dell'immobile ipotecato superiore agli importi erogati in
8 occasione dei due contratti, rispettivamente stipulati negli anni 2004 e 2009.
Quanto alla pretesa usurarietà dei contratti, i conteggi e la documentazione richiamata nelle produzioni della (v. Pt_2 doc. num. 3 agli atti della convenuta opposta in primo grado), in assenza di concrete e specifiche allegazioni deduzioni e allegazioni contrarie, dimostrano come non vi siano elementi per ritenere superati i tassi soglia riferiti agli anni della stipula.
La difesa della Banca convenuta, infine, ha anche depositato in atti la sentenza, sopravvenuta in quanto pubblicata il 29 dicembre 2022, emessa inter partes dal Tribunale di Arezzo nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nella quale
(con motivazione ampiamente condivisibile) sono state respinte le ragioni dedotte e sostenute dall'odierno appellante anche in quella sede.
La sentenza, notificata il 10.1.2023, non risulta impugnata.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
In merito alla regolamentazione delle spese di giudizio.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, secondo i parametri aggiornati di cui al D.M. n.
55/2014, con riferimento agli importi tra i minimi e i medi previsti per le cause di cui allo scaglione di valore delle cause aventi valore pari a 259mila euro, esclusi i compensi previsti per la fase istruttoria che non si è svolta.
Trattandosi di impugnazione respinta, ai sensi dell'art. 13, c.
1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli
9 appellanti, in solido tra di loro, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
PQM
Definitamente pronunciando sull'appello come in atti proposto da avverso la sentenza impugnata Parte_1
(capo 1 e capo 4 del dispositivo) n. 337\2021 emessa inter partes dal Tribunale di Grosseto:
- RESPINGE l'appello come in atti proposto da Parte_1
, confermando integralmente la sentenza
[...] impugnata;
- CONDANNA l'appellante a rimborsare alla convenuta, le spese del giudizio di appello, che liquida in complessivi Euro
9.000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CAP;
- DA' ATTO della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante del raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater, del D.
P. R. 30 maggio 2002, n. 115.
Manda alla Cancelleria per gli a dempimenti di competenza.
Così deciso, in Firenze, all'esito della camera di consiglio del
7 maggio 2024.
Il Presidente rel.
G. Sgambati
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n.
196 e successive modificazioni e integrazioni.
10
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
La Corte d'Appello di Firenze,
Prima sezione civile,
Composta dai Signori
Dott. Giovanni Sgambati Presidente, rel.
Dott.ssa Chiara Ermini, Consigliera,
Dott.ssa Laura D'Amelio Consigliera, ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso-appello, come in atti, proposto da:
Parte_1 all'Avv. Giacomo Veltroni, di Arezzo, appellante nei confronti di in persona del suo Controparte_1
Legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'Avv. Cesare Sabbadini Sodi, di
Firenze,
convenuta in appello
avente ad oggetto: appello sentenza Tribunale di Grosseto;
in materia di opposizione a precetto (contratto mutuo fondiario).
Esaminati gli atti, sulle seguenti conclusioni:
per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di
1 Firenze, per tutti i motivi espost i, NEL MERITO E IN TESI accertare e/o dichiarare la nullità di tutti i contratti richiamati in narrativa (comprese le garanzie ipotecarie dedotte), ovvero annullarli, ovvero risolverli ovvero dichiararli comunque invalidi ed inefficaci e, conseguentemente, per le ragioni dedotte in narrativa dichiarare e/o ritenere l'inefficacia del precetto notificato in data 16.06.2020, con risarcimento da nni patiti e patendi, adottando con ogni conseguenziale provvedimento. Con condanna di parte opposta alla refusione delle spese, dei compensi e rimborsi di causa di entrambi i gradi, oltre I.V.A. e C.P.A. con distrazione a favore del difensore Avv. Giacomo Veltroni che si dichiara antistatario”. Per la convenuta: “Si chiede pertanto trattenersi il presente giudizio in decisione con rinuncia a conclusionale e replica chiedendo dichiararsi inammissibile, inaccoglibile e comunque infondato l'appello presentato dall'Avv. Pt_1 quindi da respingere con vittoria di spese e compenso. ”
-
Svolgimento del processo e motivi della decisione.
Con l'originario atto di opposizione a precetto, Parte_1
aveva dedotto l'insussistenza del diritto di
[...] [...] di procedere ad esecuzione forzata nei Controparte_1 propri confronti per l'”insussistenza ed inefficacia” dei contratti di mutuo azionati in executivis, facendo riferimento al fatto che, sulla base dei medesimi contratti, la Pt_2 aveva ottenuto un decreto ingiuntivo che era stato opposto davanti al competente Tribunale di Arezzo con giudizio ancora pendente.
L'opponente aveva quindi lamentato l'illegittimità della notifica dell'atto di precetto e il cumulo di mezzi di espropriazione, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni indicate sopra, previa sospensione dell' efficacia esecutiva dei titoli.
2 La Banca opposta, costituitasi in giudizio, ha contestato la domanda, affermando l'esistenza del proprio diritto di procedere ad esecuzione forzata sulla base della legittimità e piena validità dei titoli azionati e chiedendo il rigetto dell'istanza cautelare.
Il giudice procedeva alla trattazione dell'istanza di sospensione proposta e la causa, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva subito rinviata all'udienza del g.13.4.2021 per la discussione orale e veniva decisa con sentenza contestuale ex art. 281 sexies c.p.c.
Il Tribunale, all'esito, emetteva la sentenza oggi appellata con la quale rigettava l'opposizione condannando l'opponente alla refusione delle spese di lite.
Nella sentenza il primo giudice ha evidenziato preliminarmente che l'opponente aveva dedotto l'insussistenza del diritto di di Controparte_1 procedere ad esecuzione forzata nei propri confronti per l'”insussistenza ed inefficacia” dei contratti di mutuo azionati in executivis, facendo riferimento al fatto che, sulla base dei medesimi contratti, la aveva ottenuto un decreto Pt_2 ingiuntivo che era stato opposto davant i al competente
Tribunale di Arezzo con giudizio ancora pendente.
L'opponente aveva quindi lamentato l'illegittimità della notifica dell'atto di precetto e il cumulo di mezzi di espropriazione, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni indicate sopra, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dei titoli.
La Banca opposta ha contestato la domanda, affermando l'esistenza del proprio diritto di procedere ad esecuzione
3 forzata sulla base dei titoli azionati e chiedendo il rigetto dell'istanza cautelare.
L'opposizione non poteva essere accolta in primo luogo perché l'atto di citazione in opposizione contene va solo un
“generico rinvio” a tutte le difese svolte nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo (provvisoriamente esecutivo) promosso davanti al Tribunale di Arezzo, diretto a far valere l'invalidità dei medesimi contratti di mutuo qui azionati come titoli esecutivi allegando tutti gli atti di quel giudizio.
Pertanto, tale modus operandi, non era rispettoso dell'onere di allegazione specifica e impedisce di apprezzare le ragioni poste a fondamento della domanda svolta nel presente giudizio.
Comunque, i motivi di nullità allegati in quell a diversa sede
(che il Tribunale ha definito “intuibili”) e che l'opponente intendeva richiamare opponendosi anche al precetto, dovevano considerarsi non idonei a paralizzare l'azione esecutiva.
Quanto al superamento del limite di finanziabilità, il
Tribunale ha affermato di condividere la tesi secondo cui al di là del nomen iuris utilizzato dalle parti, il mutuo, pur qualificato come “fondiario”, ove non rispettoso della prescrizione di cui all'art. 38 TUB per intervenuto superamento dei limiti di finanziabilità, altro non sarebbe che un ordinario e valido mutuo ipotecario .
Quanto alla dedotta usurarietà degli inte ressi, ha evidenziato come la stessa non determina l'invalidità del titolo esecutivo ma la sola necessità di rideterminare il quantum.
4 Quanto, infine, alla richiesta proposta dall'opponente nelle note conclusive depositate telematicamente in data 1.4.2021 con la quale è stata invocata l'applicazione dell'art. 295
c.p.c., il Tribunale ha ritenuto che non sussistessero i presupposti per l'accoglimento, difettando nella fattispecie il nesso di pregiudizialità-dipendenza sotto il profilo tecnico giuridico tra le due cause: quella presente avente ad oggetto il giudizio di opposizione all'esecuzione iniziata sulla base di un titolo stragiudiziale (contratto di mutuo fondiario), la seconda, relativa al giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo pendente davanti al Tribunale di Arezzo: Ha in proposito richiamato quella giurisprudenza di merito che ha stabilito che per procedere ad esecuzione forzata , occorre la sussistenza di un valido titolo esecutivo, senza che sia necessario attendere che sul diritto da attua re si formi un accertamento avente efficacia di giudicato.
A maggior ragione, tale rapporto di pregiudizialità in senso tecnico deve escludersi qualora ad essere azionato in executivis sia non il decreto ingiuntivo opposto ma il titolo stragiudiziale sulla base del quale il decreto è stato emesso.
Il Tribunale disattendeva altresì anche l'eccepito cumulo dei mezzi espropriativi, rilevando che ex art. 483 c.p.c., il creditore avesse la possibilità di valersi cumulativamente di diversi mezzi di espropriazione e di esercitare l'azione esecutiva promuovendo più processi di esecuzione forzata.
In aggiunta rilevava, inoltre, che l'opposizione ex art. 483
c.p.c. non era riconducibile alle opposizioni esecutive di cui agli artt. 615 e 617 c.p.c..
Con l'odierno appello, il ha impugnato davanti a Pt_1 questa Corte, chiedendone la riforma, la predetta sentenza
5 di primo grado.
Ha sostenuto, con tre motivi di appello, che il primo giudice avesse errato nel ritenere priva di allegazioni la domanda proposta in primo grado poiché all'atto di citazione erano stati allegati e versati in atti “tutti gli scritti difensivi depositati” nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo
(atti peraltro esaminati dal medesimo giudice in sede di decisione sulla domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto), che il contratto di mutuo azionato fosse nullo per il superamento dei limiti di finanziabilità ex art 38 del T.U.B. e che sussistevano tutti i requisiti di legge perché il presente giudizio fosse sospeso in attesa della definizione del citato altro giudizio d i opposizione a d.i. pendente davanti al Tribunale di Arezzo.
La costituitasi in giudizio, ha resistito all'appello di Pt_2 cui ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità, chiedendone comunque la reiezione nel merito in quanto infondato in fatto e in diritto.
La Corte, all'udienza fissata, sulle conclusioni come in atti formulate, ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per le memorie conclusionali e per le eventuali repliche.
-
Va preliminarmente affrontato, per questioni di priorità logica, il terzo motivo di appello (col quale il ha Pt_1 chiesto che la Corte disponesse la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c.), che è da ritenersi infondato.
6 Conformemente a quanto ritenuto sul punto, correttamente dal primo giudice, non sussistono nella fattispecie i presupposti per accogliere l'istanza di sospensione, in quanto – al di là dei profili che concernono la lesione al principio della ragionevole durata del processo – non ricorre il nesso di pregiudizialità-dipendenza sotto il profilo tecnico giuridico tra i due giudizi oggetto della medesima istanza, che hanno evidentemente presupposti diversi.
Sul punto vedi il principio, richiamabile nel caso in esame, stabilito da Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 4035 del
20/02/2018 e secondo il quale: “Il giudizio di opposizione all'esecuzione e quello nel quale sia impugnata la sentenza fatta valere come titolo esecutivo hanno presupposti diversi, cosicché tra di essi non ricorre un rapporto di pregiudizialità in senso tecnico-giuridico tale da giustificare, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., la sospensione necessaria del processo di opposizione. (Nella specie, la S.C., in sede di regolamento di competenza, ha annullato l'ordinanza di sospensione del giudizio di opposizione, emessa in pendenza del giudizio d i cognizione in cui si controverteva dell'estinzione per cancellazione dal registro delle imprese della società che aveva agito "in executivis"); conforme - Sez. 3, Ordinanza n.
15909 del 13/06/2008 - Il giudice dell'opposizione all'esecuzione, anche nell'ipotesi in cui la provvisoria esecutività della sentenza fatta valere come titolo esecutivo sia stata sospesa ai sensi degli artt . 283 e 351 cod. proc. civ., non é tenuto a disporre la sospensione del processo di opposizione, a norma dell' art. 295 cod. proc. civ., in attesa della definizione della controversia cui la sentenza si riferisce, non sussistendo pregiudizialità tra gli ac certamenti oggetto dei due giudizi.”
7 Quanto alle questioni relative ai primi due motivi di appello che possono essere trattati congiuntamente, va rilevato che il tribunale, pur avendo rilevato un difetto di allegazione dell'atto di citazione (che riproduce va le doglianze di cui all'opposizione a decreto ingiuntivo) non ne ha esplicitamente dichiarato la nullità, rilevando – sia pur molto sinteticamente, ma in termini ineccepibili – che il contratto di mutuo fondiario, nell'ipotesi in cui foss'anche risultat o stiulato in violazione del disposto di cui all' art. 38 TUB, altro non sarebbe che un ordinario e valido mutuo ipotecario e che la dedotta usurarietà degli interessi non avrebbe causato l'invalidità del titolo esecutivo ma la sola necessità di rideterminare il quantum del credito azionato.
Sono da ritenersi irrilevanti ai fini della decisione del merito della controversia, le argomentazioni contenute nei provvedimenti adottati in sede di decisione sulle istanze interinali/cautelari di sospensione dell'effi cacia esecutiva del titolo e del decreto ingiuntivo opposto, trattandosi di giudizio di opposizione a precetto (intestata dall'opponente in primo grado come proposta ex artt. 615 e 617 c.p.c.) ha ad oggetto, natura e struttura di azione di accertamento negativo del credito consacrato nel titolo esecutivo, in cui spetta alla parte opponente l'onere di dedurre e dimostrare gli eventuali fatti estintivi, impeditivi e/o modificativi del credito.
Peraltro, dalla documentazione prodotta sia dall'appellante che dalla Banca convenuta sin dal primo grado, il limite di finanziabilità appare rispettato essendo il valore dell'immobile ipotecato superiore agli importi erogati in
8 occasione dei due contratti, rispettivamente stipulati negli anni 2004 e 2009.
Quanto alla pretesa usurarietà dei contratti, i conteggi e la documentazione richiamata nelle produzioni della (v. Pt_2 doc. num. 3 agli atti della convenuta opposta in primo grado), in assenza di concrete e specifiche allegazioni deduzioni e allegazioni contrarie, dimostrano come non vi siano elementi per ritenere superati i tassi soglia riferiti agli anni della stipula.
La difesa della Banca convenuta, infine, ha anche depositato in atti la sentenza, sopravvenuta in quanto pubblicata il 29 dicembre 2022, emessa inter partes dal Tribunale di Arezzo nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nella quale
(con motivazione ampiamente condivisibile) sono state respinte le ragioni dedotte e sostenute dall'odierno appellante anche in quella sede.
La sentenza, notificata il 10.1.2023, non risulta impugnata.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
In merito alla regolamentazione delle spese di giudizio.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, secondo i parametri aggiornati di cui al D.M. n.
55/2014, con riferimento agli importi tra i minimi e i medi previsti per le cause di cui allo scaglione di valore delle cause aventi valore pari a 259mila euro, esclusi i compensi previsti per la fase istruttoria che non si è svolta.
Trattandosi di impugnazione respinta, ai sensi dell'art. 13, c.
1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli
9 appellanti, in solido tra di loro, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
PQM
Definitamente pronunciando sull'appello come in atti proposto da avverso la sentenza impugnata Parte_1
(capo 1 e capo 4 del dispositivo) n. 337\2021 emessa inter partes dal Tribunale di Grosseto:
- RESPINGE l'appello come in atti proposto da Parte_1
, confermando integralmente la sentenza
[...] impugnata;
- CONDANNA l'appellante a rimborsare alla convenuta, le spese del giudizio di appello, che liquida in complessivi Euro
9.000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CAP;
- DA' ATTO della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante del raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater, del D.
P. R. 30 maggio 2002, n. 115.
Manda alla Cancelleria per gli a dempimenti di competenza.
Così deciso, in Firenze, all'esito della camera di consiglio del
7 maggio 2024.
Il Presidente rel.
G. Sgambati
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196 e successive modificazioni e integrazioni.
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