Trib. Vallo della Lucania, sentenza 30/09/2025, n. 508
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Sentenza 30 settembre 2025

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Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dal Giudice dott. Angelo Scarpati del Tribunale di Vallo della Lucania, in data 30 settembre 2025, riguardante una controversia in materia di previdenza obbligatoria. La parte ricorrente ha richiesto l'accertamento della nullità e illegittimità di una comunicazione di iscrizione d'ufficio alla Gestione Separata, contestando anche il debito contributivo e le sanzioni ad esso collegate. In particolare, il ricorrente ha invocato la prescrizione del diritto di credito dell'ente previdenziale, sostenendo che il termine per far valere il credito fosse scaduto.

Il Giudice ha rigettato l'eccezione di prescrizione, affermando che il termine decorre dal momento in cui il debito è stato occultato dal contribuente, in quanto non dichiarato nella relativa dichiarazione dei redditi. La Corte ha richiamato precedenti giurisprudenziali, evidenziando che l'omissione della dichiarazione dei redditi da parte del ricorrente ha comportato la sospensione della prescrizione. Tuttavia, il Giudice ha accolto parzialmente il ricorso, dichiarando non dovuta una parte delle sanzioni, ritenendo che non fosse provato il dolo del contribuente. Infine, ha compensato le spese processuali tra le parti, riconoscendo la reciproca soccombenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Vallo della Lucania, sentenza 30/09/2025, n. 508
    Giurisdizione : Trib. Vallo della Lucania
    Numero : 508
    Data del deposito : 30 settembre 2025

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