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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 30/09/2025, n. 508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 508 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
UFFICIO LAVORO
Il Giudice dott. Angelo Scarpati, all'udienza del 30/09/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da civile iscritta al n. 257/2019 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria” (iscrizione Gestione
Separata) e vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso da se medesimo Parte_1 C.F._1 ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv.to Marcella Cataldi in virtù di procura in atti
Resistente
1 FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 4.2.2019, adiva al presente Tribunale, in veste Parte_1
del giudice del lavoro, al fine di sentire accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità infondatezza anche nel quantum debeatur, della lettera n. CP_1
66545134547-6, pervenuta il 21.8.2017, con la quale l' ha comunicato di aver iscritto d'ufficio il ricorrente alla Gestione Separata di cui all'art. 2 comma 26 della L. 335/1995 e ha richiesto il versamento degli importi indicati a titolo di contribuzione e di relative sanzioni calcolate ai sensi dell'art. 116 comma S lett. B della L. 388/2000 quantificato in €
1.252,39, nonché di ogni ulteriore atto e/o provvedimento a essa nota presupposto, collegato, connesso, precedente o successivo anche di data e estremi sconosciuti al ricorrente;
per l'effetto accertare e dichiarare non dovuto il contributo preteso dall' sia per l'anno 2011 che per gli anni successivi con contestuale cancellazione dell'illegittima iscrizione d'ufficio alla gestione separata disposta dall' con decorrenza dalla stessa data dell' iscrizione d'ufficio; in via subordinata: accertare l'illegittimità della pretesa contenuta nella impugnata lettera per intervenuta prescrizione del termine entro il CP_1
quale il relativo diritto poteva essere fatto valere;
in via ulteriormente ed estremamente subordinata e gradata: annullare le sanzioni applicate per insussistenza dei presupposti ovvero in subordine ridurre le stesse ricalcolandone gli importi nella misura di legge”. Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva il quale contrastava il ricorso, chiedendo CP_1 fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Richiamando gli atti di causa, dopo varie udienze, all'odierna udienza la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
All'odierna udienza la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 In merito alla prescrizione, non si ritiene fondata l'eccezione spiegata da parte ricorrente, in ragione di quanto di seguito precisato.
Invero, sul punto, ritiene chi scrive che resta fermo, nella materia de quo, il principio secondo cui, quanto alla individuazione del dies a quo per il decorso della prescrizione in tema di contributi previdenziali (che si prescrivono in 5 anni;
v. Trib. Catania, 1752/2016;
2 Trib. Roma, 4549/2015), esso va identificato nel termine previsto per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi, in conformità con l'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità ed in particolare della Cassazione n.
27950/2018 ( v. anche Tribunale di Torino, sent. n. 1699/2019).
Invero, la Corte di Cassazione, in numerose occasioni, ha chiarito che “il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito costituente la base imponibile per il calcolo del contributo” e che “la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa” ( v. Cass, sent. 4899 del 23 febbraio 2021; Cass. n. 3367/2021; Cass, ord. 14410/2019).
Nondimeno, non può non rilevarsi come il principio testè affermato vale per il caso del contributo previdenziale evidenziato come debito in dichiarazione dei redditi, ma non versato;
diversa, invece, è l'ipotesi in cui i contributi previdenziali da dichiarazione, oltre a non essere stati versati dal contribuente, non sono stati neanche esposti sul modello dichiarativo, che rappresenta una situazione di diverso e più incerto inquadramento.
È evidente, infatti, che, in questo caso, è applicabile, quanto alla decorrenza del termine prescrizionale quinquennale, il disposto dell'art. 2941 n. 8 cc, in base al quale la prescrizione rimane sospesa “tra il debitore che ha dolosamente occultato l'esistenza del debito e il creditore, finché il dolo non sia stato scoperto”.
È quanto, in sostanza, si è verificato nel caso di specie, in cui, stando al contenuto della dichiarazione dei redditi del 30.9.2012 ( relativa all'anno 2011), si rileva la omessa indicazione, da parte del contribuente, del debito derivante da omesso versamento dei contributi previdenziali;
il resistente, infatti, ha tempestivamente evidenziato come la cennata dichiarazione del 30.9.2012 difettasse della compilazione del quadro RR, da intendersi come unico ed esclusivo documento che avrebbe consentito all' di verificare CP_
non solo la percezione di reddito da lavoro autonomo da parte di un professionista non assoggettato ad altre obbligazioni contributive, e suscettibile dell'obbligo di iscrizione alla gestione separata, ma anche l'entità del debito da omessa contribuzione previdenziale: orbene, lo stesso giudice di legittimità ( v. Cass. ord. 6677/2019) ha precisato che l'omessa compilazione del quadro adibito alla determinazione dei contributi sui redditi da lavoro autonomo da parte di soggetto non iscritto alla gestione separata, è considerata condotta
3 di occultamento del credito idonea a comportare la sospensione della prescrizione.
La pretesa creditoria dell' pertanto, è stata efficacemente e tempestivamente CP_1
attivata, giusta la ricezione del primo atto di messa in mora in data 21.8.2017 ( v. relata di notifica della diffida versata in atti), e dunque entro il termine quinquennale decorrente dal 30.9.2012.
Per esigenze di completezza, va detto che, secondo il giudice di legittimità ( v. Cass.
14410/2019) l'operatività della causa di sospensione della prescrizione, di cui all'articolo
2941, numero 8, Codice civile, ricorre quando sia posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito, di tal che tale criterio richiede di considerare l'effetto dell'occultamento in termini di impedimento non sormontabile con gli ordinari controlli.
Non può, allora, non evidenziarsi come, nel caso di specie, come agevolmente si evince dagli atti, l' non era a conoscenza, sino alla data del 30.9.2012, del proprio credito, CP_1
atteso che ha dovuto operare iscrizione forzata del ricorrente, per l'annualità in questione, alla gestione separata (come si evince dalla comunicazione inoltrata dall'Istituto); si è, dunque, in presenza di una ipotesi non di mera difficoltà nell'accertamento del credito, ma di oggettiva impossibilità, con conseguente operatività della indicata disposizione in tema di sospensione del termine prescrizionale.
Né assumo rilevo, a ben vedere, le ulteriori deduzioni di cui al ricorso introduttivo, secondo cui, nel caso di specie, sarebbe stata illegittima, da parte dell' la iscrizione del CP_1
ricorrente alla gestione separata per l'anno 2011, essendo lo stesso già tenuto ad un obbligo contributivo ( cd. integrativo) verso la propria Cassa professionale di appartenenza.
Va rilevato, infatti, che, come emerge dagli atti di causa, il per l'anno 2011, ha Parte_1
dichiarato redditi di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni nel quadro RE del Mod. Unico PF anno 2012, periodo d'imposta 2011; orbene, da tali redditi, inquadrabili nel novero dell'art. 53 co.1 del T.U.I.R., conseguiva l'obbligo di versamento della contribuzione nella Gestione separata, trattandosi di professionista iscritto all'albo il quale ha versato alla Cassa professionale di appartenenza solo l'aliquota forfetaria c.d. di solidarietà ( cd. contributo integrativo).
Infatti, i liberi professionisti sono tenuti al pagamento del contributo alla gestione separata
4 relativamente a redditi professionali non assoggettati a contribuzione previdenziale soggettiva obbligatoria presso la cassa di categoria (D.M. 281/96, richiamato nella circolare n. 99 del 22/07/2011, emanata a seguito del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito nella legge
15/7/2011 n. 111 in tema di obbligo assicurativo in capo ai soggetti iscritti ad enti previdenziali di cui ai d.lgs. 509/94 e 103/96); l'aliquota, cioè, dev'essere soggettiva, proporzionata ai redditi prodotti e conseguentemente valutata ai fini assicurativi.
É evidente, peraltro, che rientrano in detta categoria altresì tutti coloro che, pur svolgendo attività iscrivibili ad appositi albi professionali, non siano tenuti al versamento del contributo soggettivo presso le Casse di appartenenza, ovvero abbiano esercitato eventuali facoltà di non versamento/iscrizione, in base alle previsioni dei rispettivi Statuti o regolamenti (circ. n.99 del 22/7/2011).
In definitiva, l'eventuale pagamento del solo contributo integrativo o di solidarietà (come quello che il ricorrente dichiara di aver versato presso la Cassa di appartenenza), ossia un contributo non correlato all'erogazione di un trattamento pensionistico, non comporta esclusione dal versamento alla gestione separata (così, circ. 99/2011, con riferimento alla circolare 124/1996).
2.2 Nondimeno, ad avviso di chi scrive, il su menzionato comportamento omissivo, pur rilevante ai fini della individuazione della data di inizio di decorrenza del termine prescrizionale, non è idoneo, in mancanza di prova positiva o chiari indici presuntivi, ad integrare la prova, in capo al ricorrente, del dolo o dell'intenzione di occultare i propri redditi;
tali redditi, al contrario, sono stati regolarmente dichiarati dal ricorrente, seppur in data 30.9.2012.
È noto, infatti, che l'art. 116 comma 8 lett. B L. 388/2000 sanziona ( in maniera più grave rispetto alla fattispecie di cui alla precedente lett. A) la condotta del contribuente il quale ometta di dichiarare, tra l'altro, il proprio debito contributivo, “ mediante l'occultamento di rapporti di lavoro in essere, retribuzioni erogate o redditi prodotti, ovvero di fatti o notizie rilevanti per la determinazione dell'obbligo contributivo”; è evidente, allora, come l'operatività di tale sanzione implichi la dimostrazione del dolo del contribuente, e cioè di un intento teso ad occultare i redditi ai fini evasivi, animus che non è stato provato dalla parte resistente e che non può essere ritenuto sussistente in re ipsa, soprattutto allorquando il contribuente ha dichiarato i propri redditi.
Non ricorre pertanto alcun occultamento, rilevando nel caso di specie la mera omissione
5 del pagamento dei contributi e la insussistenza dei presupposti delle sanzioni maggiorate così come calcolate dall' con applicazione della minore sanzione prevista dall'articolo CP_1
116, comma 8, lettera A) L. 388/2000.
3.1 Attesa la reciproca soccombenza, si compensano per intero tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Accoglie parzialmente il ricorso, e per l'effetto, dichiara non dovuta, da Parte_1
, in favore dell' la somma di euro 520,53 ( a titolo di sanzione ex art. 116
[...] CP_1
comma 8 lett. b) L. 388/2000) di cui all'avviso di addebito n° 66545134547-6, dichiarando la legittimità della sanzione prevista dall'art. 116, comma 8, lett. A), L.
388/2000;
2) Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Vallo della Lucania, così deciso il 30/09/2025
Il giudice dott. Angelo Scarpati
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