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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 04/04/2025, n. 295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 295 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di conIGlio in persona dei SInori
Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott.ssa Francesca Grassi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 3874 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avvocato Ida GRIMALDI
e
TONELLO , C.F. , nato a [...] l'[...], rappresentato e Pt_2 C.F._2
difeso dall'avvocato Federico LAMESSO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti: i ricorrenti chiedono che l'Ill.mo Tribunale Voglia, pronunciare la separazione personale dei coniugi con conseguente sentenza di omologazione della separazione consensuale ed accoglimento delle seguenti
CONDIZIONI
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) I coniugi, al fine di definire il nuovo assetto della famiglia a seguito della crisi coniugale, specificando che tale determinazione è funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione di detta crisi, hanno trovato un accordo in merito alla casa coniugale in comproprietà degli stessi in base al
1 quale: la IG.ra si impegna ed obbliga a cedere al IGnor , che per sua Parte_1 Parte_3 parte si impegna e accetta ad acquistare, la propria quota parte del 50% e quindi l'esclusiva proprietà dell'immobile adibito a casa coniugale e sito in Vicenza Via Monte Novegno n. 12 int. 4, con tutto l'arredamento ivi presente, così catastalmente individuato:
- Comune di Vicenza, Catasto Fabbricati;
- Foglio 64 Mappale, coi m.n.:
- 1328 Sub 10. Via Monte Novegno n. 12 P. 2° Int. 4, Cat. A/2 Classe 2, composto da 6,5 vani – superfice catastale totale 109 mq (escluse scoperte: 120 mq) - Rendita 604,25 euro;
- 1328 Sub 17. Via Monte Novegno n. 12 P.T. Cat. C/6 classe 06 – 18 mq – superfice catastale 22 mq
- Rendita 87,38 euro.
La cessione della quota di proprietà del 50% dell'abitazione sopra descritta da parte della IG.ra Pt_1
che assume valore essenziale negli accordi, viene fatta al corrispettivo pattuito in favore della stessa di euro 77.887,00 e dovrà formalizzarsi tramite atto notarile, presso il Notaio indicato dal IG. , Pt_3
entro 45 gg. dalla pubblicazione della sentenza che omologa la separazione, considerato che il IG.
ha necessità di accendere un nuovo mutuo per provvedere al saldo del prezzo della cessione Pt_3 dell'abitazione, previa estinzione a suo totale carico del mutuo attualmente gravante sulla stessa abitazione
Il corrispettivo pattuito sarà versato dal SI. con le seguenti modalità: Parte_3
- la somma di € 20.000,00 è stata versata alla GN , tramite assegno circolare, Parte_1
alla data di sottoscrizione del ricorso per separazione;
- la restante somma di € 57.887,00 sarà versata alla GN tramite assegno Parte_1
circolare, in sede di rogito notarile, da effettuarsi entro 45 gg. dalla pubblicazione della sentenza che omologa la separazione.
La IG.ra salvo quanto si dirà sotto in relazione al mutuo ipotecario gravante sul bene, per Pt_1
quanto riguarda la propria quota oggetto di cessione, garantisce la piena proprietà e la libertà del bene da privilegi fiscali, oneri reali, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli.
Il Trasferimento immobiliare di cui sopra costituisce elemento funzionale e indispensabile ai fini della soluzione della crisi matrimoniale (circolare 27/E del 21.06.2012 e circolare 2/E del 21.04.2014); a tal fine, le parti dichiarano sin d'ora di volersi avvalere delle agevolazioni fiscali (totale esenzione dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa) di cui all'art. 19 della legge 6 marzo 1987 n.
74, come modificato dalla Corte Costituzionale (Ag. Entrate, risoluzione n. 65/E del 16.07.2015).
Spese notarili e di registrazione, trascrizione e catastali a carico del SI. , parte acquirente, Pt_3
come per legge.
2 In virtù del trasferimento immobiliare di cui al precedente punto, il SI. si è impegnato ed Pt_3
obbligato ad accollarsi per intero il mutuo residuo relativo alla casa coniugale cointestata e, per l'effetto, estinguerà detto mutuo ancora in essere nei confronti della Banca Intesa, con efficacia liberatoria per la GN Pt_1
3) SI. verserà alla SI.ra , quale contributo forfettario per le spese Parte_3 Parte_1 di trasloco e di arredo del nuovo appartamento sostenute dalla stessa, l'importo di € 5.000,00 che sarà corrisposto contestualmente alla liberazione da parte della IG.ra del garage sito in Vicenza, Pt_1
Via V. Periz n. 33, da tutti i propri beni ivi collocati, liberazione che dovrà avvenire entro la data del rogito notarile relativo al trasferimento immobiliare concordato con il presente atto.
4) Spese e competenze del presente procedimento integralmente compensate.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 30/10/2024 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in Vicenza in data 5/06/1982, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 6/02/2025 dinanzi al Giudice relatore, sostituita dal deposito di note scritte,
i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in
3 epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Parte_3
uniti in matrimonio in Vicenza in data 5/06/1982 con atto trascritto al n. 244, Parte II, Serie A, Anno
1982, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Vicenza perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) dichiara la compensazione delle spese di lite.
Così deciso in Vicenza, nella camera di conIGlio del 3/4/2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Francesca Grassi
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di conIGlio in persona dei SInori
Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott.ssa Francesca Grassi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 3874 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avvocato Ida GRIMALDI
e
TONELLO , C.F. , nato a [...] l'[...], rappresentato e Pt_2 C.F._2
difeso dall'avvocato Federico LAMESSO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti: i ricorrenti chiedono che l'Ill.mo Tribunale Voglia, pronunciare la separazione personale dei coniugi con conseguente sentenza di omologazione della separazione consensuale ed accoglimento delle seguenti
CONDIZIONI
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) I coniugi, al fine di definire il nuovo assetto della famiglia a seguito della crisi coniugale, specificando che tale determinazione è funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione di detta crisi, hanno trovato un accordo in merito alla casa coniugale in comproprietà degli stessi in base al
1 quale: la IG.ra si impegna ed obbliga a cedere al IGnor , che per sua Parte_1 Parte_3 parte si impegna e accetta ad acquistare, la propria quota parte del 50% e quindi l'esclusiva proprietà dell'immobile adibito a casa coniugale e sito in Vicenza Via Monte Novegno n. 12 int. 4, con tutto l'arredamento ivi presente, così catastalmente individuato:
- Comune di Vicenza, Catasto Fabbricati;
- Foglio 64 Mappale, coi m.n.:
- 1328 Sub 10. Via Monte Novegno n. 12 P. 2° Int. 4, Cat. A/2 Classe 2, composto da 6,5 vani – superfice catastale totale 109 mq (escluse scoperte: 120 mq) - Rendita 604,25 euro;
- 1328 Sub 17. Via Monte Novegno n. 12 P.T. Cat. C/6 classe 06 – 18 mq – superfice catastale 22 mq
- Rendita 87,38 euro.
La cessione della quota di proprietà del 50% dell'abitazione sopra descritta da parte della IG.ra Pt_1
che assume valore essenziale negli accordi, viene fatta al corrispettivo pattuito in favore della stessa di euro 77.887,00 e dovrà formalizzarsi tramite atto notarile, presso il Notaio indicato dal IG. , Pt_3
entro 45 gg. dalla pubblicazione della sentenza che omologa la separazione, considerato che il IG.
ha necessità di accendere un nuovo mutuo per provvedere al saldo del prezzo della cessione Pt_3 dell'abitazione, previa estinzione a suo totale carico del mutuo attualmente gravante sulla stessa abitazione
Il corrispettivo pattuito sarà versato dal SI. con le seguenti modalità: Parte_3
- la somma di € 20.000,00 è stata versata alla GN , tramite assegno circolare, Parte_1
alla data di sottoscrizione del ricorso per separazione;
- la restante somma di € 57.887,00 sarà versata alla GN tramite assegno Parte_1
circolare, in sede di rogito notarile, da effettuarsi entro 45 gg. dalla pubblicazione della sentenza che omologa la separazione.
La IG.ra salvo quanto si dirà sotto in relazione al mutuo ipotecario gravante sul bene, per Pt_1
quanto riguarda la propria quota oggetto di cessione, garantisce la piena proprietà e la libertà del bene da privilegi fiscali, oneri reali, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli.
Il Trasferimento immobiliare di cui sopra costituisce elemento funzionale e indispensabile ai fini della soluzione della crisi matrimoniale (circolare 27/E del 21.06.2012 e circolare 2/E del 21.04.2014); a tal fine, le parti dichiarano sin d'ora di volersi avvalere delle agevolazioni fiscali (totale esenzione dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa) di cui all'art. 19 della legge 6 marzo 1987 n.
74, come modificato dalla Corte Costituzionale (Ag. Entrate, risoluzione n. 65/E del 16.07.2015).
Spese notarili e di registrazione, trascrizione e catastali a carico del SI. , parte acquirente, Pt_3
come per legge.
2 In virtù del trasferimento immobiliare di cui al precedente punto, il SI. si è impegnato ed Pt_3
obbligato ad accollarsi per intero il mutuo residuo relativo alla casa coniugale cointestata e, per l'effetto, estinguerà detto mutuo ancora in essere nei confronti della Banca Intesa, con efficacia liberatoria per la GN Pt_1
3) SI. verserà alla SI.ra , quale contributo forfettario per le spese Parte_3 Parte_1 di trasloco e di arredo del nuovo appartamento sostenute dalla stessa, l'importo di € 5.000,00 che sarà corrisposto contestualmente alla liberazione da parte della IG.ra del garage sito in Vicenza, Pt_1
Via V. Periz n. 33, da tutti i propri beni ivi collocati, liberazione che dovrà avvenire entro la data del rogito notarile relativo al trasferimento immobiliare concordato con il presente atto.
4) Spese e competenze del presente procedimento integralmente compensate.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 30/10/2024 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in Vicenza in data 5/06/1982, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 6/02/2025 dinanzi al Giudice relatore, sostituita dal deposito di note scritte,
i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in
3 epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Parte_3
uniti in matrimonio in Vicenza in data 5/06/1982 con atto trascritto al n. 244, Parte II, Serie A, Anno
1982, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Vicenza perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) dichiara la compensazione delle spese di lite.
Così deciso in Vicenza, nella camera di conIGlio del 3/4/2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Francesca Grassi
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
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