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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 21/07/2025, n. 2241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2241 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 3395/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Maria Grazia Federici Presidente
Dott. Antonio Corte Consigliere
Dott. Laura Cesira Stella Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 26.11.2024 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 9312/2024, pubblicata il 25.10.2024,
TRA
(C.F. ), con sede Parte_1 C.F._1
legale in VIA CASCINETTA 6/A 20900 AGRATE BRIANZA, con il patrocinio degli Avv.
ZZ AC e IS TT, elettivamente domiciliata in VIA GUSTAVO
MODENA 3 20129 MILANO, presso lo studio dei predetti difensori, giusta delega in atti;
-APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, con sede legale in VIA CUSAGO 275 20153 MILANO, con il patrocinio dell'Avv.
NI RI DO, elettivamente domiciliata in VIA ALFONSO
LAMARMORA N. 36 MILANO presso lo studio del predetto difensore, giusta delega in atti;
-APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 9312/2024, pubblicata il
25/10/2024, in materia di “Locazione di beni mobili”.
CONCLUSIONI:
Per : Parte_1
pagina 1 di 22 “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, disattesa ogni contraria istanza, deduzione e/o eccezione, in integrale riforma della sentenza resa dall'Ill.mo Tribunale di Milano n. 9312/24, così giudicare: In via principale - accertare e dichiarare, per tutto quanto esposto in fatto e in diritto, l'infondatezza, insussistenza e/o inesigibilità del credito oggetto di ingiunzione, dichiarando che nulla è dovuto dall'appellata all'appellante; - previo eventuale accertamento dell'insussistenza di un inadempimento dell'appellante ai contratti di sub-trasporto e/o di
“locazione” e/o di “locazione con diritto di riscatto” stipulati tra le parti, accertare e dichiarare, per tutto quanto esposto in fatto e in diritto, il diritto di credito dell'appellante nei confronti dell'appellata e condannare (P.I. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro-tempore, corr.te in Milano, Via Cusago 275, al pagamento in favore di (P. IVA - C. F. ), Parte_1 P.IVA_2 C.F._1 corr.te in Agrate Brianza (MB), della somma per sorte capitale di € 29.405,94 -o della diversa somma accertanda all'esito del giudizio, anche in via equitativa-, oltre interessi ex D.Lgs.
231/02 dal dovuto al saldo effettivo;
- con integrale vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.”
Per Controparte_1
“IN VIA PRELIMINARE - Dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., per tutti
i motivi esposti in atti, con ogni statuizione riguardo alla definitività della Sentenza di primo grado;
- Dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., per tutti i motivi esposti in atti, con ogni statuizione riguardo alla definitività della Sentenza di primo grado;
- Rigettare, in ogni caso, la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva e/o dell'esecuzione provvisoria della Sentenza appellata per manifesta insussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, per tutti i motivi esposti in atti;
IN VIA PRINCIPALE Nel merito: - Rigettare in toto
l'appello, proposto dalla avverso l'impugnata Parte_1
Sentenza, in quanto inammissibile oltre che infondato in fatto ed in diritto, per tutti i motivi dedotti in atti, e conseguentemente confermare la Sentenza n. 9312/2024 (N.R.G. 18145/2024), resa dal Tribunale di Milano, Giudice dr. Blandini, in data 22.10.2024 e pubblicata il successivo 15.10.2024, e tutte le statuizioni in essa contenute;
IN OGNI CASO - Condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, I.V.A. e C.P.A., con distrazione in favore del procuratore costituito anticipatario ed antistatario;
IN VIA ISTRUTTORIA - Si ribadiscono integralmente tutte le richieste istruttorie formulate nel giudizio di primo grado, così come richiamate, da
pagina 2 di 22 ultimo, anche nel foglio di precisazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado, richiedendone la rinnovazione qualora necessaria.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE otteneva nei confronti di decreto Controparte_1 Parte_1
ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 4490/24, per il pagamento della somma per sorte capitale di € 21.083,51, oltre interessi e spese della procedura monitoria. proponeva quindi opposizione, chiedendo al Tribunale di Milano, in via Parte_1
preliminare, la sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo e l'emissione di ordinanza ingiunzione nei confronti di per € 2.737,09, oltre interessi;
nel merito, Controparte_2 di accertare e dichiarare l'infondatezza, insussistenza e/o inesigibilità del credito vantato dall'opposta nei confronti dell'opponente e quindi di revocare il decreto ingiuntivo;
in via riconvenzionale, previo eventuale accertamento dell'insussistenza di un inadempimento dell'opponente ai contratti di sub-trasporto e/o di “locazione” e/o di “locazione con diritto di riscatto” stipulati tra le parti, chiedeva di accertare e dichiarare il diritto di credito dell'opponente nei confronti dell'opposta e condannare al pagamento in Controparte_1 favore di della somma capitale di € 29.405,94 - o della Parte_1 diversa somma accertanda all'esito del giudizio, anche in via equitativa -, oltre interessi ex
D.Lgs. 231/02 dal dovuto al saldo effettivo. esponeva: - di aver sottoscritto con un contratto di sub- Parte_1 Controparte_3
trasporto, in forza del quale la prima si impegnava ad effettuare per conto della seconda servizi di trasporto merci per la clientela, nelle date e lungo i tragitti indicati dalla committente;
- che, al fine di dotare il trasportatore dei mezzi necessari all'effettuazione del servizio, Parte_2
CP_ e sottoscrivevano nel tempo una pluralità di contratti denominati di “locazione” ovvero di
[...]
“locazione con diritto di riscatto”, aventi ad oggetto trattori e semirimorchi (precisamente otto CP_ contratti); - che al fine dell'emissione della relativa fattura, provvedeva mensilmente a comunicare a l'importo del corrispettivo del servizio, previa compensazione di Parte_1 quanto dovuto da quest'ultima alla prima, quale corrispettivo per canoni di locazione dei mezzi CP_ e altre spese di esercizio e di utilizzo;
- che, con comunicazione del 22.2.2023, contestando il mancato pagamento di canoni di locazione, dichiarava la risoluzione dei contratti di
“locazione con diritto di riscatto” stipulati il 20.5.2022, l'1.9.2022 e il 3.2.2023 (docc. 4, 5 e 9)
e dei contratti di “locazione” del 19.4.2022 e dell'1.10.2022 (docc. 2 e 7), intimando la restituzione dei rispettivi mezzi (tg. FD174CG, FL407RF, AF95238, AF94661 e XA272PE), cui provvedeva immediatamente;
- che, stante la limitata assegnazione di servizi Parte_1
pagina 3 di 22 CP_ di trasporto da parte di (sole 8 giornate ad agosto 2023 e solo 5 a settembre 2023) e l'assenza di riscontro ai solleciti telefonici finalizzati ad ottenere l'assegnazione di ulteriori servizi, con comunicazione del 16.9.2023, intimava la risoluzione del contratto Parte_1
di sub-trasporto e del contratto di locazione del 3.5.2023 ancora in essere, provvedendo all'immediata restituzione dei mezzi ancora in suo possesso (doc. 12); - che, con comunicazione dell'11.12.2023, rilevava l'esatto e tempestivo pagamento delle fatture Parte_1 pervenute dalla committente, attraverso l'usuale meccanismo di compensazione con il corrispettivo dei servizi di trasporto espletati, contestava l'illegittimità della risoluzione dei CP_ contratti dichiarata da con lettera del 22.2.2023 e, per contro, la giustificatezza della risoluzione dei contratti di sub-trasporto e di locazione, viceversa dichiarata da Parte_1
il 16.9.2023, nonché la non debenza delle penali applicate dalla committente, intimando, altresì, la restituzione delle rate versate in esecuzione dei contratti di “locazione con diritto di riscatto” intercorsi tra le parti (doc. 13); - che il corrispettivo dei servizi di trasporto prestati da
[...]
CP_ nel mese di settembre 2023, liquidato da stessa nell'importo di € 2.737,09 (doc. Parte_1
10), era rimasto impagato. CP_ Ciò premesso, contestava nel merito la pretesa creditoria di contestando Parte_1 la debenza e l'esistenza degli importi fatturati.
1) Quanto alle fatture per canoni di locazione, precisava che i contratti di locazione e locazione con diritto di riscatto erano stati stipulati con funzione strumentale al contratto di sub-trasporto in essere, tanto che i mezzi locati dovevano essere utilizzati esclusivamente per i servizi di sub-
CP_ trasporto in favore di e che le parti usavano compensare i corrispettivi dei servizi di sub- trasporto con i canoni di locazione e le spese accessorie. Anche i canoni asseritamente rimasti impagati, relativi al mese di febbraio 2023 (fatture nn. 103/F23, 117/F23, 118/F23 e 119/F23
CP_ sub doc. 2 del fascicolo monitorio), erano stati portati in compensazione da in occasione della prima fatturazione da parte di del corrispettivo dei servizi di trasporto. Con Parte_1
CP_ comunicazione del 2.3.2023, aveva infatti indicato all'odierna opponente la misura della fatturazione da emettere per servizi resi nel mese di febbraio, decurtando un importo di € 7.300 oltre IVA, per “servizi vari” a coprire l'importo anche dei canoni di “locazione” e di “locazione con diritto di riscatto” (doc. 10). Ciò era avvenuto anche successivamente con comunicazioni riferite alla fatturazione dei mesi di maggio e seguenti (doc. 10). In ogni caso, gli importi di cui alle predette fatture neppure erano dovuti integralmente, posto che conteggiavano per intero il canone del mese di riferimento - febbraio per le fatture n.i 103/F23, 117/F23, 118/F23 e 119/F23
e settembre per la fattura n. 482/F23 -, mentre immediatamente alla data della comunicazione del 22.2.2023 ed immediatamente alla lettera di risoluzione del 16.9.2023 aveva Parte_1
pagina 4 di 22 CP_ provveduto a restituire a i mezzi locati, così venendo meno la maturazione del canone per il periodo residuo del mese - ovvero, rispettivamente, dal 23.2 al 28.2.2023 e dal 17.9 al
30.9.2023.
2) Quanto alle fatture relative alle penali, le fatture nn. 493/F23 e 494/F23, pari all'importo complessivo di € 4.000,00, concernevano la penale per asserito “recesso anticipato” dei contratti di “locazione con diritto di riscatto” stipulati, rispettivamente, in data 1.9.2022 e
20.5.2022 e riguardanti i veicoli targati FL407RF e FD174CG (docc. 4 e 5).
I contratti tra le parti ammettevano invero all'art. 1 il recesso anticipato, a fronte del pagamento di € 2.000,00 a titolo di penale (docc. 4 e 5). non aveva tuttavia in alcun modo receduto dai contratti in relazione ai quali Parte_1 veniva invocata la predetta penale. Entrambi i contratti di “locazione con diritto di riscatto” in CP_ esame erano stati al contrario oggetto di risoluzione dichiarata da con comunicazione del
22.2.2023 e richiesta di immediata restituzione dei veicoli.
Le fatture nn. 492/F23 e 495/F23, pari all'importo complessivo di € 4.250,00, concernevano invece la penale per asserito “recesso anticipato” del contratto di sub-trasporto e del contratto di “locazione” stipulato il 2.5.2023 e riguardante il veicolo con targa ES761AE (docc. 1 e 9).
In questo caso, il fondamento della pretesa creditoria poggiava sulle previsioni contrattuali secondo cui “l'eventuale mancato preavviso, totale o parziale (…) obbligherà la parte inadempiente al pagamento, a favore dell'altra, a titolo di penale, dell'importo di € 150,00
(centocinquanta/00) per ogni giorno di mancato preavviso” (cfr. art. 15.4 sub doc. 1) ed “è ammesso il recesso anticipato dal contratto da parte del locatario ed in tal caso la volontà del locatario di recedere anticipatamente dovrà essere comunicata al locatore a mezzo raccomandata A/R 60 gg. prima della restituzione del bene e comporterà un onere del locatario di € 2.000,00 (duemila/00) + IVA”.
Anche in questo caso, tuttavia, non vi era stata alcuna comunicazione di recesso da parte di CP_
avendo essa, al contrario, dichiarato la risoluzione per inadempimento di Parte_1 all'obbligo di buona fede contrattuale, quale tutela degli interessi della controparte negoziale.
Il contratto prevedeva un obbligo di esclusiva in capo a e una posizione di Parte_1
CP_ preminenza di aveva fatto affidamento sulla concessione di un numero Parte_1
significativo di servizi da parte della committente, mentre quest'ultima era venuta meno all'obbligo solidaristico descritto, mancando di (continuare ad) assegnare a Parte_1
servizi di trasporto in misura sufficiente a consentirle di far fronte agli impegni economici CP_ assunti, in primo luogo nei confronti della stessa L'opposta non solo con comunicazione del 22.2.2023 (doc. 11) aveva ingiustificatamente dichiarato la risoluzione di tutti i contratti di pagina 5 di 22 “locazione con diritto di riscatto” e di “locazione” all'epoca vigenti tra le parti, lasciando
[...]
priva dei mezzi necessari a prestare i servizi di trasporto, ma, dopo aver locato solo il Parte_1
2.5.2023 un nuovo veicolo (doc. 9), aveva significativamente ridotto le assegnazioni di servizi di trasporto - ved. statini riepilogativi mensili trasmessi dal committente sub doc. 10 -, rendendo difficoltoso per l'odierna opponente di onorare i costi dell'attività - compresi i canoni di locazione del veicolo - e minando la stessa sopravvivenza economica dell'impresa
[...]
Parte_1
La violazione del suddetto dovere di solidarietà integrava inadempimento e legittimava ad avviso dell'opponente, ai sensi degli artt. 1453 e seguenti, la risoluzione contrattuale. CP_ 3) Quanto alle restanti fatture, aveva agito in via monitoria per il pagamento dell'importo recato da un terzo gruppo di fatture nn. 126/F23, 129/F23, 136/F23, 146/F23, 176/F23,
180/F23, 233/F23, 489/F23, 490/F23, 491/F23, 496/F23 e 514/F23 attinenti a presunti “addebiti servizi/rimborsi/spese amministrative”. Trattandosi di indicazioni del tutto generiche, spettava all'opposta fornire prova del titolo posto a fondamento della pretesa creditoria. CP_ Anche in questo caso, provvedeva alla compensazione con i corrispettivi dei servizi di trasporto e pertanto nulla era alla stessa dovuto in relazione alle fatture in esame.
In via riconvenzionale, qualificati i contratti di locazione con diritto di riscatto Parte_1
in vendite a rate con riserva di proprietà - con conseguente obbligo del locatore di restituire le rate già riscosse (ossia i canoni versati da , per complessivi € 26.447,16, come Parte_1
CP_ CP_ emergeva dalle fatture emesse dalla stessa - chiedeva al Tribunale di condannare alla restituzione a del predetto importo. Parte_1
CP_ Chiedeva inoltre la condanna di al pagamento della somma di € 2.737,09, per servizi di trasporto rimasti impagati, relativi al mese di settembre 2023.
CP_ L'opponente contestava infine a l'applicazione, sui corrispettivi dovuti a Parte_1
per i servizi di sub-traporto, di uno sconto in fattura del 4%, anziché del 3% (come CP_ contrattualmente previsto). Chiedeva pertanto la condanna di a versare la differenza, quale corrispettivo ancora dovuto (per complessivi € 221,69).
Si costituiva nel giudizio di primo grado chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, nonché il rigetto delle domande CP_ riconvenzionali, posto che nessuna somma era dovuta da a in subordine, Parte_1
l'opposta chiedeva, laddove il Tribunale adito avesse ritenuto sussistente un diritto di credito dell'opponente, la compensazione di quanto eventualmente dovuto all'opponente con il maggior credito complessivamente vantato dalla in virtù del decreto Controparte_1 ingiuntivo ivi opposto;
chiedeva altresì la condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
pagina 6 di 22 L'opposta premetteva che era una ditta individuale che (non avendo “commesse Parte_1 proprie”) si occupava di effettuare meri servizi di trasporto in favore di altre società che, non riuscendo a gestire direttamente le proprie commesse per l'elevato carico, necessitavano di sub vettori a cui affidare l'esecuzione materiale dei servizi di trasporto e connesse operazioni di CP_ carico/scarico merci. Nel caso di specie, non era la ad avere bisogno dei servizi di
[...]
ma quest'ultima che chiedeva all'opposta di poter svolgere servizi di sub-trasporto Parte_1
anche occasionali, per poter operare sul mercato.
In data 19.04.2022, le parti sottoscrivevano un contratto di sub-trasporto avente ad oggetto il conferimento, da parte della committente al sub-vettore di CP_1 Parte_1
sporadici ed occasionali servizi di trasporto, nonché di carico e scarico merci, senza obbligo e garanzia nei confronti del sub-vettore di una quantità minima (giornaliera, settimanale o mensile) di prestazioni, anzi sottolineando la natura occasionale e “al bisogno” della collaborazione. Poiché non aveva un parco mezzi idoneo a svolgere i servizi di Parte_1
sub-trasporto (né aveva la liquidità per acquistare dei veicoli), la stessa chiedeva di poter sottoscrivere contratti per la locazione di alcuni mezzi alla stessa necessari per l'espletamento dell'attività aziendale.
Le parti stipulavano quindi una serie di contratti di locazione e locazione con riscatto, nei quali erano previste, tra l'altro, penali per il recesso anticipato e la facoltà per il locatore di compensare in ogni momento i canoni e/o eventuali ulteriori ragioni di credito previste dal contratto con i debiti vantati nei confronti del locatario per i servizi da esso svolti.
Nel contratto di sub-trasporto, le parti avevano poi previsto, a pena di decadenza, che eventuali riserve, eccezioni ed osservazioni sulla congruità del corrispettivo e sulla conformità alle previsioni contrattuali, con particolare riguardo alle modalità operative e alle quantificazioni specificatamente prescritte per i singoli servizi di trasporto e per le prestazioni accessorie oggetto del contratto, avrebbero dovuto essere formulate mediante lettera raccomandata a/r da inviare entro e non oltre 30 gg dalla data di emissione della fattura relativa al corrispettivo contestato.
Dopo un periodo di regolare rispetto delle pattuizioni negoziali - sempre secondo la ricostruzione dell'opposta - da novembre 2022, non provvedeva più ad onorare Parte_1
regolarmente le proprie obbligazioni, rendendosi inadempiente rispetto alle fatture emesse dalla locatrice.
Con missiva del 22.2.2023, con riferimento ai contratti di locazione con diritto CP_1
di riscatto e di noleggio dei mezzi targati FD174CG, FL407RF, AF95238, AF94661,
XA272PE, rilevava la mancata restituzione degli acconti effettuati a favore di e Parte_1
pagina 7 di 22 il conseguente mancato pagamento delle rate di noleggio dovute;
rilevata una grave inadempienza contrattuale, dichiarava decaduta dalla condizioni contrattuali e Parte_1
dalla possibilità di esercitare il riscatto, con conseguente imputazione delle somme versate sino ad allora “a canoni di locazione puri” e con richiesta di restituzione immediata di tutti i veicoli.
L'opposta - al fine di non “peggiorare” le presunte momentanee condizioni economiche difficili, in cui versava la ditta individuale - decideva di accordare (relativamente alle fatture scadute) il piano di rientro richiesto da e di concedere in locazione il mezzo Parte_1
targato ES761AE, dietro versamento del canone concordato. CP_ Il 3.05.2023, presso la sede della la società locatrice e - nell'occasione Parte_1
rappresentata dal preposto della ditta, – sottoscrivevano, per il solo debito Controparte_4 maturato a tale data, pari ad € 7.405,08, il piano di rientro proposto dalla debitrice (versamento di 17 rate mensili di importo pari ad € 500,00, come da doc. 3), ferma la regolare prosecuzione dei rapporti in essere ed il corretto e puntuale adempimento delle relative obbligazioni.
Ad avviso dell'opposta, il piano di rientro doveva ritenersi valido ed efficace, a prescindere dal pretestuoso disconoscimento della sottoscrizione da parte di Tutte le decisioni Parte_1
operative, economiche, gestionali ed organizzative della ditta, di fatto, venivano prese da
[...]
, quale preposto e amministratore di fatto dell'impresa. CP_4
L'opponente provvedeva a saldare il solo importo di € 3.361,88 (circa 4 rate), rimanendo debitrice non solo della differenza (pari ad € 4.043,20) ma anche di ulteriori fatture. CP_ Il 16.09.2023, trasmetteva a mezzo pec alla comunicazione a firma di Parte_1
[...]
del seguente tenore: “Buongiorno, la presente per sottoporre al dato di fatto che CP_4
nonostante io sia rimasto a Vs disposizione per più di una settimana lavorativa e aver fatto vari tentativi di contatto telefonico con il vostro operativo senza nessun riscontro, mi trovo costretto
a chiudere il rapporto lavorativo e di noleggio con la vostra spettabile società, dato che il prolungarsi di tale situazione vuole dire pagare più di quello che incasso. Quindi la riconsegna del mezzo avverrà presso i vostri magazzini anche immediatamente. Penso che tutto sia chiaro
CP_ non voglio ci siano malintesi” (doc. 4), missiva interpretata dalla quale recesso dal contratto di sub-trasporto e dai contratti di locazione ancora in essere.
Relativamente ai servizi di trasporto effettuati da nel mese di settembre 2023, Parte_1
CP_ la con comunicazione e-mail del 3.10.2023, quantificava il complessivo importo da fatturare come da prospetto sub doc.
7. Ciononostante, l'opponente provvedeva ad emettere fattura per l'importo di € 2.737,09 + iva (anziché di € 2.243,52 + iva) con conseguente diritto CP_ della di ottenere la relativa nota di credito per il maggiore importo erroneamente fatturato, pari ad € 493,57 + iva.
pagina 8 di 22 Dopo una serie di contatti infruttuosi con la controparte, chiedeva e otteneva CP_1
decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo.
In diritto, l'opposta contestava le pretese creditorie di rilevando che gli esigui Parte_1 canoni pagati dall'opponente costituivano corrispettivo del godimento dei mezzi e pertanto non dovevano essere restituiti, anche considerato che nessuna clausola dei contratti prevedeva la possibilità di chiedere la restituzione dei canoni versati, in caso di risoluzione del contratto per inadempimento del locatario.
CP_ Quanto all'allegato errore di applicazione dello sconto in fattura, rilevava che le parti avevano discusso, accettato e formalizzato con pec del 26.05.2023, scrittura privata di variazione del contratto di sub-trasporto (concordando la variazione percentuale dello sconto in fattura al 4%, come da doc. 12).
L'opposta rilevava infine che il decreto ingiuntivo era stato concesso sulla base di idonea documentazione prodotta dalla ricorrente e che le fatture di Spiz mai erano state contestate dall'opponente.
Il Tribunale di Milano, con la sentenza impugnata, rigettava l'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo opposto;
rigettava anche le domande formulate in via riconvenzionale da
Parte_1
Il Tribunale rilevava che parte opposta aveva fornito idonea prova del proprio credito, producendo i contratti stipulati tra le parti (non contestati da e le fatture. Parte_1
Rilevava poi che il contratto di sub-trasporto prevedeva espressamente, a pena di decadenza, che le parti avrebbero dovuto formulare le loro eventuali riserve, eccezioni ed osservazioni sulla congruità del corrispettivo e sulla conformità alle previsioni contrattuali, con particolare riguardo alle modalità operative ed alle quantificazioni specificatamente prescritte per i singoli servizi di trasporto e per le prestazioni accessorie oggetto del contratto, mediante lettera raccomandata a/r da inviare entro e non oltre 30 gg dalla data di emissione della fattura contestata;
in mancanza, il sub vettore sarebbe decaduto da tale possibilità.
Le fatture in concreto non erano mai state contestate da Parte_1
Il Tribunale segnalava infine che aveva sottoscritto un piano di rientro, solo Parte_1
parzialmente onorato. Nel giudizio di opposizione, l'opponente aveva invero disconosciuto la sottoscrizione, ma si era limitata a contestazioni generiche e non era riuscita a spiegare come si conciliasse tale disconoscimento con l'adempimento (pur parziale) del piano di rientro stesso.
Quanto allo sconto in fattura conteggiato al 4%, parte opponente non aveva contestato l'allegazione dell'opposta circa un accordo di modifica della previsione contrattuale che originariamente prevedeva uno sconto del solo 3%.
pagina 9 di 22 Quanto alle domande riconvenzionali di il Tribunale rilevava che i contratti Parte_1 erano stati correttamente qualificati quali “locazioni con diritto di riscatto”, non individuandosi elementi che potessero far propendere per una differente qualificazione. Correttamente non erano stati restituiti i canoni di locazione già corrisposti da non essendovi Parte_1
alcuna previsione contrattuale che statuisse un diritto alla restituzione, anzi prevedendo l'art. 9 dei contratti che, ove il locatario avesse assolto tutti gli impegni/obblighi di cui al presente contratto, egli avrebbe potuto esercitare la facoltà di riscatto del bene solo al termine del contratto (nel caso di specie, al contrario, il locatario era stato inadempiente).
ha proposto appello avverso la sentenza n. 9312/2024 del Parte_1
Tribunale di Milano, per i seguenti motivi:
1) Errata valutazione delle prove. Errata applicazione del principio di non contestazione.
Il Tribunale avrebbe errato nel ritenere provato il credito di anche alla luce del CP_1
principio di non contestazione, avendo mosso precise contestazioni alle pretese Parte_1
avversarie, evidenziando circostanze estintive.
Quanto alle fatture relative ai canoni di locazione, ha ribadito che il contratto Parte_1
tra le parti consentiva al locatore di compensare i propri crediti con gli importi dovuti al locatario/sub-vettore.
I canoni asseritamente rimasti impagati, relativi al mese di febbraio 2023 (fatture nn. 103/F23, CP_ 117/F23, 118/F23 e 119/F23 sub doc. 2) erano stati portati in compensazione da in occasione della prima fatturazione da parte di del corrispettivo dei servizi di Parte_1
CP_ trasporto, come emergeva dalla comunicazione 2.3.2023 di con cui era stato indicato all'opponente l'importo da fatturare, decurtati € 7.300,00 oltre IVA per “servizi vari”.
Le fatture oggetto del ricorso monitorio, ad avviso dell'appellante, non sarebbero comunque dovute per l'intero, dal momento che esse conteggiano il canone integrale del mese di riferimento - febbraio per le fatture nn. 103/F23, 117/F23, 118/F23 e 119/F23 e settembre per la fattura n. 482/F23 -, mentre immediatamente alla data della comunicazione del 22.2.2023 ed immediatamente alla lettera di risoluzione del 16.9.2023, aveva provveduto a Parte_1
CP_ restituire a i mezzi locati, così venendo meno la maturazione del canone, per il periodo residuo del mese.
Quanto alle fatture relative alle penali per recesso anticipato dal contratto, l'appellante ha rilevato che le somme fatturate non erano dovute, non avendo la locataria esercitato il diritto di recesso dai contratti di locazione con diritto di riscatto cui si riferiscono le fatture, trattandosi di contratti già oggetto di risoluzione dichiarata da CP_1
pagina 10 di 22 Quanto alle fatture nn. 492/F23 e 495/F23, per l'importo complessivo di € 4.250,00, esse concernevano la penale per asserito “recesso anticipato” del contratto di sub-trasporto e del contratto di “locazione” stipulato il 2/5/23, riguardante il veicolo con targa ES761AE.
Anche in questo caso, non aveva esercitato il diritto di recesso, ma aveva Parte_1
CP_ dichiarato la risoluzione dei contratti, a fronte dell'inadempimento di ai doveri di buona fede contrattuale, nell'accezione di tutela degli interessi della controparte negoziale, avendo CP_ di molto ridotto le assegnazioni alla sub-vettrice di servizi di sub-trasporto, rendendo difficoltoso per onorare i costi della propria attività e minando la stessa Parte_1 sopravvivenza dell'impresa. Pur prevedendo il contratto che i servizi di sub-trasporto fossero affidati “al bisogno”, aveva fatto legittimo affidamento sulla pluralità, Parte_1
continuità e stabilità delle commesse.
CP_ Quanto alle fatture relative ad “addebiti servizi, rimborsi e spese amministrative”, non aveva dimostrato il titolo della pretesa creditoria, allegata in modo del tutto generico;
stante la predetta genericità, non si poteva pretendere dall'opponente una contestazione più specifica di quella mossa nell'atto introduttivo del procedimento di primo grado.
2) Erroneo rigetto delle domande riconvenzionali di Parte_1
Il Tribunale avrebbe errato nel qualificare - senza fornire adeguata motivazione sul punto - i contratti quali locazioni con diritto di riscatto, anziché vendite a rate con riserva di proprietà, e nell'aver pertanto rigettato la richiesta di restituzione dei canoni.
Il nomen juris dato dai contraenti non era vincolante per il giudicante, che avrebbe dovuto considerare altri elementi degli accordi, tra cui: l'espressa indicazione del valore di vendita del mezzo;
la previsione del fatto che il pagamento integrale dei canoni di locazione era condizione per poter esercitare il diritto di riscatto;
la previsione nei contratti che la proprietà dei mezzi rimanesse a tutti gli effetti di legge intestata a ma che, dal momento della Parte_3
consegna, il locatario avrebbe sostenuto la totalità dei rischi (anche da caso fortuito o forza maggiore) connessi alla detenzione, alla circolazione e all'impiego dei beni locati e avrebbe sostenuto gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi.
pertanto, avrebbe acquistato i mezzi locati, al prezzo convenuto, solo con il Parte_1 pagamento per l'intera durata del rapporto dei relativi canoni, assumendo tuttavia sin dalla consegna i rischi correlati e tutti gli oneri conseguenti, ivi compresi quelli che incombono sul locatore al fine di mantenere il bene in buono stato locativo ed in condizioni da servire all'uso convenuto.
pagina 11 di 22 Questi elementi, ad avviso dell'appellante, facevano propendere per una qualificazione del contratto quale vendita a rate con riserva di proprietà, con conseguente diritto dell'acquirente di ottenere la restituzione delle rate versate.
CP_ Il Tribunale avrebbe poi errato nel rigettare integralmente la domanda di condanna della al pagamento dell'importo di cui alla fattura 26/2023 (complessivi € 3.339,25), essendo stato CP_ tale importo solo parzialmente contestato, riconoscendosi la debitrice per € 2.737,09, IVA compresa.
Quanto all'innalzamento dello sconto in fattura al 4%, anziché il 3%, a partire dal maggio 2023, parte opposta non aveva fornito adeguata prova delle proprie allegazioni, non avendo provato una modifica delle condizioni contrattuali concordata dalle parti, ma essendosi limitata a produrre in giudizio una missiva via pec contenente una mera proposta di modifica negoziale, non accettata dall'odierna appellante. L'onere di provare l'intervenuta modifica negoziale CP_ gravava del resto su e non era stato dalla stessa ottemperato.
La sentenza di primo grado, ad avviso dell'appellante, era pertanto errata nella parte in cui aveva rigettato la domanda di condanna dell'opposta al pagamento della somma complessiva di € 221,69, corrispondente alla differenza tra lo sconto indebitamente ed unilateralmente CP_ applicato da nella misura del 4%, in luogo della misura del 3% contrattualmente prevista.
Si costituiva nel giudizio di appello chiedendo dichiararsi l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello ex art. 342 e 348 bis c.p.c.; nel merito, rigettarlo, con conferma della sentenza di primo grado.
Ad avviso dell'appellata, l'appello sarebbe inammissibile ex art. 342 c.p.c., non indicando le specifiche parti della sentenza impugnate, le modifiche da apportare alla sentenza di primo grado e gli errori di diritto compiuti dal primo Giudice.
L'appello sarebbe altresì inammissibile ex art. 348 bis c.p.c., non sussistendo ragionevoli probabilità di un suo accoglimento.
Quanto al primo motivo di impugnazione, l'appellata ha rilevato di aver fornito piena prova del credito producendo nel fascicolo monitorio le fatture poste a base del ricorso (che non erano state contestate nei termini previsti dal contratto), l'estratto autentico notarile, i contratti e il piano di rientro, sottoscritti dalle parti.
CP_ Quanto al secondo motivo di appello, ha rilevato che i contratti tra le parti erano stati correttamente qualificati quali contratti di locazione con diritto di riscatto.
L'applicazione a partire da maggio 2023 di un maggiore sconto in fattura risultava da pec inviata da a fronte della quale nulla aveva replicato in sede di CP_1 Parte_1
giudizio di primo grado, omettendo di depositare le memorie integrative.
pagina 12 di 22 Il Tribunale aveva pertanto correttamente applicato il principio di non contestazione.
L'appellata ha segnalato infine che non aveva impugnato il capo della sentenza Parte_1
relativo alla rifusione delle spese processuali;
sul punto la sentenza era pertanto passata in giudicato.
All'udienza del 8.7.2025, la causa è stata rimessa in decisione, previa assegnazione dei termini di legge per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle note di replica.
Va premesso che le eccezioni preliminarmente sollevate da in merito Controparte_1 all'inammissibilità dell'appello, non sono fondate e devono pertanto essere respinte.
L'appello deve infatti ritenersi ammissibile, indicando in modo sufficientemente chiaro e preciso i motivi di impugnazione e le parti della sentenza di primo grado che vengono contestate, non risultando necessario che l'appellante predisponga un progetto alternativo di decisione (così Cass. S.U., ord. 36481/2022, conforme a Cass. S.U. 27199/2017, secondo cui
“gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, convertito con modifiche dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di
"revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”).
Passando al merito, l'appello è solo parzialmente fondato e può pertanto essere accolto nei limiti di seguito indicati.
1) Sul primo motivo di appello.
Ad avviso dell'appellante, il Tribunale avrebbe errato nel ritenere provato il credito di
[...]
valutando la documentazione in atti e alla luce del principio di non contestazione, CP_1
posto che avrebbe mosso precise contestazioni alle pretese avversarie, Parte_1
evidenziando circostanze estintive.
In generale, va rilevato che parte opposta/appellata ha prodotto documentazione idonea a fondare la pretesa creditoria, allegando i contratti stipulati tra le parti, le fatture (in parte contestate, come di seguito meglio precisato), l'estratto autentico notarile e il piano di rientro sottoscritto dalle parti.
pagina 13 di 22 Provata la pretesa creditoria, era onere di allegare e provare fatti estintivi, Parte_1
modificativi e impeditivi della pretesa stessa o dimostrare che gli importi fatturati non erano in realtà dovuti, sulla base degli accordi negoziali.
Considerata la complessità della vicenda, è opportuno suddividere le fatture, secondo il criterio utilizzato dalla stessa appellante, negli atti di opposizione e di appello.
a) Fatture relative ai canoni di locazione dei mezzi di trasporto. ha affermato che l'importo portato nelle fatture relative ai canoni di locazione Parte_1
non sarebbe dovuto, posto che usava compensare i propri crediti per canoni di CP_1
locazione, con quanto dalla stessa dovuto alla sub-vettrice in forza dei servizi di sub-trasporto affidati alla stessa.
In particolare, i canoni relativi al mese di febbraio 2023 (fatture nn. 103/F23, 117/F23, 118/F23
CP_ e 119/F23 sub doc. 2) sarebbero stati portati in compensazione da in occasione della prima fatturazione da parte di del corrispettivo dei servizi di trasporto, circostanza che Parte_1 emergerebbe dalla comunicazione 2.3.2023 dell'appellata, con cui è stato indicato all'opponente l'importo da fatturare, decurtati € 7.300,00 oltre IVA per “servizi vari”.
Inoltre, le fatture oggetto del ricorso monitorio, non sarebbero comunque dovute per l'intero, dal momento che esse conteggiano il canone integrale del mese di riferimento - febbraio per le fatture nn. 103/F23, 117/F23, 118/F23 e 119/F23 e settembre per la fattura n. 482/F23 -, mentre CP_ immediatamente alla data della comunicazione di del 22.2.2023 ed immediatamente alla
CP_ lettera di risoluzione del 16.9.2023, aveva provveduto a restituire a i mezzi Parte_1
locati, così venendo meno la maturazione del canone corrispettivo per il periodo residuo del mese.
Ciò posto, le fatture relative a canoni di locazione sono le seguenti: 103/F23 del 13.2.2023;
117/F23 del 17.2.2023, 118/F23 del 17.2.2023, 119/F23 del 17.2.2023, 482/F23 del 11.9.2023.
Va premesso che le prime quattro fatture risalenti al mese di febbraio sono menzionate nell'accordo per la concessione a di un piano di rientro, con versamenti rateali Parte_1 del dovuto, sottoscritto dall'impresa appellante. solo in sede di atto di Parte_1
opposizione a decreto ingiuntivo ha disconosciuto la sottoscrizione, in quanto non appartenente a , ma sul punto parte opposta ha precisato che la firma era stata apposta dal Parte_1
preposto della ditta, , munito dei necessari poteri;
a seguito delle Controparte_4
precisazioni di parte opponente nulla ha più replicato, né ha ribadito il CP_1
disconoscimento della sottoscrizione nei successivi atti.
Ciò posto, va premesso che la menzione delle sopra citate fatture di febbraio 2023 nel piano di rientro, sottoscritto dall'impresa debitrice e parzialmente onorato dalla stessa, non pare pagina 14 di 22 compatibile con la contestazione della debenza degli importi fatturati. In ogni caso
[...]
non ha in alcun modo dimostrato (come era suo onere) che i canoni di locazione non Parte_1
CP_ erano in realtà dovuti, in quanto già portati in compensazione da con crediti dell'impresa sub-vettrice per servizi di trasporto.
Dalla comunicazione email del 2.3.2023 proveniente da (e indirizzata proprio a CP_1
) e dall'allegato riepilogo viaggi non emerge infatti in alcun modo che la società Parte_4
creditrice avesse portato in compensazione anche i canoni di noleggio di cui alle fatture sopra menzionate, emergendo solo una detrazione di € 7.300,00 per “servizi vari” (senza alcuna menzione dei canoni).
Quanto alla fattura 482/F23, relativa al canone per il mese di settembre, dal riepilogo viaggi trazionista per il mese di settembre, non risulta operata alcuna detrazione sul dovuto e quindi alcuna compensazione.
Non è stata pertanto fornita prova del fatto che i canoni di locazione di cui alle fatture poste a base del ricorso monitorio fossero già stati compensati con i crediti vantati da , Parte_1
quale titolare della Parte_1
Quanto al fatto che i canoni non fossero dovuti per l'intero mese, ma solo per il periodo
1.2.2023/23.2.2023 e 1.9.2023/17.9.2023, avendo provveduto immediatamente Parte_1
a restituire i mezzi locati, dopo aver ricevuto le comunicazioni del 22.2 e del 16.9.2023, parte opponente/appellante non ha fornito - come era suo onere - prova dell'intervenuta immediata restituzione dei veicoli.
Le contestazioni di relative alle cinque fatture sopra elencate non sono pertanto Parte_1
fondate.
b) Fatture relative alle penali contrattuali.
Delle fatture poste a base del ricorso monitorio, quattro sono relative all'applicazione delle penali contrattuali e, precisamente, le fatture: 495/F23 per € 2.250,00, relativa al recesso dal contratto di sub-trasporto; 494/F23 per € 2.000,00, relativa al recesso dal contratto di locazione del veicolo tg FD174CG; 492/F23 per € 2.000,00, relativa al recesso dal contratto di locazione del veicolo tg ES761AE; 493/F23 per € 2.000,00, relativa al recesso dal contratto di locazione del veicolo tg FL407RF.
In merito a queste fatture, l'appellante ha rilevato che le somme fatturate non sarebbero dovute, non avendo la locataria esercitato il diritto di recesso dai contratti di locazione con diritto di riscatto cui si riferiscono le fatture, trattandosi di contratti già oggetto di risoluzione dichiarata da CP_1
pagina 15 di 22 non avrebbe neppure esercitato il recesso dal contratto di sub-trasporto e dal Parte_1
contratto di locazione relativo al mezzo targato ES761AE, avendo essa dichiarato la risoluzione CP_ dei contratti, a fronte dell'inadempimento di ai doveri di buona fede contrattuale, nell'accezione di tutela degli interessi della controparte negoziale. aveva infatti CP_1
di molto ridotto le assegnazioni alla sub-vettrice dei servizi di sub-trasporto, rendendo difficoltoso per quest'ultima onorare i costi della propria attività e minando la stessa sopravvivenza dell'impresa.
Sul punto, l'appello è parzialmente fondato.
Risulta dalla documentazione in atti che con missiva del 22.2.2023, CP_1
relativamente ai contratti di locazione con diritto di riscatto dei veicoli FD174CG e FL407RF, rilevava il grave inadempimento di (per non aver pagato “le rate di noleggio Parte_1 dovute”) e intimava alla società locataria l'immediata restituzione dei mezzi, dichiarandola decaduta dalle condizioni contrattuali.
La parte locatrice ha fatto valere la clausola risolutiva espressa di cui all'art. 12 del contratto del 20.5.2022 (doc. 4) e di cui all'art. 12 del contratto del 1.9.2022 (doc. 5) in data antecedente rispetto alla email di del 16.9.2023 (a firma di ), con cui la Parte_1 Controparte_4 stessa dichiarava di trovarsi costretta “a chiudere il rapporto lavorativo e di noleggio” con la CP_ società
A prescindere dalla indubbia genericità della citata clausola risolutiva espressa, va rilevato che ha comunque manifestato l'intenzione di risolvere i contratti di locazione con CP_1
diritto di riscatto del 20.5.2022 e del 1.9.2022 per inadempimento della come Parte_1
da dichiarazione del 22.3.2023, antecedente alla pec di del 16.9.2023. Parte_1
CP_ A fronte di tale dichiarazione della non ha sollevato contestazioni, nè ha Parte_1
manifestato l'intenzione di versare i canoni di locazione impagati e di proseguire nei rapporti negoziali di locazione con diritto di riscatto. Al contrario, ha tenuto una condotta di implicita adesione all'intervenuta risoluzione: ha affermato di aver provveduto alla restituzione dei mezzi e ha sottoscritto un piano di rientro che comprendeva anche importi dovuti in base ai contratti di locazione con diritto di riscatto.
In ogni caso, in presenza di una dichiarazione di di voler risolvere i contratti di CP_1 locazione sopra citati, non può ravvisarsi alcun recesso di ai sensi dell'art. 1 dei Parte_1
predetti contratti e quindi la penale contrattuale non è dovuta.
Per i motivi esposti, gli importi di cui alle fatture 494/F23 e 493/F23 (per complessivi €
4.000,00) non sono dovuti da Parte_5
pagina 16 di 22 Gli importi di cui alle fatture 495/F23 del 18.9.2023 e 492/F23 del 18.9.2023 sono invece dovuti, dovendosi interpretare il messaggio inviata a mezzo pec il 16.9.2023 da
[...]
quale esercizio del diritto di recesso dal contratto di sub-trasporto e dal contratto CP_4
di locazione in essere (nel messaggio, il sig. , per parte debitrice, dichiara di trovarsi CP_4
CP_ costretto a chiudere “il rapporto lavorativo e di noleggio” con non avendo quest'ultima dato riscontro ai tentativi di contatto telefonico da parte di . Parte_1
Non può del resto interpretarsi il predetto messaggio - come vorrebbe l'appellante - quale atto di esercizio del diritto di risoluzione del contratto di sub-trasporto per violazione da parte di degli obblighi di correttezza e buona fede, intesi come tutela degli interessi della CP_1
controparte contrattuale. avrebbe infatti dovuto chiedere al Tribunale adito di dichiarare la risoluzione Parte_1
CP_ del contratto di sub-trasporto per inadempimento di agli obblighi di buona fede e solidarietà contrattuale, non essendovi nel caso di specie i presupposti per l'operatività di una risoluzione di diritto (ex artt. 1454 e 1456 c.c.). Nessuna richiesta di risoluzione dei contratti ex art. 1453 c.c. è stata formulata da Parte_1
CP_ In ogni caso, il fatto che non garantisse a una quantità adeguata di Parte_1
affidamenti di servizi di sub-trasporto non è circostanza che possa configurare un inadempimento contrattuale o una violazione degli obblighi di correttezza e buona fede da parte della committente. Il contratto di sub-trasporto, infatti, non prevedeva alcun obbligo della committente di garantire un numero minimo di commesse, ma al contrario escludeva espressamente un tale obbligo (ved. premessa sub d) e art.
8.1. del contratto):
Dovendosi in definitiva interpretare la pec inviata da quale esercizio del Controparte_4 diritto di recesso, le penali previste dalle fatture 495/F23 e 492/F23 sono dovute dall'appellante a CP_1
c) Fatture relative ad “addebiti servizi, rimborsi e spese amministrative”.
Le restanti fatture poste a base del ricorso monitorio sono le seguenti: - la 126/F23 del
17.2.2023, per € 288,53 per “addebito servizi vari”; - la 129/F23 del 23.2.2023 per € 84,45 per pagina 17 di 22 “riaddebito mancato pedaggio” (con indicazione di data e numero e del nominativo dell'autista) e “spese amministrative”; - la 136/F23 del 28.2.2023, per € 306,22 per “Servizi
AdB febbraio 2023”; - la 146/F23 del 3.3.2023 per € 72,01 per “riaddebito mancato pedaggio
n. 4471483133 del 31/08/2022 - Vs autista ”; - la 176/F23 del 14.3.2023, Controparte_5 per € 160,40 per “Riaddebito verbale n. PTR2389002252 del 30/12/2022- Vs autista CP_5
” e “spese amministrative”; - la n. 180/F23 del 17.3.2023 per € 242,30 per
[...]
“Riaddebito verbale n.1260001046294 del 13/03/2023 - Vs autista ” e Controparte_5
“spese amministrative”; - la n. 233/F23 del 14.4.2023 per € 242,53 per “Riaddebito mancati pedaggi n. AU45/VT1676/A del 01/09/2022+22/09/2022+22/12/202 2 - Vs autista CP_5
” e “spese amministrative”; - la n. 496/F23 del 18.9.2023, per € 2.053,88 per
[...]
“Sinistro del 30/08/2023 avvenuto a Montichiari;
Danni trattore stradale ES761AE come da scheda allegata;
Danni al nostro rimorchio XA414ME, come da scheda allegata;
Riaddebito danni proprietà di terzi come da preventivo allegato”; - la n. 490/F23 del 18.9.2023 per €
103,40 per “Riaddebito verbale numero VI00056429 del 29/08/2023 - Vs. autista
[...]
; Spese Amministrative”; - la n. 491/F23 del 18.9.2023 per € 3.115,88 per CP_4
“Addebito telepass dal 02/05/2023 al 21/09/2023 N. 670230879 Targa: ; Spese Nume_1
Amministrative”; - la n. 489/F23 del 18.9.2023 per € 500,00 per “Addebito franchigia danno del 06/12/2022 SX 01.928990695 Targa: FL407R”; - la n. 514/F23 del 30.9.2023 per € 48,80 per “Servizi AdB Settembre 2023”.
Di queste 12 fatture, le prime sette sono specificamente indicate nel piano di rientro sottoscritto da entrambe le parti;
ha quindi riconosciuto come dovuti gli importi portati dalle Parte_1
predette fatture. Le contestazioni in sede giudiziale circa la sussistenza del titolo della pretesa creditoria e circa la presunta genericità delle causali indicate nelle fatture non appaiono pertanto suscettibili di trovare accoglimento, ponendosi in contrasto con la dichiarazione ricognitiva di debito.
Quanto alle restanti fatture, esse indicano in modo specifico le relative causali e il titolo delle pretese creditorie, connesse a danni derivanti da un sinistro, riaddebiti verbali, addebito franchigia assicurativa, addebito Telepass, ecc. Il contratto di sub-trasporto prevede del resto espressamente che restino a carico del sub-vettore eventuali danni da sinistri, franchigie assicurative, sanzioni che dovessero essere comminate nello svolgimento dell'attività, anche connesse alla violazione di norme in tema di salute e sicurezza del lavoro.
Considerato il tenore delle fatture, il riconoscimento di debito relativo a parte delle fatture sopra elencate, l'assoluta genericità delle contestazioni mosse da in sede di Parte_1
pagina 18 di 22 opposizione a decreto ingiuntivo, si ritiene che gli importi portati da tutte le fatture di cui al punto c) siano dovuti a CP_1
In definitiva, dovendosi riconoscere come dovute tutte le somme richieste con il ricorso monitorio, ad eccezione dell'importo di € 4.000,00 per le penali contrattuali di cui alle fatture
494/F23 e 494/F23, deve revocarsi il decreto ingiuntivo n. 4490/2024 emesso il 27.3.2024 dal
Tribunale di Milano e condannarsi a versare a Parte_1 [...] il residuo importo di € 17.083,51. Controparte_1
2) Sul secondo motivo di appello: erroneo rigetto delle domande riconvenzionali svolte da
Parte_1
Il secondo motivo di appello è solo parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti di seguito indicati.
CP_ ha chiesto in via riconvenzionale: a) la condanna di alla restituzione Parte_1 all'opponente/appellante dei canoni già percepiti in esecuzione dei contratti di locazione con CP_ diritto di riscatto poi risolti;
b) la condanna della a versare l'importo dovuto per i servizi di trasporto effettuati nel mese di settembre 2023, come da fattura n. 26 del 30.11.2023, pari ad CP_
€ 3.339,25, o quantomeno la somma non contestata di € 2.737,09; c) la condanna di a versare la differenza tra i minori corrispettivi calcolati in favore di con Parte_1
applicazione dello sconto in fattura del 4%, rispetto ai maggiori corrispettivi dovuti, previa corretta applicazione dello sconto in fattura contrattualmente pattuito, pari al 3%.
La domanda riconvenzionale sub a) non è fondata.
Tale domanda si fonda sulla qualificazione dei contratti di locazione con diritto di riscatto stipulati il 1.9.2022, 20.5.2022 e 3.2.2023 quali contratti di vendita a rate con riserva di proprietà dei mezzi oggetto dei contratti (trattori e semirimorchi).
In realtà dal tenore dei contratti predetti risulta che interesse delle parti era stipulare contratti di locazione dei mezzi, che avrebbe utilizzato esclusivamente per svolgere i servizi Parte_1
di trasporto in favore del locatore. L'interesse ad un successivo acquisto (riscatto) dei mezzi era solo eventuale e difatti l'esercizio del diritto di riscatto presupponeva il pagamento integrale dei canoni e il versamento dell'ulteriore importo contrattualmente pattuito (l'1% del valore del bene).
I contratti di locazione con diritto di riscatto hanno peraltro avuto assai breve durata, rispetto alla durata contrattualmente prevista, avendo manifestato la volontà di risolvere CP_1
i contratti con comunicazione del 22.2.2023, dopo, rispettivamente, 9 mesi, 6 mesi e 19 giorni di esecuzione degli stessi.
pagina 19 di 22 Non vi sono elementi nei tre contratti che portino a ritenere che la volontà dei contraenti fosse stipulare una locazione traslativa o una vendita a rate con riserva di proprietà.
Non rileva la circostanza che i contratti prevedano il valore del bene locato, che prevedano che il riscatto possa esercitarsi solo alla scadenza contrattuale e che prevedano che, pur restando i
CP_ mezzi di proprietà di dal momento della consegna, il locatario avrebbe assunto la totalità dei rischi (anche da caso fortuito o forza maggiore), connessi alla detenzione, alla circolazione ed all'impiego del bene locato e ogni onere di manutenzione.
Il fatto che il contratto indichi il valore dei beni si spiega in quanto è data al locatario la possibilità di esercitare alla scadenza il riscatto del bene, versando una percentuale esigua del predetto valore.
Il fatto che sia prevista la possibilità di riscatto solo alla scadenza di durata del contratto è un elemento neutro, non essendo il locatario tenuto ad esercitare l'opzione di acquisto e potendo recedere anticipatamente (pur a fronte del versamento di una penale).
Quanto all'assunzione dei rischi connessi al possesso, la previsione si spiega avuto riguardo alla natura dei beni locati (mezzi da utilizzare per i servizi di sub-trasporto, come tali soggetti a usura e guasti anche a causa dell'operato dell'utilizzatore).
Il valore esiguo del riscatto (l'1% del valore del bene) rispetto all'ammontare dei canoni di locazione (aventi un importo complessivo che va interamente a coprire il valore dei mezzi) è un ulteriore elemento che porta a ritenere prevalente l'aspetto della locazione e che conferma come le parti abbiano voluto stipulare contratti di locazione finalizzati al mero godimento dei beni e non contratti di vendita a rate con riserva di proprietà.
La richiesta di restituzione dei canoni versati è pertanto infondata.
La domanda riconvenzionale sub b) è fondata, limitatamente all'importo di € 2.737,09 (IVA compresa), importo che ha riconosciuto come dovuto con email del 3.10.2023 e CP_1
allegato riepilogo viaggi (doc. 7 di parte opposta).
La domanda riconvenzionale sub c) non è invece fondata. Se è vero che il contratto di sub- trasporto prevede all'art. 13.4 l'applicazione di uno sconto in fattura del 3% e se è vero che CP_ ha prodotto in atti una sola proposta di applicazione di uno sconto del 4% a partire dal maggio 2023 (scrittura privata di variazione contratto di sub-trasporto inviata il 26.5.2023), che non risulta che abbia sottoscritto per accettazione, deve anche rilevarsi che Parte_1
l'odierna appellata non ha sollevato nei confronti di specifiche e puntuali CP_1
contestazioni, una volta ricevuti i dettagli di quanto dovuto da quest'ultima all'opponente per i servizi di sub-trasporto effettuati dal mese di maggio 2023 fino al mese di settembre 2023, dettagli che prevedevano l'applicazione di un maggior sconto in fattura, pari al 4%.
pagina 20 di 22 Non risulta neppure che abbia emesso fatture per somme più elevate di quelle Parte_1
indicate nei prospetti di CP_1
Deve pertanto intendersi che abbia accettato per fatti concludenti la proposta di Parte_1 modifica dell'importo dello sconto in fattura.
In definitiva, la domanda riconvenzionale svolta da può essere accolta Parte_1 limitatamente all'importo di € 2.737,09, importo che - come richiesto dall'appellata - può portarsi in compensazione con le somme dovute da a Parte_1 Controparte_1
Per tutti i motivi esposti, deve revocarsi il decreto ingiuntivo opposto.
Accertato un credito di nei confronti di per l'importo di € Controparte_1 Parte_1
17.083,51, portato in compensazione tale importo con l'importo di € 2.737,09, dovuto da
[...]
deve condannarsi a versare a Parte_5 Parte_1 [...]
il residuo credito di € 14.346,42, oltre interessi moratori dalla domanda al saldo Controparte_1
(come richiesto in sede di ricorso monitorio).
Considerato l'esito del giudizio e la reciproca soccombenza delle parti, con prevalente soccombenza di (che vede riconosciuta la fondatezza delle Parte_1
proprie domande per un importo pari a poco più di ¼ della somma ingiunta), deve procedersi alla compensazione delle spese dei due gradi del giudizio per quota di ¼.
La restante quota di ¾, liquidata come da dispositivo sulla base al valore della causa e considerata l'attività difensiva svolta dalle parti, deve essere posta a carico di Parte_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. Parte_1
9312/2024, pubblicata il 25/10/2024, così provvede:
1) In riforma della sentenza di primo grado e in parziale accoglimento dell'appello:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 4490/24;
- accertato un credito di nei confronti dell'appellante per € Controparte_1
17.083,51, accertato un
contro
-credito di nei Parte_1 confronti di per € 2.737,09, operata la compensazione tra le due poste CP_1
creditorie, condanna a versare a Parte_1 Controparte_1
l'importo di € 14.346,42, oltre interessi moratori dalla data della domanda al
[...]
saldo;
- compensa per quota di ¼ le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio;
- condanna a rifondere a la restante Parte_1 CP_1
quota di spese processuali (3/4), che liquida ai sensi del D.M. 147/2022, quanto al pagina 21 di 22 primo grado di giudizio in complessivi € 6.750,00 per compensi;
quanto al grado di appello in complessivi € 9.115,50 per compensi, oltre al rimborso forfettario spese generali, IVA e c.p.a. come per legge, importi da distrarsi in favore del difensore della convenuta/appellata, avv. Gabriele Teodoro Pierni, dichiaratosi antistatario.
Così deciso, in Milano il 15/07/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Laura Cesira Stella Dott. Maria Grazia Federici
pagina 22 di 22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Maria Grazia Federici Presidente
Dott. Antonio Corte Consigliere
Dott. Laura Cesira Stella Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 26.11.2024 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 9312/2024, pubblicata il 25.10.2024,
TRA
(C.F. ), con sede Parte_1 C.F._1
legale in VIA CASCINETTA 6/A 20900 AGRATE BRIANZA, con il patrocinio degli Avv.
ZZ AC e IS TT, elettivamente domiciliata in VIA GUSTAVO
MODENA 3 20129 MILANO, presso lo studio dei predetti difensori, giusta delega in atti;
-APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, con sede legale in VIA CUSAGO 275 20153 MILANO, con il patrocinio dell'Avv.
NI RI DO, elettivamente domiciliata in VIA ALFONSO
LAMARMORA N. 36 MILANO presso lo studio del predetto difensore, giusta delega in atti;
-APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 9312/2024, pubblicata il
25/10/2024, in materia di “Locazione di beni mobili”.
CONCLUSIONI:
Per : Parte_1
pagina 1 di 22 “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, disattesa ogni contraria istanza, deduzione e/o eccezione, in integrale riforma della sentenza resa dall'Ill.mo Tribunale di Milano n. 9312/24, così giudicare: In via principale - accertare e dichiarare, per tutto quanto esposto in fatto e in diritto, l'infondatezza, insussistenza e/o inesigibilità del credito oggetto di ingiunzione, dichiarando che nulla è dovuto dall'appellata all'appellante; - previo eventuale accertamento dell'insussistenza di un inadempimento dell'appellante ai contratti di sub-trasporto e/o di
“locazione” e/o di “locazione con diritto di riscatto” stipulati tra le parti, accertare e dichiarare, per tutto quanto esposto in fatto e in diritto, il diritto di credito dell'appellante nei confronti dell'appellata e condannare (P.I. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro-tempore, corr.te in Milano, Via Cusago 275, al pagamento in favore di (P. IVA - C. F. ), Parte_1 P.IVA_2 C.F._1 corr.te in Agrate Brianza (MB), della somma per sorte capitale di € 29.405,94 -o della diversa somma accertanda all'esito del giudizio, anche in via equitativa-, oltre interessi ex D.Lgs.
231/02 dal dovuto al saldo effettivo;
- con integrale vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.”
Per Controparte_1
“IN VIA PRELIMINARE - Dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., per tutti
i motivi esposti in atti, con ogni statuizione riguardo alla definitività della Sentenza di primo grado;
- Dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., per tutti i motivi esposti in atti, con ogni statuizione riguardo alla definitività della Sentenza di primo grado;
- Rigettare, in ogni caso, la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva e/o dell'esecuzione provvisoria della Sentenza appellata per manifesta insussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, per tutti i motivi esposti in atti;
IN VIA PRINCIPALE Nel merito: - Rigettare in toto
l'appello, proposto dalla avverso l'impugnata Parte_1
Sentenza, in quanto inammissibile oltre che infondato in fatto ed in diritto, per tutti i motivi dedotti in atti, e conseguentemente confermare la Sentenza n. 9312/2024 (N.R.G. 18145/2024), resa dal Tribunale di Milano, Giudice dr. Blandini, in data 22.10.2024 e pubblicata il successivo 15.10.2024, e tutte le statuizioni in essa contenute;
IN OGNI CASO - Condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, I.V.A. e C.P.A., con distrazione in favore del procuratore costituito anticipatario ed antistatario;
IN VIA ISTRUTTORIA - Si ribadiscono integralmente tutte le richieste istruttorie formulate nel giudizio di primo grado, così come richiamate, da
pagina 2 di 22 ultimo, anche nel foglio di precisazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado, richiedendone la rinnovazione qualora necessaria.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE otteneva nei confronti di decreto Controparte_1 Parte_1
ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 4490/24, per il pagamento della somma per sorte capitale di € 21.083,51, oltre interessi e spese della procedura monitoria. proponeva quindi opposizione, chiedendo al Tribunale di Milano, in via Parte_1
preliminare, la sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo e l'emissione di ordinanza ingiunzione nei confronti di per € 2.737,09, oltre interessi;
nel merito, Controparte_2 di accertare e dichiarare l'infondatezza, insussistenza e/o inesigibilità del credito vantato dall'opposta nei confronti dell'opponente e quindi di revocare il decreto ingiuntivo;
in via riconvenzionale, previo eventuale accertamento dell'insussistenza di un inadempimento dell'opponente ai contratti di sub-trasporto e/o di “locazione” e/o di “locazione con diritto di riscatto” stipulati tra le parti, chiedeva di accertare e dichiarare il diritto di credito dell'opponente nei confronti dell'opposta e condannare al pagamento in Controparte_1 favore di della somma capitale di € 29.405,94 - o della Parte_1 diversa somma accertanda all'esito del giudizio, anche in via equitativa -, oltre interessi ex
D.Lgs. 231/02 dal dovuto al saldo effettivo. esponeva: - di aver sottoscritto con un contratto di sub- Parte_1 Controparte_3
trasporto, in forza del quale la prima si impegnava ad effettuare per conto della seconda servizi di trasporto merci per la clientela, nelle date e lungo i tragitti indicati dalla committente;
- che, al fine di dotare il trasportatore dei mezzi necessari all'effettuazione del servizio, Parte_2
CP_ e sottoscrivevano nel tempo una pluralità di contratti denominati di “locazione” ovvero di
[...]
“locazione con diritto di riscatto”, aventi ad oggetto trattori e semirimorchi (precisamente otto CP_ contratti); - che al fine dell'emissione della relativa fattura, provvedeva mensilmente a comunicare a l'importo del corrispettivo del servizio, previa compensazione di Parte_1 quanto dovuto da quest'ultima alla prima, quale corrispettivo per canoni di locazione dei mezzi CP_ e altre spese di esercizio e di utilizzo;
- che, con comunicazione del 22.2.2023, contestando il mancato pagamento di canoni di locazione, dichiarava la risoluzione dei contratti di
“locazione con diritto di riscatto” stipulati il 20.5.2022, l'1.9.2022 e il 3.2.2023 (docc. 4, 5 e 9)
e dei contratti di “locazione” del 19.4.2022 e dell'1.10.2022 (docc. 2 e 7), intimando la restituzione dei rispettivi mezzi (tg. FD174CG, FL407RF, AF95238, AF94661 e XA272PE), cui provvedeva immediatamente;
- che, stante la limitata assegnazione di servizi Parte_1
pagina 3 di 22 CP_ di trasporto da parte di (sole 8 giornate ad agosto 2023 e solo 5 a settembre 2023) e l'assenza di riscontro ai solleciti telefonici finalizzati ad ottenere l'assegnazione di ulteriori servizi, con comunicazione del 16.9.2023, intimava la risoluzione del contratto Parte_1
di sub-trasporto e del contratto di locazione del 3.5.2023 ancora in essere, provvedendo all'immediata restituzione dei mezzi ancora in suo possesso (doc. 12); - che, con comunicazione dell'11.12.2023, rilevava l'esatto e tempestivo pagamento delle fatture Parte_1 pervenute dalla committente, attraverso l'usuale meccanismo di compensazione con il corrispettivo dei servizi di trasporto espletati, contestava l'illegittimità della risoluzione dei CP_ contratti dichiarata da con lettera del 22.2.2023 e, per contro, la giustificatezza della risoluzione dei contratti di sub-trasporto e di locazione, viceversa dichiarata da Parte_1
il 16.9.2023, nonché la non debenza delle penali applicate dalla committente, intimando, altresì, la restituzione delle rate versate in esecuzione dei contratti di “locazione con diritto di riscatto” intercorsi tra le parti (doc. 13); - che il corrispettivo dei servizi di trasporto prestati da
[...]
CP_ nel mese di settembre 2023, liquidato da stessa nell'importo di € 2.737,09 (doc. Parte_1
10), era rimasto impagato. CP_ Ciò premesso, contestava nel merito la pretesa creditoria di contestando Parte_1 la debenza e l'esistenza degli importi fatturati.
1) Quanto alle fatture per canoni di locazione, precisava che i contratti di locazione e locazione con diritto di riscatto erano stati stipulati con funzione strumentale al contratto di sub-trasporto in essere, tanto che i mezzi locati dovevano essere utilizzati esclusivamente per i servizi di sub-
CP_ trasporto in favore di e che le parti usavano compensare i corrispettivi dei servizi di sub- trasporto con i canoni di locazione e le spese accessorie. Anche i canoni asseritamente rimasti impagati, relativi al mese di febbraio 2023 (fatture nn. 103/F23, 117/F23, 118/F23 e 119/F23
CP_ sub doc. 2 del fascicolo monitorio), erano stati portati in compensazione da in occasione della prima fatturazione da parte di del corrispettivo dei servizi di trasporto. Con Parte_1
CP_ comunicazione del 2.3.2023, aveva infatti indicato all'odierna opponente la misura della fatturazione da emettere per servizi resi nel mese di febbraio, decurtando un importo di € 7.300 oltre IVA, per “servizi vari” a coprire l'importo anche dei canoni di “locazione” e di “locazione con diritto di riscatto” (doc. 10). Ciò era avvenuto anche successivamente con comunicazioni riferite alla fatturazione dei mesi di maggio e seguenti (doc. 10). In ogni caso, gli importi di cui alle predette fatture neppure erano dovuti integralmente, posto che conteggiavano per intero il canone del mese di riferimento - febbraio per le fatture n.i 103/F23, 117/F23, 118/F23 e 119/F23
e settembre per la fattura n. 482/F23 -, mentre immediatamente alla data della comunicazione del 22.2.2023 ed immediatamente alla lettera di risoluzione del 16.9.2023 aveva Parte_1
pagina 4 di 22 CP_ provveduto a restituire a i mezzi locati, così venendo meno la maturazione del canone per il periodo residuo del mese - ovvero, rispettivamente, dal 23.2 al 28.2.2023 e dal 17.9 al
30.9.2023.
2) Quanto alle fatture relative alle penali, le fatture nn. 493/F23 e 494/F23, pari all'importo complessivo di € 4.000,00, concernevano la penale per asserito “recesso anticipato” dei contratti di “locazione con diritto di riscatto” stipulati, rispettivamente, in data 1.9.2022 e
20.5.2022 e riguardanti i veicoli targati FL407RF e FD174CG (docc. 4 e 5).
I contratti tra le parti ammettevano invero all'art. 1 il recesso anticipato, a fronte del pagamento di € 2.000,00 a titolo di penale (docc. 4 e 5). non aveva tuttavia in alcun modo receduto dai contratti in relazione ai quali Parte_1 veniva invocata la predetta penale. Entrambi i contratti di “locazione con diritto di riscatto” in CP_ esame erano stati al contrario oggetto di risoluzione dichiarata da con comunicazione del
22.2.2023 e richiesta di immediata restituzione dei veicoli.
Le fatture nn. 492/F23 e 495/F23, pari all'importo complessivo di € 4.250,00, concernevano invece la penale per asserito “recesso anticipato” del contratto di sub-trasporto e del contratto di “locazione” stipulato il 2.5.2023 e riguardante il veicolo con targa ES761AE (docc. 1 e 9).
In questo caso, il fondamento della pretesa creditoria poggiava sulle previsioni contrattuali secondo cui “l'eventuale mancato preavviso, totale o parziale (…) obbligherà la parte inadempiente al pagamento, a favore dell'altra, a titolo di penale, dell'importo di € 150,00
(centocinquanta/00) per ogni giorno di mancato preavviso” (cfr. art. 15.4 sub doc. 1) ed “è ammesso il recesso anticipato dal contratto da parte del locatario ed in tal caso la volontà del locatario di recedere anticipatamente dovrà essere comunicata al locatore a mezzo raccomandata A/R 60 gg. prima della restituzione del bene e comporterà un onere del locatario di € 2.000,00 (duemila/00) + IVA”.
Anche in questo caso, tuttavia, non vi era stata alcuna comunicazione di recesso da parte di CP_
avendo essa, al contrario, dichiarato la risoluzione per inadempimento di Parte_1 all'obbligo di buona fede contrattuale, quale tutela degli interessi della controparte negoziale.
Il contratto prevedeva un obbligo di esclusiva in capo a e una posizione di Parte_1
CP_ preminenza di aveva fatto affidamento sulla concessione di un numero Parte_1
significativo di servizi da parte della committente, mentre quest'ultima era venuta meno all'obbligo solidaristico descritto, mancando di (continuare ad) assegnare a Parte_1
servizi di trasporto in misura sufficiente a consentirle di far fronte agli impegni economici CP_ assunti, in primo luogo nei confronti della stessa L'opposta non solo con comunicazione del 22.2.2023 (doc. 11) aveva ingiustificatamente dichiarato la risoluzione di tutti i contratti di pagina 5 di 22 “locazione con diritto di riscatto” e di “locazione” all'epoca vigenti tra le parti, lasciando
[...]
priva dei mezzi necessari a prestare i servizi di trasporto, ma, dopo aver locato solo il Parte_1
2.5.2023 un nuovo veicolo (doc. 9), aveva significativamente ridotto le assegnazioni di servizi di trasporto - ved. statini riepilogativi mensili trasmessi dal committente sub doc. 10 -, rendendo difficoltoso per l'odierna opponente di onorare i costi dell'attività - compresi i canoni di locazione del veicolo - e minando la stessa sopravvivenza economica dell'impresa
[...]
Parte_1
La violazione del suddetto dovere di solidarietà integrava inadempimento e legittimava ad avviso dell'opponente, ai sensi degli artt. 1453 e seguenti, la risoluzione contrattuale. CP_ 3) Quanto alle restanti fatture, aveva agito in via monitoria per il pagamento dell'importo recato da un terzo gruppo di fatture nn. 126/F23, 129/F23, 136/F23, 146/F23, 176/F23,
180/F23, 233/F23, 489/F23, 490/F23, 491/F23, 496/F23 e 514/F23 attinenti a presunti “addebiti servizi/rimborsi/spese amministrative”. Trattandosi di indicazioni del tutto generiche, spettava all'opposta fornire prova del titolo posto a fondamento della pretesa creditoria. CP_ Anche in questo caso, provvedeva alla compensazione con i corrispettivi dei servizi di trasporto e pertanto nulla era alla stessa dovuto in relazione alle fatture in esame.
In via riconvenzionale, qualificati i contratti di locazione con diritto di riscatto Parte_1
in vendite a rate con riserva di proprietà - con conseguente obbligo del locatore di restituire le rate già riscosse (ossia i canoni versati da , per complessivi € 26.447,16, come Parte_1
CP_ CP_ emergeva dalle fatture emesse dalla stessa - chiedeva al Tribunale di condannare alla restituzione a del predetto importo. Parte_1
CP_ Chiedeva inoltre la condanna di al pagamento della somma di € 2.737,09, per servizi di trasporto rimasti impagati, relativi al mese di settembre 2023.
CP_ L'opponente contestava infine a l'applicazione, sui corrispettivi dovuti a Parte_1
per i servizi di sub-traporto, di uno sconto in fattura del 4%, anziché del 3% (come CP_ contrattualmente previsto). Chiedeva pertanto la condanna di a versare la differenza, quale corrispettivo ancora dovuto (per complessivi € 221,69).
Si costituiva nel giudizio di primo grado chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, nonché il rigetto delle domande CP_ riconvenzionali, posto che nessuna somma era dovuta da a in subordine, Parte_1
l'opposta chiedeva, laddove il Tribunale adito avesse ritenuto sussistente un diritto di credito dell'opponente, la compensazione di quanto eventualmente dovuto all'opponente con il maggior credito complessivamente vantato dalla in virtù del decreto Controparte_1 ingiuntivo ivi opposto;
chiedeva altresì la condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
pagina 6 di 22 L'opposta premetteva che era una ditta individuale che (non avendo “commesse Parte_1 proprie”) si occupava di effettuare meri servizi di trasporto in favore di altre società che, non riuscendo a gestire direttamente le proprie commesse per l'elevato carico, necessitavano di sub vettori a cui affidare l'esecuzione materiale dei servizi di trasporto e connesse operazioni di CP_ carico/scarico merci. Nel caso di specie, non era la ad avere bisogno dei servizi di
[...]
ma quest'ultima che chiedeva all'opposta di poter svolgere servizi di sub-trasporto Parte_1
anche occasionali, per poter operare sul mercato.
In data 19.04.2022, le parti sottoscrivevano un contratto di sub-trasporto avente ad oggetto il conferimento, da parte della committente al sub-vettore di CP_1 Parte_1
sporadici ed occasionali servizi di trasporto, nonché di carico e scarico merci, senza obbligo e garanzia nei confronti del sub-vettore di una quantità minima (giornaliera, settimanale o mensile) di prestazioni, anzi sottolineando la natura occasionale e “al bisogno” della collaborazione. Poiché non aveva un parco mezzi idoneo a svolgere i servizi di Parte_1
sub-trasporto (né aveva la liquidità per acquistare dei veicoli), la stessa chiedeva di poter sottoscrivere contratti per la locazione di alcuni mezzi alla stessa necessari per l'espletamento dell'attività aziendale.
Le parti stipulavano quindi una serie di contratti di locazione e locazione con riscatto, nei quali erano previste, tra l'altro, penali per il recesso anticipato e la facoltà per il locatore di compensare in ogni momento i canoni e/o eventuali ulteriori ragioni di credito previste dal contratto con i debiti vantati nei confronti del locatario per i servizi da esso svolti.
Nel contratto di sub-trasporto, le parti avevano poi previsto, a pena di decadenza, che eventuali riserve, eccezioni ed osservazioni sulla congruità del corrispettivo e sulla conformità alle previsioni contrattuali, con particolare riguardo alle modalità operative e alle quantificazioni specificatamente prescritte per i singoli servizi di trasporto e per le prestazioni accessorie oggetto del contratto, avrebbero dovuto essere formulate mediante lettera raccomandata a/r da inviare entro e non oltre 30 gg dalla data di emissione della fattura relativa al corrispettivo contestato.
Dopo un periodo di regolare rispetto delle pattuizioni negoziali - sempre secondo la ricostruzione dell'opposta - da novembre 2022, non provvedeva più ad onorare Parte_1
regolarmente le proprie obbligazioni, rendendosi inadempiente rispetto alle fatture emesse dalla locatrice.
Con missiva del 22.2.2023, con riferimento ai contratti di locazione con diritto CP_1
di riscatto e di noleggio dei mezzi targati FD174CG, FL407RF, AF95238, AF94661,
XA272PE, rilevava la mancata restituzione degli acconti effettuati a favore di e Parte_1
pagina 7 di 22 il conseguente mancato pagamento delle rate di noleggio dovute;
rilevata una grave inadempienza contrattuale, dichiarava decaduta dalla condizioni contrattuali e Parte_1
dalla possibilità di esercitare il riscatto, con conseguente imputazione delle somme versate sino ad allora “a canoni di locazione puri” e con richiesta di restituzione immediata di tutti i veicoli.
L'opposta - al fine di non “peggiorare” le presunte momentanee condizioni economiche difficili, in cui versava la ditta individuale - decideva di accordare (relativamente alle fatture scadute) il piano di rientro richiesto da e di concedere in locazione il mezzo Parte_1
targato ES761AE, dietro versamento del canone concordato. CP_ Il 3.05.2023, presso la sede della la società locatrice e - nell'occasione Parte_1
rappresentata dal preposto della ditta, – sottoscrivevano, per il solo debito Controparte_4 maturato a tale data, pari ad € 7.405,08, il piano di rientro proposto dalla debitrice (versamento di 17 rate mensili di importo pari ad € 500,00, come da doc. 3), ferma la regolare prosecuzione dei rapporti in essere ed il corretto e puntuale adempimento delle relative obbligazioni.
Ad avviso dell'opposta, il piano di rientro doveva ritenersi valido ed efficace, a prescindere dal pretestuoso disconoscimento della sottoscrizione da parte di Tutte le decisioni Parte_1
operative, economiche, gestionali ed organizzative della ditta, di fatto, venivano prese da
[...]
, quale preposto e amministratore di fatto dell'impresa. CP_4
L'opponente provvedeva a saldare il solo importo di € 3.361,88 (circa 4 rate), rimanendo debitrice non solo della differenza (pari ad € 4.043,20) ma anche di ulteriori fatture. CP_ Il 16.09.2023, trasmetteva a mezzo pec alla comunicazione a firma di Parte_1
[...]
del seguente tenore: “Buongiorno, la presente per sottoporre al dato di fatto che CP_4
nonostante io sia rimasto a Vs disposizione per più di una settimana lavorativa e aver fatto vari tentativi di contatto telefonico con il vostro operativo senza nessun riscontro, mi trovo costretto
a chiudere il rapporto lavorativo e di noleggio con la vostra spettabile società, dato che il prolungarsi di tale situazione vuole dire pagare più di quello che incasso. Quindi la riconsegna del mezzo avverrà presso i vostri magazzini anche immediatamente. Penso che tutto sia chiaro
CP_ non voglio ci siano malintesi” (doc. 4), missiva interpretata dalla quale recesso dal contratto di sub-trasporto e dai contratti di locazione ancora in essere.
Relativamente ai servizi di trasporto effettuati da nel mese di settembre 2023, Parte_1
CP_ la con comunicazione e-mail del 3.10.2023, quantificava il complessivo importo da fatturare come da prospetto sub doc.
7. Ciononostante, l'opponente provvedeva ad emettere fattura per l'importo di € 2.737,09 + iva (anziché di € 2.243,52 + iva) con conseguente diritto CP_ della di ottenere la relativa nota di credito per il maggiore importo erroneamente fatturato, pari ad € 493,57 + iva.
pagina 8 di 22 Dopo una serie di contatti infruttuosi con la controparte, chiedeva e otteneva CP_1
decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo.
In diritto, l'opposta contestava le pretese creditorie di rilevando che gli esigui Parte_1 canoni pagati dall'opponente costituivano corrispettivo del godimento dei mezzi e pertanto non dovevano essere restituiti, anche considerato che nessuna clausola dei contratti prevedeva la possibilità di chiedere la restituzione dei canoni versati, in caso di risoluzione del contratto per inadempimento del locatario.
CP_ Quanto all'allegato errore di applicazione dello sconto in fattura, rilevava che le parti avevano discusso, accettato e formalizzato con pec del 26.05.2023, scrittura privata di variazione del contratto di sub-trasporto (concordando la variazione percentuale dello sconto in fattura al 4%, come da doc. 12).
L'opposta rilevava infine che il decreto ingiuntivo era stato concesso sulla base di idonea documentazione prodotta dalla ricorrente e che le fatture di Spiz mai erano state contestate dall'opponente.
Il Tribunale di Milano, con la sentenza impugnata, rigettava l'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo opposto;
rigettava anche le domande formulate in via riconvenzionale da
Parte_1
Il Tribunale rilevava che parte opposta aveva fornito idonea prova del proprio credito, producendo i contratti stipulati tra le parti (non contestati da e le fatture. Parte_1
Rilevava poi che il contratto di sub-trasporto prevedeva espressamente, a pena di decadenza, che le parti avrebbero dovuto formulare le loro eventuali riserve, eccezioni ed osservazioni sulla congruità del corrispettivo e sulla conformità alle previsioni contrattuali, con particolare riguardo alle modalità operative ed alle quantificazioni specificatamente prescritte per i singoli servizi di trasporto e per le prestazioni accessorie oggetto del contratto, mediante lettera raccomandata a/r da inviare entro e non oltre 30 gg dalla data di emissione della fattura contestata;
in mancanza, il sub vettore sarebbe decaduto da tale possibilità.
Le fatture in concreto non erano mai state contestate da Parte_1
Il Tribunale segnalava infine che aveva sottoscritto un piano di rientro, solo Parte_1
parzialmente onorato. Nel giudizio di opposizione, l'opponente aveva invero disconosciuto la sottoscrizione, ma si era limitata a contestazioni generiche e non era riuscita a spiegare come si conciliasse tale disconoscimento con l'adempimento (pur parziale) del piano di rientro stesso.
Quanto allo sconto in fattura conteggiato al 4%, parte opponente non aveva contestato l'allegazione dell'opposta circa un accordo di modifica della previsione contrattuale che originariamente prevedeva uno sconto del solo 3%.
pagina 9 di 22 Quanto alle domande riconvenzionali di il Tribunale rilevava che i contratti Parte_1 erano stati correttamente qualificati quali “locazioni con diritto di riscatto”, non individuandosi elementi che potessero far propendere per una differente qualificazione. Correttamente non erano stati restituiti i canoni di locazione già corrisposti da non essendovi Parte_1
alcuna previsione contrattuale che statuisse un diritto alla restituzione, anzi prevedendo l'art. 9 dei contratti che, ove il locatario avesse assolto tutti gli impegni/obblighi di cui al presente contratto, egli avrebbe potuto esercitare la facoltà di riscatto del bene solo al termine del contratto (nel caso di specie, al contrario, il locatario era stato inadempiente).
ha proposto appello avverso la sentenza n. 9312/2024 del Parte_1
Tribunale di Milano, per i seguenti motivi:
1) Errata valutazione delle prove. Errata applicazione del principio di non contestazione.
Il Tribunale avrebbe errato nel ritenere provato il credito di anche alla luce del CP_1
principio di non contestazione, avendo mosso precise contestazioni alle pretese Parte_1
avversarie, evidenziando circostanze estintive.
Quanto alle fatture relative ai canoni di locazione, ha ribadito che il contratto Parte_1
tra le parti consentiva al locatore di compensare i propri crediti con gli importi dovuti al locatario/sub-vettore.
I canoni asseritamente rimasti impagati, relativi al mese di febbraio 2023 (fatture nn. 103/F23, CP_ 117/F23, 118/F23 e 119/F23 sub doc. 2) erano stati portati in compensazione da in occasione della prima fatturazione da parte di del corrispettivo dei servizi di Parte_1
CP_ trasporto, come emergeva dalla comunicazione 2.3.2023 di con cui era stato indicato all'opponente l'importo da fatturare, decurtati € 7.300,00 oltre IVA per “servizi vari”.
Le fatture oggetto del ricorso monitorio, ad avviso dell'appellante, non sarebbero comunque dovute per l'intero, dal momento che esse conteggiano il canone integrale del mese di riferimento - febbraio per le fatture nn. 103/F23, 117/F23, 118/F23 e 119/F23 e settembre per la fattura n. 482/F23 -, mentre immediatamente alla data della comunicazione del 22.2.2023 ed immediatamente alla lettera di risoluzione del 16.9.2023, aveva provveduto a Parte_1
CP_ restituire a i mezzi locati, così venendo meno la maturazione del canone, per il periodo residuo del mese.
Quanto alle fatture relative alle penali per recesso anticipato dal contratto, l'appellante ha rilevato che le somme fatturate non erano dovute, non avendo la locataria esercitato il diritto di recesso dai contratti di locazione con diritto di riscatto cui si riferiscono le fatture, trattandosi di contratti già oggetto di risoluzione dichiarata da CP_1
pagina 10 di 22 Quanto alle fatture nn. 492/F23 e 495/F23, per l'importo complessivo di € 4.250,00, esse concernevano la penale per asserito “recesso anticipato” del contratto di sub-trasporto e del contratto di “locazione” stipulato il 2/5/23, riguardante il veicolo con targa ES761AE.
Anche in questo caso, non aveva esercitato il diritto di recesso, ma aveva Parte_1
CP_ dichiarato la risoluzione dei contratti, a fronte dell'inadempimento di ai doveri di buona fede contrattuale, nell'accezione di tutela degli interessi della controparte negoziale, avendo CP_ di molto ridotto le assegnazioni alla sub-vettrice di servizi di sub-trasporto, rendendo difficoltoso per onorare i costi della propria attività e minando la stessa Parte_1 sopravvivenza dell'impresa. Pur prevedendo il contratto che i servizi di sub-trasporto fossero affidati “al bisogno”, aveva fatto legittimo affidamento sulla pluralità, Parte_1
continuità e stabilità delle commesse.
CP_ Quanto alle fatture relative ad “addebiti servizi, rimborsi e spese amministrative”, non aveva dimostrato il titolo della pretesa creditoria, allegata in modo del tutto generico;
stante la predetta genericità, non si poteva pretendere dall'opponente una contestazione più specifica di quella mossa nell'atto introduttivo del procedimento di primo grado.
2) Erroneo rigetto delle domande riconvenzionali di Parte_1
Il Tribunale avrebbe errato nel qualificare - senza fornire adeguata motivazione sul punto - i contratti quali locazioni con diritto di riscatto, anziché vendite a rate con riserva di proprietà, e nell'aver pertanto rigettato la richiesta di restituzione dei canoni.
Il nomen juris dato dai contraenti non era vincolante per il giudicante, che avrebbe dovuto considerare altri elementi degli accordi, tra cui: l'espressa indicazione del valore di vendita del mezzo;
la previsione del fatto che il pagamento integrale dei canoni di locazione era condizione per poter esercitare il diritto di riscatto;
la previsione nei contratti che la proprietà dei mezzi rimanesse a tutti gli effetti di legge intestata a ma che, dal momento della Parte_3
consegna, il locatario avrebbe sostenuto la totalità dei rischi (anche da caso fortuito o forza maggiore) connessi alla detenzione, alla circolazione e all'impiego dei beni locati e avrebbe sostenuto gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi.
pertanto, avrebbe acquistato i mezzi locati, al prezzo convenuto, solo con il Parte_1 pagamento per l'intera durata del rapporto dei relativi canoni, assumendo tuttavia sin dalla consegna i rischi correlati e tutti gli oneri conseguenti, ivi compresi quelli che incombono sul locatore al fine di mantenere il bene in buono stato locativo ed in condizioni da servire all'uso convenuto.
pagina 11 di 22 Questi elementi, ad avviso dell'appellante, facevano propendere per una qualificazione del contratto quale vendita a rate con riserva di proprietà, con conseguente diritto dell'acquirente di ottenere la restituzione delle rate versate.
CP_ Il Tribunale avrebbe poi errato nel rigettare integralmente la domanda di condanna della al pagamento dell'importo di cui alla fattura 26/2023 (complessivi € 3.339,25), essendo stato CP_ tale importo solo parzialmente contestato, riconoscendosi la debitrice per € 2.737,09, IVA compresa.
Quanto all'innalzamento dello sconto in fattura al 4%, anziché il 3%, a partire dal maggio 2023, parte opposta non aveva fornito adeguata prova delle proprie allegazioni, non avendo provato una modifica delle condizioni contrattuali concordata dalle parti, ma essendosi limitata a produrre in giudizio una missiva via pec contenente una mera proposta di modifica negoziale, non accettata dall'odierna appellante. L'onere di provare l'intervenuta modifica negoziale CP_ gravava del resto su e non era stato dalla stessa ottemperato.
La sentenza di primo grado, ad avviso dell'appellante, era pertanto errata nella parte in cui aveva rigettato la domanda di condanna dell'opposta al pagamento della somma complessiva di € 221,69, corrispondente alla differenza tra lo sconto indebitamente ed unilateralmente CP_ applicato da nella misura del 4%, in luogo della misura del 3% contrattualmente prevista.
Si costituiva nel giudizio di appello chiedendo dichiararsi l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello ex art. 342 e 348 bis c.p.c.; nel merito, rigettarlo, con conferma della sentenza di primo grado.
Ad avviso dell'appellata, l'appello sarebbe inammissibile ex art. 342 c.p.c., non indicando le specifiche parti della sentenza impugnate, le modifiche da apportare alla sentenza di primo grado e gli errori di diritto compiuti dal primo Giudice.
L'appello sarebbe altresì inammissibile ex art. 348 bis c.p.c., non sussistendo ragionevoli probabilità di un suo accoglimento.
Quanto al primo motivo di impugnazione, l'appellata ha rilevato di aver fornito piena prova del credito producendo nel fascicolo monitorio le fatture poste a base del ricorso (che non erano state contestate nei termini previsti dal contratto), l'estratto autentico notarile, i contratti e il piano di rientro, sottoscritti dalle parti.
CP_ Quanto al secondo motivo di appello, ha rilevato che i contratti tra le parti erano stati correttamente qualificati quali contratti di locazione con diritto di riscatto.
L'applicazione a partire da maggio 2023 di un maggiore sconto in fattura risultava da pec inviata da a fronte della quale nulla aveva replicato in sede di CP_1 Parte_1
giudizio di primo grado, omettendo di depositare le memorie integrative.
pagina 12 di 22 Il Tribunale aveva pertanto correttamente applicato il principio di non contestazione.
L'appellata ha segnalato infine che non aveva impugnato il capo della sentenza Parte_1
relativo alla rifusione delle spese processuali;
sul punto la sentenza era pertanto passata in giudicato.
All'udienza del 8.7.2025, la causa è stata rimessa in decisione, previa assegnazione dei termini di legge per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle note di replica.
Va premesso che le eccezioni preliminarmente sollevate da in merito Controparte_1 all'inammissibilità dell'appello, non sono fondate e devono pertanto essere respinte.
L'appello deve infatti ritenersi ammissibile, indicando in modo sufficientemente chiaro e preciso i motivi di impugnazione e le parti della sentenza di primo grado che vengono contestate, non risultando necessario che l'appellante predisponga un progetto alternativo di decisione (così Cass. S.U., ord. 36481/2022, conforme a Cass. S.U. 27199/2017, secondo cui
“gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, convertito con modifiche dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di
"revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”).
Passando al merito, l'appello è solo parzialmente fondato e può pertanto essere accolto nei limiti di seguito indicati.
1) Sul primo motivo di appello.
Ad avviso dell'appellante, il Tribunale avrebbe errato nel ritenere provato il credito di
[...]
valutando la documentazione in atti e alla luce del principio di non contestazione, CP_1
posto che avrebbe mosso precise contestazioni alle pretese avversarie, Parte_1
evidenziando circostanze estintive.
In generale, va rilevato che parte opposta/appellata ha prodotto documentazione idonea a fondare la pretesa creditoria, allegando i contratti stipulati tra le parti, le fatture (in parte contestate, come di seguito meglio precisato), l'estratto autentico notarile e il piano di rientro sottoscritto dalle parti.
pagina 13 di 22 Provata la pretesa creditoria, era onere di allegare e provare fatti estintivi, Parte_1
modificativi e impeditivi della pretesa stessa o dimostrare che gli importi fatturati non erano in realtà dovuti, sulla base degli accordi negoziali.
Considerata la complessità della vicenda, è opportuno suddividere le fatture, secondo il criterio utilizzato dalla stessa appellante, negli atti di opposizione e di appello.
a) Fatture relative ai canoni di locazione dei mezzi di trasporto. ha affermato che l'importo portato nelle fatture relative ai canoni di locazione Parte_1
non sarebbe dovuto, posto che usava compensare i propri crediti per canoni di CP_1
locazione, con quanto dalla stessa dovuto alla sub-vettrice in forza dei servizi di sub-trasporto affidati alla stessa.
In particolare, i canoni relativi al mese di febbraio 2023 (fatture nn. 103/F23, 117/F23, 118/F23
CP_ e 119/F23 sub doc. 2) sarebbero stati portati in compensazione da in occasione della prima fatturazione da parte di del corrispettivo dei servizi di trasporto, circostanza che Parte_1 emergerebbe dalla comunicazione 2.3.2023 dell'appellata, con cui è stato indicato all'opponente l'importo da fatturare, decurtati € 7.300,00 oltre IVA per “servizi vari”.
Inoltre, le fatture oggetto del ricorso monitorio, non sarebbero comunque dovute per l'intero, dal momento che esse conteggiano il canone integrale del mese di riferimento - febbraio per le fatture nn. 103/F23, 117/F23, 118/F23 e 119/F23 e settembre per la fattura n. 482/F23 -, mentre CP_ immediatamente alla data della comunicazione di del 22.2.2023 ed immediatamente alla
CP_ lettera di risoluzione del 16.9.2023, aveva provveduto a restituire a i mezzi Parte_1
locati, così venendo meno la maturazione del canone corrispettivo per il periodo residuo del mese.
Ciò posto, le fatture relative a canoni di locazione sono le seguenti: 103/F23 del 13.2.2023;
117/F23 del 17.2.2023, 118/F23 del 17.2.2023, 119/F23 del 17.2.2023, 482/F23 del 11.9.2023.
Va premesso che le prime quattro fatture risalenti al mese di febbraio sono menzionate nell'accordo per la concessione a di un piano di rientro, con versamenti rateali Parte_1 del dovuto, sottoscritto dall'impresa appellante. solo in sede di atto di Parte_1
opposizione a decreto ingiuntivo ha disconosciuto la sottoscrizione, in quanto non appartenente a , ma sul punto parte opposta ha precisato che la firma era stata apposta dal Parte_1
preposto della ditta, , munito dei necessari poteri;
a seguito delle Controparte_4
precisazioni di parte opponente nulla ha più replicato, né ha ribadito il CP_1
disconoscimento della sottoscrizione nei successivi atti.
Ciò posto, va premesso che la menzione delle sopra citate fatture di febbraio 2023 nel piano di rientro, sottoscritto dall'impresa debitrice e parzialmente onorato dalla stessa, non pare pagina 14 di 22 compatibile con la contestazione della debenza degli importi fatturati. In ogni caso
[...]
non ha in alcun modo dimostrato (come era suo onere) che i canoni di locazione non Parte_1
CP_ erano in realtà dovuti, in quanto già portati in compensazione da con crediti dell'impresa sub-vettrice per servizi di trasporto.
Dalla comunicazione email del 2.3.2023 proveniente da (e indirizzata proprio a CP_1
) e dall'allegato riepilogo viaggi non emerge infatti in alcun modo che la società Parte_4
creditrice avesse portato in compensazione anche i canoni di noleggio di cui alle fatture sopra menzionate, emergendo solo una detrazione di € 7.300,00 per “servizi vari” (senza alcuna menzione dei canoni).
Quanto alla fattura 482/F23, relativa al canone per il mese di settembre, dal riepilogo viaggi trazionista per il mese di settembre, non risulta operata alcuna detrazione sul dovuto e quindi alcuna compensazione.
Non è stata pertanto fornita prova del fatto che i canoni di locazione di cui alle fatture poste a base del ricorso monitorio fossero già stati compensati con i crediti vantati da , Parte_1
quale titolare della Parte_1
Quanto al fatto che i canoni non fossero dovuti per l'intero mese, ma solo per il periodo
1.2.2023/23.2.2023 e 1.9.2023/17.9.2023, avendo provveduto immediatamente Parte_1
a restituire i mezzi locati, dopo aver ricevuto le comunicazioni del 22.2 e del 16.9.2023, parte opponente/appellante non ha fornito - come era suo onere - prova dell'intervenuta immediata restituzione dei veicoli.
Le contestazioni di relative alle cinque fatture sopra elencate non sono pertanto Parte_1
fondate.
b) Fatture relative alle penali contrattuali.
Delle fatture poste a base del ricorso monitorio, quattro sono relative all'applicazione delle penali contrattuali e, precisamente, le fatture: 495/F23 per € 2.250,00, relativa al recesso dal contratto di sub-trasporto; 494/F23 per € 2.000,00, relativa al recesso dal contratto di locazione del veicolo tg FD174CG; 492/F23 per € 2.000,00, relativa al recesso dal contratto di locazione del veicolo tg ES761AE; 493/F23 per € 2.000,00, relativa al recesso dal contratto di locazione del veicolo tg FL407RF.
In merito a queste fatture, l'appellante ha rilevato che le somme fatturate non sarebbero dovute, non avendo la locataria esercitato il diritto di recesso dai contratti di locazione con diritto di riscatto cui si riferiscono le fatture, trattandosi di contratti già oggetto di risoluzione dichiarata da CP_1
pagina 15 di 22 non avrebbe neppure esercitato il recesso dal contratto di sub-trasporto e dal Parte_1
contratto di locazione relativo al mezzo targato ES761AE, avendo essa dichiarato la risoluzione CP_ dei contratti, a fronte dell'inadempimento di ai doveri di buona fede contrattuale, nell'accezione di tutela degli interessi della controparte negoziale. aveva infatti CP_1
di molto ridotto le assegnazioni alla sub-vettrice dei servizi di sub-trasporto, rendendo difficoltoso per quest'ultima onorare i costi della propria attività e minando la stessa sopravvivenza dell'impresa.
Sul punto, l'appello è parzialmente fondato.
Risulta dalla documentazione in atti che con missiva del 22.2.2023, CP_1
relativamente ai contratti di locazione con diritto di riscatto dei veicoli FD174CG e FL407RF, rilevava il grave inadempimento di (per non aver pagato “le rate di noleggio Parte_1 dovute”) e intimava alla società locataria l'immediata restituzione dei mezzi, dichiarandola decaduta dalle condizioni contrattuali.
La parte locatrice ha fatto valere la clausola risolutiva espressa di cui all'art. 12 del contratto del 20.5.2022 (doc. 4) e di cui all'art. 12 del contratto del 1.9.2022 (doc. 5) in data antecedente rispetto alla email di del 16.9.2023 (a firma di ), con cui la Parte_1 Controparte_4 stessa dichiarava di trovarsi costretta “a chiudere il rapporto lavorativo e di noleggio” con la CP_ società
A prescindere dalla indubbia genericità della citata clausola risolutiva espressa, va rilevato che ha comunque manifestato l'intenzione di risolvere i contratti di locazione con CP_1
diritto di riscatto del 20.5.2022 e del 1.9.2022 per inadempimento della come Parte_1
da dichiarazione del 22.3.2023, antecedente alla pec di del 16.9.2023. Parte_1
CP_ A fronte di tale dichiarazione della non ha sollevato contestazioni, nè ha Parte_1
manifestato l'intenzione di versare i canoni di locazione impagati e di proseguire nei rapporti negoziali di locazione con diritto di riscatto. Al contrario, ha tenuto una condotta di implicita adesione all'intervenuta risoluzione: ha affermato di aver provveduto alla restituzione dei mezzi e ha sottoscritto un piano di rientro che comprendeva anche importi dovuti in base ai contratti di locazione con diritto di riscatto.
In ogni caso, in presenza di una dichiarazione di di voler risolvere i contratti di CP_1 locazione sopra citati, non può ravvisarsi alcun recesso di ai sensi dell'art. 1 dei Parte_1
predetti contratti e quindi la penale contrattuale non è dovuta.
Per i motivi esposti, gli importi di cui alle fatture 494/F23 e 493/F23 (per complessivi €
4.000,00) non sono dovuti da Parte_5
pagina 16 di 22 Gli importi di cui alle fatture 495/F23 del 18.9.2023 e 492/F23 del 18.9.2023 sono invece dovuti, dovendosi interpretare il messaggio inviata a mezzo pec il 16.9.2023 da
[...]
quale esercizio del diritto di recesso dal contratto di sub-trasporto e dal contratto CP_4
di locazione in essere (nel messaggio, il sig. , per parte debitrice, dichiara di trovarsi CP_4
CP_ costretto a chiudere “il rapporto lavorativo e di noleggio” con non avendo quest'ultima dato riscontro ai tentativi di contatto telefonico da parte di . Parte_1
Non può del resto interpretarsi il predetto messaggio - come vorrebbe l'appellante - quale atto di esercizio del diritto di risoluzione del contratto di sub-trasporto per violazione da parte di degli obblighi di correttezza e buona fede, intesi come tutela degli interessi della CP_1
controparte contrattuale. avrebbe infatti dovuto chiedere al Tribunale adito di dichiarare la risoluzione Parte_1
CP_ del contratto di sub-trasporto per inadempimento di agli obblighi di buona fede e solidarietà contrattuale, non essendovi nel caso di specie i presupposti per l'operatività di una risoluzione di diritto (ex artt. 1454 e 1456 c.c.). Nessuna richiesta di risoluzione dei contratti ex art. 1453 c.c. è stata formulata da Parte_1
CP_ In ogni caso, il fatto che non garantisse a una quantità adeguata di Parte_1
affidamenti di servizi di sub-trasporto non è circostanza che possa configurare un inadempimento contrattuale o una violazione degli obblighi di correttezza e buona fede da parte della committente. Il contratto di sub-trasporto, infatti, non prevedeva alcun obbligo della committente di garantire un numero minimo di commesse, ma al contrario escludeva espressamente un tale obbligo (ved. premessa sub d) e art.
8.1. del contratto):
Dovendosi in definitiva interpretare la pec inviata da quale esercizio del Controparte_4 diritto di recesso, le penali previste dalle fatture 495/F23 e 492/F23 sono dovute dall'appellante a CP_1
c) Fatture relative ad “addebiti servizi, rimborsi e spese amministrative”.
Le restanti fatture poste a base del ricorso monitorio sono le seguenti: - la 126/F23 del
17.2.2023, per € 288,53 per “addebito servizi vari”; - la 129/F23 del 23.2.2023 per € 84,45 per pagina 17 di 22 “riaddebito mancato pedaggio” (con indicazione di data e numero e del nominativo dell'autista) e “spese amministrative”; - la 136/F23 del 28.2.2023, per € 306,22 per “Servizi
AdB febbraio 2023”; - la 146/F23 del 3.3.2023 per € 72,01 per “riaddebito mancato pedaggio
n. 4471483133 del 31/08/2022 - Vs autista ”; - la 176/F23 del 14.3.2023, Controparte_5 per € 160,40 per “Riaddebito verbale n. PTR2389002252 del 30/12/2022- Vs autista CP_5
” e “spese amministrative”; - la n. 180/F23 del 17.3.2023 per € 242,30 per
[...]
“Riaddebito verbale n.1260001046294 del 13/03/2023 - Vs autista ” e Controparte_5
“spese amministrative”; - la n. 233/F23 del 14.4.2023 per € 242,53 per “Riaddebito mancati pedaggi n. AU45/VT1676/A del 01/09/2022+22/09/2022+22/12/202 2 - Vs autista CP_5
” e “spese amministrative”; - la n. 496/F23 del 18.9.2023, per € 2.053,88 per
[...]
“Sinistro del 30/08/2023 avvenuto a Montichiari;
Danni trattore stradale ES761AE come da scheda allegata;
Danni al nostro rimorchio XA414ME, come da scheda allegata;
Riaddebito danni proprietà di terzi come da preventivo allegato”; - la n. 490/F23 del 18.9.2023 per €
103,40 per “Riaddebito verbale numero VI00056429 del 29/08/2023 - Vs. autista
[...]
; Spese Amministrative”; - la n. 491/F23 del 18.9.2023 per € 3.115,88 per CP_4
“Addebito telepass dal 02/05/2023 al 21/09/2023 N. 670230879 Targa: ; Spese Nume_1
Amministrative”; - la n. 489/F23 del 18.9.2023 per € 500,00 per “Addebito franchigia danno del 06/12/2022 SX 01.928990695 Targa: FL407R”; - la n. 514/F23 del 30.9.2023 per € 48,80 per “Servizi AdB Settembre 2023”.
Di queste 12 fatture, le prime sette sono specificamente indicate nel piano di rientro sottoscritto da entrambe le parti;
ha quindi riconosciuto come dovuti gli importi portati dalle Parte_1
predette fatture. Le contestazioni in sede giudiziale circa la sussistenza del titolo della pretesa creditoria e circa la presunta genericità delle causali indicate nelle fatture non appaiono pertanto suscettibili di trovare accoglimento, ponendosi in contrasto con la dichiarazione ricognitiva di debito.
Quanto alle restanti fatture, esse indicano in modo specifico le relative causali e il titolo delle pretese creditorie, connesse a danni derivanti da un sinistro, riaddebiti verbali, addebito franchigia assicurativa, addebito Telepass, ecc. Il contratto di sub-trasporto prevede del resto espressamente che restino a carico del sub-vettore eventuali danni da sinistri, franchigie assicurative, sanzioni che dovessero essere comminate nello svolgimento dell'attività, anche connesse alla violazione di norme in tema di salute e sicurezza del lavoro.
Considerato il tenore delle fatture, il riconoscimento di debito relativo a parte delle fatture sopra elencate, l'assoluta genericità delle contestazioni mosse da in sede di Parte_1
pagina 18 di 22 opposizione a decreto ingiuntivo, si ritiene che gli importi portati da tutte le fatture di cui al punto c) siano dovuti a CP_1
In definitiva, dovendosi riconoscere come dovute tutte le somme richieste con il ricorso monitorio, ad eccezione dell'importo di € 4.000,00 per le penali contrattuali di cui alle fatture
494/F23 e 494/F23, deve revocarsi il decreto ingiuntivo n. 4490/2024 emesso il 27.3.2024 dal
Tribunale di Milano e condannarsi a versare a Parte_1 [...] il residuo importo di € 17.083,51. Controparte_1
2) Sul secondo motivo di appello: erroneo rigetto delle domande riconvenzionali svolte da
Parte_1
Il secondo motivo di appello è solo parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti di seguito indicati.
CP_ ha chiesto in via riconvenzionale: a) la condanna di alla restituzione Parte_1 all'opponente/appellante dei canoni già percepiti in esecuzione dei contratti di locazione con CP_ diritto di riscatto poi risolti;
b) la condanna della a versare l'importo dovuto per i servizi di trasporto effettuati nel mese di settembre 2023, come da fattura n. 26 del 30.11.2023, pari ad CP_
€ 3.339,25, o quantomeno la somma non contestata di € 2.737,09; c) la condanna di a versare la differenza tra i minori corrispettivi calcolati in favore di con Parte_1
applicazione dello sconto in fattura del 4%, rispetto ai maggiori corrispettivi dovuti, previa corretta applicazione dello sconto in fattura contrattualmente pattuito, pari al 3%.
La domanda riconvenzionale sub a) non è fondata.
Tale domanda si fonda sulla qualificazione dei contratti di locazione con diritto di riscatto stipulati il 1.9.2022, 20.5.2022 e 3.2.2023 quali contratti di vendita a rate con riserva di proprietà dei mezzi oggetto dei contratti (trattori e semirimorchi).
In realtà dal tenore dei contratti predetti risulta che interesse delle parti era stipulare contratti di locazione dei mezzi, che avrebbe utilizzato esclusivamente per svolgere i servizi Parte_1
di trasporto in favore del locatore. L'interesse ad un successivo acquisto (riscatto) dei mezzi era solo eventuale e difatti l'esercizio del diritto di riscatto presupponeva il pagamento integrale dei canoni e il versamento dell'ulteriore importo contrattualmente pattuito (l'1% del valore del bene).
I contratti di locazione con diritto di riscatto hanno peraltro avuto assai breve durata, rispetto alla durata contrattualmente prevista, avendo manifestato la volontà di risolvere CP_1
i contratti con comunicazione del 22.2.2023, dopo, rispettivamente, 9 mesi, 6 mesi e 19 giorni di esecuzione degli stessi.
pagina 19 di 22 Non vi sono elementi nei tre contratti che portino a ritenere che la volontà dei contraenti fosse stipulare una locazione traslativa o una vendita a rate con riserva di proprietà.
Non rileva la circostanza che i contratti prevedano il valore del bene locato, che prevedano che il riscatto possa esercitarsi solo alla scadenza contrattuale e che prevedano che, pur restando i
CP_ mezzi di proprietà di dal momento della consegna, il locatario avrebbe assunto la totalità dei rischi (anche da caso fortuito o forza maggiore), connessi alla detenzione, alla circolazione ed all'impiego del bene locato e ogni onere di manutenzione.
Il fatto che il contratto indichi il valore dei beni si spiega in quanto è data al locatario la possibilità di esercitare alla scadenza il riscatto del bene, versando una percentuale esigua del predetto valore.
Il fatto che sia prevista la possibilità di riscatto solo alla scadenza di durata del contratto è un elemento neutro, non essendo il locatario tenuto ad esercitare l'opzione di acquisto e potendo recedere anticipatamente (pur a fronte del versamento di una penale).
Quanto all'assunzione dei rischi connessi al possesso, la previsione si spiega avuto riguardo alla natura dei beni locati (mezzi da utilizzare per i servizi di sub-trasporto, come tali soggetti a usura e guasti anche a causa dell'operato dell'utilizzatore).
Il valore esiguo del riscatto (l'1% del valore del bene) rispetto all'ammontare dei canoni di locazione (aventi un importo complessivo che va interamente a coprire il valore dei mezzi) è un ulteriore elemento che porta a ritenere prevalente l'aspetto della locazione e che conferma come le parti abbiano voluto stipulare contratti di locazione finalizzati al mero godimento dei beni e non contratti di vendita a rate con riserva di proprietà.
La richiesta di restituzione dei canoni versati è pertanto infondata.
La domanda riconvenzionale sub b) è fondata, limitatamente all'importo di € 2.737,09 (IVA compresa), importo che ha riconosciuto come dovuto con email del 3.10.2023 e CP_1
allegato riepilogo viaggi (doc. 7 di parte opposta).
La domanda riconvenzionale sub c) non è invece fondata. Se è vero che il contratto di sub- trasporto prevede all'art. 13.4 l'applicazione di uno sconto in fattura del 3% e se è vero che CP_ ha prodotto in atti una sola proposta di applicazione di uno sconto del 4% a partire dal maggio 2023 (scrittura privata di variazione contratto di sub-trasporto inviata il 26.5.2023), che non risulta che abbia sottoscritto per accettazione, deve anche rilevarsi che Parte_1
l'odierna appellata non ha sollevato nei confronti di specifiche e puntuali CP_1
contestazioni, una volta ricevuti i dettagli di quanto dovuto da quest'ultima all'opponente per i servizi di sub-trasporto effettuati dal mese di maggio 2023 fino al mese di settembre 2023, dettagli che prevedevano l'applicazione di un maggior sconto in fattura, pari al 4%.
pagina 20 di 22 Non risulta neppure che abbia emesso fatture per somme più elevate di quelle Parte_1
indicate nei prospetti di CP_1
Deve pertanto intendersi che abbia accettato per fatti concludenti la proposta di Parte_1 modifica dell'importo dello sconto in fattura.
In definitiva, la domanda riconvenzionale svolta da può essere accolta Parte_1 limitatamente all'importo di € 2.737,09, importo che - come richiesto dall'appellata - può portarsi in compensazione con le somme dovute da a Parte_1 Controparte_1
Per tutti i motivi esposti, deve revocarsi il decreto ingiuntivo opposto.
Accertato un credito di nei confronti di per l'importo di € Controparte_1 Parte_1
17.083,51, portato in compensazione tale importo con l'importo di € 2.737,09, dovuto da
[...]
deve condannarsi a versare a Parte_5 Parte_1 [...]
il residuo credito di € 14.346,42, oltre interessi moratori dalla domanda al saldo Controparte_1
(come richiesto in sede di ricorso monitorio).
Considerato l'esito del giudizio e la reciproca soccombenza delle parti, con prevalente soccombenza di (che vede riconosciuta la fondatezza delle Parte_1
proprie domande per un importo pari a poco più di ¼ della somma ingiunta), deve procedersi alla compensazione delle spese dei due gradi del giudizio per quota di ¼.
La restante quota di ¾, liquidata come da dispositivo sulla base al valore della causa e considerata l'attività difensiva svolta dalle parti, deve essere posta a carico di Parte_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. Parte_1
9312/2024, pubblicata il 25/10/2024, così provvede:
1) In riforma della sentenza di primo grado e in parziale accoglimento dell'appello:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 4490/24;
- accertato un credito di nei confronti dell'appellante per € Controparte_1
17.083,51, accertato un
contro
-credito di nei Parte_1 confronti di per € 2.737,09, operata la compensazione tra le due poste CP_1
creditorie, condanna a versare a Parte_1 Controparte_1
l'importo di € 14.346,42, oltre interessi moratori dalla data della domanda al
[...]
saldo;
- compensa per quota di ¼ le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio;
- condanna a rifondere a la restante Parte_1 CP_1
quota di spese processuali (3/4), che liquida ai sensi del D.M. 147/2022, quanto al pagina 21 di 22 primo grado di giudizio in complessivi € 6.750,00 per compensi;
quanto al grado di appello in complessivi € 9.115,50 per compensi, oltre al rimborso forfettario spese generali, IVA e c.p.a. come per legge, importi da distrarsi in favore del difensore della convenuta/appellata, avv. Gabriele Teodoro Pierni, dichiaratosi antistatario.
Così deciso, in Milano il 15/07/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Laura Cesira Stella Dott. Maria Grazia Federici
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