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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 26/03/2025, n. 378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 378 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
N.R.G. 3431/2024
Il Giudice dott.ssa Francesca Caselli;
Richiamato il disposto dell'art. 127 c.p.c., comma 3 c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”;
Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022;
Visto l'art. 128 c.p.c.;
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
Lette le note scritte tempestivamente depositate, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3431/2024 R.G.L., e vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1
in Locri (RC), via G. Almirante n. 6, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Monteleone che la rappresenta e difende come da procura in atti
Ricorrente
E
(C.F. ), con sede Controparte_1 P.IVA_1
in Roma, in persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antonella Francesca Paola Micheli e Dario Cosimo Adornato in forza di procura generale alle liti a rogito Notaio Dott. 22.03.2024, rep. Persona_1
37875/7313, elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio presso l'Agenzia
sita in Locri via Matteotti n. 48 CP_1
Resistente
Oggetto: richiesta restituzione indennità di disoccupazione ASpI
Conclusioni delle parti: come in atti e nelle note di trattazione depositate
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 26.11.2024, deduceva: - di aver Parte_1
presentato domanda amministrativa n. 6142601300083 volta ad ottenere l'indennità di disoccupazione ASPI;
- che con missiva del 02.10.2013 l' comunicava CP_1
l'accoglimento della domanda con decorrenza dal 20.06.2013; - che in data 25.09.2013 iniziava, con contratto a tempo determinato, a lavorare presso l'Istituto Comprensivo M.
Macrì Bianco;
- che tale assunzione veniva regolarmente comunicata tramite modello
UNILAV che la esonerava dal restituire compilato il modulo ASPI-COM allegato alla lettera di accoglimento;
- che in data 15.03.2024 riceveva missiva da parte dell' CP_1 mediante la quale le veniva intimata la restituzione dell'indennità di disoccupazione ASPI pari ad € 1.312,92 percepita nel periodo che va dal 21.06.2013 al 24.09.2013; - che in data 22.05.2024, avverso tale richiesta, veniva proposto ricorso amministrativo al quale non seguiva alcun riscontro.
Alla luce di quanto dedotto, formulava le seguenti conclusioni: « Che l'Ill.mo
Giudice adito accolga il ricorso e, con apposito provvedimento e previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, annulli la richiesta di statuendo che nulla CP_1 deve essere restituito dalla ricorrente ad per l'indennità di disoccupazione ASPI CP_1 percepita nel periodo dal 21.06.2013 al 24.09.2013; che venga condannato l' in CP_1
persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese e competenze del presente procedimento, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore costituito, ex. art. 93 c.p.c.». CP_ Ritualmente instauratosi il contradditorio si costituiva l' deducendo l'avvenuto storno degli importi richiesti.
Concludeva, pertanto, chiedendo pronuncia di cessata materia del contendere con compensazione delle spese.
Parte ricorrente nelle note di trattazione scritta del 13/02/2025 confermava l'avvenuto storno delle somme, precisando però che lo stesso è avvenuto solo successivamente alla notifica del ricorso, senza alcuna comunicazione;
chiedendo, pertanto, la cessazione della materia del contendere con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Con provvedimento del 24.12.2024 è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127 ter comma 2 c.p.c., alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3, c.p.c.
***
Preso atto del venir meno dell'interesse ad agire va dichiarata cessata la materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, con conseguente venir meno dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., da intendersi quale esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (v. Cass. civ. 20.1.98 n. 486). Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento
(cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
Nel caso di specie, deve considerarsi venuta meno la materia del contendere, in quanto a seguito della costituzione in giudizio dell' convenuto, è stato documentato CP_1
l'integrale storno degli importi chiesti in restituzione e percepiti dalla ricorrente a titolo di indennità Aspi (v. documenti comparsa).
Venuta meno la materia del contendere, ma persistendo tra le parti contrasto in ordine all'onere delle spese processuali, il giudice deve decidere secondo il principio della soccombenza virtuale, previ gli accertamenti necessari, valutando la fondatezza della domanda proposta (v. Cass. n. 4884/1996; Cass. n. 2937/1999 - Cass, n. 8428/2914).
Nel caso di specie deve evidenziarsi che l' resistente ha provveduto al suddetto CP_1
storno solo in epoca successiva alla notifica del ricorso (febbraio 2025 a fronte della notifica del dicembre 2024) senza alcuna altra comunicazione alla ricorrente successiva a quella di marzo 2024, con la quale è stata chiesta la restituzione delle somme per cui è causa.
Ciò considerato, sussistono i presupposti per una condanna alla refusione delle spese di lite dell' resistente, dovendosi ad ogni modo applicare una riduzione agli importi CP_1 liquidati in ragione dell'assenza questioni di particolare complessità di fatto e/o di diritto e dell'attività concretamente espletata dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da (C.F. Parte_1
), R.G. n. 3431/2024, disattesa ogni contraria istanza, così C.F._1
provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' , in persona del alla refusione delle spese di lite in CP_1 CP_2
favore di , liquidate in complessivi € 426,00 per compensi, Parte_1
oltre rimborso forfettario 15%, oltre IVA e CPA come per legge se dovuti;
importo da distrarsi in favore del procuratore di parte ricorrente ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Locri, 26.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Caselli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
N.R.G. 3431/2024
Il Giudice dott.ssa Francesca Caselli;
Richiamato il disposto dell'art. 127 c.p.c., comma 3 c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”;
Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022;
Visto l'art. 128 c.p.c.;
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
Lette le note scritte tempestivamente depositate, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3431/2024 R.G.L., e vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1
in Locri (RC), via G. Almirante n. 6, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Monteleone che la rappresenta e difende come da procura in atti
Ricorrente
E
(C.F. ), con sede Controparte_1 P.IVA_1
in Roma, in persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antonella Francesca Paola Micheli e Dario Cosimo Adornato in forza di procura generale alle liti a rogito Notaio Dott. 22.03.2024, rep. Persona_1
37875/7313, elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio presso l'Agenzia
sita in Locri via Matteotti n. 48 CP_1
Resistente
Oggetto: richiesta restituzione indennità di disoccupazione ASpI
Conclusioni delle parti: come in atti e nelle note di trattazione depositate
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 26.11.2024, deduceva: - di aver Parte_1
presentato domanda amministrativa n. 6142601300083 volta ad ottenere l'indennità di disoccupazione ASPI;
- che con missiva del 02.10.2013 l' comunicava CP_1
l'accoglimento della domanda con decorrenza dal 20.06.2013; - che in data 25.09.2013 iniziava, con contratto a tempo determinato, a lavorare presso l'Istituto Comprensivo M.
Macrì Bianco;
- che tale assunzione veniva regolarmente comunicata tramite modello
UNILAV che la esonerava dal restituire compilato il modulo ASPI-COM allegato alla lettera di accoglimento;
- che in data 15.03.2024 riceveva missiva da parte dell' CP_1 mediante la quale le veniva intimata la restituzione dell'indennità di disoccupazione ASPI pari ad € 1.312,92 percepita nel periodo che va dal 21.06.2013 al 24.09.2013; - che in data 22.05.2024, avverso tale richiesta, veniva proposto ricorso amministrativo al quale non seguiva alcun riscontro.
Alla luce di quanto dedotto, formulava le seguenti conclusioni: « Che l'Ill.mo
Giudice adito accolga il ricorso e, con apposito provvedimento e previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, annulli la richiesta di statuendo che nulla CP_1 deve essere restituito dalla ricorrente ad per l'indennità di disoccupazione ASPI CP_1 percepita nel periodo dal 21.06.2013 al 24.09.2013; che venga condannato l' in CP_1
persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese e competenze del presente procedimento, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore costituito, ex. art. 93 c.p.c.». CP_ Ritualmente instauratosi il contradditorio si costituiva l' deducendo l'avvenuto storno degli importi richiesti.
Concludeva, pertanto, chiedendo pronuncia di cessata materia del contendere con compensazione delle spese.
Parte ricorrente nelle note di trattazione scritta del 13/02/2025 confermava l'avvenuto storno delle somme, precisando però che lo stesso è avvenuto solo successivamente alla notifica del ricorso, senza alcuna comunicazione;
chiedendo, pertanto, la cessazione della materia del contendere con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Con provvedimento del 24.12.2024 è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127 ter comma 2 c.p.c., alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3, c.p.c.
***
Preso atto del venir meno dell'interesse ad agire va dichiarata cessata la materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, con conseguente venir meno dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., da intendersi quale esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (v. Cass. civ. 20.1.98 n. 486). Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento
(cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
Nel caso di specie, deve considerarsi venuta meno la materia del contendere, in quanto a seguito della costituzione in giudizio dell' convenuto, è stato documentato CP_1
l'integrale storno degli importi chiesti in restituzione e percepiti dalla ricorrente a titolo di indennità Aspi (v. documenti comparsa).
Venuta meno la materia del contendere, ma persistendo tra le parti contrasto in ordine all'onere delle spese processuali, il giudice deve decidere secondo il principio della soccombenza virtuale, previ gli accertamenti necessari, valutando la fondatezza della domanda proposta (v. Cass. n. 4884/1996; Cass. n. 2937/1999 - Cass, n. 8428/2914).
Nel caso di specie deve evidenziarsi che l' resistente ha provveduto al suddetto CP_1
storno solo in epoca successiva alla notifica del ricorso (febbraio 2025 a fronte della notifica del dicembre 2024) senza alcuna altra comunicazione alla ricorrente successiva a quella di marzo 2024, con la quale è stata chiesta la restituzione delle somme per cui è causa.
Ciò considerato, sussistono i presupposti per una condanna alla refusione delle spese di lite dell' resistente, dovendosi ad ogni modo applicare una riduzione agli importi CP_1 liquidati in ragione dell'assenza questioni di particolare complessità di fatto e/o di diritto e dell'attività concretamente espletata dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da (C.F. Parte_1
), R.G. n. 3431/2024, disattesa ogni contraria istanza, così C.F._1
provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' , in persona del alla refusione delle spese di lite in CP_1 CP_2
favore di , liquidate in complessivi € 426,00 per compensi, Parte_1
oltre rimborso forfettario 15%, oltre IVA e CPA come per legge se dovuti;
importo da distrarsi in favore del procuratore di parte ricorrente ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Locri, 26.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Caselli