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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 16/06/2025, n. 432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 432 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IIINNN NNNOOOMMMEEE DDDEEELLL PPPOOOPPPOOOLLLOOO IIITTTAAALLLIIIAAANNNOOO
TRIBUNALE DI LUCCA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lucca in composizione monocratica ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile di appello iscritta al n. 3454 dell'anno 2023, pendente
TRA
Parte_1
DIFENSORE: AVV. JESSICA MANNINI
- PARTE APPELLANTE -
CONTRO
Email_1
DIFENSORE: AVV. ARNALDO BELVEDERE
- PARTE APPELLATA -
avente a oggetto: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario). Appello avverso sentenza n. 255/2023 del Giudice di Pace di Lucca.
CONCLUSIONI
➢ Parte appellante:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento del proposto appello:
1 a) In via principale e nel merito accogliere per tutti i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 255/2023 comunicata via pec in data 17.03.023 e non notificata emessa dal Giudice di Pace di Lucca Dott.ssa Patrizia Venuti, nell'ambito del giudizio RG n. 1609/2022 accogliere le conclusioni già rassegnate in primo grado in memoria di costituzione del seguente tenore letterale:
“Voglia l'on Giudice di pace adito contrariis reiectis così giudicare: In via preliminare: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei diritti del titolare dei buoni fruttiferi emessi presso l'ufficio postale di Vorno in data 20.03.2001 e 24.04.2001 e per l'effetto rigettare ogni pretesa avanzata dalla Sig.ra meglio generalizzata in atti. CP_1
Con vittoria di spese e onorari. Sempre in via preliminare: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento danni per omessa e/o errata informazione e per l'effetto rigettare ogni pretesa avanzata dalla Sig.ra CP_1 meglio generalizzata in atti. Con vittoria di spese e onorari. Nel merito: in via principale: Rigettare ogni pretesa avanzata dalla Sig.ra a qualsiasi titolo nei confronti Parte_2 di per i motivi dedotti in narrativa. Parte_1
Con vittoria di spese e onorari”. b) “Sempre in via principale e nel merito accogliere per tutti i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 255/2023 comunicata via pec in data 17.03.023 e non notificata emessa dal Giudice di Pace di Lucca Dott.ssa Patrizia Venuti, nell'ambito del giudizio RG n. 1609/2022 condannare la Sig.ra meglio Parte_2 generalizzata in atti alla restituzione di quanto percepito da in esecuzione Parte_1 della sentenza n. 255/2023 comunicata via pec in data 17.03.023 e non notificata emessa dal Giudice di Pace di Lucca Dott.ssa Patrizia Venuti, nell'ambito del giudizio RG n. 1609/2022a titolo di sorte capitale, spese legali e occorende ivi compresi interessi legali e rivalutazione monetaria dal di del dovuto fino all'effettivo saldo. Con vittoria di spese e onorari. c) Sempre in via principale e nel merito accogliere per tutti i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 255/2023 comunicata via pec in data 17.03.023 e non notificata emessa dal Giudice di Pace di Lucca Dott.ssa Patrizia Venuti, nell'ambito del giudizio RG n. 1609/2022 condannare la Sig.ra meglio Parte_2 generalizzata in atti al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio. Con vittoria di spese e onorari”.
➢ Parte appellata:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito quale Organo Giudicante in sede di appello, disattesa ogni contraria domanda, istanza, eccezione e difesa, rigettare, con ogni e qualsiasi statuizione, la domanda proposta da parte avversa, in quanto inammissibile, inaccoglibile e comunque infondata sia in fatto che in diritto, per i motivi tutti esposti nella narrativa della comparsa di costituzione e risposta dell'esponente e, per Parte_2
l'effetto, confermare totalmente la sentenza impugnata secondo le seguenti statuizioni: Relativamente al motivo di appello n. 1 (violazione e/o falsa applicazione degli articoli 112, 113, 115 e 116 c.p.c., nonché dell'art. 8 del D.M. 19.12.2000) se ne richiede la dichiarazione di palese infondatezza, per i motivi dedotti in sede di comparsa di costituzione e risposta, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
2 Relativamente al motivo di appello n. 2 (violazione e/o falsa applicazione degli articoli 112, 113, 115 e 116 c.p.c., nonché dell'art. 6 del D.M. 19.12.2000) se ne richiede parimenti la dichiarazione di palese infondatezza, per i motivi dedotti in sede di comparsa di costituzione e risposta, con conseguente conferma della sentenza impugnata. Relativamente al motivo di appello n. 3 (omessa pronuncia), alla luce di quanto dedotto in sede di comparsa di costituzione e risposta, se ne richiede pronuncia di palese infondatezza sia in punto di fatto che di diritto, con conseguente conferma della sentenza impugnata in merito a detto motivo. Con vittoria di compensi professionali e spese processuali di entrambi i gradi di giudizio”.
§ § §
§1. – In fatto ed in diritto. – Con sentenza n. 255 del 7 marzo 2023, il Giudice di
Pace di Lucca, adito da , condannò a pagare in Parte_2 Parte_1
favore dell'attrice la somma di euro 2.683,14, oltre interessi legali sulla sorte capitale dalla costituzione in mora, regolando le spese di lite secondo soccombenza.
Assunse il primo giudice che l'attrice aveva inteso acquistare due buoni postali fruttiferi di durata ventennale, del valore di € 500,00 ciascuno, emessi dalla filiale di
Vorno (LU) di rispettivamente in data 20.3.2001 e 24.4.2001; che Parte_1
in data 29.3.2021, dopo avere ottenuto l'estratto indicante il valore del rimborso dei buoni, l'attrice se l'era visto negare in data 3.5.21, per essere trascorsi 10 anni dalla loro scadenza;
che l'addetto postale informava la risparmiatrice che i buoni erano del tipoAA2 con scadenza di soli 7 anni;
che dall'istruttoria era emerso che i buoni non contenevano la serie di emissione e la scadenza, che costituisce il dies a quo della prescrizione del diritto al rimborso, né la tipologia di rendimento, ma soltanto la natura di buono postale fruttifero a termine;
che in ragione delle rispettive date di emissione i buoni appartenevano alle categorie AAl, per il quale è riconosciuto un rendimento del capitale investito al compimento del sesto anno dalla data di emissione e AA2, per il quale è riconosciuto un rendimento al compimento del settimo anno dalla sua emissione;
che i buoni erano stati emessi alle condizioni generali previste dal
3 DM 19.12.2000, il quale espressamente dispone, all'art. 3, che, al momento del collocamento, devono essere consegnati al sottoscrittore unitamente al Foglio
Informativo Analitico contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento; che non aveva offerto la prova della consegna del Parte_1 Parte_3
onde veicolare alla risparmiatrice congrua conoscenza della data di scadenza del titolo, sicché non era decorso il termine di prescrizione, il che comportava l'accoglimento della domanda di rimborso.
§1.1 – Per l'integrale riforma della sentenza di primo grado ha proposto appello affidando l'impugnazione a tre motivi. Parte_1
§1.2 – All'impugnazione ha resistito , chiedendo la conferma della Parte_2
sentenza impugnata.
§1.3 – Precisate le conclusioni, all'udienza del 16 maggio 2025 si è celebrata l'udienza di discussione a norma degli artt. 281-sexies, 350-bis c.p.c., all'esito della quale il Tribunale si è riservato il deposito della sentenza nei termini di legge.
§2. – Con il primo motivo di appello l'ente postale ha denunciato violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 113, 115 e 116 c.p.c., nonché dell'art. 8 del d.m. 19 dicembre 2020, per non avere la sentenza impugnata tenuto conto che in base al disposto del decreto ministeriale da ultimo richiamato il diritto al rimborso dei buoni si prescriveva decorsi 10 anni dalla data di scadenza, diversificata per ognuno dei due buoni, atteso che il primo era stato emesso in data 20.3.2001, tipologia AAI, con scadenza sessennale ed il secondo, emesso in data 24.42001, tipologia AA2, con scadenza settennale. Tenuto conto di tali coordinate, la prescrizione non poteva essere esclusa per supposte inadempienze informative di e doveva decorrere Parte_1
dalla data di scadenza del titolo, comunque risultante dal Foglio Informativo consegnato alla cliente risparmiatrice, alla cui esclusiva inerzia era imputabile l'estinzione del diritto.
§3. – Con il secondo motivo di appello l'ente postale ha denunciato violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 113, 115 e 116 c.p.c., nonché dell'art. 6 del d.m.
19 dicembre 2020, poiché la sentenza impugnata era incorsa in errore per non aver
4 tenuto conto che i buoni fruttiferi integravano documenti di legittimazione, ma il rapporto con il cliente stipulante era regolato dal contratto, assoggettato all'eterointegrazione prevista dall'art. 1339 c.c. e, precipuamente dai decreti ministeriali regolativi di ciascuna serie, decreti che quindi il singolo cliente era tenuto a conoscere o che comunque erano conoscibili, di tal che la decorrenza del termine di prescrizione,
a norma dell'art. 2935 c.c., non poteva essere ostacolata da impedimenti di mero fatto, quali l'ignoranza del titolare in ordine all'esistenza del diritto, sicché l'eventuale indisponibilità del Foglio Informativo a beneficio della cliente non costituiva ostacolo alla decorrenza del termine di prescrizione.
§4. – Con il terzo ed ultimo motivo l'appellante ha censurato l'omessa pronuncia sull'eccezione di prescrizione della domanda di risarcimento del danno, non esaminata dal primo giudice, sebbene manifestamente fondata, atteso che il termine di prescrizione doveva prendere a computarsi dalla data della supposta condotta inadempiente.
§5. – I primi due motivi possono essere congiuntamente esaminati stante la loro intima connessione.
Essi sono fondati e vanno accolti nei termini che qui di seguito si vanno a precisare.
§5.1 – Occorre anzitutto sgomberare il campo da un equivoco di fondo ingenerato dalla lapidaria motivazione della sentenza impugnata in punto di individuazione, non soltanto del diritto fatto valere, oggetto della domanda ed oggetto del processo, ma anche del diritto sul quale la decisione impugnata si è pronunciata.
A tal fine, non è dato prescindere dalla ricognizione testuale delle conclusioni rassegnate dall'attrice nell'atto introduttivo ed al momento della precisazione delle conclusioni, quest'ultime cristallizzate nella sentenza appellata
§5.1.1 – Nell'atto introduttivo l'attrice ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“ER… che in data 24.04.2001 la signora richiedeva Parte_2
specificatamente all'addetta dell'Ufficio di Poste Italiane di Vorno (LU) l'emissione di due buoni fruttiferi postali aventi durata ventennale;
ed inoltre … ER …che, in tale occasione,
5 l'addetta dell'Ufficio postale competente non rilasciava alla medesima alcun documento informativo inerente la natura e la durata dei due buoni richiesti, ed ancora….ER …che in nessuna occasione, prima della richiesta della loro liquidazione, alla signora Parte_2
venivano …..esibiti i due buoni fruttiferi emessi, o comunque, data alcuna informazione in merito alla loro natura e durata;
ed ….ulteriormente ….ER ….che in data 29.03.2021
l'attrice si recava presso l'agenzia postale di Vorno (LU) ed otteneva un prospetto attestante il valore di rimborso dei due buoni fruttiferi nn. 4364 del 24.04.2001 e 4365 del 24.04.2001, e, in tale circostanza l'addetta chiedeva alla medesima di tornare in epoca successiva alla scadenza dei medesimi per richiedere la liquidazione del rimborso;
ed infine….ER….che, la società convenuta, tramite il personale dell'ufficio postale di Vorno (LU) non ha ottemperato al proprio obbligo di consegnare all'attrice la documentazione attestante la natura e la durata Parte_2
dei due buoni emessi e meglio indicati in premessa cagionando così alla medesima un danno patrimoniale corrispondente al valore di rimborso non liquidato, in quanto definito come prescritto, e che si quantifica in complessivi € 2.683,14, oltre agli interessi successivamente maturati sulla sorte capitale dal giorno 29.03.2021 sino alla data dell'effettivo soddisfo;
e conseguentemente
..ER E DICHIARARE che il diritto alla liquidazione del rimborso dei due buoni fruttiferi postali acquistati dall'attrice non risulta prescritto, per i motivi descritti ed Parte_2
indicati in premessa, e quindi DICHIARARE la società convenuta Parte_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, tenuta a risarcire all'attrice
[...] Pt_2
l'importo di € 2.683,14 oltre agli interessi successivamente maturati sulla sorte capitale dal
[...]
giorno 29.03.2021 sino alla data dell'effettivo soddisfo, ovvero al diverso importo che verrà quantificato ed accertato in corso di causa, a titolo di risarcimento dei danni cagionati alla medesima per lecausali indicate in premessa, e per l'effetto CONDANNARE la società convenuta
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a risarcire all'attrice Parte_1
i danni cagionati alla medesima per le causali di cui in premessa e che si Parte_2
quantificano in € 2.683,14 oltre agli interessi successivamente maturati sulla sorte capitale dal giorno
29.03.2021 sino alla data dell'effettivo soddisfo, ovvero nel diverso importo che verrà quantificato ed accertato in corso di causa. Con vittoria di compensi e spese della presente causa”.
6 Per vero, la veste grafica dell'esposizione prevede una sottolineatura, appartenente non già al redattore dell'atto introduttivo, bensì all'estensore della presente sentenza, necessaria per focalizzare l'attenzione sul passaggio dal quale si ritiene manifesto che l'attrice, di là dalla non perspicua terminologia impiegata, con equivoche allusioni a non meglio precisate poste risarcitorie, ha chiesto a ben leggere accertarsi che il termine di prescrizione del diritto al rimborso non era decorso e, pertanto, ha chiesto condannarsi a “risarcire” “… l'importo di € 2.683,14 Parte_1
oltre agli interessi successivamente maturati sulla sorte capitale dal giorno 29.03.2021 sino alla data dell'effettivo soddisfo, ovvero al diverso importo che verrà quantificato ed accertato in corso di causa, a titolo di risarcimento dei danni cagionati alla medesima per le causali indicate in premessa…”
Tuttavia, è per tutti evidente che laddove l'attrice ha chiesto accertarsi che la prescrizione del diritto non era maturata, non vi era spazio onde dar ingresso a poste risarcitorie sulla base di una condotta inadempiente di a precisi obblighi Pt_1
informativi: quel che veniva (e viene ora) in rilievo, è allora soltanto il diritto al rimborso cristallizzato nel documento di legittimazione integrato dal buono fruttifero venuto a scadenza.
§5.1.2 – Nello stesso solco si pongono le conclusioni rassegnate dall'attrice per come emergenti dal testo della sentenza: “accertare che il diritto alla liquidazione del rimborso dei due buoni fruttiferi postali acquistati dall'attrice non risulta prescritto e dichiarare la società
[...]
tenuta a risarcire all'attrice l'importo di €2.683,14 oltre agli interessi successivi Parte_1
maturati sulla sorte capitale dal giorno 29.3.2021 sino alla data dell'effettivo soddisfo ovvero al diverso importo che verrà quantificato ed accertato in coso di causa a titolo di risarcimento dei danni cagionati alla medesima per le causali indicate in premessa e per l'effetto condannare, la
, a risarcire all'attrice i danni cagionati alla medesima per le causali in Controparte_2
premessa e che si quantificano in € 2.683,14 oltre agli interessi successivamente maturati sulla sorte capitale dal giorno29.3.21 sino alla data dell'effettivo soddisfo, ovvero nel diverso importo che verrà quantificato ed accertato in coso di causa. Con vittoria di spese”.
Anche in tale contesto, dalla premessa della negazione dell'inutile spirare del termine di prescrizione del diritto al rimborso, non potrebbe seguire un diritto al
7 risarcimento del danno per violazione di un obbligo informativo;
risarcimento che, in inconciliabile antitesi, troverebbe invece l'antecedente causale necessario nell'esatto contrario, cioè nella maturazione di quello stesso termine di prescrizione, per avere l'ente postale colposamente ingenerato nel titolare del diritto l'ignoranza del relativo dies a quo; se viceversa il termine di prescrizione non è decorso, quel che segue invece, allo stesso modo, è soltanto il diritto al rimborso, ancora pienamente efficace, sulla base del contenuto del buono fruttifero.
§5.2 – La sentenza impugnata si è fatta carico di interpretare la domanda e, sia pur nella concisione della motivazione, ha compiuto una scelta chiara: ha interpretato l'oggetto della domanda ritenendolo non già un diritto al risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, bensì un diritto al rimborso del capitale previsto nel titolo, di cui ha chiesto la condanna all'esatto adempimento. In nessun punto della decisione impugnata, se non nelle conclusioni, ma impropriamente, si discorre di risarcimento, bensì soltanto di rimborso del titolo alla scadenza. E se è vero, come assume l'appellante, che il giudice non si sarebbe pronunciato sull'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno – eccezione separata e distinta da quella di prescrizione del diritto al rimborso – è perché, in tutta evidenza, un diritto al risarcimento del danno neppure veniva in considerazione.
Non che, sia chiaro, un differente itinerario interpretativo non fosse sperimentabile, ritenendo la domanda proposta di solo risarcimento del danno da inadempimento, ovvero reputando quest'ultima proposta con il vincolo della subordinazione.
Ma tant'è.
La sentenza appare chiara nella configurazione del modo di essere del diritto fatto valere in giudizio e, sul punto, onde ottenere una revisione del decisum, l'appellata avrebbe dovuto censurare la statuizione proponendo appello incidentale, ciò che non risulta essere stato fatto, con la conseguente preclusione derivante dal giudicato interno.
8 In secondo luogo, la scadenza, sia beninteso, constatato che i due buoni non la indicavano, è stata espressamente ancorata dal primo giudice alla categoria di appartenenza (“…i buoni hanno una durata diversa a seconda della categoria di appartenenza”)
e cioè a sei anni per i buoni di categoria AA1 e sette anni per i buoni di categoria AA2.
Tale affermazione è rimasta parimenti incensurata e pertanto risulta anch'essa coperta da giudicato interno, a nulla rilevando le obiezioni concernenti la corretta categoria di appartenenza indicata dall'appellata e la durata che i buoni avrebbero dovuto avere secondo le richieste della cliente. Dal che consegue che sono sei o sette anni dalla data di emissione i termini di scadenza di ciascun buono. Ed è dalla scadenza che inizia a decorrere il termine di prescrizione (cfr. Cass. ord. n. 23006 del 2023).
§5.3 – Se queste premesse colgono nel segno, allora, coglie parimenti nel segno anche l'appello, allorquando censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto non maturato il termine di prescrizione per non avere omesso Parte_1
la consegna del , circostanza che avrebbe impedito alla cliente di Parte_3
prendere cognizione della data di scadenza.
E' del tutto evidente che tale circostanza, ancorché appurata dall'istruttoria espletata in primo grado, costituisce un impedimento soggettivo di mero fatto all'esercizio del diritto al rimborso, che non integra tuttavia causa ostativa al decorso del termine di prescrizione, né causa di sospensione del termine pendente, non rientrandovi l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto, né il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento (Cass. sent. n. 40104 del 2021).
§5.4 – Da ciò discende, in conclusione l'estinzione del diritto al rimborso per intervenuta prescrizione decennale, macroscopicamente decorsa dalla data di scadenza come sopra ricostruita.
L'appello, in conclusione, va accolto e, in riforma della sentenza impugnata, la domanda deve essere rigettata.
§6. – Le spese per entrambi i gradi di giudizio si liquidano secondo soccombenza, applicando i valori medi per ciascuna fase, ad eccezione della fase di
9 trattazione/istruttoria e decisoria del presente grado, compensate con i valori minimi onde tener conto dell'attività difensiva realmente espletata.
P.q.m.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe indicato, disattesa ogni altra contraria domanda, istanza o eccezione, così provvede:
- Accoglie i primi due motivi di appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda attorea.
- Condanna l'appellata alla refusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate, per il primo grado in euro 1.265,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per legge;
per il secondo grado, in euro
1.700,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per legge.
Lucca, 13 giugno 2025
IL GIUDICE UNICO DOTT. GIAMPAOLO FABBRIZZI
10
TRIBUNALE DI LUCCA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lucca in composizione monocratica ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile di appello iscritta al n. 3454 dell'anno 2023, pendente
TRA
Parte_1
DIFENSORE: AVV. JESSICA MANNINI
- PARTE APPELLANTE -
CONTRO
Email_1
DIFENSORE: AVV. ARNALDO BELVEDERE
- PARTE APPELLATA -
avente a oggetto: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario). Appello avverso sentenza n. 255/2023 del Giudice di Pace di Lucca.
CONCLUSIONI
➢ Parte appellante:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento del proposto appello:
1 a) In via principale e nel merito accogliere per tutti i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 255/2023 comunicata via pec in data 17.03.023 e non notificata emessa dal Giudice di Pace di Lucca Dott.ssa Patrizia Venuti, nell'ambito del giudizio RG n. 1609/2022 accogliere le conclusioni già rassegnate in primo grado in memoria di costituzione del seguente tenore letterale:
“Voglia l'on Giudice di pace adito contrariis reiectis così giudicare: In via preliminare: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei diritti del titolare dei buoni fruttiferi emessi presso l'ufficio postale di Vorno in data 20.03.2001 e 24.04.2001 e per l'effetto rigettare ogni pretesa avanzata dalla Sig.ra meglio generalizzata in atti. CP_1
Con vittoria di spese e onorari. Sempre in via preliminare: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento danni per omessa e/o errata informazione e per l'effetto rigettare ogni pretesa avanzata dalla Sig.ra CP_1 meglio generalizzata in atti. Con vittoria di spese e onorari. Nel merito: in via principale: Rigettare ogni pretesa avanzata dalla Sig.ra a qualsiasi titolo nei confronti Parte_2 di per i motivi dedotti in narrativa. Parte_1
Con vittoria di spese e onorari”. b) “Sempre in via principale e nel merito accogliere per tutti i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 255/2023 comunicata via pec in data 17.03.023 e non notificata emessa dal Giudice di Pace di Lucca Dott.ssa Patrizia Venuti, nell'ambito del giudizio RG n. 1609/2022 condannare la Sig.ra meglio Parte_2 generalizzata in atti alla restituzione di quanto percepito da in esecuzione Parte_1 della sentenza n. 255/2023 comunicata via pec in data 17.03.023 e non notificata emessa dal Giudice di Pace di Lucca Dott.ssa Patrizia Venuti, nell'ambito del giudizio RG n. 1609/2022a titolo di sorte capitale, spese legali e occorende ivi compresi interessi legali e rivalutazione monetaria dal di del dovuto fino all'effettivo saldo. Con vittoria di spese e onorari. c) Sempre in via principale e nel merito accogliere per tutti i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 255/2023 comunicata via pec in data 17.03.023 e non notificata emessa dal Giudice di Pace di Lucca Dott.ssa Patrizia Venuti, nell'ambito del giudizio RG n. 1609/2022 condannare la Sig.ra meglio Parte_2 generalizzata in atti al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio. Con vittoria di spese e onorari”.
➢ Parte appellata:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito quale Organo Giudicante in sede di appello, disattesa ogni contraria domanda, istanza, eccezione e difesa, rigettare, con ogni e qualsiasi statuizione, la domanda proposta da parte avversa, in quanto inammissibile, inaccoglibile e comunque infondata sia in fatto che in diritto, per i motivi tutti esposti nella narrativa della comparsa di costituzione e risposta dell'esponente e, per Parte_2
l'effetto, confermare totalmente la sentenza impugnata secondo le seguenti statuizioni: Relativamente al motivo di appello n. 1 (violazione e/o falsa applicazione degli articoli 112, 113, 115 e 116 c.p.c., nonché dell'art. 8 del D.M. 19.12.2000) se ne richiede la dichiarazione di palese infondatezza, per i motivi dedotti in sede di comparsa di costituzione e risposta, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
2 Relativamente al motivo di appello n. 2 (violazione e/o falsa applicazione degli articoli 112, 113, 115 e 116 c.p.c., nonché dell'art. 6 del D.M. 19.12.2000) se ne richiede parimenti la dichiarazione di palese infondatezza, per i motivi dedotti in sede di comparsa di costituzione e risposta, con conseguente conferma della sentenza impugnata. Relativamente al motivo di appello n. 3 (omessa pronuncia), alla luce di quanto dedotto in sede di comparsa di costituzione e risposta, se ne richiede pronuncia di palese infondatezza sia in punto di fatto che di diritto, con conseguente conferma della sentenza impugnata in merito a detto motivo. Con vittoria di compensi professionali e spese processuali di entrambi i gradi di giudizio”.
§ § §
§1. – In fatto ed in diritto. – Con sentenza n. 255 del 7 marzo 2023, il Giudice di
Pace di Lucca, adito da , condannò a pagare in Parte_2 Parte_1
favore dell'attrice la somma di euro 2.683,14, oltre interessi legali sulla sorte capitale dalla costituzione in mora, regolando le spese di lite secondo soccombenza.
Assunse il primo giudice che l'attrice aveva inteso acquistare due buoni postali fruttiferi di durata ventennale, del valore di € 500,00 ciascuno, emessi dalla filiale di
Vorno (LU) di rispettivamente in data 20.3.2001 e 24.4.2001; che Parte_1
in data 29.3.2021, dopo avere ottenuto l'estratto indicante il valore del rimborso dei buoni, l'attrice se l'era visto negare in data 3.5.21, per essere trascorsi 10 anni dalla loro scadenza;
che l'addetto postale informava la risparmiatrice che i buoni erano del tipoAA2 con scadenza di soli 7 anni;
che dall'istruttoria era emerso che i buoni non contenevano la serie di emissione e la scadenza, che costituisce il dies a quo della prescrizione del diritto al rimborso, né la tipologia di rendimento, ma soltanto la natura di buono postale fruttifero a termine;
che in ragione delle rispettive date di emissione i buoni appartenevano alle categorie AAl, per il quale è riconosciuto un rendimento del capitale investito al compimento del sesto anno dalla data di emissione e AA2, per il quale è riconosciuto un rendimento al compimento del settimo anno dalla sua emissione;
che i buoni erano stati emessi alle condizioni generali previste dal
3 DM 19.12.2000, il quale espressamente dispone, all'art. 3, che, al momento del collocamento, devono essere consegnati al sottoscrittore unitamente al Foglio
Informativo Analitico contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento; che non aveva offerto la prova della consegna del Parte_1 Parte_3
onde veicolare alla risparmiatrice congrua conoscenza della data di scadenza del titolo, sicché non era decorso il termine di prescrizione, il che comportava l'accoglimento della domanda di rimborso.
§1.1 – Per l'integrale riforma della sentenza di primo grado ha proposto appello affidando l'impugnazione a tre motivi. Parte_1
§1.2 – All'impugnazione ha resistito , chiedendo la conferma della Parte_2
sentenza impugnata.
§1.3 – Precisate le conclusioni, all'udienza del 16 maggio 2025 si è celebrata l'udienza di discussione a norma degli artt. 281-sexies, 350-bis c.p.c., all'esito della quale il Tribunale si è riservato il deposito della sentenza nei termini di legge.
§2. – Con il primo motivo di appello l'ente postale ha denunciato violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 113, 115 e 116 c.p.c., nonché dell'art. 8 del d.m. 19 dicembre 2020, per non avere la sentenza impugnata tenuto conto che in base al disposto del decreto ministeriale da ultimo richiamato il diritto al rimborso dei buoni si prescriveva decorsi 10 anni dalla data di scadenza, diversificata per ognuno dei due buoni, atteso che il primo era stato emesso in data 20.3.2001, tipologia AAI, con scadenza sessennale ed il secondo, emesso in data 24.42001, tipologia AA2, con scadenza settennale. Tenuto conto di tali coordinate, la prescrizione non poteva essere esclusa per supposte inadempienze informative di e doveva decorrere Parte_1
dalla data di scadenza del titolo, comunque risultante dal Foglio Informativo consegnato alla cliente risparmiatrice, alla cui esclusiva inerzia era imputabile l'estinzione del diritto.
§3. – Con il secondo motivo di appello l'ente postale ha denunciato violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 113, 115 e 116 c.p.c., nonché dell'art. 6 del d.m.
19 dicembre 2020, poiché la sentenza impugnata era incorsa in errore per non aver
4 tenuto conto che i buoni fruttiferi integravano documenti di legittimazione, ma il rapporto con il cliente stipulante era regolato dal contratto, assoggettato all'eterointegrazione prevista dall'art. 1339 c.c. e, precipuamente dai decreti ministeriali regolativi di ciascuna serie, decreti che quindi il singolo cliente era tenuto a conoscere o che comunque erano conoscibili, di tal che la decorrenza del termine di prescrizione,
a norma dell'art. 2935 c.c., non poteva essere ostacolata da impedimenti di mero fatto, quali l'ignoranza del titolare in ordine all'esistenza del diritto, sicché l'eventuale indisponibilità del Foglio Informativo a beneficio della cliente non costituiva ostacolo alla decorrenza del termine di prescrizione.
§4. – Con il terzo ed ultimo motivo l'appellante ha censurato l'omessa pronuncia sull'eccezione di prescrizione della domanda di risarcimento del danno, non esaminata dal primo giudice, sebbene manifestamente fondata, atteso che il termine di prescrizione doveva prendere a computarsi dalla data della supposta condotta inadempiente.
§5. – I primi due motivi possono essere congiuntamente esaminati stante la loro intima connessione.
Essi sono fondati e vanno accolti nei termini che qui di seguito si vanno a precisare.
§5.1 – Occorre anzitutto sgomberare il campo da un equivoco di fondo ingenerato dalla lapidaria motivazione della sentenza impugnata in punto di individuazione, non soltanto del diritto fatto valere, oggetto della domanda ed oggetto del processo, ma anche del diritto sul quale la decisione impugnata si è pronunciata.
A tal fine, non è dato prescindere dalla ricognizione testuale delle conclusioni rassegnate dall'attrice nell'atto introduttivo ed al momento della precisazione delle conclusioni, quest'ultime cristallizzate nella sentenza appellata
§5.1.1 – Nell'atto introduttivo l'attrice ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“ER… che in data 24.04.2001 la signora richiedeva Parte_2
specificatamente all'addetta dell'Ufficio di Poste Italiane di Vorno (LU) l'emissione di due buoni fruttiferi postali aventi durata ventennale;
ed inoltre … ER …che, in tale occasione,
5 l'addetta dell'Ufficio postale competente non rilasciava alla medesima alcun documento informativo inerente la natura e la durata dei due buoni richiesti, ed ancora….ER …che in nessuna occasione, prima della richiesta della loro liquidazione, alla signora Parte_2
venivano …..esibiti i due buoni fruttiferi emessi, o comunque, data alcuna informazione in merito alla loro natura e durata;
ed ….ulteriormente ….ER ….che in data 29.03.2021
l'attrice si recava presso l'agenzia postale di Vorno (LU) ed otteneva un prospetto attestante il valore di rimborso dei due buoni fruttiferi nn. 4364 del 24.04.2001 e 4365 del 24.04.2001, e, in tale circostanza l'addetta chiedeva alla medesima di tornare in epoca successiva alla scadenza dei medesimi per richiedere la liquidazione del rimborso;
ed infine….ER….che, la società convenuta, tramite il personale dell'ufficio postale di Vorno (LU) non ha ottemperato al proprio obbligo di consegnare all'attrice la documentazione attestante la natura e la durata Parte_2
dei due buoni emessi e meglio indicati in premessa cagionando così alla medesima un danno patrimoniale corrispondente al valore di rimborso non liquidato, in quanto definito come prescritto, e che si quantifica in complessivi € 2.683,14, oltre agli interessi successivamente maturati sulla sorte capitale dal giorno 29.03.2021 sino alla data dell'effettivo soddisfo;
e conseguentemente
..ER E DICHIARARE che il diritto alla liquidazione del rimborso dei due buoni fruttiferi postali acquistati dall'attrice non risulta prescritto, per i motivi descritti ed Parte_2
indicati in premessa, e quindi DICHIARARE la società convenuta Parte_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, tenuta a risarcire all'attrice
[...] Pt_2
l'importo di € 2.683,14 oltre agli interessi successivamente maturati sulla sorte capitale dal
[...]
giorno 29.03.2021 sino alla data dell'effettivo soddisfo, ovvero al diverso importo che verrà quantificato ed accertato in corso di causa, a titolo di risarcimento dei danni cagionati alla medesima per lecausali indicate in premessa, e per l'effetto CONDANNARE la società convenuta
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a risarcire all'attrice Parte_1
i danni cagionati alla medesima per le causali di cui in premessa e che si Parte_2
quantificano in € 2.683,14 oltre agli interessi successivamente maturati sulla sorte capitale dal giorno
29.03.2021 sino alla data dell'effettivo soddisfo, ovvero nel diverso importo che verrà quantificato ed accertato in corso di causa. Con vittoria di compensi e spese della presente causa”.
6 Per vero, la veste grafica dell'esposizione prevede una sottolineatura, appartenente non già al redattore dell'atto introduttivo, bensì all'estensore della presente sentenza, necessaria per focalizzare l'attenzione sul passaggio dal quale si ritiene manifesto che l'attrice, di là dalla non perspicua terminologia impiegata, con equivoche allusioni a non meglio precisate poste risarcitorie, ha chiesto a ben leggere accertarsi che il termine di prescrizione del diritto al rimborso non era decorso e, pertanto, ha chiesto condannarsi a “risarcire” “… l'importo di € 2.683,14 Parte_1
oltre agli interessi successivamente maturati sulla sorte capitale dal giorno 29.03.2021 sino alla data dell'effettivo soddisfo, ovvero al diverso importo che verrà quantificato ed accertato in corso di causa, a titolo di risarcimento dei danni cagionati alla medesima per le causali indicate in premessa…”
Tuttavia, è per tutti evidente che laddove l'attrice ha chiesto accertarsi che la prescrizione del diritto non era maturata, non vi era spazio onde dar ingresso a poste risarcitorie sulla base di una condotta inadempiente di a precisi obblighi Pt_1
informativi: quel che veniva (e viene ora) in rilievo, è allora soltanto il diritto al rimborso cristallizzato nel documento di legittimazione integrato dal buono fruttifero venuto a scadenza.
§5.1.2 – Nello stesso solco si pongono le conclusioni rassegnate dall'attrice per come emergenti dal testo della sentenza: “accertare che il diritto alla liquidazione del rimborso dei due buoni fruttiferi postali acquistati dall'attrice non risulta prescritto e dichiarare la società
[...]
tenuta a risarcire all'attrice l'importo di €2.683,14 oltre agli interessi successivi Parte_1
maturati sulla sorte capitale dal giorno 29.3.2021 sino alla data dell'effettivo soddisfo ovvero al diverso importo che verrà quantificato ed accertato in coso di causa a titolo di risarcimento dei danni cagionati alla medesima per le causali indicate in premessa e per l'effetto condannare, la
, a risarcire all'attrice i danni cagionati alla medesima per le causali in Controparte_2
premessa e che si quantificano in € 2.683,14 oltre agli interessi successivamente maturati sulla sorte capitale dal giorno29.3.21 sino alla data dell'effettivo soddisfo, ovvero nel diverso importo che verrà quantificato ed accertato in coso di causa. Con vittoria di spese”.
Anche in tale contesto, dalla premessa della negazione dell'inutile spirare del termine di prescrizione del diritto al rimborso, non potrebbe seguire un diritto al
7 risarcimento del danno per violazione di un obbligo informativo;
risarcimento che, in inconciliabile antitesi, troverebbe invece l'antecedente causale necessario nell'esatto contrario, cioè nella maturazione di quello stesso termine di prescrizione, per avere l'ente postale colposamente ingenerato nel titolare del diritto l'ignoranza del relativo dies a quo; se viceversa il termine di prescrizione non è decorso, quel che segue invece, allo stesso modo, è soltanto il diritto al rimborso, ancora pienamente efficace, sulla base del contenuto del buono fruttifero.
§5.2 – La sentenza impugnata si è fatta carico di interpretare la domanda e, sia pur nella concisione della motivazione, ha compiuto una scelta chiara: ha interpretato l'oggetto della domanda ritenendolo non già un diritto al risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, bensì un diritto al rimborso del capitale previsto nel titolo, di cui ha chiesto la condanna all'esatto adempimento. In nessun punto della decisione impugnata, se non nelle conclusioni, ma impropriamente, si discorre di risarcimento, bensì soltanto di rimborso del titolo alla scadenza. E se è vero, come assume l'appellante, che il giudice non si sarebbe pronunciato sull'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno – eccezione separata e distinta da quella di prescrizione del diritto al rimborso – è perché, in tutta evidenza, un diritto al risarcimento del danno neppure veniva in considerazione.
Non che, sia chiaro, un differente itinerario interpretativo non fosse sperimentabile, ritenendo la domanda proposta di solo risarcimento del danno da inadempimento, ovvero reputando quest'ultima proposta con il vincolo della subordinazione.
Ma tant'è.
La sentenza appare chiara nella configurazione del modo di essere del diritto fatto valere in giudizio e, sul punto, onde ottenere una revisione del decisum, l'appellata avrebbe dovuto censurare la statuizione proponendo appello incidentale, ciò che non risulta essere stato fatto, con la conseguente preclusione derivante dal giudicato interno.
8 In secondo luogo, la scadenza, sia beninteso, constatato che i due buoni non la indicavano, è stata espressamente ancorata dal primo giudice alla categoria di appartenenza (“…i buoni hanno una durata diversa a seconda della categoria di appartenenza”)
e cioè a sei anni per i buoni di categoria AA1 e sette anni per i buoni di categoria AA2.
Tale affermazione è rimasta parimenti incensurata e pertanto risulta anch'essa coperta da giudicato interno, a nulla rilevando le obiezioni concernenti la corretta categoria di appartenenza indicata dall'appellata e la durata che i buoni avrebbero dovuto avere secondo le richieste della cliente. Dal che consegue che sono sei o sette anni dalla data di emissione i termini di scadenza di ciascun buono. Ed è dalla scadenza che inizia a decorrere il termine di prescrizione (cfr. Cass. ord. n. 23006 del 2023).
§5.3 – Se queste premesse colgono nel segno, allora, coglie parimenti nel segno anche l'appello, allorquando censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto non maturato il termine di prescrizione per non avere omesso Parte_1
la consegna del , circostanza che avrebbe impedito alla cliente di Parte_3
prendere cognizione della data di scadenza.
E' del tutto evidente che tale circostanza, ancorché appurata dall'istruttoria espletata in primo grado, costituisce un impedimento soggettivo di mero fatto all'esercizio del diritto al rimborso, che non integra tuttavia causa ostativa al decorso del termine di prescrizione, né causa di sospensione del termine pendente, non rientrandovi l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto, né il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento (Cass. sent. n. 40104 del 2021).
§5.4 – Da ciò discende, in conclusione l'estinzione del diritto al rimborso per intervenuta prescrizione decennale, macroscopicamente decorsa dalla data di scadenza come sopra ricostruita.
L'appello, in conclusione, va accolto e, in riforma della sentenza impugnata, la domanda deve essere rigettata.
§6. – Le spese per entrambi i gradi di giudizio si liquidano secondo soccombenza, applicando i valori medi per ciascuna fase, ad eccezione della fase di
9 trattazione/istruttoria e decisoria del presente grado, compensate con i valori minimi onde tener conto dell'attività difensiva realmente espletata.
P.q.m.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe indicato, disattesa ogni altra contraria domanda, istanza o eccezione, così provvede:
- Accoglie i primi due motivi di appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda attorea.
- Condanna l'appellata alla refusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate, per il primo grado in euro 1.265,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per legge;
per il secondo grado, in euro
1.700,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per legge.
Lucca, 13 giugno 2025
IL GIUDICE UNICO DOTT. GIAMPAOLO FABBRIZZI
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