TRIB
Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 09/06/2025, n. 2547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2547 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. 4238/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 4238/21 R.G. affari contenziosi civili, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 807/21, emesso dal Tribunale di Salerno in data 02/04/21, depositato il 06/04/21
TRA in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Salerno n. 47 dell'01/06/21
OPPONENTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Arturo Vassallo, presso il cui Controparte_1
studio è elettivamente domiciliato in Montecorvino Rovella (SA), alla via Piano n. 5, giusta procura allegata all'atto di opposizione
OPPONENTE
E in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Beatrice, presso il cui studio è elett.te dom.ta in Salerno, alla via M. Fatima n. 116, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTA
E tramite la procuratrice in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_3 CP_4
rappresentata e difesa dagli avv.ti Federica Apollonio e Pier Luigi Boscia, presso il cui studio è
pagina 1 di 12 elett.te dom.ta in Roma, alla via Barberini n. 47, giusta procura generale alle liti del 13/04/21 autenticata dal notaio Persona_1
TERZA INTERVENTRICE VOLONTARIA
E in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Controparte_5
avv.ti Renata Castellan e Sebastiano Angelo Scarpa, presso il cui studio è elett.te dom.ta in Padova, alla via G. Belzoni n. 65, giusta procura generale alle liti del 19/02/25
TERZA INTERVENTRICE VOLONTARIA
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, notificato il 12/05/21, la e Parte_1 CP_1
proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 807/21, notificato il 19/04/21,
[...]
con cui il Tribunale di Salerno aveva intimato loro, in qualità rispettivamente di debitrice principale e fideiussore, il pagamento in solido, in favore della della Controparte_6 somma di € 25.150,93, oltre interessi moratori convenzionali e spese processuali, a titolo di saldo negativo del rapporto di c/c n. 01/07/01/0071225, assistito da apertura di credito.
Gli opponenti deducevano: 1) l'improcedibilità della domanda per omesso espletamento del tentativo di mediazione ex d.lgs. n. 28/2010; 2) l'inidoneità della documentazione prodotta in sede monitoria a dimostrare la sussistenza del credito vantato dalla banca opposta;
3) l'indebita applicazione di interessi ultralegali in violazione dell'art. 1284 c.c., della capitalizzazione trimestrale degli stessi in violazione del divieto di anatocismo ex art. 1283 c.c. e della commissione omnicomprensiva in violazione dell'art. 117-bis T.U.B.; 4) la variazione unilaterale delle condizioni contrattuali in mancanza delle comunicazioni ex art. 118 T.U.B.; 5) l'applicazione di valute fittizie non pattuite;
6) il superamento del tasso soglia ex l. n. 108/96; 7) la violazione dell'art. 1956 c.c. da parte della banca opposta, la quale, pur essendo consapevole del peggioramento delle condizioni patrimoniali della debitrice principale, aveva continuato a farle credito senza la preventiva autorizzazione del fideiussore;
8) la nullità della prestata fideiussione in quanto riproducente lo schema ABI ritenuto violativo della normativa antitrust con provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 02/05/05; 9) la violazione del termine di decadenza di sei mesi ex art. 1957 c.c.; 10) l'illegittimità del recesso operato dalla banca dal rapporto di apertura di credito in c/c in quanto effettuato in mancanza di una giusta causa ed in assenza di preavviso;
11) l'illegittimità della segnalazione a sofferenza dei garanti.
Tanto premesso, gli opponenti chiedevano che l'adito Tribunale volesse:
pagina 2 di 12 “- in via preliminare, accogliere l'eccezione di improcedibilità per omesso tentativo di conciliazione;
- ancora in via preliminare, attesa l'inidoneità della documentazione che sorregge il decreto ingiuntivo impugnato, dichiarare la inammissibilità ed infondatezza della domanda come formulata, dichiarando, altresì, la nullità e/o invalidità del D.I. opposto;
- nel merito e in via riconvenzionale, previa ogni statuizione circa la validità, legittimità ed efficacia sul conto corrente bancario n. 01/07/01/0071225, con annessa apertura di credito, che la convenuta, senza alcun valido titolo, ha addebitato all'opponente importi, spese, commissioni e/o comunque addebiti, non dovuti, per i quali si insta per la dichiarazione di nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1284, 1346, 2697 e 1418 c.c.; per l'effetto, rideterminare l'esatto ammontare del conto corrente bancario n. 01/07/01/0071225, con annessa apertura di credito, in ragione di tutte le eccezioni e/o causali di cui in premessa ed alle osservazioni e censure svolte nell'elaborato peritale allegato;
- accertare e dichiarare la nullità della fideiussione prestata dal sig. per tutto Controparte_1 quanto sollevato nelle censure di cui ai capi “G”, “H” ed “I” e per tutte le causali di cui in premessa, accertando per l'effetto che il sig. nulla deve in favore della parte Controparte_1
opposta;
- accertare l'illegittimità del recesso comunicato agli opponenti e, per l'effetto, condannare la al risarcimento del danno quantificabile, in via del tutto prudenziale, in € 5.000,00, o in CP_2
quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
- accertare l'illegittimità della segnalazione a sofferenza, presso Centrale Rischi, dei garanti e, per
l'effetto, condannare la Banca opposta al risarcimento del danno quantificabile, in via del tutto prudenziale, in € 5.000,00, o in quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio da attribuirsi allo scrivente procuratore antistatario e con condanna di controparte al risarcimento del danno da lite temeraria alla somma che l'Ill.mo Tribunale vorrà liquidare in via equitativa”.
Con comparsa di risposta, depositata il 10/11/21, si costituiva la la quale Controparte_7 deduceva: l'inopponibilità da parte del garante delle eccezioni inerenti all'apertura di credito in c/c concessa alla società opponente, avendo il stipulato un contratto autonomo di garanzia;
CP_1
che le doglianze inerenti alla nullità della fideiussione, perché riproduttiva dello schema ABI, erano infondate, posto che si trattava di garanzia specifica e non omnibus;
che l'art. 1957 c.c. risultava pienamente rispettato, in quanto la revoca dei rapporti bancari era avvenuta con missiva a.r. del 17/11/20, mentre il decreto ingiuntivo era stato notificato in data 19/04/21; che il credito pagina 3 di 12 vantato risultava comprovato dalla documentazione contabile in atti;
che le condizioni ed i tassi applicati risultavano tutti espressamente pattuiti, in conformità alle disposizioni del T.U.B.; che il recesso dal rapporto di c/c e di apertura di credito era stato legittimamente esercitato in ragione della situazione di grave insolvenza della società correntista. La banca opposta concludeva per il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese giudiziali.
Con ordinanza del 19/11/21 il G.I. dichiarava l'interruzione del giudizio limitatamente all'opponente in quanto dichiarata fallita con sentenza Parte_1 del Tribunale di Salerno n. 47 dell'01/06/21, e rigettava l'istanza ex art. 648 c.p.c. formulata nei confronti dell'altro opponente . Controparte_1
Veniva espletato con esito negativo il tentativo di mediazione.
Con comparsa di intervento ex art. 111 c.p.c., depositata il 22/03/24, si costituiva in giudizio la tramite la procuratrice quale cessionaria del credito vantato dalla Controparte_3 CP_4
cedente opposta. La cessionaria si riportava alle domande, istanze ed eccezioni già sollevate dalla cedente, chiedendone l'accoglimento con vittoria di spese giudiziali.
Con comparsa di intervento ex art. 111 c.p.c., depositata il 30/04/25, si costituiva in giudizio la quale ulteriore cessionaria del credito oggetto di causa. Controparte_5
Acquisita documentazione varia, all'udienza del 16/05/25 le parti precisavano le conclusioni e discutevano oralmente la causa, che veniva assegnata in decisione ex art. 281sexies c.p.c., con riserva di depositare la sentenza entro 30 giorni.
1. Preliminarmente va dichiarata l'estinzione del giudizio di opposizione proposto dalla
[...]
in quanto, a seguito dell'interruzione parziale disposta con Parte_1 ordinanza del 19/11/21 in ragione dell'intervenuto fallimento della predetta società, la causa non è stata riassunta nel termine di cui all'art. 305 c.p.c.
2. Per quanto attiene, invece, all'opposizione spiegata dal garante , occorre, in Controparte_1 primo luogo, verificare la legittimazione dell'ultima interventrice, ossia la cessionaria CP_5
[...]
2.1 In proposito, dalla documentazione in atti risulta che la con contratto del Controparte_3
27/06/23, si è resa cessionaria da una serie di banche, tra cui la ai sensi Controparte_7
degli artt. 1, 4 e 7.1, co. 6, l. n. 130/99, di tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) delle cedenti derivanti da finanziamenti erogati in diverse forme tecniche, concessi a persone fisiche o società e classificati come “in sofferenza” nel periodo tra il 10 luglio 2003 e il 27 aprile 2023. Unitamente ai crediti sono stati altresì trasferiti, ai sensi dell'art. 1263 c.c. i diritti accessori e tutte le garanzie specifiche ed i pagina 4 di 12 privilegi che assistono e garantiscono i crediti od altrimenti ad essi inerenti. Tra tali crediti rientra quello vantato dalla nei confronti dell'opponente in quanto Controparte_7 CP_1 inerente a fideiussione specifica prestata il 21/12/16 in relazione all'apertura di credito in c/c concessa in pari data alla società opponente.
2.2 La circostanza dell'inclusione del credito per cui è causa tra quelli oggetto della predetta cessione, genericamente contestata dall'opponente, si desume dalla valutazione comparativa di diversi elementi probatori e presuntivi, ossia:
a) la pubblicazione dell'avviso dell'intervenuta cessione sulla Gazzetta Ufficiale, Parte II, Foglio delle inserzioni, n. 81 dell'11/07/23, che richiama una categoria di finanziamenti inclusiva dell'apertura di credito in c/c oggetto della fideiussione prestata nel 2016 dal In CP_1 proposito, la recente giurisprudenza di legittimità ha statuito che “In caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze” (Cass. n.
21821/23, n. 4277/23, n. 31188/17);
b) la dichiarazione della cedente del 28/03/24 confermativa della cessione del credito per cui è causa (cfr. Cass. n. 10200/21, secondo cui la dichiarazione di cessione della cedente è “elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo” a provare la titolarità, in capo al cessionario, del credito ceduto);
c) la circostanza per cui la banca cedente ha abbandonato il presente giudizio non appena si è perfezionata la dedotta cessione del credito, da ciò potendosi evincere la sopravvenuta carenza di interesse della stessa in conseguenza del venir meno della titolarità del credito azionato in sede monitoria.
Non costituisce, inoltre, requisito di validità della cessione l'iscrizione della stessa nel registro delle imprese ex art. 4 l. n. 130/99, rilevando tale ultimo adempimento ai soli fini dell'opponibilità ai terzi, opponibilità che, nel caso in esame, discende già dalla pubblicazione dell'avviso sulla G.U.
e dalla richiesta di pagamento effettuata nel presente giudizio (in tal senso, Trib. Parma, Sez. II, 17 marzo 2025, n. 312, in . Email_1
2.3 Per quanto attiene alla successiva cessione intercorsa tra la e la Controparte_3 CP_5
la stessa non è stata oggetto di alcuna contestazione da parte dell'opponente e risulta
[...]
dimostrata alla luce della documentazione prodotta dalla cessionaria, ossia: il contratto di cessione pagina 5 di 12 mediante scambio di proposta della cedente e di accettazione della cessionaria del 04/11/24;
l'avviso pubblicato sulla G.U., parte II, n. 138 del 23/11/24; l'elenco omissato dei crediti ceduti, comprensivo di quello oggetto di causa.
3. Venendo al merito, la banca opposta, a sostegno della propria pretesa creditoria, ha prodotto: il contratto di conto corrente n. 71225 dell'11/11/16 e relativo documento di sintesi;
il contratto di apertura di credito in c/c del 21/12/16 per l'importo di € 25.000,00 e relativo documento di sintesi;
l'estratto conto analitico ed il relativo scalare dall'apertura del rapporto fino alla sua chiusura, da cui si desume il saldo finale negativo di € 25.150,93 alla data del 31/12/20; il contratto di fideiussione specifica del 21/12/16 sottoscritto dall'opponente fino a concorrenza CP_1 dell'importo di € 37.500,00.
3.1 Le doglianze, sollevate dall'opponente in ordine all'illegittima applicazione di CP_1
interessi ultralegali, della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e di spese, valute e commissioni non pattuite, sono del tutto generiche e basate su argomentazioni di stile, non agganciate al contenuto concreto dei contratti per cui è causa;
inoltre, risultano infondate, in quanto dal contenuto del contratto di c/c emerge la chiara pattuizione del TAN e del TAE per gli interessi sia attivi che passivi, nonché delle spese e valute da applicare al rapporto. Analogamente risultano espressamente pattuiti anche i tassi e le condizioni inerenti al contratto di apertura di credito in c/c.
3.2 In particolare, la contestata applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi non ha fondamento, in quanto l'art. 9 del contratto di conto corrente prevede che: “gli interessi debitori che maturano sul rapporto sono conteggiati, con periodicità annuale al 31 dicembre di ciascun anno e comunque, al termine del rapporto. Gli interessi debitori non producono interessi, salvo quelli di mora, sono capitalizzati separatamente e sono calcolati sulla sorte capitale nella misura pattuita e indicata nel documento di sintesi. Gli interessi diventano esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati”.
3.3 Inoltre, in linea con le disposizioni di cui all'art. 117-bis T.U.B. (d.lgs. n. 385/93), si prevede, nelle condizioni economiche allegate alla predetta apertura di credito in c/c, una commissione di istruttoria veloce di € 9,50 per ogni sconfinamento o per ogni incremento di sconfinamenti preesistenti, avuto riguardo al saldo disponibile di fine giornata per un importo massimo di €
250,00, nonché una commissione omnicomprensiva, stabilita nella misura dell'1% annuo in proporzione all'importo messo a disposizione del cliente e alla durata del finanziamento.
3.4 Del tutto generica e sganciata da concreti riferimenti alle pattuizioni contrattuali è anche la contestazione inerente all'asserito superamento della soglia usuraria, non avendo l'opponente neppure allegato, né nell'atto di citazione né nelle memorie istruttorie, le condizioni convenute,
pagina 6 di 12 quelle applicate ed in che misura sarebbe stato superato il tasso-soglia ex l. n. 108/96 operante in relazione al rapporto “de quo”.
In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “Nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto” (Cass. S.U. n. 19597/20).
Tali oneri allegatori e probatori sono stati del tutto disattesi da parte dell'opponente, il quale si è limitato a chiedere che venisse disposta una CTU, senza indicare, però, alcun concreto elemento che giustificasse un siffatto accertamento contabile. La CTU, invero, non può avere una finalità meramente esplorativa, né può essere utilizzata per sopperire alle lacune allegatorie e probatorie della parte sulla quale grava il relativo onere.
3.5 Del tutto indimostrata è rimasta anche la contestazione sul presunto illegittimo esercizio dello
“ius variandi”, che la banca avrebbe praticato sul contratto di affidamento in questione: sul punto le deduzioni dell'opponente sono del tutto generiche, sicchè la richiesta CTU assumerebbe, anche in tal caso, carattere esclusivamente “esplorativo”.
4. Alla medesima conclusione deve pervenirsi in relazione alla eccepita illegittimità del recesso dall'affidamento a tempo indeterminato, comunicato dalla banca con missiva del 17/11/20, ricevuta il 25/11/20. Invero, nella specie, l'esercizio del recesso risulta conforme a quanto previsto dal contratto di apertura di credito in c/c del 21/12/16, che prevede all'art. 3, lett. b), per le aperture di credito a tempo indeterminato, la facoltà della banca di recedere dall'apertura di credito in qualsiasi momento e senza preavviso nel caso in cui ricorra un giustificato motivo, nella specie ravvisabile nella grave crisi aziendale in cui versava, all'epoca, la Parte_1
che ha poi portato qualche mese dopo al fallimento della stessa (cfr. Cass. n. 29317/20, secondo cui
“In tema di apertura di credito in conto corrente a tempo indeterminato, è legittimo il recesso "ad nutum" della banca, se anticipato da una comunicazione al cliente con congruo preavviso, posto che tale facoltà è espressamente prevista dall'art. 1845, comma 3, c.c. e il suo esercizio non entra in conflitto con il principio generale di buona fede, sancito dall'art. 1375 c.c., allorquando il debitore abbia ripetutamente, e in modo del tutto ingiustificato, superato il limite di affidamento concesso. Né l'inerzia della banca di fronte a tali comportamenti può essere intesa come implicita autorizzazione all'innalzamento del limite dell'apertura di credito, costituendo piuttosto un
pagina 7 di 12 atteggiamento di mera tolleranza, in attesa del corretto adempimento da parte del correntista dell'obbligo di rientrare dall'esposizione non autorizzata”).
Al momento del recesso, come si evince dalla documentazione prodotta da parte opposta, sussistevano gravi indici rivelatori della situazione di dissesto economico-finanziario in cui versava la società correntista, quali la scarsa movimentazione del conto, il superamento del fido concesso, la morosità su altra linea di credito concessa alla stessa nel 2016, la segnalazione a sofferenza di altre posizioni debitorie presso altre banche, i ricorsi fallimentari presentati nei confronti della stessa.
In ogni caso, il recesso risulta preceduto, nel caso di specie, da un congruo preavviso inviato a mezzo racc. a.r. del 27/05/20, ricevuta il 10/06/20.
5. Per quanto attiene alle eccezioni sollevate dall'opponente in relazione alla prestata fideiussione, deve in primo luogo affermarsi la competenza dell'adito tribunale in relazione alla dedotta nullità per contrasto con la normativa antitrust.
5.1 Invero, “La competenza della sezione specializzata per le imprese, benché estesa alle controversie di cui all'art. 33, comma 2, della legge n. 287 del 1990 ed a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea, attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione a valle di intesa anticoncorrenziale solo se l'invalidità sia fatta valere in via di azione, non anche qualora sia sollevata in via di eccezione, in quanto in questo secondo caso il giudice è chiamato a conoscere delle clausole e dell'intesa solo in via incidentale” (Cass. n.
3248/23, n. 28410/24).
Poiché, nel giudizio in esame, la questione della nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust è stata sollevata dall'opponente non in via di azione, quanto, piuttosto, in via di eccezione, al solo scopo di paralizzare l'avversa domanda di pagamento, come si desume chiaramente da quanto riportato alle pagg. 18 e 19 dell'atto di citazione e dalle memorie istruttorie dell'opponente, sussiste la competenza del giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo.
5.2 Nel merito, risulta infondata, per molteplici ragioni, l'eccezione di nullità della fideiussione per la presenza delle clausole dello schema ABI - ossia le clausole n. 2 (c.d. clausola di reviviscenza),
n. 6 (clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 cc) e n. 8 (c.d. clausola di sopravvivenza) – che, secondo il provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia sarebbero violative della libera concorrenza sul mercato, e dunque della normativa antitrust ex art. 2, co. 2, lett. a), l. n. 287/90, che vieta le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte pagina 8 di 12 rilevante, anche attraverso attività consistenti nel fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali.
In proposito, va rammentato che, secondo la recente pronuncia di Cass. S.U. n. 41994/21, i contratti di fideiussione “a valle” di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, co. 2, lett. a), l. n. 287/90 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, co. 3, della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti (conf. Cass. n. 18794/23, secondo cui spetta a chi ha interesse alla totale caducazione dell'assetto di interessi programmato l'onere di provare l'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, mentre
è precluso al giudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità parziale all'intero contratto).
Nella specie, nessuna prova ha fornito l'opponente in ordine al fatto che, senza le clausole nulle perchè abusive, le parti non avrebbero stipulato il contratto di fideiussione.
Ma, a parte quanto appena rilevato, deve sottolinearsi che la fideiussione per cui è lite risulta stipulata in data 21/12/16, cioè a distanza di circa 11 anni dal provvedimento n. 55/2005 della
Banca d'Italia, che costituisce prova privilegiata solo in relazione alla sussistenza del comportamento accertato o della posizione rivestita sul mercato e del suo eventuale abuso nel periodo dallo stesso considerato;
per contro, il provvedimento anzidetto non costituisce prova idonea dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza con riguardo alla fideiussione in parola, stipulata in un periodo rispetto al quale nessuna indagine risulta essere stata svolta dall'autorità di vigilanza, la cui istruttoria, com'è noto, ha coperto un arco temporale compreso tra il 2002 ed il maggio 2005.
Poiché, quindi, il predetto provvedimento della Banca d'Italia costituisce prova privilegiata soltanto con riferimento alle fideiussioni prestate nel periodo di tempo oggetto di esame dalla medesima, il garante avrebbe dovuto allegare e dimostrare la sussistenza di tutti gli elementi CP_2 costitutivi dell'illecito concorrenziale dedotto in giudizio, di cui all'art. 2 della predetta l. n.
287/90, non essendo sufficiente produrre il provvedimento dell'autorità di vigilanza, ma occorrendo nello specifico provare che la garanzia sottoscritta in quel determinato periodo fosse frutto di un'intesa illecita a monte tra i diversi istituti di credito.
Nel giudizio in esame, tuttavia, il garante non ha offerto alcuna prova di ciò, non avendo depositato documenti o articolato mezzi di prova volti a dimostrare che anche a partire dal 2016 un numero significativo di istituti di credito, all'interno del medesimo mercato, avrebbe coordinato la propria pagina 9 di 12 azione al fine di sottoporre alla clientela dei modelli uniformi di fideiussione per operazioni specifiche in modo da privare quella stessa clientela del diritto ad una scelta effettiva e non solo apparente tra prodotti alternativi e in reciproca concorrenza.
Manca, quindi, la prova di un'intesa, anteriore o coeva alla stipulazione della garanzia “de qua”, avente come oggetto o per effetto quello di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale degli impieghi bancari attraverso la fissazione di specifiche condizioni contrattuali in materia di garanzie fideiussorie (nello stesso senso, Trib. Milano, sez. spec. impr., sent. n. 8031/21; Trib. Roma, sez. spec. impr., sent. n.
6749/23).
Come se non bastasse, deve ritenersi comunque insussistente la dedotta nullità contrattuale, per l'assorbente rilievo che la fideiussione in esame è stata prestata con riferimento allo specifico rapporto di apertura di credito in c/c stipulato dalla e non Parte_1
a garanzia di una serie indeterminata di operazioni bancarie tra il debitore principale e l'istituto di credito, con indicazione dell'esposizione massima garantita.
Ne consegue che il rapporto personale di garanzia instauratosi tra le parti non è qualificabile nei termini di fideiussione “omnibus” e non è possibile, quindi, riscontrare, nel merito, la sussistenza dei presupposti per pervenire ad una censura di invalidità delle clausole nei termini dedotti dall'opponente, ossia valendosi della prova privilegiata costituita dalla delibera della Banca d'Italia sopra richiamata, incidente soltanto sui contratti di fideiussione “omnibus” stipulati nell'arco temporale che va dal 2002 al 2005. Secondo il provvedimento della Banca d'Italia, infatti, la fideiussione “omnibus” presenta una funzione specifica e diversa da quella della fideiussione ordinaria, volta a garantire una particolare tutela alle specificità del credito bancario, in considerazione della rilevanza dell'attività di concessione di finanziamenti in via professionale e sistematica agli operatori economici. È solo con riguardo a tale fattispecie contrattuale che la
Banca d'Italia ha valutato come le clausole dello schema ABI (riguardante la fideiussione
“omnibus”), di per sé lecite se inserite in fideiussioni specifiche, possono determinare effetti anticoncorrenziali, in senso ingiustificatamente sfavorevole alla clientela.
A tale conclusione è pervenuta anche la prevalente giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, essendosi di recente ribadito che “La natura anticoncorrenziale pronunciata dalla Banca d'Italia, di clausole del modello ABI del contratto di fideiussione "omnibus", per contrasto con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, determina l'invalidità e la possibile espunzione delle corrispondenti clausole inerenti a quel solo modello di contratto, in quanto la natura anticoncorrenziale di quelle sanzionate è stata valutata rispetto ai possibili effetti derivanti
pagina 10 di 12 dalla loro estensione ad una serie indefinita e futura di rapporti, tale da addossare sul fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca;
tale giudizio sfavorevole e la conseguente invalidità non si estendono perciò anche alle fideiussioni ordinarie, oggetto di specifica pattuizione tra banca e cliente” (Cass. n. 21841/24, n. 26847/24).
5.3 Infine, non meritano accoglimento neppure le eccezioni sollevate dall'opponente ai sensi degli artt. 1956 e 1957 c.c.
5.3.1 In primo luogo, per quanto attiene all'art. 1957 c.c., disciplinante l'onere del creditore garantito di far valere tempestivamente le sue ragioni nei confronti del debitore principale, deve rilevarsi che il termine di decadenza di sei mesi previsto da tale norma è stato rispettato nel caso in esame, in quanto la revoca dei rapporti bancari “de quibus” è avvenuta con missiva a.r. del
17/11/20, mentre il decreto ingiuntivo opposto è stato notificato in data 19/04/21.
5.3.2 Neppure coglie nel segno l'eccezione di liberazione del garante di cui all'art. 1956 c.c., inerente all'abusiva concessione del credito al debitore principale senza l'autorizzazione del fideiussore, in quanto, essendo il Quaranta legale rappresentante ed amministratore unico della società debitrice principale, è inverosimile che lo stesso non fosse anche a conoscenza della situazione economica in cui versava la predetta società. Invero, la mancata richiesta di autorizzazione non può configurare una violazione contrattuale liberatoria se la conoscenza delle difficoltà economiche in cui versa il debitore principale è comune o può presumersi tale (cfr. Cass.
n. 6685/24, nonchè Cass. n. 20713/23, la quale ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso l'effetto liberatorio ex art. 1956 c.c. in ragione del fatto che, dei tre fideiussori ricorrenti - tutti legati da rapporti di parentela -, uno era socio della società garantita e un altro ne era stato, in precedenza, amministratore;
cfr. anche Trib. Bari 10 maggio 2008, n. 1168, in NT 2008, 492, secondo cui i presupposti di applicabilità della norma in esame non ricorrono allorquando nella stessa persona coesistano la qualità di fideiussore e di legale rappresentante della società debitrice principale, giacchè in tale ipotesi la richiesta di credito da parte della persona obbligatasi a garantirlo comporta di per sé la preventiva autorizzazione del fideiussore alla concessione del credito).
La “ratio” dell'art. 1956 c.c., infatti, è quella di tutelare il fideiussore inconsapevole, mentre il socio o il legale rappresentante deve sempre essere informato delle condizioni economiche della società e attivarsi per impedire la negativa gestione della società stessa.
6. Alla luce delle anzidette considerazioni, l'opposizione proposta da va Controparte_1
rigettata, con conseguente declaratoria di esecutività del decreto ingiuntivo.
pagina 11 di 12 7. Essendo risultate infondate le doglianze sollevate in ordine alla nullità dei rapporti contrattuali ed all'illegittimità del recesso operato dalla banca opposta, va rigettata anche la generica domanda risarcitoria proposta dall'opponente il quale, peraltro, non ha neanche fornito prova dei CP_1
danni asseritamente subiti (invero neppure allegati).
8. Le spese giudiziali seguono la soccombenza dell'opponente e sono liquidate, in favore dell'ultima cessionaria (in quanto subentrata alla cedente anche nella liquidazione delle spese), secondo i valori medi del D.M. n. 147/22 (scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, definitivamente pronunziando nel giudizio n. 4238/21 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) dichiara estinto il giudizio di opposizione proposto dalla Parte_1
[...]
2) rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, dichiara esecutivo il Controparte_1
decreto ingiuntivo n. 807/21, emesso dal Tribunale di Salerno in data 02/04/21, depositato il
06/04/21;
3) rigetta la domanda risarcitoria proposta da;
Controparte_1
4) condanna al pagamento, in favore della delle spese Controparte_1 Controparte_5 processuali, che si liquidano in € 5.077,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Salerno, 9 giugno 2025
Il Giudice
dott. Cesare Taraschi
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 4238/21 R.G. affari contenziosi civili, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 807/21, emesso dal Tribunale di Salerno in data 02/04/21, depositato il 06/04/21
TRA in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Salerno n. 47 dell'01/06/21
OPPONENTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Arturo Vassallo, presso il cui Controparte_1
studio è elettivamente domiciliato in Montecorvino Rovella (SA), alla via Piano n. 5, giusta procura allegata all'atto di opposizione
OPPONENTE
E in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Beatrice, presso il cui studio è elett.te dom.ta in Salerno, alla via M. Fatima n. 116, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTA
E tramite la procuratrice in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_3 CP_4
rappresentata e difesa dagli avv.ti Federica Apollonio e Pier Luigi Boscia, presso il cui studio è
pagina 1 di 12 elett.te dom.ta in Roma, alla via Barberini n. 47, giusta procura generale alle liti del 13/04/21 autenticata dal notaio Persona_1
TERZA INTERVENTRICE VOLONTARIA
E in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Controparte_5
avv.ti Renata Castellan e Sebastiano Angelo Scarpa, presso il cui studio è elett.te dom.ta in Padova, alla via G. Belzoni n. 65, giusta procura generale alle liti del 19/02/25
TERZA INTERVENTRICE VOLONTARIA
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, notificato il 12/05/21, la e Parte_1 CP_1
proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 807/21, notificato il 19/04/21,
[...]
con cui il Tribunale di Salerno aveva intimato loro, in qualità rispettivamente di debitrice principale e fideiussore, il pagamento in solido, in favore della della Controparte_6 somma di € 25.150,93, oltre interessi moratori convenzionali e spese processuali, a titolo di saldo negativo del rapporto di c/c n. 01/07/01/0071225, assistito da apertura di credito.
Gli opponenti deducevano: 1) l'improcedibilità della domanda per omesso espletamento del tentativo di mediazione ex d.lgs. n. 28/2010; 2) l'inidoneità della documentazione prodotta in sede monitoria a dimostrare la sussistenza del credito vantato dalla banca opposta;
3) l'indebita applicazione di interessi ultralegali in violazione dell'art. 1284 c.c., della capitalizzazione trimestrale degli stessi in violazione del divieto di anatocismo ex art. 1283 c.c. e della commissione omnicomprensiva in violazione dell'art. 117-bis T.U.B.; 4) la variazione unilaterale delle condizioni contrattuali in mancanza delle comunicazioni ex art. 118 T.U.B.; 5) l'applicazione di valute fittizie non pattuite;
6) il superamento del tasso soglia ex l. n. 108/96; 7) la violazione dell'art. 1956 c.c. da parte della banca opposta, la quale, pur essendo consapevole del peggioramento delle condizioni patrimoniali della debitrice principale, aveva continuato a farle credito senza la preventiva autorizzazione del fideiussore;
8) la nullità della prestata fideiussione in quanto riproducente lo schema ABI ritenuto violativo della normativa antitrust con provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 02/05/05; 9) la violazione del termine di decadenza di sei mesi ex art. 1957 c.c.; 10) l'illegittimità del recesso operato dalla banca dal rapporto di apertura di credito in c/c in quanto effettuato in mancanza di una giusta causa ed in assenza di preavviso;
11) l'illegittimità della segnalazione a sofferenza dei garanti.
Tanto premesso, gli opponenti chiedevano che l'adito Tribunale volesse:
pagina 2 di 12 “- in via preliminare, accogliere l'eccezione di improcedibilità per omesso tentativo di conciliazione;
- ancora in via preliminare, attesa l'inidoneità della documentazione che sorregge il decreto ingiuntivo impugnato, dichiarare la inammissibilità ed infondatezza della domanda come formulata, dichiarando, altresì, la nullità e/o invalidità del D.I. opposto;
- nel merito e in via riconvenzionale, previa ogni statuizione circa la validità, legittimità ed efficacia sul conto corrente bancario n. 01/07/01/0071225, con annessa apertura di credito, che la convenuta, senza alcun valido titolo, ha addebitato all'opponente importi, spese, commissioni e/o comunque addebiti, non dovuti, per i quali si insta per la dichiarazione di nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1284, 1346, 2697 e 1418 c.c.; per l'effetto, rideterminare l'esatto ammontare del conto corrente bancario n. 01/07/01/0071225, con annessa apertura di credito, in ragione di tutte le eccezioni e/o causali di cui in premessa ed alle osservazioni e censure svolte nell'elaborato peritale allegato;
- accertare e dichiarare la nullità della fideiussione prestata dal sig. per tutto Controparte_1 quanto sollevato nelle censure di cui ai capi “G”, “H” ed “I” e per tutte le causali di cui in premessa, accertando per l'effetto che il sig. nulla deve in favore della parte Controparte_1
opposta;
- accertare l'illegittimità del recesso comunicato agli opponenti e, per l'effetto, condannare la al risarcimento del danno quantificabile, in via del tutto prudenziale, in € 5.000,00, o in CP_2
quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
- accertare l'illegittimità della segnalazione a sofferenza, presso Centrale Rischi, dei garanti e, per
l'effetto, condannare la Banca opposta al risarcimento del danno quantificabile, in via del tutto prudenziale, in € 5.000,00, o in quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio da attribuirsi allo scrivente procuratore antistatario e con condanna di controparte al risarcimento del danno da lite temeraria alla somma che l'Ill.mo Tribunale vorrà liquidare in via equitativa”.
Con comparsa di risposta, depositata il 10/11/21, si costituiva la la quale Controparte_7 deduceva: l'inopponibilità da parte del garante delle eccezioni inerenti all'apertura di credito in c/c concessa alla società opponente, avendo il stipulato un contratto autonomo di garanzia;
CP_1
che le doglianze inerenti alla nullità della fideiussione, perché riproduttiva dello schema ABI, erano infondate, posto che si trattava di garanzia specifica e non omnibus;
che l'art. 1957 c.c. risultava pienamente rispettato, in quanto la revoca dei rapporti bancari era avvenuta con missiva a.r. del 17/11/20, mentre il decreto ingiuntivo era stato notificato in data 19/04/21; che il credito pagina 3 di 12 vantato risultava comprovato dalla documentazione contabile in atti;
che le condizioni ed i tassi applicati risultavano tutti espressamente pattuiti, in conformità alle disposizioni del T.U.B.; che il recesso dal rapporto di c/c e di apertura di credito era stato legittimamente esercitato in ragione della situazione di grave insolvenza della società correntista. La banca opposta concludeva per il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese giudiziali.
Con ordinanza del 19/11/21 il G.I. dichiarava l'interruzione del giudizio limitatamente all'opponente in quanto dichiarata fallita con sentenza Parte_1 del Tribunale di Salerno n. 47 dell'01/06/21, e rigettava l'istanza ex art. 648 c.p.c. formulata nei confronti dell'altro opponente . Controparte_1
Veniva espletato con esito negativo il tentativo di mediazione.
Con comparsa di intervento ex art. 111 c.p.c., depositata il 22/03/24, si costituiva in giudizio la tramite la procuratrice quale cessionaria del credito vantato dalla Controparte_3 CP_4
cedente opposta. La cessionaria si riportava alle domande, istanze ed eccezioni già sollevate dalla cedente, chiedendone l'accoglimento con vittoria di spese giudiziali.
Con comparsa di intervento ex art. 111 c.p.c., depositata il 30/04/25, si costituiva in giudizio la quale ulteriore cessionaria del credito oggetto di causa. Controparte_5
Acquisita documentazione varia, all'udienza del 16/05/25 le parti precisavano le conclusioni e discutevano oralmente la causa, che veniva assegnata in decisione ex art. 281sexies c.p.c., con riserva di depositare la sentenza entro 30 giorni.
1. Preliminarmente va dichiarata l'estinzione del giudizio di opposizione proposto dalla
[...]
in quanto, a seguito dell'interruzione parziale disposta con Parte_1 ordinanza del 19/11/21 in ragione dell'intervenuto fallimento della predetta società, la causa non è stata riassunta nel termine di cui all'art. 305 c.p.c.
2. Per quanto attiene, invece, all'opposizione spiegata dal garante , occorre, in Controparte_1 primo luogo, verificare la legittimazione dell'ultima interventrice, ossia la cessionaria CP_5
[...]
2.1 In proposito, dalla documentazione in atti risulta che la con contratto del Controparte_3
27/06/23, si è resa cessionaria da una serie di banche, tra cui la ai sensi Controparte_7
degli artt. 1, 4 e 7.1, co. 6, l. n. 130/99, di tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) delle cedenti derivanti da finanziamenti erogati in diverse forme tecniche, concessi a persone fisiche o società e classificati come “in sofferenza” nel periodo tra il 10 luglio 2003 e il 27 aprile 2023. Unitamente ai crediti sono stati altresì trasferiti, ai sensi dell'art. 1263 c.c. i diritti accessori e tutte le garanzie specifiche ed i pagina 4 di 12 privilegi che assistono e garantiscono i crediti od altrimenti ad essi inerenti. Tra tali crediti rientra quello vantato dalla nei confronti dell'opponente in quanto Controparte_7 CP_1 inerente a fideiussione specifica prestata il 21/12/16 in relazione all'apertura di credito in c/c concessa in pari data alla società opponente.
2.2 La circostanza dell'inclusione del credito per cui è causa tra quelli oggetto della predetta cessione, genericamente contestata dall'opponente, si desume dalla valutazione comparativa di diversi elementi probatori e presuntivi, ossia:
a) la pubblicazione dell'avviso dell'intervenuta cessione sulla Gazzetta Ufficiale, Parte II, Foglio delle inserzioni, n. 81 dell'11/07/23, che richiama una categoria di finanziamenti inclusiva dell'apertura di credito in c/c oggetto della fideiussione prestata nel 2016 dal In CP_1 proposito, la recente giurisprudenza di legittimità ha statuito che “In caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze” (Cass. n.
21821/23, n. 4277/23, n. 31188/17);
b) la dichiarazione della cedente del 28/03/24 confermativa della cessione del credito per cui è causa (cfr. Cass. n. 10200/21, secondo cui la dichiarazione di cessione della cedente è “elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo” a provare la titolarità, in capo al cessionario, del credito ceduto);
c) la circostanza per cui la banca cedente ha abbandonato il presente giudizio non appena si è perfezionata la dedotta cessione del credito, da ciò potendosi evincere la sopravvenuta carenza di interesse della stessa in conseguenza del venir meno della titolarità del credito azionato in sede monitoria.
Non costituisce, inoltre, requisito di validità della cessione l'iscrizione della stessa nel registro delle imprese ex art. 4 l. n. 130/99, rilevando tale ultimo adempimento ai soli fini dell'opponibilità ai terzi, opponibilità che, nel caso in esame, discende già dalla pubblicazione dell'avviso sulla G.U.
e dalla richiesta di pagamento effettuata nel presente giudizio (in tal senso, Trib. Parma, Sez. II, 17 marzo 2025, n. 312, in . Email_1
2.3 Per quanto attiene alla successiva cessione intercorsa tra la e la Controparte_3 CP_5
la stessa non è stata oggetto di alcuna contestazione da parte dell'opponente e risulta
[...]
dimostrata alla luce della documentazione prodotta dalla cessionaria, ossia: il contratto di cessione pagina 5 di 12 mediante scambio di proposta della cedente e di accettazione della cessionaria del 04/11/24;
l'avviso pubblicato sulla G.U., parte II, n. 138 del 23/11/24; l'elenco omissato dei crediti ceduti, comprensivo di quello oggetto di causa.
3. Venendo al merito, la banca opposta, a sostegno della propria pretesa creditoria, ha prodotto: il contratto di conto corrente n. 71225 dell'11/11/16 e relativo documento di sintesi;
il contratto di apertura di credito in c/c del 21/12/16 per l'importo di € 25.000,00 e relativo documento di sintesi;
l'estratto conto analitico ed il relativo scalare dall'apertura del rapporto fino alla sua chiusura, da cui si desume il saldo finale negativo di € 25.150,93 alla data del 31/12/20; il contratto di fideiussione specifica del 21/12/16 sottoscritto dall'opponente fino a concorrenza CP_1 dell'importo di € 37.500,00.
3.1 Le doglianze, sollevate dall'opponente in ordine all'illegittima applicazione di CP_1
interessi ultralegali, della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e di spese, valute e commissioni non pattuite, sono del tutto generiche e basate su argomentazioni di stile, non agganciate al contenuto concreto dei contratti per cui è causa;
inoltre, risultano infondate, in quanto dal contenuto del contratto di c/c emerge la chiara pattuizione del TAN e del TAE per gli interessi sia attivi che passivi, nonché delle spese e valute da applicare al rapporto. Analogamente risultano espressamente pattuiti anche i tassi e le condizioni inerenti al contratto di apertura di credito in c/c.
3.2 In particolare, la contestata applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi non ha fondamento, in quanto l'art. 9 del contratto di conto corrente prevede che: “gli interessi debitori che maturano sul rapporto sono conteggiati, con periodicità annuale al 31 dicembre di ciascun anno e comunque, al termine del rapporto. Gli interessi debitori non producono interessi, salvo quelli di mora, sono capitalizzati separatamente e sono calcolati sulla sorte capitale nella misura pattuita e indicata nel documento di sintesi. Gli interessi diventano esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati”.
3.3 Inoltre, in linea con le disposizioni di cui all'art. 117-bis T.U.B. (d.lgs. n. 385/93), si prevede, nelle condizioni economiche allegate alla predetta apertura di credito in c/c, una commissione di istruttoria veloce di € 9,50 per ogni sconfinamento o per ogni incremento di sconfinamenti preesistenti, avuto riguardo al saldo disponibile di fine giornata per un importo massimo di €
250,00, nonché una commissione omnicomprensiva, stabilita nella misura dell'1% annuo in proporzione all'importo messo a disposizione del cliente e alla durata del finanziamento.
3.4 Del tutto generica e sganciata da concreti riferimenti alle pattuizioni contrattuali è anche la contestazione inerente all'asserito superamento della soglia usuraria, non avendo l'opponente neppure allegato, né nell'atto di citazione né nelle memorie istruttorie, le condizioni convenute,
pagina 6 di 12 quelle applicate ed in che misura sarebbe stato superato il tasso-soglia ex l. n. 108/96 operante in relazione al rapporto “de quo”.
In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “Nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto” (Cass. S.U. n. 19597/20).
Tali oneri allegatori e probatori sono stati del tutto disattesi da parte dell'opponente, il quale si è limitato a chiedere che venisse disposta una CTU, senza indicare, però, alcun concreto elemento che giustificasse un siffatto accertamento contabile. La CTU, invero, non può avere una finalità meramente esplorativa, né può essere utilizzata per sopperire alle lacune allegatorie e probatorie della parte sulla quale grava il relativo onere.
3.5 Del tutto indimostrata è rimasta anche la contestazione sul presunto illegittimo esercizio dello
“ius variandi”, che la banca avrebbe praticato sul contratto di affidamento in questione: sul punto le deduzioni dell'opponente sono del tutto generiche, sicchè la richiesta CTU assumerebbe, anche in tal caso, carattere esclusivamente “esplorativo”.
4. Alla medesima conclusione deve pervenirsi in relazione alla eccepita illegittimità del recesso dall'affidamento a tempo indeterminato, comunicato dalla banca con missiva del 17/11/20, ricevuta il 25/11/20. Invero, nella specie, l'esercizio del recesso risulta conforme a quanto previsto dal contratto di apertura di credito in c/c del 21/12/16, che prevede all'art. 3, lett. b), per le aperture di credito a tempo indeterminato, la facoltà della banca di recedere dall'apertura di credito in qualsiasi momento e senza preavviso nel caso in cui ricorra un giustificato motivo, nella specie ravvisabile nella grave crisi aziendale in cui versava, all'epoca, la Parte_1
che ha poi portato qualche mese dopo al fallimento della stessa (cfr. Cass. n. 29317/20, secondo cui
“In tema di apertura di credito in conto corrente a tempo indeterminato, è legittimo il recesso "ad nutum" della banca, se anticipato da una comunicazione al cliente con congruo preavviso, posto che tale facoltà è espressamente prevista dall'art. 1845, comma 3, c.c. e il suo esercizio non entra in conflitto con il principio generale di buona fede, sancito dall'art. 1375 c.c., allorquando il debitore abbia ripetutamente, e in modo del tutto ingiustificato, superato il limite di affidamento concesso. Né l'inerzia della banca di fronte a tali comportamenti può essere intesa come implicita autorizzazione all'innalzamento del limite dell'apertura di credito, costituendo piuttosto un
pagina 7 di 12 atteggiamento di mera tolleranza, in attesa del corretto adempimento da parte del correntista dell'obbligo di rientrare dall'esposizione non autorizzata”).
Al momento del recesso, come si evince dalla documentazione prodotta da parte opposta, sussistevano gravi indici rivelatori della situazione di dissesto economico-finanziario in cui versava la società correntista, quali la scarsa movimentazione del conto, il superamento del fido concesso, la morosità su altra linea di credito concessa alla stessa nel 2016, la segnalazione a sofferenza di altre posizioni debitorie presso altre banche, i ricorsi fallimentari presentati nei confronti della stessa.
In ogni caso, il recesso risulta preceduto, nel caso di specie, da un congruo preavviso inviato a mezzo racc. a.r. del 27/05/20, ricevuta il 10/06/20.
5. Per quanto attiene alle eccezioni sollevate dall'opponente in relazione alla prestata fideiussione, deve in primo luogo affermarsi la competenza dell'adito tribunale in relazione alla dedotta nullità per contrasto con la normativa antitrust.
5.1 Invero, “La competenza della sezione specializzata per le imprese, benché estesa alle controversie di cui all'art. 33, comma 2, della legge n. 287 del 1990 ed a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea, attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione a valle di intesa anticoncorrenziale solo se l'invalidità sia fatta valere in via di azione, non anche qualora sia sollevata in via di eccezione, in quanto in questo secondo caso il giudice è chiamato a conoscere delle clausole e dell'intesa solo in via incidentale” (Cass. n.
3248/23, n. 28410/24).
Poiché, nel giudizio in esame, la questione della nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust è stata sollevata dall'opponente non in via di azione, quanto, piuttosto, in via di eccezione, al solo scopo di paralizzare l'avversa domanda di pagamento, come si desume chiaramente da quanto riportato alle pagg. 18 e 19 dell'atto di citazione e dalle memorie istruttorie dell'opponente, sussiste la competenza del giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo.
5.2 Nel merito, risulta infondata, per molteplici ragioni, l'eccezione di nullità della fideiussione per la presenza delle clausole dello schema ABI - ossia le clausole n. 2 (c.d. clausola di reviviscenza),
n. 6 (clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 cc) e n. 8 (c.d. clausola di sopravvivenza) – che, secondo il provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia sarebbero violative della libera concorrenza sul mercato, e dunque della normativa antitrust ex art. 2, co. 2, lett. a), l. n. 287/90, che vieta le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte pagina 8 di 12 rilevante, anche attraverso attività consistenti nel fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali.
In proposito, va rammentato che, secondo la recente pronuncia di Cass. S.U. n. 41994/21, i contratti di fideiussione “a valle” di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, co. 2, lett. a), l. n. 287/90 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, co. 3, della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti (conf. Cass. n. 18794/23, secondo cui spetta a chi ha interesse alla totale caducazione dell'assetto di interessi programmato l'onere di provare l'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, mentre
è precluso al giudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità parziale all'intero contratto).
Nella specie, nessuna prova ha fornito l'opponente in ordine al fatto che, senza le clausole nulle perchè abusive, le parti non avrebbero stipulato il contratto di fideiussione.
Ma, a parte quanto appena rilevato, deve sottolinearsi che la fideiussione per cui è lite risulta stipulata in data 21/12/16, cioè a distanza di circa 11 anni dal provvedimento n. 55/2005 della
Banca d'Italia, che costituisce prova privilegiata solo in relazione alla sussistenza del comportamento accertato o della posizione rivestita sul mercato e del suo eventuale abuso nel periodo dallo stesso considerato;
per contro, il provvedimento anzidetto non costituisce prova idonea dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza con riguardo alla fideiussione in parola, stipulata in un periodo rispetto al quale nessuna indagine risulta essere stata svolta dall'autorità di vigilanza, la cui istruttoria, com'è noto, ha coperto un arco temporale compreso tra il 2002 ed il maggio 2005.
Poiché, quindi, il predetto provvedimento della Banca d'Italia costituisce prova privilegiata soltanto con riferimento alle fideiussioni prestate nel periodo di tempo oggetto di esame dalla medesima, il garante avrebbe dovuto allegare e dimostrare la sussistenza di tutti gli elementi CP_2 costitutivi dell'illecito concorrenziale dedotto in giudizio, di cui all'art. 2 della predetta l. n.
287/90, non essendo sufficiente produrre il provvedimento dell'autorità di vigilanza, ma occorrendo nello specifico provare che la garanzia sottoscritta in quel determinato periodo fosse frutto di un'intesa illecita a monte tra i diversi istituti di credito.
Nel giudizio in esame, tuttavia, il garante non ha offerto alcuna prova di ciò, non avendo depositato documenti o articolato mezzi di prova volti a dimostrare che anche a partire dal 2016 un numero significativo di istituti di credito, all'interno del medesimo mercato, avrebbe coordinato la propria pagina 9 di 12 azione al fine di sottoporre alla clientela dei modelli uniformi di fideiussione per operazioni specifiche in modo da privare quella stessa clientela del diritto ad una scelta effettiva e non solo apparente tra prodotti alternativi e in reciproca concorrenza.
Manca, quindi, la prova di un'intesa, anteriore o coeva alla stipulazione della garanzia “de qua”, avente come oggetto o per effetto quello di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale degli impieghi bancari attraverso la fissazione di specifiche condizioni contrattuali in materia di garanzie fideiussorie (nello stesso senso, Trib. Milano, sez. spec. impr., sent. n. 8031/21; Trib. Roma, sez. spec. impr., sent. n.
6749/23).
Come se non bastasse, deve ritenersi comunque insussistente la dedotta nullità contrattuale, per l'assorbente rilievo che la fideiussione in esame è stata prestata con riferimento allo specifico rapporto di apertura di credito in c/c stipulato dalla e non Parte_1
a garanzia di una serie indeterminata di operazioni bancarie tra il debitore principale e l'istituto di credito, con indicazione dell'esposizione massima garantita.
Ne consegue che il rapporto personale di garanzia instauratosi tra le parti non è qualificabile nei termini di fideiussione “omnibus” e non è possibile, quindi, riscontrare, nel merito, la sussistenza dei presupposti per pervenire ad una censura di invalidità delle clausole nei termini dedotti dall'opponente, ossia valendosi della prova privilegiata costituita dalla delibera della Banca d'Italia sopra richiamata, incidente soltanto sui contratti di fideiussione “omnibus” stipulati nell'arco temporale che va dal 2002 al 2005. Secondo il provvedimento della Banca d'Italia, infatti, la fideiussione “omnibus” presenta una funzione specifica e diversa da quella della fideiussione ordinaria, volta a garantire una particolare tutela alle specificità del credito bancario, in considerazione della rilevanza dell'attività di concessione di finanziamenti in via professionale e sistematica agli operatori economici. È solo con riguardo a tale fattispecie contrattuale che la
Banca d'Italia ha valutato come le clausole dello schema ABI (riguardante la fideiussione
“omnibus”), di per sé lecite se inserite in fideiussioni specifiche, possono determinare effetti anticoncorrenziali, in senso ingiustificatamente sfavorevole alla clientela.
A tale conclusione è pervenuta anche la prevalente giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, essendosi di recente ribadito che “La natura anticoncorrenziale pronunciata dalla Banca d'Italia, di clausole del modello ABI del contratto di fideiussione "omnibus", per contrasto con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, determina l'invalidità e la possibile espunzione delle corrispondenti clausole inerenti a quel solo modello di contratto, in quanto la natura anticoncorrenziale di quelle sanzionate è stata valutata rispetto ai possibili effetti derivanti
pagina 10 di 12 dalla loro estensione ad una serie indefinita e futura di rapporti, tale da addossare sul fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca;
tale giudizio sfavorevole e la conseguente invalidità non si estendono perciò anche alle fideiussioni ordinarie, oggetto di specifica pattuizione tra banca e cliente” (Cass. n. 21841/24, n. 26847/24).
5.3 Infine, non meritano accoglimento neppure le eccezioni sollevate dall'opponente ai sensi degli artt. 1956 e 1957 c.c.
5.3.1 In primo luogo, per quanto attiene all'art. 1957 c.c., disciplinante l'onere del creditore garantito di far valere tempestivamente le sue ragioni nei confronti del debitore principale, deve rilevarsi che il termine di decadenza di sei mesi previsto da tale norma è stato rispettato nel caso in esame, in quanto la revoca dei rapporti bancari “de quibus” è avvenuta con missiva a.r. del
17/11/20, mentre il decreto ingiuntivo opposto è stato notificato in data 19/04/21.
5.3.2 Neppure coglie nel segno l'eccezione di liberazione del garante di cui all'art. 1956 c.c., inerente all'abusiva concessione del credito al debitore principale senza l'autorizzazione del fideiussore, in quanto, essendo il Quaranta legale rappresentante ed amministratore unico della società debitrice principale, è inverosimile che lo stesso non fosse anche a conoscenza della situazione economica in cui versava la predetta società. Invero, la mancata richiesta di autorizzazione non può configurare una violazione contrattuale liberatoria se la conoscenza delle difficoltà economiche in cui versa il debitore principale è comune o può presumersi tale (cfr. Cass.
n. 6685/24, nonchè Cass. n. 20713/23, la quale ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso l'effetto liberatorio ex art. 1956 c.c. in ragione del fatto che, dei tre fideiussori ricorrenti - tutti legati da rapporti di parentela -, uno era socio della società garantita e un altro ne era stato, in precedenza, amministratore;
cfr. anche Trib. Bari 10 maggio 2008, n. 1168, in NT 2008, 492, secondo cui i presupposti di applicabilità della norma in esame non ricorrono allorquando nella stessa persona coesistano la qualità di fideiussore e di legale rappresentante della società debitrice principale, giacchè in tale ipotesi la richiesta di credito da parte della persona obbligatasi a garantirlo comporta di per sé la preventiva autorizzazione del fideiussore alla concessione del credito).
La “ratio” dell'art. 1956 c.c., infatti, è quella di tutelare il fideiussore inconsapevole, mentre il socio o il legale rappresentante deve sempre essere informato delle condizioni economiche della società e attivarsi per impedire la negativa gestione della società stessa.
6. Alla luce delle anzidette considerazioni, l'opposizione proposta da va Controparte_1
rigettata, con conseguente declaratoria di esecutività del decreto ingiuntivo.
pagina 11 di 12 7. Essendo risultate infondate le doglianze sollevate in ordine alla nullità dei rapporti contrattuali ed all'illegittimità del recesso operato dalla banca opposta, va rigettata anche la generica domanda risarcitoria proposta dall'opponente il quale, peraltro, non ha neanche fornito prova dei CP_1
danni asseritamente subiti (invero neppure allegati).
8. Le spese giudiziali seguono la soccombenza dell'opponente e sono liquidate, in favore dell'ultima cessionaria (in quanto subentrata alla cedente anche nella liquidazione delle spese), secondo i valori medi del D.M. n. 147/22 (scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, definitivamente pronunziando nel giudizio n. 4238/21 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) dichiara estinto il giudizio di opposizione proposto dalla Parte_1
[...]
2) rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, dichiara esecutivo il Controparte_1
decreto ingiuntivo n. 807/21, emesso dal Tribunale di Salerno in data 02/04/21, depositato il
06/04/21;
3) rigetta la domanda risarcitoria proposta da;
Controparte_1
4) condanna al pagamento, in favore della delle spese Controparte_1 Controparte_5 processuali, che si liquidano in € 5.077,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Salerno, 9 giugno 2025
Il Giudice
dott. Cesare Taraschi
pagina 12 di 12