Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 02/04/2025, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
Nr.232/2022 R.G. Trib.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Caltanissetta, Maria Zammito, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 -ter c.p.c. con note da depositare nel termine del 10.03.2025, ha definito la controversia con la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Rosaria Impaglione ed elettivamente domiciliato in Caltanissetta nel viale Sicilia n. 106
- ricorrente -
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv. ti CP_1
DOLCE STEFANO e RUSSO CARMELO, in forza di procura generale alle liti del 21 luglio 2015
a rogito notaio di Roma, elettivamente domiciliata a Caltanissetta, Via Val d'Aosta Persona_1
14/d, presso l'Avvocatura distrettuale dell'Istituto
- convenuto -
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato telematicamente il 17.02.2022, il sig. , Parte_1 proponeva opposizione e contestuale istanza di sospensione avverso l'avviso di addebito n.
59220210000846303000 notificato in data 18/01/2022 a mezzo raccomandata a.r., per la somma complessiva di € 11.399,43 comprensivo di somme aggiuntive, sanzioni per morosità, spese di notifica e oneri di riscossione, a titolo di contributi accertati e dovuti per la Gestione commercianti relativamente al periodo Gennaio 2017 al Dicembre 2019.
Caltanissetta Sezione Lavoro si era già occupato della situazione del , il quale continua a Pt_1
ricevere avvisi di addebito derivanti dalla sua illegittima iscrizione d'ufficio alla gestione commercianti, nonostante l'Adito Tribunale abbia, con le sentenze n. 273/2016 e 551/2019 rese rispettivamente nei giudizi n. 864/2013, 136/2014 e 1394/2014 riuniti tra loro e 829/2016 entrambe passate in giudicato, ritenuto l'illegittimità dell'iscrizione del nella Gestione Parte_1
Commercianti e la non debenza dei contributi richiesti a tale titolo.
Argomentava altresì, che, dall'avviso di addebito impugnato, non risulta la motivazione della richiesta di pagamento della contribuzione, fatto salvo l'indicazione di “GESTIONE
COMMERCIANTI”, per cui deve presumersi si tratti dall'accertamento induttivo a suo tempo effettuato nei confronti del sulla base del quale l'Ente Previdenziale, nell'anno 2013 Pt_1 riteneva che l'attività svolta dall'odierno ricorrente, presso la società Pirrello Immobiliare fosse, ai tempi, l'attività prevalente del ricorrente, con conseguente obbligo di iscrizione ai sensi dell'art. 1 della L. 662/96 alla gestione degli esercenti attività commerciali ed al versamento della relativa contribuzione.
Costituitosi tempestivamente, l' chiedeva il rigetto del ricorso in quanto infondato;
CP_1
deduceva, in particolare, che nel caso di specie, non può trovare applicazione l'art. 1, comma 208,
L. 662/96, in quanto, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, la necessità di iscrivere un soggetto nella gestione che si riferisce all'attività prevalente opera soltanto in caso di coesistenza o contemporaneità di attività ascrivibili alla gestione artigiana o a quella dei commercianti. Nel caso del ricorrente, questi è stato iscritto alla gestione artigiani sino al 2011, mentre l'iscrizione alla gestione commercianti si riferisce a periodi successivi.
Concludeva poi: “questa difesa ha ribadito al competente Ufficio amministrativo della sede CP_ di Caltanissetta la richiesta di riesame della posizione del ricorrente, anche in virtù delle sentenze del GdL di Caltanissetta citate dall'opponente.
L'eventuale esito di tale riesame sarà oggetto di comunicazione nel presente giudizio ove dovesse pervenire in corso di causa”.
Sul contraddittorio così instaurato, autorizzato il deposito di note, all'esito la causa è stata discussa mediante scambio di note scritte e decisa con l'adozione fuori udienza della sentenza.
***
Il ricorso può trovare accoglimento per le ragioni che seguono.
È noto che l'iscrizione alla gestione commercianti è obbligatoria ove si realizzino congiuntamente le condizioni oggettive e soggettive previste dall'art. 1 commi 202 e 203 della legge 662/1996 che stabilisce: "L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione (...);
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli".
Quindi, il primo presupposto per l'iscrizione alla gestione commercianti è che vi sia un'attività commerciale, esercitata direttamente dal titolare o dal familiare coadiuvante o anche dal socio di società. In particolare, tutti coloro che esercitano, anche in forma societaria, le attività che,
a norma dell'art. 49, comma 1, lett. d, l. 9 marzo 1989 n. 88 rientrano nel settore terziario, ossia le attività commerciali, le attività di produzione, intermediazione e prestazione dei servizi anche finanziari, le attività professionali ed artistiche e le relative attività ausiliarie, a decorrere dal 1° gennaio 1997, sono obbligati, in virtù del disposto di cui all'art. 1, comma 202, l. n. 662, cit., ad iscriversi nella c.d. “gestione commercianti”.
È poi necessario un secondo requisito, e cioè che il partecipante all'impresa commerciale fornisca il proprio personale apporto in maniera abituale e prevalente.
Sul piano processuale ciò comporta che, nei casi di iscrizione d'ufficio, l'Istituto debba provare la sussistenza dei requisiti suddetti.
Tale assunto trova conforto nell'art. 24 del d.lgs. n. 46/1999 che richiama, per il giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva, le regole dettate dagli artt. 442 e ss. c.p.c. e, quindi, dagli artt. 414 e ss. c.p.c.
Tra queste, coessenziali al funzionamento del processo che detti articoli cadenzano, vi è il rispetto della circolarità tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova, che non può ammettere deroghe per una “ineludibile tutela della certezza, celerità ed economia dei giudizi”. (cfr. Cass.
SS.UU. n. 8202 /2005; n. 11353/2004).
In altri termini, nel rito del lavoro, tutti gli elementi della contesa devono essere interamente desumibili dagli atti introduttivi del giudizio, sia per garantire i diritti della difesa che l'esercizio consapevole dei poteri del giudice.
Nel caso di specie, tuttavia, va evidenziato che l' nulla ha allegato e documentato per CP_1
dimostrare la legittima iscrizione di nella Gestione Commercianti limitandosi a Parte_1 CP_ rilevare: “questa difesa ha ribadito al competente Ufficio amministrativo della sede di
Caltanissetta la richiesta di riesame della posizione del ricorrente, anche in virtù delle sentenze del
GdL di Caltanissetta citate dall'opponente”.
L'Istituto non ha concretamente dimostrato la sussistenza dei presupposti di iscrizione alla gestione commercianti in capo al ricorrente, non risultando agli atti nessuna prova circa l'effettivo svolgimento da parte del di attività lavorativa nel periodo in oggetto né, ancorché provata Pt_1
tale circostanza, che tale attività abbia assunto i caratteri di abitualità e prevalenza posti dalla legge quali presupposti legittimanti l'iscrizione del ricorrente al regime previdenziale di cui si discute.
In questa sede la parte deduce, di contro, che risultava già iscritto alla gestione dei commercianti ed artigiani, nonché e stato iscritto alla A.G.O. in qualità di lavoratore dipendente dal
01.03.2008 fino al 31.12.2011 quando ha conseguito i requisiti per andare in pensione come artigiano.
Ed invero, il ricorrente non svolge alcuna attività di lavoro, è in pensione dal 01/01/2012 come si evince dalla nota dell'11.01.2012 -Liquidazione di pensione di anzianità n. 33023521 CP_1
cat. VOART. (allegata in atti), dalle dichiarazioni dei redditi relativi agli anni di imposta 2017,
2018 e 2019 -redditi derivanti dalla pensione e dagli affitti percepiti- (all. 3-4), dispositivo della
Sentenza del Tribunale di Caltanissetta proc. n. 139414 RG, Sentenza del Tribulane di Caltanissetta
n. 273/2016, Sent. 551/2019 – proc. 829/2016.
In punto di prova l'assolvimento dell'onere probatorio è a carico dell'Ente previdenziale che deve dimostrare la sussistenza dei requisiti di legge per l'iscrizione del soggetto alla gestione commercianti ed in particolare il presupposto della partecipazione al lavoro aziendale con abitualità
e prevalenza.
La S.C. ha ribadito che l'onere della prova di tali requisiti, necessari per l'iscrizione alla gestione commercianti e quindi fatti costituivi dell'obbligo contributivo, è a carico dell'Ente (cfr.
Cass. n. 5763 del 2002; Cass. n. 23600 del 2009).
Nella specie, il ricorrente nel periodo oggetto di accertamento (Gennaio 2017-Dicembre
2019), ha dato prova di non svolgere alcuna attività che giustifichi l'iscrizione alla gestione commercianti.
CP_ L' a supporto della pretesa creditoria, non ha prodotto alcunché.
Non essendo stata fornita dall' (che ne aveva l'onere) la prova dei requisiti necessari CP_1 per l'iscrizione alla gestione commercianti del , il ricorso deve essere accolto con Parte_1 conseguente annullamento dell'avviso di addebito opposto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in base ai parametri di cui al DM 55/2014 e ss. mod. (cause di previdenza, senza attività istruttoria, di valore da € 5.201 a €
26.0001.).
P.Q.M.
Il GOP, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, nella causa in epigrafe indicata
- accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'avviso di addebito n. 59220210000846303000;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 1.865,00 per CP_1
compensi, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15% oltre iva e cpa come per legge, in favore del ricorrente.
Caltanissetta, 02 aprile 2025
IL GOP
Maria Zammito