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Sentenza 11 dicembre 2024
Sentenza 11 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 11/12/2024, n. 1610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1610 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa Valentina Di Salvo, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza dell'11.12.2024 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 621 / 2021
promossa da
C.F. P.IVA 1 rappresentata e difesa dall'avv. Parte 1 Parte 2
MAZZA VITA MARIA, giusta procura in atti,
-opponente-
contro
Controparte 1 C.F. C.F. 1 rappresentato e difeso dall'avv.
CARNABUCI ANDREA, giusta procura in atti,
-opposta-
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 9 marzo 2021, parte opponente proponeva opposizione avverso il decreto Ingiuntivo n. 10/2021 del 31/01/2021 emesso dal Tribunale di Agrigento
nell'ambito del procedimento n. 3058/2020 R.G., con il quale le si ingiungeva di pagare la somma complessiva di € 2.931,68 per la retribuzione del mese di novembre 2019; eccepiva,
in particolare, la non debenza delle somme dall'opponente, bensì dai terzi chiamati in causa ARO Comune di San Giovanni Gemini e Comune di Cammarata e società PROGITEC SRL,
nonché contestava il quantum della pretesa. Con vittoria di spese. Si costituiva Controparte_1 che, preliminarmente, chiedeva la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo;
nel merito, argomentava variamente l'infondatezza dell'opposizione di cui chiedeva il rigetto.
All'udienza del 23 dicembre 2021 veniva concessa la provvisoria esecutività del d.i. nei limiti di euro € 1.758,68.
La causa, senza alcuna attività istruttoria e disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte.
*****
Orbene, parte ricorrente ha rappresentato che le parti hanno raggiunto un accordo, depositato al fascicolo telematico: ha chiesto, pertanto, di dichiarare cessata la materia del contendere.
Pertanto, tenuto conto di tale sopravvenienza, deve ritenersi definitivamente cessata la materia del contendere poiché l'avvenuto accordo delle parti sul diritto conteso costituisce fatto sopravvenuto idoneo a determinare la carenza d'interesse ad agire, essendo venuta meno tra le parti ogni ragione di contesa. Stante il raggiungimento dell'accordo ed in assenza di deduzioni avverse, si compensano le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
dichiara cessata la materia del contendere;
compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Agrigento, l'11/12/2024.
Il Giudice del Lavoro
Valentina Di Salvo
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa Valentina Di Salvo, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza dell'11.12.2024 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 621 / 2021
promossa da
C.F. P.IVA 1 rappresentata e difesa dall'avv. Parte 1 Parte 2
MAZZA VITA MARIA, giusta procura in atti,
-opponente-
contro
Controparte 1 C.F. C.F. 1 rappresentato e difeso dall'avv.
CARNABUCI ANDREA, giusta procura in atti,
-opposta-
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 9 marzo 2021, parte opponente proponeva opposizione avverso il decreto Ingiuntivo n. 10/2021 del 31/01/2021 emesso dal Tribunale di Agrigento
nell'ambito del procedimento n. 3058/2020 R.G., con il quale le si ingiungeva di pagare la somma complessiva di € 2.931,68 per la retribuzione del mese di novembre 2019; eccepiva,
in particolare, la non debenza delle somme dall'opponente, bensì dai terzi chiamati in causa ARO Comune di San Giovanni Gemini e Comune di Cammarata e società PROGITEC SRL,
nonché contestava il quantum della pretesa. Con vittoria di spese. Si costituiva Controparte_1 che, preliminarmente, chiedeva la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo;
nel merito, argomentava variamente l'infondatezza dell'opposizione di cui chiedeva il rigetto.
All'udienza del 23 dicembre 2021 veniva concessa la provvisoria esecutività del d.i. nei limiti di euro € 1.758,68.
La causa, senza alcuna attività istruttoria e disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte.
*****
Orbene, parte ricorrente ha rappresentato che le parti hanno raggiunto un accordo, depositato al fascicolo telematico: ha chiesto, pertanto, di dichiarare cessata la materia del contendere.
Pertanto, tenuto conto di tale sopravvenienza, deve ritenersi definitivamente cessata la materia del contendere poiché l'avvenuto accordo delle parti sul diritto conteso costituisce fatto sopravvenuto idoneo a determinare la carenza d'interesse ad agire, essendo venuta meno tra le parti ogni ragione di contesa. Stante il raggiungimento dell'accordo ed in assenza di deduzioni avverse, si compensano le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
dichiara cessata la materia del contendere;
compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Agrigento, l'11/12/2024.
Il Giudice del Lavoro
Valentina Di Salvo