Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 24/02/2025, n. 522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 522 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 6274 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott. Maria Antonia Di Lazzaro Giudice Rel.
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso da:
C.F. , nata a [...], Parte_1 C.F._1
il04/01/1973, residente in [...]82 16019 RONCO SCRIVIA ITALIA ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. BARNABA FERRUCCIO (C.F.
), che la rappresenta e la difende, come da procura in atti C.F._2
RICORRENTE
Nei confronti di
, C.F. , nato a [...], Controparte_1 C.F._3
il26/08/1969, residente in [...]10 16016 CASELLA ITALIA, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. BALDELLI SONIA (C.F. C.F._4
), che lo rappresenta e lo difende, come da procura in atti
CONVENUTO
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da verbale di udienza del 11.11.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
pronuncia di divorzio dal marito signor alle condizioni ivi indicate;
Controparte_1
vista la comparsa di costituzione del convenuto;
Rilevato che nel corso del procedimento e precisamente all'udienza del 11.11.2024 le parti hanno raggiunto un accordo sulle relative condizioni
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Ronco Scrivia (GE) il 30.05.1998 ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio in atti;
dall'unione sono nate due figlie: Per_1
nata il [...] e nata il [...];
[...] Persona_2
b) i medesimi coniugi si sono separati come da verbale di separazione omologato in data
21/12/2010 da questo Tribunale Ordinario di Genova e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della Legge n.
898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Ronco Scrivia il
30.05.1998 dai Signori
e da Parte_1 Parte_2
[...] le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
l
“1) la casa coniugale, sita in Ronco Scrivia, via Renato Quartini n. 82/10rimane assegnata alla madre che continuerà ad abitarla con le figlie e . Per_1 Per_2
2) la figlia minore viene affidata in via condivisa ad entrambe con collocazione Per_2
prevalente presso la madre in Ronco Scrivia alla via Renata Quartini 82/10;
3) il padre potrà tenere seco e vedere la figlia senza necessità, di predeterminare Per_2
giorni od orari di frequentazione, che verranno concordati secondo le varie esigenze della minore e del genitore;
4) il signor corrisponderà entro il giorno cinque di ogni mese alla signora a CP_1 Parte_1
mezzo bonifico bancario (Iban [...]) a titolo di contributo al mantenimento delle figlie maggiorenne ma non economicamente autosufficiente e Per_1
l'importo di euro 450,00 (euro 225,00 poer ciascuna) da rivalutarsi annualmente in Per_2
base agli indici Istat con decorenza dalla data della domanda;
5) l'AU verrà integramente reception dalla signora Parte_1
5) le spese straordinarie per le figlie , maggiorenne ma non economicamente Per_1
autosufficiente, e come individuate dal protocollo in uso presso il Tribunale di Per_2
Genova, previamente concordate e successivamente documentate, verranno sostenute nella misura del 50 % da parte di ciascun genitore;
6) reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto”.
7) spese di lite integralmente compensate”
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno
1998 Numero 3, Parte 2 Serie A Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D.
09/07/1939, n. 1238; Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Cis' deciso in Genova, nella camera di consiglio del 21.02.2025
Il Giudice rel. ed Est. Il Presidente
Maria Antonia Di Lazzaro Giovanni Maddaleni