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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 14/03/2025, n. 891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 891 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5615/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
II SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice dott.ssa Laura Vincenza Amato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso ex art. 281 decies c.p.c. iscritto al n. r.g. 5615/2024 di
A.R.I.F.- in persona Parte_1 del Direttore Generale p.t. rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'avv. Antonio Capodieci;
RICORRENTE contro
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, giusta Controparte_1 mandato in atti, dall'avv. Federico Gentili;
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 15.05.2024, la ha agito Controparte_2
al fine di ottenere la condanna del alla restituzione, in proprio favore, dell'importo di Controparte_1
€43.183,19, indebitamente versato a titolo di quote per il TFR dei propri dipendenti per il periodo aprile
2022 – gennaio 2023. CP_ 2. Costituendosi con comparsa del 07.11.2024, il RS , premesso di aver CP_1 integralmente restituito l'intera somma erroneamente corrisposta dal ricorrente già in data 16.05.2024 - dunque prima del deposito del ricorso, nonché della successiva notifica al resistente – ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, con condanna di controparte al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria ovvero ex art. 96, comma 3 c.p.c.
3. Parte ricorrente, a verbale della prima udienza, ha insistito per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con condanna di controparte al pagamento delle spese di lite, chiedendo il rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. 4. La causa, istruita sulla scorta della produzione documentale versata atti, è stata rinviata all'udienza del 20.11.2025 ed è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. A seguito di concorde richiesta delle parti deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo incontestato che il Fondo RS Sirio ha provveduto all'integrale restituzione della somma erroneamente corrispostale dalla ed oggetto della domanda azionata. CP_3
2. Non sussistono, tuttavia, i presupposti per l'accoglimento della richiesta di condanna a titolo di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. in difetto di prova dei presupposti soggettivi della mala fede o colpa grave richiesti ex lege.
Non vi sono sufficienti elementi da cui poter dedurre che il ricorrente abbia abusato temerariamente dello strumento processuale, dovendosi evidenziare, contrariamente a quanto dichiarato dalla resistente, che la restituzione delle somme a favore della è avvenuta in data CP_2
successiva rispetto al deposito del ricorso ex art. 281 decies c.p.c.; il ricorso, infatti, risulta depositato non già il 06.06.2024, ma il 15.05.2024, e dunque un giorno prima rispetto al versamento.
D'altra parte, non può ritenersi sufficiente, al fine dell'accertamento dell'elemento soggettivo ex art. 96 c.p.c., la notifica del ricorso a controparte eseguita a distanza di quasi quattro mesi dalla ripetizione dell'indebito, in quanto la natura di Ente Pubblico rende plausibile che la non abbia avuto immediata CP_2
contezza del versamento delle somme, trattandosi di una organizzazione complessa dove le singole attività sono ripartite per competenza tra uffici diversi.
Per le medesime ragioni, si ritiene che non vi siano i presupposti neppure per una condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c.
3. Attesa la restituzione delle somme anteriormente all'instaurazione del giudizio (prima della notifica del ricorso alla resistente) e considerato, altresì, che il versamento indebito non è stato determinato dalla resistente, le spese di lite possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1. Dichiara cessata la materia del contendere tra le parti;
2. Spese compensate.
Così deciso in Bari il 14.03.2025
Il Giudice
Laura Vincenza Amato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
II SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice dott.ssa Laura Vincenza Amato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso ex art. 281 decies c.p.c. iscritto al n. r.g. 5615/2024 di
A.R.I.F.- in persona Parte_1 del Direttore Generale p.t. rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'avv. Antonio Capodieci;
RICORRENTE contro
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, giusta Controparte_1 mandato in atti, dall'avv. Federico Gentili;
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 15.05.2024, la ha agito Controparte_2
al fine di ottenere la condanna del alla restituzione, in proprio favore, dell'importo di Controparte_1
€43.183,19, indebitamente versato a titolo di quote per il TFR dei propri dipendenti per il periodo aprile
2022 – gennaio 2023. CP_ 2. Costituendosi con comparsa del 07.11.2024, il RS , premesso di aver CP_1 integralmente restituito l'intera somma erroneamente corrisposta dal ricorrente già in data 16.05.2024 - dunque prima del deposito del ricorso, nonché della successiva notifica al resistente – ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, con condanna di controparte al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria ovvero ex art. 96, comma 3 c.p.c.
3. Parte ricorrente, a verbale della prima udienza, ha insistito per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con condanna di controparte al pagamento delle spese di lite, chiedendo il rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. 4. La causa, istruita sulla scorta della produzione documentale versata atti, è stata rinviata all'udienza del 20.11.2025 ed è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. A seguito di concorde richiesta delle parti deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo incontestato che il Fondo RS Sirio ha provveduto all'integrale restituzione della somma erroneamente corrispostale dalla ed oggetto della domanda azionata. CP_3
2. Non sussistono, tuttavia, i presupposti per l'accoglimento della richiesta di condanna a titolo di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. in difetto di prova dei presupposti soggettivi della mala fede o colpa grave richiesti ex lege.
Non vi sono sufficienti elementi da cui poter dedurre che il ricorrente abbia abusato temerariamente dello strumento processuale, dovendosi evidenziare, contrariamente a quanto dichiarato dalla resistente, che la restituzione delle somme a favore della è avvenuta in data CP_2
successiva rispetto al deposito del ricorso ex art. 281 decies c.p.c.; il ricorso, infatti, risulta depositato non già il 06.06.2024, ma il 15.05.2024, e dunque un giorno prima rispetto al versamento.
D'altra parte, non può ritenersi sufficiente, al fine dell'accertamento dell'elemento soggettivo ex art. 96 c.p.c., la notifica del ricorso a controparte eseguita a distanza di quasi quattro mesi dalla ripetizione dell'indebito, in quanto la natura di Ente Pubblico rende plausibile che la non abbia avuto immediata CP_2
contezza del versamento delle somme, trattandosi di una organizzazione complessa dove le singole attività sono ripartite per competenza tra uffici diversi.
Per le medesime ragioni, si ritiene che non vi siano i presupposti neppure per una condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c.
3. Attesa la restituzione delle somme anteriormente all'instaurazione del giudizio (prima della notifica del ricorso alla resistente) e considerato, altresì, che il versamento indebito non è stato determinato dalla resistente, le spese di lite possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1. Dichiara cessata la materia del contendere tra le parti;
2. Spese compensate.
Così deciso in Bari il 14.03.2025
Il Giudice
Laura Vincenza Amato