Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 05/12/2024, n. 31196
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Ordinanza 5 dicembre 2024

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In tema di impugnazioni nel processo tributario, la spedizione a mezzo posta dell'atto d'appello in busta chiusa, anziché in plico senza busta ex art. 20 del d.lgs. n. 546 del 1992, determina una mera irregolarità in assenza di contestazioni sul contenuto della busta e sulla sua riferibilità alla parte; ne consegue che la regola del citato art. 20 - secondo la quale la notificazione del ricorso alla Commissione Tributaria eseguita a mezzo del servizio postale si perfeziona, per il notificante, alla data di spedizione dell'atto, anziché a quella della sua ricezione da parte del destinatario - è applicabile anche alla spedizione effettuata in plico raccomandata in busta chiusa, poiché, essendo la prescrizione dell'invio volta esclusivamente a conferire certezza in ordine all'individuazione dell'atto notificato, non v'è ragione di discostarsi da detta regola, quale espressione di un principio generale applicabile anche al processo tributario, in assenza di contestazioni del destinatario sulla effettiva corrispondenza fra l'atto contenuto nella busta e l'originale depositato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 05/12/2024, n. 31196
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 31196
    Data del deposito : 5 dicembre 2024

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