Ordinanza 5 dicembre 2024
Massime • 1
In tema di impugnazioni nel processo tributario, la spedizione a mezzo posta dell'atto d'appello in busta chiusa, anziché in plico senza busta ex art. 20 del d.lgs. n. 546 del 1992, determina una mera irregolarità in assenza di contestazioni sul contenuto della busta e sulla sua riferibilità alla parte; ne consegue che la regola del citato art. 20 - secondo la quale la notificazione del ricorso alla Commissione Tributaria eseguita a mezzo del servizio postale si perfeziona, per il notificante, alla data di spedizione dell'atto, anziché a quella della sua ricezione da parte del destinatario - è applicabile anche alla spedizione effettuata in plico raccomandata in busta chiusa, poiché, essendo la prescrizione dell'invio volta esclusivamente a conferire certezza in ordine all'individuazione dell'atto notificato, non v'è ragione di discostarsi da detta regola, quale espressione di un principio generale applicabile anche al processo tributario, in assenza di contestazioni del destinatario sulla effettiva corrispondenza fra l'atto contenuto nella busta e l'originale depositato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 05/12/2024, n. 31196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31196 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
7-quater, comma 1, lettera a), del D.L. n. 193 del 2016, convertito in L. n. 225 del 2016. 2.6 A sèguito del menzionato intervento del giudice delle leggi, questa Corte ha avuto modo di chiarire che, se da un lato non è più proponibile l’equiparazione logica fra attività d’impresa e attività professionale, onde deve ritenersi definitivamente venuta meno la presunzione (che la norma sanciva) di imputazione 6 di 7 dei prelevamenti effettuati sui conti correnti bancari a compensi conseguiti dal lavoratore autonomo o dal professionista intellettuale, dall’altro, le operazioni di versamento conservano efficacia presuntiva di maggiore disponibilità reddituale nei confronti di tutti i contribuenti, i quali possono contrastarla solo dimostrando che di tali operazioni hanno tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta o che le stesse non hanno rilevanza al predetto fine (cfr. Cass. n. 18885/2024, Cass. n. 8266/2018, Cass. n. 19806/2017, Cass. n. 16697/2016, Cass. n. 9721/2015). 2.7 Al ricordato indirizzo di legittimità si è uniformata la Commissione regionale, sicchè la sollevata doglianza si rivela priva di fondamento. 3. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso va respinto. 4. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. 5. Stante l’esito dell’impugnazione, viene resa nei confronti del ricorrente l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico delle spese di giustizia), introdotto dall’art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi 2.700 euro, oltre ad eventuali oneri prenotati a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico delle spese di giustizia), dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la proposta impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo, se dovuto. 7 di 7 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione