Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/03/2025, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
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Sent. n.
Ruolo Generale n. 3384/2024 R.G.
0
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio nella seguente composizione:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Consigliere Estensore
Dott. Francesco Gesué Rizzi Ulmo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento contrassegnato con il n. 3884/2024 R.G., avente ad oggetto
“reclamo avverso decreto di rigetto estensione liquidazione giudiziale”,
fissato per la trattazione scritta per l'udienza collegiale del 5.3.2025 ed alla stessa riservata in decisione, vertente
TRA
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DELLA B.A.T. BAGNO ALBERGHI
TURISMO S.R.L., n.77/2024, iscritta presso la Camera di Commercio di
Napoli al numero REA NA – 213297 - C.f. 003641606630 - in persona del
Curatore e legale rappresentante pro tempore Avv. Carmela Russo, con studio in Napoli alla Piazza Carità n. 32, rappresentata e difesa, in forza di procura posta in calce al ricorso e su foglio separato, rilasciata in forza del decreto reso
dal G.D. Dott. Francesco Paolo Feo in data 11 dicembre 2024 (All. 1),
dall'Avv. Ivan Napolitano nato a [...] il [...], c.f. NPL VNI
81M30 F839W, e con questi elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via San
GI n. 30. Si dichiara, ai sensi degli artt. 133, terzo comma, 134, terzo comma, 136 e 176, secondo comma, cod. proc. civ., di voler ricevere le comunicazioni, nell'ambito del presente giudizio all'indirizzo di posta elettronica certificata ivannapolitano@avvocatinapoli.legalmail.it.
RICORRENTE
E
DI CI IE, nato a [...] il [...], c.f.
[...], residente in [...], e LE ANCORE LIDI S.R.L., P.iva. 07287321215, in persona dell'amministratore pro – tempore, Sig. RO Di RA,
elettivamente domiciliato/a in Napoli alla via Vincenzo Bellini n. 67 presso lo studio dell'avv. Stefano Pagliari, c.f. [...], che lo/a rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione e che si rende disponibile a ricevere notifiche e/o comunicazioni di cancelleria al seguente indirizzo PEC: stefanopagliari@avvocatinapoli.legalmail.it.
RESISTENTI
E
DI CI NE S.R.L. - 02674130600 con sede in Ausonia (FR)
SS 630 Km 19 in persona del legale rapp.te pro – tempore, Sig.ra DY
ST, nata a [...] il [...] – c.f. KST LDY 78B49
Z138R - residente in Giugliano in Campania (NA), alla Via Madonna del
Pantano n. 46 nonché per la suddetta Sig.ra KU DY in 3
proprio, elettivamente domiciliati in Giugliano in Campania alla via Madonna
del Pantano 72/i presso lo studio dell'avv. Francesco Romaniello che le rappresenta e difende in forza di procura in calce alla presente comparsa di costituzione e risposta e che acconsente a che le notifiche vengano effettuate al seguente indirizzo PEC: avv.francesco.romaniello@pec.it.
RESISTENTE
E
DI CI IB, nato a [...] il [...], c.f. DFR
TBR 60R22 G964Y, residente in [...], rapp.to e difeso, nel giudizio di primo grado, dagli avv.ti
Luigi D'Auria e Luca Parrella, con indirizzo PEC
lucaparrella@avvocatinapoli.legalmail.it, estratto dal Registro INI-PEC
(https://www.inipec.gov.it).
RESISTENTE – NON COSTITUITO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 9.9.2024 al Tribunale di Napoli, la Liquidazione
Giudiziale della B.A.T. Bagno Alberghi Turismo S.r.l., n.77/2024, in
persona del Liquidatore e legale rappresentante pro tempore Avv. Carmela
Russo - dichiarata aperta con sentenza n. 134 del 21.6.2024, del Tribunale di
Napoli - agiva in giudizio allo scopo di veder accertata l'esistenza di una società di fatto tra la società B.A.T. Bagno Alberghi Turismo S.r.l. in
Liquidazione Giudiziale, il Sig. Di RA RO, la società Le Ancore Lidi
S.r.l., la società Di RA Energia S.r.l., il Sig. Di RA RI e la
Sig.ra ST DY, con conseguente estensione a tali soggetti della 4
predetta liquidazione giudiziale.
Esponeva in punto di fatto la Curatela che: la B.A.T. S.r.l. svolgeva la propria attività di gestione di stabilimenti balneari presso le sedi di via Marina
di Varcaturo, Via del Mare a Licola e Largo Sirenella, tutte site in Giugliano
in Campania (NA), risultando inattiva dal 2013, anno nel quale era stato risulta depositato l'ultimo bilancio e l'ultima dichiarazione dei redditi.
In particolare, nel corso di detto esercizio, con atto del 17.7.2013, la società si era sostanzialmente spogliata del suo patrimonio attraverso la cessione del ramo d'azienda corrente in Giugliano in Campania, alla via
Marina di Varcaturo, alla Le Ancore Lidi S.r.l., che l'aveva poi concessa in affitto, in data 4.6.2018, alla Di RA Energia S.r.l..
Sia la B.A.T. S.r.l. che la Le Ancore Lidi S.r.l. erano state amministrate, in taluni periodi, da Di RA RO, attuale legale rappresentante della Le Ancore Lidi S.r.l.; la Di RA Energia S.r.l. era partecipata ed amministrata da ST DY, compagna di RI Di
RA, figlio di RO Di RA.
RO e RI Di RA erano stati sempre coinvolti nell'attività di gestione dei lidi nella zona domizia, anche ricoprendo cariche all'interno del
Consorzio Turistico Mediterraneo, società consortile di promozione del turismo nella predetta area;
RI Di RA, inoltre, aveva reso un'intervista nel 2022 nella qualità di gestore del complesso turistico Le
Ancore.
Come ben sintetizzo nell'impugnato provvedimento di primo grado,
secondo la Curatela, erano prova dell'esistenza dell'impresa comune i seguenti elementi: 5
(a) la simultaneità dell'esercizio e l'omogeneità dell'attività di impresa tra la B.A.T. Bagno Alberghi Turismo S.r.l., il Sig. RO Di RA, la Le
Ancore Lidi S.r.l., il Sig. RI Di RA, la Sig.ra DY ST e la
Di RAenergia S.r.l.;
(b) la concentrazione logistica tra la società già sottoposta alla liquidazione giudiziale, la Le Ancore Lidi S.r.l. il Sig. RO Di RA, il
Sig. RI Di RA, la Sig.ra DY ST e la Di RAenergia
S.r.l.;
(c) la società in liquidazione giudiziale, così come la Le Ancore Lidi
S.r.l., ha sede in Napoli alla Via Martucci n. 35 presso lo studio del Dott. Mario
Domenico Brunetto che, peraltro, nell'atto di cessione del 2013 è intervenuto quale procuratore speciale del sig. Di RA RO;
(d) la concentrazione operativa e commerciale tra la società in liquidazione e Le Ancore Lidi S.r.l. dimostrata dal fatto che la seconda si è
sostituita alla prima nella conduzione del ramo d'azienda sito in Giugliano in
Campania (NA), alla Via Marina di Varcaturo. Inoltre la Di RA Energia
S.r.l., in forza di un contratto di affitto palesemente simulato, gestisce oggi lo stabilimento balneare;
(e) l'ingerenza del Sig. RO Di RA nella gestione della società
già sottoposta alla liquidazione giudiziale e della Le Ancore Lidi S.r.l., di cui il resistente è oggi amministratore;
(f) B.A.T. S.r.l. e Le Ancore Lidi S.r.l. risultano amministrate dai medesimi soggetti che si sono avvicendati negli anni ricoprendo la carica di amministratore ora dell'una ora dell'altra società e, segnatamente, Di RA
RO, PO TA e EL GI UR;
6
(g) dopo la cessione del ramo d'azienda avente ad oggetto l'attività di stabilimento balneare a Le Ancore Lidi del 17 luglio 2013, non è mai stato comunicato ed effettuato il subingresso della cessionaria nella concessione demaniale marittima della cedente BAT ex art. 46 del Cod. Navigazione;
(h) la evidente simulazione del contratto di cessione d'azienda del 17
luglio 2013 in quanto che:
- a fronte di un fatturato che nel bilancio della BAT al 2012 veniva riportato pari a € 419.605,00, il prezzo corrisposto a titolo di avviamento è
stato di soli € 1.000;
- il prezzo vile di € 40.000 complessivi è stato utilizzato, attraverso lo strumento della corresponsione dei canoni demaniali, unicamente per assicurare la continuità dell'attività ricreativa su suolo pubblico;
(i) Il Sig. RI Di RA, figlio di RO Di RA e già
amministratore della B.A.T. S.r.l. nel 1999, nel corso di un'intervista rilasciata nel 2022 si è definito gestore dello stabilimento balneare ed è inoltre il compagno della Sig.ra DY ST che gli ha dato un figlio;
(j) La Sig.ra DY ST è socia e amministratrice della Di
RA Energia S.r.l. a cui partecipa anche sua madre NA ON
(suocera di RI Di RA);
(k) La Di RA Energia S.r.l., in forza del contratto di affitto del
2018 che è palesemente simulato, gestisce lo stabilimento balneare Maison del
Mare”.
La Curatela ricorrente documentava poi che nel 2018, RO Di
RA, nella qualità di legale rappresentante della B.A.T. S.r.l., titolare della concessione demaniale marittima, aveva presentato istanza, poi accolta, di 7
proroga della concessione demaniale “con anticipata occupazione del Lido Le
Ancore”, rimanendo poi inadempiente nel pagamento del canone annuale della concessione fin da tale epoca, così risultando debitrice sia dell'Erario che della
Regione Campania.
In definitiva, secondo la prospettazione della Curatela, la B.A.T. S.r.l.,
cedendo nel 2013 il proprio ramo d'azienda a Le Ancore Lidi S.r.l., ad esclusione della concessione demaniale marittima, avrebbe consentito a quest'ultima di esercitare l'attività di stabilimento balneare senza pagare i canoni demaniali che, invece, avevano accresciuto il passivo della B.A.T.
S.r.l., “ciò al fine di non indebitare la cessionaria dell'azienda per consentirle
di essere nelle condizioni di chiedere la nuova concessione” (atteso l'obbligo per le autorità amministrative, successivamente al 31.12.2024, di bandire le procedure di gara competitiva per le nuove assegnazioni). Attività, poi,
proseguita dal 2018 da Di RAenergia S.r.l. in virtù di affitto del ramo d'azienda ad un canone vile di € 6.000,00 annui.
Tali elementi, secondo la Curatela, erano indicativi della promiscuità
e commistione con l'attività della società in liquidazione nella percezione del pubblico, dei clienti e dei fornitori.
Si costituivano nel giudizio di primo grado così introdotto Di RA
RO e la S.r.l. Le Ancore Lidi, contestando l'esistenza della società di fatto,
evidenziando che la cessione del ramo d'azienda intervenuta nel 2013 era stata determinata dal sequestro, disposto dalla Procura di Napoli, di stabilimenti balneari del litorale domizio, tra cui il Lido Le Ancore, in quanto occupanti abusivamente il suolo demaniale, e, dunque, dalla conseguente impossibilità
di far fronte agli oneri economici necessari al mantenimento dello 8
stabilimento.
Il prezzo della cessione, pari ad € 40.000,00, era stato determinato proprio dalla impossibilità, per il cessionario, di sfruttare la spiaggia in ragione dell'intervenuto sequestro (destinato a cessare di fatto solo nel 2018).
In particolare, dette parti evidenziavano come la cessione di azienda fosse, in realtà, un indice contrario dell'esistenza della società di fatto essendosi la cessionaria “sostituita” nella gestione in virtù proprio del contratto di cessione.
Si costituivano anche la Di RAenergia S.r.l. e DY ST
contestando la ricostruzione della Curatela, ricordando come la prima fosse una società costituita nel 2011, molto tempo prima del contratto di affitto in questione, attiva nel settore energetico, e che l'ammontare del canone di affitto era stato determinato in considerazione dello stato di abbandono dello stabilimento balneare e della necessità di notevoli interventi manutentivi,
come dimostrato dalla perizia in atti e dai costi sopportati provati dalle fatture prodotte.
Si costituiva infine anche Di RA RI, contestando la sussistenza e la prova, da parte della Curatela, di tutti gli elementi costitutivi della società di fatto e, in particolare, del ruolo asseritamente svolto da esso comparente.
Ciò premesso, con decreto del 3.12.2024, l'adito Tribunale di Napoli
rigettava il ricorso, condannando la Curatela ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Avverso detta decisione, con ricorso all'intestata Corte di Appello del
30.12.2024, proponeva reclamo la Liquidazione Giudiziale della B.A.T. 9
Bagno Alberghi Turismo S.r.l., in persona del Liquidatore e legale
rappresentante pro tempore Avv. Carmela Russo, la quale, per le ragioni ivi meglio precisate e previa nomina di un custode per i beni aziendali ivi meglio indicati, chiedeva di accertare e dichiarare l'esistenza di una società di fatto tra la società B.A.T. Bagno Alberghi Turismo S.r.l. in Liquidazione
Giudiziale, il Sig. Di RA RO, la società Le Ancore Lidi S.r.l., la società Di RA Energia S.r.l., il Sig. Di RA RI e la Sig.ra
ST DY, con conseguente estensione a tali soggetti della liquidazione giudiziale n. 77/2024 della B.A.T. – Bagni Alberghi Turismo S.r.l. già aperta dal Tribunale di Napoli con la sentenza n. 134/2024 resa in data 21 giugno
2024.
Con comparsa del 24.2.2025 si costituivamo in giudizio Di RA
RO e la società Le Ancore Lidi S.r.l., i quali, contestando il fondamento del proposto reclamo come meglio ivi precisato, chiedevano rigettarsi lo stesso e l'avversa pretesa, con vittoria di spese ed onorari di lite, nonché
distrazione in favore del difensore anticipatario.
Con comparsa del 25.2.2025 si costituivano in giudizio anche la Di
RAEnergia S.r.l., in persona del legale rapp.te pro tempore sig.ra DY
ST, nonché, in proprio, la stessa Sig.ra ST DY, i quali eccepivano l'inammissibilità del proposto reclamo e, comunque,
l'infondatezza dello stesso, chiedendone il rigetto, con vittoria di spese e competenze di lite, da distrarsi in favore del difensore anticipatario.
Non si costituiva invece in giudizio Di RA RI, pur essendo stato regolarmente notificato allo stesso il ricorso introduttivo, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, a mezzo PEC presso il 10
proprio difensore costituto nel giudizio di primo grado in data 8.1.2025.
All'esito quindi della trattazione scritta disposta con l'originario decreto dell'8.1.2025 per la predetta udienza del 5.3.2025, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., e del deposito delle relative note di parte, la causa veniva decisa come di seguito si espone.
*******************
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di RA RI, non costituitosi in giudizio, pur avendo ricevuto regolare notifica a mezzo PEC -
in data 8.1.2025 e presso il suo difensore costituito nel giudizio di primo grado
- del ricorso introduttivo e del decreto presidenziale di pari data con il quale è
stata fissata l'udienza di comparizione del 5.3.2025.
Nel merito, il reclamo è infondato, e va quindi rigettato, con conseguente conferma della gravata decisione.
Orbene, al fine di ben comprendere i motivi di reclamo e le ragioni della presente decisione, pare utile richiamare il percorso motivazionale seguito dal primo giudice, al fine di escludere la sussistenza dei presupposti per provvedere alla chiesta estensione della procedura di liquidazione giudiziale ai vari soggetti sopra indicati e convenuti in giudizio, come di seguito esposto. Ed invero secondo il Tribunale:
“…….si evidenzia come ai sensi del disposto dell'art. 256, commi 4 e
5, del C.C.I.I., “Se dopo l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale
della società risulta l'esistenza di altri soci illimitatamente responsabili, il
tribunale, su istanza del curatore, di un creditore, di un socio nei confronti
del quale la procedura è già stata aperta o del pubblico ministero, dispone
l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti dei 11
medesimi. L'istanza può essere proposta anche dai soci e dai loro creditori
personali.
Allo stesso modo si procede quando, dopo l'apertura della procedura
di liquidazione giudiziale nei confronti di un imprenditore individuale o di
una società, risulta che l'impresa è riferibile ad una società di cui
l'imprenditore o la società è socio illimitatamente responsabile”.
Pertanto, al ricorrere di determinati presupposti di seguito enunciati,
si ritiene ammissibile l'apertura della liquidazione giudiziale della c.d.
supersocietà di fatto, cioè di quella società irregolare a cui partecipano più
società e/o persone fisiche, che venga ad emergere in un momento successivo
alla apertura della liquidazione giudiziale di una delle società o di una delle
imprese individuali coinvolte.
Il Codice della Crisi ha così recepito l'orientamento giurisprudenziale
che, nel vigore dell'art. 147, comma 5, l.f. aveva ritenuto applicabile la
suddetta norma non solo quando, dopo la dichiarazione di fallimento di un
imprenditore individuale, risulti che l'impresa è, in realtà, riferibile ad una
società di fatto tra il fallito ed uno o più soci occulti, ma, in virtù di sua
interpretazione estensiva, anche laddove il socio già fallito sia una società,
anche di capitali, che partecipi, con altre società o persone fisiche, ad una
società di persone (cd. supersocietà di fatto) - non assoggettata ad altrui
direzione e coordinamento (cfr. Cass. sent. 4712/2021; Cass. ord. n.
7903/2020; Cass. sent. n. 10507/2016).
La giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata nel ritenere che
l'esistenza di una società di fatto, nel rapporto fra i soci, postula la
dimostrazione, il cui onere grava sulla parte che ne invoca la sussistenza, del 12
patto sociale e dei suoi elementi costitutivi secondo il paradigma normativo
di cui all'art. 2247 c.c.
La mancanza della prova scritta del contratto di costituzione di una
società di fatto o irregolare (non richiesta dalla legge ai fini della sua validità)
comporta per il giudice del merito l'accertamento aliunde, mediante ogni
mezzo di prova previsto dall'ordinamento, ivi comprese le presunzioni
semplici, dell'esistenza di una struttura societaria, all'esito di una rigorosa
valutazione (quanto ai rapporti tra soci) del complesso delle circostanze
idonee a rivelare l'esercizio in comune di una attività imprenditoriale i cui
elementi costitutivi sono: (i) il fondo comune costituito dai conferimenti
finalizzati all'esercizio congiunto di un'attività economica;
(ii) l'alea comune
dei guadagni e delle perdite e (iii) l'affectio societatis, cioè il vincolo di
collaborazione in vista di detta attività nei confronti dei terzi (cfr. da ultimo
Cass. civ., sez. 1, ordinanza n. 4385 del 13.2.2023; Cass. n. 19234/2020, Cass.
n. 33230/2019; Cass. n. 8981/2016; Cass. n. 5961/2010).
La sussistenza del contratto sociale di fatto può poi risultare, oltre che
da prove dirette specificamente riguardanti i requisiti della fattispecie
(affectio societatis, costituzione di un fondo comune, partecipazione agli utili
ed alle perdite, come detto), pure da manifestazioni esteriori della attività del
gruppo, quando, per la loro sintomaticità e concludenza, evidenzino
l'esistenza della società. In tale ipotesi, soccorre la tutela della buona fede
dei terzi, per il principio dell'apparenza del diritto (Cass. n. 8981/2016).
In definitiva ricorre la fattispecie della società di fatto, vale a dire
quella società il cui contratto non è formato da una manifestazione di volontà
espressa, ma da una manifestazione tacita di volontà, quando tra due o più 13
soggetti, in mancanza della formalizzazione dell'accordo, si costituisce il
vincolo sociale, manifestato attraverso un comportamento concludente
consistente nell'esercizio in comune di un'attività economica al fine di
dividerne gli utili e con l'assunzione delle responsabilità inerenti.
Sotto il profilo processuale, nell'ambito del giudizio di merito
l'esistenza di una società di fatto va provata, in difetto di un contratto scritto
e, dunque, di una volizione espressa tesa all'adozione delle regole
organizzative tipiche del fenomeno societario, attraverso il ricorso a
qualunque mezzo probatorio contemplato dall'ordinamento giuridico, ivi
comprese le presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c., purché
l'accertamento dei tre requisiti sostanziali su cui si fonda la società di fatto
avvenga in maniera rigorosa.
Occorre, poi, che la supersocietà di fatto così accertata esprima una
sua autonoma e propria insolvenza, alla cui verifica deve potersi giungere
anche eventualmente muovendo - quale fatto indiziante - da quella di uno o
più dei suoi soci di fatto, ma senza alcun automatismo implicito od
accertamento incidentale.
In particolare, come elaborato nella vigenza della legge fallimentare,
posto che si tratta di un fallimento non dipendente (com'è, invece, per il caso
dei soci illimitatamente responsabili), ma autonomo, una volta identificato
l'imprenditore fallibile in una supersocietà, la dichiarazione di fallimento non
può che scontare un'insolvenza che a questa sia positivamente riferibile, posto
che il fallimento della supersocietà costituisce presupposto logico e giuridico
della dichiarazione di fallimento, per ripercussione, dei soci, onde l'indagine
del giudice “dev'essere indirizzata all'accertamento sia dell'esistenza di una 14
società occulta (o di fatto) cui sia riferibile l'attività dell'imprenditore già
dichiarato fallito, sia della sua insolvenza”: “all'insolvenza del socio già
dichiarato fallito”, del resto, “potrebbe non corrispondere l'insolvenza della
s.d.f.” (così Cass., 20 maggio 2016, n. 10507, quale testualmente richiamata,
in motivazione, da Cass. Civ., Sez. VI, 04/03/2021, n. 6030)”.
La ricostruzione in tal modo effettuata dal Tribunale appare senz'altro in linea con i principi giurisprudenziali da tempo fatti propri ed applicati anche da questa Corte, dovendosi quindi semplicemente verificare se gli stessi,
tenuto conto della situazione concretamente esaminata dal primo giudice,
abbiano trovato corretto sviluppo nella risoluzione della fattispecie sottoposta a quest'ultimo; sul punto lo stesso così motivava la propria decisione:
“Così ricostruita la fattispecie astratta, passando all'analisi del caso
de quo vertitur, ritiene il Tribunale che la Curatela ricorrente non abbia
fornito la prova dell'esistenza di una società di fatto.
L'intero impianto allegativo ed argomentativo di parte ricorrente
poggia sulla prospettazione dell'esistenza di una società di fatto intervenuta
tra la stessa società in liquidazione giudiziale, Le Ancore Lidi S.r.l. e Di
RAenergia S.r.l., RO Di RA, RI di RA e DY
ST, sulla base dei seguenti elementi presuntivi: coincidenza
dell'oggetto sociale, o quanto meno, con riferimento alla Di RAenergia
S.r.l., la parziale coincidenza dell'attività svolta;
identità e connessione della
compagine sociale e degli organi amministrativi delle tre società; la cessione
del ramo d'azienda prima e, l'affitto poi, quale conferimento dei beni
strategici per lo svolgimento dell'attività di impresa coordinata da RO e
RI Di RA e da DY ST;
la prestazione della propria attività 15
da parte di RO e RI Di RA e di DY ST;
la prestazione
di una garanzia da parte di RO Di RA in favore della Monte dei Paschi
di Siena spa e della Siena NPL 2018 S.r.l. che ha portato all'emissione di due
decreti ingiuntivi in suo danno e alla conseguente iscrizione dell'ipoteca
giudiziale sui suoi beni.
Parte istante ha ricostruito i rapporti tra le società nei termini di una
progressiva liberazione dell'impresa - già gestita da BAT S.r.l. - dalle
passività gravanti su tale società, al fine di consentire a Le Ancore Lidi S.r.l.,
a tale precipuo fine costituita, di immediatamente operare sul mercato
utilizzando l'azienda della prima con previsione di un corrispettivo di cessione
dell'azienda pari ad € 40.000,00, ossia di un importo vile, con anomale
modalità di pagamento del prezzo.
Ritiene il Collegio che la cessione del ramo d'azienda a Le Ancore
Lidi S.r.l., costituita in data 10.9.2012, ovvero 10 mesi prima dell'atto di
cessione, appare funzionale ad avvantaggiare la neocostituita a discapito
della cedente, già gravata da debiti. All'epoca della cessione nel 2013, B.A.T.
S.r.l. aveva debiti per € 2.400.828 come emerge dall'ultimo bilancio
depositato relativo all'anno 2012.
Orbene, le argomentazioni esposte in ricorso, depongono nel senso del
depauperamento, dello svuotamento della società oggi in liquidazione
giudiziale e di una trasmigrazione delle componenti aziendali nella
neocostituita Le Ancore Lidi S.r.l..
Tutti i dati presuntivi ed indiziari esposti dalla Curatela ricorrente a
sostegno dell'esistenza di una supersocietà di fatto appaiono in sé smentire la
tesi che intendono sorreggere, semmai dimostrando l'unicità del soggetto di 16
volta in volta operante sul mercato e la radicale marginalizzazione, il
definitivo svuotamento e la oggettiva inattività di BAT S.r.l..
In altri termini, non è dato configurare una società di fatto e la volontà
dei distinti soggetti di collaborare e di operare nell'interesse comune ed a fini
di realizzazione dello scopo sociale, dell'effettivo esercizio di una attività
comune, dell'effettiva partecipazione dei distinti soggetti ai profitti ed alle
perdite se, come deduce la stessa parte istante, BAT S.r.l. non ha di fatto più
operato e, pertanto, non ha svolto alcuna attività comune;
non ha partecipato
ad alcun profitto dell'attività svolta dapprima da Le Ancore Lidi S.r.l. e, poi,
da Di RAenergia S.r.l., continuando, invece, solo ad accumulare
un'ingente debitoria in ragione dei canoni non corrisposti all'Erario e degli
inadempimenti nei confronti della Regione.
Ritiene il Collegio che nel caso di specie non può configurarsi una
società di fatto posto che - secondo la prospettazione e le allegazioni della
stessa parte istante - la società oggi in liquidazione non ha svolto alcuna
attività né partecipato agli utili della presunta società di fatto, trovandoci,
invece, innanzi all'attuazione di un disegno imprenditoriale secondo cui Le
Ancore Lidi S.r.l. è stata costituita al preciso scopo di farla subentrare nella
gestione dell'azienda ceduta da BAT.
La volontà delle parti parrebbe essere ben diversa da come letta dalla
Curatela istante, la stessa riducendosi all'individuazione ed al trasferimento
dell'azienda ad una nuova costituita società a fronte di una condizione della
società cedente oramai gravata da debiti.
Non può condividersi l'affermazione che l'azienda sia stata dedotta in
un patrimonio comune funzionale all'esercizio di una attività di impresa 17
comune, essendo invece espressione della volontà del socio gerente la BAT,
RO Di RA, di proseguire la propria attività di impresa (tramite la
neocostituita Le Ancore Lidi S.r.l.).
Né la Curatela ha indicato in ricorso altri elementi significativi della
costituzione di un patrimonio comune, di relazioni tra le società, di un uso
promiscuo di medesimi beni organizzati per l'impresa, di una condivisione di
elementi patrimoniali attivi e delle passività, insomma di una
interconnessione operativo/gestionale e societario/patrimoniale/finanziario,
fra le società in liquidazione giudiziale, Le Ancore Lidi S.r.l., Di
RAenergia S.r.l., tale da costituire di fatto un unico soggetto
imprenditoriale.
Non è sufficiente la riconducibilità delle società a soggetti
strettissimamente legati da vincoli familiari (padre e figlio, RO e RI
Di RA e la compagna di quest'ultimo, DY ST) non avendo le
imprese operato nel corso degli anni come un'unica grande impresa, con
unicità di gestione e coincidenza di interessi, essendosi piuttosto susseguite
nella gestione dei beni aziendali in virtù di specifici atti contrattuali.
La condotta dell'amministratore di diritto di BAT S.r.l. va interpretata
non già in chiave di costituzione ed esercizio d'una nuova società (di fatto),
ma quale condotta inficiata da profili di responsabilità in relazione
all'amministrazione ed al controllo della società di cui poi è stata aperta la
liquidazione se è vero - come sostiene la Curatela ricorrente - che ha
consentito lo svuotamento della società a fronte di un prezzo irrisorio e di cui
non vi è neppur prova della effettiva dazione.
Inoltre la giurisprudenza di legittimità ha chiarito come la sussistenza 18
della supersocietà di fatto - non assoggettata ad altrui direzione e
coordinamento - postula la rigorosa dimostrazione del comune intento sociale
perseguito, che dev'essere conforme, e non contrario, all'interesse dei soci,
dovendosi ritenere che la circostanza che le singole società perseguano,
invece, l'interesse delle persone fisiche che ne hanno il controllo, anche solo
di fatto, costituisca, piuttosto, una prova contraria all'esistenza della
supersocietà di fatto e, viceversa, a favore dell'esistenza della "holding" di
fatto ( Cass. nn. 7903/20, 4712/21, 4784/23), nei cui confronti il curatore
potrà eventualmente agire in responsabilità e che potrà essere dichiarata
autonomamente fallita, ove ne sia accertata l'insolvenza a richiesta di un
creditore (Cass. 10507/2016).
In definitiva nel caso de quo vertitur sembrano sussistere profili di
responsabilità in capo all'organo gestorio o, comunque, un abuso della
società da parte di una o più persone fisiche che avendone il controllo l'hanno
gestita nell'interesse proprio.
Alla luce delle suesposte ragioni, deve pronunciarsi il rigetto della
domanda di estensione”.
In buona sostanza, il Tribunale ha ritenuto che gli elementi evidenziati dalla Curatela, più che costituire prova dell'esistenza di un vincolo societario di fatto, deponessero per l'attuazione di una serie di attività distrattive patrimoniali volte ad assicurare la prosecuzione dell'attività imprenditoriale inizialmente intrapresa dalla società poi posta in liquidazione giudiziale da parte di altro soggetto, senza far fronte ai debiti contratti.
Ciò premesso, la Curatela reclamante lamenta in primo luogo la violazione e falsa applicazione degli articoli 2247 c.c. e 256 comma IV CCII;
19
ciò in quanto il contratto di cessione di ramo d'azienda del 17.7.2013 -
5.5.2017, sottoscritto tra la B.A.T. S.r.l. e la Le Ancore Lidi S.r.l., e il successivo contratto di affitto del ramo d'azienda del 6.6.2018, sottoscritto da
Le Ancore Lidi S.r.l. e la Difranciaenergia S.r.l., realizzano chiaramente un disegno imprenditoriale unico, consistente nello svolgimento dell'attività di impresa attraverso l'impegno di altri soggetti giuridici che si aggiungono alla società in Liquidazione Giudiziale gravata da ingenti debiti.
Tale disegno imprenditoriale, a dire del reclamante, sarebbe stato chiaramente esteriorizzato verso i terzi creditori sia attraverso gli stretti legami familiari esistenti tra tutti i soggetti convenuti in giudizio, sia da ulteriori e apparenti elementi sintomatici della società di fatto (svolgimento di attività di impresa analoga all'interno degli stessi locali, identità di sede legale presso lo stesso commercialista Dott. Brumetti, identità degli amministratori, utilizzo della concessione demaniale intestata a B.A.T. S.r.l. da parte della Le Ancore
Lidi S.r.l. e dalla Difranciaenergia S.r.l., deposito dell'istanza di proroga della concessione demaniale da parte di RO Di RA nell'interesse di B.A.T. e della Le Ancore Lidi S.r.l., quando l'attività era già svolta da Difrancianergia
S.r.l., fideiussione prestata da RO Di RA nell'interesse di B.A.T.).
Osserva la Corte sul punto che, in realtà, quanto evidenziato dal reclamante, non fa che confermare che, come ben chiarito dal Tribunale, se tali elementi danno certamente prova di attività sostanzialmente distrattive realizzate da soggetti a vario titolo collegati - che potrebbero od avrebbero potuto giustificare altre tipologie di azioni giudiziarie - gli stessi dimostrano piuttosto una successione nell'attività imprenditoriale, piuttosto che un concorso nella stessa tale da far ritenere esistente una supersocietà di fatto. 20
La censura, pertanto, non coglie nel segno, come anche quella successiva con la quale la Curatela reclamante lamenta l'omesso esame da parte del Tribunale di documentazione decisiva ai fini della risoluzione della controversia.
La stessa assume di aver documentalmente dimostrato (All.to 13 al ricorso) come nel 2018, Di RA RO, nella qualità di legale rappresentante di B.A.T. S.r.l., titolare della concessione demaniale marittima,
aveva presentato istanza, poi accolta, di proroga della concessione demaniale
“con anticipata occupazione del Lido Le Ancore”, rimanendo poi inadempiente nel pagamento del canone annuale della concessione fin dal
2018, così risultando debitrice sia dell'Erario che della Regione Campania.
Tale circostanza, pur richiamata dal primo giudice, non era stata esaminata nel merito dallo stesso, avvenuta senza trasferimento della concessione demaniale con i contratti di cessione e di affitto dell'azienda rivelerebbe proprio l'intenzione delle società di assicurare una gestione unitaria dell'attività secondo una logica imprenditoriale comune a tutti i resistenti.
La Curatela reclamante richiama quindi la ricostruzione difensiva offerta dalle controparti nei termini che seguono:
“- Nel 2013 tutte le aree oggetto di concessione demaniale della zona
litoranea di Varcaturo furono sottoposte a un provvedimento di sequestro
preventivo;
- La BAT, all'epoca, gestiva, in forza di due diverse concessioni
demaniali, due stabilimenti balneari, Le Ancore 2 e Le Ancore.
- Per far fronte alle difficoltà economiche sopraggiunte in 21
conseguenza dei sequestri, la BAT decise di mantenere la gestione de Le
Ancore 2 cedendo, invece, l'attività e lo stabilimento de Le Ancore alla neo
costituita Le Ancore Lidi “estrapolando la parte di azienda non assoggettata
a sequestro” (secondo la difesa del sig. Di RA RO e de Le Ancore);
- Attese le difficoltà economiche in cui si trovò a versare anche Le
Ancore Lidi, tale società effettuò l'operazione di affitto alla Di RA
Energia, con la quale fu convenuto un prezzo di affitto basso in relazione ai
lavori che si sarebbero dovuti effettuare atteso lo stato di abbandono in cui
versava lo stabilimento;
- Il dissequestro dei lidi avvenne nell'anno 2016 ma, nel frattempo, le
concessioni demaniali erano state revocate dal Comune di Giugliano così
impedendo in ogni caso la prosecuzione dell'attività.
- Nell'estate 2018 le concessioni demaniali furono rinnovate”.
Secondo la reclamante, quindi “La ricostruzione offerta confessa
l'intento di tutti i resistenti di continuare l'attività di impresa senza pagare i
creditori della B.A.T. e sottraendo loro i beni strumentali all'esercizio
dell'impresa in assenza di qualsiasi corrispettivo in favore di B.A.T.”.
La stessa semplice lettura del motivo di reclamo rivela l'equivoco di fondo sul quale si fonda la tesi della Curatela, posto che non è in discussione in questa sede l'esistenza di una serie di operazioni volte a trasferire ad altri soggetti le attività svolte inizialmente dalla B.A.T. S.r.l. in liquidazione, stante la pesante situazione debitoria della stessa - successivamente posta in liquidazione giudiziale - ma ciò che il Tribunale ha escluso, con argomentazioni logiche ed immuni da censura, è l'insussistenza del contratto sociale di fatto, ritenendo mancante la prova dell'attività imprenditoriale 22
comune, da intendersi nei termini sopra indicati.
Il reclamante ripropone inoltre i motivi in diritto e i documenti da cui emergerebbe l'esistenza della società di fatto tra i resistenti, come avanzati in primo grado e, a sostegno di tali argomentazioni, allegata ulteriore documentazione fornita al Curatore successivamente al deposito della pronuncia di primo grado da parte dell'Avv. Enrico Angelone, che aveva assistito la B.A.T. S.r.l. - su incarico di RA RO - nei giudizi da questa instaurati dinnanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania -
Napoli e al Tribunale di Napoli Nord per sentir accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento di revoca delle concessioni demaniali marittime dal Comune di Giugliano in Campania.
Orbene, nonostante l'ammissibilità di detta documentazione - stante la natura pienamente devolutiva del reclamo in tale materia e, quindi,
l'inapplicabilità dei limiti previsti dagli artt. 342 e 345 cod. proc. civ. in tema di nuove allegazioni e nuovi mezzi di prova - ritiene la Corte che detti documenti non valgano comunque a dare prova delle tesi di parte ricorrente.
Orbene, la B.A.T., secondo la documentazione depositata dalla reclamante, aveva instaurato due giudizi dinnanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale di Napoli per la revoca dei provvedimenti amministrativi che hanno dichiarato la decadenza delle concessioni demaniali n.ri 4 e 5/2018 a lei intestate.
Inoltre, era stato instaurato dinnanzi al Tribunale di Napoli Nord un giudizio utile a sentir accertare e dichiarare che la società non era tenuta a versare i contributi maturati per l'intera annualità 2018, essendo rientrata in possesso del tratto di spiaggia soltanto ad agosto 2018. 23
Nel presente giudizio di reclamo la Curatela ha quindi per la prima volta depositato:
“- Contratto del 2 maggio 2022 (All. 4) con cui B.A.T. affida a ST
Consulting S.r.l. i servizi di catering, buffeting, assistenza bagnanti da
eseguirsi presso il Lido Le Ancore di Marina di Varcaturo e il ristorante
Maison del Mare ad esso attiguo;
- Contratti dei mesi di aprile – maggio 2023 (All. 5) con cui B.A.T.
S.r.l. concede in affitto ai turisti dei bungalow facenti parte dello stabilimento
balneare dapprima ceduto alla Le Ancore Lidi S.r.l. e poi affittato alla
Difranciaenergia S.r.l.;
- Verbale di accertamento di violazione amministrativa del 5 luglio
2019 (All. 6) in cui il Comando di Polizia Locale del Comune di Giugliano
accerta che la Difrancianergia S.r.l. gestisce il Lido Le Ancore in assenza di
una SCIA idonea. Il verbale reca la sottoscrizione di DY ST che si
riconosce autrice della violazione amministrativa e indica la Difrancianergia
S.r.l. come obbligata in solido.
- Prenotazione per le cerimonie del 25 maggio 2019, 26 maggio 2019,
1 giugno 2019, 2 giugno 2019, 8 giugno 2019, 15 giugno 2019, 16 giugno
2019, 22 giugno 2019, 28 giugno 2019, e 30 giugno 2019 (All. 7). I contratti
sono sottoscritti su carta intestata del Complesso Turistico “Le Ancore” e
recano date successive alla stipula del contratto di affitto del ramo d'azienda
che comprende la gestione del ristorante da parte della Difranciaenergia
S.r.l. - Contratto sottoscritto tra la B.A.T. S.r.l. e la ST Consulting S.r.l. (All.
8) con il quale la prima concede alla seconda l'appalto dei servizi di
facchinaggio, buffeting, catering, assistenza bagnanti da svolgeri presso lo 24
stabilimento balneare Le Ancore. Anche tale contratto è successivo alla
sottoscrizione del contratto di affitto di ramo d'azienda con la
Difranciaenergia S.r.l.;
- Elenco dei dipendenti assunti dalla ST Consulting S.r.l. nel 2018
nel rispetto del contratto sottoscritto con BAT (All. 9). Tutti i contratti
vengono stipulati per il settore “Ristorazione con somministrazione” ed
attengono ad un'attività che dal 2018 è stata svolta dalla Difrancianergia
S.r.l. in forza del contratto di affitto di ramo d'azienda. Dunque è evidente che
la Difranciaenergia S.r.l. si è avvalsa dei lavoratori assunti da ST nel
rispetto del contratto sottoscritto con B.A.T. S.r.l.
- Sentenza n. 1864/2023 resa dal Tribunale di Napoli Nord (All. 10),
in cui viene accertato il pieno utilizzo del tratto di litorale concesso in uso alla
B.A.T. deponendo in tal senso: “la documentazione depositata dalla stessa
parte attrice ed in particolare il contatto con il quale la Bat S.r.l. appaltava
ad altra società i servizi di assistenza bagnati, catering, buffet, piccola
manutenzione e facchinaggio presso lo stabilimento il Lido “Le Ancore” con
decorrenza giugno 2018, sottoscritto a maggio 2018 e quindi in data
addirittura anteriore alla presentazione della istanza di rilascio/rinnovo della
concessione dell'aerea demaniale”.
A dire della reclamante, quindi, la B.A.T., a differenza di quanto erroneamente rilevato dal primo giudice, aveva operato fino all'apertura della liquidazione giudiziale, stipulando contratti utili alla gestione dello stabilimento balneare e all'esercizio dell'attività di ristorazione per generare degli utili che sarebbero stati incassati dalla Difrancianergia S.r.l.
Peraltro, nella parte successiva del reclamo, la Curatela continua ad 25
evidenziare una serie di collegamenti tra i diversi soggetti convenuti in giudizio che, pur a ritenere gli stessi esistenti, avrebbero potuto consentire certamente diverse azioni giudiziarie, anche di carattere recuperatorio del patrimonio distratto, ma che non valgono a dimostrare in maniera univoca,
come deduce il Tribunale, la “costituzione di un patrimonio comune, di
relazioni tra le società, di un uso promiscuo di medesimi beni organizzati per
l'impresa, di una condivisione di elementi patrimoniali attivi e delle passività,
insomma di una interconnessione operativo/gestionale e
societario/patrimoniale/finanziario, fra le società in liquidazione giudiziale,
Le Ancore Lidi S.r.l., Di RAenergia S.r.l., tale da costituire di fatto un
unico soggetto imprenditoriale”.
La stessa affermazione secondo al quale la cessione d'azienda del
17.7.2013 – 5.5.2014 dissimulerebbe un conferimento nella società di fatto in quanto il prezzo (vile) del ramo compravenduto di € 40.000,00 non sarebbe stato pagato dalla Le Lidi Ancore S.r.l. - che avrebbe dovuto pagare alla
Regione Campania i canoni annuali di concessione non versati dalla società in liquidazione - risulta il frutto di una mera deduzione difensiva, di fatto indimostrata.
In conclusione, non si dubita che i diversi soggetti convenuti in giudizio abbiano, sia pure in gran parte in momenti diversi, compiuto una serie di atti che hanno consentito l'indebitamento della BAT S.r.l. e lo svuotamento del suo patrimonio, oltre che nel contempo, il prosieguo di fatto dell'attività
da parte di altri soggetti, ma non risultano documentati chiaramente gli elementi che, come sopra indicato e precisato dallo stesso giudice di primo grado, consentono di fare ritenere dimostrata l'esistenza di una supersocietà 26
di fatto tra gli stessi.
Sulla base delle considerazioni che precedono, pertanto, va rigettato il proposto reclamo, con conseguente conferma del decreto del Tribunale di
Napoli del 3.12.2024 oggetto di impugnazione.
Le spese e competenze di lite relative al presente giudizio seguono la soccombenza della reclamante Liquidazione Giudiziale della B.A.T. Bagno
Alberghi Turismo S.r.l., n.77/2024, in persona del Liquidatore e legale
rappresentante pro tempore Avv. Carmela Russo, e si liquidano d'ufficio, sia in favore di Di RA RO e della Le Ancore Lidi S.r.l., in persona del
Curatore rapp.te pro – tempore, costituitisi congiuntamente con comparsa del
24.2.2025 - con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. Stefano
Pagliari, dichiaratosi anticipatario - che della Di RAEnergia S.r.l, in
persona del legale rappresentante pro - tempore e di ST DY,
anch'essi costituitisi congiuntamente con comparsa del 25.2.2025 - con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. Francesco Romaniello,
dichiaratosi anticipatario - come da dispositivo che segue, tenendo conto dei parametri introdotti con D.M. 55/2014, e precisamente sulla base dello scaglione di cui alla Tabella n. 20 relativo alle controversie di valore indeterminabile di bassa complessità (cfr. Cass. n. 6508/2004) in materia di dichiarazione di fallimento.
Nulla va disposto quanto alle spese e competenze di lite quanto a Di
RA RI, risultato vittorioso, in quanto non costituitosi in giudizio.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1,
comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento da parte della reclamante Liquidazione Giudiziale della B.A.T. Bagno Alberghi 27
Turismo S.r.l., n.77/2024, in persona del Liquidatore e legale
rappresentante pro tempore Avv. Carmela Russo, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) Rigetta il reclamo, con conseguente conferma dell'impugnato decreto
del Tribunale di Napoli del 3.12.2024 pronunziato tra le parti in epigrafe indicate;
b) Condanna la Liquidazione Giudiziale della B.A.T. Bagno Alberghi
Turismo S.r.l., n.77/2024, in persona del Liquidatore e legale
rappresentante pro tempore Avv. Carmela Russo, al pagamento in favore di Di RA RO e della Le Ancore Lidi S.r.l., in persona
del Curatore rapp.te pro – tempore, costituitisi congiuntamente con comparsa del 24.2.2025, delle spese e competenze relative al presente giudizio, che liquida in complessivi € 3.500,00 per compensi, oltre Iva
e Cpa, nonché rimborso forf. nella misura del 15% dei compensi, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. Stefano Pagliari,
dichiaratosi anticipatario;
c) Condanna la Liquidazione Giudiziale della B.A.T. Bagno Alberghi
Turismo S.r.l., n.77/2024, in persona del Liquidatore e legale
rappresentante pro tempore Avv. Carmela Russo, al pagamento in favore della Di RAEnergia S.r.l, in persona del legale
rappresentante pro - tempore e di ST DY, anch'essi costituitisi congiuntamente con comparsa del 25.2.2025, delle spese e competenze relative al presente giudizio, che liquida in complessivi € 28
3.500,00 per compensi, oltre Iva e Cpa, nonché rimborso forf. nella misura del 15% dei compensi, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. Francesco Romaniello, dichiaratosi anticipatario;
d) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, comma 17,
della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento da parte della reclamante Liquidazione Giudiziale della B.A.T. Bagno Alberghi
Turismo S.r.l., n.77/2024, in persona del Liquidatore e legale
rappresentante pro tempore Avv. Carmela Russo, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 12.3.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE
Antonio Mungo
IL PRESIDENTE
Fulvio Dacomo