TRIB
Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 12/09/2025, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
R.G./V.G. n. 544 /2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. magistrati dr.ssa Natina Prattico' Presidente rel. Est. dr.ssa Maria Teresa Gentile Giudice dr. Mariano Carella Giudice ha emesso la seguente SENTENZA ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c. nella causa vertente tra
(c.f. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
27/06/1972 ) E
(c.f. , nato a [...] ), Parte_2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. GIORDANO VINCENZO
- ricorrenti - Oggetto: separazione consensuale. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso depositato in data 03/07/2025 e Parte_1 Pt_2
hanno chiesto in via congiunta che sia dichiarata la loro separazione personale.
[...]
Le parti, premesso di aver contratto matrimonio in data 10/05/1998 in ND (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune, atto n. 1 parte II , serie B anno 1998) e che dall'unione sono nati i figli (a Napoli il Persona_1
24.02.2005) maggiorenne ed economicamente non autosufficiente e (a Persona_2
Catanzaro il 18.06.2008), hanno dedotto che nel tempo sono sorti insanabili contrasti tali da far venir meno in modo definitivo la comunione materiale e spirituale. I coniugi hanno indicato le seguenti condizioni di separazione consensuale: a) i coniugi vivranno separati nelle rispettive residenze;
b) la casa familiare, sita in Jonadi Via Bellini snc, viene assegnata alla sig.ra che vi continuerà ad abitare unitamente ai due Parte_2 figli;
c) la figlia minore viene affidata congiuntamente e Persona_3 collocata presso la madre dove continuerà ad avere la residenza ed
1 abiterà unitamente a questa ed al fratello maggiore
[...]
; Per_1
d) verserà alla sig.ra a titolo di Parte_1 Parte_2 contributo al mantenimento dei figli la somma complessiva di € 350,00 mensili (200,00 per la figlia e 150,00 per il figlio Per_2
maggiorenne ma non economicamente Persona_1 autosufficiente) versando la somma anticipatamente ogni 5 del mese a far data da aprile 2025, somma che verrà annualmente rivalutata in bare all'indice sul costo della vita ISTAT;
e) il padre e la madre concorreranno per il 50% ciascuno sulle spese straordinarie occorrenti per i figli, che dovranno essere preventivamente concordate e successivamente documentate;
f) avrà con sé la figlia un giorno a settimana, a Parte_1 Per_2 settimane alterne il sabato o la domenica;
nei giorni in cui sarà Per_2 con il padre si recherà con lui presso la sua residenza, o dove riterrà, dalle ore 8:00 del mattino alle ore 20:00 di sera. Inoltre, il padre potrà vedere la figlia ogni volta che vorrà salvo congruo preavviso alla madre;
g) i coniugi dichiarano di essere indipendenti economicamente e di non avere nulla da pretendere l'uno dall'altro per qualsiasi titolo. Il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole. Con note scritte sostitutive dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti hanno confermato di non volersi conciliare ed hanno ribadito la volontà di separarsi alle predette condizioni.
Il Collegio ritiene che la domanda di separazione sia fondata e meriti accoglimento nei termini e con le condizioni sulle quali le parti hanno espresso comune gradimento. Dalla documentazione in atti emerge che le parti hanno contratto in data 10/05/1998 in ND (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune, atto n. 1 parte II , serie B, anno 1998) e che dall'unione sono nati i figli Persona_1
(a Napoli il 24.02.2005) maggiorenne ed economicamente non autosufficiente e Per_2
(a Catanzaro il 18.06.2008).
[...]
La concorde deduzione delle parti negli scritti difensivi hanno fornito oggettivo ed indubbio riscontro della circostanza che i coniugi non hanno più rapporti di comunione materiale e spirituale, così dovendosi ritenere acclarato il venir meno dell'affectio maritalis sulla quale si dovrebbe fondare il matrimonio. L'oggettiva situazione di fatto, unita all'assenza di elementi indicativi di una intervenuta riconciliazione, è di per sé sufficiente a ritenere integrati i presupposti per la declaratoria di separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151 c.c.. In ordine alle condizioni della separazione il Collegio prende atto dell'assetto specificato in ricorso sul quale le parti hanno espresso condivisione e che non presenta profili pregiudizievoli nell'interesse dei figli.
2 In questo contesto il Collegio ritiene che non vi siano ragioni per modificare le conclusioni congiunte. In ragione della soluzione concordata e dell'assenza di una soccombenza processuale, le spese di lite sono interamente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Palmi visto l'art. 473 bis.51 c.p.c. omologa la separazione personale dei coniugi e alle seguenti condizioni: Parte_1 Parte_2
a) i coniugi vivranno separati nelle rispettive residenze;
b) la casa familiare, sita in Jonadi Via Bellini snc, viene assegnata alla sig.ra che vi continuerà ad abitare unitamente ai due Parte_2 figli;
c) la figlia minore viene affidata congiuntamente e Persona_3 collocata presso la madre dove continuerà ad avere la residenza ed abiterà unitamente a questa ed al fratello maggiore
[...]
; Per_1
d) verserà alla sig.ra a titolo di Parte_1 Parte_2 contributo al mantenimento dei figli la somma complessiva di € 350,00 mensili (200,00 per la figlia e 150,00 per il figlio Per_2
maggiorenne ma non economicamente Persona_1 autosufficiente) versando la somma anticipatamente ogni 5 del mese a far data da aprile 2025, somma che verrà annualmente rivalutata in bare all'indice sul costo della vita ISTAT;
e) il padre e la madre concorreranno per il 50% ciascuno sulle spese straordinarie occorrenti per i figli, che dovranno essere preventivamente concordate e successivamente documentate;
f) avrà con sé la figlia un giorno a settimana, a Parte_1 Per_2 settimane alterne il sabato o la domenica;
nei giorni in cui sarà Per_2 con il padre si recherà con lui presso la sua residenza, o dove riterrà, dalle ore 8:00 del mattino alle ore 20:00 di sera. Inoltre, il padre potrà vedere la figlia ogni volta che vorrà salvo congruo preavviso alla madre;
g) i coniugi dichiarano di essere indipendenti economicamente e di non avere nulla da pretendere l'uno dall'altro per qualsiasi titolo. Spese compensate. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Palmi, così deciso nella camera di consiglio dell'11 settembre 2025
Il Presidente
Natina Pratticò
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. magistrati dr.ssa Natina Prattico' Presidente rel. Est. dr.ssa Maria Teresa Gentile Giudice dr. Mariano Carella Giudice ha emesso la seguente SENTENZA ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c. nella causa vertente tra
(c.f. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
27/06/1972 ) E
(c.f. , nato a [...] ), Parte_2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. GIORDANO VINCENZO
- ricorrenti - Oggetto: separazione consensuale. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso depositato in data 03/07/2025 e Parte_1 Pt_2
hanno chiesto in via congiunta che sia dichiarata la loro separazione personale.
[...]
Le parti, premesso di aver contratto matrimonio in data 10/05/1998 in ND (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune, atto n. 1 parte II , serie B anno 1998) e che dall'unione sono nati i figli (a Napoli il Persona_1
24.02.2005) maggiorenne ed economicamente non autosufficiente e (a Persona_2
Catanzaro il 18.06.2008), hanno dedotto che nel tempo sono sorti insanabili contrasti tali da far venir meno in modo definitivo la comunione materiale e spirituale. I coniugi hanno indicato le seguenti condizioni di separazione consensuale: a) i coniugi vivranno separati nelle rispettive residenze;
b) la casa familiare, sita in Jonadi Via Bellini snc, viene assegnata alla sig.ra che vi continuerà ad abitare unitamente ai due Parte_2 figli;
c) la figlia minore viene affidata congiuntamente e Persona_3 collocata presso la madre dove continuerà ad avere la residenza ed
1 abiterà unitamente a questa ed al fratello maggiore
[...]
; Per_1
d) verserà alla sig.ra a titolo di Parte_1 Parte_2 contributo al mantenimento dei figli la somma complessiva di € 350,00 mensili (200,00 per la figlia e 150,00 per il figlio Per_2
maggiorenne ma non economicamente Persona_1 autosufficiente) versando la somma anticipatamente ogni 5 del mese a far data da aprile 2025, somma che verrà annualmente rivalutata in bare all'indice sul costo della vita ISTAT;
e) il padre e la madre concorreranno per il 50% ciascuno sulle spese straordinarie occorrenti per i figli, che dovranno essere preventivamente concordate e successivamente documentate;
f) avrà con sé la figlia un giorno a settimana, a Parte_1 Per_2 settimane alterne il sabato o la domenica;
nei giorni in cui sarà Per_2 con il padre si recherà con lui presso la sua residenza, o dove riterrà, dalle ore 8:00 del mattino alle ore 20:00 di sera. Inoltre, il padre potrà vedere la figlia ogni volta che vorrà salvo congruo preavviso alla madre;
g) i coniugi dichiarano di essere indipendenti economicamente e di non avere nulla da pretendere l'uno dall'altro per qualsiasi titolo. Il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole. Con note scritte sostitutive dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti hanno confermato di non volersi conciliare ed hanno ribadito la volontà di separarsi alle predette condizioni.
Il Collegio ritiene che la domanda di separazione sia fondata e meriti accoglimento nei termini e con le condizioni sulle quali le parti hanno espresso comune gradimento. Dalla documentazione in atti emerge che le parti hanno contratto in data 10/05/1998 in ND (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune, atto n. 1 parte II , serie B, anno 1998) e che dall'unione sono nati i figli Persona_1
(a Napoli il 24.02.2005) maggiorenne ed economicamente non autosufficiente e Per_2
(a Catanzaro il 18.06.2008).
[...]
La concorde deduzione delle parti negli scritti difensivi hanno fornito oggettivo ed indubbio riscontro della circostanza che i coniugi non hanno più rapporti di comunione materiale e spirituale, così dovendosi ritenere acclarato il venir meno dell'affectio maritalis sulla quale si dovrebbe fondare il matrimonio. L'oggettiva situazione di fatto, unita all'assenza di elementi indicativi di una intervenuta riconciliazione, è di per sé sufficiente a ritenere integrati i presupposti per la declaratoria di separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151 c.c.. In ordine alle condizioni della separazione il Collegio prende atto dell'assetto specificato in ricorso sul quale le parti hanno espresso condivisione e che non presenta profili pregiudizievoli nell'interesse dei figli.
2 In questo contesto il Collegio ritiene che non vi siano ragioni per modificare le conclusioni congiunte. In ragione della soluzione concordata e dell'assenza di una soccombenza processuale, le spese di lite sono interamente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Palmi visto l'art. 473 bis.51 c.p.c. omologa la separazione personale dei coniugi e alle seguenti condizioni: Parte_1 Parte_2
a) i coniugi vivranno separati nelle rispettive residenze;
b) la casa familiare, sita in Jonadi Via Bellini snc, viene assegnata alla sig.ra che vi continuerà ad abitare unitamente ai due Parte_2 figli;
c) la figlia minore viene affidata congiuntamente e Persona_3 collocata presso la madre dove continuerà ad avere la residenza ed abiterà unitamente a questa ed al fratello maggiore
[...]
; Per_1
d) verserà alla sig.ra a titolo di Parte_1 Parte_2 contributo al mantenimento dei figli la somma complessiva di € 350,00 mensili (200,00 per la figlia e 150,00 per il figlio Per_2
maggiorenne ma non economicamente Persona_1 autosufficiente) versando la somma anticipatamente ogni 5 del mese a far data da aprile 2025, somma che verrà annualmente rivalutata in bare all'indice sul costo della vita ISTAT;
e) il padre e la madre concorreranno per il 50% ciascuno sulle spese straordinarie occorrenti per i figli, che dovranno essere preventivamente concordate e successivamente documentate;
f) avrà con sé la figlia un giorno a settimana, a Parte_1 Per_2 settimane alterne il sabato o la domenica;
nei giorni in cui sarà Per_2 con il padre si recherà con lui presso la sua residenza, o dove riterrà, dalle ore 8:00 del mattino alle ore 20:00 di sera. Inoltre, il padre potrà vedere la figlia ogni volta che vorrà salvo congruo preavviso alla madre;
g) i coniugi dichiarano di essere indipendenti economicamente e di non avere nulla da pretendere l'uno dall'altro per qualsiasi titolo. Spese compensate. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Palmi, così deciso nella camera di consiglio dell'11 settembre 2025
Il Presidente
Natina Pratticò
3