CA
Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 13/10/2025, n. 753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 753 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai signori:
dott. Antonio Francesco Esposito - Presidente -
dott.ssa Consiglia Invitto - Consigliere -
dott. Pietro Merlo - Giudice Ausiliario Relatore -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 864 del Ruolo Generale delle cause civili dell'anno 2022
TRA
(c.f. ) - (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ) - (c.f. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 rappresentati e difesi, giusta mandato in atti, dall'avv. Ivan Mangiullo, presso il cui studio in Tricase (LE), alla Via G. Toma n. 28 sono elettivamente domiciliati
appellanti
E
(p.i. ), rappresentata e difesa, giusta mandato Controparte_1 P.IVA_1
in atti, dagli avv.ti Mario Fortunato e Paola Fortunato, presso il cui studio in Presicce alla via Rossini 18 è elettivamente domiciliata
appellata - appellante incidentale-
1 E
(c.f. CP_2 C.F._4
appellato contumace
AVVERSO
la sentenza n. 2459/2022 del Tribunale di Lecce depositata il 06/09/2022 (R.G. n.
5888/2014)
*******
All'udienza collegiale del 22.10.2024 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni -che qui devono intendersi come integralmente trascritte e richiamate- riportandosi a quelle formulate nei rispettivi atti introduttivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e convennero, in proprio ed in qualità di genitori Parte_2 Parte_3
esercenti la potestà parentale sulla (allora) minore e Parte_1 CP_2 [...]
(nella rispettiva qualità di proprietario ed assicuratrice per la responsabilità Controparte_3
civile del ciclomotore tel. SA 14400067645 tg. X6NY659) chiedendone la condanna al pagamento di € 231.072,95, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di risarcimento dei danni derivati dal sinistro avvenuto il 15.12.2012 in Tricase alla via Pirandello, allorquando la minore , nell'attraversare la carreggiata, veniva investita dallo scooter del convenuto, Pt_1
condotto dal minore sicché cadeva in terra procurandosi gravi lesioni e soffrendo Per_1
notevoli danni, patrimoniali e non, tra cui la perdita della chance dovuta alla rinuncia alla carriera di ginnasta, ristorati in via stragiudiziale solo in parte dalla compagnia convenuta, nella misura di € 45.756,00, oltre ad € 4.491,96 a titolo di spese mediche.
Costituitisi in giudizio, e hanno contestato la CP_2 Controparte_3 fondatezza della domanda risarcitoria proposta, tanto sull'an quanto sul quantum debeatur,
2 replicando che la aveva attraversato improvvisamente la strada, impegnata in una Parte_1
conversazione al telefono cellulare.
Istruita la causa documentalmente e mediante interrogatorio formale, prova per testi e CTU, il
Tribunale di Lecce, con sentenza n. 2459/2022, così provvedeva:
“- accoglie in parte la domanda e, per l'effetto, condanna i convenuti, in solido, al pagamento, in favore di parte attrice, della somma che risulta devalutando annualmente secondo gli indici I.S.T.A.T. l'importo di l'importo di € 53.483,02 determinata in moneta attuale alla data del sinistro, applicando poi la rivalutazione monetaria secondo gli indici
I.S.T.A.T. F.O.I. sul suddetto importo dalla predetta data alla data del versamento della somma pari ad € 50.247,96 sottraendo il detto importo, annualmente rivalutando la differenza ottenuta fino alla data della presente pronuncia, oltre ad interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dal dì del sinistro fino al soddisfo;
- condanna i convenuti, in solido, alla refusione della metà delle spese di lite sostenute da parte attrice, liquidate per l'intero in € 357,00 per spese vive ed in € 12.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso al 15% delle spese forfettarie, iva e cap come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Ivan Mangiullo, dichiaratosi antistatario e con compensazione dell'altra metà;
- pone definitivamente a carico dei convenuti le spese di c.t.u. liquidata nel corso del giudizio.”
Il giudice di prime cure riteneva che il quadro probatorio risultante dallo svolgimento dell'istruttoria consentisse di ascrivere la responsabilità dell'occorso, in pari misura, ai due minori.
Nello specifico, affermava che la condotta di guida del non appariva adeguata alle CP_2
circostanze di spazio e di tempo descritte dai testimoni, dal momento che non gli aveva consentito di avvistare per tempo il pedone che aveva ormai attraversato quasi per intero la carreggiata e di evitare l'impatto, nonostante la manovra di emergenza posta in essere, ossia la
3 brusca frenata.
Tuttavia, risultava censurabile anche la condotta della danneggiata, atteso che la Parte_1 all'atto dell'attraversamento della strada, era distratta dal cercare di avvistare i suoi genitori e dall'uso del telefono cellulare, condotta senz'altro imprudente tenuto conto che il pedone si trovava su una strada trafficata fuori dalle strisce pedonali e che, come riferito dalla medesima, prima di completare l'attraversamento, si era fermata sulla corsia di marcia del per cercare i genitori, ciò che lascia intendere che la ragazza fosse completamente CP_2 disattenta rispetto al traffico veicolare in cui si era immessa, affidandosi totalmente all'altrui capacità di scansarla.
Il CTU quantificava in misura pari al 18% il danno non patrimoniale da lesione permanente dell'integrità psico-fisica subito dalla stima condivisa dal Tribunale in quanto in Parte_1
quanto fondata su corretti criteri di valutazione e derivante da accertamenti immuni da vizi logici e giuridici e da difetti di carattere metodologico.
In applicazione delle tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale adottate dall'Osservatorio per la giustizia civile del Tribunale di Milano, il primo giudice giungeva dunque a quantificare il danno risarcibile nella misura di € 51.975,00, a cui deve aggiungersi un incremento del 41% a titolo di personalizzazione per la perdita della possibilità, a causa del pregiudizio correlato alla impossibilità di svolgere l'attività di ginnastica ritmica a livello agonistico, per un totale di € 90.957,00.
A tale somma devono ulteriormente aggiungersi gli importi che spettanti per incapacità temporanea totale e incapacità temporanea parziale al 50% e al 25% pari, rispettivamente, ad
€ 4.950,00 e 2.475,00 ed € 1.732,00, nonché a la somma di € 5.518,87 per spese mediche ed €
1.333,17 per spese di viaggio entrambe non specificamente per un totale di € 106.966,04, per un totale di € 53.483,02, somma da cui sottrarre l'importo di € 50.247,96, già ricevuto in via stragiudiziale dalla compagnia assicurativa (€ 45.756,00 ed € 4.491,96 per spese mediche).
Avverso la decisione hanno proposto appello con atto notificato il 2.11.2022, Pt_1
4 e . Pt_1 Parte_2 Parte_3
L'appellata si è costituita con comparsa depositata il 22.2.2023 Controparte_3 chiedendo il rigetto dell'appello e spiegando appello incidentale.
L'appellato è rimasto contumace nella presente fase. CP_2
All'udienza collegiale del 22.10.2024, precisate le conclusioni, la causa è stata riservata per la decisione, con assegnazione alle parti del termine di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli appellanti principali si dolgono dell'ingiustizia della sentenza nella parte in cui il
Tribunale ha solo parzialmente accolto la domanda risarcitoria:
● (1) non correttamente valutando, in ordine all'accertamento (erroneo) della responsabilità concorrente dell'infortunata, le “emergenze istruttorie risultanti dalle prove documentali e da quelle orali espletate”;
● (2) omettendo di valutare l'istanza risarcitoria, formulata in primo grado da e in merito al "danno non patrimoniale Parte_3 Parte_2 dagli stessi subito a causa delle macrolesioni patite dalla figlia ”; Pt_1
● (3) erroneamente rigettando l'istanza risarcitoria, formulata in primo grado da in merito al danno patrimoniale (lucro cessante), dalla stessa Parte_3 subito a seguito dell'evento dannoso che aveva coinvolto la figlia;
Pt_1
● (4) erroneamente calcolando la differenza tra importo dovuto ed importo già percepito in via stragiudiziale.
********
L'appellante incidentale si duole dell'ingiustizia della Controparte_3
sentenza nella parte in cui il Tribunale ha:
● (a) erroneamente attribuito la responsabilità del sinistro, sia pure nella misura
5 del 50%, al conducente del ciclomotore di nonostante fosse emersa CP_2 dall'istruttoria la esclusiva responsabilità di Parte_1
● (b) erroneamente riconosciuto come dovute somme ulteriori per personalizzazione del risarcimento del danno;
● (c) erroneamente posto a carico dei convenuti le spese del primo grado, perlomeno da compensare totalmente.
********
La prima doglianza formulata con l'appello principale è fondata. Il primo motivo di appello incidentale è, conseguentemente, infondato.
Giova premettere che, in materia di responsabilità civile da sinistri stradali, in caso di investimento di pedone, vige la presunzione del 100% di colpa in capo al conducente del veicolo di cui all'art. 2054, comma 1, c.c. (cfr. Cass. Sez. 3, 13/07/2023, n. 20137).
Orbene, dalla istruttoria non è emerso alcun elemento atto a fornire la prova, gravante sul conducente del ciclomotore e necessaria per superare la presunzione di responsabilità esclusiva a suo carico, di aver fatto tutto il possibile per evitare l'evento dannoso.
Invero, è emersa dagli atti la prova inequivocabile di contegni, causalmente efficienti nella determinazione del danno, contrari alle norme di comportamento previste dal Codice della
Strada.
Il conducente ha, infatti, ammesso - in sede di sommarie informazioni assunte dai Per_1
Carabinieri- di non essere riuscito, nonostante la (infruttuosa) manovra di frenata (confermata da altri presenti assunti a sommarie informazioni o escussi come testi) ad evitare l'investimento del pedone.
Tanto è evidentemente derivato dal mancato rispetto, oltre che della norma generale di cui all'art. 140 C.d.S., degli obblighi specifici di regolazione della velocità in relazione alle concrete condizioni della circolazione previsti dall'art. 141 C.d.S. (nella fattispecie, presenza di un Luna Park e conseguentemente di numerosi pedoni e veicoli in fase di parcheggio).
6 L'inadeguatezza del contegno del conducente emerge anche dalle dichiarazioni spontanee rese in sede di assunzione di sommarie informazioni da - a suo dire legato da Parte_4
rapporto di amicizia con secondo il quale il conducente del ciclomotore che Persona_1
precedeva quello coinvolto nel sinistro per cui è causa era riuscito ad evitare ogni contatto con
Tale circostanza porta ad escludere che il sinistro possa essere stato causato Parte_1
o concausato da un contegno colposo ed imprevedibile del pedone (attraversamento improvviso).
Non vi è prova certa dell'uso del telefono cellulare (escluso da alcuni testi) e, tantomeno, dell'esistenza di nesso causale tra la presunta telefonata (attività certamente preclusa, in assenza di specifiche modalità di sicurezza, ai soli conducenti stante l'evidente “impatto” sull'utilizzo degli arti superiori e, dunque, sulla guida ma non ai pedoni) e l'evento dannoso.
La responsabilità del sinistro deve essere dunque ascritta in via esclusiva al conducente Per_1
[...]
*******
Il secondo motivo dell'appello principale è privo di fondamento.
Il rigetto implicito della domanda risarcitoria è del tutto giustificato, trattandosi di istanza genericamente formulata nel ricorso introduttivo, non sostenuta da alcuna decisiva prova (lo stato di agitazione accertato dal Pronto soccorso dell'Ospedale Panico in data 8.10.2013 era derivato, secondo la stessa , dalla visione di un film con scene violente e non appare Pt_3
riconducibile con certezza ad un vero e proprio stato patologico derivante dal sinistro).
Inoltre, la patologia invocata come derivante dall'evento dannoso non è stato oggetto di specifiche e rilevanti richieste istruttorie.
**********
Il terzo motivo dell'appello principale è infondato.
Si tratta di richiesta inerente una voce di danno non provato: a tale carenza istruttoria non può
7 ovviarsi con il mero riferimento alle sole dichiarazioni reddituali di , imprenditrice Pt_3 individuale, relative al periodo di imposta 2011, antecedente l'anno (2012) in cui si verificò il sinistro, in mancanza, del tutto significativa, delle dichiarazioni fiscali relative al 2012 ed al
2013, necessarie per valutare l'ipotetica diminuzione della capacità reddituale della
[...]
nel periodo successivo al sinistro. Mancherebbe, in ogni caso, la prova del nesso CP_4
causale tra detto sinistro e la presunta contrazione reddituale.
**********
Il quarto motivo dell'appello principale è infondato.
La compagnia assicuratrice ha versato in favore dell'infortunata la somma complessiva di €
50.247,96 (cfr. nota doc. da 16 a 19 del fascicolo di primo grado di parte . Parte_1
*******
Il secondo motivo dell'appello incidentale è infondato.
Secondo la Suprema Corte, “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento” (Cass. 31681/2024).
La Compagnia assicuratrice non contesta la circostanza – ritenuta acquisita dal primo giudice a seguito dell'istruttoria orale – che la danneggiata prima dell'incidente svolgesse attività agonistica (ginnastica ritmica) che non ha più svolto, limitandosi a censurare la sentenza impugnata per avere riconosciuto l'incremento per la personalizzazione del danno in difetto di circostanze specifiche ed eccezionali tali da giustificarne la liquidazione.
8 Ciò posto, contrariamente all'assunto dell'appellante incidentale, deve ritenersi peculiare – e non ordinario – il pregiudizio sofferto da un soggetto – quale la – che praticava Parte_1
sport (ginnastica ritmica) a livello agonistico.
*******
Il terzo motivo di appello incidentale resta assorbito, posto che in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata il giudice d'appello deve procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, in ragione dell'esito complessivo della lite (Cass. Sez. 3,
13/06/2024, n. 16526).
******
In conclusione, riconosciuta la esclusiva responsabilità del minore nella Per_1 causazione del sinistro, in parziale accoglimento dell'appello principale e disatteso l'appello incidentale, e devono essere condannati, in solido, Controparte_3 CP_2 al pagamento in favore degli odierni appellanti della somma di € 106.966,04, detratta la somma di € 50.247,96 già versata dalla Compagnia assicuratrice, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali come indicato in dispositivo.
Vertendosi in ipotesi di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, le spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate come in dispositivo e tenuto conto dell'esito complessivo della lite, possono essere compensate per un terzo (cfr. Cass., Sez. Un., n.
32061/2022), ponendo i residui due terzi a carico degli odierni appellati.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto di citazione notificato il 2.11.2022 da Parte_1
e nei confronti di e Parte_2 Parte_3 CP_2 [...]
, nonché sull'appello incidentale proposto da quest'ultima, avverso la Controparte_3
sentenza del Tribunale di Lecce n. 2459/2022, così provvede:
9 1) accoglie per quanto di ragione l'appello principale e rigetta l'appello incidentale;
2) per l'effetto, in parziale accoglimento della domanda proposta in primo grado, condanna e in solido, al pagamento, in favore di Controparte_3 CP_2
e , della somma che risulta Parte_1 Parte_2 Parte_3 devalutando annualmente secondo gli indici I.S.T.A.T. l'importo di € 106.966,04 determinata in moneta attuale alla data del sinistro, applicando poi la rivalutazione monetaria secondo gli indici I.S.T.A.T. F.O.I. sul suddetto importo dalla predetta data alla data del versamento della somma pari ad € 50.247,96 sottraendo il detto importo, annualmente rivalutando la differenza ottenuta fino alla data della presente pronuncia, oltre ad interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dal dì del sinistro fino al soddisfo;
3) condanna e in solido, al pagamento in favore di Controparte_3 CP_2
e dei due terzi delle spese di Parte_1 Parte_2 Parte_3 entrambi i gradi di giudizio, liquidate, nell'intero, per il primo grado, in € 12.000,00 per compensi e, per il presente grado, in € 10.00,00 per compensi, oltre esborsi, rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Ivan Mangiullo, antistatario.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello
Lecce, il 29.5.2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
dott. Pietro Merlo dott. Antonio Francesco Esposito
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai signori:
dott. Antonio Francesco Esposito - Presidente -
dott.ssa Consiglia Invitto - Consigliere -
dott. Pietro Merlo - Giudice Ausiliario Relatore -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 864 del Ruolo Generale delle cause civili dell'anno 2022
TRA
(c.f. ) - (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ) - (c.f. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 rappresentati e difesi, giusta mandato in atti, dall'avv. Ivan Mangiullo, presso il cui studio in Tricase (LE), alla Via G. Toma n. 28 sono elettivamente domiciliati
appellanti
E
(p.i. ), rappresentata e difesa, giusta mandato Controparte_1 P.IVA_1
in atti, dagli avv.ti Mario Fortunato e Paola Fortunato, presso il cui studio in Presicce alla via Rossini 18 è elettivamente domiciliata
appellata - appellante incidentale-
1 E
(c.f. CP_2 C.F._4
appellato contumace
AVVERSO
la sentenza n. 2459/2022 del Tribunale di Lecce depositata il 06/09/2022 (R.G. n.
5888/2014)
*******
All'udienza collegiale del 22.10.2024 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni -che qui devono intendersi come integralmente trascritte e richiamate- riportandosi a quelle formulate nei rispettivi atti introduttivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e convennero, in proprio ed in qualità di genitori Parte_2 Parte_3
esercenti la potestà parentale sulla (allora) minore e Parte_1 CP_2 [...]
(nella rispettiva qualità di proprietario ed assicuratrice per la responsabilità Controparte_3
civile del ciclomotore tel. SA 14400067645 tg. X6NY659) chiedendone la condanna al pagamento di € 231.072,95, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di risarcimento dei danni derivati dal sinistro avvenuto il 15.12.2012 in Tricase alla via Pirandello, allorquando la minore , nell'attraversare la carreggiata, veniva investita dallo scooter del convenuto, Pt_1
condotto dal minore sicché cadeva in terra procurandosi gravi lesioni e soffrendo Per_1
notevoli danni, patrimoniali e non, tra cui la perdita della chance dovuta alla rinuncia alla carriera di ginnasta, ristorati in via stragiudiziale solo in parte dalla compagnia convenuta, nella misura di € 45.756,00, oltre ad € 4.491,96 a titolo di spese mediche.
Costituitisi in giudizio, e hanno contestato la CP_2 Controparte_3 fondatezza della domanda risarcitoria proposta, tanto sull'an quanto sul quantum debeatur,
2 replicando che la aveva attraversato improvvisamente la strada, impegnata in una Parte_1
conversazione al telefono cellulare.
Istruita la causa documentalmente e mediante interrogatorio formale, prova per testi e CTU, il
Tribunale di Lecce, con sentenza n. 2459/2022, così provvedeva:
“- accoglie in parte la domanda e, per l'effetto, condanna i convenuti, in solido, al pagamento, in favore di parte attrice, della somma che risulta devalutando annualmente secondo gli indici I.S.T.A.T. l'importo di l'importo di € 53.483,02 determinata in moneta attuale alla data del sinistro, applicando poi la rivalutazione monetaria secondo gli indici
I.S.T.A.T. F.O.I. sul suddetto importo dalla predetta data alla data del versamento della somma pari ad € 50.247,96 sottraendo il detto importo, annualmente rivalutando la differenza ottenuta fino alla data della presente pronuncia, oltre ad interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dal dì del sinistro fino al soddisfo;
- condanna i convenuti, in solido, alla refusione della metà delle spese di lite sostenute da parte attrice, liquidate per l'intero in € 357,00 per spese vive ed in € 12.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso al 15% delle spese forfettarie, iva e cap come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Ivan Mangiullo, dichiaratosi antistatario e con compensazione dell'altra metà;
- pone definitivamente a carico dei convenuti le spese di c.t.u. liquidata nel corso del giudizio.”
Il giudice di prime cure riteneva che il quadro probatorio risultante dallo svolgimento dell'istruttoria consentisse di ascrivere la responsabilità dell'occorso, in pari misura, ai due minori.
Nello specifico, affermava che la condotta di guida del non appariva adeguata alle CP_2
circostanze di spazio e di tempo descritte dai testimoni, dal momento che non gli aveva consentito di avvistare per tempo il pedone che aveva ormai attraversato quasi per intero la carreggiata e di evitare l'impatto, nonostante la manovra di emergenza posta in essere, ossia la
3 brusca frenata.
Tuttavia, risultava censurabile anche la condotta della danneggiata, atteso che la Parte_1 all'atto dell'attraversamento della strada, era distratta dal cercare di avvistare i suoi genitori e dall'uso del telefono cellulare, condotta senz'altro imprudente tenuto conto che il pedone si trovava su una strada trafficata fuori dalle strisce pedonali e che, come riferito dalla medesima, prima di completare l'attraversamento, si era fermata sulla corsia di marcia del per cercare i genitori, ciò che lascia intendere che la ragazza fosse completamente CP_2 disattenta rispetto al traffico veicolare in cui si era immessa, affidandosi totalmente all'altrui capacità di scansarla.
Il CTU quantificava in misura pari al 18% il danno non patrimoniale da lesione permanente dell'integrità psico-fisica subito dalla stima condivisa dal Tribunale in quanto in Parte_1
quanto fondata su corretti criteri di valutazione e derivante da accertamenti immuni da vizi logici e giuridici e da difetti di carattere metodologico.
In applicazione delle tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale adottate dall'Osservatorio per la giustizia civile del Tribunale di Milano, il primo giudice giungeva dunque a quantificare il danno risarcibile nella misura di € 51.975,00, a cui deve aggiungersi un incremento del 41% a titolo di personalizzazione per la perdita della possibilità, a causa del pregiudizio correlato alla impossibilità di svolgere l'attività di ginnastica ritmica a livello agonistico, per un totale di € 90.957,00.
A tale somma devono ulteriormente aggiungersi gli importi che spettanti per incapacità temporanea totale e incapacità temporanea parziale al 50% e al 25% pari, rispettivamente, ad
€ 4.950,00 e 2.475,00 ed € 1.732,00, nonché a la somma di € 5.518,87 per spese mediche ed €
1.333,17 per spese di viaggio entrambe non specificamente per un totale di € 106.966,04, per un totale di € 53.483,02, somma da cui sottrarre l'importo di € 50.247,96, già ricevuto in via stragiudiziale dalla compagnia assicurativa (€ 45.756,00 ed € 4.491,96 per spese mediche).
Avverso la decisione hanno proposto appello con atto notificato il 2.11.2022, Pt_1
4 e . Pt_1 Parte_2 Parte_3
L'appellata si è costituita con comparsa depositata il 22.2.2023 Controparte_3 chiedendo il rigetto dell'appello e spiegando appello incidentale.
L'appellato è rimasto contumace nella presente fase. CP_2
All'udienza collegiale del 22.10.2024, precisate le conclusioni, la causa è stata riservata per la decisione, con assegnazione alle parti del termine di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli appellanti principali si dolgono dell'ingiustizia della sentenza nella parte in cui il
Tribunale ha solo parzialmente accolto la domanda risarcitoria:
● (1) non correttamente valutando, in ordine all'accertamento (erroneo) della responsabilità concorrente dell'infortunata, le “emergenze istruttorie risultanti dalle prove documentali e da quelle orali espletate”;
● (2) omettendo di valutare l'istanza risarcitoria, formulata in primo grado da e in merito al "danno non patrimoniale Parte_3 Parte_2 dagli stessi subito a causa delle macrolesioni patite dalla figlia ”; Pt_1
● (3) erroneamente rigettando l'istanza risarcitoria, formulata in primo grado da in merito al danno patrimoniale (lucro cessante), dalla stessa Parte_3 subito a seguito dell'evento dannoso che aveva coinvolto la figlia;
Pt_1
● (4) erroneamente calcolando la differenza tra importo dovuto ed importo già percepito in via stragiudiziale.
********
L'appellante incidentale si duole dell'ingiustizia della Controparte_3
sentenza nella parte in cui il Tribunale ha:
● (a) erroneamente attribuito la responsabilità del sinistro, sia pure nella misura
5 del 50%, al conducente del ciclomotore di nonostante fosse emersa CP_2 dall'istruttoria la esclusiva responsabilità di Parte_1
● (b) erroneamente riconosciuto come dovute somme ulteriori per personalizzazione del risarcimento del danno;
● (c) erroneamente posto a carico dei convenuti le spese del primo grado, perlomeno da compensare totalmente.
********
La prima doglianza formulata con l'appello principale è fondata. Il primo motivo di appello incidentale è, conseguentemente, infondato.
Giova premettere che, in materia di responsabilità civile da sinistri stradali, in caso di investimento di pedone, vige la presunzione del 100% di colpa in capo al conducente del veicolo di cui all'art. 2054, comma 1, c.c. (cfr. Cass. Sez. 3, 13/07/2023, n. 20137).
Orbene, dalla istruttoria non è emerso alcun elemento atto a fornire la prova, gravante sul conducente del ciclomotore e necessaria per superare la presunzione di responsabilità esclusiva a suo carico, di aver fatto tutto il possibile per evitare l'evento dannoso.
Invero, è emersa dagli atti la prova inequivocabile di contegni, causalmente efficienti nella determinazione del danno, contrari alle norme di comportamento previste dal Codice della
Strada.
Il conducente ha, infatti, ammesso - in sede di sommarie informazioni assunte dai Per_1
Carabinieri- di non essere riuscito, nonostante la (infruttuosa) manovra di frenata (confermata da altri presenti assunti a sommarie informazioni o escussi come testi) ad evitare l'investimento del pedone.
Tanto è evidentemente derivato dal mancato rispetto, oltre che della norma generale di cui all'art. 140 C.d.S., degli obblighi specifici di regolazione della velocità in relazione alle concrete condizioni della circolazione previsti dall'art. 141 C.d.S. (nella fattispecie, presenza di un Luna Park e conseguentemente di numerosi pedoni e veicoli in fase di parcheggio).
6 L'inadeguatezza del contegno del conducente emerge anche dalle dichiarazioni spontanee rese in sede di assunzione di sommarie informazioni da - a suo dire legato da Parte_4
rapporto di amicizia con secondo il quale il conducente del ciclomotore che Persona_1
precedeva quello coinvolto nel sinistro per cui è causa era riuscito ad evitare ogni contatto con
Tale circostanza porta ad escludere che il sinistro possa essere stato causato Parte_1
o concausato da un contegno colposo ed imprevedibile del pedone (attraversamento improvviso).
Non vi è prova certa dell'uso del telefono cellulare (escluso da alcuni testi) e, tantomeno, dell'esistenza di nesso causale tra la presunta telefonata (attività certamente preclusa, in assenza di specifiche modalità di sicurezza, ai soli conducenti stante l'evidente “impatto” sull'utilizzo degli arti superiori e, dunque, sulla guida ma non ai pedoni) e l'evento dannoso.
La responsabilità del sinistro deve essere dunque ascritta in via esclusiva al conducente Per_1
[...]
*******
Il secondo motivo dell'appello principale è privo di fondamento.
Il rigetto implicito della domanda risarcitoria è del tutto giustificato, trattandosi di istanza genericamente formulata nel ricorso introduttivo, non sostenuta da alcuna decisiva prova (lo stato di agitazione accertato dal Pronto soccorso dell'Ospedale Panico in data 8.10.2013 era derivato, secondo la stessa , dalla visione di un film con scene violente e non appare Pt_3
riconducibile con certezza ad un vero e proprio stato patologico derivante dal sinistro).
Inoltre, la patologia invocata come derivante dall'evento dannoso non è stato oggetto di specifiche e rilevanti richieste istruttorie.
**********
Il terzo motivo dell'appello principale è infondato.
Si tratta di richiesta inerente una voce di danno non provato: a tale carenza istruttoria non può
7 ovviarsi con il mero riferimento alle sole dichiarazioni reddituali di , imprenditrice Pt_3 individuale, relative al periodo di imposta 2011, antecedente l'anno (2012) in cui si verificò il sinistro, in mancanza, del tutto significativa, delle dichiarazioni fiscali relative al 2012 ed al
2013, necessarie per valutare l'ipotetica diminuzione della capacità reddituale della
[...]
nel periodo successivo al sinistro. Mancherebbe, in ogni caso, la prova del nesso CP_4
causale tra detto sinistro e la presunta contrazione reddituale.
**********
Il quarto motivo dell'appello principale è infondato.
La compagnia assicuratrice ha versato in favore dell'infortunata la somma complessiva di €
50.247,96 (cfr. nota doc. da 16 a 19 del fascicolo di primo grado di parte . Parte_1
*******
Il secondo motivo dell'appello incidentale è infondato.
Secondo la Suprema Corte, “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento” (Cass. 31681/2024).
La Compagnia assicuratrice non contesta la circostanza – ritenuta acquisita dal primo giudice a seguito dell'istruttoria orale – che la danneggiata prima dell'incidente svolgesse attività agonistica (ginnastica ritmica) che non ha più svolto, limitandosi a censurare la sentenza impugnata per avere riconosciuto l'incremento per la personalizzazione del danno in difetto di circostanze specifiche ed eccezionali tali da giustificarne la liquidazione.
8 Ciò posto, contrariamente all'assunto dell'appellante incidentale, deve ritenersi peculiare – e non ordinario – il pregiudizio sofferto da un soggetto – quale la – che praticava Parte_1
sport (ginnastica ritmica) a livello agonistico.
*******
Il terzo motivo di appello incidentale resta assorbito, posto che in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata il giudice d'appello deve procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, in ragione dell'esito complessivo della lite (Cass. Sez. 3,
13/06/2024, n. 16526).
******
In conclusione, riconosciuta la esclusiva responsabilità del minore nella Per_1 causazione del sinistro, in parziale accoglimento dell'appello principale e disatteso l'appello incidentale, e devono essere condannati, in solido, Controparte_3 CP_2 al pagamento in favore degli odierni appellanti della somma di € 106.966,04, detratta la somma di € 50.247,96 già versata dalla Compagnia assicuratrice, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali come indicato in dispositivo.
Vertendosi in ipotesi di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, le spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate come in dispositivo e tenuto conto dell'esito complessivo della lite, possono essere compensate per un terzo (cfr. Cass., Sez. Un., n.
32061/2022), ponendo i residui due terzi a carico degli odierni appellati.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto di citazione notificato il 2.11.2022 da Parte_1
e nei confronti di e Parte_2 Parte_3 CP_2 [...]
, nonché sull'appello incidentale proposto da quest'ultima, avverso la Controparte_3
sentenza del Tribunale di Lecce n. 2459/2022, così provvede:
9 1) accoglie per quanto di ragione l'appello principale e rigetta l'appello incidentale;
2) per l'effetto, in parziale accoglimento della domanda proposta in primo grado, condanna e in solido, al pagamento, in favore di Controparte_3 CP_2
e , della somma che risulta Parte_1 Parte_2 Parte_3 devalutando annualmente secondo gli indici I.S.T.A.T. l'importo di € 106.966,04 determinata in moneta attuale alla data del sinistro, applicando poi la rivalutazione monetaria secondo gli indici I.S.T.A.T. F.O.I. sul suddetto importo dalla predetta data alla data del versamento della somma pari ad € 50.247,96 sottraendo il detto importo, annualmente rivalutando la differenza ottenuta fino alla data della presente pronuncia, oltre ad interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dal dì del sinistro fino al soddisfo;
3) condanna e in solido, al pagamento in favore di Controparte_3 CP_2
e dei due terzi delle spese di Parte_1 Parte_2 Parte_3 entrambi i gradi di giudizio, liquidate, nell'intero, per il primo grado, in € 12.000,00 per compensi e, per il presente grado, in € 10.00,00 per compensi, oltre esborsi, rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Ivan Mangiullo, antistatario.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello
Lecce, il 29.5.2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
dott. Pietro Merlo dott. Antonio Francesco Esposito
10