Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 03/04/2025, n. 368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 368 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1833/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Lisa Micochero Presidente
dott. Carlo Azzolini Giudice
dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice est.
ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1833/2024 V.G. promossa con ricorso congiunto depositato da:
nato a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1
Via Giacinto Gallina n. 4 (C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. FABIANI C.F._1
CATERINA del Foro di Treviso (pec: ; Email_1
E Parte_2
nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
n. 51/A (C.F.: , rappresentata e difesa dall'avv. PAPANDREA MAURO C.F._2
e dall'Avv. MARICA STIGLIANO MESSUTTI (pec: Email_2
dei quali è elettivamente domiciliata;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Venezia;
In punto: “Modifica regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio”
Conclusioni comuni delle parti: come da ricorso depositato il 29.04.2024 e confermate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi degli artt. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c. in data 1.10.2024 in sostituzione dell'udienza fissata per il giorno 10.10.2024.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il P.M. conclude in data 3.03.2025 per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 29/04/2024 e Parte_1 Pt_3
hanno chiesto la modifica della regolamentazione del regime di mantenimento del
[...]
figlio minore (nato il [...]) e del figlio maggiorenne ma non Persona_1
economicamente autosufficiente (nato il [...]). In particolare, le parti Persona_2
hanno concordato che:
“ 1. il signo verserà alla signor entro il giorno 15 di ogni Parte_1 Parte_3
mese, la somma di € 450,00 (ovvero € 225,00 per ciascun figlio) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, con effetto a partire dalla mensilità di aprile 2025;
2. le spese straordinarie necessarie per i figli rimarranno a carico del padre e della madre in ragione del 50% ciascuno;
per l'individuazione della natura delle stesse, delle modalità di scambio del consenso e di rimborso, le parti rinviano al protocollo del Tribunale di Venezia;
3. la signora continuerà, altresì, a percepire l'assegno unico per il nucleo Parte_3
familiare nella misura del 100% per il solo figli (stante il raggiungimento dei 21 anni Per_1
di età da parte del figli )”. Per_2
Le parti chiedevano, pertanto, l'accoglimento delle conclusioni congiunte formulate. Il Giudice, a seguito dell'udienza del 10.10.2024 tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
Il P.M. intervenuto ha concluso in data 3.03.2025 chiedendo l'accoglimento del ricorso alle condizioni indicate dalle parti.
Le conclusioni congiunte formulate dalle parti possono essere ratificate dal Tribunale.
Infatti, l'assetto complessivo dei rapporti concordato tra le parti appare adeguato a garantire le esigenze di mantenimento, educazione e cura del minore e del figlio Persona_1
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente . Persona_2
Non vi è, infatti, motivo di disattendere le statuizioni a carattere economico così come concordate dalle parti, in quanto congrue e adeguate rispetto alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze della prole.
Le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione collegiale, a modifica delle condizioni stabilite con provvedimento del Tribunale di Venezia del 7.10.2021 nel proc. n. 1974/2021, così provvede:
- Ratifica gli accordi intervenuti tra le parti così come sopra indicati e da intendersi integralmente richiamati;
- Spese compensate tra le parti.
Si comunichi.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 6.03.2025.
Il Giudice estensore dott.ssa Maria Vittoria Valentino
Il Presidente dott.ssa Lisa Micochero