Articolo 24 della Legge 11 ottobre 1990, n. 290
Articolo 23Articolo 25
Versione
2 novembre 1990
Art. 24. 1. Il comitato nazionale dei delegati e' composto da un ingegnere e da un architetto per provincia, eletto a maggioranza assoluta dei voti rispettivamente dagli ingegneri e dagli architetti iscritti alla Cassa nell'ambito della provincia stessa.
2. Le modalita' di votazione sono stabilite con regolamento deliberato dal comitato nazionale dei delegati entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed approvato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro di grazia e giustizia.
3. In seno al comitato nazionale dei delegati possono essere formati dei comitati ristretti per l'esame e la trattazione preliminare degli argomenti di competenza del comitato stesso.
Entrata in vigore il 2 novembre 1990
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