Rigetto
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 24/01/2025, n. 551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 551 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00551/2025REG.PROV.COLL.
N. 04610/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4610 del 2024, proposto da NN CA, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Abbamonte, Paola Rita Esposito, con domicilio eletto presso lo studio Andrea Abbamonte in Roma, via degli Avignonesi n. 5;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente pro tempore , ME PA, NA (Scuola Nazionale dell’Amministrazione), in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
UR Lai, non costituita in giudizio;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta-ter) n. 08767/2024.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché del ME e della NA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 ottobre 2024 il Cons. Luigi Furno e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
FATTO
1. Con bando pubblicato sul Portale “inPA” e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami», n. 103, del 30 dicembre 2022, è stato indetto il "Concorso pubblico, per esami, per l’ammissione di n. 352 allievi al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di n. 294 dirigenti nelle amministrazioni statali, anche a ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici".
L’art. 2, comma 1, del bando ha previsto, per i soggetti non dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, che: “1. Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei requisiti di seguito indicati: a) titolo di studio: a1) laurea specialistica o magistrale oppure diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, nonché dottorato di ricerca, o master di secondo livello, o diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 aprile 2018, n. 80”.
L’art. 5 della lex specialis ha, inoltre, previsto che “gli esami consistono in tre prove scritte e una orale” ed il successivo art. 6 che “nel caso in cui il numero di domande di partecipazione sia pari o superiore a tre volte il numero dei posti messi a concorso, si svolge, anche presso sedi decentrate e con il supporto di strumentazione informatica, ivi compresi dispositivi mobili nella più ampia generalizzazione, una prova preselettiva per determinare l’ammissione dei candidati alle prove scritte”.
2. In data 26 gennaio 2023, la dottoressa CA ha presentato domanda di partecipazione al concorso, dichiarando di essere in possesso dei seguenti titoli:
- abilitazione all’esercizio della professione forense presso le giurisdizioni superiori;
- laurea in giurisprudenza;
- master di secondo livello conseguito presso la scuola di specializzazione alla professione di avvocato internazionalista rilasciato dalla “Scuola nazionale di Alta Formazione Specialistica” dell’Unione forense per la tutela dei diritti umani (UFDU), costituita in seno al Ministero della Giustizia, al Consiglio nazionale Forense, e convenzionata, oltre che con la Scuola Superiore dell’Avvocatura, con cinque Istituti Universitari italiani quali l’Università Sapienza di Roma, l’Università degli Studi di Firenze, l’Università degli Studi di Macerata, l’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli e l’Università degli Studi di Udine.
3. In data 27 giugno 2023, la dottoressa CA ha partecipato alla prova preselettiva, superandola con un punteggio di 42,43, superiore a quello minimo richiesto per accedere alla successiva fase del concorso.
4. A seguito dello svolgimento della prova preselettiva, gli uffici della NA hanno provveduto a svolgere le verifiche relative al possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione, limitatamente ai candidati ammessi alle prove scritte, come previsto dall’art. 3, comma 8, del bando di concorso.
Espletate tali verifiche, con nota dell’8 settembre 2023, la NA ha chiesto alla candidata di fornire chiarimenti in ordine alla natura e alle caratteristiche del titolo post lauream dichiarato nella domanda di partecipazione, non risultando riconducibile ad alcuno dei tre titoli tassativamente previsti dal bando.
5. Con comunicazione del 10 settembre 2023, la candidata ha chiarito le ragioni per cui il titolo posseduto rientrerebbe tra quelli post-universitari considerati utili ai fini dell’accesso al corso-concorso di formazione dirigenziale.
A seguito di ulteriori verifiche istruttorie, in data 22 settembre 2023, la NA ha trasmesso alla candidata una nota nella quale ha evidenziato come il titolo in questione non sarebbe ascrivibile né ad un master universitario di secondo livello, né ad un diploma conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con il D.P.C.M. 27 aprile 2018, n. 80. Conseguentemente, con decreto n. 166/2023, è stata disposta l’esclusione della candidata dalla procedura concorsuale.
6. Con il ricorso di primo grado la dottoressa CA ha impugnato, al fine di ottenerne l’annullamento, il provvedimento di esclusione e gli atti conseguenziali, formulando anche una domanda di risarcimento del danno.
A sostegno delle proprie domande, la parte ha dedotto tre motivi di ricorso, di seguito sinteticamente esposti.
La ricorrente ha, in particolare, contestato, con il primo motivo del ricorso di primo grado, quanto affermato nel provvedimento di esclusione, vale a dire di “non essere munita del titolo di master di secondo livello”, nonché nella nota che chiarisce la “non riconducibilità della ‘Scuola di Alta Formazione Specialistica dell’Unione forense per la tutela dei diritti umani’ al novero delle scuole di specializzazione individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 aprile 2018, n. 80”.
In senso contrario, la ricorrente ha sostenuto che l’art. 2 del citato D.P.C.M., che disciplina le caratteristiche dei diplomi di specializzazione utili ai fini della partecipazione al concorso per titoli ed esami di cui all'articolo 28, comma 1, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 per l’accesso alla qualifica di dirigente, dovrebbe essere letto congiuntamente all’art. 4 del medesimo decreto, secondo il quale “sono da considerare utili anche: a) i titoli post universitari riconosciuti dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del D.P.C.M. 29 settembre 2004, n. 295; b) i diplomi di specializzazione rilasciati dalle Scuole di specializzazione ai sensi dell’articolo 13, comma 6, del decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 3 novembre 1999, n. 509”.
A sostegno dell’assunto formulato, la ricorrente ha richiamato, inoltre, il comma 2 dell’ art. 2, del D.P.C.M. 29 settembre 2004, n. 295, che considera “utili ai fini dell'ammissione al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale i titoli post-universitari rilasciati da istituzioni formative pubbliche o private costituite anche in consorzio, a seguito di corsi biennali, ovvero annuali cumulabili purché conseguiti in anni di corso diversi, riconosciuti secondo le procedure disciplinate dall'articolo 4”.
Alla luce del citato art. 2, la dottoressa CA ha rilevato che il titolo post- universitario da lei posseduto è stato rilasciato dalla “Scuola nazionale di Alta Formazione Specialistica” dell’Unione forense per la tutela dei diritti umani (UFDU), riconosciuta dal Ministero della Giustizia, dal Consiglio nazionale Forense in convenzione/consorzio, oltre che con la Scuola Superiore dell’Avvocatura, anche con cinque Istituti Universitari italiani.
Tale scuola, dunque, non sarebbe un mero ente di formazione privato, ma un’istituzione pubblico-privata riconosciuta come un vero e proprio consorzio universitario sotto il diretto controllo del Ministero della Giustizia.
Per accedervi non sarebbe, infatti, sufficiente la laurea, ma occorrerebbe anche essere iscritti all’albo degli avvocati.
Da tanto discenderebbe, ad avviso della ricorrente, che il titolo in esame, non solo dovrebbe valere quale master di secondo livello, ma anche come titolo addirittura superiore ai diplomi di specializzazione richiamati dall’art. 4, D.P.C.M. n. 80/2018 sub lettera b), per il conseguimento dei quali è sufficiente il mero possesso della laurea.
Con un secondo motivo ha rilevato che il titolo in esame, per le sue caratteristiche, rientrerebbe nel livello 8 (livello massimo) della griglia di riconoscimento delle qualifiche a livello europeo e, come tale, sarebbe assimilabile ad un Master di secondo livello. Pertanto, sarebbe discriminatorio non riconoscere tale qualifica anche in Italia.
Ne discenderebbe che, ignorando il quadro europeo delle qualifiche, la NA avrebbe adottato un provvedimento di esclusione discriminatorio, illogico e viziato da eccesso di potere.
Con un terzo motivo la ricorrente ha invocato a sostegno il principio dell’assorbimento del titolo inferiore in quello superiore.
7. Il TAR del Lazio, con la sentenza 2 maggio 2024, n. 8767, ha dichiarato il ricorso infondato.
8. La dottoressa CA ha proposto appello per i motivi riportati nella parte in diritto.
9. Si è costituita nel presente giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri, insieme a ME e NA, chiedendo di dichiarare l’infondatezza del gravame.
10. All’udienza pubblica del 24 ottobre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Con un primo mezzo di gravame la parte appellante reitera criticamente il terzo motivo del ricorso di primo grado con il quale era stato fatto valere il principio dell’assorbimento del titolo inferiore in quello superiore.
1.1. In particolare, la parte appellante, dopo aver premesso che la giurisprudenza amministrativa (e quella costituzionale) sarebbe prevalentemente orientata a favore del principio dell’assorbimento del titolo inferiore in quello superiore, assume che tale principio dovrebbe trovare applicazione nel caso in esame in quanto il possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione dovrebbe considerarsi “assorbente” rispetto al corso formativo della SSPL, posto che le materie di studio, le attività di tirocinio, gli esami finali che precedono il conseguimento dell’abilitazione forense assorbirebbero, sotto i profili del maggiore approfondimento e della specializzazione, gli insegnamenti impartiti e le attività formative e/o pratiche previste dai programmi del corso di studi presso la SSPL.
2. Il motivo non è fondato.
Reputa il Collegio che osta, nel caso in esame, all’accoglimento del principio di assorbimento la considerazione per cui il titolo c.d. ‘assorbente’, diversamente dal titolo ‘assorbito’ (che è un titolo di studio, in quanto titolo di specializzazione post lauream ), è
costituito da un’abilitazione professionale conseguita all’esito di specifici percorsi formativo e di tirocinio almeno in parte diversi.
2.1. In particolare , le scuole di specializzazione per le professioni legali, in base a quanto prevede l’articolo 16, del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, hanno lo scopo di formare i futuri magistrati, avvocati e notai al fine di consentire loro, all’esito del superamento dei relativi concorsi o dell’esame di stato, di accedere alla relativa professione.
Come correttamente ritenuto dal Giudice di primo grado, il concetto di “assorbimento” implica, sul piano logico prima ancora che giuridico, che ciò che è “assorbito” perda completamente la propria individualità per essere ricompreso in ciò che è “assorbente”. Ne discende che, ai fini dell’accoglimento del principio in esame, appare necessario che tra il secondo termine della relazione (ciò che è “assorbente”) e il primo (ciò che è “assorbito”) sussista un’identità sul piano qualitativo, altrimenti l’assorbimento non potrebbe operare, giacché quella parte di ciò che è assorbito - eterogenea rispetto a ciò che è “assorbente” - continuerebbe ad esistere e a dispiegare effetti giuridici, verificandosi piuttosto un fenomeno di parziale sovrapposizione.
2.2. Alla luce di quanto osservato, prefiggendosi le SSPL lo scopo di fornire una preparazione idonea ad affrontare professioni che, sul piano ontologico, sono almeno in parte diverse (quella magistratuale, forense e notarile), non è possibile sostenere che l’intero piano formativo di tali Scuole possa ritenersi (completamente) assorbito dal superamento dell’esame di abilitazione allo svolgimento di una soltanto delle riferite professioni (quella forense).
Il superamento dell’esame di abilitazione, dunque, di per sé non costituisce una adeguata garanzia di conoscenza del più ampio e complesso programma di studio e formativo delle Scuole di specializzazione nelle professioni legali.
2.3. Né appare condivisibile l’affermazione secondo cui “il ricorrente non ha ritenuto di conseguire anche il diploma SSPL in quanto era già avvocato. Si sarebbe trattato del conseguimento di un titolo di studio superfluo nel suo caso ”, posto che, come rilevato nella sentenza impugnata, il fatto che il diploma in questione sia “superfluo” ai fini dell’esercizio della professione forense non può voler dire che lo stesso sia “superfluo” anche ai fini della partecipazione ad un concorso pubblico.
2.4. Le considerazioni che precedono trovano, del resto, riscontro nell’orientamento giurisprudenziale che applica il principio dell’assorbimento allorché la relazione sia tra titoli di studio, come nel caso tipico del diploma di scuola secondaria superiore in rapporto al diploma di laurea in una disciplina omogenea, rispetto ai quali sussiste una sovrapposizione di materie agevolmente verificabile attraverso l’esame dei relativi piani di studio.
3. Con un secondo mezzo di gravame la parte appellante reitera criticamente il primo motivo del ricorso di primo grado con il quale era stata contestata la circostanza di “non essere munita del titolo di master di secondo livello”, nonché la non riconducibilità della ‘Scuola di Alta Formazione Specialistica dell’Unione forense per la tutela dei diritti umani’ al novero delle scuole di specializzazione individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 aprile 2018, n. 80.
3.1. Ad avviso della parte appellante, l’art. 2 del D.P.C.M. 29 settembre 2004, n. 295, che disciplina le caratteristiche dei diplomi di specializzazione utili ai fini della partecipazione al concorso per titoli ed esami di cui all'articolo 28, comma 1, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 per l’accesso alla qualifica di dirigente, dovrebbe essere letto congiuntamente all’art. 4 del medesimo decreto, secondo il quale “sono da considerare utili anche: a) i titoli post universitari riconosciuti dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del D.P.C.M. 29 settembre 2004, n. 295; b) i diplomi di specializzazione rilasciati dalle Scuole di specializzazione ai sensi dell’articolo 13, comma 6, del decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 3 novembre 1999, n. 509”.
A sostegno dell’assunto formulato la parte appellante invoca anche il comma 2, dell’art. 2 del D.P.C.M. 29 settembre 2004, n. 295, che considera “utili ai fini dell'ammissione al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale i titoli post-universitari rilasciati da istituzioni formative pubbliche o private costituite anche in consorzio, a seguito di corsi biennali, ovvero annuali cumulabili purché conseguiti in anni di corso diversi, riconosciuti secondo le procedure disciplinate dall'articolo 4”.
Sostiene, in particolare, l’appellante che, alla luce del citato art. 2, il titolo post-universitario rilasciato dalla “Scuola nazionale di Alta Formazione Specialistica” dell’Unione forense per la tutela dei diritti umani (UFDU), in quanto rilasciato da una struttura riconosciuta dal Ministero della Giustizia, dal Consiglio nazionale Forense, oltre che convenzionata con la Scuola Superiore dell’Avvocatura e con cinque Istituti Universitari italiani dovrebbe considerarsi idoneo ad integrare il requisito richiesto dal bando.
Tale Scuola, argomenta ulteriormente l’appellante, non sarebbe un mero ente di formazione privato, ma un’istituzione pubblico-privata riconosciuta come un vero e proprio consorzio universitario sotto il diretto controllo del Ministero della Giustizia.
Per accedervi non sarebbe, infatti, sufficiente la laurea, ma occorrerebbe anche essere iscritti all’albo degli Avvocati.
Ne discenderebbe che il titolo posseduto dalla ricorrente andrebbe non solo qualificato come master di secondo livello, ma anche come titolo superiore ai diplomi di specializzazione richiamati dall’art. 4, D.P.C.M. n. 80/2018 sub lettera b), per il conseguimento dei quali è, invece, sufficiente il possesso della laurea.
3.2. Con un ulteriore sub-motivo la parte appellante lamenta l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui non ha accolto il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento (e incoerenza interna), derivante, suo dire, dal fatto che il titolo in questione è stato valutato positivamente in occasione del concorso vinto dalla appellante per l’Ufficio per il Processo indetto dalla stessa Amministrazione che ha indetto il concorso NA, ovvero la Presidenza del Consiglio.
4. Il motivo, nella sua complessiva articolazione, non è fondato.
4.1. Come puntualmente rilevato dal Giudice di primo grado, ancorché il bando non indichi espressamente la natura del “master di secondo livello” che deve essere posseduto dagli aspiranti, l’art. 7, d.P.R. n. 70/13, richiamato nel preambolo del bando stesso, prevede espressamente che “al corso-concorso selettivo di formazione di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono essere ammessi (…) i soggetti muniti di (…) master di secondo livello conseguito presso università italiane o straniere dopo la laurea magistrale”.
Il titolo vantato dall’odierna appellante non integra un master di secondo livello, consistendo in un attestato conseguito all’esito di un percorso di formazione biennale valevole ai fini dell’ottenimento e l’indicazione del titolo di avvocato specialista a norma dell’art. 9 della legge professionale n. 247 del 2012.
4.2. Parimenti da disattendere è la qualificazione del titolo in esame come “diploma di specializzazione”, posto che il d.P.C.M. n. 80/18 (adottato in attuazione del menzionato art. 7, d.P.R. n. 70/13), recante l’individuazione delle scuole di specializzazione che rilasciano i diplomi in relazione alla partecipazione ai concorsi per la qualifica di dirigente di seconda fascia, prevede, all’art. 2, che i diplomi di specializzazione utili ai fini della partecipazione sono quelli rilasciati da scuole di specializzazione istituite presso le università o gli istituti universitari.
Né a diverse conclusioni è possibile giungere valorizzando il rapporto di convenzionamento con diverse Università, previsto dal comma terzo del citato art. 9, posto che le convenzioni di che trattasi rilevano solo sul piano dell’organizzazione dei corsi.
Il requisito dell’istituzione del corso/conseguimento del titolo presso università o istituti universitari, per la sua portata univoca, non appare surrogabile dalla stipula di una semplice convenzione con le università per l’organizzazione e il funzionamento del corso da parte di altro ente, pubblico o privato.
4.3. Inoltre, è inconferente, nel caso di specie, il richiamo effettuato dalla ricorrente all’art. 2 del previgente d.P.C.M. n. 295/04, che considerava utili ai fini dell'ammissione al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale i titoli post-universitari rilasciati, non solo da istituti universitari, ma anche da istituzioni formative private, in quanto lo stesso è stato abrogato dal nuovo d.P.C.M. n. 80/18, che regola la stessa materia.
Inoltre, la disposizione transitoria ivi contenuta (art. 4) fa salvi esclusivamente “i titoli post universitari riconosciuti dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del D.P.C.M. 29 settembre 2004, n. 295” (che prevedeva un formale procedimento di riconoscimento, su istanza delle istituzioni interessate) – riconoscimento di cui non è stata fornita la prova, nonché “i diplomi di specializzazione rilasciati dalle Scuole di specializzazione ai sensi dell’articolo 13, comma 6, del decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 3 novembre 1999, n. 509”, che a sua volta richiama soltanto titoli rilasciati da istituzioni universitarie.
4.4. È, inoltre, infondato il sub-motivo con il quale si fa valere il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento e incoerenza interna, derivante dal fatto che il titolo in questione è stato valutato positivamente in occasione del concorso vinto dalla appellante per l’Ufficio per il Processo indetto dalla stessa Amministrazione che ha indetto il concorso NA ovvero la Presidenza del Consiglio.
Ricorda, al riguardo, il Collegio che il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento postula che l’amministrazione adotti statuizioni tra loro diverse nell’esercizio dello stesso potere, in relazione a fattispecie assolutamente identiche, senza fornire alcuna giustificazione. Come chiarito da una consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato, l’onere di provare l’identità delle situazioni, nonché di identificare le aree che avrebbero goduto del trattamento diverso, grava sul ricorrente che deduce il vizio di disparità di trattamento (Cons. Stato n.476/1997; Cons. Stato n.145/99).
Nel caso di che trattasi, manca, infatti, financo un principio di prova in ordine alla perfetta identità di situazioni.
Ne discende che il dedotto vizio di disparità di trattamento è, pertanto, rimasto indimostrato e solo apoditticamente affermato.
I concorsi posti in comparazione dall’appellante sono, peraltro, oggettivamente diversi, posto che solo il corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola Nazionale dell’Amministrazione è finalizzato a inserire nelle amministrazioni dirigenti a dotati di una capacità di leadership, posto che lo svolgimento del rapporto di lavoro dirigenziale assegna un ruolo centrale alla ricorrenza di quest’ultimo tipo di attitudini, da esprimere in relazione agli obiettivi assegnati e da valutare in relazione ai risultati ottenuti.
5. Con un terzo mezzo di gravame la parte appellante reitera criticamente il secondo motivo del ricorso di primo grado con il quale era stato rilevato che il titolo in esame, per le sue caratteristiche, rientrerebbe nel livello 8 (livello massimo) della griglia di riconoscimento delle qualifiche a livello europeo e, come tale, sarebbe assimilabile ad un Master di secondo livello.
Ad avviso della parte appellante, sarebbe discriminatorio non riconoscere tale qualifica anche in Italia. Ignorando, a suo dire, il quadro europeo delle qualifiche, la NA avrebbe adottato un provvedimento di esclusione discriminatorio, illogico e viziato da eccesso di potere.
6. Il motivo non è fondato.
6.1. In senso contrario è, infatti, agevole osservare che la Direttiva 2005/36/CE, come recepita dal d.lgs. n. 206 del 2007, ad avviso di un contante orientamento del Consiglio di Stato, non ha escluso che lo Stato membro possa subordinare l'accesso a una professione regolamentata al possesso di determinate qualifiche professionali (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 3 gennaio 2020, n. 47; Cons. Stato, sez. VI, n. 1516 del 2017).”
6.2. Più in generale, nel richiedere un titolo attestante un livello adeguato di preparazione all'insegnamento, il bando in esame non restringe irragionevolmente la platea dei partecipanti al pubblico concorso.
Piuttosto, la richiesta del possesso di tale titolo specifico appare coerente con la stessa ratio di fondo che ispira, anche a livello costituzionale, il sistema del reclutamento mediante concorso pubblico.
L'art. 97, terzo comma, della Costituzione prevede, infatti, che, salvo i casi stabiliti dalla legge, «agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso». Ciò significa che la «forma generale e ordinaria di reclutamento per le pubbliche amministrazioni» (Corte costituzionale n. 363 del 2006) è rappresentata da una selezione trasparente, comparativa, basata esclusivamente sul merito e aperta a tutti i cittadini in possesso di requisiti previamente e obiettivamente definiti (Corte costituzionale n.393/2009).
Il concorso pubblico è, infatti, un “meccanismo strumentale al canone di efficienza dell'amministrazione» (sentenza Corte costituzionale n. 205 del 2004), cioè al principio di buon andamento, sancito dall'art. 97, primo comma, Cost.
Il reclutamento dei dipendenti in base al merito si riflette, infatti, migliorandolo, sul rendimento delle pubbliche amministrazioni e sulle prestazioni da queste rese ai cittadini.
7. Con un quarto e ultimo motivo la parte appellante lamenta l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui non ha accolto la domanda risarcitoria formulata in primo grado ex art. 30 c.p.a.
8. Il motivo è infondato.
8.1. Dal complesso delle osservazioni che precedono, sulla base delle quali è stata accertata la legittimità degli atti impugnati, consegue l’assenza di responsabilità, sul piano risarcitorio, dell’Amministrazione resistente.
Sul punto invero è sufficiente richiamare la decisione della Adunanza Plenaria n. 7/2021, che, nel solco della storica sentenza delle Sezioni Unite numero 500 del 1999, ha ribadito la riconducibilità della responsabilità dell’amministrazione per l’illegittimo esercizio dell’attività amministrativa o per il mancato esercizio di quella doverosa al paradigma della responsabilità da fatto illecito.
Secondo i principi ribaditi da quest’ultimo fondamentale arresto giurisprudenziale, elemento centrale nella fattispecie di responsabilità da illegittima attività provvedimentale è l’ingiustizia del danno, da dimostrare in giudizio, diversamente da quanto avviene per la responsabilità da inadempimento contrattuale, in cui la valutazione sull’ingiustizia del danno è assorbita dalla violazione della regola contrattuale.
Declinato nel settore relativo al «risarcimento del danno per lesione di interessi legittimi», di cui all’art. 7, comma 4, cod. proc. amm., il requisito dell’ingiustizia del danno implica che il risarcimento potrà essere riconosciuto se l’esercizio illegittimo del potere amministrativo abbia leso un bene della vita del privato, che quest’ultimo avrebbe avuto titolo per mantenere o ottenere, secondo la dicotomia “interessi legittimi oppositivi - pretensivi”.
Alla stregua di tali condivisibili coordinate interpretative, manca - nel caso all’esame del Collegio - il presupposto dell’ingiustizia del danno, non ravvisandosi, per le ragioni suesposte, un illegittimo esercizio del potere amministrativo da parte della Presidenza del Consiglio, da cui sia conseguita una lesione dell’interesse legittimo della parte appellante.
9. In conclusione, per le ragioni esposte, l’appello deve essere respinto, con conseguente conferma della sentenza appellata.
10. La parziale novità delle questioni esaminate giustifica l’integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge, nei sensi di cui in motivazione.
Compensa tra le parti integralmente le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Si proceda a cura della Segreteria all’oscuramento dei dati relativi alla persona della ricorrente, sussistendo i presupposti come da normativa europea e nazionale a tutela della riservatezza e della privacy.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Gerardo Mastrandrea, Presidente
Silvia Martino, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Michele Conforti, Consigliere
Luigi Furno, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luigi Furno | Gerardo Mastrandrea |
IL SEGRETARIO