Decreto presidenziale 12 maggio 2021
Ordinanza collegiale 18 giugno 2021
Ordinanza collegiale 15 luglio 2021
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, decreto presidenziale 12/05/2021, n. 281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 281 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/05/2021
N. 00281/2021 REG.PROV.PRES.
N. 00435/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 435 del 2021, proposto da
AR RM NO, rappresentata e difesa dagli avvocati Domenico Naso, Francesca Virga, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
nei confronti
AR VA, non costituita in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia
1. Del D.D.G. n. 5572 del 24.03.2021 con il quale il Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto ha pubblicato l'elenco dei candidati che hanno superato la prova scritta del concorso straordinario di cui al D.D. n. 510/2020, per la classe di concorso “A010” – Discipline Grafico - Pubblicitarie, nella parte in cui non è inserita la ricorrente;
2. Dell'elenco allegato al decreto di cui al n. 1), nella parte lesiva per la ricorrente;
3. Del D.D. n. 510 del 23.04.2020 del Ministero dell'Istruzione nella parte in cui, in violazione della legge n. 41 del 06.06.2020 e del D. Lgs. n. 165/01, non ha previsto lo svolgimento della prova di informatica;4. Del D.D. n. 783 del 08.07.2020 nella parte in cui, pur modificando il D.D. n. 510/2020, non ha inserito la prova di informatica tra quelle previste dal concorso;
5. Del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, con il quale è stata disposta l'assegnazione delle prove scritte alla Commissione, per la correzione e conseguente assegnazione dei punteggi;
6. Del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, con il quale sono stati determinati i criteri di correzione degli elaborati;
7. Del verbale di correzione e valutazione della prova scritta della ricorrente, nella parte in cui è stata attribuita la valutazione di 49,5/75 per i cinque quesiti a risposta aperta e 0/5 per il quesito in lingua inglese;
8. Della griglia di valutazione della ricorrente, nella parte in cui viene attribuita la valutazione complessiva di 49,5/80 quale totale della prova scritta;
9. Del provvedimento del Ministero dell'Istruzione, di data e protocollo sconosciuti, con il quale è stato adottato il software per la gestione informatizzata da parte del CINECA dell'intera procedura concorsuale, con particolare riferimento alla correzione degli elaborati avvenuta in violazione dei diritti e degli interessi dei candidati;
10. Del giudizio comminato alla ricorrente in riferimento alla prova sostenuta, che ha determinato il mancato inserimento tra i candidati che hanno superato la prova scritta;
11. Del D.D. n. 510/20 e del D.D. n. 783/20 nella parte in cui, all'art. 13 relativo alla “Prova scritta”, hanno previsto che “Superano le prove di cui ai commi 2, 3 e 4 i candidati che conseguono un punteggio non inferiore a 56/80”, individuando il punteggio minimo per il superamento della medesima;
12. Con espressa riserva di impugnare con motivi aggiunti la graduatoria finale di merito del concorso straordinario in relazione alla classe di concorso della ricorrente, ancora non pubblicata.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’istanza per la notificazione mediante pubblici proclami depositata dalla ricorrente in data 11 maggio 2021;
Visti gli articoli 41, comma 4, e 49, comma 3, cod. proc. amm.;
Rilevato che nella motivazione dell’istanza la ricorrente evidenzia come il reperimento di tutti i nominativi degli eventuali controinteressati – in ragione del loro elevato numero – risulti di estrema difficoltà;
Ritenuto che sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami;
Ritenuto pertanto di disporre, in alternativa alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, la pubblicazione mediante l'inserimento del ricorso e del decreto nell'area tematica del sito ( web ) istituzionale del Ministero dell’Istruzione e dell’Ufficio Scolastico Regionale del Veneto, di un avviso da cui risulti:
1. – l’autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
2. – l’indicazione della parte ricorrente e delle amministrazioni intimate;
3. – gli estremi e l’oggetto degli atti impugnati;
4. – la precisazione in ordine alla possibilità di seguire lo sviluppo del contenzioso consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l’inserimento dell’anno e del numero di registro generale del ricorso;
5. – l’indicazione del numero della presente decisione, con la specificazione che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
P.Q.M.
Autorizza l’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami come da motivazione.
Le prove delle eseguite notificazioni verranno depositate nella segreteria della Sezione nei dieci giorni successivi alla pubblicazione di questo provvedimento.
Manda alla Segreteria per la comunicazione alle parti del presente decreto.
Così deciso il giorno 12 maggio 2021.
| Il Presidente |
| Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO