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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 11/06/2025, n. 396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 396 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott.ssa Maria Naso Consigliere
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e in esito alla relativa camera di consiglio viene emessa la seguente
SENTENZA
in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 768/2022 R.G.L. e vertente
TRA
,la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. GIOVANNI Parte_1
TARZIA, giusta procura in atti;
- appellante –
CONTRO
rappresentato e difeso dall'Avv. Cinzia Lolli, giusta procura in atti;
CP_1
-appellato e
; Controparte_2
CP_3
- appellati contumaci
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 03.05.2019, la ricorrente in epigrafe proponeva opposizione a intimazione di pagamento n. 09420189005174647000, limitatamente alle cartelle di pagamento n.
09420080033820051000 e n. 09420090003044213000, aventi ad oggetto contributi dovuti alla gestione commercianti, e alla cartella di pagamento n. 094 2008 0033252145 - aventi ad oggetto rate premio polizza dipendenti, deducendo la nullità dell'atto impugnato: 1) per inesistenza della notifica;
2) per difetto di notifica degli atti presupposto;
3) per prescrizione del credito anche successiva alla data di asserita notifica delle cartelle.
Nella resistenza di e il Giudice di primo grado dichiarava l'estinzione del giudizio CP_1 CP_3 ex art. 307 comma III c.p.c., in quanto la a seguito dell'ordinanza con la quale il Giudice Parte_1
di primo grado, rilevando la nullità della notifica a , le aveva Controparte_4
ordinato la rinnovazione della stessa in un termine perentorio, aveva notificato il ricorso presso i
E seguenti indirizzi: 1) ; 2) Email_1
t,, !che, tuttavia, risultano essere diversi dall'indirizzo di Email_3
posta elettronica certificata primario corrispondente al seguente:
E
Email_4
Ha proposto appello la , eccependo che l'indirizzo pec primario della resistente Parte_1 [...]
risulta essere, come da estratto del Reginde, Controparte_5
t., cioè l'indirizzo presso il quale ella aveva correttamente Email_3
effettuato la notificazione,;insisteva, dunque, nel merito, nelle conclusioni rassegnate in primo gtrado
CP_ Si è costituito l' eccependo la carenza di interesse ad agire atteso che le cartelle oggetto dell'odierna impugnazione n.09420080033820051000 e n. 09420090003044213000, relative a contribuzione dovuta alla gestione commercianti erano state entrambe stralciate da parte del
Concessionario.
e pur ritualmente citati non si sono costituiti. Controparte_4 CP_3
Con note del 15 marzo 2023, la deduceva che sussisteva l'interesse ad agire Parte_1
quantomeno in relazione alla regolamentazione delle spese di lite.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti. Sono state depositate note nel termine del 10 giugno 2025 fissato nel predetto decreto. La causa è stata decisa nella camera di consiglio dell'11 giugno 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
In effetti l'indirizzo t., risulta essere l'indirizzo Email_3
telematico primario di , dunque il Giudice avrebbe dovuto dichiarare la Controparte_4
contumacia di e decidere la causa nel merito. CP_6
Ciò posto deve essere, però, dichiarata la cessazione della materia del contendere, atteso che la cartella 094 2008 0033252145, così come allegato e provato da in primo grado risulta CP_3 annullata ai sensi del D.L. n. 119/2018, e le altre due cartelle di competenza , di cui l'Ente ha CP_1 segnalato l'integrale avvenuto annullamento, senza alcuna contestazione da parte dell'appellante, portano carichi inferiori a € 1.000,00.
Il procedimento, dunque, va deciso mediante applicazione del disposto dell'art. 4 D.L. 119/2918, a mente del quale “I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorche' riferiti alle cartelle per le quali e' gia' intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati”.
Secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, l'annullamento ai sensi dell'art. 4, comma 1, del d.l. n. 119 del 2018, conv., con modif. in l. n. 136 del 2018, dei debiti tributari inferiori ai mille euro, la cui riscossione sia stata affidata agli agenti di riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010, opera automaticamente "ipso iure" in presenza dei presupposti di legge e, con riferimento ai debiti litigiosi, determina l'estinzione del processo per cessata materia del contendere, senza che assuma rilievo la mancata adozione del provvedimento di sgravio, trattandosi di atto dovuto meramente dichiarativo, previsto solo per consentire i necessari adempimenti tecnici e contabili nell'ambito dei rapporti tra agenti di riscossione ed enti impositori.
(Sez.
5 - Ordinanza n. 15471 del 07/06/2019). Dunque, si tratta di una causa di cessazione della materia del contendere che va dichiarata anche d'ufficio dal giudice, traendo fondamento dall'annullamento ipso iure dei debiti inferiori a mille euro. Va infine precisato che la disposizione in parola si applica anche quando ciascuna cartella rechi importi superiori a € 1.000,00, se i singoli carichi in essa contenuti siano inferiori a detta cifra. Ciò in quanto si è ormai affermato, nella giurisprudenza di legittimità l'indirizzo prevalente secondo cui “… il limite di mille euro di valore del debito è riferito al "singolo carico affidato", per tale dovendo intendersi la singola partita di ruolo, e cioè l'insieme dell'imposta, delle sanzioni e degli interessi accessori, sicché vi rientrano le cartelle anche di importo complessivo superiore a detto valore, il cui singolo carico affidato all'agente della riscossione non superi l'importo di mille euro, costituendo oggetto del condono il singolo debito e non l'importo complessivo della cartella” (Sez. 5 - , Ordinanza n. 11817 del
18/06/2020); Le cartelle oggetto di causa sono quindi annullate d'ufficio ex lege e va per esse pronunciata la cessazione della materia del contendere.
L'esito del giudizio comporta l'integrale compensazione delle spese sia del primo grado – con conferma della statuizione del primo giudice sul punto –che di questo grado, essendo stata decisa la controversia sulla base di ragioni che prescindono dall'accertamento della fondatezza del ricorso
(Cass. 1151/2020, Cass. 13991/2020, 11702/2020).
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro, , Parte_1 CP_1
avverso la sentenza n. 905/2022 del Controparte_7
Giudice del lavoro di Reggio Calabria, pubblicata in 29/04/2022 accoglie l'appello e, nel merito, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese di lite dei due gradi del processo interamente compensate.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio dell'11 giugno 2025
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Carla Arena)
Il Presidente
(Dott. Marialuisa Crucitti)
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott.ssa Maria Naso Consigliere
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e in esito alla relativa camera di consiglio viene emessa la seguente
SENTENZA
in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 768/2022 R.G.L. e vertente
TRA
,la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. GIOVANNI Parte_1
TARZIA, giusta procura in atti;
- appellante –
CONTRO
rappresentato e difeso dall'Avv. Cinzia Lolli, giusta procura in atti;
CP_1
-appellato e
; Controparte_2
CP_3
- appellati contumaci
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 03.05.2019, la ricorrente in epigrafe proponeva opposizione a intimazione di pagamento n. 09420189005174647000, limitatamente alle cartelle di pagamento n.
09420080033820051000 e n. 09420090003044213000, aventi ad oggetto contributi dovuti alla gestione commercianti, e alla cartella di pagamento n. 094 2008 0033252145 - aventi ad oggetto rate premio polizza dipendenti, deducendo la nullità dell'atto impugnato: 1) per inesistenza della notifica;
2) per difetto di notifica degli atti presupposto;
3) per prescrizione del credito anche successiva alla data di asserita notifica delle cartelle.
Nella resistenza di e il Giudice di primo grado dichiarava l'estinzione del giudizio CP_1 CP_3 ex art. 307 comma III c.p.c., in quanto la a seguito dell'ordinanza con la quale il Giudice Parte_1
di primo grado, rilevando la nullità della notifica a , le aveva Controparte_4
ordinato la rinnovazione della stessa in un termine perentorio, aveva notificato il ricorso presso i
E seguenti indirizzi: 1) ; 2) Email_1
t,, !che, tuttavia, risultano essere diversi dall'indirizzo di Email_3
posta elettronica certificata primario corrispondente al seguente:
E
Email_4
Ha proposto appello la , eccependo che l'indirizzo pec primario della resistente Parte_1 [...]
risulta essere, come da estratto del Reginde, Controparte_5
t., cioè l'indirizzo presso il quale ella aveva correttamente Email_3
effettuato la notificazione,;insisteva, dunque, nel merito, nelle conclusioni rassegnate in primo gtrado
CP_ Si è costituito l' eccependo la carenza di interesse ad agire atteso che le cartelle oggetto dell'odierna impugnazione n.09420080033820051000 e n. 09420090003044213000, relative a contribuzione dovuta alla gestione commercianti erano state entrambe stralciate da parte del
Concessionario.
e pur ritualmente citati non si sono costituiti. Controparte_4 CP_3
Con note del 15 marzo 2023, la deduceva che sussisteva l'interesse ad agire Parte_1
quantomeno in relazione alla regolamentazione delle spese di lite.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti. Sono state depositate note nel termine del 10 giugno 2025 fissato nel predetto decreto. La causa è stata decisa nella camera di consiglio dell'11 giugno 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
In effetti l'indirizzo t., risulta essere l'indirizzo Email_3
telematico primario di , dunque il Giudice avrebbe dovuto dichiarare la Controparte_4
contumacia di e decidere la causa nel merito. CP_6
Ciò posto deve essere, però, dichiarata la cessazione della materia del contendere, atteso che la cartella 094 2008 0033252145, così come allegato e provato da in primo grado risulta CP_3 annullata ai sensi del D.L. n. 119/2018, e le altre due cartelle di competenza , di cui l'Ente ha CP_1 segnalato l'integrale avvenuto annullamento, senza alcuna contestazione da parte dell'appellante, portano carichi inferiori a € 1.000,00.
Il procedimento, dunque, va deciso mediante applicazione del disposto dell'art. 4 D.L. 119/2918, a mente del quale “I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorche' riferiti alle cartelle per le quali e' gia' intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati”.
Secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, l'annullamento ai sensi dell'art. 4, comma 1, del d.l. n. 119 del 2018, conv., con modif. in l. n. 136 del 2018, dei debiti tributari inferiori ai mille euro, la cui riscossione sia stata affidata agli agenti di riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010, opera automaticamente "ipso iure" in presenza dei presupposti di legge e, con riferimento ai debiti litigiosi, determina l'estinzione del processo per cessata materia del contendere, senza che assuma rilievo la mancata adozione del provvedimento di sgravio, trattandosi di atto dovuto meramente dichiarativo, previsto solo per consentire i necessari adempimenti tecnici e contabili nell'ambito dei rapporti tra agenti di riscossione ed enti impositori.
(Sez.
5 - Ordinanza n. 15471 del 07/06/2019). Dunque, si tratta di una causa di cessazione della materia del contendere che va dichiarata anche d'ufficio dal giudice, traendo fondamento dall'annullamento ipso iure dei debiti inferiori a mille euro. Va infine precisato che la disposizione in parola si applica anche quando ciascuna cartella rechi importi superiori a € 1.000,00, se i singoli carichi in essa contenuti siano inferiori a detta cifra. Ciò in quanto si è ormai affermato, nella giurisprudenza di legittimità l'indirizzo prevalente secondo cui “… il limite di mille euro di valore del debito è riferito al "singolo carico affidato", per tale dovendo intendersi la singola partita di ruolo, e cioè l'insieme dell'imposta, delle sanzioni e degli interessi accessori, sicché vi rientrano le cartelle anche di importo complessivo superiore a detto valore, il cui singolo carico affidato all'agente della riscossione non superi l'importo di mille euro, costituendo oggetto del condono il singolo debito e non l'importo complessivo della cartella” (Sez. 5 - , Ordinanza n. 11817 del
18/06/2020); Le cartelle oggetto di causa sono quindi annullate d'ufficio ex lege e va per esse pronunciata la cessazione della materia del contendere.
L'esito del giudizio comporta l'integrale compensazione delle spese sia del primo grado – con conferma della statuizione del primo giudice sul punto –che di questo grado, essendo stata decisa la controversia sulla base di ragioni che prescindono dall'accertamento della fondatezza del ricorso
(Cass. 1151/2020, Cass. 13991/2020, 11702/2020).
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro, , Parte_1 CP_1
avverso la sentenza n. 905/2022 del Controparte_7
Giudice del lavoro di Reggio Calabria, pubblicata in 29/04/2022 accoglie l'appello e, nel merito, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese di lite dei due gradi del processo interamente compensate.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio dell'11 giugno 2025
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Carla Arena)
Il Presidente
(Dott. Marialuisa Crucitti)