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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 05/12/2024, n. 4808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4808 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
N.R.G. 1835/2021
Il Giudice Salvatore Franco Santoro, all'udienza del 05/12/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Parte_1
CAROPPO NICOLA MARIA
ricorrente contro
Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv.to GIULIANI VITO
[...]
VIVIANO resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 414 c.p.c. per il riconoscimento della tutela risarcitoria da illegittima collocazione in CISOA nel periodo dell'emergenza da Covid-19.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 05.12.2024.
RAGIONI della DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente, rappresentando di essere stato assunto a tempo indeterminato dal
17.05.2010 alle dipendenze dell' resistente, inquadrato nel 4° CP_1 livello del C.I.R.L. per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico- forestale ed idraulico-agraria della , con qualifica CP_2 professionale di operaio specializzato, addetto allo spegnimento dei fuochi ed alle attività di sistemazione idraulico-forestale, e di essere stato collocato illegittimamente in C.I.S.O.A. dal 23.03.2020 al
19.04.2020 per le seguenti ragioni: a) violazione dell'art. 87, D.L. n.
18/2020; b) mancata previa convocazione delle OO.SS. per valutare la scelta organizzativa e, soprattutto, per l'esame congiunto dei criteri di rotazione, omessi nel caso di specie;
c) disparità di trattamento con gli altri dipendenti di ruolo per i quali opera il CCNL Funzioni
Locali, esentati dal servizio con mantenimento dell'integrale trattamento retributivo, ed anche con gli altri operai addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria non collocati in
C.I.S.O.A.; lamentando un pregiudizio di ordine economico pari alla differenza tra quanto spettante a titolo di trattamento retributivo se non fosse stato posto illegittimamente in C.I.S.O.A. e quanto percepito per lo stesso periodo di collocamento in C.I.S.O.A. a titolo di trattamento sostitutivo della retribuzione pari alla complessiva somma di € 1.008,03 analiticamente calcolata, agiva in giudizio per la condanna dell' resistente al pagamento della retribuzione CP_1 spettante per il periodo di illegittimo collocamento in C.I.S.O.A. dal
23.03.2020 19.04.2020 pari ad € 2.120,16 o altra somma di giustizia ed in subordine per la condanna dell' resistente al pagamento CP_1
a titolo risarcitorio della differenza tra quanto spettante a titolo di retribuzione e quanto percepito a titolo di trattamento sostitutivo della retribuzione per il periodo di illegittimo collocamento in
C.I.S.O.A. dal 23.03.2020 19.04.2020 pari alla complessiva somma di
€ 1.008,03 o altra di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria, con il favore delle spese di lite da distrarre. Allegava documentazione ed avanzava istanze istruttorie.
Si costituiva l' resistente per rappresentare di aver agito in CP_1 conformità alle indicazioni richieste e fornite dall' sulla possibilità CP_3 di accesso alla C.I.S.O.A. senza consultazione e concertazione
Pag. 2 di 29 sindacale;
deduceva, inoltre, l'infondatezza delle doglianze lamentate in ricorso, attesa l'inoperatività al rapporto in esame dell'invocato art. 87 D.L. n. 18/2020, trattandosi di rapporto di diritto privato.
Contestava genericamente la determinazione dei pregiudizi lamentati e domandava, di conseguenza, il rigetto delle domande promosse per infondatezza, vinte le spese di giudizio da distrarre. Allegava documentazione e si opponeva alle istanze istruttorie avanzate in ricorso.
All'udienza fissata per la discussione il decidente pronunciava la sentenza completa di dispositivo e di motivazione.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei limiti della domanda subordinata avanzata dalla parte ricorrente per le seguenti ragioni.
Innanzitutto, occorre fare una necessaria premessa.
A bene vedere, infatti, dalle allegazioni e, soprattutto, dalle produzioni delle parti, ed in particolare dalle richieste inoltrate all' CP_3 dall'allora Commissario straordinario dell'Agenzia resistente, emerge che la parte ricorrente sia stato posto dal 23.03.2020 al 19.04.2020 in C.I.S.O.A. (Cassa Integrazione Speciale per gli Operai ed impiegati a tempo indeterminato dipendenti da imprese Agricole) ed abbia percepito durante lo stesso periodo il trattamento sostitutivo della retribuzione ex artt. 18 D.L.gs n. 148/2015, 8 e segg. L. n.
457/1972.
Tanto premesso, per la decisione della presente controversia, si ritiene dirimente stabilire se possa operare o meno per il rapporto lavorativo in esame l'invocato art. 87 D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2020, che si riporta nei primi tre commi che qui interessano:
Pag. 3 di 29 <
1. Il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, dovuta al COVID-19, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero e non è computabile ai fini del periodo di comporto.
Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è una delle modalità ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, che, conseguentemente:
a) limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza;
b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.
2. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall'amministrazione. In tali casi l'articolo 18, comma 2, della legge 22 maggio 2017,
n. 81 non trova applicazione.
Pag. 4 di 29 3. Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lettera b), e per i periodi di assenza dal servizio dei dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, imposti dai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, adottati nella vigenza dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non è computabile nel limite di cui all'articolo 37, terzo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.>>.
La norma in esame, come facilmente desumibile dal riferimento all'art. 1, comma 2, D.L.gs n. 165/20011, è destinata ad operare
Pag. 5 di 29 esclusivamente per i rapporti di pubblico impiego privatizzato alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
Secondo la prospettazione della parte resistente non potrebbe rientrare nel novero dei destinatari di detta disciplina il rapporto di lavoro della parte ricorrente in quanto di diritto privato.
Ebbene, la tesi sostenuta dalla difesa dell' resistente non CP_1 potrebbe essere condivisa in alcun modo alla luce dei più recenti arresti della Suprema Corte di Cassazione sulla natura del rapporto lavorativo in esame correttamente richiamati nelle note conclusionali dalla difesa della parte ricorrente.
Innanzitutto, deve ritenersi incontestato tra le parti che la parte ricorrente sia stata assunta nei ruoli della resistente. CP_1
A tal proposito occorre partire dalla disamina della L. CP_2
n. 3/2010 istitutiva dell'Agenzia resistente per meglio comprendere la natura del rapporto lavorativo per cui è causa.
Ebbene, con la L. n. 3/2010 è stata istituita l' CP_2 CP_1 resistente alla quale sono stati trasferiti i compiti, i servizi ed in generale tutte le attività irrigue e forestali di competenza regionale ai sensi degli artt. 1 e 2 legge cit.
Pertanto, la legge regionale in esame ha disciplinato una classica ipotesi di trasferimento di attività dalla all' CP_2 CP_1 resistente che, per i profili attinenti ai rapporti lavorativi dei dipendenti trasferiti, è da ricondurre sotto la disciplina dell'art. 31
T.U.P.I., espressamente richiamato dall'art. 12, comma 2, lett. a) L.
n. 3/2010. CP_2
Questo l'art. 31 D.L.vo n. 165/2001:
economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.>>.
Pag. 6 di 29 << Fatte salve le disposizioni speciali, nel caso di trasferimento o conferimento di attività, svolte da pubbliche amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati, al personale che passa alle dipendenze di tali soggetti si applicano l'articolo 2112 del codice civile e si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui all'articolo 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428.>>.
Questo, invece, l'art. 12, commi 1 e 2 L. n. 3/2010: CP_2
< Per lo svolgimento dei compiti istituzionali l' si dota CP_1 di proprio personale tecnico, amministrativo e operaio nel rispetto della dotazione organica, approvata dalla Giunta regionale su proposta del Direttore generale anche in considerazione dei processi assunzionali e di primo inquadramento di cui ai commi successivi nonché dell'articolo
16, comma 5.
2. In fase di prima istituzione l' si avvale: CP_1
a) degli operai di ruolo e degli operai e impiegati a tempo indeterminato alle dipendenze della , già addetti CP_2 alle attività forestali e irrigue, che transitano alle dipendenze dell' ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 31 CP_1 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni);
b) degli operai stagionali forestali e agricoli già assunti a tempo determinato alle dipendenze della CP_2 per lo svolgimento delle attività forestali e irrigue trasferite all'Agenzia, in applicazione del diritto di precedenza di cui al comma 4 quinquies dell'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n.
Pag. 7 di 29 368 (Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES), come inserito dal comma 40 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre
2007, n. 247, a prescindere dall'istanza di cui al comma 4 sexies di detto articolo, come aggiunto dal comma 40 dell'articolo 1 della l. 247/2007. A tal fine, l CP_1 opera, nel corso dell'anno 2010, la trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro degli operai stagionali forestali mediante la loro utilizzazione per una durata pari o superiore a centottantuno giornate lavorative, al fine di assicurare il consolidamento e il miglioramento delle attività di cui agli articoli 2 e 3. Analogamente, l opera, a CP_1 partire dall'anno 2010 e sino al 2012, la progressiva trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro degli operai stagionali irrigui, mediante la loro utilizzazione per una durata via via maggiore sino al raggiungimento di un numero pari o superiore a centottantuno giornate lavorative, in corrispondenza dell'ampliamento e del miglioramento dei servizi e delle attività di cui agli articoli 2 e 3 nonché della integrazione su base territoriale delle attività irrigue con quelle forestali. La trasformazione del rapporto di lavoro di cui alla presente lettera opera esclusivamente per gli operai forestali e irrigui che nel corso dell'anno 2009 abbiano prestato attività lavorativa per non meno di settanta giornate lavorative ovvero per gli operai forestali e irrigui che nel
Pag. 8 di 29 corso del triennio precedente all'anno 2009 abbiano prestato attività lavorativa per non meno di settanta giornate lavorative per ogni anno;
c) dei dipendenti di ruolo della , già addetti CP_2 all'organizzazione e all'amministrazione delle attività forestali e irrigue svolte dalla e trasferite all'Agenzia, CP_2 mediante l'istituto del distacco. Tali dipendenti continuano a beneficiare del trattamento economico, fondamentale e accessorio, in godimento con oneri a carico del bilancio regionale.>>.
In concreto, la L. n. 3/2010 ha previsto per l' CP_2 CP_1 neo istituita una dotazione organica per lo svolgimento delle attività istituzionali ed in fase di prima attuazione ha disposto l'utilizzazione delle seguenti risorse umane suddivise in tre gruppi:
a) operai di ruolo ed operai e impiegati a tempo indeterminato alle dipendenze della , già addetti alle attività CP_2 forestali e irrigue, che transitano alle dipendenze dell' ai CP_1 sensi dell'art. 12, comma 2, lett. a) L. n. CP_2
3/2010;
b) operai stagionali forestali e agricoli già assunti a tempo determinato alle dipendenze della per lo CP_2 svolgimento delle attività forestali e irrigue trasferite all'Agenzia da stabilizzare ai sensi dell'art. 12, comma 2, lett. b) L. CP_2
n. 3/2010;
[...]
c) dipendenti di ruolo della , già addetti all'organizzazione CP_2
e all'amministrazione delle attività forestali e irrigue svolte dalla e trasferite all'Agenzia, mediante l'istituto del CP_2 distacco, con mantenimento del trattamento economico,
Pag. 9 di 29 fondamentale e accessorio, in godimento ai sensi dell'art. 12, comma 2, lett. c) L. n. 3/2010. CP_2
Considerato che la parte ricorrente è stata assunta nel maggio del
2010, alla luce di quanto disposto dall'art. 12, comma 2, lett. b) L.
n. 3/2010 deve ritenersi che detta assunzione sia CP_2 stata diretta conseguenza della stabilizzazione ivi disposta degli operai stagionali aventi titolo.
Tanto premesso, occorre indagare la natura del rapporto lavorativo dopo la sua stabilizzazione.
Innanzitutto, deve ritenersi dato pacifico tra le parti che al ricorrente si applichi la contrattazione privatistica per gli Addetti ai Lavori di
Sistemazione Idraulico-Forestale e Idraulico-Agraria in virtù dell'allora vigente art. 12, comma 3 L. n. 3/2010 che si riporta: CP_2
< Al personale operaio dell'Agenzia si applica il contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico- agraria con conseguente applicazione del relativo trattamento giuridico-economico e assicurativo- previdenziale ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto legge 1 ottobre
1996, n. 510 (Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. Al restante personale dell' , ivi inclusi gli operai già inquadrati nei ruoli CP_1 regionali di cui alla lettera a) del comma 2 e salvo quanto disposto dal comma 5, si applica lo stato giuridico e la disciplina contrattuale per i dipendenti di regioni e autonomie locali e viene confermato il diritto al rientro in casi di mutamento della natura giuridica dell' .>>. CP_1
Pag. 10 di 29 Ebbene, secondo la recente interpretazione fornita dalla Suprema
Corte, la L. n. 3/2010, nella parte in cui prevede CP_2
l'applicabilità della contrattazione di diritto comune al rapporto degli operai addetti ai lavori di sistemazione idraulica e forestale, come altre leggi regionali, si pone in continuità storica con la legislazione nazionale ed in particolare con L. n. 124/1995 in cui era previsto espressamente che il trattamento economico, per quello che qui più interessa, doveva essere regolato dalle norme sulla disciplina del contratto collettivo nazionale di lavoro2. 2 Così ancora Cass. 10811/2023 nella parte in cui ribadisce: “… Dal punto di vista storico, come rilevato anche in altro precedente di questa S.C. riguardante la Regione Campania, "l'applicazione agli operai addetti a lavori di sistemazione idraulica e forestale del contratto collettivo di diritto privato affonda le sue radici nella L. n. 124 del 1985, con la quale era stato previsto che il "Ministero Controparte_4
, per fronteggiare le esigenze relative all'esecuzione dei lavori condotti in amministrazione diretta
[...] per la conservazione e la protezione dei beni indicati nel citato decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, artt. 68 e 83, può ricorrere ad assunzioni di personale operaio con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato" ed era stato stabilito che "le assunzioni e il trattamento economico sono regolati dalle norme sulla disciplina del contratto collettivo nazionale di lavoro e da quelle sul collocamento" e "la richiamata disciplina, come evidenziato dalle Sezioni Unite di questa Corte
(Cass. S.U. n. 3465/1998 e Cass. S.U. n. 24670/2009) si poneva in continuità con le previsioni della L. n.
205 del 1962 che già in precedenza aveva consentito all'amministrazione forestale di assumere, sia pure solo a tempo determinato, operai con contratti di diritto privato" (Cass. 1 marzo 2023, n. 6193).
Si sono poi susseguite, anche all'interno della , varie vicende (D.P.R. n. 10 aprile 1979; L. CP_2
n. 15 del 1994 etc.) rispetto all'utilizzazione del personale operaio salariato con contratto CP_2 di natura privatistica ed alla gestione di servizi di bonifica, irrigui, agricoli etc., che qui non mette conto approfondire, in quanto l'oggetto del contendere riguarda, più limitatamente, personale già a tempo determinato presso la Regione ed inquadrato in (Omissis) a tempo indeterminato, con rinvio al CCNL di diritto privato per effetto dell'art. 12, comma 2, lett. b) e comma 3, prima parte, L. 3 del CP_2
2010 cit.
4.2 Ferma restando la discrezionalità del legislatore nel disciplinare secondo le modalità più opportune, nei limiti dei canoni costituzionali, la disciplina del rapporto di lavoro anche dei dipendenti degli enti pubblico non economici, la giurisprudenza di questa S.C. si è consolidata, proprio in relazione a normative analoghe di altri enti regionali di analoghi settori, nel senso che l'applicazione del CCNL di diritto privato non osta alla qualificazione del rapporto in termini di lavoro pubblico.
Ciò è stato detto fin dalla lontana Cass., S.U., 29 luglio 1998 n. 7419, a fini di riparto della giurisdizione, ma più di recente l'orientamento si è andato consolidando con pronunce riguardanti analoghi regimi degli operai forestali della Regione Sardegna (Cass. 7 dicembre 2015, n. 24805 e poi, insieme ad altre, Cass. 2 dicembre 2016, n. 24666, al fine di escludere la conversione del rapporto a tempo determinato illegittimo in rapporto a tempo indeterminato, con applicazione piena del d. lgs. 165 del
Pag. 11 di 29 2001, art. 36) e dei lavoratori addetti a sistemazione idraulica forestale e idraulica agraria della Val
d'Aosta (Cass. 26 maggio 2020 n. 9786).
Si può dunque ritenere che tale sia il principio generale vigente in materia, in sé tra l'altro coerente con la palese esigenza - a meno di esplicite e specifiche previsioni del legislatore rispetto a singole situazioni - di tendenziale omogeneità nella disciplina del lavoro pubblico privatizzato.
4.3 Declinando tale principio rispetto al caso di specie, ne deriva che il richiamo dell'art. 12, comma 3, prima parte al "contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico- forestale e idraulico-agraria" ed al relativo "trattamento giuridico-economico e assicurativo- previdenziale" va inteso come strettamente inerente, per quanto qui interessa, alle qualifiche di inquadramento dei lavoratori ed alle mansioni esigibili, nonché al trattamento economico ivi previsto.
Profili, questi ultimi che in qualche misura impattano meno, anche per gli adeguamenti normativi di cui si dirà, sulle caratteristiche centrali dell'assetto del pubblico impiego privatizzato.
Viceversa, non può operare, per la prevalenza delle regole comuni del lavoro privatizzato ed in specie del d. lgs. 165 del 2001, art. 52, la disciplina di acquisizione del diritto all'inquadramento per effetto dell'esercizio di fatto delle corrispondenti mansioni superiori.
L'art. 52 cit. va infatti letto in diretto coordinamento con le norme (art. 6,40-bis e 48) del d. lgs.
165/2001 che regolamentano, a fini di buon andamento, tutto l'assetto dei fabbisogni e delle dotazioni proprie della P.A., in vista della programmazione e sostenibilità finanziaria del suo operato.
Norme la cui fisionomia verrebbe alterata dalla possibilità che comportamenti di fatto possano comportare acquisizioni di diritto.
Anzi, a ben vedere, opinando diversamente e stante anche il disallineamento che si realizzerebbe rispetto all'assetto comune dell'impiego privatizzato, si dovrebbe sospettare la normativa regionale di violazione della Costituzione, art. 117, comma 2 lett. l) per avere essa disciplinato, come non le è concesso, materia propria dell'ordinamento civile.
Con riferimento ai profili privatistici di regolazione del rapporto di lavoro, la Consulta infatti - si cita da Corte Costituzionale 25 luglio 2022, n. 190 - "ha costantemente affermato che la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici rientra nella materia "ordinamento civile", attribuita in via esclusiva al legislatore statale dalla Cost., art. 117, comma 2, lettera l), (sentenze n. 146, n. 138 e n. 10 del 2019). Ciò comporta che le Regioni non possono alterare le regole che disciplinano tali rapporti privati (ex multis, sentenza n. 282 del 2004)" ed ha altresì ribadito che ""(l)a materia dell'ordinamento civile, riservata in via esclusiva al legislatore statale, investe la disciplina del trattamento economico e giuridico dei dipendenti pubblici e ricomprende tutte le disposizioni che incidono sulla regolazione del rapporto di lavoro (ex plurimis, sentenze n. 175 e n. 72 del 2017, n. 257 del 2016, n. 180 del 2015, n. 269,
n. 211 e n. 17 del 2014)" (sentenza n. 257 del 2020)" (sentenza n. 25 del 2021)." Aggiungendosi altresì che "con riguardo alla disciplina dei rapporti di lavoro pubblico e alla loro contrattualizzazione, è stato affermato da questa Corte che "i principi fissati dalla legge statale in materia "costituiscono tipici limiti di diritto privato, fondati sull'esigenza, connessa al precetto costituzionale di eguaglianza, di garantire l'uniformità nel territorio nazionale delle regole fondamentali di diritto che disciplinano i rapporti fra privati e, come tali, si impongono anche alle Regioni a statuto speciale (...)"" (sentenza n.
154 del 2019; nello stesso senso, sentenze n. 232 e n. 81 del 2019, n. 234 del 2017, n. 225 e n. 77 del
2013)".
Pag. 12 di 29 E la legislazione regionale di cui si discute è stata ritenuta dalla
Suprema Corte “… coerente con i principi dell'ordinamento generale del d.lgs. 165/2001 …” proprio perché, rendendo vincolante la contrattazione collettiva di diritto comune storicamente richiamata dalla legislazione nazionale per la regolazione del trattamento economico del rapporto in esame, così come hanno fatto tante altre leggi regionali, ha contribuito a garantire uniformità di disciplina nel peculiare settore.
Si consideri, infatti, a tal proposito, che la Consulta “… (omissis)… ha costantemente affermato che la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici, compreso il loro trattamento economico e
Tutto ciò orienta verso un'interpretazione della norma regionale coerente con i principi dell'ordinamento generale del D.Lgs. n. 165 del 2001.
4.4. L'assetto come sopra ricostruito trova del resto riscontro puntuale sia in dati della stessa Legge
Regionale della cui applicazione qui si discute, sia nell'evolversi della legislazione nazionale, cui si è già fatto cenno.
4.4.1. Sul piano regionale, la L. n. 3 del 2010, art. 12, co., 1 è rigoroso nel prevedere che (Omissis) "si dota di proprio personale tecnico, amministrativo e operaio nel rispetto della dotazione organica, approvata dalla Giunta regionale su proposta del Direttore generale anche in considerazione dei processi assunzionali e di primo inquadramento di cui ai commi successivi", tra cui appunto il comma che regola ratione temporis la vicenda di questa causa richiamando la contrattazione di diritto privato.
4.4.2 Sul piano nazionale, il D.L. 120 del 2021 conv. con mod. in L. 155 del 2021, art.
7-bis, prevede altresì ora che "per gli addetti ai lavori agricoli e forestali assunti con contratti di diritto privato dalle amministrazioni di cui al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 1, comma 2, per l'esecuzione in amministrazione diretta dei lavori concernenti le opere di bonifica, idraulico-forestali, idraulico-agrarie, di gestione forestale, di prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi e in zone di interfaccia urbano- rurale, di forestazione e agrarie-florovivaistiche si applicano, nei limiti di spesa previsti a legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti per le spese del personale delle pubbliche amministrazioni, i relativi contratti o accordi collettivi nazionali, regionali e provinciali. Per le amministrazioni pubbliche partecipa al tavolo di contrattazione nazionale e a livello territoriale per la stipulazione del contratto collettivo nazionale di lavoro privatistico un rappresentante delle regioni".
Previsioni che richiamano i vincoli di spesa e, integrando la compagine datoriale in ambito sindacale di un rappresentante degli enti di riferimento, in qualche misura allinea il modello, pur nella specificità, a quello generale proprio del D.Lgs. n. 165 del 2001, a conferma delle conclusioni di principio sopra assunte. … (omissis)…”.
Pag. 13 di 29 giuridico, rientra nella materia "ordinamento civile", attribuita in via esclusiva al legislatore statale dalla Cost., art. 117, comma 2, lettera l), … (omissis)…” e che “… (omissis)… i principi fissati dalla legge statale in materia costituiscono tipici limiti di diritto privato, fondati sull'esigenza, connessa al precetto costituzionale di eguaglianza, di garantire l'uniformità nel territorio nazionale delle regole fondamentali di diritto che disciplinano i rapporti fra privati…
(omissis)…”3.
In concreto, la L. n. 3/2010, rendendo vincolante per CP_2 gli operai addetti ai lavori di sistemazione idraulica e forestale l'applicazione della contrattazione collettiva di diritto comune di settore, ha attuato la finalità perseguita dal legislatore statale di omogeneizzare la regolamentazione del settore ed ha fatto concreta applicazione del principio del pari trattamento contrattuale (all'interno dello stesso settore) di cui all'art. 45, comma 2 T.U.P.I.4.
Oggi non potrebbe più dubitarsi dell'operatività della contrattazione di diritto comune al rapporto in esame, alla luce della portata inequivoca del comma 2 quinquies dell'art. 12 della L. n. 3/2010, CP_2 introdotto dalla L. n. 36/2017, che vincola l' CP_2 CP_1 resistente all'applicazione indiscriminata della contrattazione collettiva di diritto comune per tutti gli operai ed impiegati forestali, almeno a partire dalla sua entrata in vigore.
Questa la norma citata:
< Al personale forestale/agricolo, impiegato, ovvero operaio, dell'agenzia si applica il contratto collettivo 3 Così C. Cost. n. 190/2022, che richiama C. Cost. 154/2019 e precedenti conformi.
Pag. 14 di 29 nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, con conseguente applicazione del relativo trattamento giuridico- economico e assicurativo-previdenziale.>>.
Analoga disciplina sul piano nazionale è intervenuta di recente proprio per rendere vincolante l'applicazione della contrattazione collettiva di diritto comune per gli addetti ai lavori agricoli e forestali.
Questo l'art. 7 bis D.L. n. 120/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 155/2021:
< Per gli addetti ai lavori agricoli e forestali assunti con contratti di diritto privato dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, per l'esecuzione in amministrazione diretta dei lavori concernenti le opere di bonifica, idraulico-forestali, idraulico-agrarie, di gestione forestale, di prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi e in zone di interfaccia urbano- rurale, di forestazione e agrarie-florovivaistiche si applicano, nei limiti di spesa previsti a legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti per le spese del personale delle pubbliche amministrazioni, i relativi contratti o accordi collettivi nazionale, regionali e provinciali. Per le amministrazioni pubbliche partecipa al tavolo di contrattazione nazionale e a livello territoriale per la stipulazione del contratto collettivo nazionale di lavoro privatistico un rappresentante delle regioni.>>.
Tanto premesso, deve ribadirsi che il tipo di rapporto lavorativo in esame, pur avendo una connotazione del tutto peculiare sotto il profilo della disciplina dell'inquadramento professionale, delle mansioni esigibili e, soprattutto, del trattamento economico, in
Pag. 15 di 29 quanto regolamentati, questi importanti profili, dalla contrattazione collettiva di diritto comune, in ogni caso è assoggettato per tutti gli altri aspetti alla generale disciplina del pubblico impiego di cui al
D.L.vo n. 165/2001.
A ben vedere, infatti, all'art. 1, comma 2 L. n. 3/2010 CP_2 istituiva dell' resistente è chiaramente stabilito che: CP_1
<< L' ha personalità giuridica di diritto pubblico e CP_1 opera quale ente tecnico-operativo preposto all'attuazione degli interventi oggetto della presente legge, attraverso attività e servizi a connotazione non economica finalizzati al sostegno dell'agricoltura e alla tutela del patrimonio boschivo.>>.
Dalla inequivocabile portata letterale della norma appena richiamata l' Controparte_5
è da annoverare tra gli enti pubblici non economici.
[...]
Ne consegue l'assoggettamento al D.L.vo n. 165/2001 ai sensi dell'art. 1, comma 2 D.L.vo n. 165/2001 che si riporta:
<< Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le
Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
Pag. 16 di 29 legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al >> CP_6
Tanto è stato chiarito dalla Suprema Corte in una recente pronuncia5.
Sebbene sia indiscussa l'applicazione della contrattazione collettiva privatistica in ragione delle peculiarità del settore nel quale operano gli operai addetti ai lavori di sistemazione idraulica e forestale6, il 5 Così Cass. n. 10811/2023 nella parte in cui ribadisce: “ … (omissis)… Va intanto premesso come non possa esservi alcun dubbio rispetto al fatto che (Omissis) sia ente pubblico non economico. La Legge Regionale n. 3 del 2010, istitutiva di esso, fa riferimento al trattarsi di persona giuridica "di diritto pubblico" (art. 1, comma 2) e le attività svolte sono proprie del corrispondente settore di pertinenza della
, operando (Omissis) come mero "ente tecnico-operativo", mediante attività e servizi "a CP_2 connotazione non economica", finalizzati al sostegno dell'agricoltura e alla tutela del patrimonio boschivo.
Il tutto in un contesto in cui l'ente è soggetto ad un assai forte indirizzo regionale (v. la declinazione di esso nelle varie ipotesi regolate dall'art. 4 L. cit.), con nomina parimenti regionale del CP_2
Direttore Generale.
Tutti gli elementi di cui sopra sono palesemente ed univocamente convergenti nel senso della qualificazione in termini di ente pubblico non economico di (Omissis), che va dunque ritenuta tale. …
(omissis)…”. 6 Si tenga conto di quanto chiaramente affermato in contenzioso che ha coinvolto operai forestali dipendenti di ruolo della Regione Campania da Cass. 6193/2023: “… (omissis)… l'applicazione agli operai addetti a lavori di sistemazione idraulica e forestale del contratto collettivo di diritto privato affonda le sue radici nella L. n. 124 del 1985, con la quale era stato previsto che il "Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per fronteggiare le esigenze relative all'esecuzione dei lavori condotti in amministrazione diretta per la conservazione e la protezione dei beni indicati nel citato D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, artt. 68 e 83, può ricorrere ad assunzioni di personale operaio con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato." ed era stato stabilito che "Le assunzioni e il trattamento economico sono regolati dalle norme sulla disciplina del contratto collettivo nazionale di lavoro e da quelle sul collocamento"; la richiamata disciplina, come evidenziato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U. n. 3465/1998 e Cass. S.U. n. 24670/2009) si poneva in continuità con le previsioni della L. n. 205 del 1962 che già in precedenza aveva consentito all'amministrazione forestale di assumere, sia pure solo a tempo determinato, operai con contratti di diritto privato;
4.2. a seguito del trasferimento delle competenze dallo Stato alle Regioni la Regione Campania, con la L.
27 luglio 1977, n. 37, ricalcando le disposizioni della normativa nazionale, aveva previsto "In via transitoria, e comunque non oltre l'entrata in vigore delle norme per la disciplina organica della gestione dei beni agrari e forestali della Regione e della delega riguardante le funzioni amministrative in materia di foreste e di bonifica di cui al D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, le amministrazioni incaricate della gestione
Pag. 17 di 29 dei suddetti beni, gli Ispettorati dipartimentali delle Foreste e gli altri Enti e amministrazioni delegati e abilitati, nel rispetto e nei limiti delle norme legislative vigenti, ad eseguire in amministrazione diretta lavori concernenti le opere di bonifica idraulico - forestali, idraulico - agrarie e di riforestazione, possono impiegare, per dette opere, lavoratori assunti con contratto di diritto privato, nell'osservanza delle norme sul collocamento e delle leggi previdenziali in agricoltura e dei contratti ed accordi collettivi sindacali di categoria.";
4.3. successivamente la L.R. n. 13 del 1987, oltre a prevedere l'istituzione dell'Ufficio
[...]
(art. 10) e la delega di funzioni alle ed alle Amministrazioni Controparte_7 Parte_2
Provinciali (art. 4), all'art. 32, intitolato "garanzie occupazionali", aveva stabilito che l'impiego del personale forestale "sarà effettuato a norma dei Contratti Collettivi Nazionali ed integrativo regionale vigenti, ad eccezione di quanto indicato al punto B dell'art. 5 ed all'art. 11 del CCNL 22 marzo 1984 e dell'art. 3 del CIR 28 marzo 1989 ed equivalenti indicazioni dei successivi contratti";
4.4. è poi intervenuta la L. 7 maggio 1996, n. 11 che, nel testo originario, stabiliva, all'art. 30, "Gli interventi previsti nella presente legge vengono di norma realizzati mediante l'impiego del personale idraulico - forestale già in attività presso gli Enti delegati ed i Settori forestali dell'Area Generale di
Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario, nel rispetto dei contratti nazionali ed integrativo regionale per la categoria.
2. Gli Enti delegati e la Regione si impegnano a negoziare, congiuntamente con le organizzazioni sindacali di categoria, i contratti integrativi regionali ed a recepire gli stessi entro i termini previsti dai contratti nazionali.
3. Qualora espressamente previsto nel contratto integrativo regionale, viene rinviata alla contrattazione decentrata l'organizzazione del lavoro, ivi compresa la possibilità del turn - over, e la distribuzione delle giornate lavorative tra forza lavoro, fermo restando l'obbligo di osservare le finalità produttive ed i tempi tecnici di realizzazione dei lavori."
4.5. il comma 1 della disposizione citata è stato, poi, modificato dalla L.R. 24 luglio 2006, n. 14, con la quale è stato previsto che "Gli interventi previsti dall'art. 2, realizzati in economia nella forma della amministrazione diretta, sono eseguiti mediante l'impiego del personale idraulico-forestale legittimamente in attività presso gli enti delegati ed i settori regionali forestali decentrati, nel rispetto dei contratti nazionale ed integrativo regionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria";
4.6. gli interventi normativi succedutisi nel tempo hanno, quindi, ribadito l'applicazione ai rapporti di lavoro, finalizzati a garantire la gestione dei beni agrari e forestali della Regione, della contrattazione collettiva nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico - forestale e idraulico - agraria, contrattazione applicabile ai dipendenti di "Comunità montane, Enti pubblici, Consorzi forestali, Aziende speciali ed altri Enti che, con finanziamento pubblico ed in amministrazione diretta, o in affidamento se cooperative o enti di imprese di altra natura, svolgano attività di: sistemazione e manutenzione idraulico-forestale e idraulico-agraria; imboschimento e rimboschimento;
miglioramento dei boschi esistenti ed attività connesse;
difesa del suolo;
valorizzazione ambientale e paesaggistica" (così si esprime la richiamata contrattazione collettiva quanto al campo di applicazione della stessa);
4.7. a fronte di detto quadro normativo destituita di fondamento è la pretesa del ricorrente volta ad ottenere l'applicazione dei CCNL per i dipendenti del comparto regioni ed autonomie locali, perché
l'applicazione della contrattazione collettiva di diritto privato è espressamente prevista dalla legislazione regionale, che nel far ciò si è posta in continuità con le analoghe disposizioni dettate dal legislatore nazionale;
Pag. 18 di 29 rapporto lavorativo in esame rimane pur sempre assoggetto per tutti gli aspetti diversi dalle qualifiche di inquadramento dei lavoratori, dalle mansioni esigibili e dal trattamento retributivo alla generale disciplina di cui al D.L.vo n. 165/2001, per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità cui occorre dare continuità.
Ed infatti, la Suprema Corte di Cassazione, intrepretando proprio la legislazione regionale cha ha reso vincolante la contrattazione collettiva di diritto comune ai rapporti d'impiego degli operai dell' resistente, ha chiarito quanto segue: “…(omissis)… il CP_1 richiamo dell'art. 12, comma 3, prima parte al "contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria" ed al relativo
"trattamento giuridico-economico e assicurativo- previdenziale" va inteso come strettamente inerente, per quanto qui interessa, alle qualifiche di inquadramento dei lavoratori ed alle mansioni esigibili, nonché al trattamento economico ivi previsto. … (omissis)…7.
4.8. non giova richiamare le pronunce di questa Corte (cfr. Cass. n. 11360/2020; Cass. n.
3805/2019; Cass. n. 24808/2015) che hanno qualificato di impiego pubblico i rapporti di lavoro instaurati da regioni ordinarie (Veneto), a statuto speciale (Valle d'Aosta) o da enti pubblici istituiti per la gestione del demanio forestale (Ente Foreste della Sardegna e Azienda Forestale della Regione
Calabria); quelle pronunce, infatti, rese in fattispecie nelle quali veniva in rilievo la diversa questione della conversione in rapporto a tempo indeterminato di contratti a termine con clausola di durata affetta da nullità, pur ritenendo applicabile, in ragione della natura pubblica del datore di lavoro, il D.Lgs. n.
165 del 2001, art. 36, non hanno mancato di dare atto dell'applicazione ai rapporti in discussione di una contrattazione diversa da quella disciplinata dagli artt. 47 e seguenti dello stesso decreto;
4.9. l'applicazione della contrattazione collettiva di diritto privato, espressamente prevista dal legislatore, non determina alcuna violazione del principio di parità di trattamento rispetto agli altri dipendenti regionali e si giustifica in ragione del particolare settore nel quale gli operai forestali operano
… (omissis)…”.
Pag. 19 di 29 Pertanto, facendo concreta applicazione al caso in esame dei principi appena riportati, occorre ritenere che il richiamo contenuto nella disciplina sopra riportata alla contrattazione collettiva di diritto comune debba essere strettamente limitato ai soli tre seguenti aspetti del rapporto lavorativo:
1) qualifiche di inquadramento;
2) mansioni esigibili;
3) trattamento economico.
Per tutti gli altri spetti, pertanto, deve operare la disciplina generale di cui al D.L.vo n. 165/2001.
La Suprema Corte di Cassazione, inoltre, intervenendo di recente proprio su questioni afferenti al tipo di rapporto lavorativo in esame ha espressamente chiarito che: “… (omissis)… la sottoposizione di un rapporto di lavoro con un ente pubblico non economico alla disciplina di un contratto collettivo di lavoro di diritto privato, con riferimento ad attività istituzionali del medesimo ente, non comporta il fuoriuscire di tale rapporto dall'ambito del lavoro pubblico privatizzato e dunque, salva espressa e specifica previsione contraria da parte della norma di legge, trovano comunque applicazione le regole generali di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001 … (omissis)…”8.
Non solo, richiamando precedenti conformi, la Corte di Cassazione, con una recente pronuncia, ha ribadito i seguenti princìpi di diritto cui dare continuità: “… (omissis)… il primo ed il secondo motivo, da trattare unitariamente in ragione della loro connessione logica e giuridica, sono fondati per le ragioni indicate da Cass. n. 10811/2023,
Pag. 20 di 29 con la quale, in fattispecie sovrapponibile a quella oggetto di causa, è stato enunciato il principio di diritto secondo cui "la sottoposizione di un rapporto di lavoro con un ente pubblico non economico alla disciplina di un contratto collettivo di lavoro di diritto privato, con riferimento ad attività istituzionali del medesimo ente, non comporta il fuoriuscire di tale rapporto dall'ambito del lavoro pubblico privatizzato e dunque, salva espressa e specifica previsione contraria da parte della norma di legge, trovano comunque applicazione le regole generali di cui al D.Lgs. n. 165 del
2001; in particolare, rispetto al personale operaio dell'(Omissis)
((Omissis)) il cui rapporto, ai sensi della Legge n. 3 CP_2 del 2010, art. 12, comma 3, nel testo ratione temporis applicabile, è regolato dal contratto collettivo nazionale privatistico per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, trova applicazione il d. lgs. 165 del 2001, art. 52 e dunque l'esercizio di fatto di mansioni superiori a quelle di formale inquadramento, mentre dà diritto alle corrispondenti retribuzioni, non è utile all'acquisizione definitiva della qualifica superiore"; la pronuncia citata, alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att.
c.p.c., ha ricostruito il quadro normativo e contrattuale e si è posta in continuità con l'orientamento, già formatosi nella giurisprudenza di questa Corte, sulla natura dei rapporti che intercorrono, in ambito regionale, fra le amministrazioni pubbliche (Regioni o enti pubblici non economici dalle stesse istituiti) ed il personale addetto a lavori di sistemazione idraulica e forestale, orientamento secondo cui l'applicazione del CCNL di diritto privato, risalente alla disciplina nazionale dettata in epoca antecedente al trasferimento delle competenze dallo Stato alle Regioni, di per sé non osta alla
Pag. 21 di 29 qualificazione del rapporto in termini di lavoro pubblico (cfr. fra le tante Cass. n. 11360/2020; Cass. n. 3805/2019; Cass. n.
24808/2015 e più di recente Cass. n. 6193/2023); … (omissis)…”9.
Chiarita, pertanto, la natura del rapporto di lavoro in esame di diritto pubblico contrattualizzato, diversamente da quanto affermato dalla parte resistente, occorre ritenere vincolante anche per il rapporto lavorativo di cui si discute la disciplina invocata dalla parte ricorrente contenuta nell'art. 87 del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2020, sopra cit.
Ebbene, nei primi tre commi della norma appena richiamata è stato stabilito che fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019 una delle modalità ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa dovesse essere il lavoro agile;
in caso di impossibilità di fare ricorso al lavoro agile per i periodi di assenza dal servizio dei dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, D.Lgs n. 165/2001, tra cui rientra anche il rapporto lavorativo della parte ricorrente, imposti dai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, le pubbliche amministrazioni erano abilitate all'adozione delle seguenti soluzioni alternative tra loro: utilizzo delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva.
Una volta esperite tali opzioni, le amministrazioni potevano ricorrere all'esenzione dal servizio previa motivazione, con la precisazione che il periodo di esenzione dal servizio costituiva servizio prestato a tutti
Pag. 22 di 29 gli effetti di legge, dunque anche e, soprattutto, sotto l'aspetto retributivo.
Ebbene, deve ritenersi incontestato tra le parti che l' abbia CP_1 fatto ricorso alle alternative sopra richiamate ed in particolare all'esenzione dal servizio con mantenimento dell'integrale trattamento retributivo esclusivamente per i propri dipendenti per il quali si applica il CCNL Funzioni Locali ed è pacifico che la stessa CP_1 abbia posto in C.I.S.O.A. dal 23.03.2020 al 19.04.2020 esclusivamente gli operai, come il ricorrente, addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria, fatta eccezione per poche unità utilizzate per interventi irrigui ritenuti indifferibili, sull'erroneo presupposto della natura privatistica dei loro rapporti lavorativi.
Tanto premesso, chiarita la natura del rapporto lavorativo in esame di pubblico impiego contrattualizzato e riscontrata l'operatività dell'art. 87 del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla L. n.
27/2020, per tutto il personale alle dipendenze dell' resistente CP_1
a prescindere dal CCNL applicato e, pertanto, anche per gli operai addetti ai lavori di sistemazione idraulica e forestale come il ricorrente, occorre affermare l'illegittimità della condotta datoriale nei confronti della parte ricorrente per averlo posto in cassa integrazione speciale per operai agricoli in violazione di una norma vincolante.
Non solo, deve essere affermata, altresì, l'illegittimità del ricorso alla
C.I.S.O.A. (Cassa Integrazione Speciale per Operai Agricoli), quale peculiare trattamento sostitutivo della retribuzione per operai agricoli accessibile alle sole imprese ed amministrazioni pubbliche che gestiscono in forma imprenditoriale aziende agricole o eseguono lavori di forestazione in forza degli artt. 18 D.L.gs 148/2015, 8 e segg. L. n. 457/1972 che si riportano:
Pag. 23 di 29 - art. 18, comma 1, D.L.gs 148/2015:
< Restano in vigore le disposizioni di cui agli articoli 8 e seguenti della legge 8 agosto 1972, n. 457, e successive modificazioni per quanto compatibili con il presente decreto.>>
- art. 8 L. n. 457/1972 nella versione operante ratione temporis:
< Agli operai agricoli con contratto a tempo indeterminato, che siano sospesi temporaneamente dal lavoro per intemperie stagionali o per altre cause non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori, è dovuto un trattamento sostitutivo della retribuzione, per le giornate di lavoro non prestate, nella misura dei due terzi della retribuzione di cui all'art.
3. Detto trattamento è corrisposto per la durata massima di novanta giorni nell'anno.
Ai lavoratori beneficiari del trattamento sostitutivo spettano gli assegni familiari a carico della relativa cassa unica.
Ai fini della presente legge sono considerati operai agricoli i salariati fissi e gli altri lavoratori sempre a tempo indeterminato che svolgono annualmente oltre 180 giornate lavorative presso la stessa azienda.>>.
Ebbene, l'art. 18 D.L.gs 148/2015 disciplina disposizioni particolari destinate ad operare per le sole imprese del settore agricolo.
Tra le imprese del settore agricolo non può rientrare in alcun modo l' resistente, trattandosi di ente pubblico non economico che CP_1 non gestisce in forma imprenditoriale attività agricola ex art. 2135
c.c.
A ben vedere, infatti, nella legge regionale istitutiva dell' CP_1 resistente non si rinviene alcun obbligo di produzione di utili per sostenere i costi di gestione.
Pag. 24 di 29 A rigore, ai sensi dell'art. 13 L. n. 3/2010, il CP_2 finanziamento dei compiti istituzionali e delle attività affidate all' resistente, ente strumentale della , è quasi CP_1 CP_2 interamente di derivazione pubblica (regionale, statale e comunitaria).
Questa la norma appena cit.:
<
1. L' realizza i propri compiti e provvede alla CP_1 gestione del personale mediante le seguenti entrate:
a) contributi ordinari della;
CP_2
b) contributi straordinari della;
CP_2
c) contributi eventuali dello Stato;
d) introiti a qualunque titolo derivanti dalla gestione delle attività assegnate all' ; CP_1
e) proventi derivanti da specifici progetti con finanziamenti statali e comunitari;
f) contributi ottenuti sulla base di eventuali incentivazioni disposte da leggi statali e comunitarie.>>.
Tanto depone per l'inapplicabilità dell'art. 18 D.L.vo n. 148/2015 all' resistente, non potendosi qualificare detto ente alla CP_1 stregua di un'impresa del settore agricolo in senso stretto10. 10 In tal senso cfr. Cass. n. 28972/2024 nella parte in cui ha affermato i seguenti principi cui dare continuità: “… (omissis)… Emerge dal chiaro tenore letterale della disposizione che gli Enti pubblici sono tenuti alla contribuzione presso l solo limitatamente alle imprese o aziende agricole che l'ente Pt_3 eserciti. Occorre cioè che l'attività agricola svolta in via strumentale dall'ente pubblico abbia natura d'impresa. Diversamente da quanto sostengono i motivi di ricorso, non rileva la sola tipologia di attività - che deve essere agricola - ma occorre che l'attività agricola sia esercitata da imprese o aziende agricole, quindi con il requisito dell'imprenditorialità di cui all'art. 2135 c.c.
Ebbene, ai fini del carattere imprenditoriale dell'attività agricola, come di quella commerciale, è richiesto (Cass. 25478/19, Cass. 6835/14) non lo scopo di lucro (c.d. lucro soggettivo), ma la sussistenza di una obiettiva economicità dell'attività esercitata, intesa quale proporzionalità tra costi e ricavi (c.d. lucro oggettivo).
Pag. 25 di 29 Non solo, la speciale disposizione contenuta nell'art. 8 L. n. 457/1972 nella versione applicabile ratione temporis al caso in esame risulta espressamente riservata ai soli operai agricoli stabili.
Tra questi non possono annoverarsi in alcun modo gli operai dipendenti dell' resistente, come il ricorrente, addetti ai lavori CP_1 di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria, trattandosi, questi ultimi, di pubblici dipendenti con rapporto di pubblico impiego contrattualizzato, secondo tutto quanto sopra chiarito.
Pertanto, concludendo, l' resistente non solo non poteva fare CP_1 legittimamente ricorso alla C.I.S.O.A. per gli operai, come il ricorrente, addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria, quanto, piuttosto, avrebbe dovuto applicare agli stessi lo stesso trattamento riservato agli altri suoi dipendenti per i quali opera il CCNL Funzioni Locali ex art. 87 del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2020, trattandosi, in entrambi i casi, di rapporti lavorativi di pubblico impiego contrattualizzato.
Evidente risulta, di conseguenza, la violazione dell'art. 87 cit. nei confronti degli operai dipendenti dall'Agenzia resistente addetti, come il ricorrente, ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico- agraria.
Fondata è, di conseguenza, la domanda subordinata formulata dalla parte ricorrente se si considera che laddove l' resistente CP_1 avesse adottato, come doveva, per tutti i suoi dipendenti, compresi gli operai, come il ricorrente, addetti ai lavori di sistemazione
Ciò non accade riguardo alla Azienda Forestas, la quale non è tenuta al principio di economicità, non essendo imposta la produzione di ricavi con cui autofinanziarsi per sostenere costi di gestione. La stessa è definita dalla legge regionale n. 6/16 (art. 35, co. 3) non come impresa o azienda, ma come mera "struttura tecnico-operativa della Regione", e non si autofinanzia, ma viene finanziata in larga parte tramite contributi esterni, regionali, statali e comunitari (art. 52, lett. c), d), e). … (omissis)…”.
Pag. 26 di 29 idraulico-forestale ed idraulico-agraria, le misure previste dall'art. 87 del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2020,
e, soprattutto, se non avesse fatto ricorso esclusivamente per questi ultimi alla C.I.S.O.A., come illegittimamente ha fatto, nessun pregiudizio di ordine economico sarebbe stato arrecato alla parte ricorrente pari alla differenza tra quanto avrebbe percepito a titolo retributivo e quanto di fatto percepito a titolo di trattamento sostitutivo della retribuzione per il periodo di collocamento in
C.I.S.O.A.
Ciò posto, accertata la responsabilità datoriale ed accertato l'an del pregiudizio subito dalla parte ricorrente, passando alla determinazione del danno patrimoniale lamentato, occorre ritenere dato pacifico il calcolo operato in ricorso dalla parte ricorrente, se si considera la genericità delle contestazioni mosse dalla parte resistente ai conteggi allegati e prodotti dalla parte ricorrente.
Tanto chiarito, incontestata oltre che provata dalla parte ricorrente tramite la produzione delle buste-paga di marzo ed aprile 2020
l'erogazione in suo favore dello speciale trattamento C.I.S.O.A. di cui si discute, va condannata l' resistente al risarcimento del CP_1 danno arrecato alla parte ricorrente pari alla complessiva somma di €
1.008,03 corrispondente alla differenza tra quanto spettante a titolo retributivo e quanto percepito a titolo di trattamento sostitutivo della retribuzione per il periodo di collocamento in C.I.S.O.A. dal
23.03.2020 al 19.04.2020, oltre interessi sulla somma di anno in anno rivalutata secondo gli indici Istat dalla maturazione del diritto all'effettivo soddisfo.
Assorbite tutte le altre domande e doglianze formulate dalle parti.
Le spese di lite, da liquidarsi in dispositivo con applicazione dei valori medi di liquidazione delle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e
Pag. 27 di 29 decisionale dello scaglione compreso tra € 0,01 ed € 1.100,00 per le controversie di lavoro previsto nella Tabella allegata al D.M. n.
55/2014 in vigore dal 03.04.2014 aggiornata con il D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia in ragione di quanto effettivamente ottenuto in questo giudizio ai sensi dell'art. 5 D.M. n.
55/2014 aggiornato con il D.M. n. 147/2022, andranno regolate facendo applicazione del principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di BARI- in composizione monocratica nella persona del dott. Salvatore Franco SANTORO in funzione di GIUDICE del LAVORO
- definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- accoglie la domanda subordinata avanzata dalla parte ricorrente e, per l'effetto, condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente al risarcimento del danno economico subito pari alla complessiva somma di €
1.008,03 corrispondente alla differenza tra quanto spettante a titolo retributivo e quanto percepito a titolo di trattamento sostitutivo della retribuzione per il periodo di collocamento in
C.I.S.O.A. dal 23.03.2020 al 19.04.2020, oltre interessi sulla somma di anno in anno rivalutata secondo gli indici Istat dalla maturazione del diritto all'effettivo soddisfo;
- condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di giudizio che liquida in complessivi
€ 641,00 a titolo di compenso professionale ai sensi dell'art. 4
D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. n. 147/2022, oltre Iva,
Cpa e spese forfettarie pari al 15% del compenso integrale ai sensi dell'art. 2 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. n.
147/2022, da distrarre ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Pag. 28 di 29 Bari,05/12/2024
Il Giudice del lavoro
Salvatore Franco Santoro
Pag. 29 di 29 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Questa la norma cit. < Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non 4 Cfr. punto 5.8 di Cass. 11953/2023. 7 Così Cass. n. 10811/2023. 8 Così Cass. n. 10811/2023. 9 Così Cass. n. 21006/2023.
Sezione Lavoro
N.R.G. 1835/2021
Il Giudice Salvatore Franco Santoro, all'udienza del 05/12/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Parte_1
CAROPPO NICOLA MARIA
ricorrente contro
Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv.to GIULIANI VITO
[...]
VIVIANO resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 414 c.p.c. per il riconoscimento della tutela risarcitoria da illegittima collocazione in CISOA nel periodo dell'emergenza da Covid-19.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 05.12.2024.
RAGIONI della DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente, rappresentando di essere stato assunto a tempo indeterminato dal
17.05.2010 alle dipendenze dell' resistente, inquadrato nel 4° CP_1 livello del C.I.R.L. per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico- forestale ed idraulico-agraria della , con qualifica CP_2 professionale di operaio specializzato, addetto allo spegnimento dei fuochi ed alle attività di sistemazione idraulico-forestale, e di essere stato collocato illegittimamente in C.I.S.O.A. dal 23.03.2020 al
19.04.2020 per le seguenti ragioni: a) violazione dell'art. 87, D.L. n.
18/2020; b) mancata previa convocazione delle OO.SS. per valutare la scelta organizzativa e, soprattutto, per l'esame congiunto dei criteri di rotazione, omessi nel caso di specie;
c) disparità di trattamento con gli altri dipendenti di ruolo per i quali opera il CCNL Funzioni
Locali, esentati dal servizio con mantenimento dell'integrale trattamento retributivo, ed anche con gli altri operai addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria non collocati in
C.I.S.O.A.; lamentando un pregiudizio di ordine economico pari alla differenza tra quanto spettante a titolo di trattamento retributivo se non fosse stato posto illegittimamente in C.I.S.O.A. e quanto percepito per lo stesso periodo di collocamento in C.I.S.O.A. a titolo di trattamento sostitutivo della retribuzione pari alla complessiva somma di € 1.008,03 analiticamente calcolata, agiva in giudizio per la condanna dell' resistente al pagamento della retribuzione CP_1 spettante per il periodo di illegittimo collocamento in C.I.S.O.A. dal
23.03.2020 19.04.2020 pari ad € 2.120,16 o altra somma di giustizia ed in subordine per la condanna dell' resistente al pagamento CP_1
a titolo risarcitorio della differenza tra quanto spettante a titolo di retribuzione e quanto percepito a titolo di trattamento sostitutivo della retribuzione per il periodo di illegittimo collocamento in
C.I.S.O.A. dal 23.03.2020 19.04.2020 pari alla complessiva somma di
€ 1.008,03 o altra di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria, con il favore delle spese di lite da distrarre. Allegava documentazione ed avanzava istanze istruttorie.
Si costituiva l' resistente per rappresentare di aver agito in CP_1 conformità alle indicazioni richieste e fornite dall' sulla possibilità CP_3 di accesso alla C.I.S.O.A. senza consultazione e concertazione
Pag. 2 di 29 sindacale;
deduceva, inoltre, l'infondatezza delle doglianze lamentate in ricorso, attesa l'inoperatività al rapporto in esame dell'invocato art. 87 D.L. n. 18/2020, trattandosi di rapporto di diritto privato.
Contestava genericamente la determinazione dei pregiudizi lamentati e domandava, di conseguenza, il rigetto delle domande promosse per infondatezza, vinte le spese di giudizio da distrarre. Allegava documentazione e si opponeva alle istanze istruttorie avanzate in ricorso.
All'udienza fissata per la discussione il decidente pronunciava la sentenza completa di dispositivo e di motivazione.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei limiti della domanda subordinata avanzata dalla parte ricorrente per le seguenti ragioni.
Innanzitutto, occorre fare una necessaria premessa.
A bene vedere, infatti, dalle allegazioni e, soprattutto, dalle produzioni delle parti, ed in particolare dalle richieste inoltrate all' CP_3 dall'allora Commissario straordinario dell'Agenzia resistente, emerge che la parte ricorrente sia stato posto dal 23.03.2020 al 19.04.2020 in C.I.S.O.A. (Cassa Integrazione Speciale per gli Operai ed impiegati a tempo indeterminato dipendenti da imprese Agricole) ed abbia percepito durante lo stesso periodo il trattamento sostitutivo della retribuzione ex artt. 18 D.L.gs n. 148/2015, 8 e segg. L. n.
457/1972.
Tanto premesso, per la decisione della presente controversia, si ritiene dirimente stabilire se possa operare o meno per il rapporto lavorativo in esame l'invocato art. 87 D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2020, che si riporta nei primi tre commi che qui interessano:
Pag. 3 di 29 <
1. Il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, dovuta al COVID-19, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero e non è computabile ai fini del periodo di comporto.
Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è una delle modalità ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, che, conseguentemente:
a) limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza;
b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.
2. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall'amministrazione. In tali casi l'articolo 18, comma 2, della legge 22 maggio 2017,
n. 81 non trova applicazione.
Pag. 4 di 29 3. Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lettera b), e per i periodi di assenza dal servizio dei dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, imposti dai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, adottati nella vigenza dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non è computabile nel limite di cui all'articolo 37, terzo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.>>.
La norma in esame, come facilmente desumibile dal riferimento all'art. 1, comma 2, D.L.gs n. 165/20011, è destinata ad operare
Pag. 5 di 29 esclusivamente per i rapporti di pubblico impiego privatizzato alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
Secondo la prospettazione della parte resistente non potrebbe rientrare nel novero dei destinatari di detta disciplina il rapporto di lavoro della parte ricorrente in quanto di diritto privato.
Ebbene, la tesi sostenuta dalla difesa dell' resistente non CP_1 potrebbe essere condivisa in alcun modo alla luce dei più recenti arresti della Suprema Corte di Cassazione sulla natura del rapporto lavorativo in esame correttamente richiamati nelle note conclusionali dalla difesa della parte ricorrente.
Innanzitutto, deve ritenersi incontestato tra le parti che la parte ricorrente sia stata assunta nei ruoli della resistente. CP_1
A tal proposito occorre partire dalla disamina della L. CP_2
n. 3/2010 istitutiva dell'Agenzia resistente per meglio comprendere la natura del rapporto lavorativo per cui è causa.
Ebbene, con la L. n. 3/2010 è stata istituita l' CP_2 CP_1 resistente alla quale sono stati trasferiti i compiti, i servizi ed in generale tutte le attività irrigue e forestali di competenza regionale ai sensi degli artt. 1 e 2 legge cit.
Pertanto, la legge regionale in esame ha disciplinato una classica ipotesi di trasferimento di attività dalla all' CP_2 CP_1 resistente che, per i profili attinenti ai rapporti lavorativi dei dipendenti trasferiti, è da ricondurre sotto la disciplina dell'art. 31
T.U.P.I., espressamente richiamato dall'art. 12, comma 2, lett. a) L.
n. 3/2010. CP_2
Questo l'art. 31 D.L.vo n. 165/2001:
economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.>>.
Pag. 6 di 29 << Fatte salve le disposizioni speciali, nel caso di trasferimento o conferimento di attività, svolte da pubbliche amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati, al personale che passa alle dipendenze di tali soggetti si applicano l'articolo 2112 del codice civile e si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui all'articolo 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428.>>.
Questo, invece, l'art. 12, commi 1 e 2 L. n. 3/2010: CP_2
< Per lo svolgimento dei compiti istituzionali l' si dota CP_1 di proprio personale tecnico, amministrativo e operaio nel rispetto della dotazione organica, approvata dalla Giunta regionale su proposta del Direttore generale anche in considerazione dei processi assunzionali e di primo inquadramento di cui ai commi successivi nonché dell'articolo
16, comma 5.
2. In fase di prima istituzione l' si avvale: CP_1
a) degli operai di ruolo e degli operai e impiegati a tempo indeterminato alle dipendenze della , già addetti CP_2 alle attività forestali e irrigue, che transitano alle dipendenze dell' ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 31 CP_1 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni);
b) degli operai stagionali forestali e agricoli già assunti a tempo determinato alle dipendenze della CP_2 per lo svolgimento delle attività forestali e irrigue trasferite all'Agenzia, in applicazione del diritto di precedenza di cui al comma 4 quinquies dell'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n.
Pag. 7 di 29 368 (Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES), come inserito dal comma 40 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre
2007, n. 247, a prescindere dall'istanza di cui al comma 4 sexies di detto articolo, come aggiunto dal comma 40 dell'articolo 1 della l. 247/2007. A tal fine, l CP_1 opera, nel corso dell'anno 2010, la trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro degli operai stagionali forestali mediante la loro utilizzazione per una durata pari o superiore a centottantuno giornate lavorative, al fine di assicurare il consolidamento e il miglioramento delle attività di cui agli articoli 2 e 3. Analogamente, l opera, a CP_1 partire dall'anno 2010 e sino al 2012, la progressiva trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro degli operai stagionali irrigui, mediante la loro utilizzazione per una durata via via maggiore sino al raggiungimento di un numero pari o superiore a centottantuno giornate lavorative, in corrispondenza dell'ampliamento e del miglioramento dei servizi e delle attività di cui agli articoli 2 e 3 nonché della integrazione su base territoriale delle attività irrigue con quelle forestali. La trasformazione del rapporto di lavoro di cui alla presente lettera opera esclusivamente per gli operai forestali e irrigui che nel corso dell'anno 2009 abbiano prestato attività lavorativa per non meno di settanta giornate lavorative ovvero per gli operai forestali e irrigui che nel
Pag. 8 di 29 corso del triennio precedente all'anno 2009 abbiano prestato attività lavorativa per non meno di settanta giornate lavorative per ogni anno;
c) dei dipendenti di ruolo della , già addetti CP_2 all'organizzazione e all'amministrazione delle attività forestali e irrigue svolte dalla e trasferite all'Agenzia, CP_2 mediante l'istituto del distacco. Tali dipendenti continuano a beneficiare del trattamento economico, fondamentale e accessorio, in godimento con oneri a carico del bilancio regionale.>>.
In concreto, la L. n. 3/2010 ha previsto per l' CP_2 CP_1 neo istituita una dotazione organica per lo svolgimento delle attività istituzionali ed in fase di prima attuazione ha disposto l'utilizzazione delle seguenti risorse umane suddivise in tre gruppi:
a) operai di ruolo ed operai e impiegati a tempo indeterminato alle dipendenze della , già addetti alle attività CP_2 forestali e irrigue, che transitano alle dipendenze dell' ai CP_1 sensi dell'art. 12, comma 2, lett. a) L. n. CP_2
3/2010;
b) operai stagionali forestali e agricoli già assunti a tempo determinato alle dipendenze della per lo CP_2 svolgimento delle attività forestali e irrigue trasferite all'Agenzia da stabilizzare ai sensi dell'art. 12, comma 2, lett. b) L. CP_2
n. 3/2010;
[...]
c) dipendenti di ruolo della , già addetti all'organizzazione CP_2
e all'amministrazione delle attività forestali e irrigue svolte dalla e trasferite all'Agenzia, mediante l'istituto del CP_2 distacco, con mantenimento del trattamento economico,
Pag. 9 di 29 fondamentale e accessorio, in godimento ai sensi dell'art. 12, comma 2, lett. c) L. n. 3/2010. CP_2
Considerato che la parte ricorrente è stata assunta nel maggio del
2010, alla luce di quanto disposto dall'art. 12, comma 2, lett. b) L.
n. 3/2010 deve ritenersi che detta assunzione sia CP_2 stata diretta conseguenza della stabilizzazione ivi disposta degli operai stagionali aventi titolo.
Tanto premesso, occorre indagare la natura del rapporto lavorativo dopo la sua stabilizzazione.
Innanzitutto, deve ritenersi dato pacifico tra le parti che al ricorrente si applichi la contrattazione privatistica per gli Addetti ai Lavori di
Sistemazione Idraulico-Forestale e Idraulico-Agraria in virtù dell'allora vigente art. 12, comma 3 L. n. 3/2010 che si riporta: CP_2
< Al personale operaio dell'Agenzia si applica il contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico- agraria con conseguente applicazione del relativo trattamento giuridico-economico e assicurativo- previdenziale ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto legge 1 ottobre
1996, n. 510 (Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. Al restante personale dell' , ivi inclusi gli operai già inquadrati nei ruoli CP_1 regionali di cui alla lettera a) del comma 2 e salvo quanto disposto dal comma 5, si applica lo stato giuridico e la disciplina contrattuale per i dipendenti di regioni e autonomie locali e viene confermato il diritto al rientro in casi di mutamento della natura giuridica dell' .>>. CP_1
Pag. 10 di 29 Ebbene, secondo la recente interpretazione fornita dalla Suprema
Corte, la L. n. 3/2010, nella parte in cui prevede CP_2
l'applicabilità della contrattazione di diritto comune al rapporto degli operai addetti ai lavori di sistemazione idraulica e forestale, come altre leggi regionali, si pone in continuità storica con la legislazione nazionale ed in particolare con L. n. 124/1995 in cui era previsto espressamente che il trattamento economico, per quello che qui più interessa, doveva essere regolato dalle norme sulla disciplina del contratto collettivo nazionale di lavoro2. 2 Così ancora Cass. 10811/2023 nella parte in cui ribadisce: “… Dal punto di vista storico, come rilevato anche in altro precedente di questa S.C. riguardante la Regione Campania, "l'applicazione agli operai addetti a lavori di sistemazione idraulica e forestale del contratto collettivo di diritto privato affonda le sue radici nella L. n. 124 del 1985, con la quale era stato previsto che il "Ministero Controparte_4
, per fronteggiare le esigenze relative all'esecuzione dei lavori condotti in amministrazione diretta
[...] per la conservazione e la protezione dei beni indicati nel citato decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, artt. 68 e 83, può ricorrere ad assunzioni di personale operaio con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato" ed era stato stabilito che "le assunzioni e il trattamento economico sono regolati dalle norme sulla disciplina del contratto collettivo nazionale di lavoro e da quelle sul collocamento" e "la richiamata disciplina, come evidenziato dalle Sezioni Unite di questa Corte
(Cass. S.U. n. 3465/1998 e Cass. S.U. n. 24670/2009) si poneva in continuità con le previsioni della L. n.
205 del 1962 che già in precedenza aveva consentito all'amministrazione forestale di assumere, sia pure solo a tempo determinato, operai con contratti di diritto privato" (Cass. 1 marzo 2023, n. 6193).
Si sono poi susseguite, anche all'interno della , varie vicende (D.P.R. n. 10 aprile 1979; L. CP_2
n. 15 del 1994 etc.) rispetto all'utilizzazione del personale operaio salariato con contratto CP_2 di natura privatistica ed alla gestione di servizi di bonifica, irrigui, agricoli etc., che qui non mette conto approfondire, in quanto l'oggetto del contendere riguarda, più limitatamente, personale già a tempo determinato presso la Regione ed inquadrato in (Omissis) a tempo indeterminato, con rinvio al CCNL di diritto privato per effetto dell'art. 12, comma 2, lett. b) e comma 3, prima parte, L. 3 del CP_2
2010 cit.
4.2 Ferma restando la discrezionalità del legislatore nel disciplinare secondo le modalità più opportune, nei limiti dei canoni costituzionali, la disciplina del rapporto di lavoro anche dei dipendenti degli enti pubblico non economici, la giurisprudenza di questa S.C. si è consolidata, proprio in relazione a normative analoghe di altri enti regionali di analoghi settori, nel senso che l'applicazione del CCNL di diritto privato non osta alla qualificazione del rapporto in termini di lavoro pubblico.
Ciò è stato detto fin dalla lontana Cass., S.U., 29 luglio 1998 n. 7419, a fini di riparto della giurisdizione, ma più di recente l'orientamento si è andato consolidando con pronunce riguardanti analoghi regimi degli operai forestali della Regione Sardegna (Cass. 7 dicembre 2015, n. 24805 e poi, insieme ad altre, Cass. 2 dicembre 2016, n. 24666, al fine di escludere la conversione del rapporto a tempo determinato illegittimo in rapporto a tempo indeterminato, con applicazione piena del d. lgs. 165 del
Pag. 11 di 29 2001, art. 36) e dei lavoratori addetti a sistemazione idraulica forestale e idraulica agraria della Val
d'Aosta (Cass. 26 maggio 2020 n. 9786).
Si può dunque ritenere che tale sia il principio generale vigente in materia, in sé tra l'altro coerente con la palese esigenza - a meno di esplicite e specifiche previsioni del legislatore rispetto a singole situazioni - di tendenziale omogeneità nella disciplina del lavoro pubblico privatizzato.
4.3 Declinando tale principio rispetto al caso di specie, ne deriva che il richiamo dell'art. 12, comma 3, prima parte al "contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico- forestale e idraulico-agraria" ed al relativo "trattamento giuridico-economico e assicurativo- previdenziale" va inteso come strettamente inerente, per quanto qui interessa, alle qualifiche di inquadramento dei lavoratori ed alle mansioni esigibili, nonché al trattamento economico ivi previsto.
Profili, questi ultimi che in qualche misura impattano meno, anche per gli adeguamenti normativi di cui si dirà, sulle caratteristiche centrali dell'assetto del pubblico impiego privatizzato.
Viceversa, non può operare, per la prevalenza delle regole comuni del lavoro privatizzato ed in specie del d. lgs. 165 del 2001, art. 52, la disciplina di acquisizione del diritto all'inquadramento per effetto dell'esercizio di fatto delle corrispondenti mansioni superiori.
L'art. 52 cit. va infatti letto in diretto coordinamento con le norme (art. 6,40-bis e 48) del d. lgs.
165/2001 che regolamentano, a fini di buon andamento, tutto l'assetto dei fabbisogni e delle dotazioni proprie della P.A., in vista della programmazione e sostenibilità finanziaria del suo operato.
Norme la cui fisionomia verrebbe alterata dalla possibilità che comportamenti di fatto possano comportare acquisizioni di diritto.
Anzi, a ben vedere, opinando diversamente e stante anche il disallineamento che si realizzerebbe rispetto all'assetto comune dell'impiego privatizzato, si dovrebbe sospettare la normativa regionale di violazione della Costituzione, art. 117, comma 2 lett. l) per avere essa disciplinato, come non le è concesso, materia propria dell'ordinamento civile.
Con riferimento ai profili privatistici di regolazione del rapporto di lavoro, la Consulta infatti - si cita da Corte Costituzionale 25 luglio 2022, n. 190 - "ha costantemente affermato che la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici rientra nella materia "ordinamento civile", attribuita in via esclusiva al legislatore statale dalla Cost., art. 117, comma 2, lettera l), (sentenze n. 146, n. 138 e n. 10 del 2019). Ciò comporta che le Regioni non possono alterare le regole che disciplinano tali rapporti privati (ex multis, sentenza n. 282 del 2004)" ed ha altresì ribadito che ""(l)a materia dell'ordinamento civile, riservata in via esclusiva al legislatore statale, investe la disciplina del trattamento economico e giuridico dei dipendenti pubblici e ricomprende tutte le disposizioni che incidono sulla regolazione del rapporto di lavoro (ex plurimis, sentenze n. 175 e n. 72 del 2017, n. 257 del 2016, n. 180 del 2015, n. 269,
n. 211 e n. 17 del 2014)" (sentenza n. 257 del 2020)" (sentenza n. 25 del 2021)." Aggiungendosi altresì che "con riguardo alla disciplina dei rapporti di lavoro pubblico e alla loro contrattualizzazione, è stato affermato da questa Corte che "i principi fissati dalla legge statale in materia "costituiscono tipici limiti di diritto privato, fondati sull'esigenza, connessa al precetto costituzionale di eguaglianza, di garantire l'uniformità nel territorio nazionale delle regole fondamentali di diritto che disciplinano i rapporti fra privati e, come tali, si impongono anche alle Regioni a statuto speciale (...)"" (sentenza n.
154 del 2019; nello stesso senso, sentenze n. 232 e n. 81 del 2019, n. 234 del 2017, n. 225 e n. 77 del
2013)".
Pag. 12 di 29 E la legislazione regionale di cui si discute è stata ritenuta dalla
Suprema Corte “… coerente con i principi dell'ordinamento generale del d.lgs. 165/2001 …” proprio perché, rendendo vincolante la contrattazione collettiva di diritto comune storicamente richiamata dalla legislazione nazionale per la regolazione del trattamento economico del rapporto in esame, così come hanno fatto tante altre leggi regionali, ha contribuito a garantire uniformità di disciplina nel peculiare settore.
Si consideri, infatti, a tal proposito, che la Consulta “… (omissis)… ha costantemente affermato che la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici, compreso il loro trattamento economico e
Tutto ciò orienta verso un'interpretazione della norma regionale coerente con i principi dell'ordinamento generale del D.Lgs. n. 165 del 2001.
4.4. L'assetto come sopra ricostruito trova del resto riscontro puntuale sia in dati della stessa Legge
Regionale della cui applicazione qui si discute, sia nell'evolversi della legislazione nazionale, cui si è già fatto cenno.
4.4.1. Sul piano regionale, la L. n. 3 del 2010, art. 12, co., 1 è rigoroso nel prevedere che (Omissis) "si dota di proprio personale tecnico, amministrativo e operaio nel rispetto della dotazione organica, approvata dalla Giunta regionale su proposta del Direttore generale anche in considerazione dei processi assunzionali e di primo inquadramento di cui ai commi successivi", tra cui appunto il comma che regola ratione temporis la vicenda di questa causa richiamando la contrattazione di diritto privato.
4.4.2 Sul piano nazionale, il D.L. 120 del 2021 conv. con mod. in L. 155 del 2021, art.
7-bis, prevede altresì ora che "per gli addetti ai lavori agricoli e forestali assunti con contratti di diritto privato dalle amministrazioni di cui al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 1, comma 2, per l'esecuzione in amministrazione diretta dei lavori concernenti le opere di bonifica, idraulico-forestali, idraulico-agrarie, di gestione forestale, di prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi e in zone di interfaccia urbano- rurale, di forestazione e agrarie-florovivaistiche si applicano, nei limiti di spesa previsti a legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti per le spese del personale delle pubbliche amministrazioni, i relativi contratti o accordi collettivi nazionali, regionali e provinciali. Per le amministrazioni pubbliche partecipa al tavolo di contrattazione nazionale e a livello territoriale per la stipulazione del contratto collettivo nazionale di lavoro privatistico un rappresentante delle regioni".
Previsioni che richiamano i vincoli di spesa e, integrando la compagine datoriale in ambito sindacale di un rappresentante degli enti di riferimento, in qualche misura allinea il modello, pur nella specificità, a quello generale proprio del D.Lgs. n. 165 del 2001, a conferma delle conclusioni di principio sopra assunte. … (omissis)…”.
Pag. 13 di 29 giuridico, rientra nella materia "ordinamento civile", attribuita in via esclusiva al legislatore statale dalla Cost., art. 117, comma 2, lettera l), … (omissis)…” e che “… (omissis)… i principi fissati dalla legge statale in materia costituiscono tipici limiti di diritto privato, fondati sull'esigenza, connessa al precetto costituzionale di eguaglianza, di garantire l'uniformità nel territorio nazionale delle regole fondamentali di diritto che disciplinano i rapporti fra privati…
(omissis)…”3.
In concreto, la L. n. 3/2010, rendendo vincolante per CP_2 gli operai addetti ai lavori di sistemazione idraulica e forestale l'applicazione della contrattazione collettiva di diritto comune di settore, ha attuato la finalità perseguita dal legislatore statale di omogeneizzare la regolamentazione del settore ed ha fatto concreta applicazione del principio del pari trattamento contrattuale (all'interno dello stesso settore) di cui all'art. 45, comma 2 T.U.P.I.4.
Oggi non potrebbe più dubitarsi dell'operatività della contrattazione di diritto comune al rapporto in esame, alla luce della portata inequivoca del comma 2 quinquies dell'art. 12 della L. n. 3/2010, CP_2 introdotto dalla L. n. 36/2017, che vincola l' CP_2 CP_1 resistente all'applicazione indiscriminata della contrattazione collettiva di diritto comune per tutti gli operai ed impiegati forestali, almeno a partire dalla sua entrata in vigore.
Questa la norma citata:
< Al personale forestale/agricolo, impiegato, ovvero operaio, dell'agenzia si applica il contratto collettivo 3 Così C. Cost. n. 190/2022, che richiama C. Cost. 154/2019 e precedenti conformi.
Pag. 14 di 29 nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, con conseguente applicazione del relativo trattamento giuridico- economico e assicurativo-previdenziale.>>.
Analoga disciplina sul piano nazionale è intervenuta di recente proprio per rendere vincolante l'applicazione della contrattazione collettiva di diritto comune per gli addetti ai lavori agricoli e forestali.
Questo l'art. 7 bis D.L. n. 120/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 155/2021:
< Per gli addetti ai lavori agricoli e forestali assunti con contratti di diritto privato dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, per l'esecuzione in amministrazione diretta dei lavori concernenti le opere di bonifica, idraulico-forestali, idraulico-agrarie, di gestione forestale, di prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi e in zone di interfaccia urbano- rurale, di forestazione e agrarie-florovivaistiche si applicano, nei limiti di spesa previsti a legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti per le spese del personale delle pubbliche amministrazioni, i relativi contratti o accordi collettivi nazionale, regionali e provinciali. Per le amministrazioni pubbliche partecipa al tavolo di contrattazione nazionale e a livello territoriale per la stipulazione del contratto collettivo nazionale di lavoro privatistico un rappresentante delle regioni.>>.
Tanto premesso, deve ribadirsi che il tipo di rapporto lavorativo in esame, pur avendo una connotazione del tutto peculiare sotto il profilo della disciplina dell'inquadramento professionale, delle mansioni esigibili e, soprattutto, del trattamento economico, in
Pag. 15 di 29 quanto regolamentati, questi importanti profili, dalla contrattazione collettiva di diritto comune, in ogni caso è assoggettato per tutti gli altri aspetti alla generale disciplina del pubblico impiego di cui al
D.L.vo n. 165/2001.
A ben vedere, infatti, all'art. 1, comma 2 L. n. 3/2010 CP_2 istituiva dell' resistente è chiaramente stabilito che: CP_1
<< L' ha personalità giuridica di diritto pubblico e CP_1 opera quale ente tecnico-operativo preposto all'attuazione degli interventi oggetto della presente legge, attraverso attività e servizi a connotazione non economica finalizzati al sostegno dell'agricoltura e alla tutela del patrimonio boschivo.>>.
Dalla inequivocabile portata letterale della norma appena richiamata l' Controparte_5
è da annoverare tra gli enti pubblici non economici.
[...]
Ne consegue l'assoggettamento al D.L.vo n. 165/2001 ai sensi dell'art. 1, comma 2 D.L.vo n. 165/2001 che si riporta:
<< Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le
Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
Pag. 16 di 29 legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al >> CP_6
Tanto è stato chiarito dalla Suprema Corte in una recente pronuncia5.
Sebbene sia indiscussa l'applicazione della contrattazione collettiva privatistica in ragione delle peculiarità del settore nel quale operano gli operai addetti ai lavori di sistemazione idraulica e forestale6, il 5 Così Cass. n. 10811/2023 nella parte in cui ribadisce: “ … (omissis)… Va intanto premesso come non possa esservi alcun dubbio rispetto al fatto che (Omissis) sia ente pubblico non economico. La Legge Regionale n. 3 del 2010, istitutiva di esso, fa riferimento al trattarsi di persona giuridica "di diritto pubblico" (art. 1, comma 2) e le attività svolte sono proprie del corrispondente settore di pertinenza della
, operando (Omissis) come mero "ente tecnico-operativo", mediante attività e servizi "a CP_2 connotazione non economica", finalizzati al sostegno dell'agricoltura e alla tutela del patrimonio boschivo.
Il tutto in un contesto in cui l'ente è soggetto ad un assai forte indirizzo regionale (v. la declinazione di esso nelle varie ipotesi regolate dall'art. 4 L. cit.), con nomina parimenti regionale del CP_2
Direttore Generale.
Tutti gli elementi di cui sopra sono palesemente ed univocamente convergenti nel senso della qualificazione in termini di ente pubblico non economico di (Omissis), che va dunque ritenuta tale. …
(omissis)…”. 6 Si tenga conto di quanto chiaramente affermato in contenzioso che ha coinvolto operai forestali dipendenti di ruolo della Regione Campania da Cass. 6193/2023: “… (omissis)… l'applicazione agli operai addetti a lavori di sistemazione idraulica e forestale del contratto collettivo di diritto privato affonda le sue radici nella L. n. 124 del 1985, con la quale era stato previsto che il "Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per fronteggiare le esigenze relative all'esecuzione dei lavori condotti in amministrazione diretta per la conservazione e la protezione dei beni indicati nel citato D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, artt. 68 e 83, può ricorrere ad assunzioni di personale operaio con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato." ed era stato stabilito che "Le assunzioni e il trattamento economico sono regolati dalle norme sulla disciplina del contratto collettivo nazionale di lavoro e da quelle sul collocamento"; la richiamata disciplina, come evidenziato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U. n. 3465/1998 e Cass. S.U. n. 24670/2009) si poneva in continuità con le previsioni della L. n. 205 del 1962 che già in precedenza aveva consentito all'amministrazione forestale di assumere, sia pure solo a tempo determinato, operai con contratti di diritto privato;
4.2. a seguito del trasferimento delle competenze dallo Stato alle Regioni la Regione Campania, con la L.
27 luglio 1977, n. 37, ricalcando le disposizioni della normativa nazionale, aveva previsto "In via transitoria, e comunque non oltre l'entrata in vigore delle norme per la disciplina organica della gestione dei beni agrari e forestali della Regione e della delega riguardante le funzioni amministrative in materia di foreste e di bonifica di cui al D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, le amministrazioni incaricate della gestione
Pag. 17 di 29 dei suddetti beni, gli Ispettorati dipartimentali delle Foreste e gli altri Enti e amministrazioni delegati e abilitati, nel rispetto e nei limiti delle norme legislative vigenti, ad eseguire in amministrazione diretta lavori concernenti le opere di bonifica idraulico - forestali, idraulico - agrarie e di riforestazione, possono impiegare, per dette opere, lavoratori assunti con contratto di diritto privato, nell'osservanza delle norme sul collocamento e delle leggi previdenziali in agricoltura e dei contratti ed accordi collettivi sindacali di categoria.";
4.3. successivamente la L.R. n. 13 del 1987, oltre a prevedere l'istituzione dell'Ufficio
[...]
(art. 10) e la delega di funzioni alle ed alle Amministrazioni Controparte_7 Parte_2
Provinciali (art. 4), all'art. 32, intitolato "garanzie occupazionali", aveva stabilito che l'impiego del personale forestale "sarà effettuato a norma dei Contratti Collettivi Nazionali ed integrativo regionale vigenti, ad eccezione di quanto indicato al punto B dell'art. 5 ed all'art. 11 del CCNL 22 marzo 1984 e dell'art. 3 del CIR 28 marzo 1989 ed equivalenti indicazioni dei successivi contratti";
4.4. è poi intervenuta la L. 7 maggio 1996, n. 11 che, nel testo originario, stabiliva, all'art. 30, "Gli interventi previsti nella presente legge vengono di norma realizzati mediante l'impiego del personale idraulico - forestale già in attività presso gli Enti delegati ed i Settori forestali dell'Area Generale di
Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario, nel rispetto dei contratti nazionali ed integrativo regionale per la categoria.
2. Gli Enti delegati e la Regione si impegnano a negoziare, congiuntamente con le organizzazioni sindacali di categoria, i contratti integrativi regionali ed a recepire gli stessi entro i termini previsti dai contratti nazionali.
3. Qualora espressamente previsto nel contratto integrativo regionale, viene rinviata alla contrattazione decentrata l'organizzazione del lavoro, ivi compresa la possibilità del turn - over, e la distribuzione delle giornate lavorative tra forza lavoro, fermo restando l'obbligo di osservare le finalità produttive ed i tempi tecnici di realizzazione dei lavori."
4.5. il comma 1 della disposizione citata è stato, poi, modificato dalla L.R. 24 luglio 2006, n. 14, con la quale è stato previsto che "Gli interventi previsti dall'art. 2, realizzati in economia nella forma della amministrazione diretta, sono eseguiti mediante l'impiego del personale idraulico-forestale legittimamente in attività presso gli enti delegati ed i settori regionali forestali decentrati, nel rispetto dei contratti nazionale ed integrativo regionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria";
4.6. gli interventi normativi succedutisi nel tempo hanno, quindi, ribadito l'applicazione ai rapporti di lavoro, finalizzati a garantire la gestione dei beni agrari e forestali della Regione, della contrattazione collettiva nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico - forestale e idraulico - agraria, contrattazione applicabile ai dipendenti di "Comunità montane, Enti pubblici, Consorzi forestali, Aziende speciali ed altri Enti che, con finanziamento pubblico ed in amministrazione diretta, o in affidamento se cooperative o enti di imprese di altra natura, svolgano attività di: sistemazione e manutenzione idraulico-forestale e idraulico-agraria; imboschimento e rimboschimento;
miglioramento dei boschi esistenti ed attività connesse;
difesa del suolo;
valorizzazione ambientale e paesaggistica" (così si esprime la richiamata contrattazione collettiva quanto al campo di applicazione della stessa);
4.7. a fronte di detto quadro normativo destituita di fondamento è la pretesa del ricorrente volta ad ottenere l'applicazione dei CCNL per i dipendenti del comparto regioni ed autonomie locali, perché
l'applicazione della contrattazione collettiva di diritto privato è espressamente prevista dalla legislazione regionale, che nel far ciò si è posta in continuità con le analoghe disposizioni dettate dal legislatore nazionale;
Pag. 18 di 29 rapporto lavorativo in esame rimane pur sempre assoggetto per tutti gli aspetti diversi dalle qualifiche di inquadramento dei lavoratori, dalle mansioni esigibili e dal trattamento retributivo alla generale disciplina di cui al D.L.vo n. 165/2001, per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità cui occorre dare continuità.
Ed infatti, la Suprema Corte di Cassazione, intrepretando proprio la legislazione regionale cha ha reso vincolante la contrattazione collettiva di diritto comune ai rapporti d'impiego degli operai dell' resistente, ha chiarito quanto segue: “…(omissis)… il CP_1 richiamo dell'art. 12, comma 3, prima parte al "contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria" ed al relativo
"trattamento giuridico-economico e assicurativo- previdenziale" va inteso come strettamente inerente, per quanto qui interessa, alle qualifiche di inquadramento dei lavoratori ed alle mansioni esigibili, nonché al trattamento economico ivi previsto. … (omissis)…7.
4.8. non giova richiamare le pronunce di questa Corte (cfr. Cass. n. 11360/2020; Cass. n.
3805/2019; Cass. n. 24808/2015) che hanno qualificato di impiego pubblico i rapporti di lavoro instaurati da regioni ordinarie (Veneto), a statuto speciale (Valle d'Aosta) o da enti pubblici istituiti per la gestione del demanio forestale (Ente Foreste della Sardegna e Azienda Forestale della Regione
Calabria); quelle pronunce, infatti, rese in fattispecie nelle quali veniva in rilievo la diversa questione della conversione in rapporto a tempo indeterminato di contratti a termine con clausola di durata affetta da nullità, pur ritenendo applicabile, in ragione della natura pubblica del datore di lavoro, il D.Lgs. n.
165 del 2001, art. 36, non hanno mancato di dare atto dell'applicazione ai rapporti in discussione di una contrattazione diversa da quella disciplinata dagli artt. 47 e seguenti dello stesso decreto;
4.9. l'applicazione della contrattazione collettiva di diritto privato, espressamente prevista dal legislatore, non determina alcuna violazione del principio di parità di trattamento rispetto agli altri dipendenti regionali e si giustifica in ragione del particolare settore nel quale gli operai forestali operano
… (omissis)…”.
Pag. 19 di 29 Pertanto, facendo concreta applicazione al caso in esame dei principi appena riportati, occorre ritenere che il richiamo contenuto nella disciplina sopra riportata alla contrattazione collettiva di diritto comune debba essere strettamente limitato ai soli tre seguenti aspetti del rapporto lavorativo:
1) qualifiche di inquadramento;
2) mansioni esigibili;
3) trattamento economico.
Per tutti gli altri spetti, pertanto, deve operare la disciplina generale di cui al D.L.vo n. 165/2001.
La Suprema Corte di Cassazione, inoltre, intervenendo di recente proprio su questioni afferenti al tipo di rapporto lavorativo in esame ha espressamente chiarito che: “… (omissis)… la sottoposizione di un rapporto di lavoro con un ente pubblico non economico alla disciplina di un contratto collettivo di lavoro di diritto privato, con riferimento ad attività istituzionali del medesimo ente, non comporta il fuoriuscire di tale rapporto dall'ambito del lavoro pubblico privatizzato e dunque, salva espressa e specifica previsione contraria da parte della norma di legge, trovano comunque applicazione le regole generali di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001 … (omissis)…”8.
Non solo, richiamando precedenti conformi, la Corte di Cassazione, con una recente pronuncia, ha ribadito i seguenti princìpi di diritto cui dare continuità: “… (omissis)… il primo ed il secondo motivo, da trattare unitariamente in ragione della loro connessione logica e giuridica, sono fondati per le ragioni indicate da Cass. n. 10811/2023,
Pag. 20 di 29 con la quale, in fattispecie sovrapponibile a quella oggetto di causa, è stato enunciato il principio di diritto secondo cui "la sottoposizione di un rapporto di lavoro con un ente pubblico non economico alla disciplina di un contratto collettivo di lavoro di diritto privato, con riferimento ad attività istituzionali del medesimo ente, non comporta il fuoriuscire di tale rapporto dall'ambito del lavoro pubblico privatizzato e dunque, salva espressa e specifica previsione contraria da parte della norma di legge, trovano comunque applicazione le regole generali di cui al D.Lgs. n. 165 del
2001; in particolare, rispetto al personale operaio dell'(Omissis)
((Omissis)) il cui rapporto, ai sensi della Legge n. 3 CP_2 del 2010, art. 12, comma 3, nel testo ratione temporis applicabile, è regolato dal contratto collettivo nazionale privatistico per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, trova applicazione il d. lgs. 165 del 2001, art. 52 e dunque l'esercizio di fatto di mansioni superiori a quelle di formale inquadramento, mentre dà diritto alle corrispondenti retribuzioni, non è utile all'acquisizione definitiva della qualifica superiore"; la pronuncia citata, alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att.
c.p.c., ha ricostruito il quadro normativo e contrattuale e si è posta in continuità con l'orientamento, già formatosi nella giurisprudenza di questa Corte, sulla natura dei rapporti che intercorrono, in ambito regionale, fra le amministrazioni pubbliche (Regioni o enti pubblici non economici dalle stesse istituiti) ed il personale addetto a lavori di sistemazione idraulica e forestale, orientamento secondo cui l'applicazione del CCNL di diritto privato, risalente alla disciplina nazionale dettata in epoca antecedente al trasferimento delle competenze dallo Stato alle Regioni, di per sé non osta alla
Pag. 21 di 29 qualificazione del rapporto in termini di lavoro pubblico (cfr. fra le tante Cass. n. 11360/2020; Cass. n. 3805/2019; Cass. n.
24808/2015 e più di recente Cass. n. 6193/2023); … (omissis)…”9.
Chiarita, pertanto, la natura del rapporto di lavoro in esame di diritto pubblico contrattualizzato, diversamente da quanto affermato dalla parte resistente, occorre ritenere vincolante anche per il rapporto lavorativo di cui si discute la disciplina invocata dalla parte ricorrente contenuta nell'art. 87 del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2020, sopra cit.
Ebbene, nei primi tre commi della norma appena richiamata è stato stabilito che fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019 una delle modalità ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa dovesse essere il lavoro agile;
in caso di impossibilità di fare ricorso al lavoro agile per i periodi di assenza dal servizio dei dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, D.Lgs n. 165/2001, tra cui rientra anche il rapporto lavorativo della parte ricorrente, imposti dai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, le pubbliche amministrazioni erano abilitate all'adozione delle seguenti soluzioni alternative tra loro: utilizzo delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva.
Una volta esperite tali opzioni, le amministrazioni potevano ricorrere all'esenzione dal servizio previa motivazione, con la precisazione che il periodo di esenzione dal servizio costituiva servizio prestato a tutti
Pag. 22 di 29 gli effetti di legge, dunque anche e, soprattutto, sotto l'aspetto retributivo.
Ebbene, deve ritenersi incontestato tra le parti che l' abbia CP_1 fatto ricorso alle alternative sopra richiamate ed in particolare all'esenzione dal servizio con mantenimento dell'integrale trattamento retributivo esclusivamente per i propri dipendenti per il quali si applica il CCNL Funzioni Locali ed è pacifico che la stessa CP_1 abbia posto in C.I.S.O.A. dal 23.03.2020 al 19.04.2020 esclusivamente gli operai, come il ricorrente, addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria, fatta eccezione per poche unità utilizzate per interventi irrigui ritenuti indifferibili, sull'erroneo presupposto della natura privatistica dei loro rapporti lavorativi.
Tanto premesso, chiarita la natura del rapporto lavorativo in esame di pubblico impiego contrattualizzato e riscontrata l'operatività dell'art. 87 del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla L. n.
27/2020, per tutto il personale alle dipendenze dell' resistente CP_1
a prescindere dal CCNL applicato e, pertanto, anche per gli operai addetti ai lavori di sistemazione idraulica e forestale come il ricorrente, occorre affermare l'illegittimità della condotta datoriale nei confronti della parte ricorrente per averlo posto in cassa integrazione speciale per operai agricoli in violazione di una norma vincolante.
Non solo, deve essere affermata, altresì, l'illegittimità del ricorso alla
C.I.S.O.A. (Cassa Integrazione Speciale per Operai Agricoli), quale peculiare trattamento sostitutivo della retribuzione per operai agricoli accessibile alle sole imprese ed amministrazioni pubbliche che gestiscono in forma imprenditoriale aziende agricole o eseguono lavori di forestazione in forza degli artt. 18 D.L.gs 148/2015, 8 e segg. L. n. 457/1972 che si riportano:
Pag. 23 di 29 - art. 18, comma 1, D.L.gs 148/2015:
< Restano in vigore le disposizioni di cui agli articoli 8 e seguenti della legge 8 agosto 1972, n. 457, e successive modificazioni per quanto compatibili con il presente decreto.>>
- art. 8 L. n. 457/1972 nella versione operante ratione temporis:
< Agli operai agricoli con contratto a tempo indeterminato, che siano sospesi temporaneamente dal lavoro per intemperie stagionali o per altre cause non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori, è dovuto un trattamento sostitutivo della retribuzione, per le giornate di lavoro non prestate, nella misura dei due terzi della retribuzione di cui all'art.
3. Detto trattamento è corrisposto per la durata massima di novanta giorni nell'anno.
Ai lavoratori beneficiari del trattamento sostitutivo spettano gli assegni familiari a carico della relativa cassa unica.
Ai fini della presente legge sono considerati operai agricoli i salariati fissi e gli altri lavoratori sempre a tempo indeterminato che svolgono annualmente oltre 180 giornate lavorative presso la stessa azienda.>>.
Ebbene, l'art. 18 D.L.gs 148/2015 disciplina disposizioni particolari destinate ad operare per le sole imprese del settore agricolo.
Tra le imprese del settore agricolo non può rientrare in alcun modo l' resistente, trattandosi di ente pubblico non economico che CP_1 non gestisce in forma imprenditoriale attività agricola ex art. 2135
c.c.
A ben vedere, infatti, nella legge regionale istitutiva dell' CP_1 resistente non si rinviene alcun obbligo di produzione di utili per sostenere i costi di gestione.
Pag. 24 di 29 A rigore, ai sensi dell'art. 13 L. n. 3/2010, il CP_2 finanziamento dei compiti istituzionali e delle attività affidate all' resistente, ente strumentale della , è quasi CP_1 CP_2 interamente di derivazione pubblica (regionale, statale e comunitaria).
Questa la norma appena cit.:
<
1. L' realizza i propri compiti e provvede alla CP_1 gestione del personale mediante le seguenti entrate:
a) contributi ordinari della;
CP_2
b) contributi straordinari della;
CP_2
c) contributi eventuali dello Stato;
d) introiti a qualunque titolo derivanti dalla gestione delle attività assegnate all' ; CP_1
e) proventi derivanti da specifici progetti con finanziamenti statali e comunitari;
f) contributi ottenuti sulla base di eventuali incentivazioni disposte da leggi statali e comunitarie.>>.
Tanto depone per l'inapplicabilità dell'art. 18 D.L.vo n. 148/2015 all' resistente, non potendosi qualificare detto ente alla CP_1 stregua di un'impresa del settore agricolo in senso stretto10. 10 In tal senso cfr. Cass. n. 28972/2024 nella parte in cui ha affermato i seguenti principi cui dare continuità: “… (omissis)… Emerge dal chiaro tenore letterale della disposizione che gli Enti pubblici sono tenuti alla contribuzione presso l solo limitatamente alle imprese o aziende agricole che l'ente Pt_3 eserciti. Occorre cioè che l'attività agricola svolta in via strumentale dall'ente pubblico abbia natura d'impresa. Diversamente da quanto sostengono i motivi di ricorso, non rileva la sola tipologia di attività - che deve essere agricola - ma occorre che l'attività agricola sia esercitata da imprese o aziende agricole, quindi con il requisito dell'imprenditorialità di cui all'art. 2135 c.c.
Ebbene, ai fini del carattere imprenditoriale dell'attività agricola, come di quella commerciale, è richiesto (Cass. 25478/19, Cass. 6835/14) non lo scopo di lucro (c.d. lucro soggettivo), ma la sussistenza di una obiettiva economicità dell'attività esercitata, intesa quale proporzionalità tra costi e ricavi (c.d. lucro oggettivo).
Pag. 25 di 29 Non solo, la speciale disposizione contenuta nell'art. 8 L. n. 457/1972 nella versione applicabile ratione temporis al caso in esame risulta espressamente riservata ai soli operai agricoli stabili.
Tra questi non possono annoverarsi in alcun modo gli operai dipendenti dell' resistente, come il ricorrente, addetti ai lavori CP_1 di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria, trattandosi, questi ultimi, di pubblici dipendenti con rapporto di pubblico impiego contrattualizzato, secondo tutto quanto sopra chiarito.
Pertanto, concludendo, l' resistente non solo non poteva fare CP_1 legittimamente ricorso alla C.I.S.O.A. per gli operai, come il ricorrente, addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria, quanto, piuttosto, avrebbe dovuto applicare agli stessi lo stesso trattamento riservato agli altri suoi dipendenti per i quali opera il CCNL Funzioni Locali ex art. 87 del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2020, trattandosi, in entrambi i casi, di rapporti lavorativi di pubblico impiego contrattualizzato.
Evidente risulta, di conseguenza, la violazione dell'art. 87 cit. nei confronti degli operai dipendenti dall'Agenzia resistente addetti, come il ricorrente, ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico- agraria.
Fondata è, di conseguenza, la domanda subordinata formulata dalla parte ricorrente se si considera che laddove l' resistente CP_1 avesse adottato, come doveva, per tutti i suoi dipendenti, compresi gli operai, come il ricorrente, addetti ai lavori di sistemazione
Ciò non accade riguardo alla Azienda Forestas, la quale non è tenuta al principio di economicità, non essendo imposta la produzione di ricavi con cui autofinanziarsi per sostenere costi di gestione. La stessa è definita dalla legge regionale n. 6/16 (art. 35, co. 3) non come impresa o azienda, ma come mera "struttura tecnico-operativa della Regione", e non si autofinanzia, ma viene finanziata in larga parte tramite contributi esterni, regionali, statali e comunitari (art. 52, lett. c), d), e). … (omissis)…”.
Pag. 26 di 29 idraulico-forestale ed idraulico-agraria, le misure previste dall'art. 87 del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2020,
e, soprattutto, se non avesse fatto ricorso esclusivamente per questi ultimi alla C.I.S.O.A., come illegittimamente ha fatto, nessun pregiudizio di ordine economico sarebbe stato arrecato alla parte ricorrente pari alla differenza tra quanto avrebbe percepito a titolo retributivo e quanto di fatto percepito a titolo di trattamento sostitutivo della retribuzione per il periodo di collocamento in
C.I.S.O.A.
Ciò posto, accertata la responsabilità datoriale ed accertato l'an del pregiudizio subito dalla parte ricorrente, passando alla determinazione del danno patrimoniale lamentato, occorre ritenere dato pacifico il calcolo operato in ricorso dalla parte ricorrente, se si considera la genericità delle contestazioni mosse dalla parte resistente ai conteggi allegati e prodotti dalla parte ricorrente.
Tanto chiarito, incontestata oltre che provata dalla parte ricorrente tramite la produzione delle buste-paga di marzo ed aprile 2020
l'erogazione in suo favore dello speciale trattamento C.I.S.O.A. di cui si discute, va condannata l' resistente al risarcimento del CP_1 danno arrecato alla parte ricorrente pari alla complessiva somma di €
1.008,03 corrispondente alla differenza tra quanto spettante a titolo retributivo e quanto percepito a titolo di trattamento sostitutivo della retribuzione per il periodo di collocamento in C.I.S.O.A. dal
23.03.2020 al 19.04.2020, oltre interessi sulla somma di anno in anno rivalutata secondo gli indici Istat dalla maturazione del diritto all'effettivo soddisfo.
Assorbite tutte le altre domande e doglianze formulate dalle parti.
Le spese di lite, da liquidarsi in dispositivo con applicazione dei valori medi di liquidazione delle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e
Pag. 27 di 29 decisionale dello scaglione compreso tra € 0,01 ed € 1.100,00 per le controversie di lavoro previsto nella Tabella allegata al D.M. n.
55/2014 in vigore dal 03.04.2014 aggiornata con il D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia in ragione di quanto effettivamente ottenuto in questo giudizio ai sensi dell'art. 5 D.M. n.
55/2014 aggiornato con il D.M. n. 147/2022, andranno regolate facendo applicazione del principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di BARI- in composizione monocratica nella persona del dott. Salvatore Franco SANTORO in funzione di GIUDICE del LAVORO
- definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- accoglie la domanda subordinata avanzata dalla parte ricorrente e, per l'effetto, condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente al risarcimento del danno economico subito pari alla complessiva somma di €
1.008,03 corrispondente alla differenza tra quanto spettante a titolo retributivo e quanto percepito a titolo di trattamento sostitutivo della retribuzione per il periodo di collocamento in
C.I.S.O.A. dal 23.03.2020 al 19.04.2020, oltre interessi sulla somma di anno in anno rivalutata secondo gli indici Istat dalla maturazione del diritto all'effettivo soddisfo;
- condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di giudizio che liquida in complessivi
€ 641,00 a titolo di compenso professionale ai sensi dell'art. 4
D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. n. 147/2022, oltre Iva,
Cpa e spese forfettarie pari al 15% del compenso integrale ai sensi dell'art. 2 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. n.
147/2022, da distrarre ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Pag. 28 di 29 Bari,05/12/2024
Il Giudice del lavoro
Salvatore Franco Santoro
Pag. 29 di 29 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Questa la norma cit. < Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non 4 Cfr. punto 5.8 di Cass. 11953/2023. 7 Così Cass. n. 10811/2023. 8 Così Cass. n. 10811/2023. 9 Così Cass. n. 21006/2023.